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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6228 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7609/2019
All'udienza collegiale del giorno 28/10/2025 ore 10:35
Presidente Dott. RT OC Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. HAZAN MAURIZIO avv Ferrara pres in sost.
Avv. TAURINI STEFANO
Appellato/i
CP_1
Avv. GAZZONI FRANCESCO MARIA presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
RT OC
MA LL NI
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. RT OC - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7609/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(già ) con sede in 10th Parte_2 Controparte_2
Market Square House, St. James's Street Nottingham NG61 6FG, (Regno Unito), Partita VA
iscritta alla Companies House (UK) al n. 1229676 in persona del suo procuratore C.F._1 speciale Dott. rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Stefano Taurini (C.F. Parte_3
) e UR AZ (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Sonja Puglionisi con studio in Roma alla Via Corridoni 19, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pt dott.ssa , con sede in Via del CP_4 CP_1
Terminillo, n. 41, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco MA Gazzoni (C.F.
), giusta delega in atti C.F._4
-APPELLANTE INCIDENTALE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso Parte_2 la sentenza del Tribunale di Rieti, n. 734/2019, pubblicata in data 12.10.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti. I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato in data 08.07.2017, conveniva dinanzi a questo Tribunale in Parte_4 Pt_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di far accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. ITOMM100051, contratta in data 28.02.2010, con riferimento al sinistro n.
10/911069 FAU e, per l'effetto, sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.320.184,45 od a quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva in giudizio a quale, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso articolato Pt_2
e dedotto, chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità della predetta polizza ovvero l'inoperatività della medesima, con conseguente rigetto della domanda di regresso;
in subordine, di contenere la condanna entro il massimale di polizza e con applicazione della franchigia….. “L'attrice, con il proprio atto introduttivo, assumeva quanto segue:
1. Che con sentenza n. 12/2014 resa all'esito del giudizio r.g.n. 401/2011, era condannata al risarcimento dei danni nei confronti di , , e – per l'importo di € CP_5 Parte_5 Parte_6 Controparte_6
160.830,00 ciascuno;
nei confronti di , e – per l'importo di € CP_7 Pt_7 Parte_8
90.190,00 ciascuno;
nei confronti di , e – per l'importo di CP_8 CP_9 Parte_9 CP_10
€ 83.915,00 ciascuno, oltre interessi legali, spese di giudizio e compensi professionali – riconosciuta la responsabilità della struttura nel decesso di per inidonei diagnosi e trattamento;
Persona_1
2. che l' proponeva appello avverso la suddetta sentenza, ma la Corte d'Appello di Roma CP_3 rigettava la richiesta sospensiva;
3. che in data 03.02.2015, era notificato all'Azienda atto di precetto per € 1.382.267,99; 4. che all'epoca dei fatti, l'attrice godeva di copertura assicurativa in forza di polizza n. ITOMM1000051 contratta in data 28.02.2010 con con franchigia complessiva in Pt_2 aggregato per annualità assicurativa di € 500.000,00; 5. che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 18 della polizza, provvedeva ad aprire il sinistro tramite il broker AR in data 30.06.2010;
6. che, in data 24.10.2013, AR trasmetteva all'attrice nota della compagnia assicurativa – di cui il broker non aveva avuto conoscenza in precedenza in quanto indirizzata a numero fax diverso dall'ufficio sinistri – con la quale ichiarava di non potere ammettere il sinistro a copertura, Pt_2 evincendosi dalla citazione come il medesimo fosse oggetto di indagine sin dal gennaio 2008, data antecedente la decorrenza della polizza;
7. che, al contrario, l'odierna attrice aveva inviato in data
13.05.2010 al broker nota di avviso di conclusione delle indagini preliminari, la prima comunicazione scritta pervenuta al riguardo essendo la dichiarazione dell'infermiere CP_11
, protocollata in data 11.05.2010. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio,
[...] rilevava: • in via preliminare, l'inopponibilità degli accertamenti svolti nel richiamato procedimento r.g.n. 401/2011, non avendo provveduto a chiamare in causa la compagnia assicurativa;
Parte_4
• la nullità del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1895 c.c. e 25 lett. J C.G.A., essendosi il rischio dedotto in polizza già realizzato al momento della stipula. Ciò in quanto dalla lettura dell'atto di citazione nel giudizio r.g.n. 401/2011, emergeva che successivamente al decesso del era CP_6 disposto sulla salma esame autoptico, era resa denuncia dai figli in data 03.01.2008 ed erano sentiti a s.i.t. l'infermiere e la Dott.ssa ; • la inoperatività della polizza, in ogni CP_11 Per_2 caso, avendo l'assicurata reso dichiarazioni incomplete ovvero non veritiere al momento della stipula del contratto. Ciò in quanto, alla luce delle circostanze sopra riportate, avrebbe Parte_4 avuto piena contezza dei fatti prima della stipula della polizza;
• che, in ogni caso, la liquidazione dovrebbe tener conto della franchigia e del massimale pattuiti…”.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna , in persona della procuratrice speciale Parte_2 Parte_10
, al pagamento, in favore della in persona del legale
[...] Parte_11 rappresentante p.t., della somma pari ad € 1.425.492,99, al netto della franchigia aggregata annua applicabile per l'annualità assicurativa di riferimento, secondo le condizioni di cui all'art.5 delle
“norme che regolano i sinistri”; condanna , in persona della procuratrice Parte_2 speciale , a rifondere a in persona del Parte_10 Parte_11 legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, €
1.728,90 per spese vive oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata
(Sentenza n. 734/2019 emessa dal Tribunale di Rieti in data 12 ottobre 2019) previa sospensione della efficacia esecutiva dei capi condannatori provvisoriamente esecutivi nei termini precisati in narrativa- con decreto presidenziale confermato da ordinanza da adottare in camera di consiglio prima dell'udienza di comparizione, voglia IN VIA PRELIMINARE - concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi e nei termini di cui alla narrativa e per i motivi che meglio verranno illustrati con ricorso ex art. 351 cpc - sospendere il presente procedimento ex art. 295 cpc fino al passaggio in giudicato della Sentenza Tribunale di Rieti 12/2014 resa nel procedimento RGN 401/2011 pendente presso la Corte d'Appello di Roma RGN 2995/2014
- NEL MERITO riformare integralmente l'impugnata Sentenza in relazione ai motivi di appello indicati in narrativa e per l'effetto: - Rigettare le domande tutte proposte contro l'esponente con atto di citazione notificato a cura della di in data 8 giugno 2017 perché Parte_11 CP_1 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa;
- In ogni caso accertare e dichiarare la non operatività della polizza . ITOMM1000051 stipulata dall' Pt_2 [...] per tutti i motivi di cui alla narrativa e, per l'effetto, dichiarare che Parte_11 [...] non è tenuta manlevare e tenere indenne dall' Parte_2 Parte_11 di tutti gli importi da questa dovuti agli eredi in forza della sentenza 12/2014 Tribunale di Rieti CP_6 meglio descritta in narrativa e non ancora passata in giudicato;
Per l'effetto respingere le domande risarcitorie proposte dagli attori perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che sia disposta CTU affinché venga esattamente determinata la quantificazione corretta del danno patita dagli eredi nel giudizio pendente sulla CP_6 questione pregiudiziale IN OGNI CASO - Riformare la Sentenza impugnata e revocare le statuizioni di condanna poste a carico di All'esito del presente giudizio, condannare l'appellata al Pt_2 pagamento a favore di di tutte le somme che verserà a favore della Pt_2 Parte_2 [...]
(CF ) in provvisoria esecuzione della Sentenza di primo grado Parte_11 P.IVA_1 per la denegata ipotesi in cui la sentenza non venga sospesa Con vittoria di spese e competenze sia del primo che del secondo grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio proponendo Controparte_3 appello incidentale e così concludendo: “in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e di sospensione del presente procedimento ex art. 295 cpc per tutti i motivi illustrati;
nel merito, rigettare l'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza n. 734/2019 emessa dal Tribunale di Rieti, Sezione Civile, Dott.ssa Francesca
Sbarra, depositata in data 11 ottobre 2019 e pubblicata in data 12 ottobre a definizione del giudizio civile RG 1036/2019; in via incidentale, previo accoglimento dell'appello in via incidentale proposto dalla ed in parziale riforma, nei limiti espressamente indicati, della sentenza n. Parte_4
734/2019 emessa dal Tribunale di Rieti, condannare , in persona del suo Parte_2 procuratore speciale Dott. a corrispondere gli interessi legali sulla somma pari Parte_3 ad € 1.425.492,99, al netto della franchigia aggregata annua applicabile per il periodo di polizza
28.02.2010 —28.02.2011, maturati dal momento in cui è stata proposta la domanda introduttiva del giudizio di primo grado (con atto di citazione notificato in data 08 luglio 2017) al saldo. In ogni caso rigettare la richiesta istruttoria di CTU volta a determinare la quantificazione del danno patito dagli eredi per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado CP_6 di giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14-07-2021, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. e le istanze istruttorie avanzate dall'appellante e rinviato la causa all'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa. L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_2
Con il primo motivo rubricato “erroneità della sentenza per avere opposto ad li effetti Pt_2 della sentenza 12/2014 Tribunale di Rieti resa nel procedimento RG 401/2011 senza che la
Compagnia sia stata chiamata a parteciparvi”, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza avendo esteso ad gli effetti della sentenza con cui il Tribunale di Rieti aveva condannato la Pt_2 al risarcimento dei danni in favore degli eredi Deduce a tal proposito che siffatta Pt_4 CP_6 sentenza non sarebbe ad essa opponibile in quanto la compagnia non era stata chiamata a partecipare al giudizio. Il Tribunale avrebbe pertanto violato i principi del contraddittorio e di difesa secondo i quali i terzi non possono essere esposti agli effetti di sentenza resa nell'ambito di processi in cui essi non siano stati convenuti. Asserisce, inoltre, che essendo il processo civile regolato dal principio dispositivo, era onere della provare i fatti costitutivi della propria domanda. Pt_4
Con il secondo motivo rubricato “inoperatività della polizza”, si impugna la sentenza nella parte in cui essa ha ritenuto operativo il certificato di polizza. Il Giudice di prime cure si sarebbe limitato a considerare, secondo una ricognizione errata, che non era a conoscenza dei fatti Pt_4 fonte di responsabilità anteriormente alla data della stipula della polizza. Soggiunge l'appellante che il rischio dedotto in polizza si era già avverato alla data di stipulazione del contratto assicurativo, sull'assunto che la sin dal gennaio 2008 fosse consapevole che la sua condotta professionale Pt_4
l'avrebbe esposta, in ragione della esistenza di semplici indagini giudiziarie, al rischio d'azione giudiziaria da parte degli eredi Lamenta ancora l'appellante una erronea ricostruzione della CP_6 fattispecie ribadendo l'inoperatività della polizza e che la prima richiesta risarcitoria sarebbe avvenuta prima della data di efficacia della stessa. Sostiene che il sinistro sarebbe stato in copertura solo ed esclusivamente se la avesse ricevuto la prima richiesta risarcitoria tra il 28 febbraio 2010 e il Pt_4
29 marzo 2012 (termine di decorrenza della polizza), laddove la prima richiesta risarcitoria, a suo dire, sarebbe stata ricevuta nel 2008, allorquando gli eredi in data 03.01.2008 (decesso del CP_6 parente) sporgevano denuncia-querela contro ignoti. Inoltre, lamenta la nullità del contratto di assicurazione ex art. 1895 c.c. e l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 25, lettera J, CGA.
