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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 994/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SCARINGI AGATINO,
- Ricorrente -
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. D'ANGELO UMBERTO.
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/05/2023 adiva il Parte_1
Tribunale di Trapani per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio nato a [...] il [...] Per_1
dalla relazione more uxorio già intrattenuta con , ormai Controparte_1
interrotta.
pagina 1 di 9 A tal fine, la ricorrente deduceva che “il Sig. ha Controparte_1
abbandonato la residenza familiare e non provvede assolutamente ai bisogni economici del figlio;
- che, la gestione del piccolo è compito quasi esclusivo della ricorrente, la quale ha provveduto e continua a provvedere a tutte le esigenze dello stesso, dal punto di vista affettivo, economico ed educativo”. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-disporre l'affidamento condiviso del piccolo con domicilio Per_1
prevalente presso la madre, disciplinando il diritto di visita del padre, senza pernottamento e possibilmente per non più di tre volte la settimana;
-obbligare il Sig. a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di concorso per il
[...]
mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 350,00#, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT;
-obbligare Sig. a contribuire al 50% (cinquanta per Controparte_1
cento) di tutte le spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse del figlio, secondo il Protocollo in vigore presso Questo Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi procedimentali.”
All'esito delle relazioni dei servizi competenti, con note conclusive depositate il 21/10/2024, la ricorrente modificava le precedenti conclusioni chiedendo:
“- Disporre l'affido rafforzato del minore alla madre, Sig.ra CP_1
; Parte_1
- Disporre che il diritto di vista del padre, a parte con la presenza necessaria dei nonni e per poche ore, ovviamente senza pernottamento, avvenga previa verifica delle capacità psico-fisiche dello stesso e dell'assenza di dipendenze;
- Obbligare il Sig. a versare, a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio , tenuto conto della tenera età dello stesso CP_1
e dei crescenti bisogni, un assegno di €. 350,00# mensili, con la
pagina 2 di 9 rivalutazione Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo;
- Autorizzare la ricorrente a percepire in toto tutti i sussidi erogati dallo
Stato o dagli Enti locali in favore del minore.”
*****
Si costituiva il resistente contestando dette asserzioni, deducendo di contribuire considerevolmente alla cura, all'istruzione, all'educazione e all'assistenza morale del figlio, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, soprattutto grazie alla propria famiglia di origine.
Tutto ciò premesso, il resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Disporre la facoltà per il padre di frequentare il figlio minore almeno quattro giorni la settimana, con possibilità di pernottare presso la propria abitazione in Valderice – Bonagia.
2) Disporre a carico del convenuto un assegno di mantenimento non superiore a € 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, in applicazione del protocollo in vigore presso Codesto Tribunale”
*****
All'esito del libero interrogatorio delle parti con ordinanza del
02/12/2023 venivano emessi i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“- Dispone in via provvisoria l'affidamento esclusivo del minore Per_1
alla madre, con onere tuttavia di concertazione con il padre, anche per il tramite di servizi o dei legali, le scelte più importanti inerenti salute e residenza abituale;
- conferma allo stato il regime di visite in atto in favore del padre, alla necessaria presenza dei nonni anche al momento del prelievo e del riaccompagnamento del minore medesimo, in difetto di accordo un pomeriggio a settimana, dalle 17.00 alle 20.00 ed il sabato o la domenica a settimane alterne dalle 10 alle 13.00;
pagina 3 di 9 - pone a carico del (con decorrenza dalla domanda) l'obbligo di CP_1 versare alla ricorrente un assegno mensile di € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, entro il gg 10 di ogni mese (al netto di assegno unico universale che sarà percepito dalla madre ed integralmente destinati alle esigenze del minore), nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo protocollo, da sostenere nell'interesse della stessa prole minore;
”
La causa, invano promossa la conciliazione, veniva istruita a mezzo di verifiche socio-ambientali da parte dei SS e valutazione del nucleo familiare da parte dei servizi sanitari e del SERD. Alla successiva udienza del 20/11/2024, pervenute le relazioni dei servizi competenti, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento del figlio minore, si osserva che se è vero che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore, è vero anche che l'art. 337 quater c.c. consente l'opzione monogenitoriale quando la condivisione delle responsabilità appaia contraria al superiore interesse della prole.
