Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
DO.SA Lorena Canaparo Presidente
DO.SA Erica PaSAlalpi Giudice rel.
DO.SA Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 792 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimeSA in decisione all'udienza del 21.2.2025 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. ADORNO CARLA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in PIAZZA
BERLINGUER N. 17/4 ALBENGA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP1 C.F._2
difeso dall'Avv. COLOMBO ADRIANO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIALE MARTIRI
DELLA LIBERTÀ 102/B/2 ALBENGA, giusta delega in atti
-resistente –
e
, nata a Pietra Ligure (SV) il [...], in [...] curatore speciale Avv. Sara Trisoglio in CP2
proprio e con domicilio eletto presso il di lei studio in Savona, Piazza Mameli 6/5
e
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa promoSA da nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 CP1
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, infatti, ha lamentato che l'ex coniuge ha Parte_1
procurato l'interruzione del percorso psicologico praticato dalla figlia con la DO.SA , negando, CP3
per il futuro, il proprio consenso al trattamento, proprio quando iniziavano a profilarsene i primi benefici.
Ha dedotto che l'ex marito scredita la figura materna e, assumendo perennemente un atteggiamento di superiorità, tende ad imporre il proprio esclusivo volere, quando vanno assunte decisioni che riguardano la figlia.
CP Ha rappresentato che manifesterebbe un'ansia crescente e sempre maggiore disagio ogni qualvolta deve recarsi dal padre, in quanto l'uomo sarebbe eccessivamente rigido e non consentirebbe alcun contatto telefonico fra madre e figlia, salvo brevi meSAggi vocali di saluto, senza scambi diretti.
La ricorrente ha, quindi, chiesto che il Tribunale voglia:
“-disporre la prosecuzione del percorso psicologico della minore presso la professionista incaricata, decidendo anche con provvedimento temporaneo ed urgente, senza la preventiva convocazione delle parti;
-disporre, all'esito degli accertamenti svolti, l'eventuale modifica dei tempi di permanenza della figlia presso il padre sia per il tempo ordinario che per il periodo feriale, con riduzione dello stesso in funzione delle esigenze e del benessere psico-fisico della minore;
il tutto con ogni consequenziale provvedimento dipendente e conseguente.
-Con il favore delle spese, compenso, spese generali ed accessori di legge”.
, costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande, precisando di nulla CP1
opporre alla prosecuzione della terapia, purché con altro specialista, ed eccependo l'inammissibilità della domanda avversaria di modifica dei tempi di permanenza padre-figlia.
Il resistente ha espresso la propria disponibilità a sottoporsi a qualsiasi accertamento ritenuto opportuno e neceSArio per entrambi i genitori.
Nessuna delle parti si è avvalsa della facoltà di depositare le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
In occasione dell'udienza di comparizione delle parti, e hanno sostanzialmente Parte_1 CP1
insistito nelle proprie prospettazioni e domande.
All'esito, il Giudice rel. ha confermato, in via temporanea e provvisoria, le condizioni divorzili ad eccezione che in punto affido, sostituendo al regime ordinario dell'affido condiviso il regime dell'affido ai Servizi
Sociali territorialmente competenti.
Le ragioni addotte dal Giudice rel. a sostegno della deroga al regime ordinario sono indicate nell'ordinanza del 10.7.2024: “l'affido ai Servizi Sociali si rende neceSArio a fronte dell'evidente conflittualità che sussiste fra i genitori e che è emersa non solo dagli scritti difensivi in atti, ma anche dalle dichiarazioni rese all'odierna udienza. Allo stato ed in attesa dell'espletanda istruttoria, si rileva in entrambi i genitori una marcata tendenza svilente dell'altrui ruolo genitoriale e una sostanziale incapacità di assumere decisioni che siano condivise. Le modalità relazionali di questi genitori appaiono a riguardo disfunzionali, atteso che da quanto emerso il padre sembra sostanzialmente imporre le proprie decisioni che la madre asseconda, pur maturando forte risentimento, per il timore che l'eventuale vendetta del padre poSA riflettersi e ripercuotersi sulla bambina. Le decisioni, dunque, non sembrano concordate come dovrebbero essere in un regime di affido condiviso, ma subite da un genitore con conseguente incremento della conflittualità reciproca. La bambina ha già manifestato evidenti segni di disagio e sofferenza, ma neppure tali malesseri vedono i genitori concordare sulle iniziative da assumere”.
