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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/11/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4177/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER, COMMA III, C.P.C.
A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 28/10/2025
Il Giudice, dott.ssa AN RU, rilevato che, con decreto del 17/10/2025, è stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 con il deposito di note scritte;
preso atto dell'avvenuto deposito in telematico:
- in data 20/10/2025, di note scritte nell'interesse dell'appellata con le quali CP_1
l'avv. Gabriele Cimmino si è riportato alle difese e conclusioni rassegnate in atti, insistendo per il rigetto dell'appello e chiedendo che la causa fosse assegnata a sentenza;
- in data 21/10/2025, di note scritte nell'interesse dell'appellante con le quali l'avv. Pt_1
MA RE PR si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti, insistendo per l'accoglimento dell'appello, ed ha chiesto che la causa fosse decisa;
Il Giudice lette le suddette note, pronuncia sentenza con contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da fogli allegati.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 06/11/2025.
Il Giudice
AN RU
N. 4177/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott.ssa AN RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 4177/2022 promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Parte_2 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. (c.f. Parte_3
, nella sua qualità di Procuratore in virtù dei poteri al medesimo C.F._1 conferiti giusta procura speciale - REP. N. 177893 RACCOLTA N. 11776 del 28.04.2022; rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. MA
RE PR (c.f. , presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._2 in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126, ( fax Email_1
n°089-223654);
ATTRICE – APPELLANTE contro
(c.f. ) nata in [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3 in NT (Na) alla via Cesarano n° 32; rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gabriele Cimmino (c.f. ) presso il cui studio, in C.F._4
NT (NA) alla via San Cesareo n° 5, è elettivamente domiciliata
( ; fax n° 0818074497); Email_2 Email_3
CONVENUTA – APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 227 /2022 emessa dal Giudice di Pace di
NT in data 04/02/2022, depositata il 14/02/2022; CONCLUSIONI:
PER : Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale Civile di Torre Annunziata, per le motivazioni sin qui precisate, in riforma della Sentenza n. 227/2022 emessa dal Giudice di Pace di NT – Dott.ssa
AR NE - depositata il 14/02/2022, nell'ambito del giudizio RG 3133/2021: in via preliminare, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, dichiarando difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in relazione alla natura del credito portato dalla cartella esattoriale n 07120110240747324000 (ruolo n. 13436/2011 per mancato pagamento tassa automobilistica anno 2007 ente impositore Regione Campania, per Euro
217,50, notificata in data 11/05/2012), competente essendo il Giudice Tributario;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improponibilità della originaria proposta impugnativa, così come proposta avverso estratto di ruolo, alla luce della non contestazione della notifica della cartella;
e in ogni caso riformare
l'impugnata sentenza nelle parti evidenziate in premessa e conseguentemente rigettare la domanda proposta in primo grado, inammissibile, improponibile e del tutto infondata, in evidente mancanza di interesse concreto ed attuale ad agire.
In ogni caso, con annullamento della condanna al pagamento delle spese e competenze di parte attrice, emessa a carico di . Con vittoria di spese e Parte_2 competenze di lite del presente giudizio”;
PER : CP_1
“Chiede che l'On.le Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata adito voglia rigettare l'appello proposto dai preposti dell' per i motivi Parte_4 di cui in premessa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore dello scrivente procuratore dell'appellata già antistataria nel giudizio di CP_1 primo grado, nonché nel presente giudizio di appello”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 2.09.2021, conveniva in giudizio, innanzi al CP_1
Giudice di NT, l' , impugnando l'estratto di ruolo n. Parte_2
13436/2011, relativo alla cartella di pagamento n. 07120110240747324000 notificata in data 11/05/2012, per la riscossione dell'importo di € 217,50, dovuto per il mancato pagamento della tassa automobilistica del 2007, comminata dalla Regione Campania. A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, il termine di tre anni di cui all'art. 5 comma 51 D.l. 30 dicembre 1982 n. 953 convertito in legge 28 febbraio 1983 n. 53.