Con un unico motivo di appello incidentale l' Controparte_3
si duole che il giudice di prime cure, pur accogliendo la domanda proposta dall' nel
[...] Pt_4 giudizio di primo grado, ha omesso di riconoscere sulla somma che è stata Parte_2 condannata a pagare, gli interessi legali. Deduce, a tal proposito, che la debenza degli interessi al tasso legale non è stata mai neanche contestata da Pt_2
La sentenza impugnata è così motivata: In via preliminare, deve ritenersi non fondata l'eccezione di inopponibilità della pronuncia di condanna all'esito del giudizio r.g.n. 401/2011 dinanzi a questo Tribunale – per non avere la Compagnia Assicurativa partecipato al giudizio. Al riguardo, si osserva come la recente pronuncia della Suprema Corte richiamata, da ultimo nelle comparse conclusionali, dalla difesa convenuta (cfr. C. Cass. 09.07.2019 n. 18325) ha ad oggetto la questione della opponibilità del giudicato favorevole al danneggiato (peraltro, reso all'esito di un giudizio penale, con costituzione di parte civile), conseguito nei confronti del solo danneggiante assicurato, all'assicuratore in assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motori. Sul punto, onde superare il precedente e maggioritario orientamento della opponibilità della pronuncia di condanna alla compagnia assicurativa del giudicato di condanna dell'assicurato, la Corte di Cassazione ricorre ad una serie di argomenti, di seguito riportati: i. l'applicabilità, stante il carattere obbligatorio ex lege della RCA, del disposto di cui all'art. 1306 c.c., per cui il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non può valere contro il terzo assicuratore, mentre può valere a favore di quest'ultimo ove questi manifesti la volontà di avvantaggiarsene;
ii. in linea generale e non solamente nell'ipotesi di RCA, la finalità dell'istituto di cui all'art. 106 c.p.c., mirante a consentire la partecipazione al processo del garante, senza proposizione della domanda nei suoi confronti, e quindi a rendergli opponibile il giudicato sul diritto pregiudiziale fatto valere tramite la domanda;
iii. con riferimento all'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la disarmonia sul piano sistematico che si avrebbe con riferimento a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, cod. assicurazioni – laddove è previsto il litisconsorzio necessario con il responsabile del danno quando sia promossa l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, litisconsorzio processuale e non sostanziale perchè finalizzato all'opponibilità del giudicato;
iv. la tutela del diritto di difesa del terzo ai sensi dell'art. 24 Cost., la quale ha poi trovato il proprio completamento nel principio del giusto processo sancito dal revisionato art. 111 Cost.. Sulla base delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: “il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell'assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato”. Applicando tali coordinate alla vicenda in esame, si osserva, tuttavia, come, in primo luogo, non vertendosi in ipotesi di domanda formulata dal danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa in materia di RCA, non possono essere richiamati gli argomenti sub (i) e (iii) – non applicabili alla diversa fattispecie in esame, laddove trattasi di domanda di regresso avanzata dall'assicurato/danneggiante in materia di responsabilità medica. In secondo luogo, quanto agli argomenti di carattere processuale relativi alla funzione della chiamata in causa di terzo nonché alle esigenze di difesa e giusto processo, si evidenzia come le medesime norme costituzionali richiamate impongano una lettura delle facoltà e dei meccanismi processuali coerenti con l'ulteriore principio – parimenti di rango costituzionale e sovrannazionale – della buona fede e del divieto di abuso del processo. Tale ultimo istituto, come noto, affonda le radici negli artt. 2 e 111 Cost., e stigmatizza la condotta processuale abusiva, ravvisabile “quando nel collegamento tra il potere conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede”.
Un principio che trova conferma nell'ordinamento della Comunità Europea, alla luce della nota decisione della Corte di Giustizia (5/7/07 C. 321/05), laddove è stato espressamente consacrato il divieto dell'abuso del diritto nell'ambito dei principi generali dell'Ordinamento Comunitario ponendolo, ai sensi dell'art. 6 T.U.E., ai vertici delle fonti del diritto dell'Unione. In altre parole, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 23726/2007, nel concreto vaglio della vicenda processuale il Giudice è chiamato a trovare il punto di equilibrio tra le opposte esigenze, in un contesto in cui è riconosciuto senz'altro il diritto di azione (art. 24 Cost.) ma attraverso un processo giusto (art. 111 Cost.) predicabile, invero, anche alla luce di principi di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), che impongono alle parti processuali di comportarsi secondo le regole della correttezza e buona fede. Ebbene, nella fattispecie qui in analisi, risulta evidente come l'invocata inopponibilità della pronuncia che ha accertato la responsabilità della struttura ospedaliera assicurata – sulla base dell'argomento della tutela del diritto di difesa – risulta abusiva, nel senso indicato e stigmatizzato dalla giurisprudenza interna ed europea. Ciò sulla base della considerazione per la quale la Compagnia convenuta è stata tempestivamente notiziata in ordine all'azione civile (cfr. nota del 09.05.2011 – allegato n. 2 comparsa di risposta – con la quale Pt_2 rifiutava di ammettere il sinistro a copertura, dal momento che “dalla citazione ricevuta si evince che il sinistro fu oggetto di indagine già nel gennaio del 2008, data antecedente la decorrenza della polizza”), rifiutando l'apertura della pratica a sinistro non per l'infondatezza delle pretese dei terzi, bensì per ragioni di inoperatività della polizza sul piano temporale. Ne discende che, in un'ottica rispettosa, da un lato del diritto di difesa della Compagnia chiamata a tenere indenne la struttura assicurata, dall'altro delle esigenze di buona fede e giusto processo, tempestivamente Pt_2 notiziata, ove avesse ritenuto non fondate le domande dei soggetti danneggiati, ben avrebbe potuto spiegare intervento nel corso del giudizio di primo grado. Al contrario, considerato l'atteggiamento inerte tenuto dalla Compagnia sul piano processuale – pur messa in condizione di tutelare pienamente le proprie prerogative nel corso del giudizio di primo grado – e la risposta negativa in ordine all'apertura del sinistro, per ragioni del tutto eccentriche al merito della vicenda, l'odierna eccezione di inopponibilità della decisione resa da questo Tribunale in esito al giudizio r.g.n.
401/2011 – sulla base degli invocati principi del diritto alla difesa e del giusto processo – risulta strumentale ed abusiva, in quanto in concreto contrastante con le medesime garanzie invocate. D'altronde, si evidenzia come la compagnia convenuta – lamentando la violazione del proprio diritto di difesa per effetto della domanda di pagamento svolta dall'assicurato, non abbia in alcun modo allegato gli elementi sulla base dei quali riterrebbe non sussistente la responsabilità della e, Pt_4 dunque, le difese che avrebbe potuto svolgere in sede di accertamento del danno imputato alla struttura sanitaria. In secondo luogo, occorre evidenziare ancora come – diversamente dal caso analizzato dalla Suprema Corte – allo stato il giudizio civile vertente tra la di e gli eredi Pt_4 CP_1 di sia ancora pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma – come peraltro ribadito Persona_1 dalla medesima convenuta in sede di comparsa conclusionale. Sicchè, laddove la compagnia assicurativa ritenga di potere contrastare le difese avversarie in ordine alla responsabilità della struttura assicurata, riconosciuta in primo grado, ben potrebbe, proprio in virtù dell'invocato rapporto di pregiudizialità sussistente tra accertamento della responsabilità e obbligazione di garanzia (nei limiti di cui alla polizza), intervenire nel giudizio ancora in corso in sede di appello, ai sensi dell'art. 344 c.p.c.. Infine, la circostanza della contemporanea pendenza del giudizio in sede di appello non rileva ai fini del vaglio della presente domanda di adempimento – rilevando unicamente la sussistenza dei presupposti ai fini dell'operatività della polizza e la mancata concessione della sospensione della sentenza di condanna del primo grado. Peraltro, qualora la decisione in sede di appello fosse riformata, la Compagnia potrebbe agire nei confronti della assicurata in via di ripetizione, ex artt. 2033 e ss. c.c.. Nel merito, la domanda avanzata in via di regresso nei confronti della compagnia assicurativa deve essere accolta, per le motivazioni di seguito esposte. Come emerge dalla documentazione versata prodotta, infatti: i. in data 26.02.2010 (con decorrenza 28.02.2010 –
29.02.2012), le parti sottoscrivevano polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi/dipendenti, avente ad oggetto tutti i danni non espressamente esclusi involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, con riguardo alle richieste di risarcimento avanzate nel periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che fossero conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data del 30.06.2000; ii. ai sensi dell'art. 5 delle “norme che regolano i sinistri”, la garanzia prestata è soggetta ad una franchigia complessiva in aggregato per annualità assicurativa pari ad € 500.000,00, con un limite di indennizzo pari ad € 5.000.000,00 per sinistro e per persona;
iii. con sentenza n. 12/2014 resa all'esito del giudizio r.g.n. 401/2011, Pt_4 era condannata al risarcimento dei danni nei confronti di , , e
[...] CP_5 Parte_5 Parte_6
– per l'importo di € 160.830,00 ciascuno;
nei confronti di , e Controparte_6 CP_7 Pt_7
– per l'importo di € 90.190,00 ciascuno;
nei confronti di , Parte_8 CP_8 CP_9 Parte_9
e – per l'importo di € 83.915,00 ciascuno, oltre interessi legali, spese di giudizio e CP_10 compensi professionali. Con la predetta statuizione, il Tribunale di Rieti riconosceva la responsabilità della struttura nel decesso di ivi ricoverato, per negligenza tanto nella Persona_1 diagnosi quanto nella scelta ed esecuzione del trattamento;
iv. l'atto di citazione era notificato in data 10.03.2011; v. precedentemente, in data 13.05.2010, trasmetteva al broker copia nota Parte_4 dell'infermiere del giorno 11.05.2010, con la quale si dava atto ed allegava avviso di CP_11 conclusione delle indagini preliminari ex artt. 415 bis e ss. c.p.p.; vi. in data 02.07.2010, AR riscontrava la comunicazione ed allegava num. Riferimento sinistro;
vii. in data 24.10.2013, AR trasmetteva copia della nota di riscontro di riscontrata dalla in data 06.11.2013; viii. Pt_2 Pt_4 in data 04.02.2015, era notificato all' atto di precetto da parte degli eredi di cui si Parte_4 CP_6 dava comunicazione con nota del 23.02.2015; ix. in seguito alle prescritte delibere, si provvedeva ai pagamenti richiesti mediante bonifici bancari in atti. Ebbene, dalla scansione temporale degli eventi e da tutta la documentazione allegata (e mai contestata dalla difesa convenuta), emerge come siano prive di pregio le censure di nullità ed inoperatività della polizza. Quanto alla paventata nullità per previo avveramento del rischio, si rileva che l'art. 1895 c.c. va letto in combinato disposto con la clausola di cui all'art. 23 del contratto, con la quale le parti espressamente stabilivano che “la garanzia della responsabilità civile verso terzi e RCO vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell' per la prima volta, e dallo stesso ricevute nel corso del periodo di Parte_12 efficacia dell'assicurazione e notificate alla Società entro i termini contrattuali o di legge, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data del 30.06.2000”. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'estensione della copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto non fa venir meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento del raggiungimento del consenso le parti (e, in specie, l'assicurato) ne ignoravano l'esistenza, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 c.c., per le dichiarazioni inesatte o reticenti (cfr. Cass. civ. n. 7273 del 22 marzo 2013, e n. 3622 del 17 febbraio
