Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. Nr 2823/2021 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 8 novembre 2021 con il n. 2823/2021 del ruolo Generale, avente per oggetto: accertamento credito e ripetizione somme, vertente tra in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e Parte_1 LL TT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via M. Nistri n. 13, in virtù mandato allegato all'atto di citazione Fax: 0574/400200 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Attrice contro
, in persona del rappresentante, Controparte_1 giusta procura in data 15 Giugno 2021 ai rogiti Dott. in Persona_1 CP_1
(Rep. n.40.124, Racc. n.20.466 ), rappresentato o
[...]
AC ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Firenze, Corso IT n. 8, in forza di mandato in calce alla comparsa di risposta;
Pec: Email_2
e già in persona del suo legale rappresentante, CP Controparte_3 ata virtù della procura del 31/03/2020, CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Clara GUALTIERI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, PIAZZA IV NOVEMBRE n. 4, in forza di procura allegata;
Fax: 02/67165266 Pec: Email_3
Convenute All'udienza del 25 settembre 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'attice. come da memoria depositata nel termine di cui all'art 183, VI comma, c.p.c.,n 1: "… Voglia il Tribunale di Prato adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 com. 2 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente N. 6459.57 intestato a .relative alle Parte_1 condizioni di affidamento, alla capitalizzazione trimestrale di in tenze, spese edoneri applicate nel corso dell'intero rapporto e per l'effetto, dichiarare la inefficacia dei relativi addebiti sul conto corrente;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli art. 1325 e 1418 c.c. degli addebiti sul conto corrente per commissioni massimo scoperto e per l'effetto dichiarare la inefficacia dei relativi addebiti sul conto
1
[...]
pagato da data 29/9/2014, accertando Controparte_5 Controparte_6 del rappor l ricalcolo secondo legge degli interessi senza capitalizzazioni e senza addebito di commissione massimo scoperto e/o altri oneri e spese non dovute;
conseguentemente accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque debito di nei confronti di Parte_1 Controparte_7
[...] Controparte_8 differenza dovuta a quale saldo attivo del conto corrente sopraindicato;
Parte_1
4) accertare e dich ione da parte di Controparte_1 delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto di conto corrente;
5) accertare e dichiarare la illegittima segnalazione “a sofferenza”alla Centrale Rischi della AN D'IT della posizione di e conseguentemente, condannare Parte_1 [...]
al risarci i nella misura che sarà accertata i Controparte_1 di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
6) respingere la domanda di difetto di legittimazione passiva di e/o di estraneità CP della suddetta al rapporto controverso. Con vittoria di spese e competenze del giudizio..".
Per come da comparsa di risposta.: “… 1) accertare e dichiarare la nullità ed ine a, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 com. 2 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente indicato in narrativa intestato a relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi e competenze, Parte_1 spese ed oneri applicate nel corso dell'intero rapporto e per l'effetto, dichiarare la inefficacia dei relativi addebiti sul conto corrente;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli art. 1325 e 1418 c.c. degli addebiti sul conto corrente per commissioni massimo scoperto e per l'effetto dichiarare la inefficacia dei relativi addebiti sul conto corrente;
3) accertare e dichiarare la non sussistenza del saldo debitore richiesto da e da ., accertando l'effettivo dare-avere fra Controparte_1 CP le parti del rapporto sulla base del ricalcolo secondo il saggio legale degli interessi senza capitalizzazioni e senza addebito di commissione massimo scoperto e/o altri oneri e spese non dovute;
conseguentemente accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque debito di nei confronti di ed anzi condannare Parte_1 CP Controparte_1 mento della dif dovuta a
[...] Parte_1 corrente sopraindicato 4) accertare e dichiarare la violazione da parte della d/elle CP_1 regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto di conto te;
5) accertare e dichiarare la illegittima segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della AN D'IT della posizione di e conseguentemente, condannare Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni nella misura che sarà accertata in corso Controparte_1 ritenuta di giustizia;
6) condannare la AN convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio…”.
Per come da memoria depositata nel termine di cui all'art 183, VI CP comma, c.p.c.,n 1: “ IN VIA PRELIMINARE: dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e/o la carenza di titolarità passiva in capo alla stessa del rapporto controverso CP so domande di parte attrice con ogni conseguenza di legge;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande avversarie ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2021 , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., esponeva:
- di essere stata titolare del conto corrente affidato n 6459.57, acceso presso
, Agenzia n 7 di Prato;
Controparte_1
- che tramite il proprio legale aveva contestato a l'addebito di poste CP_10 illegittime sul conto indicato per € 84.482,00, per interessi anatocistici, commissioni massimo scoperto ed altre spese illegittime;
- di avere richiesto copia del contratto di conto corrente e delle modifiche contrattuali con pec del 13.2.2018, senza riscontro positivo;
- di avere depositato domanda di mediazione all'Organismo di Conciliazione
Forense di Prato in data 3.10.2018 ed il procedimento si era concluso con verbale del 23 ottobre 2018, per la mancata partecipazione della AN;
Contr
- che, con fax dl 15.11.2018, aveva reiterato a la consegna dei documenti contrattuali;
- che, in mancanza dei documenti riguardanti il rapporto, aveva verificato tramite il proprio consulente illegittimi voco addebitate dalla banca per € 83.499,83;
- che, con raccomandata A.R. del 10/2/2021, per conto di CP_4 CP
. aveva comunicato al legale rappresentante di che Parte_1 CP_10 aveva ceduto l'asserito credito riferito al conto corrente dell'attrice ad CP_11
e quest'ultima lo aveva poi ceduto a titolare ultima del credito, che
[...] CP aveva incaricato la suddetta di provvedere alla sua riscossione;
CP_4
- che, in data 29/10/2018, aveva ricevuto raccomandata A.R. di Parte_1 CP_10 con la comunicazione del “trasferimento a Contenzioso” e passaggio a
[...] sofferenza della posizione con segnalazione alla Centrale rischi della AN
D'IT, con grave pregiudizio per la comparente, soprattutto nei suoi rapporti bancari con gli altri istituti di credito.