Chiedeva, quindi, dichiararsi in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo n. 13436/2011 e della cartella esattoriale n. 07120110240747324000 e, nel merito, prescritta la pretesa creditoria, con conseguente cancellazione del relativo ruolo esattoriale e vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: (i) il difetto di Parte_2 giurisdizione del giudice adito in favore della giustizia Tributaria;
(ii) il difetto di contraddittorio, stante la mancata evocazione in giudizio dell'ente Impositore;
(iii)
l'inammissibilità dell'opposizione, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. all'impugnazione dell'estratto ruolo, stante la regolare notifica della cartella esattoriale n.
07120110240747324000; (iv) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, interrotta mediante la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400075768000, avvenuta a mani del destinatario il 20/11/2014 e dell'intimazione di pagamento n. 071201590733941419000 effettuata il 19/10/2015, nonché della sospensione del termine di prescrizione nel periodo di emergenza COVID ex dl n.18/2020.
Chiedeva quindi, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito;
in subordine, l'inammissibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.3 Con sentenza n° 227/2022, depositata il 14/02/2022, il Giudice di Pace di NT riteneva sussistente la propria giurisdizione, ammissibile e fondata la domanda e, pertanto, dichiarava estinto il diritto oggetto della cartella di pagamento n. 07120110240747324000 e condannava l' al pagamento delle spese di lite, con Parte_4 attribuzioni al procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto Parte_4 di citazione notificato in data 26/07/2022, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
(i) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario pur avendo il credito natura tributaria, trattandosi di tassa automobilistica;
(ii) erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva integrato il contraddittorio con l'ente impositore;
(iii) erroneità della sentenza per aver ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, pur in presenza di valida notifica della cartella esattoriale n.
07120110240747324000 stante la carenza d'interesse ad agire dell'opponente in assenza di atti esecutivi;
(iv) l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il credito portato dalla suindicata cartella, stante la sua regolare notifica, nonché stante l'avvenuta notifica di due atti interruttivi, e non impugnati nel termine di legge. Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata dichiarando, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità o improcedibilità della domanda attorea e, nel merito, il suo rigetto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio eccependo : (i) l'inammissibilità della difesa CP_1 dell'odierna appellante in quanto rappresentata in giudizio da un avvocato del libero foro invece che dall'Avvocatura di Stato, avente l'esclusiva legittimazione processuale dell' ; (ii) l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e Parte_2
348 bis c.p.c.; (iii) la infondatezza delle doglianze di controparte inerenti la giurisdizione;
(iv)l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo;
(v) la maturata prescrizione del credito oggetto della cartella impugnata.
Chiedeva pertanto la conferma della sentenza di prime cure, con vittoria di spese di lite a favore del procuratore antistatario.
4. La causa, istruita documentalmente, dopo esser stata riassegnata al giudice scrivente, veniva rinviata all'udienza del 28/10/2025 per decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
5. L'appello proposto da contro la sentenza n. 227/2022 del Giudice di Pace di Pt_1
NT è fondato per le ragioni che seguono.
6. Occorre, in primo luogo, pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellato, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
6.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata va disattesa, alla stregua dei principi espressi dalla S.C. con ordinanza n.
7675/2019 nella quale si afferma che “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”.
Nel caso in esame, infatti, il contenuto dell'atto d'appello si presenta completo e chiaro nell'indicare sia le parti della sentenza impugnata che i motivi di gravame. 6.2 Rispetto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., sollevata in rito dall'appellata, non si ravvisa ex se nella domanda dell'appellante una “non ragionevole probabilità di essere accolta” tale da portare ad una dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto.
