a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate ((e della Sanita' militare)) in qualita' di volontario in servizio permanente; ((138)) b) eta' non superiore a ventotto anni compiuti, elevata a ventinove per i volontari in rafferma annuale, in servizio o in congedo;
c) superamento con esito positivo del corso basico di formazione iniziale.
2. Nei concorsi di cui al comma 1, i posti annualmente disponibili sono riservati:
a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in rafferma annuale, in misura non inferiore al 70 per cento;
b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo da non oltre dodici mesi, che abbiano completato la ferma iniziale, in misura non superiore al 30 per cento.
3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze armate ((e della Sanita' militare)) , possono essere banditi concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale riservati: ((138)) a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701;
b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo, che abbiano completato la relativa ferma da piu' di dodici mesi, di eta' non superiore a trenta anni compiuti.
4. Ai volontari di cui al comma 3, lettera a), non si applicano le disposizioni sul periodo minimo di servizio di cui al comma 1, alinea.
5. I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo sono ammessi alla ferma prefissata triennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1ª classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per l'Aeronautica militare.
---------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[....]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".