2014; da ultimo, SS.UU. sentenza 6 maggio 2016, n. 9140). Sul punto, la scansione temporale degli eventi, come rappresentata dalla documentazione prodotta dalle parti, non consente di ritenere provata – a fronte della notifica alla dell'atto di citazione nel marzo del 2011 e della Parte_4 comunicazione inerente la conclusione delle indagini preliminari e l'avviso di garanzia nei confronti dell'infermiere del giorno 11.05.2010 – la circostanza della conoscenza dei fatti da parte CP_11 dell'assicurata preventiva rispetto alla data di stipula della polizza (26.02.2010). D'altronde, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, il rischio dell'aggressione del patrimonio dell'assicurato in dipendenza di un sinistro verificatosi nel periodo contemplato dalla polizza, si concretizza progressivamente, perché esso non si esaurisce nella sola condotta materiale, cui pur è riconducibile causalmente il danno, occorrendo anche la manifestazione del danneggiato di esercitare il diritto al risarcimento – manifestazione, in questo caso, espressa solamente in data 10.03.2011, con la notifica dell'atto di citazione nei confronti della attrice. Ne deriva che la clausola con garanzia Pt_4 pregressa di cui all'art. 23 del contratto è pienamente lecita, perchè afferisce a un solo elemento del rischio garantito, la condotta colposa posta già in essere e peraltro ignorata, restando invece impregiudicata l'alea dell'avveramento progressivo degli altri elementi costitutivi dell'impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato (cfr. SS.UU. sentenza 6 maggio 2016,
n. 9140). Peraltro, l'art. 25 del contratto richiamato dalla difesa convenuta e rubricato “esclusioni”, alla lett. J indica “fatti o circostanze pregresse già note al contraente e/o agli assicurati e/o agli assicurati aggiuntivi prima dell'inizio della presente assicurazione. Per fatti o circostanze pregresse già noti si intendono le circostanze o i fatti dannosi di cui sia a conoscenza per iscritto: la Direzione
Generale, la Direzione Sanitaria, l'Ufficio Affari legali o assicurativi della contraente o i casi in cui l'assicurato, incluso l'assicurato aggiuntivo, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento”. Ebbene, alla luce dei dati sopra riportati, è evidente come i fatti alla base della richiesta di regresso non fossero già noti al contraente – nemmeno nella accezione di “conoscenza” che le medesime parti hanno fornito nella polizza – dal momento che la prima comunicazione scritta pervenuta alla risale al 13.05.2010 (quindi, ad epoca successiva alla stipula del contratto). Gli Pt_4 stessi rilievi sopra formulati, quanto alla scansione temporale degli eventi, conducono a rigettare la censura di inoperatività della polizza per avere la contraente reso dichiarazioni incomplete o non veritiere all'atto della stipula della polizza. La documentazione tutta sopra indicata, in uno all'assenza di allegazioni specifiche, documentazione ovvero richieste istruttorie da parte della compagnia assicurativa, volte a dimostrare una conoscenza aliunde da parte dell'odierna attrice del rischio dell'aggressione del proprio patrimonio in ragione della vicenda involgente Persona_1 consentono di ritenere al contrario provato che solo successivamente alla stipula del contratto la sia stata notiziata dei risvolti penali ed, in seguito, risarcitori della medesima. Tanto Parte_4 premesso, sussistono invece i presupposti per l'accoglimento della presente domanda di regresso, alla luce della polizza assicurativa, della sua operatività temporale, della sentenza di condanna in atti e dell'avvenuto pagamento in ossequio alla stessa dell'importo complessivo di € 1.425.492,99.
Stante il limite di massimale pari ad € 5.000.000,00, la deve essere condannata al Pt_2 pagamento della somma già corrisposta dalla assicurata (ovvero € 1.425.492,99), al netto della franchigia aggregata annua applicabile per l'annualità assicurativa di riferimento, secondo le condizioni di cui all'art.5 delle “norme che regolano i sinistri”. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il primo motivo prospettato non può essere condiviso.
Secondo gli assunti dell'appellante la sentenza con la quale il Tribunale di Rieti aveva condannato la di a risarcire i danni in favore degli eredi non le sarebbe opponibile Pt_4 CP_1 CP_6 in quanto la Compagnia Assicurativa non veniva citata in quel giudizio, con la conseguenza che la non avrebbe potuto agire nei suoi confronti per la restituzione di quanto era stata costretta a Pt_4 pagare, con violazione, in caso contrario, dei principi della chiamata in causa di terzo e delle esigenze di difesa nonché del giusto processo.
Orbene, sono fatti pacifici ed anche documentati quelli secondo cui la comunicava alla Pt_4
in qualità di broker assicurativo di avere ricevuto l'atto di citazione e che la comunicazione CP_12 del 9.05.2011, con la quale l'Ufficio Liquidazione di aveva dichiarato di non riconoscere il Pt_2 sinistro oggetto di copertura, invitando la a costituirsi in giudizio, veniva trasmessa dalla Pt_4 stessa via email alla soltanto in data 24.10.2013 allorquando il giudizio intrapreso dagli CP_12 Pt_4 eredi contro quest'ultima era già in corso e dopo l'esperimento della CTU, allegando che il CP_6 ritardo nella trasmissione era stato cagionato dal fatto che la lettera era stata indirizzata ad un numero di fax errato;
la precisava alla di aver ricevuto solo in data 24.10.2013 la nota di Pt_4 CP_12 Pt_2 del 09.05.2011 di reiezione del sinistro, motivo per cui aveva conferito incarico all'avv. Antonio
Perelli, in qualità di legale della Compagnia Assicuratrice.
Sicché la decideva di costituirsi in quanto, pur avendo comunicato di aver ricevuto l'atto Pt_4 di citazione alla propria compagnia per il tramite del broker assicurativo, non aveva ricevuto alcuna indicazione se non quella negativa nel corso del giudizio.
Nessuna violazione, dunque, veniva perpetrata dalla nei confronti della assicurazione;
il Pt_4 che è tanto più vero sol che si consideri che all'art. 2 del contratto di assicurazione è espressamente stabilito che la compagnia assicurativa, in merito alla disciplina dei sinistri, “assume la gestione delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell' , designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici Parte_12
e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' stesso” (cfr Norme che regolano i Parte_12 sinistri, Art 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza).
Risulta accertato come sia stata decise di non costituirsi in giudizio, in quanto “dalla Pt_2 citazione si evince che il sinistro fu oggetto di indagine giudiziaria già nel 7 Gennaio del 2008, data antecedente la decorrenza della polizza stipulata con la nostra mandante”, invitando così la Pt_4
“a provvedere alla costituzione in giudizio” (nota del 09.05.2011); sicché, non è condivisibile l'assunto secondo il quale la consapevolezza dell'esistenza della domanda giudiziale e la scelta di non estendere il contraddittorio ex art. 106 c.p.c. a era stata foriera di conseguenze negative Pt_2 sul piano processuale, considerato che era stata proprio la Compagnia ad invitare la a Pt_4 provvedere alla sua costituzione in giudizio, unicamente per ragioni di inoperatività della polizza, senza entrare nel merito della controversia della responsabilità della Pt_4 Queste, in definitiva, le ragioni per le quali il giudice di prime cure ha ritenuto che l'eccezione di inopponibilità della decisione resa all'esito di un giudizio di responsabilità era stata sollevata in violazione dei principi di buona fede e correttezza, trattandosi di eccezione “strumentale ed abusiva, in quanto in concreto contrastante con le medesime garanzie invocate”.
Inoltre, nella fattispecie la ha agito nei confronti della compagnia stante la propria Pt_4 responsabilità medica sicché non sono nemmeno operanti i richiamati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di opponibilità del giudicato favorevole al danneggiato, conseguito nei confronti del solo danneggiante-assicurato. Infatti, la fattispecie non riguarda affatto una questione di opponibilità di un giudizio favorevole al danneggiato conseguito nei confronti del solo assicurato in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, là dove, stante il carattere obbligatorio ex lege della RCA, il giudicato intervenuto tra danneggiato e danneggiante non può valere contro il terzo assicuratore.
Il presente giudizio ha invece ad oggetto un' azione da parte dell'assicurato che ha pagato il risarcimento nei confronti dell'assicuratore, in quanto tra i predetti soggetti intercorre un rapporto di garanzia (assicurativo) nel quale la prestazione di garanzia si ricollega all'esistenza fra garante e garantito di un rapporto giuridico che evidentemente non sussiste tra danneggiato ed assicuratore e per cui, stante l'esecuzione da parte del garantito di una prestazione verso il terzo danneggiato, il garante è tenuto a farsene carico verso il secondo, giusto il disposto dell' artt. 1917 c.c.; del resto, il predetto art. 1917, 4^ comma, c.c. dispone che l'assicurato ha la facoltà e non l'obbligo di chiamare in causa l'assicuratore.
Il comportamento processuale di come condivisibilmente affermato in prime cure, Pt_2 risulta pertanto contrario ai canoni della buona fede e correttezza, comprendenti questi ultimi anche obblighi di protezione degli interessi dell'altra parte, atteso che la compagnia in un primo momento invitava la a costituirsi in giudizio e, solo successivamente ed in qualità di convenuta nel Pt_4 rapporto di garanzia, chiedeva che la decisione resa al termine del primo giudizio, in cui, pur potendo, non interveniva, venisse riconosciuta come a lei non opponibile.
E in ogni caso sebbene abbia lamentato la lesione del proprio diritto di difesa, non Pt_2 ha in alcun modo allegato gli elementi sulla base dei quali sarebbe da ritenere non sussistente la responsabilità della , dunque, tutte le difese che avrebbe potuto svolgere in sede di accertamento Pt_4 del danno imputabile alla struttura sanitaria, essendosi invero limitata a generiche contestazioni ed a richiedere, sempre genericamente, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, resa nel giudizio tra la e gli eredi Pt_4 CP_6
Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non può ritenersi che la questione della responsabilità della per il decesso del sia questione pregiudiziale rispetto al presente giudizio. Il giudice Pt_4 CP_6 di prime cure, in modo condivisibile e per quanto sin qui rilevato, ha riconosciuto il diritto della ad agire nei confronti della compagnia assicurativa per quanto effettivamente pagato a favore Pt_4 dei danneggiati, considerato che questo era l'oggetto della domanda svolta in primo grado e venendo in considerazione unicamente la sussistenza dei presupposti ai fini della operatività della polizza.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante per dimostrare che la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Rieti n. 12/2014 non sarebbe efficace nei confronti dell'assicuratore è invero del tutto inconferente perché tali pronunce riguardano, a ben vedere, una fattispecie ben differente rispetto a quella oggetto del presente giudizio, riguardanti la possibilità o meno, nell' assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante da circolazione, che la sentenza emessa nei confronti del danneggiante-assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato, senza la partecipazione, neppure successiva, dell'assicuratore, spieghi efficacia riflessa nei confronti di quest'ultimo; cioè nel senso che il danneggiato (e non già il danneggiante in via di regresso) possa agire nei suoi confronti.