Tanto premesso chiedeva, previa declaratoria delle nullità evidenziate e dell'accertamento delle somme effettivamente dovute, la condanna alla restituzione di quanto percepito in violazione delle norme il risarcimento del la illegittima segnalazione alla Centrale rischi, con il favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva, eccependo la nullità della CP_10 domanda. Nel merito, contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione,
3 anche in relazione al superamento dei c.d. tassi soglia, e chiedeva il rigetto delle domande perché infondate e, in ipotesi, per determinare le somme eventualmente dovute alla ricorrente.
Con comparsa depositata il 20.11.2021, si costituiva anche tramite la CP procuratrice e mandataria deducendo di essere cessionaria di CP_4 differente credito afferente contratto di finanziamento n 74167806/02 di € Contr 35.157,53 al 23.12.2019, stipulato tra la società attrice e garantito da e;
Persona_2 Persona_3
- che il credito era stato ceduto con contratto del 23.12.2019 a e CP_11 successivamente, con contratto del 23.12.2020, da quest'ultima società a
[...]
ai sensi degli artt degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 CP
(Legge sulla Cartolarizzazione) di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna Parte Seconda del
09/01/2021 n. 4 (nel cui perimetro rientrava il credito derivante da finanziamento meglio descritto ut supra).
Concludeva, pertanto, per il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti, atteso il difetto di legittimazione passiva, con il favore delle spese di lite. La causa quindi istruita con la produzione di documenti ed espletamento di TU era infine trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, a seguito della concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. THEMA DECIDENDUM. DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO
E RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA Le domande della società attrice sono in parte fondate e meritano accoglimento nei limiti delle argomentazioni che seguono, previa delimitazione dell'effettivo oggetto della causa. Invero, le pretese della hanno ad oggetto Parte_1
l'accertamento della nullità delle clausole negoziali relative al contratto di conto corrente affidato intercorrente con , Controparte_1 filiale 7 di Prato, individuato con il n. 6459.57 , chiuso nel settembre 2018 e la conseguente richiesta delle somme indebitamente corrisposte alla banca.
4 Nello specifico si tratta di importi computati a titolo di interessi anatocistici, commissioni massimo scoperto ed altre spese ingiustificate, il cui “ricalcolo” nella prospettiva dell'attrice, in assenza di specifiche clausole sottoscritte, determinerebbe un saldo attivo del conto corrente a favore della cliente. In tali termini, la domanda si presenta sufficientemente determinata per oggetto e titolo, così che dovrà essere disattesa l'eccezione di nullità sollevata da CP_10
Al contempo, non v'è prova che tale rapporto sia stato oggetto di cessione in blocco, non rientrando nel perimetro della cessione oggetto del contratto concluso il 23 dicembre 2019, di cui all'avviso pubblicato in GU , parte II,
16.1.2020, n 7, ai sensi del combinato disposto degli artt 1 e 4 della legge n 130 del 30 aprile 1999 e dell'art 58 TUB, a favore di , successivamente, CP_11 del contratto concluso il 23 dicembre 2020, di cui all'avviso pubblicato in GU , parte II, 9.1.2021, n 4, ai sensi del combinato disposto degli artt 1 e 4 della legge n 130 del 30 aprile 1999 e dell'art 58 TUB, a favore di . CP
Conseguentemente, non essendo stati richiamati differenti contratti di cessione, non trova giustificazione la estensione del giudizio a in assenza di CP domande inerenti al finanziamento tempestivamente proposte nell'atto introduttivo, neanche in ordine all'eventuale compensazione tra gli eventuali controcrediti. Solo nelle note scritte depositate il 17 febbraio 2022, da intendersi come deduzioni della prima udienza di comparizione, l'attrice ha allegato che il contratto di finanziamento sarebbe stato concluso per far fronte agli scoperti del conto, ma tale assunto - comunque tardivo- non consente di individuare una correlazione formale tra i due rapporti né, a seguito della tardiva introduzione di tale domanda, afferente a differente titolo contrattuale, è stato accettato il contraddittorio da parte di come rappresentata. CP
Per tali argomentazioni, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dalla medesima società sollevata deve ritenersi fondata.
Nel merito, quanto al rapporto principale di conto corrente, pur dolendosi la società attrice anche per la mancata consegna dei documenti relativi ai negozi ed alle relative condizioni, i profili di invalidità attengono al contenuto delle condizioni praticate, con particolare riferimento alle clausole relative alla previsione di tassi di interessi ultra-legali e in contrasto con la legge n 108/1996
e s.m., alla commissione di massimo scoperto e ad ulteriori voci di costo non 5 concordate. In riferimento alla omessa contestazione delle voci inserite negli estratti conto approvati in corso dei rapporti, costituisce oramai principio ripetutamente affermato dalla S.C. quello secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto, ai sensi dell'art 1832 c.c., rende incontestabili soltanto “le registrazione a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia
e la validità dei rapporti sostanziali, così che non è precluso – in ipotesi- procedere ad un nuovo computo dei saldi, ferma l'entità delle singole voci contabilizzate (Cass, sez. VI, 20 Novembre 2018, n. 30000; Cass. 22945/2010; Cass., 10692/2007), così che non è precluso – in ipotesi- procedere ad un nuovo computo dei saldi, ferma l'entità delle singole voci contabilizzate (Cass, sez. VI, 20 Novembre 2018, n. 30000;
Cass. 22945/2010; Cass., 10692/2007).
Nessuna specifica contestazione contabile è stata sollevata in ordine alle somme oggetto dei singoli addebiti in conto capitale, così che sotto questo profilo la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata sicché – in difetto di specifiche contestazioni sull'inserimento di poste di credito non dovute ( a titolo di capitale) - si possono assumere i numeri debitori forniti dalla banca. Tuttavia nella ricostruzione dei saldi dovrà tenersi conto del principio affermato dalla S.C. (sentenza 2.5.2019, n 11543), secondo cui:
“..riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio e, nella prima ipotesi
l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti..” .
6
2. NULLITA' PER DIFETTO DI FORMA SCRITTA Quanto ai rapporti di conto corrente e anticipi al medesimo collegati, per i medesimi sussiste l'interesse ad agire dell'attrice al fine di accertare le nullità e gli importi effettivamente dovuti alla data di introduzione del giudizio.