Nel caso di specie l'evidenza disponibile non consente la percorribilità di alcuna opzione bigenitoriale.
Nell'osservazione delle dinamiche e delle relazioni tra il minore ed i genitori si rilevava che il piccolo ha con entrambi un buon legame Per_1
affettivo; tuttavia allo stato è la madre sembra il soggetto “rispondente al bisogno di rassicurazione del figlio” (cfr. rel. C.P.G. del 28/08/2024).
pagina 4 di 9 Invece, gli indizi relativi all'assiduo consumo di stupefacenti da parte del resistente sono senz'altro rilevanti – unitamente al ripetuto sottrarsi da parte di costui (che non ha prodotto neppure recenti esami, anche privati) ad ogni indagine tossicologica – ai fini della formulazione di una prognosi negativa circa il recupero, allo stato, di adeguate capacità e responsabilità genitoriali.
Ed infatti, “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v. Cass. Civ. n.
28244/2019).
Nel caso di specie, agli operatori sanitari il resistente ha spiegato “di avere iniziato circa 16 anni fa con l'uso di cannabis e cocaina, soltanto nei weekend, e che da 2-3 anni fa uso di crack” (Cfr. rel CPG del 27/02/2024); ed il Ser.D. evidenziava la positività del alle maggiori sostanze CP_1
d'abuso.
Con ulteriore valutazione personologica, visti i riferiti “pensieri in merito a farla finita “in modo semplice”, il Ser.D. osservava la presenza di sintomi ansiosi e un disagio significativo nelle relazioni interpersonali del pagina 5 di 9 resistente, con tendenza all'autosvalutazione (cfr. rel. C.P.G. del
28/08/2024; cfr. rel. Ser.D. del 28/08/2024).
Nel corso dei colloqui psicologici il resistente ha mostrato anche una tendenza alla svalutazione della gravità della dipendenza da sostanze stupefacenti, ritenendo “poter smettere da solo, con una riduzione graduale dell'assunzione di tale sostanza” (cfr. rel. C.P.G. del 28/08/2024): infatti abbandonava il programma riabilitativo dopo l'incontro del 15/03/2024 (cfr. rel. Ser.D. del 28/08/2024), né dava piena prova di averne avviato un altro.
Di talché, non sussistono le condizioni per un regime codecisionale, sì che il regime di affido esclusivo va integrato con la concentrazione in capo alla della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse – Pt_1
quali ad esempio quelle inerenti salute, educazione, istruzione e residenza abituale – da adottarsi per il minore, apparendo plausibile un aggravarsi delle difficoltà nella gestione della vita quotidiana del piccolo, in considerazione dell'insorgere di crescenti esigenze, anche di carattere organizzativo, con l'incedere dell'età.
Può essere fatta eccezione per le sole decisioni inerenti la salute del piccolo, limitatamente ad interventi invasivi, nonché quelle per la residenza abituale, considerando la sussistenza di un legame affettivo tra il nucleo paterno ed il minore e l'interesse mostrato nei riguardi del piccolo.
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, va detto che costui rappresenta - sebbene allo stato solo unitamente considerato al proprio nucleo di origine (Cfr. rel. C.P.G. del 17/09/2024) - una risorsa per il minore;
di talchè, come da accordo delle parti, nelle more della adesione ad un costante percorso riabilitativo, potrà incontrare il minore, ma sempre alla presenza di almeno due familiari di ramo paterno, individuati tra soggetti noti e di fiducia della madre.
Così, salvo accordi ampliativi (ma sempre alle suddette condizioni cautelative), possono essere mutuate le conclusioni del Consultorio
pagina 6 di 9 familiare di Valderice, che ha scritto: i genitori sono concordi nel continuare gli incontri padre-figlio per due volte a settimana, nel pomeriggio all'uscita dalla scuola e, a settimane alterne, il sabato e la domenica, alternandosi per le festività.
[…] si propone che siano, ancora, i nonni paterni ad occuparsi del prelevamento e del rientro a casa del piccolo Per_1
Relativamente alla coppia genitoriale si continuerà a svolgere attività di sostegno e monitoraggio auspicando di poter addivenire ad incontri di coppia finalizzati ad un reale percorso di co-genitorialità.