Epperò, il fatto costitutivo della pretesa avanzata nei confronti di non è la Pt_2 responsabilità della stessa, ma altra e diversa situazione sostanziale, ossia il pagamento Pt_4 effettuato e documentalmente dimostrato in favore dei terzi danneggiati (gli eredi e per il quale CP_6 la ha agito in forza del vincolo contrattuale di garanzia. Pt_4
Non è pertanto corretto sostenere che la decisione del presente giudizio sia dipendente dall'altro giudizio tra la e gli eredi mancando un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità Pt_4 CP_6 tra le due sentenze, sicché non è neppure ravvisabile un'ipotesi di conflitto di giudicati, tanto più che il giudizio pendente, di cui si invoca la pregiudizialità, non coinvolge le stesse parti, difettando, così, anche il requisito soggettivo della coincidenza delle parti in causa.
Del resto, è altresì evidente che la compagnia, qualora la sentenza di condanna di primo grado emessa nel giudizio tra l'assicurata ed i danneggiati dovesse essere riformata, ben potrà agire nei confronti della per la ripetizione dell'indebito. Pt_4
Il primo motivo pertanto deve essere integralmente respinto.
Con il secondo motivo si sostiene che il sinistro sarebbe stato oggetto di copertura assicurativa se la avesse ricevuto la prima richiesta risarcitoria tra il 28 febbraio 2010 e il 29 marzo 2012 Pt_4
(termine di decorrenza della polizza), laddove la prima richiesta risarcitoria, a dire dell'appellante, sarebbe stata ricevuta antecedentemente allorquando gli eredi in data 3.01.2008 sporgevano CP_6 denuncia-querela contro ignoti.
La doglianza è infondata.
Il giudice di prime cure ha correttamente ricostruito l'intera vicenda, non oggetto di censura evidenziando, tra l'altro, che: a) La polizza fatta valere dalla è stata stipulata con la società di Pt_4 assicurazione e poi convenuta, per la durata di due anni con effetto dal 28.02.2010 al 29.02.2012 e successivamente prorogata sino al 31.08.2013.; b) tuttavia l'art. 23) del contratto estendeva la garanzia della responsabilità Civile Verso Terzi e RCO alle “richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell' per la prima volta, e dallo stesso ricevute nel corso del periodo di efficacia Parte_12 dell'assicurazione e notificate alla Società entro i termini contrattuali o di legge, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data del
30.06.2000” (Art. 23 – Operatività temporale delle garanzie); c) per “Richiesta di risarcimento” si deve intendere “qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata da terzi pervenuta all'assicurato; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il contraente ne venga per la prima volta conoscenza per comunicazione scritta”; d) a norma dell'art. 25) del sottoscritto contratto è espressamente previsto che l'assicurazione non comprende “fatti o circostanze pregresse già note al Contraente e/o agli
Assicurati e/o agli Assicurati aggiuntivi prima dell'inizio della presente assicurazione. Per fatti o circostanze pregresse già noti si intendono le circostanze o i fatti dannosi di cui 14 sia a conoscenza per iscritto: la Direzione Generale, la Direzione Sanitaria, l'Ufficio Affari legali o Assicurativi della
Contraente o i casi in cui l'Assicurato, incluso l'Assicurato Aggiuntivo, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento” (Art. 25, lett. j) – Esclusioni).
In altri termini, in base alle condizioni di polizza, è incontestabile che un certo fatto non potesse essere considerato noto all'assicurato in mancanza di una conoscenza avvenuta in forma scritta, ovvero in mancanza di una citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata da terzi pervenuta all'assicurato o di formale notifica di avviso di garanzia da parte delle autorità competenti, in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione.
Ciò che rileva, infatti, ai fini degli artt. 1892, 1893 c.c. sono le circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento bensì indennizzabili, ma ai sensi di quanto disposto dal contratto di assicurazione. E nessuna di tali circostanze, richiamate in polizza, si è mai verificata, considerato che a tal fine non è di certo sufficiente la semplice esistenza di indagini giudiziarie, stante l'espresso richiamo a forme di comunicazione scritte, quali “avviso di garanzia” o “richiesta di risarcimento”.
La semplice denuncia-querela presentata dagli eredi nel 2008, al pari del semplice inizio di CP_6 indagini giudiziarie, non possono essere considerati, in termini di polizza, quale richiesta di risarcimento.
Ora, è documentato ed anche pacifico che la ha ricevuto la richiesta risarcitoria in data Pt_4
10.05.2010 durante la vigenza della polizza quando riceveva comunicazione scritta dall'infermiere professionale di chiusura, a suo carico, delle indagini penali. Tale comunicazione CP_11 veniva prontamente inoltrata al broker e la stessa provvedeva ad aprire il sinistro Pt_2 specificando che “in merito alla copertura per spese legali richiesta dal sig. , Vi CP_11 partecipiamo che tale copertura sarà garantita solo se l'Avv. Giorgio Cavalli rientra tra quelli nella rosa dei legali concordati con l' ”. Non è, dunque, vero che la prima richiesta Parte_13 risarcitoria (a termini di polizza) era avvenuta prima della data di efficacia della polizza stessa, considerato che il fatto che nel 2008 era in corso una inchiesta giudiziaria, per di più contro ignoti, è del tutto irrilevante, non potendosi considerare, secondo i termini della polizza, tale fatto noto all'assicurato, in assenza come rileva il primo giudice di una “manifestazione del danneggiato di esercitare il diritto al risarcimento – manifestazione, in questo caso, espressa solamente in data
10.03.2011, con la notifica dell'atto di citazione nei confronti della . Pt_4
Priva di pregio è l'ulteriore doglianza secondo cui il rischio dedotto in polizza si era già avverato alla data di stipulazione del contratto assicurativo, sull'assunto che la sin dal gennaio 2008 Pt_4 fosse consapevole che la sua condotta professionale o quella dei propri dipendenti l'avrebbe esposta, in ragione della esistenza di semplici indagini giudiziarie, al rischio d'azione giudiziaria da parte degli eredi Per rischio, infatti, è da intendersi, secondo la definizione della polizza, la “probabilità CP_6 che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne”; e tuttavia nessuna richiesta scritta di risarcimento danni era stata avanzata dagli eredi né alcun avviso di garanzia era stato CP_6 ricevuto dalla o dai suoi dipendenti, prima della sottoscrizione della polizza. Pt_4
Risulta pertanto dimostrata l' operatività della predetta clausola contrattuale (c.d. claims made), la quale va letta in relazione all'art. 25), lett. j), che esclude l'estensione della copertura assicurativa a “fatti o circostanze pregresse già note al Contraente e/o agli Assicurati e/o agli Assicurati aggiuntivi prima dell'inizio della presente assicurazione. Per fatti o circostanze pregresse già noti si intendono le circostanze o i fatti dannosi di cui sia a conoscenza per iscritto: la Direzione Generale, la Direzione Sanitaria, l'Ufficio Affari legali o Assicurativi della Contraente o i casi in cui l'Assicurato, incluso l'Assicurato Aggiuntivo, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento”.
Né è utile richiamare l'apparato motivazionale della Corte di Cassazione al fine di provare la nullità della clausola come paventata dall'appellante per un asserito squilibrio contrattuale atteso che i detti principi sono stati elaborati dalla giurisprudenza proprio a tutela dell'assicurato e non dell'assicuratore per evitare i buchi di scopertura a danno del primo;
in ogni caso il modello del caso di specie ricalca quello della L. n. 24/2017 richiamato dalle Sezioni Unite della Cassazione 24 settembre 2018, n. 22437 che ha tipizzato una prassi consolidata del sistema pattizio secondo cui la garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo purché denunciati durante la vigenza della polizza. E in ogni caso nessuno squilibrio tra rischio assicurato e premio vi è nella specie.
Infatti, le parti convenivano un massimale di polizza pari a € 5.000.000,00 (art. 6); una franchigia di € 500.00,00 (art. 5); ed un premio da versare ad opera dell'assicurato pari ad
€1.180.000,00, per ogni anno assicurato (art. 7 del contratto); mentre, all'art. 3 era previsto il diritto di recesso per le parti. L'entità del premio e della franchigia nonché il diritto di recesso non rendono plausibile la sussistenza di detto squilibrio in danno dell'assicurazione la quale non ha neppure esercitato il diritto di recesso in virtù delle asserite dichiarazioni non veritiere sulle circostanze relative alla profilazione del rischio.
Al contrario è pacifico ed anche documentato che il contratto è stato prorogato fino al
31.08.2013, allorquando le parti sottoscrivevano altro e diverso contratto di assicurazione per il periodo 31.08.2013/ 28.02.2015. E' evidente, allora, che tale comportamento è indice del fatto che per 'assicurato non ha mai perso il diritto all'indennizzo assicurativo e che la si sia Pt_2 Pt_4 comportata in buona fede, all'atto della stipula, non risultando che la stessa compagnia abbia mai richiesto un aumento del premio (per la polizza ITOMM1000051), sempre corrisposto nella somma pari ad €1.180.000,00, anche per le annualità successive, eccetto per l'ultima proroga, là dove il premio veniva convenzionalmente determinato nella diversa minor somma pari ad € 590.000,00.
Il motivo pertanto deve essere respinto.
Venendo all'appello incidentale proposto va detto che esso merita di essere condiviso.
In caso di domanda giudiziale riguardante un'obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, sono applicabili anche gli interessi "maggiorati" di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co. c.c. e D. lgs. n. 231/02.
In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli "interessi legali", senza ulteriore specificazione (si veda ex multis Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, n. 2149; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187). Secondo la più recente giurisprudenza, ancora, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 03/01/2023, n. 61, rv. 666489-01; Cass, 22.3.2025 n.
7677/25). Va da sé che non avendo il giudice di prime cure disposto alcunché in merito ai richiesti Cont interessi legali, in accoglimento del motivo proposto dalla a condannata al pagamento Pt_2 altresì degli interessi legali ex art. 1284 4^ comma c.c. dal giorno della domanda giudiziale di primo grado (8.7.2017) e fino al soddisfo e calcolati sulla somma riconosciuta come dovuta in sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione 6^ con aumento ex art. 6 per le cause di valore fino ad € 2.000.000, tabella XII^) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione principale è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_2
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, n. 734/2019, pubblicata in data 12.10.2019, resa
[...] così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto ed in riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma, condanna al pagamento, in favore della Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., degli interessi legali ex art. 1284 Parte_11
4^ comma c.c. sulla somma di € 1.425.492,99, al netto della franchigia aggregata annua applicabile per l'annualità assicurativa di riferimento, secondo le condizioni di cui all'art.5 delle “norme che regolano i sinistri”, dal giorno 8.7.2017 e fino al soddisfo;
3) condanna alla refusione a favore di Parte_2 [...] elle spese del presente grado che liquida in €29.033 per compensi, Controparte_3 oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA;
4) dà atto della sussistenza nei confronti di Società dei presupposti Parte_2 richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 per il pagamento del doppio del C.U.