Per tali aspetti, in presenza di indicazione dei profili di nullità, anche attraverso il richiamo alla consulenza di parte, e delle ragioni che giustificano la domanda di nullità e quella conseguente di condanna alla ripetizione delle somme determinate o determinabili, il contenuto dell'atto introduttivo si presenta completo in base al disposto dell'art 164 cpc, così che l'eccezione di nullità Contr sollevata da appare destituita di fondamento.
Tanto precisato, le domande proposte hanno ad oggetto in primo luogo la nullità del contratto principale e di quelli accessori, per difetto di forma scritta.
Ora, come è noto, la forma scritta per la conclusione dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stata imposta dall'art. 3 della legge 17 febbraio
1992, n. 154 – disciplina poi confluita nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (t.u.b.) e, segnatamente, nel relativo art. 117 –, con decorrenza, quindi, dall'entrata in vigore di detta norma.
Le Sezioni Unite della Cassazione ( Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16/01/2018
n° 898) hanno avuto modo di chiarire con specifico riferimento all'art. 23 T.U.F
(che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto. Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari,
7 attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti", ponendo in tal modo in giusta evidenza , quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullità, l'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto. E' evidente, infatti, che le finalità di protezione del cliente sopracitate verrebbero frustrate se si ritenesse sufficiente per la banca raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare esecuzione al contratto, senza fornire a quest'ultimo copia dello stesso. Nel caso in esame, tuttavia , la dedotta carenza dei requisiti di forma afferisce esclusivamente al contenuto delle clausole negoziali e non alla circostanza della omessa consegna della documentazione, che non è individuabile quale causa petendi dell' azione di nullità, ma è affermazione posta solo incidentale, peraltro contestata da controparte, e, comunque, non oggetto di richiesta istruttoria.
Con riferimento agli ulteriori profili di nullità formale, si deve considerare che per la determinazione dei tassi di interessi è richiesta la forma scritta (art. 117, comma 4, t.u.b.), essendo sanzionate con la nullità quelle clausole che, ai fini anzidetti, rinviano agli usi (art. 117, comma 5, t.u.b).
Ora, nel caso in esame difettano le condizioni di una espressa regolamentazione per iscritto dei rapporti, con indicazione dei tassi e degli oneri contrattualmente convenuti, clausola di contabilizzazione degli interessi creditori e debitori con specifica sottoscrizione del legale rappresentante della e delle clausole Parte_2 ai sensi dell'art 1341, comma 2, c.c.
3. AFFIDAMENTI E IUS VARIANDI Secondo l'orientamento della S.C. (Cass., 22.11.2017, n 27836; Cass., 9.7.2005, n
14470), già in forza dell'art 3 della legge 154/1992 e del decreto 24.4.1992 del
Ministero del Tesoro, oltre che della circolare del maggio 1992 della AN
d'IT, la forma scritta non era obbligatoria per le operazioni e servizi che fossero già previsti in contratti redatti per iscritto. Dopo l'entrata in vigore del t.u. bancario, tali norme sono rimaste in vigore ai sensi dell'art 161 TUB, e successivamente la AN d'IT ha emanato le nuove disposizioni che nel
8 ribadire la regola generale secondo la quale “ i contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti” prevedevano che “la forma scritta non è tuttavia obbligatoria: - b) per operazioni e servizi già previsti per iscritto (agosto 1996). La delibera 4.3.2003 del C.I.C.R. nel dettare la nuova disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, abrogando ai sensi dell'art 161, comma 5, del t.u.b., il decreto del Ministro del Tesoro del 24.4.1992, ha quindi previsto per quanto attiene la forma dei contratti , che “La AN
d'IT può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi , oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”. In virtù di tale disciplina le Istruzioni di vigilanza della AN d'IT, nel testo attualmente in vigore (risalente al luglio 2003) al titolo X, capo 1, n 2, stabiliscono quanto alla forma dei contratti che “..La forma scritta non è obbligatoria: Per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto…”.
Le norme emanate dal CICR e dalla AN d'IT completano ed integrano la norma di legge ed il precetto legislativo, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. L'art 117, comma 2, tub ha infine previsto che il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Secondo quanto rilevato dalla S.C., quindi, dal
1992 a tutt'oggi le disposizioni della AN d'IT , a tanto autorizzata dal CICR hanno sempre previsto, pur nel variare dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce e sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione , alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contatti esigono.
Secondo una più rigorosa interpretazione dell'art. 117 TUB, le linee di credito (o, se si preferisce, “gli affidamenti”) concessi nel tempo da una banca ad un cliente 9 necessitano di una precisa e dettagliata regolamentazione contrattuale, dell'indicazione dell'importo delle stesse e dell'ulteriore precisazione se sono “a scadenza” o “a revoca” sicché, in mancanza di tali elementi essenziali il contratto bancario risulterebbe indeterminato, oltre che privo del contenuto minimo previsto dall'art. 117 TUB e dagli artt. 1325 e 1346 c.c. In senso contrario, tuttavia, si è fatto notare che l'allegazione secondo cui il contratto di conto corrente di cui all'art. 1852 c.c. “ è una mera modalità regolazione di operazioni bancarie” , sicché la prova di esso non basta a dimostrare l'esistenza d'un affidamento o di una apertura di credito tra banca e correntista, trascura di considerare che il contratto comunemente di “conto corrente bancario” non ha nulla a che vedere con l'istituto di cui all'art 1852 c.c. e costituisce un contratto atipico la cui causa è composta dalla fusione della causa del deposito, del mandato e del conto corrente (Cass., 17.10.2016, n 20205). Secondo
l'interpretazione dei giudici di legittimità, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del
1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la
AN d'IT, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel
"contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
"contratto figlio" (Cass, 22/11/2017, n 27836; sull'onere di provarne la conclusione per facta concludentia: Cass, sez. 1, 15/09/2006, n 19941; Cass., sez. 1,
09/07/2005, n 14470) . Nella fattispecie in esame, tuttavia, dall'applicazione dei principi richiamati deve concludersi per la invalidità sotto il profilo formale anche dei conti accessori anticipi connessi al conto principale, nonché della non applicabilità, su tali conti, delle condizioni standard praticate sul conto principale, difettando anche rispetto a quest'ultimo la forma prescritta dalla disciplina vigente alla data di conclusione.
