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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2507/2024
TRIBUNALE DI SASSARI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Ada Gambardella Giudice
Francesca Fiorentini Giudice relatore nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2507/2024, promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Angela Franca Fenu Parte_1
reclamante contro
, con il patrocinio dell'avv. Sardu Cristina CP_1
reclamato a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 13.9.2023, ha proposto nei confronti Parte_1 di azione per reintegra nel possesso della casa sita in Sassari, Via P. Micca n. CP_1
54, distinta al catasto urbano al f. 72, part. 103, sub. 26.
A sostegno della domanda possessoria, ha allegato:
- di essere rimasta comproprietaria e compossessore dell'appartamento, che aveva costituito la casa familiare, insieme al marito , anche a seguito della separazione CP_1 personale dal medesimo, come da sentenza del Tribunale di Sassari in data 4.2.2023, con cui era stato stabilito che l'immobile in questione avrebbe seguito le regole della proprietà e del possesso;
- di aver continuato a recarsi nell'appartamento di Sassari, dove teneva le proprie cose, accedendovi regolarmente per controllarne lo stato e per prendere i propri effetti personali, pur essendosi trasferita a vivere in una casa ereditata dai genitori, in Scano Montiferro;
- che in data 17/05/2023 non aveva potuto accedere alla casa, in quanto era stata cambiata la serratura e che aveva successivamente rifiutato di consegnarle le nuove CP_1 chiavi, lamentando pertanto l'illegittimità dello spoglio subito.
Si è costituito il resistente, il quale ha eccepito la carenza dei presupposti per l'azione di reintegra nel possesso, deducendo in particolare che: sin dal 30.9.2021, la ricorrente aveva
Pagina 1 rilasciato spontaneamente l'abitazione, portando con sé i propri effetti personali e trasferendosi in abitazione di sua proprietà in Scano Montiferro;
da allora egli era rimasto nel pieno ed esclusivo possesso dell'immobile in questione;
dal momento del suo trasferimento a Scano Montiferro, la ricorrente non aveva più fatto rientro nella casa, tranne che in data 12.10.2021, per il ritiro di effetti personali, alcuni dei quali erano peraltro ancora presenti all'interno di alcuni scatoloni.
ha, quindi, contestato l'attualità del possesso in capo alla ricorrente, la quale CP_1 si era spontaneamente privata del possesso da quasi tre anni ed ha, altresì, eccepito il difetto dell'animus spoliandi, affermando di aver sostituito la serratura in quanto difettosa e per mere ragioni di sicurezza. Ha aggiunto il resistente che tale sostituzione era avvenuta nei primi mesi del 2022, con conseguente decadenza dall'azione per decorso del termine annuale ed ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
La domanda è stata rigettata con ordinanza in data 23.9.2024, per decadenza dall'azione di reintegra, essendo stato depositato il ricorso quando il termine annuale di cui all'art. 1168
c.c. era ormai spirato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Tale provvedimento è stato reclamato da la quale ha innanzitutto Parte_1 lamentato l'erroneità della valutazione in merito alla decorrenza del termine annuale previsto a pena di decadenza dall'art. 1168 c.c. Ha dedotto, in particolare, che il primo
Giudice è incorso in errore laddove, dopo aver correttamente ricondotto, sulla base delle dichiarazioni rese dai sommari informatori, alla data del 4.12.2022 l'ultimo accesso della medesima alla casa, con utilizzo della chiave, ha poi ritenuto che l'intervallo di tempo tra tale accesso e la scoperta dello spoglio in data 17.5.2023 fosse di un anno e mezzo, anziché di meno di sei mesi. Il ricorso per reintegra depositato il 12.9.2023, a detta della reclamante,
è quindi tempestivo, essendo stato proposto entro un anno dallo spoglio, da collocarsi necessariamente in data successiva al 4.12.2022.
In ogni caso, parte reclamante ha eccepito l'erroneità dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine annuale, atteso che il Giudice di prima istanza, nel ritenere che la ricorrente avrebbe dovuto avvedersi del cambio della serratura recandosi presso l'immobile con maggior frequenza, ha fatto riferimento ad un modello di diligenza astratta, senza tener conto del caso concreto. Ha allegato, infatti, la sussistenza di circostanze idonee a giustificare accessi diradati nel tempo, quali l'essere persona ultraottantenne, affetta da sordomutismo, priva di autonomia negli spostamenti, con residenza a circa 160 km da Sassari.