Così deciso in Roma, il 28.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
ME RA -RT OC-
Sezione VI civile
R.G. 7609/2019
All'udienza collegiale del giorno 28/10/2025 ore 10:35
Presidente Dott. RT OC Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. HAZAN MAURIZIO avv Ferrara pres in sost.
Avv. TAURINI STEFANO
Appellato/i
CP_1
Avv. GAZZONI FRANCESCO MARIA presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
RT OC
MA LL NI
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. RT OC - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7609/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(già ) con sede in 10th Parte_2 Controparte_2
Market Square House, St. James's Street Nottingham NG61 6FG, (Regno Unito), Partita VA
iscritta alla Companies House (UK) al n. 1229676 in persona del suo procuratore C.F._1 speciale Dott. rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Stefano Taurini (C.F. Parte_3
) e UR AZ (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Sonja Puglionisi con studio in Roma alla Via Corridoni 19, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pt dott.ssa , con sede in Via del CP_4 CP_1
Terminillo, n. 41, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco MA Gazzoni (C.F.
), giusta delega in atti C.F._4
-APPELLANTE INCIDENTALE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso Parte_2 la sentenza del Tribunale di Rieti, n. 734/2019, pubblicata in data 12.10.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti. I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato in data 08.07.2017, conveniva dinanzi a questo Tribunale in Parte_4 Pt_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di far accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. ITOMM100051, contratta in data 28.02.2010, con riferimento al sinistro n.
10/911069 FAU e, per l'effetto, sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.320.184,45 od a quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva in giudizio a quale, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso articolato Pt_2
e dedotto, chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità della predetta polizza ovvero l'inoperatività della medesima, con conseguente rigetto della domanda di regresso;
in subordine, di contenere la condanna entro il massimale di polizza e con applicazione della franchigia….. “L'attrice, con il proprio atto introduttivo, assumeva quanto segue:
1. Che con sentenza n. 12/2014 resa all'esito del giudizio r.g.n. 401/2011, era condannata al risarcimento dei danni nei confronti di , , e – per l'importo di € CP_5 Parte_5 Parte_6 Controparte_6
160.830,00 ciascuno;
nei confronti di , e – per l'importo di € CP_7 Pt_7 Parte_8
90.190,00 ciascuno;
nei confronti di , e – per l'importo di CP_8 CP_9 Parte_9 CP_10
€ 83.915,00 ciascuno, oltre interessi legali, spese di giudizio e compensi professionali – riconosciuta la responsabilità della struttura nel decesso di per inidonei diagnosi e trattamento;
Persona_1
2. che l' proponeva appello avverso la suddetta sentenza, ma la Corte d'Appello di Roma CP_3 rigettava la richiesta sospensiva;
3. che in data 03.02.2015, era notificato all'Azienda atto di precetto per € 1.382.267,99; 4. che all'epoca dei fatti, l'attrice godeva di copertura assicurativa in forza di polizza n. ITOMM1000051 contratta in data 28.02.2010 con con franchigia complessiva in Pt_2 aggregato per annualità assicurativa di € 500.000,00; 5. che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 18 della polizza, provvedeva ad aprire il sinistro tramite il broker AR in data 30.06.2010;
6. che, in data 24.10.2013, AR trasmetteva all'attrice nota della compagnia assicurativa – di cui il broker non aveva avuto conoscenza in precedenza in quanto indirizzata a numero fax diverso dall'ufficio sinistri – con la quale ichiarava di non potere ammettere il sinistro a copertura, Pt_2 evincendosi dalla citazione come il medesimo fosse oggetto di indagine sin dal gennaio 2008, data antecedente la decorrenza della polizza;
7. che, al contrario, l'odierna attrice aveva inviato in data
13.05.2010 al broker nota di avviso di conclusione delle indagini preliminari, la prima comunicazione scritta pervenuta al riguardo essendo la dichiarazione dell'infermiere CP_11
, protocollata in data 11.05.2010. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio,
[...] rilevava: • in via preliminare, l'inopponibilità degli accertamenti svolti nel richiamato procedimento r.g.n. 401/2011, non avendo provveduto a chiamare in causa la compagnia assicurativa;
Parte_4
• la nullità del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1895 c.c. e 25 lett. J C.G.A., essendosi il rischio dedotto in polizza già realizzato al momento della stipula. Ciò in quanto dalla lettura dell'atto di citazione nel giudizio r.g.n. 401/2011, emergeva che successivamente al decesso del era CP_6 disposto sulla salma esame autoptico, era resa denuncia dai figli in data 03.01.2008 ed erano sentiti a s.i.t. l'infermiere e la Dott.ssa ; • la inoperatività della polizza, in ogni CP_11 Per_2 caso, avendo l'assicurata reso dichiarazioni incomplete ovvero non veritiere al momento della stipula del contratto. Ciò in quanto, alla luce delle circostanze sopra riportate, avrebbe Parte_4 avuto piena contezza dei fatti prima della stipula della polizza;
• che, in ogni caso, la liquidazione dovrebbe tener conto della franchigia e del massimale pattuiti…”.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna , in persona della procuratrice speciale Parte_2 Parte_10
, al pagamento, in favore della in persona del legale
[...] Parte_11 rappresentante p.t., della somma pari ad € 1.425.492,99, al netto della franchigia aggregata annua applicabile per l'annualità assicurativa di riferimento, secondo le condizioni di cui all'art.5 delle
“norme che regolano i sinistri”; condanna , in persona della procuratrice Parte_2 speciale , a rifondere a in persona del Parte_10 Parte_11 legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, €
1.728,90 per spese vive oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata
(Sentenza n. 734/2019 emessa dal Tribunale di Rieti in data 12 ottobre 2019) previa sospensione della efficacia esecutiva dei capi condannatori provvisoriamente esecutivi nei termini precisati in narrativa- con decreto presidenziale confermato da ordinanza da adottare in camera di consiglio prima dell'udienza di comparizione, voglia IN VIA PRELIMINARE - concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi e nei termini di cui alla narrativa e per i motivi che meglio verranno illustrati con ricorso ex art. 351 cpc - sospendere il presente procedimento ex art. 295 cpc fino al passaggio in giudicato della Sentenza Tribunale di Rieti 12/2014 resa nel procedimento RGN 401/2011 pendente presso la Corte d'Appello di Roma RGN 2995/2014
- NEL MERITO riformare integralmente l'impugnata Sentenza in relazione ai motivi di appello indicati in narrativa e per l'effetto: - Rigettare le domande tutte proposte contro l'esponente con atto di citazione notificato a cura della di in data 8 giugno 2017 perché Parte_11 CP_1 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa;
- In ogni caso accertare e dichiarare la non operatività della polizza . ITOMM1000051 stipulata dall' Pt_2 [...] per tutti i motivi di cui alla narrativa e, per l'effetto, dichiarare che Parte_11 [...] non è tenuta manlevare e tenere indenne dall' Parte_2 Parte_11 di tutti gli importi da questa dovuti agli eredi in forza della sentenza 12/2014 Tribunale di Rieti CP_6 meglio descritta in narrativa e non ancora passata in giudicato;
Per l'effetto respingere le domande risarcitorie proposte dagli attori perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede che sia disposta CTU affinché venga esattamente determinata la quantificazione corretta del danno patita dagli eredi nel giudizio pendente sulla CP_6 questione pregiudiziale IN OGNI CASO - Riformare la Sentenza impugnata e revocare le statuizioni di condanna poste a carico di All'esito del presente giudizio, condannare l'appellata al Pt_2 pagamento a favore di di tutte le somme che verserà a favore della Pt_2 Parte_2 [...]
(CF ) in provvisoria esecuzione della Sentenza di primo grado Parte_11 P.IVA_1 per la denegata ipotesi in cui la sentenza non venga sospesa Con vittoria di spese e competenze sia del primo che del secondo grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio proponendo Controparte_3 appello incidentale e così concludendo: “in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e di sospensione del presente procedimento ex art. 295 cpc per tutti i motivi illustrati;
nel merito, rigettare l'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza n. 734/2019 emessa dal Tribunale di Rieti, Sezione Civile, Dott.ssa Francesca
Sbarra, depositata in data 11 ottobre 2019 e pubblicata in data 12 ottobre a definizione del giudizio civile RG 1036/2019; in via incidentale, previo accoglimento dell'appello in via incidentale proposto dalla ed in parziale riforma, nei limiti espressamente indicati, della sentenza n. Parte_4
734/2019 emessa dal Tribunale di Rieti, condannare , in persona del suo Parte_2 procuratore speciale Dott. a corrispondere gli interessi legali sulla somma pari Parte_3 ad € 1.425.492,99, al netto della franchigia aggregata annua applicabile per il periodo di polizza
28.02.2010 —28.02.2011, maturati dal momento in cui è stata proposta la domanda introduttiva del giudizio di primo grado (con atto di citazione notificato in data 08 luglio 2017) al saldo. In ogni caso rigettare la richiesta istruttoria di CTU volta a determinare la quantificazione del danno patito dagli eredi per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado CP_6 di giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14-07-2021, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. e le istanze istruttorie avanzate dall'appellante e rinviato la causa all'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa. L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_2
Con il primo motivo rubricato “erroneità della sentenza per avere opposto ad li effetti Pt_2 della sentenza 12/2014 Tribunale di Rieti resa nel procedimento RG 401/2011 senza che la
Compagnia sia stata chiamata a parteciparvi”, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza avendo esteso ad gli effetti della sentenza con cui il Tribunale di Rieti aveva condannato la Pt_2 al risarcimento dei danni in favore degli eredi Deduce a tal proposito che siffatta Pt_4 CP_6 sentenza non sarebbe ad essa opponibile in quanto la compagnia non era stata chiamata a partecipare al giudizio. Il Tribunale avrebbe pertanto violato i principi del contraddittorio e di difesa secondo i quali i terzi non possono essere esposti agli effetti di sentenza resa nell'ambito di processi in cui essi non siano stati convenuti. Asserisce, inoltre, che essendo il processo civile regolato dal principio dispositivo, era onere della provare i fatti costitutivi della propria domanda. Pt_4
Con il secondo motivo rubricato “inoperatività della polizza”, si impugna la sentenza nella parte in cui essa ha ritenuto operativo il certificato di polizza. Il Giudice di prime cure si sarebbe limitato a considerare, secondo una ricognizione errata, che non era a conoscenza dei fatti Pt_4 fonte di responsabilità anteriormente alla data della stipula della polizza. Soggiunge l'appellante che il rischio dedotto in polizza si era già avverato alla data di stipulazione del contratto assicurativo, sull'assunto che la sin dal gennaio 2008 fosse consapevole che la sua condotta professionale Pt_4
l'avrebbe esposta, in ragione della esistenza di semplici indagini giudiziarie, al rischio d'azione giudiziaria da parte degli eredi Lamenta ancora l'appellante una erronea ricostruzione della CP_6 fattispecie ribadendo l'inoperatività della polizza e che la prima richiesta risarcitoria sarebbe avvenuta prima della data di efficacia della stessa. Sostiene che il sinistro sarebbe stato in copertura solo ed esclusivamente se la avesse ricevuto la prima richiesta risarcitoria tra il 28 febbraio 2010 e il Pt_4
29 marzo 2012 (termine di decorrenza della polizza), laddove la prima richiesta risarcitoria, a suo dire, sarebbe stata ricevuta nel 2008, allorquando gli eredi in data 03.01.2008 (decesso del CP_6 parente) sporgevano denuncia-querela contro ignoti. Inoltre, lamenta la nullità del contratto di assicurazione ex art. 1895 c.c. e l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 25, lettera J, CGA.