Verranno mantenuti rapporti di collaborazione al fine di lavorare in maniera univoca con gli altri servizi incaricati.
A tal fine, il Tribunale reputa opportuno disporre una relazione sinergica di aggiornamento a mesi 6 e monitoraggio domiciliare e socioambientale dei SS di competenza per luogo di residenza del padre e dei nonni paterni, con visite con e senza preavviso, riferendo con relazione congiunta al GT.
*****
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Ciò posto, non risultando elementi di novità sul piano economico rispetto alla valutazione operata al momento della emissione dei provvedimenti provvisori, vanno confermate le statuizioni vigenti, con pagina 7 di 9 obbligo, in capo al di versare alla ricorrente un assegno mensile di CP_1
€ 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, entro il gg 10 di ogni mese
(al netto di assegno unico universale, che sarà percepito dalla madre ed integralmente destinato alle esigenze del minore), nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo protocollo, da sostenere nell'interesse della stessa prole minore.
La natura ed il tenore delle statuizioni e l'accoglimento parziale giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- affida in via esclusiva il minore alla madre, con Per_1 concentrazione in capo a quest'ultima delle responsabilità di maggiore interesse per il minore fatta eccezione quelle inerenti interventi invasivi e residenza abituale;
- regola il diritto di visita del genitore non collocatario come in parte motiva;
- conferma a carico del resistente l'obbligo di versare alla CP_1
ricorrente un assegno mensile di € 250,00 rivalutabili a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, (al netto di assegno unico universale che sarà percepito integralmente dalla madre per le esigenze del minore), nonché di partecipare, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie secondo protocollo, da sostenere nell'interesse della stessa prole minore;
- mantiene ferma la delega al Consultorio e dispone come in parte motiva il monitoraggio delle condizioni socio-personali a cura del SS., con onere di relazione al GT alla fine del periodo indicato di mesi 6, salvo urgenze.
pagina 8 di 9 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 994/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SCARINGI AGATINO,
- Ricorrente -
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. D'ANGELO UMBERTO.
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/05/2023 adiva il Parte_1
Tribunale di Trapani per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio nato a [...] il [...] Per_1
dalla relazione more uxorio già intrattenuta con , ormai Controparte_1
interrotta.
pagina 1 di 9 A tal fine, la ricorrente deduceva che “il Sig. ha Controparte_1
abbandonato la residenza familiare e non provvede assolutamente ai bisogni economici del figlio;
- che, la gestione del piccolo è compito quasi esclusivo della ricorrente, la quale ha provveduto e continua a provvedere a tutte le esigenze dello stesso, dal punto di vista affettivo, economico ed educativo”. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-disporre l'affidamento condiviso del piccolo con domicilio Per_1
prevalente presso la madre, disciplinando il diritto di visita del padre, senza pernottamento e possibilmente per non più di tre volte la settimana;
-obbligare il Sig. a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di concorso per il
[...]
mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 350,00#, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT;
-obbligare Sig. a contribuire al 50% (cinquanta per Controparte_1
cento) di tutte le spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse del figlio, secondo il Protocollo in vigore presso Questo Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi procedimentali.”
All'esito delle relazioni dei servizi competenti, con note conclusive depositate il 21/10/2024, la ricorrente modificava le precedenti conclusioni chiedendo:
“- Disporre l'affido rafforzato del minore alla madre, Sig.ra CP_1
; Parte_1
- Disporre che il diritto di vista del padre, a parte con la presenza necessaria dei nonni e per poche ore, ovviamente senza pernottamento, avvenga previa verifica delle capacità psico-fisiche dello stesso e dell'assenza di dipendenze;
- Obbligare il Sig. a versare, a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio , tenuto conto della tenera età dello stesso CP_1
e dei crescenti bisogni, un assegno di €. 350,00# mensili, con la
pagina 2 di 9 rivalutazione Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo;
- Autorizzare la ricorrente a percepire in toto tutti i sussidi erogati dallo
Stato o dagli Enti locali in favore del minore.”