Quanto alla conoscibilità dello spoglio, la reclamante ha rilevato che, fra l'altro, quando era presente il resistente, non era nemmeno necessario utilizzare le chiavi per entrare, in quanto era egli stesso ad aprire la porta.
In via subordinata, ha contestato il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto provato che il cambio della serratura sia stato effettuato nel mese di gennaio/febbraio 2022. Secondo la reclamante, il Giudice ha errato nell'applicare i principi in materia di riparto dell'onere probatorio, in base ai quali, trattandosi pacificamente di spoglio clandestino, era parte
Pagina 2 resistente a dover provare il momento dello spoglio. Il che, ad avviso della stessa, non era avvenuto, atteso che le dichiarazioni dei sommari informatori di parte resistente, che collocavano la data della sostituzione tra gennaio e febbraio 2022, erano state smentite da quelle dei propri sommari informatori che avevano riferito di un accesso con le chiavi in data 4.12.2022. Ha aggiunto che - a fronte dell'inconciliabilità delle versioni offerte e dell'inattendibilità degli informatori di parte resistente (i quali hanno confermato, quale ragione della sostituzione, il mal funzionamento della serratura, che però non giustificherebbe il successivo rifiuto di consegnare alla comproprietaria la nuova chiave) - avrebbe dovuto prevalere la ricostruzione fornita da e Persona_1 Parte_2
Infine, la stessa ha contestato la regolamentazione delle spese di lite, rilevando che non era stata adeguatamente considerata la condotta delle parti prima dell'inizio della causa.
La reclamante, pertanto, ha chiesto la modifica dell'ordinanza impugnata e l'immediata reintegra nel possesso dell'immobile, nonché, in via subordinata, la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
si è costituito, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del CP_1 provvedimento impugnato.
Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Anzitutto, quanto alla decorrenza del termine annuale previsto a pena di decadenza dall'art. 1168 c.c., occorre rilevare che, nelle ipotesi, come quella di specie, in cui lo spoglio sia stato clandestino, il dies a quo coincide con la data della scoperta di esso da parte dello spossessato (art. 1168, comma III c.c.).
Ebbene, nel caso di specie, l'allegazione di parte ricorrente di aver scoperto la sostituzione della serratura della porta di ingresso in data 17 maggio 2023 ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei sommari informatori e i quali hanno Persona_1 Parte_2 concordemente affermato di aver accompagnato presso la casa di Parte_1
Sassari nel mese di maggio 2023 e di non essere riusciti ad entrare perché le chiavi non funzionavano (cfr. verbale di udienza del 12.3.2024). Ciò, peraltro, trova riscontro nella comunicazione e-mail inviata dal difensore della a quello di proprio in data 17 Pt_1 CP_1 maggio 2023 (doc. 6 parte ricorrente), con cui, nell'immediatezza, veniva lamentato lo spoglio subito, con contestuale richiesta di consegnare le nuove chiavi. Significativa anche la risposta del legale di che in data 30.5.2023 (doc. 7) rispondeva affermando CP_1
l'inutilità della consegna delle chiavi, in quanto, preannunciando le visite, sarebbe stato comunque garantito l'accesso della stessa all'immobile.
Indipendentemente dal momento in cui è avvenuto il cambio della serratura (che i sommari informatori di parte resistente hanno collocato tra gennaio e febbraio 2022), è infatti alla data della scoperta dell'avvenuto spoglio che occorre far riferimento. Né può ritenersi che la reclamante fosse tenuta – facendo uso della normale diligenza esigibile nella cura dei propri interessi - ad accessi più frequenti, considerando, da un lato, il perdurare della comproprietà
e del compossesso sull'immobile e, dall'altro, lo stato di separazione personale fra i due coniugi ed il trasferimento della ricorrente in altra abitazione.
Pagina 3 Di conseguenza, l'azione per reintegra nel possesso deve ritenersi tempestiva, essendo stato depositato il ricorso introduttivo in data 13.9.2023.