Con un unico motivo di appello incidentale l' Controparte_3
si duole che il giudice di prime cure, pur accogliendo la domanda proposta dall' nel
[...] Pt_4 giudizio di primo grado, ha omesso di riconoscere sulla somma che è stata Parte_2 condannata a pagare, gli interessi legali. Deduce, a tal proposito, che la debenza degli interessi al tasso legale non è stata mai neanche contestata da Pt_2
La sentenza impugnata è così motivata: In via preliminare, deve ritenersi non fondata l'eccezione di inopponibilità della pronuncia di condanna all'esito del giudizio r.g.n. 401/2011 dinanzi a questo Tribunale – per non avere la Compagnia Assicurativa partecipato al giudizio. Al riguardo, si osserva come la recente pronuncia della Suprema Corte richiamata, da ultimo nelle comparse conclusionali, dalla difesa convenuta (cfr. C. Cass. 09.07.2019 n. 18325) ha ad oggetto la questione della opponibilità del giudicato favorevole al danneggiato (peraltro, reso all'esito di un giudizio penale, con costituzione di parte civile), conseguito nei confronti del solo danneggiante assicurato, all'assicuratore in assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motori. Sul punto, onde superare il precedente e maggioritario orientamento della opponibilità della pronuncia di condanna alla compagnia assicurativa del giudicato di condanna dell'assicurato, la Corte di Cassazione ricorre ad una serie di argomenti, di seguito riportati: i. l'applicabilità, stante il carattere obbligatorio ex lege della RCA, del disposto di cui all'art. 1306 c.c., per cui il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non può valere contro il terzo assicuratore, mentre può valere a favore di quest'ultimo ove questi manifesti la volontà di avvantaggiarsene;
ii. in linea generale e non solamente nell'ipotesi di RCA, la finalità dell'istituto di cui all'art. 106 c.p.c., mirante a consentire la partecipazione al processo del garante, senza proposizione della domanda nei suoi confronti, e quindi a rendergli opponibile il giudicato sul diritto pregiudiziale fatto valere tramite la domanda;
iii. con riferimento all'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la disarmonia sul piano sistematico che si avrebbe con riferimento a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, cod. assicurazioni – laddove è previsto il litisconsorzio necessario con il responsabile del danno quando sia promossa l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, litisconsorzio processuale e non sostanziale perchè finalizzato all'opponibilità del giudicato;
iv. la tutela del diritto di difesa del terzo ai sensi dell'art. 24 Cost., la quale ha poi trovato il proprio completamento nel principio del giusto processo sancito dal revisionato art. 111 Cost.. Sulla base delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: “il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell'assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato”. Applicando tali coordinate alla vicenda in esame, si osserva, tuttavia, come, in primo luogo, non vertendosi in ipotesi di domanda formulata dal danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa in materia di RCA, non possono essere richiamati gli argomenti sub (i) e (iii) – non applicabili alla diversa fattispecie in esame, laddove trattasi di domanda di regresso avanzata dall'assicurato/danneggiante in materia di responsabilità medica. In secondo luogo, quanto agli argomenti di carattere processuale relativi alla funzione della chiamata in causa di terzo nonché alle esigenze di difesa e giusto processo, si evidenzia come le medesime norme costituzionali richiamate impongano una lettura delle facoltà e dei meccanismi processuali coerenti con l'ulteriore principio – parimenti di rango costituzionale e sovrannazionale – della buona fede e del divieto di abuso del processo. Tale ultimo istituto, come noto, affonda le radici negli artt. 2 e 111 Cost., e stigmatizza la condotta processuale abusiva, ravvisabile “quando nel collegamento tra il potere conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede”.
Un principio che trova conferma nell'ordinamento della Comunità Europea, alla luce della nota decisione della Corte di Giustizia (5/7/07 C. 321/05), laddove è stato espressamente consacrato il divieto dell'abuso del diritto nell'ambito dei principi generali dell'Ordinamento Comunitario ponendolo, ai sensi dell'art. 6 T.U.E., ai vertici delle fonti del diritto dell'Unione. In altre parole, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 23726/2007, nel concreto vaglio della vicenda processuale il Giudice è chiamato a trovare il punto di equilibrio tra le opposte esigenze, in un contesto in cui è riconosciuto senz'altro il diritto di azione (art. 24 Cost.) ma attraverso un processo giusto (art. 111 Cost.) predicabile, invero, anche alla luce di principi di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), che impongono alle parti processuali di comportarsi secondo le regole della correttezza e buona fede. Ebbene, nella fattispecie qui in analisi, risulta evidente come l'invocata inopponibilità della pronuncia che ha accertato la responsabilità della struttura ospedaliera assicurata – sulla base dell'argomento della tutela del diritto di difesa – risulta abusiva, nel senso indicato e stigmatizzato dalla giurisprudenza interna ed europea. Ciò sulla base della considerazione per la quale la Compagnia convenuta è stata tempestivamente notiziata in ordine all'azione civile (cfr. nota del 09.05.2011 – allegato n. 2 comparsa di risposta – con la quale Pt_2 rifiutava di ammettere il sinistro a copertura, dal momento che “dalla citazione ricevuta si evince che il sinistro fu oggetto di indagine già nel gennaio del 2008, data antecedente la decorrenza della polizza”), rifiutando l'apertura della pratica a sinistro non per l'infondatezza delle pretese dei terzi, bensì per ragioni di inoperatività della polizza sul piano temporale. Ne discende che, in un'ottica rispettosa, da un lato del diritto di difesa della Compagnia chiamata a tenere indenne la struttura assicurata, dall'altro delle esigenze di buona fede e giusto processo, tempestivamente Pt_2 notiziata, ove avesse ritenuto non fondate le domande dei soggetti danneggiati, ben avrebbe potuto spiegare intervento nel corso del giudizio di primo grado. Al contrario, considerato l'atteggiamento inerte tenuto dalla Compagnia sul piano processuale – pur messa in condizione di tutelare pienamente le proprie prerogative nel corso del giudizio di primo grado – e la risposta negativa in ordine all'apertura del sinistro, per ragioni del tutto eccentriche al merito della vicenda, l'odierna eccezione di inopponibilità della decisione resa da questo Tribunale in esito al giudizio r.g.n.
401/2011 – sulla base degli invocati principi del diritto alla difesa e del giusto processo – risulta strumentale ed abusiva, in quanto in concreto contrastante con le medesime garanzie invocate. D'altronde, si evidenzia come la compagnia convenuta – lamentando la violazione del proprio diritto di difesa per effetto della domanda di pagamento svolta dall'assicurato, non abbia in alcun modo allegato gli elementi sulla base dei quali riterrebbe non sussistente la responsabilità della e, Pt_4 dunque, le difese che avrebbe potuto svolgere in sede di accertamento del danno imputato alla struttura sanitaria. In secondo luogo, occorre evidenziare ancora come – diversamente dal caso analizzato dalla Suprema Corte – allo stato il giudizio civile vertente tra la di e gli eredi Pt_4 CP_1 di sia ancora pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma – come peraltro ribadito Persona_1 dalla medesima convenuta in sede di comparsa conclusionale. Sicchè, laddove la compagnia assicurativa ritenga di potere contrastare le difese avversarie in ordine alla responsabilità della struttura assicurata, riconosciuta in primo grado, ben potrebbe, proprio in virtù dell'invocato rapporto di pregiudizialità sussistente tra accertamento della responsabilità e obbligazione di garanzia (nei limiti di cui alla polizza), intervenire nel giudizio ancora in corso in sede di appello, ai sensi dell'art. 344 c.p.c.. Infine, la circostanza della contemporanea pendenza del giudizio in sede di appello non rileva ai fini del vaglio della presente domanda di adempimento – rilevando unicamente la sussistenza dei presupposti ai fini dell'operatività della polizza e la mancata concessione della sospensione della sentenza di condanna del primo grado. Peraltro, qualora la decisione in sede di appello fosse riformata, la Compagnia potrebbe agire nei confronti della assicurata in via di ripetizione, ex artt. 2033 e ss. c.c.. Nel merito, la domanda avanzata in via di regresso nei confronti della compagnia assicurativa deve essere accolta, per le motivazioni di seguito esposte. Come emerge dalla documentazione versata prodotta, infatti: i. in data 26.02.2010 (con decorrenza 28.02.2010 –
29.02.2012), le parti sottoscrivevano polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi/dipendenti, avente ad oggetto tutti i danni non espressamente esclusi involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, con riguardo alle richieste di risarcimento avanzate nel periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che fossero conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data del 30.06.2000; ii. ai sensi dell'art. 5 delle “norme che regolano i sinistri”, la garanzia prestata è soggetta ad una franchigia complessiva in aggregato per annualità assicurativa pari ad € 500.000,00, con un limite di indennizzo pari ad € 5.000.000,00 per sinistro e per persona;
iii. con sentenza n. 12/2014 resa all'esito del giudizio r.g.n. 401/2011, Pt_4 era condannata al risarcimento dei danni nei confronti di , , e
[...] CP_5 Parte_5 Parte_6
– per l'importo di € 160.830,00 ciascuno;
nei confronti di , e Controparte_6 CP_7 Pt_7
– per l'importo di € 90.190,00 ciascuno;
nei confronti di , Parte_8 CP_8 CP_9 Parte_9
e – per l'importo di € 83.915,00 ciascuno, oltre interessi legali, spese di giudizio e CP_10 compensi professionali. Con la predetta statuizione, il Tribunale di Rieti riconosceva la responsabilità della struttura nel decesso di ivi ricoverato, per negligenza tanto nella Persona_1 diagnosi quanto nella scelta ed esecuzione del trattamento;
iv. l'atto di citazione era notificato in data 10.03.2011; v. precedentemente, in data 13.05.2010, trasmetteva al broker copia nota Parte_4 dell'infermiere del giorno 11.05.2010, con la quale si dava atto ed allegava avviso di CP_11 conclusione delle indagini preliminari ex artt. 415 bis e ss. c.p.p.; vi. in data 02.07.2010, AR riscontrava la comunicazione ed allegava num. Riferimento sinistro;
vii. in data 24.10.2013, AR trasmetteva copia della nota di riscontro di riscontrata dalla in data 06.11.2013; viii. Pt_2 Pt_4 in data 04.02.2015, era notificato all' atto di precetto da parte degli eredi di cui si Parte_4 CP_6 dava comunicazione con nota del 23.02.2015; ix. in seguito alle prescritte delibere, si provvedeva ai pagamenti richiesti mediante bonifici bancari in atti. Ebbene, dalla scansione temporale degli eventi e da tutta la documentazione allegata (e mai contestata dalla difesa convenuta), emerge come siano prive di pregio le censure di nullità ed inoperatività della polizza. Quanto alla paventata nullità per previo avveramento del rischio, si rileva che l'art. 1895 c.c. va letto in combinato disposto con la clausola di cui all'art. 23 del contratto, con la quale le parti espressamente stabilivano che “la garanzia della responsabilità civile verso terzi e RCO vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell' per la prima volta, e dallo stesso ricevute nel corso del periodo di Parte_12 efficacia dell'assicurazione e notificate alla Società entro i termini contrattuali o di legge, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data del 30.06.2000”. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'estensione della copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto non fa venir meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento del raggiungimento del consenso le parti (e, in specie, l'assicurato) ne ignoravano l'esistenza, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 c.c., per le dichiarazioni inesatte o reticenti (cfr. Cass. civ. n. 7273 del 22 marzo 2013, e n. 3622 del 17 febbraio