Come noto, la Legge 134/2012 ha introdotto nel nostro sistema una sorta di "filtro" basato sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, con possibilità per il giudice di dichiarare direttamente l'inammissibilità dell'impugnazione. In base alle pronunce emesse dalle corti d'appello, allo stato è possibile enucleare alcuni principi, relativi alla
“ragionevole probabilità”, che consentono un'interpretazione in termini restrittivi, o quantomeno circoscritta, dell'ambito di operatività del filtro, così adibendolo ad arginare i soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (cfr. Corte d'Appello di Reggio Calabria, ord. 20 dicembre 2013). La (mancanza o, invece, la sussistenza di una) ragionevole probabilità può, dunque, configurarsi come manifesta infondatezza nei seguenti casi: quando l'appello è evidentemente infondato (Corte d'Appello di Roma, ordinanza
25.1.2013); quando si ritiene mancate il fumus boni iuris dell'azione, ovvero si ritiene insussistente la verosimiglianza della fondatezza dell'impugnazione proposta (linee guida della Corte d'Appello di Milano, ord. 10.10.2012); oppure, ancora, quando l'elevata probabilità di rigetto si desume dall'esistenza di precedenti giurisprudenziali conformi
(Corte d'Appello di Palermo, ord. 15.4.2013).
Nel caso in esame, l'accoglimento dell'appello rende evidente come non ricorra la circostanza di manifesta infondatezza dell'appello tale da ritenere operativa l'ipotesi della sua inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
6.3 Ancora in via preliminare, va affrontata la questione sollevata dall'appellata CP_1
relativa alla validità del mandato difensivo rilasciato dall'appellante in favore
[...] Pt_1 dell'avvocato del libero foro, che si ritiene che possa dirsi superata.
Sul punto, si evidenzia infatti che, con il cd. decreto crescita (d.l. n. 34/2019), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, sono state introdotte importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell' a mezzo Parte_2 di avvocati del libero foro e sul conferimento ai medesimi dello ius postulandi. In particolare, l'art. 4 novies del d.l. n. 43/2019, aggiunto in sede di conversione con L.
58/2019, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, co. 8, del D.L. n.
193/2016 (in base al quale «l'Ente (l' è Parte_5 autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992»), che a sua volta si raccorda con l'art. 43, co. 4, R.D. n. 1611/1933 (a mente del quales: «salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»).
Il suddetto art. 4 novies del d.l. n. 43/2019, ha chiarito, con validità ex tunc, che la delibera motivata per non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale. Laddove, invece, i giudizi – come in esame – riguardino materie ad essa non attribuite, l' può stare in giudizio mediante Parte_2 propri dipendenti, avuto riguardo della relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs.
50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale.
La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di sanare le pronunce di nullità mediante le quali si era affermato che l' , in Parte_2 qualità di ente pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi dell'Avvocatura di Stato, potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza (Cass. civ. 1992/2019,
Cass civ. 28684/2018).
Per effetto di detta modifica, dunque, è stata operata una sanatoria di tutti i vizi relativi ai giudizi pendenti, con conseguente superamento della questione relativa alla sussistenza dello ius postulandi in capo al procuratore costituito dell' nel presente Parte_2 giudizio.
E' appena il caso di notare, inoltre, che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
2897 del 31 gennaio 2022 – citata dall'appellato a sostegno dell'eccezione qui in esame – è inconferente rispetto al caso in esame in quanto la stessa ravvisa l'obbligo dell'Avvocatura di Stato di assumere il patrocinio dell'Ente unicamente nelle «liti concernenti "l'attività di riscossione" pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4
Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo "questioni di massima
o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione" (ibidem paragr. 3.2)», ovvero in fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio.
L'eccezione è quindi infondata e va rigettata.
7. Passando all'analisi della questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, si evidenzia che la stessa è stata oggetto di numerose pronunce.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”.
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”).
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs.
546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga
a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e dall'altro “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che
“Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
7.2 Tanto chiarito, si ritiene che, nel caso in esame, non essendo stati oggetto di opposizione atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla stessa prospettazione dell'odierna appellata, che di fatto ha impugnato un estratto di ruolo afferente ad una cartella pacificamente notificata nel lontano 2012) deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dall'odierna appellante potendosi ritenere assorbito ogni altro motivo di Pt_1 gravame. 8. Per ciò che attiene infine al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione). Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa AN RU, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
NT n. 227/2022, emessa il 4/02/2022 e depositata il 14/02/2022, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giustizia tributaria;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 06/11/2025.