Ciò posto, il Collegio ritiene accertata anche l'attualità del compossesso al momento del sofferto spoglio, atteso che pur essendosi trasferita altrove sin dal Parte_1 settembre 2021, pacificamente, aveva continuato a detenere le chiavi della porta d'ingresso dell'appartamento, potendovi quindi accedere liberamente ed aveva mantenuto all'interno dello stesso alcuni effetti personali, come confermato dallo stesso a pagina 4 e 13 CP_1 della memoria di costituzione. Tali circostanze paiono sufficienti a provare il perdurare del rapporto con il bene da parte della la quale non risulta aver mai manifestato Pt_1
l'intenzione di dismettere il compossesso.
Quanto poi al lamentato spoglio, incontestata l'avvenuta sostituzione della serratura d'ingresso, a dimostrazione dell'animus spoliandi, deve rilevarsi che - anche volendo accogliere la tesi di parte reclamata secondo cui il cambio della serratura sarebbe avvenuto perché questa era difettosa – non si comprende per quale ragione non abbia poi CP_1 fornito la nuova chiave alla se non per escludere la comproprietaria dal Pt_1 compossesso del bene.
In presenza di tutti i presupposti per accogliere la domanda di reintegra nel possesso, il reclamo deve allora essere accolto, con conseguente revoca dell'ordinanza reclamata.
Le spese di lite, sia quanto al presente giudizio di reclamo sia quanto al procedimento di prime cure, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e dell'assenza di istruttoria nel presente giudizio di reclamo.
Considerato che
risulta essere stata ammessa al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato con riferimento al solo procedimento di prime cure rg 2334/2023, la refusione delle spese di lite ad esso riferite è disposta in favore dello Stato.
P.Q.M.
1) in accoglimento del reclamo ed in totale riforma dell'ordinanza impugnata, ordina a di reintegrare immediatamente nel compossesso CP_1 Parte_1 dell'appartamento sito in Sassari, Via P. Micca n. 54, mediante consegna di copia delle chiavi di accesso al medesimo;
2) condanna il reclamato alla rifusione delle spese di lite, per il procedimento di prime cure, in favore dello Stato, liquidandole in € 1.752,00 per compensi e quanto al presente giudizio di reclamo, in favore della reclamante, liquidandole in € 1.150,00 per compensi ed € 174,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 14/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Stefania Deiana
Pagina 4
TRIBUNALE DI SASSARI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Ada Gambardella Giudice
Francesca Fiorentini Giudice relatore nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2507/2024, promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Angela Franca Fenu Parte_1
reclamante contro
, con il patrocinio dell'avv. Sardu Cristina CP_1
reclamato a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 13.9.2023, ha proposto nei confronti Parte_1 di azione per reintegra nel possesso della casa sita in Sassari, Via P. Micca n. CP_1
54, distinta al catasto urbano al f. 72, part. 103, sub. 26.
A sostegno della domanda possessoria, ha allegato:
- di essere rimasta comproprietaria e compossessore dell'appartamento, che aveva costituito la casa familiare, insieme al marito , anche a seguito della separazione CP_1 personale dal medesimo, come da sentenza del Tribunale di Sassari in data 4.2.2023, con cui era stato stabilito che l'immobile in questione avrebbe seguito le regole della proprietà e del possesso;
- di aver continuato a recarsi nell'appartamento di Sassari, dove teneva le proprie cose, accedendovi regolarmente per controllarne lo stato e per prendere i propri effetti personali, pur essendosi trasferita a vivere in una casa ereditata dai genitori, in Scano Montiferro;
- che in data 17/05/2023 non aveva potuto accedere alla casa, in quanto era stata cambiata la serratura e che aveva successivamente rifiutato di consegnarle le nuove CP_1 chiavi, lamentando pertanto l'illegittimità dello spoglio subito.
Si è costituito il resistente, il quale ha eccepito la carenza dei presupposti per l'azione di reintegra nel possesso, deducendo in particolare che: sin dal 30.9.2021, la ricorrente aveva
Pagina 1 rilasciato spontaneamente l'abitazione, portando con sé i propri effetti personali e trasferendosi in abitazione di sua proprietà in Scano Montiferro;
da allora egli era rimasto nel pieno ed esclusivo possesso dell'immobile in questione;
dal momento del suo trasferimento a Scano Montiferro, la ricorrente non aveva più fatto rientro nella casa, tranne che in data 12.10.2021, per il ritiro di effetti personali, alcuni dei quali erano peraltro ancora presenti all'interno di alcuni scatoloni.