Stante l'affido ai Servizi Sociali, con la medesima ordinanza del 10.7.2024 il Giudice rel. ha nominato alla
CP minore apposito curatore speciale nella persona dell'Avv. Sara Trisoglio, tempestivamente costituitasi in giudizio.
La curatrice speciale ha spiegato che “in sede di colloquio con la minore è emerso che la steSA ha CP2
CP un buon rapporto con entrambi i genitori” e che “per interrompere i rapporti e le sedute psicoterapeutiche con la DO.SA è stato molto faticoso, trovando nella terapeuta un punto di CP3
riferimento adeguato e importante”.
La causa è stata istruita mediante relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti nonché mediante
CTU, finché all'udienza del 17.1.2025 la causa è stata rimeSA al Collegio per la decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione del resistente di inammissibilità della domanda attorea di rimodulazione del regime degli incontri padre-figlia.
La domanda risulta ammissibile, in quanto secondo le allegazioni attoree, dopo il divorzio, sarebbe
CP sopraggiunta una sofferenza di legata alla frequentazione con il padre.
Tale sofferenza rappresenta un novum che di per sé non solo consente, ma addirittura impone al Tribunale adito di rivalutare sia il regime degli incontri, sia – nell'esercizio dei propri poteri officiosi – il miglior regime di affido e collocazione.
Ciò posto, nel merito il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio in quanto coerenti e razionali rispetto alle informazioni acquisite mediante i colloqui, agli esiti dei test psico- diagnostici ed alle risultanze dell'analisi delle dinamiche familiari e della coppia genitoriale.
La difesa della ricorrente, all'udienza del 17.1.2025, ha mosso una serie di rilievi, invero privi di effettiva sostanza, rispetto alle operazioni peritali ed all'elaborato peritale. In particolare, ha lamentato: “la CTU, quando ha evidenziato le criticità della signora le evidenzia in giallo e le riporta nelle conclusioni, mentre le criticità del signor non sono evidenziate in giallo, talchè la CP1
valutazione non è stata omogenea”.
Il rilievo è privo di fondamento.
Innanzitutto, non si vede come la non omogeneità della valutazione potrebbe inferirsi dal modo in cui il
CTU ha utilizzato la sottolineatura.
A ciò si aggiunga che è sufficiente sfogliare l'elaborato peritale per constatare che la sottolineatura in giallo
è presente, sia per la IG.ra che per il IG. , nella parte recante gli esiti dei test psico- Pt_1 CP1
diagnostici.
In ogni caso, le conclusioni cui è pervenuto il perito incaricato non dipendono tanto da criticità emerse dai test psico-diagnostici, quanto piuttosto dall'osservazione di una conflittualità esacerbata e patologica che si
è manifestata ripetutamente anche nel corso delle udienze.
La difesa attorea ha poi lamentato che le operazioni peritali sarebbero state per così dire influenzate dalla presenza, per parte resistente, anziché di un consulente, del medesimo difensore.
Anche tale rilievo appare infondato.
A riguardo la steSA CTU ha precisato: “la presenza dei legali nello svolgimento delle CTU è insolita ma non censurabile poiché deve essere sempre salvaguardata la possibilità del contraddittorio. La presenza di entrambi i legali, così come della CTP, è sempre stata assicurata, grazie alla costruzione di un calendario condiviso. Sono restati esclusi gli incontri con la minore (di cui ho dato immediata registrazione alle parti, appena conclusi i colloqui) e la fase testale (sia degli adulti che della minore) per una ragione di setting…La collega testista, dottoreSA mi ha inviato le risultanze e gli audio dei test per email che ho Testimone_1
provveduto pressoché immediatamente a girare alla CTP e ai legali”.
Non pare, dunque, profilarsi alcuna violazione del contraddittorio e, comunque, non è dato comprendere di cosa poSA dolersi la difesa attorea avendo partecipato alle operazioni peritali per il tramite di un proprio consulente di parte.