Il Giudice
AN RU
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER, COMMA III, C.P.C.
A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 28/10/2025
Il Giudice, dott.ssa AN RU, rilevato che, con decreto del 17/10/2025, è stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 con il deposito di note scritte;
preso atto dell'avvenuto deposito in telematico:
- in data 20/10/2025, di note scritte nell'interesse dell'appellata con le quali CP_1
l'avv. Gabriele Cimmino si è riportato alle difese e conclusioni rassegnate in atti, insistendo per il rigetto dell'appello e chiedendo che la causa fosse assegnata a sentenza;
- in data 21/10/2025, di note scritte nell'interesse dell'appellante con le quali l'avv. Pt_1
MA RE PR si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti, insistendo per l'accoglimento dell'appello, ed ha chiesto che la causa fosse decisa;
Il Giudice lette le suddette note, pronuncia sentenza con contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da fogli allegati.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 06/11/2025.
Il Giudice
AN RU
N. 4177/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott.ssa AN RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 4177/2022 promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Parte_2 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. (c.f. Parte_3
, nella sua qualità di Procuratore in virtù dei poteri al medesimo C.F._1 conferiti giusta procura speciale - REP. N. 177893 RACCOLTA N. 11776 del 28.04.2022; rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. MA
RE PR (c.f. , presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._2 in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126, ( fax Email_1
n°089-223654);
ATTRICE – APPELLANTE contro
(c.f. ) nata in [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3 in NT (Na) alla via Cesarano n° 32; rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gabriele Cimmino (c.f. ) presso il cui studio, in C.F._4
NT (NA) alla via San Cesareo n° 5, è elettivamente domiciliata
( ; fax n° 0818074497); Email_2 Email_3
CONVENUTA – APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 227 /2022 emessa dal Giudice di Pace di
NT in data 04/02/2022, depositata il 14/02/2022; CONCLUSIONI:
PER : Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale Civile di Torre Annunziata, per le motivazioni sin qui precisate, in riforma della Sentenza n. 227/2022 emessa dal Giudice di Pace di NT – Dott.ssa
AR NE - depositata il 14/02/2022, nell'ambito del giudizio RG 3133/2021: in via preliminare, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, dichiarando difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in relazione alla natura del credito portato dalla cartella esattoriale n 07120110240747324000 (ruolo n. 13436/2011 per mancato pagamento tassa automobilistica anno 2007 ente impositore Regione Campania, per Euro
217,50, notificata in data 11/05/2012), competente essendo il Giudice Tributario;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improponibilità della originaria proposta impugnativa, così come proposta avverso estratto di ruolo, alla luce della non contestazione della notifica della cartella;
e in ogni caso riformare
l'impugnata sentenza nelle parti evidenziate in premessa e conseguentemente rigettare la domanda proposta in primo grado, inammissibile, improponibile e del tutto infondata, in evidente mancanza di interesse concreto ed attuale ad agire.
In ogni caso, con annullamento della condanna al pagamento delle spese e competenze di parte attrice, emessa a carico di . Con vittoria di spese e Parte_2 competenze di lite del presente giudizio”;
PER : CP_1
“Chiede che l'On.le Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata adito voglia rigettare l'appello proposto dai preposti dell' per i motivi Parte_4 di cui in premessa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore dello scrivente procuratore dell'appellata già antistataria nel giudizio di CP_1 primo grado, nonché nel presente giudizio di appello”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 2.09.2021, conveniva in giudizio, innanzi al CP_1
Giudice di NT, l' , impugnando l'estratto di ruolo n. Parte_2
13436/2011, relativo alla cartella di pagamento n. 07120110240747324000 notificata in data 11/05/2012, per la riscossione dell'importo di € 217,50, dovuto per il mancato pagamento della tassa automobilistica del 2007, comminata dalla Regione Campania. A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, il termine di tre anni di cui all'art. 5 comma 51 D.l. 30 dicembre 1982 n. 953 convertito in legge 28 febbraio 1983 n. 53.