2014; da ultimo, SS.UU. sentenza 6 maggio 2016, n. 9140). Sul punto, la scansione temporale degli eventi, come rappresentata dalla documentazione prodotta dalle parti, non consente di ritenere provata – a fronte della notifica alla dell'atto di citazione nel marzo del 2011 e della Parte_4 comunicazione inerente la conclusione delle indagini preliminari e l'avviso di garanzia nei confronti dell'infermiere del giorno 11.05.2010 – la circostanza della conoscenza dei fatti da parte CP_11 dell'assicurata preventiva rispetto alla data di stipula della polizza (26.02.2010). D'altronde, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, il rischio dell'aggressione del patrimonio dell'assicurato in dipendenza di un sinistro verificatosi nel periodo contemplato dalla polizza, si concretizza progressivamente, perché esso non si esaurisce nella sola condotta materiale, cui pur è riconducibile causalmente il danno, occorrendo anche la manifestazione del danneggiato di esercitare il diritto al risarcimento – manifestazione, in questo caso, espressa solamente in data 10.03.2011, con la notifica dell'atto di citazione nei confronti della attrice. Ne deriva che la clausola con garanzia Pt_4 pregressa di cui all'art. 23 del contratto è pienamente lecita, perchè afferisce a un solo elemento del rischio garantito, la condotta colposa posta già in essere e peraltro ignorata, restando invece impregiudicata l'alea dell'avveramento progressivo degli altri elementi costitutivi dell'impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato (cfr. SS.UU. sentenza 6 maggio 2016,
n. 9140). Peraltro, l'art. 25 del contratto richiamato dalla difesa convenuta e rubricato “esclusioni”, alla lett. J indica “fatti o circostanze pregresse già note al contraente e/o agli assicurati e/o agli assicurati aggiuntivi prima dell'inizio della presente assicurazione. Per fatti o circostanze pregresse già noti si intendono le circostanze o i fatti dannosi di cui sia a conoscenza per iscritto: la Direzione
Generale, la Direzione Sanitaria, l'Ufficio Affari legali o assicurativi della contraente o i casi in cui l'assicurato, incluso l'assicurato aggiuntivo, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento”. Ebbene, alla luce dei dati sopra riportati, è evidente come i fatti alla base della richiesta di regresso non fossero già noti al contraente – nemmeno nella accezione di “conoscenza” che le medesime parti hanno fornito nella polizza – dal momento che la prima comunicazione scritta pervenuta alla risale al 13.05.2010 (quindi, ad epoca successiva alla stipula del contratto). Gli Pt_4 stessi rilievi sopra formulati, quanto alla scansione temporale degli eventi, conducono a rigettare la censura di inoperatività della polizza per avere la contraente reso dichiarazioni incomplete o non veritiere all'atto della stipula della polizza. La documentazione tutta sopra indicata, in uno all'assenza di allegazioni specifiche, documentazione ovvero richieste istruttorie da parte della compagnia assicurativa, volte a dimostrare una conoscenza aliunde da parte dell'odierna attrice del rischio dell'aggressione del proprio patrimonio in ragione della vicenda involgente Persona_1 consentono di ritenere al contrario provato che solo successivamente alla stipula del contratto la sia stata notiziata dei risvolti penali ed, in seguito, risarcitori della medesima. Tanto Parte_4 premesso, sussistono invece i presupposti per l'accoglimento della presente domanda di regresso, alla luce della polizza assicurativa, della sua operatività temporale, della sentenza di condanna in atti e dell'avvenuto pagamento in ossequio alla stessa dell'importo complessivo di € 1.425.492,99.
Stante il limite di massimale pari ad € 5.000.000,00, la deve essere condannata al Pt_2 pagamento della somma già corrisposta dalla assicurata (ovvero € 1.425.492,99), al netto della franchigia aggregata annua applicabile per l'annualità assicurativa di riferimento, secondo le condizioni di cui all'art.5 delle “norme che regolano i sinistri”. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il primo motivo prospettato non può essere condiviso.
Secondo gli assunti dell'appellante la sentenza con la quale il Tribunale di Rieti aveva condannato la di a risarcire i danni in favore degli eredi non le sarebbe opponibile Pt_4 CP_1 CP_6 in quanto la Compagnia Assicurativa non veniva citata in quel giudizio, con la conseguenza che la non avrebbe potuto agire nei suoi confronti per la restituzione di quanto era stata costretta a Pt_4 pagare, con violazione, in caso contrario, dei principi della chiamata in causa di terzo e delle esigenze di difesa nonché del giusto processo.
Orbene, sono fatti pacifici ed anche documentati quelli secondo cui la comunicava alla Pt_4
in qualità di broker assicurativo di avere ricevuto l'atto di citazione e che la comunicazione CP_12 del 9.05.2011, con la quale l'Ufficio Liquidazione di aveva dichiarato di non riconoscere il Pt_2 sinistro oggetto di copertura, invitando la a costituirsi in giudizio, veniva trasmessa dalla Pt_4 stessa via email alla soltanto in data 24.10.2013 allorquando il giudizio intrapreso dagli CP_12 Pt_4 eredi contro quest'ultima era già in corso e dopo l'esperimento della CTU, allegando che il CP_6 ritardo nella trasmissione era stato cagionato dal fatto che la lettera era stata indirizzata ad un numero di fax errato;
la precisava alla di aver ricevuto solo in data 24.10.2013 la nota di Pt_4 CP_12 Pt_2 del 09.05.2011 di reiezione del sinistro, motivo per cui aveva conferito incarico all'avv. Antonio
Perelli, in qualità di legale della Compagnia Assicuratrice.
Sicché la decideva di costituirsi in quanto, pur avendo comunicato di aver ricevuto l'atto Pt_4 di citazione alla propria compagnia per il tramite del broker assicurativo, non aveva ricevuto alcuna indicazione se non quella negativa nel corso del giudizio.
Nessuna violazione, dunque, veniva perpetrata dalla nei confronti della assicurazione;
il Pt_4 che è tanto più vero sol che si consideri che all'art. 2 del contratto di assicurazione è espressamente stabilito che la compagnia assicurativa, in merito alla disciplina dei sinistri, “assume la gestione delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell' , designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici Parte_12
e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' stesso” (cfr Norme che regolano i Parte_12 sinistri, Art 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza).
Risulta accertato come sia stata decise di non costituirsi in giudizio, in quanto “dalla Pt_2 citazione si evince che il sinistro fu oggetto di indagine giudiziaria già nel 7 Gennaio del 2008, data antecedente la decorrenza della polizza stipulata con la nostra mandante”, invitando così la Pt_4
“a provvedere alla costituzione in giudizio” (nota del 09.05.2011); sicché, non è condivisibile l'assunto secondo il quale la consapevolezza dell'esistenza della domanda giudiziale e la scelta di non estendere il contraddittorio ex art. 106 c.p.c. a era stata foriera di conseguenze negative Pt_2 sul piano processuale, considerato che era stata proprio la Compagnia ad invitare la a Pt_4 provvedere alla sua costituzione in giudizio, unicamente per ragioni di inoperatività della polizza, senza entrare nel merito della controversia della responsabilità della Pt_4 Queste, in definitiva, le ragioni per le quali il giudice di prime cure ha ritenuto che l'eccezione di inopponibilità della decisione resa all'esito di un giudizio di responsabilità era stata sollevata in violazione dei principi di buona fede e correttezza, trattandosi di eccezione “strumentale ed abusiva, in quanto in concreto contrastante con le medesime garanzie invocate”.
Inoltre, nella fattispecie la ha agito nei confronti della compagnia stante la propria Pt_4 responsabilità medica sicché non sono nemmeno operanti i richiamati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di opponibilità del giudicato favorevole al danneggiato, conseguito nei confronti del solo danneggiante-assicurato. Infatti, la fattispecie non riguarda affatto una questione di opponibilità di un giudizio favorevole al danneggiato conseguito nei confronti del solo assicurato in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, là dove, stante il carattere obbligatorio ex lege della RCA, il giudicato intervenuto tra danneggiato e danneggiante non può valere contro il terzo assicuratore.
Il presente giudizio ha invece ad oggetto un' azione da parte dell'assicurato che ha pagato il risarcimento nei confronti dell'assicuratore, in quanto tra i predetti soggetti intercorre un rapporto di garanzia (assicurativo) nel quale la prestazione di garanzia si ricollega all'esistenza fra garante e garantito di un rapporto giuridico che evidentemente non sussiste tra danneggiato ed assicuratore e per cui, stante l'esecuzione da parte del garantito di una prestazione verso il terzo danneggiato, il garante è tenuto a farsene carico verso il secondo, giusto il disposto dell' artt. 1917 c.c.; del resto, il predetto art. 1917, 4^ comma, c.c. dispone che l'assicurato ha la facoltà e non l'obbligo di chiamare in causa l'assicuratore.
Il comportamento processuale di come condivisibilmente affermato in prime cure, Pt_2 risulta pertanto contrario ai canoni della buona fede e correttezza, comprendenti questi ultimi anche obblighi di protezione degli interessi dell'altra parte, atteso che la compagnia in un primo momento invitava la a costituirsi in giudizio e, solo successivamente ed in qualità di convenuta nel Pt_4 rapporto di garanzia, chiedeva che la decisione resa al termine del primo giudizio, in cui, pur potendo, non interveniva, venisse riconosciuta come a lei non opponibile.
E in ogni caso sebbene abbia lamentato la lesione del proprio diritto di difesa, non Pt_2 ha in alcun modo allegato gli elementi sulla base dei quali sarebbe da ritenere non sussistente la responsabilità della , dunque, tutte le difese che avrebbe potuto svolgere in sede di accertamento Pt_4 del danno imputabile alla struttura sanitaria, essendosi invero limitata a generiche contestazioni ed a richiedere, sempre genericamente, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, resa nel giudizio tra la e gli eredi Pt_4 CP_6
Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non può ritenersi che la questione della responsabilità della per il decesso del sia questione pregiudiziale rispetto al presente giudizio. Il giudice Pt_4 CP_6 di prime cure, in modo condivisibile e per quanto sin qui rilevato, ha riconosciuto il diritto della ad agire nei confronti della compagnia assicurativa per quanto effettivamente pagato a favore Pt_4 dei danneggiati, considerato che questo era l'oggetto della domanda svolta in primo grado e venendo in considerazione unicamente la sussistenza dei presupposti ai fini della operatività della polizza.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante per dimostrare che la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Rieti n. 12/2014 non sarebbe efficace nei confronti dell'assicuratore è invero del tutto inconferente perché tali pronunce riguardano, a ben vedere, una fattispecie ben differente rispetto a quella oggetto del presente giudizio, riguardanti la possibilità o meno, nell' assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante da circolazione, che la sentenza emessa nei confronti del danneggiante-assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato, senza la partecipazione, neppure successiva, dell'assicuratore, spieghi efficacia riflessa nei confronti di quest'ultimo; cioè nel senso che il danneggiato (e non già il danneggiante in via di regresso) possa agire nei suoi confronti.