ha, quindi, contestato l'attualità del possesso in capo alla ricorrente, la quale CP_1 si era spontaneamente privata del possesso da quasi tre anni ed ha, altresì, eccepito il difetto dell'animus spoliandi, affermando di aver sostituito la serratura in quanto difettosa e per mere ragioni di sicurezza. Ha aggiunto il resistente che tale sostituzione era avvenuta nei primi mesi del 2022, con conseguente decadenza dall'azione per decorso del termine annuale ed ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
La domanda è stata rigettata con ordinanza in data 23.9.2024, per decadenza dall'azione di reintegra, essendo stato depositato il ricorso quando il termine annuale di cui all'art. 1168
c.c. era ormai spirato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Tale provvedimento è stato reclamato da la quale ha innanzitutto Parte_1 lamentato l'erroneità della valutazione in merito alla decorrenza del termine annuale previsto a pena di decadenza dall'art. 1168 c.c. Ha dedotto, in particolare, che il primo
Giudice è incorso in errore laddove, dopo aver correttamente ricondotto, sulla base delle dichiarazioni rese dai sommari informatori, alla data del 4.12.2022 l'ultimo accesso della medesima alla casa, con utilizzo della chiave, ha poi ritenuto che l'intervallo di tempo tra tale accesso e la scoperta dello spoglio in data 17.5.2023 fosse di un anno e mezzo, anziché di meno di sei mesi. Il ricorso per reintegra depositato il 12.9.2023, a detta della reclamante,
è quindi tempestivo, essendo stato proposto entro un anno dallo spoglio, da collocarsi necessariamente in data successiva al 4.12.2022.
In ogni caso, parte reclamante ha eccepito l'erroneità dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine annuale, atteso che il Giudice di prima istanza, nel ritenere che la ricorrente avrebbe dovuto avvedersi del cambio della serratura recandosi presso l'immobile con maggior frequenza, ha fatto riferimento ad un modello di diligenza astratta, senza tener conto del caso concreto. Ha allegato, infatti, la sussistenza di circostanze idonee a giustificare accessi diradati nel tempo, quali l'essere persona ultraottantenne, affetta da sordomutismo, priva di autonomia negli spostamenti, con residenza a circa 160 km da Sassari.
Quanto alla conoscibilità dello spoglio, la reclamante ha rilevato che, fra l'altro, quando era presente il resistente, non era nemmeno necessario utilizzare le chiavi per entrare, in quanto era egli stesso ad aprire la porta.
In via subordinata, ha contestato il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto provato che il cambio della serratura sia stato effettuato nel mese di gennaio/febbraio 2022. Secondo la reclamante, il Giudice ha errato nell'applicare i principi in materia di riparto dell'onere probatorio, in base ai quali, trattandosi pacificamente di spoglio clandestino, era parte
Pagina 2 resistente a dover provare il momento dello spoglio. Il che, ad avviso della stessa, non era avvenuto, atteso che le dichiarazioni dei sommari informatori di parte resistente, che collocavano la data della sostituzione tra gennaio e febbraio 2022, erano state smentite da quelle dei propri sommari informatori che avevano riferito di un accesso con le chiavi in data 4.12.2022. Ha aggiunto che - a fronte dell'inconciliabilità delle versioni offerte e dell'inattendibilità degli informatori di parte resistente (i quali hanno confermato, quale ragione della sostituzione, il mal funzionamento della serratura, che però non giustificherebbe il successivo rifiuto di consegnare alla comproprietaria la nuova chiave) - avrebbe dovuto prevalere la ricostruzione fornita da e Persona_1 Parte_2
Infine, la stessa ha contestato la regolamentazione delle spese di lite, rilevando che non era stata adeguatamente considerata la condotta delle parti prima dell'inizio della causa.
La reclamante, pertanto, ha chiesto la modifica dell'ordinanza impugnata e l'immediata reintegra nel possesso dell'immobile, nonché, in via subordinata, la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
si è costituito, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del CP_1 provvedimento impugnato.
Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Anzitutto, quanto alla decorrenza del termine annuale previsto a pena di decadenza dall'art. 1168 c.c., occorre rilevare che, nelle ipotesi, come quella di specie, in cui lo spoglio sia stato clandestino, il dies a quo coincide con la data della scoperta di esso da parte dello spossessato (art. 1168, comma III c.c.).