*****
Si costituiva il resistente contestando dette asserzioni, deducendo di contribuire considerevolmente alla cura, all'istruzione, all'educazione e all'assistenza morale del figlio, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, soprattutto grazie alla propria famiglia di origine.
Tutto ciò premesso, il resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Disporre la facoltà per il padre di frequentare il figlio minore almeno quattro giorni la settimana, con possibilità di pernottare presso la propria abitazione in Valderice – Bonagia.
2) Disporre a carico del convenuto un assegno di mantenimento non superiore a € 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, in applicazione del protocollo in vigore presso Codesto Tribunale”
*****
All'esito del libero interrogatorio delle parti con ordinanza del
02/12/2023 venivano emessi i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“- Dispone in via provvisoria l'affidamento esclusivo del minore Per_1
alla madre, con onere tuttavia di concertazione con il padre, anche per il tramite di servizi o dei legali, le scelte più importanti inerenti salute e residenza abituale;
- conferma allo stato il regime di visite in atto in favore del padre, alla necessaria presenza dei nonni anche al momento del prelievo e del riaccompagnamento del minore medesimo, in difetto di accordo un pomeriggio a settimana, dalle 17.00 alle 20.00 ed il sabato o la domenica a settimane alterne dalle 10 alle 13.00;
pagina 3 di 9 - pone a carico del (con decorrenza dalla domanda) l'obbligo di CP_1 versare alla ricorrente un assegno mensile di € 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, entro il gg 10 di ogni mese (al netto di assegno unico universale che sarà percepito dalla madre ed integralmente destinati alle esigenze del minore), nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo protocollo, da sostenere nell'interesse della stessa prole minore;
”
La causa, invano promossa la conciliazione, veniva istruita a mezzo di verifiche socio-ambientali da parte dei SS e valutazione del nucleo familiare da parte dei servizi sanitari e del SERD. Alla successiva udienza del 20/11/2024, pervenute le relazioni dei servizi competenti, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento del figlio minore, si osserva che se è vero che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore, è vero anche che l'art. 337 quater c.c. consente l'opzione monogenitoriale quando la condivisione delle responsabilità appaia contraria al superiore interesse della prole.
Nel caso di specie l'evidenza disponibile non consente la percorribilità di alcuna opzione bigenitoriale.
Nell'osservazione delle dinamiche e delle relazioni tra il minore ed i genitori si rilevava che il piccolo ha con entrambi un buon legame Per_1
affettivo; tuttavia allo stato è la madre sembra il soggetto “rispondente al bisogno di rassicurazione del figlio” (cfr. rel. C.P.G. del 28/08/2024).
pagina 4 di 9 Invece, gli indizi relativi all'assiduo consumo di stupefacenti da parte del resistente sono senz'altro rilevanti – unitamente al ripetuto sottrarsi da parte di costui (che non ha prodotto neppure recenti esami, anche privati) ad ogni indagine tossicologica – ai fini della formulazione di una prognosi negativa circa il recupero, allo stato, di adeguate capacità e responsabilità genitoriali.
Ed infatti, “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v. Cass. Civ. n.
28244/2019).
Nel caso di specie, agli operatori sanitari il resistente ha spiegato “di avere iniziato circa 16 anni fa con l'uso di cannabis e cocaina, soltanto nei weekend, e che da 2-3 anni fa uso di crack” (Cfr. rel CPG del 27/02/2024); ed il Ser.D. evidenziava la positività del alle maggiori sostanze CP_1
d'abuso.
Con ulteriore valutazione personologica, visti i riferiti “pensieri in merito a farla finita “in modo semplice”, il Ser.D. osservava la presenza di sintomi ansiosi e un disagio significativo nelle relazioni interpersonali del pagina 5 di 9 resistente, con tendenza all'autosvalutazione (cfr. rel. C.P.G. del
28/08/2024; cfr. rel. Ser.D. del 28/08/2024).
Nel corso dei colloqui psicologici il resistente ha mostrato anche una tendenza alla svalutazione della gravità della dipendenza da sostanze stupefacenti, ritenendo “poter smettere da solo, con una riduzione graduale dell'assunzione di tale sostanza” (cfr. rel. C.P.G. del 28/08/2024): infatti abbandonava il programma riabilitativo dopo l'incontro del 15/03/2024 (cfr. rel. Ser.D. del 28/08/2024), né dava piena prova di averne avviato un altro.