Chiedeva, quindi, dichiararsi in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo n. 13436/2011 e della cartella esattoriale n. 07120110240747324000 e, nel merito, prescritta la pretesa creditoria, con conseguente cancellazione del relativo ruolo esattoriale e vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: (i) il difetto di Parte_2 giurisdizione del giudice adito in favore della giustizia Tributaria;
(ii) il difetto di contraddittorio, stante la mancata evocazione in giudizio dell'ente Impositore;
(iii)
l'inammissibilità dell'opposizione, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. all'impugnazione dell'estratto ruolo, stante la regolare notifica della cartella esattoriale n.
07120110240747324000; (iv) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, interrotta mediante la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400075768000, avvenuta a mani del destinatario il 20/11/2014 e dell'intimazione di pagamento n. 071201590733941419000 effettuata il 19/10/2015, nonché della sospensione del termine di prescrizione nel periodo di emergenza COVID ex dl n.18/2020.
Chiedeva quindi, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito;
in subordine, l'inammissibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.3 Con sentenza n° 227/2022, depositata il 14/02/2022, il Giudice di Pace di NT riteneva sussistente la propria giurisdizione, ammissibile e fondata la domanda e, pertanto, dichiarava estinto il diritto oggetto della cartella di pagamento n. 07120110240747324000 e condannava l' al pagamento delle spese di lite, con Parte_4 attribuzioni al procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto Parte_4 di citazione notificato in data 26/07/2022, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
(i) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario pur avendo il credito natura tributaria, trattandosi di tassa automobilistica;
(ii) erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva integrato il contraddittorio con l'ente impositore;
(iii) erroneità della sentenza per aver ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, pur in presenza di valida notifica della cartella esattoriale n.
07120110240747324000 stante la carenza d'interesse ad agire dell'opponente in assenza di atti esecutivi;
(iv) l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il credito portato dalla suindicata cartella, stante la sua regolare notifica, nonché stante l'avvenuta notifica di due atti interruttivi, e non impugnati nel termine di legge. Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata dichiarando, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità o improcedibilità della domanda attorea e, nel merito, il suo rigetto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio eccependo : (i) l'inammissibilità della difesa CP_1 dell'odierna appellante in quanto rappresentata in giudizio da un avvocato del libero foro invece che dall'Avvocatura di Stato, avente l'esclusiva legittimazione processuale dell' ; (ii) l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e Parte_2
348 bis c.p.c.; (iii) la infondatezza delle doglianze di controparte inerenti la giurisdizione;
(iv)l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo;
(v) la maturata prescrizione del credito oggetto della cartella impugnata.
Chiedeva pertanto la conferma della sentenza di prime cure, con vittoria di spese di lite a favore del procuratore antistatario.
4. La causa, istruita documentalmente, dopo esser stata riassegnata al giudice scrivente, veniva rinviata all'udienza del 28/10/2025 per decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
5. L'appello proposto da contro la sentenza n. 227/2022 del Giudice di Pace di Pt_1
NT è fondato per le ragioni che seguono.
6. Occorre, in primo luogo, pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellato, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
6.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata va disattesa, alla stregua dei principi espressi dalla S.C. con ordinanza n.
7675/2019 nella quale si afferma che “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”.
Nel caso in esame, infatti, il contenuto dell'atto d'appello si presenta completo e chiaro nell'indicare sia le parti della sentenza impugnata che i motivi di gravame. 6.2 Rispetto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., sollevata in rito dall'appellata, non si ravvisa ex se nella domanda dell'appellante una “non ragionevole probabilità di essere accolta” tale da portare ad una dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto.