4
. ANATOCISMO E COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO
4.I A riguardo, invero, si rammenta che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale è principio giurisprudenziale che si è affermato soltanto nel 1999 –
10 con le sentenze n. 2374 e n. 3096, rispettivamente, della prima e terza sezione civile della Corte di cassazione - in un consolidato contesto di segno contrario.
Contrariamente all'orientamento sino allora seguito, si è ritenuto che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare), fosse affetta da nullità, in quanto fondata su di un mero uso negoziale (per la prima volta adottato su iniziativa dell'ABI nel 1952) e non su di una vera e propria norma consuetudinaria, come tale connotata da una condotta reiterata ed assistita dalla opinio juris ac necessitatis, a maggior ragione in relazione a contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154 del 1992, che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi. Il tempestivo intervento del legislatore si è determinato attraverso l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha novellato l'art. 120 del t.u.b., disciplinando la sorte dei contratti bancari conclusi prima e dopo il 22 aprile 2000, data coincidente con la entrata in vigore della delibera del
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), al quale la norma suddetta (comma 2 dell'art. 25) aveva, per l'appunto, demandato la fissazione di
“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La norma - in base alla quale, con provvedimento del CICR, sono stabiliti modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale ( Corte Cost., ord. n. 254 del 2008) in quanto introduce una deroga al regime ordinario di cui all'art. 1283 cod. civ., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. E ciò a differenza dell'art
25, comma 3, che – per i contratti conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR- consentiva la deroga per i contratti stipulata in data antecedente ( 11 Cass., n 9695, 3 maggio 2011, Cass., sez.un., n 21095/2004). Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR, può ritenersi consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti e sempre che, comunque, pena la nullità della pattuizione, vi siano alcune precise condizioni rappresentate da:
1) medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori;
2) l'indicazione di dei tassi attivi e passivi in duplice veste di TAN e TAE, ecc..
Tali concetti sono stati in ultimo completamente ribaditi dalle più recenti sentenze della S.C. ( Cass sez. VI, ord., 7 maggio 2015, n. 9169; Cass., sez. I, sent, 6 maggio 2015, n. 9127) .
Solo con la Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 il quale interviene a modificare sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342,
a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1283 del codice civile è stato previsto il divieto di anatocismo a partire dalla sua entrata in vigore
(01/01/2014). In applicazione dei principi esposti alla presente fattispecie, si deve dare conto che sul contratto di c/c ordinario ( l'unico su cui la banca ha contabilizzato le competenze applicando interessi anatocistici) le clausole inserite prevedono espressamente la contabilizzazione degli interessi con pari periodicità ma, come correttamente rilevato dalla TU, non è stato indicato distintamente in valido contratto scritto il tasso nominale ed il tasso effettivo, così che la capitalizzazione deve senz'altro essere esclusa , difettando le condizioni previste dalla legge.
4.2. Le medesime considerazioni possono essere svolte riguardo alla C.M.S. in quanto, almeno da quanto si evince dai dati acquisiti e rilevati dal TU, non è stata formalmente concordata tale voce per nessuno dei contratti in esame.
5. VERIFICA DELL'USURA Per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, prospettato solo negli atti che hanno anticipato il giudizio, facendo riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996,
n. 108, si deve preliminarmente valutare: a) quali costi debbano essere
12 considerati ai fini della determinazione del TEG;
b) il periodo di riferimento per dare rilevanza all'eventuale superamento dei cd tassi soglia. Certamente uno dei temi più discussi è quello relativo alla tipologia di spese da calcolare al fine della ricostruzione del tasso di interesse. L'art. 644 c.p. stabilisce, infatti, al comma 4 che: «per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». Tale previsione normativa si pone, secondo alcuni, in contrasto con il contenuto delle Istruzioni di AN
d'IT che, dalla prima comunicazione n. 47429 del 1 ottobre 1996 a quella dell'agosto del 2009, ha costantemente escluso la Commissione di Pt_3
dal novero degli oneri da includere nel calcolo del T.E.G. La
[...]
Commissione di (C.M.S.) nella tecnica bancaria è definita Parte_3 come «il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una (eventuale) espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto». Tale importo – che di norma è applicato allorché il saldo del cliente risulta a debito per oltre un determinato numero di giorni – è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Nell'ambito dei contratti di conto corrente di corrispondenza, assistiti da un'apertura di credito, la C.M.S. rappresenta –così– una componente di costo “aggiuntivo” rispetto all'interesse praticato. Le
Istruzioni di AN d'IT 2006, in vigore sino al 2009, al punto C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto, hanno tuttavia sempre affermato che: «La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali». Come
è noto, il risultato del (almeno apparente) discostamento tra il contenuto del citato art. 644 c.p. rispetto a quello delle Istruzioni ha contribuito, nel corso degli ultimi anni, alla nascita di numerosi contenziosi civili e penali nell'ambito dei quali si è discusso della necessità o meno di computare tale onere nel conteggio del tasso e di quali dovessero essere le conseguenze, nel caso oggetto del processo, di una tale procedura. In estrema sintesi, gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali si sono quindi sostanzialmente divisi tra coloro (tra tutte:
Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile 2017; Cass., 7.3.2017, n 5609; Cass,
4.4.2016, n 10516; Cass pen 3.7.2014, n 28928; Cass pen 23.11.2011, n 46669; Cass 13 pen 22.7.2010, n 28743; Cass pen 26.3.2010, n 12028). che richiamando Co direttamente il contenuto dell'art 644 ritengono la necessità di conteggiare tutti gli oneri e le spese collegate all'erogazione del credito ( tra cui la e coloro Pt_4 che, attraverso la necessità di fare riferimento ai Decreti Ministeriali che, trimestralmente pubblicati, integrano la fattispecie normativa ritengono inevitabile- sotto il profilo giuridico e tecnico– attenersi alla procedura amministrativa ed alle Istruzioni di AN d'IT( Cass., n 22270/2016 e n 12965/2016).Il contrasto giurisprudenziale è stato recentemente risolto grazie alla sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303. La Corte ripercorre il contenuto delle sentenze della Cassazione penale per confermare che la C.M.S. va intesa quale «onere» a carico del correntista. Tale costo, tuttavia, non può essere incluso nel conteggio del T.E.G. in virtù del contenuto dell'art. 2 bis D.L. n.
