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Articolo 2 della Legge 4 marzo 1997, n. 66
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Legge 4 marzo 1997, n. 66
Articolo 2 della Legge 4 marzo 1997, n. 66
Versione
26 marzo 1997
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nell'articolo 132 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 26 marzo 1997
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