Epperò, il fatto costitutivo della pretesa avanzata nei confronti di non è la Pt_2 responsabilità della stessa, ma altra e diversa situazione sostanziale, ossia il pagamento Pt_4 effettuato e documentalmente dimostrato in favore dei terzi danneggiati (gli eredi e per il quale CP_6 la ha agito in forza del vincolo contrattuale di garanzia. Pt_4
Non è pertanto corretto sostenere che la decisione del presente giudizio sia dipendente dall'altro giudizio tra la e gli eredi mancando un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità Pt_4 CP_6 tra le due sentenze, sicché non è neppure ravvisabile un'ipotesi di conflitto di giudicati, tanto più che il giudizio pendente, di cui si invoca la pregiudizialità, non coinvolge le stesse parti, difettando, così, anche il requisito soggettivo della coincidenza delle parti in causa.
Del resto, è altresì evidente che la compagnia, qualora la sentenza di condanna di primo grado emessa nel giudizio tra l'assicurata ed i danneggiati dovesse essere riformata, ben potrà agire nei confronti della per la ripetizione dell'indebito. Pt_4
Il primo motivo pertanto deve essere integralmente respinto.
Con il secondo motivo si sostiene che il sinistro sarebbe stato oggetto di copertura assicurativa se la avesse ricevuto la prima richiesta risarcitoria tra il 28 febbraio 2010 e il 29 marzo 2012 Pt_4
(termine di decorrenza della polizza), laddove la prima richiesta risarcitoria, a dire dell'appellante, sarebbe stata ricevuta antecedentemente allorquando gli eredi in data 3.01.2008 sporgevano CP_6 denuncia-querela contro ignoti.
La doglianza è infondata.
Il giudice di prime cure ha correttamente ricostruito l'intera vicenda, non oggetto di censura evidenziando, tra l'altro, che: a) La polizza fatta valere dalla è stata stipulata con la società di Pt_4 assicurazione e poi convenuta, per la durata di due anni con effetto dal 28.02.2010 al 29.02.2012 e successivamente prorogata sino al 31.08.2013.; b) tuttavia l'art. 23) del contratto estendeva la garanzia della responsabilità Civile Verso Terzi e RCO alle “richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell' per la prima volta, e dallo stesso ricevute nel corso del periodo di efficacia Parte_12 dell'assicurazione e notificate alla Società entro i termini contrattuali o di legge, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data del
30.06.2000” (Art. 23 – Operatività temporale delle garanzie); c) per “Richiesta di risarcimento” si deve intendere “qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata da terzi pervenuta all'assicurato; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il contraente ne venga per la prima volta conoscenza per comunicazione scritta”; d) a norma dell'art. 25) del sottoscritto contratto è espressamente previsto che l'assicurazione non comprende “fatti o circostanze pregresse già note al Contraente e/o agli
Assicurati e/o agli Assicurati aggiuntivi prima dell'inizio della presente assicurazione. Per fatti o circostanze pregresse già noti si intendono le circostanze o i fatti dannosi di cui 14 sia a conoscenza per iscritto: la Direzione Generale, la Direzione Sanitaria, l'Ufficio Affari legali o Assicurativi della
Contraente o i casi in cui l'Assicurato, incluso l'Assicurato Aggiuntivo, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento” (Art. 25, lett. j) – Esclusioni).
In altri termini, in base alle condizioni di polizza, è incontestabile che un certo fatto non potesse essere considerato noto all'assicurato in mancanza di una conoscenza avvenuta in forma scritta, ovvero in mancanza di una citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata da terzi pervenuta all'assicurato o di formale notifica di avviso di garanzia da parte delle autorità competenti, in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione.
Ciò che rileva, infatti, ai fini degli artt. 1892, 1893 c.c. sono le circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento bensì indennizzabili, ma ai sensi di quanto disposto dal contratto di assicurazione. E nessuna di tali circostanze, richiamate in polizza, si è mai verificata, considerato che a tal fine non è di certo sufficiente la semplice esistenza di indagini giudiziarie, stante l'espresso richiamo a forme di comunicazione scritte, quali “avviso di garanzia” o “richiesta di risarcimento”.
La semplice denuncia-querela presentata dagli eredi nel 2008, al pari del semplice inizio di CP_6 indagini giudiziarie, non possono essere considerati, in termini di polizza, quale richiesta di risarcimento.
Ora, è documentato ed anche pacifico che la ha ricevuto la richiesta risarcitoria in data Pt_4
10.05.2010 durante la vigenza della polizza quando riceveva comunicazione scritta dall'infermiere professionale di chiusura, a suo carico, delle indagini penali. Tale comunicazione CP_11 veniva prontamente inoltrata al broker e la stessa provvedeva ad aprire il sinistro Pt_2 specificando che “in merito alla copertura per spese legali richiesta dal sig. , Vi CP_11 partecipiamo che tale copertura sarà garantita solo se l'Avv. Giorgio Cavalli rientra tra quelli nella rosa dei legali concordati con l' ”. Non è, dunque, vero che la prima richiesta Parte_13 risarcitoria (a termini di polizza) era avvenuta prima della data di efficacia della polizza stessa, considerato che il fatto che nel 2008 era in corso una inchiesta giudiziaria, per di più contro ignoti, è del tutto irrilevante, non potendosi considerare, secondo i termini della polizza, tale fatto noto all'assicurato, in assenza come rileva il primo giudice di una “manifestazione del danneggiato di esercitare il diritto al risarcimento – manifestazione, in questo caso, espressa solamente in data
10.03.2011, con la notifica dell'atto di citazione nei confronti della . Pt_4
Priva di pregio è l'ulteriore doglianza secondo cui il rischio dedotto in polizza si era già avverato alla data di stipulazione del contratto assicurativo, sull'assunto che la sin dal gennaio 2008 Pt_4 fosse consapevole che la sua condotta professionale o quella dei propri dipendenti l'avrebbe esposta, in ragione della esistenza di semplici indagini giudiziarie, al rischio d'azione giudiziaria da parte degli eredi Per rischio, infatti, è da intendersi, secondo la definizione della polizza, la “probabilità CP_6 che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne”; e tuttavia nessuna richiesta scritta di risarcimento danni era stata avanzata dagli eredi né alcun avviso di garanzia era stato CP_6 ricevuto dalla o dai suoi dipendenti, prima della sottoscrizione della polizza. Pt_4
Risulta pertanto dimostrata l' operatività della predetta clausola contrattuale (c.d. claims made), la quale va letta in relazione all'art. 25), lett. j), che esclude l'estensione della copertura assicurativa a “fatti o circostanze pregresse già note al Contraente e/o agli Assicurati e/o agli Assicurati aggiuntivi prima dell'inizio della presente assicurazione. Per fatti o circostanze pregresse già noti si intendono le circostanze o i fatti dannosi di cui sia a conoscenza per iscritto: la Direzione Generale, la Direzione Sanitaria, l'Ufficio Affari legali o Assicurativi della Contraente o i casi in cui l'Assicurato, incluso l'Assicurato Aggiuntivo, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento”.
Né è utile richiamare l'apparato motivazionale della Corte di Cassazione al fine di provare la nullità della clausola come paventata dall'appellante per un asserito squilibrio contrattuale atteso che i detti principi sono stati elaborati dalla giurisprudenza proprio a tutela dell'assicurato e non dell'assicuratore per evitare i buchi di scopertura a danno del primo;
in ogni caso il modello del caso di specie ricalca quello della L. n. 24/2017 richiamato dalle Sezioni Unite della Cassazione 24 settembre 2018, n. 22437 che ha tipizzato una prassi consolidata del sistema pattizio secondo cui la garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo purché denunciati durante la vigenza della polizza. E in ogni caso nessuno squilibrio tra rischio assicurato e premio vi è nella specie.
Infatti, le parti convenivano un massimale di polizza pari a € 5.000.000,00 (art. 6); una franchigia di € 500.00,00 (art. 5); ed un premio da versare ad opera dell'assicurato pari ad
€1.180.000,00, per ogni anno assicurato (art. 7 del contratto); mentre, all'art. 3 era previsto il diritto di recesso per le parti. L'entità del premio e della franchigia nonché il diritto di recesso non rendono plausibile la sussistenza di detto squilibrio in danno dell'assicurazione la quale non ha neppure esercitato il diritto di recesso in virtù delle asserite dichiarazioni non veritiere sulle circostanze relative alla profilazione del rischio.
Al contrario è pacifico ed anche documentato che il contratto è stato prorogato fino al
31.08.2013, allorquando le parti sottoscrivevano altro e diverso contratto di assicurazione per il periodo 31.08.2013/ 28.02.2015. E' evidente, allora, che tale comportamento è indice del fatto che per 'assicurato non ha mai perso il diritto all'indennizzo assicurativo e che la si sia Pt_2 Pt_4 comportata in buona fede, all'atto della stipula, non risultando che la stessa compagnia abbia mai richiesto un aumento del premio (per la polizza ITOMM1000051), sempre corrisposto nella somma pari ad €1.180.000,00, anche per le annualità successive, eccetto per l'ultima proroga, là dove il premio veniva convenzionalmente determinato nella diversa minor somma pari ad € 590.000,00.
Il motivo pertanto deve essere respinto.
Venendo all'appello incidentale proposto va detto che esso merita di essere condiviso.
In caso di domanda giudiziale riguardante un'obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, sono applicabili anche gli interessi "maggiorati" di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co. c.c. e D. lgs. n. 231/02.
In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli "interessi legali", senza ulteriore specificazione (si veda ex multis Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, n. 2149; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187). Secondo la più recente giurisprudenza, ancora, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 03/01/2023, n. 61, rv. 666489-01; Cass, 22.3.2025 n.
7677/25). Va da sé che non avendo il giudice di prime cure disposto alcunché in merito ai richiesti Cont interessi legali, in accoglimento del motivo proposto dalla a condannata al pagamento Pt_2 altresì degli interessi legali ex art. 1284 4^ comma c.c. dal giorno della domanda giudiziale di primo grado (8.7.2017) e fino al soddisfo e calcolati sulla somma riconosciuta come dovuta in sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione 6^ con aumento ex art. 6 per le cause di valore fino ad € 2.000.000, tabella XII^) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione principale è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_2
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, n. 734/2019, pubblicata in data 12.10.2019, resa
[...] così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto ed in riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma, condanna al pagamento, in favore della Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., degli interessi legali ex art. 1284 Parte_11
4^ comma c.c. sulla somma di € 1.425.492,99, al netto della franchigia aggregata annua applicabile per l'annualità assicurativa di riferimento, secondo le condizioni di cui all'art.5 delle “norme che regolano i sinistri”, dal giorno 8.7.2017 e fino al soddisfo;
3) condanna alla refusione a favore di Parte_2 [...] elle spese del presente grado che liquida in €29.033 per compensi, Controparte_3 oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA;
4) dà atto della sussistenza nei confronti di Società dei presupposti Parte_2 richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 per il pagamento del doppio del C.U.
Così deciso in Roma, il 28.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
ME RA -RT OC-