Come noto, la Legge 134/2012 ha introdotto nel nostro sistema una sorta di "filtro" basato sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, con possibilità per il giudice di dichiarare direttamente l'inammissibilità dell'impugnazione. In base alle pronunce emesse dalle corti d'appello, allo stato è possibile enucleare alcuni principi, relativi alla
“ragionevole probabilità”, che consentono un'interpretazione in termini restrittivi, o quantomeno circoscritta, dell'ambito di operatività del filtro, così adibendolo ad arginare i soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (cfr. Corte d'Appello di Reggio Calabria, ord. 20 dicembre 2013). La (mancanza o, invece, la sussistenza di una) ragionevole probabilità può, dunque, configurarsi come manifesta infondatezza nei seguenti casi: quando l'appello è evidentemente infondato (Corte d'Appello di Roma, ordinanza
25.1.2013); quando si ritiene mancate il fumus boni iuris dell'azione, ovvero si ritiene insussistente la verosimiglianza della fondatezza dell'impugnazione proposta (linee guida della Corte d'Appello di Milano, ord. 10.10.2012); oppure, ancora, quando l'elevata probabilità di rigetto si desume dall'esistenza di precedenti giurisprudenziali conformi
(Corte d'Appello di Palermo, ord. 15.4.2013).
Nel caso in esame, l'accoglimento dell'appello rende evidente come non ricorra la circostanza di manifesta infondatezza dell'appello tale da ritenere operativa l'ipotesi della sua inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
6.3 Ancora in via preliminare, va affrontata la questione sollevata dall'appellata CP_1
relativa alla validità del mandato difensivo rilasciato dall'appellante in favore
[...] Pt_1 dell'avvocato del libero foro, che si ritiene che possa dirsi superata.
Sul punto, si evidenzia infatti che, con il cd. decreto crescita (d.l. n. 34/2019), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, sono state introdotte importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell' a mezzo Parte_2 di avvocati del libero foro e sul conferimento ai medesimi dello ius postulandi. In particolare, l'art. 4 novies del d.l. n. 43/2019, aggiunto in sede di conversione con L.
58/2019, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, co. 8, del D.L. n.
193/2016 (in base al quale «l'Ente (l' è Parte_5 autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992»), che a sua volta si raccorda con l'art. 43, co. 4, R.D. n. 1611/1933 (a mente del quales: «salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»).
Il suddetto art. 4 novies del d.l. n. 43/2019, ha chiarito, con validità ex tunc, che la delibera motivata per non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale. Laddove, invece, i giudizi – come in esame – riguardino materie ad essa non attribuite, l' può stare in giudizio mediante Parte_2 propri dipendenti, avuto riguardo della relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs.
50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale.
La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di sanare le pronunce di nullità mediante le quali si era affermato che l' , in Parte_2 qualità di ente pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi dell'Avvocatura di Stato, potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza (Cass. civ. 1992/2019,
Cass civ. 28684/2018).
Per effetto di detta modifica, dunque, è stata operata una sanatoria di tutti i vizi relativi ai giudizi pendenti, con conseguente superamento della questione relativa alla sussistenza dello ius postulandi in capo al procuratore costituito dell' nel presente Parte_2 giudizio.
E' appena il caso di notare, inoltre, che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
2897 del 31 gennaio 2022 – citata dall'appellato a sostegno dell'eccezione qui in esame – è inconferente rispetto al caso in esame in quanto la stessa ravvisa l'obbligo dell'Avvocatura di Stato di assumere il patrocinio dell'Ente unicamente nelle «liti concernenti "l'attività di riscossione" pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4
Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo "questioni di massima
o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione" (ibidem paragr. 3.2)», ovvero in fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio.
L'eccezione è quindi infondata e va rigettata.
7. Passando all'analisi della questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, si evidenzia che la stessa è stata oggetto di numerose pronunce.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”.
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”).
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs.
546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga
a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e dall'altro “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che
“Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
7.2 Tanto chiarito, si ritiene che, nel caso in esame, non essendo stati oggetto di opposizione atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla stessa prospettazione dell'odierna appellata, che di fatto ha impugnato un estratto di ruolo afferente ad una cartella pacificamente notificata nel lontano 2012) deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dall'odierna appellante potendosi ritenere assorbito ogni altro motivo di Pt_1 gravame. 8. Per ciò che attiene infine al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione). Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa AN RU, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
NT n. 227/2022, emessa il 4/02/2022 e depositata il 14/02/2022, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giustizia tributaria;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 06/11/2025.
Il Giudice
AN RU