185/2008, da considerarsi «norma non di interpretazione autentica» non applicabile in modo retroattivo. In virtù di tale ragionamento non risultano corrette quelle metodologie di calcolo che inseriscono nel conteggio del T.E.G. applicato in concreto dalla banca la per periodi antecedenti il 1.1.2010 Pt_4 momento dal quale –secondo le nuove Istruzioni del 2009 e le norme transitorie elaborate dalla AN d'IT, in virtù del contenuto del D.L. 29 novembre 2008,
n. 185– tale onere è divenuto rilevante. L'esigenza del rispetto del criterio dell'omogeneità o della simmetria è, infatti, assolutamente rilevante e decisivo.
Secondo le Sezioni Unite, la C.M.S. non è stata esclusa dalle Istruzioni di AN
d'IT dal conteggio ai fini della Legge anti usura in quanto, nei Decreti Ministeriali trimestralmente pubblicati, seppur in modo separato (ed in calce) rispetto al
T.E.G.M., la C.M.S. è rilevata nel suo ammontare “medio” ed espressa in termini percentuali. Alla luce di tali osservazioni la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato ed al raffronto di esso con il tasso soglia effettuati in base alle Istruzioni di AN d'IT pro tempore vigenti «il confronto tra l'ammontare percentuale della C.M.S. praticata e l'entità massima della C.M.S. applicabile (c.d. CMS “soglia”), desunta aumentando del 50%
l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle». Tale modo di procedere ripercorre e conferma la necessità di seguire quanto previsto dal Bollettino di
Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 che, nell'indicare le modalità di comparazione ha inteso dar conto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza delle 14 commissioni di massimo scoperto precisando che «l'applicazione di commissioni che superano l'entità della CMS soglia non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della C.M.S. percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori a quelli in concreto applicati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti. Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “C.M.S. soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge». Per quanto concerne il momento in cui il superamento del tasso c.d. assume rilevanza, occorre ricordare che secondo i principi affermati dalla S.C., ai fini dell'applicazione dell'art 644 CP e dell'art
1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti , a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (non solo corrispettivi) , e ciò a prescindere dalla concreta applicazione ( c.d. usura ab origine).
Con la sentenza 19 ottobre 2017, n 24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale allorché “il tasso di interessi superi , nel corso di svolgimento del rapporto , la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n 108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Da ultimo, con sentenza 18.9.2020 n 19597, in materia di interessi moratori la Cassazione ha addirittura escluso il semplice riferimento solo al TEGM, precisando che l'esigenza del principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n 16303 del 2018 in tema di C.M.S.- dovrà soddisfatta mediante criteri oggettivi e statistici contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. In tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, infatti, la pattuizione di interessi ultra legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a 15 quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura.
Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l' approfittamento di tale stato da parte del finanziatore (Cass., 13.12.2010, n 25182), circostanze neanche allegate dalla società attrice.
Dalle verifiche effettuate dal TU in assenza di contratto è stata esclusa la presenza di c.d. usura ab origine, così non deve essere fatta l'applicazione della sanzione di cui all'art 1815, II comma, c.c.,.
Anche nel corso dei rapporti non è mai stata riscontrata la presenza di usura c.d. sopravvenuta nell'applicazione degli interessi concretamente applicati.
6. ECCEZIONE di PRESCRIZIONE. NATURA DELLE RIMESSE La difesa della banca convenuta, costituitasi tempestivamente, ha tuttavia sollevato, nel merito, eccezione di prescrizione in ordine alla domanda di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi in misura ultra-legale ed alle ulteriori voci e competenze prive di valida giustificazione contrattuale solo in corso di giudizio e, su tale eccezione ( tardiva) è stato pienamente accettato il contraddittorio da parte della società attrice e del proprio consulente di parte..
La società attrice, invero, ha allegato a sostegno delle domande ex art 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca i fatti costitutivi della pretesa rappresentati dalla annotazione delle poste passive sui diversi conti, quali interessi in misura superiore al tasso legale, indebita capitalizzazione e di costi, in assenza di valida pattuizione (Cass., 25.1.2011, n 1734; 17.3.2006, n 5896;
13.11.2003, n 17146). La prescrizione è stata eccepita con riferimento al diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive nei conti, allegando il protrarsi dell'inerzia del titolare , e manifestato la volontà di avvalersene (Cass., 22.2.2018, n 4372; Cass. 26.7.2017, n 18581, Cass.
29.7.2016, n 15790; Cass., 20.1.2014, n 1064).
Ora, mentre l'azione di nullità del contratto o delle singole clausole contrattuali non è soggetta a prescrizione, l'azione di ripetizione di indebito è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale. Come è noto, nel rapporto di conto corrente il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di 16 interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista. In tale seconda ipotesi, si è detto, i versamenti non configurano pagamenti dal quale far decorrere , ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass., sez. un. n 24418 del 2.12.2010; Cass. n 6857 del 24 marzo
2014).
Secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i versamenti possono essere considerati “alla stregua di pagamenti”, tali da potere formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore e del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., sez. un. 2.12.2010, n 24418). In tale prospettiva, quindi, occorre necessariamente distinguere a seconda che il contratto risulti affidato o meno: in caso di conto “non affidato” tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie (Cass., 24.5.2018, n 12977; Cass 22.2.2018, n
4372). Qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista - o anche quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento- allora i versamenti potranno essere qualificati pagamenti.
Diversamente quando i versamenti nei conti , non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente, poiché in tal caso non saranno qualificabili come pagamenti.
In relazione alle singole rimesse operate deve essere poi essere fatta corretta applicazione dei principio in tema di ripartizione di onere di allegazione e della prova dei fatti allegati. Su tale punto, invero, la stessa S.C. (Cass., 30 ottobre 2018,
n 27680) ha rilevato l'esistenza di un contrasto interpretativo, in ordine alle 17 modalità con le quali deve essere formulata l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate alla banca, nel corso di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito.