Di talché, non sussistono le condizioni per un regime codecisionale, sì che il regime di affido esclusivo va integrato con la concentrazione in capo alla della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse – Pt_1
quali ad esempio quelle inerenti salute, educazione, istruzione e residenza abituale – da adottarsi per il minore, apparendo plausibile un aggravarsi delle difficoltà nella gestione della vita quotidiana del piccolo, in considerazione dell'insorgere di crescenti esigenze, anche di carattere organizzativo, con l'incedere dell'età.
Può essere fatta eccezione per le sole decisioni inerenti la salute del piccolo, limitatamente ad interventi invasivi, nonché quelle per la residenza abituale, considerando la sussistenza di un legame affettivo tra il nucleo paterno ed il minore e l'interesse mostrato nei riguardi del piccolo.
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, va detto che costui rappresenta - sebbene allo stato solo unitamente considerato al proprio nucleo di origine (Cfr. rel. C.P.G. del 17/09/2024) - una risorsa per il minore;
di talchè, come da accordo delle parti, nelle more della adesione ad un costante percorso riabilitativo, potrà incontrare il minore, ma sempre alla presenza di almeno due familiari di ramo paterno, individuati tra soggetti noti e di fiducia della madre.
Così, salvo accordi ampliativi (ma sempre alle suddette condizioni cautelative), possono essere mutuate le conclusioni del Consultorio
pagina 6 di 9 familiare di Valderice, che ha scritto: i genitori sono concordi nel continuare gli incontri padre-figlio per due volte a settimana, nel pomeriggio all'uscita dalla scuola e, a settimane alterne, il sabato e la domenica, alternandosi per le festività.
[…] si propone che siano, ancora, i nonni paterni ad occuparsi del prelevamento e del rientro a casa del piccolo Per_1
Relativamente alla coppia genitoriale si continuerà a svolgere attività di sostegno e monitoraggio auspicando di poter addivenire ad incontri di coppia finalizzati ad un reale percorso di co-genitorialità.
Verranno mantenuti rapporti di collaborazione al fine di lavorare in maniera univoca con gli altri servizi incaricati.
A tal fine, il Tribunale reputa opportuno disporre una relazione sinergica di aggiornamento a mesi 6 e monitoraggio domiciliare e socioambientale dei SS di competenza per luogo di residenza del padre e dei nonni paterni, con visite con e senza preavviso, riferendo con relazione congiunta al GT.
*****
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Ciò posto, non risultando elementi di novità sul piano economico rispetto alla valutazione operata al momento della emissione dei provvedimenti provvisori, vanno confermate le statuizioni vigenti, con pagina 7 di 9 obbligo, in capo al di versare alla ricorrente un assegno mensile di CP_1
€ 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, entro il gg 10 di ogni mese
(al netto di assegno unico universale, che sarà percepito dalla madre ed integralmente destinato alle esigenze del minore), nonché di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo protocollo, da sostenere nell'interesse della stessa prole minore.
La natura ed il tenore delle statuizioni e l'accoglimento parziale giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- affida in via esclusiva il minore alla madre, con Per_1 concentrazione in capo a quest'ultima delle responsabilità di maggiore interesse per il minore fatta eccezione quelle inerenti interventi invasivi e residenza abituale;
- regola il diritto di visita del genitore non collocatario come in parte motiva;
- conferma a carico del resistente l'obbligo di versare alla CP_1
ricorrente un assegno mensile di € 250,00 rivalutabili a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, (al netto di assegno unico universale che sarà percepito integralmente dalla madre per le esigenze del minore), nonché di partecipare, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie secondo protocollo, da sostenere nell'interesse della stessa prole minore;
- mantiene ferma la delega al Consultorio e dispone come in parte motiva il monitoraggio delle condizioni socio-personali a cura del SS., con onere di relazione al GT alla fine del periodo indicato di mesi 6, salvo urgenze.
pagina 8 di 9 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 9 di 9