Ebbene, nel caso di specie, l'allegazione di parte ricorrente di aver scoperto la sostituzione della serratura della porta di ingresso in data 17 maggio 2023 ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei sommari informatori e i quali hanno Persona_1 Parte_2 concordemente affermato di aver accompagnato presso la casa di Parte_1
Sassari nel mese di maggio 2023 e di non essere riusciti ad entrare perché le chiavi non funzionavano (cfr. verbale di udienza del 12.3.2024). Ciò, peraltro, trova riscontro nella comunicazione e-mail inviata dal difensore della a quello di proprio in data 17 Pt_1 CP_1 maggio 2023 (doc. 6 parte ricorrente), con cui, nell'immediatezza, veniva lamentato lo spoglio subito, con contestuale richiesta di consegnare le nuove chiavi. Significativa anche la risposta del legale di che in data 30.5.2023 (doc. 7) rispondeva affermando CP_1
l'inutilità della consegna delle chiavi, in quanto, preannunciando le visite, sarebbe stato comunque garantito l'accesso della stessa all'immobile.
Indipendentemente dal momento in cui è avvenuto il cambio della serratura (che i sommari informatori di parte resistente hanno collocato tra gennaio e febbraio 2022), è infatti alla data della scoperta dell'avvenuto spoglio che occorre far riferimento. Né può ritenersi che la reclamante fosse tenuta – facendo uso della normale diligenza esigibile nella cura dei propri interessi - ad accessi più frequenti, considerando, da un lato, il perdurare della comproprietà
e del compossesso sull'immobile e, dall'altro, lo stato di separazione personale fra i due coniugi ed il trasferimento della ricorrente in altra abitazione.
Pagina 3 Di conseguenza, l'azione per reintegra nel possesso deve ritenersi tempestiva, essendo stato depositato il ricorso introduttivo in data 13.9.2023.
Ciò posto, il Collegio ritiene accertata anche l'attualità del compossesso al momento del sofferto spoglio, atteso che pur essendosi trasferita altrove sin dal Parte_1 settembre 2021, pacificamente, aveva continuato a detenere le chiavi della porta d'ingresso dell'appartamento, potendovi quindi accedere liberamente ed aveva mantenuto all'interno dello stesso alcuni effetti personali, come confermato dallo stesso a pagina 4 e 13 CP_1 della memoria di costituzione. Tali circostanze paiono sufficienti a provare il perdurare del rapporto con il bene da parte della la quale non risulta aver mai manifestato Pt_1
l'intenzione di dismettere il compossesso.
Quanto poi al lamentato spoglio, incontestata l'avvenuta sostituzione della serratura d'ingresso, a dimostrazione dell'animus spoliandi, deve rilevarsi che - anche volendo accogliere la tesi di parte reclamata secondo cui il cambio della serratura sarebbe avvenuto perché questa era difettosa – non si comprende per quale ragione non abbia poi CP_1 fornito la nuova chiave alla se non per escludere la comproprietaria dal Pt_1 compossesso del bene.
In presenza di tutti i presupposti per accogliere la domanda di reintegra nel possesso, il reclamo deve allora essere accolto, con conseguente revoca dell'ordinanza reclamata.
Le spese di lite, sia quanto al presente giudizio di reclamo sia quanto al procedimento di prime cure, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e dell'assenza di istruttoria nel presente giudizio di reclamo.
Considerato che
risulta essere stata ammessa al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato con riferimento al solo procedimento di prime cure rg 2334/2023, la refusione delle spese di lite ad esso riferite è disposta in favore dello Stato.
P.Q.M.
1) in accoglimento del reclamo ed in totale riforma dell'ordinanza impugnata, ordina a di reintegrare immediatamente nel compossesso CP_1 Parte_1 dell'appartamento sito in Sassari, Via P. Micca n. 54, mediante consegna di copia delle chiavi di accesso al medesimo;
2) condanna il reclamato alla rifusione delle spese di lite, per il procedimento di prime cure, in favore dello Stato, liquidandole in € 1.752,00 per compensi e quanto al presente giudizio di reclamo, in favore della reclamante, liquidandole in € 1.150,00 per compensi ed € 174,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 14/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Stefania Deiana
Pagina 4