Precisato che l'azione di ripetizione è soggetta alla prescrizione decennale che, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano funzione ripristinatoria della provvista, tale prescrizione decorre, non dalla data del pagamento, come avviene per i versamenti aventi funzione solutoria, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. (Sez. U, n. 24418 del 2 dicembre 2010, Rv. 615489-01), si era posta la questione se, nel formulare l'eccezione di prescrizione, la banca dovesse indicare i singoli versamenti solutori, in relazione ai quali ritiene prescritta l'azione restitutoria (Cass.,Sez. 1, n. 4518 del 26 febbraio 2014, non massimata; Sez.
6-1, n. 20933 del 7 settembre 2017, non massimata;
Sez. 1, n. 28819 del 30 novembre 2017, massimata con riferimento ad altro principio;
Sez. 1, n. 17998 del 9 luglio 2018, non massimata;
Sez. 1, n. 18479 del 12 luglio 2018, non massimata;
Sez.
1, n. 33320 del 21 dicembre 2018, non massimata), ovvero limitarsi ad opporre la protratta inerzia del titolare del diritto alla ripetizione, lasciando poi al giudice effettuare le dovute verifiche in ordine alla natura dei versamenti e alla fondatezza dell'eccezione (Cass., Sez. 6-1, n. 2308 del 30 gennaio 2017, non massimata;
Sez. 1, n. 18581 del 26 luglio 2017, non massimata;
Sez. 6-1, n. 4372 del
22 febbraio 2018, non massimata;
Sez. 1, n. 5571 dell'8 marzo 2018, non massimata;
Sez. 1, n. 18144 del 10 luglio 2018, Rv. 649902-01; Sez. 1, n. 30885 del
29 novembre 2018, non massimata;
Sez. 1, n. 2660 del 30 gennaio 2019). Ovvero, quanto meno, l'avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell'affidamento, essendo sufficiente che le allegazioni abbiano un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio del diritto di difesa (Cass, Sez. 1, n. 12977 del 24 maggio 2018, non massimata).
Con la sentenza n 15895 del 13.6.2019 , le S.U. della Cassazione nel richiamare un importante precedente (Cass, Sez. U, n. 10955 del 25 luglio 2002), hanno affermato che l'elemento costitutivo della prescrizione estintiva è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e della relativa disciplina. In tale ottica, elemento qualificante dell'eccezione di 18 prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale (nei sensi di cui si è detto), al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo. Minori problemi interpretativi sono stati sollevati per quanto concerne l'onere di allegazione a carico del correntista, il quale deve pur sempre indicare gli estremi del rapporto, delle aperture di credito e l'esistenza di versamenti indebiti, senza indicarli partitamente ovvero dimostrarne la specifica natura solutoria ( Cass., n 18144/2018, n 4273/2018, n 28819/2017; 18581/2017)
Di conseguenza, in base alla soluzione interpretativa adottata, deve essere disciplinata la ripartizione degli oneri gravanti sulle parti, ai fini della validità della domanda di ripetizione e dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione: il correntista, che agisce in ripetizione, può limitarsi ad indicare, in riferimento ad un dato conto e ad un arco di tempo determinato, l'esistenza di versamenti indebiti, chiedendone la restituzione, e la banca, che eccepisce la prescrizione, può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, dimostrando di volerne profittare. Il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché “il giudice potrà valutare la fondatezza delle contrapposte tesi secondo il riparto dell'onere della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (Cass., s.u. 13.6.2019, n 15895). Sul punto si deve considerare: a) non è sufficiente ricontrare sul conto corrente l'affidamento di fatto per concludere per la natura ripristinatoria di tutte le rimesse operate dal cliente, dovendosi accertare in concreto il limite dell'affidamento tollerato stabilmente dalla banca e, in ogni caso, verificare eventuali sconfinamenti in modo analitico;
b) anche sugli altri conti per anticipazioni, deve essere effettuata la medesima operazione di verifica del superamento o meno dell'affidamento, onde qualificare le rimesse secondo i criteri sopra specificati.
Facendo applicazione dei superiori principi alla fattispecie concreta, deve darsi atto che la banca convenuta, seppur tardivamente, ha eccepito la prescrizione con specifico riferimento alle rimesse e che, tenuto conto della riscontrata presenza di affidamenti stabilmente tollerati, dovranno ritenersi prescritte le rimesse operate, oltre il termine decennale dalla domanda, sugli sconfinamenti rispetto agli affidamenti, da qualificarsi come solutorie. 19
7. OPERATIVITA' DEGLI EFFETTI PRESCRITTIVI SUI SALDI. IL TERMINE DI PRESCRIZIONE. Da ultimo, qualificate le rimesse di natura solutoria, circa l'operatività delle rimesse sul saldo ricostruito ovvero sul saldo banca, dovrà tenersi conto CP_ dell'approdo ermeneutico della
Invero, ai fini della determinazione del credito residuo il criterio richiamato è quello in forza del quale solo a seguito della ricostruzione contabile conseguente alle riconosciute nullità che la prestazione effettuata può essere qualificata indebita e dar luogo al diritto alla ripetizione, con conseguente possibilità di esercizio da parte del correntista. Tanto – si è detto- in conformità all'assunto ermeneutico espresso dalla S.C. secondo cui " per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.
L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie , ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.” (Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141; Cass., 15 febbraio 2021, n 3858).
La individuazione delle rimesse andrà poi effettuata non in modo aggregato, come ritenuto nella prima relazione, ma secondo il criterio indicato sin dalla sentenza SS.UU. nr. 24418/10 operando una verifica , trimestre per trimestre, se al momento del primo versamento in conto, immediatamente successivo all'addebito delle competenze trimestrali (il cui ammontare è oggetto della contestazione giudiziale), il saldo del c/c sia intra oppure extra fido, qualificando le rimesse nel primo caso come ripristinatorie, nel secondo come solutorie. Infine, quanto agli atti interruttivi che hanno preceduto l'instaurazione del giudizio, si deve considerare che per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare 20 del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora ( Cass. 4.1.2024, n. 279).
Nel caso in esame, la lettera notificata in data 8 febbraio 2018 indirizzata a
[...]
richiama espressamente– unitamente finanziamento Controparte_1 chirografario n 741674806.02 del 20.9.2014- il rapporto oggetto del presente giudizio e, esplicitamente, l'applicazione di interessi passivi anatocistici, commissione massimo scoperto e spese non dovute, tale da determinare un credito a favore della cliente ed oggetto di prima quantificazione ( € 84.482,00) .
Vale. peraltro, l'esplicito richiamo alla sospensione delle rate mensili del finanziamento, sul presupposto che il ricalcolo del saldo del conto corrente determina un saldo attivo, ad attestare inequivoca volontà di far valere il relativo diritto, e quindi certamente idonea ad interrompere il termine. Risulta inoltre dal Contr verbale di mediazione del 23 ottobre 2018, con esito negativo, che aveva ricevuto altra pec in data 10 ottobre 2018, con la quale era stata instaurata la relativa controversia, che avvalora la volontà di fare valere la relativa pretesa in data antecedente alla notifica dell'atto introduttivo, con ulteriore effetto interruttivo del termine prescrizionale. In ogni caso, sulla scorta dei rilievi della
TU, l'incidenza di tale atto interruttivo, rispetto a quello della data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione, appare priva di concreta rilevanza in base a quanto si esporrà.
8. CONCLUSIONI. DETERMINAZIONE DEL CREDITO In forza complesso delle argomentazioni sopra esposte, il credito va determinato alla luce delle risultanze della relazione depositata in data 11 marzo 2024 dalla
TU, dott , nella parte in cui è stata fatta applicazione dei Persona_4 superiori principi per quanto concerne la determinazione degli interessi dovuti ai sensi dell'art 1284 c.c. e 117 T.U.B .
Più specificamente, la consulente dà conto che il conto da esaminare è quello ordinario individuato dal n. 6459 ( o 6459.57) per il quale non è presente il relativo contratto di apertura con le relative condizioni economiche sottoscritto dalle parti. ( pag 7 e ss relazione), atteso che entrambe le parti non considerano a tal fine sufficiente il documento di sintesi recante data 25.2.2003 ( rife. 6459,11), allegato sub n 2 alla relazione di parte redatta dal dott. acceso presso Per_5
21 filiale n 236 della Conseguentemente, la TU ha proceduto al CP_14 ricalcolo delle competenze addebitate in applicazione del tasso legale ex art 1284
c.c., tenuto conto della inapplicabilità del tasso sostitutivo, ai sensi dell'art 117
Tub, afferente la differente ipotesi di presenza di contratto scritto, con r quanto sopra esposto, in assenza di specifica clausola con carattere di reciprocità, nella ricostruzione contabile gli interessi non dovranno essere capitalizzati e non sono da computarsi la CMS o altre commissioni.
La TU perviene quindi alla ricostruzione del conto dando atto che passando in rassegna gli estratti prodotti, il totale delle competenze annotate a vario titolo a debito della cliente ammontano ad € 99.559,84, e vengono riportate in modo dettagliato nell'allegato n 3( pag. 10 relazione).
La ricostruzione è stata quindi operata, eliminando ogni competenza ( interessi,
CMS, oneri) applicando i seguenti criteri:
• Capitalizzazione semplice degli interessi per l'intera durata;
• Tasso d'interesse (debitore e creditore) legale ex art. 1284 CC;
• Data operazione-Data valuta La ricostruzione è stata quindi operata, eliminando ogni competenza ritenuta priva di giustificazione ( interessi, CMS, oneri) e conteggiando computati al tasso legale dall'8 febbraio 2008, sul presupposto della prescrizione delle pretese di rimborso per le rimesse antecedenti, viene riportata dettagliatamente nell'allegato tre della relazione. Per tutto il periodo analizzato dal 25.2.2003 al
30.9.2018 sussistono gli estratti conto, ad esclusione del III trimestre 2011, I-II-
III trimestre 2017- II trimestre 2018, e la parte scalare sul IV trimestre 2012.
In applicazione dei criteri esposti in linea generale, la TU nel procedere alla ricognizione delle rimesse prescritte ha proceduto alla verifica di esistenza di affidamenti, anche di fatto ( pag. 19 e ss relazione).
L'analisi dei dati istruttori, rappresentati dalle risultanze degli estratti conto e dal computo differenziato degli interessi, unitamente a due estratti della Centrale
Rischi, portano a ritenere attendibile la valutazione di fidi di fatto accordato sino ad € 50.000,00 dal maggio 2005 al marzo 2006, aumentato ad € 70.000 sino al marzo 2008 ed a € 90.000,00 sino al dicembre 2012, e poi gradualmente ridotto ad € 71.000 ed a € 55,000,00 sino al settembre 2014.
22 23 Per quanto concerne la verifica delle rimesse prescritte, in applicazione dei superiori principi la inequivoca presenza di affidamenti di fatto, dimostrata attraverso una serie di indici presuntivi, purché rispondenti ai parametri imposti dall'art 2729 c.c. , comporta la qualificazione come rimesse solutorie solo di quelle ultra fido, rimanendo quelle entro i limiti a carattere ripristinatorio.
A riguardo, infatti, è stato chiarito ( Cass., 4.5.2022, n 14321; v. anche Cass.,
28.7.2023, n 23095) che nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti. Nel caso di specie, la consulente non ha riscontrato l'autonomia degli anticipi rispetto al conto ordinario, così che i riferimenti richiamati, rispondendo ai criteri di cui all'art 2729 c.c., consentono di pervenire alla ricostruzione operata dalla TU,
Applicato tale criterio, la rielaborazione contabile del conto ordinario è stata alternativamente effettuata sul saldo c.d. reale ricostruito, all'esito della eliminazione delle voci indebitamente computate ( ipotesi 1), ovvero sul c.d. saldo banca, in modo antecedente a tale eliminazione ( ipotesi 2).
24 In assenza di valida pattuizione scritta, la TU ha applicato il tasso di interessi legale ex art 1284 c.c., con capitalizzazione semplice ed esclusione delle voci di spese, oneri e commissioni non concordate validamente.
In ragione della eccezione di prescrizione sollevata in corso di giudizio da parte convenuta, la TU ha dato conto in modo adeguato e convincente delle rimesse di natura solutoria (sugli sconfinamenti rispetto agli affidamenti riscontrati).
In definitiva, non potendosi accedere alla ipotesi ricostruttiva che applica il tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB, si richiamano le conclusioni della prima TU, ritenendo di dovere adottare quella contrassegnata dal n 1 All. 7) in quanto applicativa dei principi esposti in parte motiva.
In ordine a tali risultanze la banca convenuta, tramite il proprio CTP, dott.
, ha sollevato tre osservazioni, con riferimento alla efficacia Per_6 interruttiva della lettera dell'8 febbraio 2018, al metodo impiegato per la individuazione delle rimesse solutorie e, infine, con riferimento al criterio di
25 imputazione delle rimesse solutorie. Su tutti i punti, le indicazioni del TU si presentano condivisibili, in quanto nella relazione è stato chiarito che la ricostruzione è stata effettuata ripartendo dal febbraio 2008, pur precisando che la quantificazione risulterebbe la medesima qualora siano considerate le rimesse di natura solutoria sul saldo rettificato (ipotesi 3 All 12). Anche le ulteriori risposte del TU alle osservazioni concernenti la individuazione delle rimesse solutorie, l'applicazione del saldo c.d. ricostruito in luogo del saldo banca ed il metodo di imputazione si presentano coerenti con i principi sopra richiamati.
Invero, tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate dal
TU , è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della società può ritenersi provato nei limiti della somma computata dal TU sugli estratti conti considerati.
In definitiva, la domanda di accertamento del credito avanzata dalla società attrice va accolta in tali limiti, e, al contempo, dovrà essere determinato il credito residuale sul rapporto sopra richiamato in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali . Sull'importo complessivo, essendo entrata nelle more in vigore sono dovuti gli interessi nella misura determinata ai sensi dell'art 1284, comma 4, c.c. . a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014, n 132 (conv. dalla legge 10.11.2014, n 162) in quanto, in tale situazione si può presumere, trattandosi di importo riferito a risultati di attività imprenditoriale, che, se vi fosse stato il tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata reimpiegata in modo tale da essere sottratta agli effetti del deprezzamento monetario ( Cass., 3.1.2023, n 61Cass., 9.8.2021, n 22512; Cass.,
15.1.2009, n 816; Cass., 10.6.1999, n 5732: v. anche Cass. 11.7.2024 n 19015 in relazione alla corretta interpretazione della richiamata Cass.,, s.un. 7.5.2024, n
12449. Non v'è invece spazio per riconoscere ulteriore poste risarcitorie per rivalutazione monetaria rispetto a quelle indicate, ovvero per la segnalazione al
CAI in assenza di dimostrazione di un pregiudizio concretamente riportato.
Infatti, in base ai principi che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova, in quanto ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere (Cass 19 luglio 2018, n 19154), con la conseguenza che, indimostrato il relativo diritto, le domande di cancellazione della iscrizione a sofferenza e di 26 condanna al risarcimento dei danni devono essere integralmente disattese.
Relativamente alla pretesa risarcitoria, ai fini della liquidazione del danno, in linea con i principi fissati dagli artt 1223 e 1225 c.c., l'attrice avrebbe dovuto anche offrire adeguata dimostrazione che proprio in ragione di tale iscrizione a sofferenza ha risentito un concreto pregiudizio economico. In generale, infatti,
l'esistenza e l'entità del danno devono essere adeguatamente dimostrate secondo i principi che disciplinano l'onere della prova (Cass., Sez. 2 , 04/06/2018,
n 14294), senza margini per fare ricorso alla valutazione equitativa, perché il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice è subordinato rigorosamente al duplice presupposto che risulti provata, o comunque incontestata, l'esistenza di un danno risarcibile e non meramente eventuale o ipotetico (Cass., 3.11.2021, n 31251;Cass., 5.2.2021, n 2831; Cass., 17.11.2020, n
26051; Cass, 15.2.2008, n 3794; Cass., 5.4.2003, n 5375; Cass., 30.5.2002, n 7896;
Cass., 30.9.86, Sez. Un. n. 674; Cass., 5.9.85, n. 4619) e che sia impossibile o molto difficile dimostrarne il preciso ammontare (Cass., 5.2.2021, n 2831; Cass.,
15.2.2008, n 3794; Cass., 12.4.2006, n 8615; Cass, 21.11.2006, n 24680; 23.7.2004, n
13869 Cass., 16.6.90, n. 6056; Cass., 5.5.88, n. 3340; Cass., 21.4.88, n. 3090; Cass.,
29.1.88, n. 836; Cass., 9.6.87, n. 5031).
Infine, in applicazione dei principi che regolano la soccombenza, l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali a favore di CP come rappresentata, liquidate ai minimi in base ai criteri di cui al DM 55/2914, in considerazione delle motivazioni della pronuncia, circoscritta alla titolarità del credito. Segue, altresì, a favore dell'attrice la condanna di ai sensi CP_15 dell'art 91 e ss cpc, come liquidato in dispositivo in base all'effettivo valore della controversia ed all'attività svolta(Cass., ord. n 24257 del 4.10.2018), in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti in ragione delle ulteriori questioni oggetto di trattazione, comprensive anche delle spese di TU .
27
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2021 , da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...]
. e di rappresentata da in persona dei Controparte_1 CP CP_4 rispettivi rappresentanti p.t., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di non essendo titolare del rapporto CP ritualmente dedotto in giudizio;
b) dichiara la nullità delle clausole negoziali dei contratti richiamati in parte motiva;
c) accerta il credito della società attrice, sul rapporto indicato in parte motiva in € 85.880,91,
d) condanna la alla ripetizione a favore dell'attrice Controparte_1 de gali ex art 1284 c.c. dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
e) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali a favore di liquidate CP nell'intero in complessivi € 7052,00 a titolo di compenso professionale , oltre alle spese vive sostenute, I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge;
f) condanna la al pagamento a favore della società Controparte_1 at nell'intero in complessivi € 14.103,00 a titolo di compenso professionale , oltre alle spese vive sostenute, I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, nonché spese di TU nella misura già liquidata .
Così deciso in data 11 marzo 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.
Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
28