Ancora la difesa attorea ha lamentato che la CTU avrebbe colpevolizzato la propria assistita e non colto esattamente il modo genuino con cui si è posta.
Anche tale doglianza appare infondata, non solo perché indimostrata e frutto di una mera affermazione di parte, ma anche perché le conclusioni cui è pervenuta la CTU appaiono ancorate a dati oggettivi e condivise nel loro complesso anche dalla consulente di parte materna.
Infine, la difesa attorea ha chiesto di fare ulteriori approfondimenti sulla bambina e cioè ulteriori colloqui fra la bambina e la CTU, senza peraltro esplicitare esattamente gli obiettivi sottesi a tale ulteriore adempimento che allo stato non appare neceSArio e che pare soltanto invocato nel tentativo di trovare spazi per mettere in discussione le risultanze complessivamente acquisite agli atti, procrastinando sine die un processo in cui la conflittualità delle parti ha trovato ampio sfogo e pretendendo di attribuire alla minore il peso della responsabilità dell'esito delle operazioni peritali.
Dunque, il Collegio non ritiene meritevoli di accoglimento le censure mosse dalla difesa attorea alla CTU e ritiene piuttosto di aderire alle conclusioni cui eSA è pervenuta.
CP In particolare, il Collegio osserva come il perito incaricato abbia qualificato quale “la bambina dipende”, spiegando: “alle mie domande quando si tratta di fare delle scelte è immancabile il suo dipende”. Un “dipende” che tradisce un certo atteggiamento di controllo e un lacerante conflitto di lealtà.
CP
“parla del papà e della mamma, due persone che non vanno mai d'accordo su nulla, ma c'è abituata”. Nutre per entrambi un attaccamento sicuro. “Sta bene col papà, ma preferisce stare con la mamma. A volte non vuole andare col papà e ne fa partecipe le mamma, poi però quando va dal papà si chiede perché si sentiva così contraria dato che tutto va bene. All'ultimo colloquio le chiedo se le dispiace
CP lasciare sola la mamma. mi risponde sorridendo «forse» ma vorrebbe avere la mamma vicina vicina.
Per_ Sempre nell'ultimo colloquio mi fa sapere che la mamma e il IG. il fidanzato della mamma, non stanno più tanto insieme. La bambina racconta le differenze della mamma col papà, quest'ultimo è più esigente.
Prima il papà la sgridava di più. Di certo la sprona di più. Mentre la mamma è più leggera. Poi il padre la obbliga a fare colazione, la mamma invece no. Però lei è una bambina che quando ha fame diventa nervosa.
Quando la portano a danza c'è chi rimane giù e chi l'accompagna fino a su. A lei piace salire da sola…Col papà preferirebbe andare in giro più spesso, andare a mangiare fuori. Con la mamma forse il fatto che a
CP volte quando va dalle due amiche le dà la manina e ad dà un po' fastidio perché vorrebbe essere più autonoma, più libera. La mamma si dimentica di questa sua preferenza e la bambina glielo dice spesso per ricordarglielo. Poi vorrebbe «che (i genitori) litigassero un po' a meno, sono opposti, uno è la destra l'altra è la sinistra»”.
CP E' emerso dalla CTU che “quando si trova tra i due fuochi vorrebbe sapere la verità, così potrebbe spiegare bene le cose ai suoi genitori per non farli litigare. Quando le capita che i genitori dicono cose diverse lei non ci sta bene. Non sapere la verità non è bello”. CP In altre parole, è una bambina esposta ad una elevata conflittualità e che, essendo legata ad entrambi i genitori, ha posto in essere meccanismi difensivi di controllo e “fuga” (il “dipende” che le consente di non prendere mai posizione, per non scontentare nessuno e provare a restare equidistante). E' una bambina che evidentemente si sente oggetto dello scontro e si sente in esso trascinata, suo malgrado, ma che prova a restarne fuori, lacerata da un forte conflitto di lealtà.
CP Per la CTU “ è una bambina simpatica, riflessiva, estremamente sensibile e aperta che ha delle difficoltà rilevanti in questa fase della sua età evolutiva, che sta avviandosi alla fase adolescenziale.
..La bambina si muove sulle uova, in difficoltà ad esprimere valutazioni nette se non dopo una cernita accurata ma non risolvente dei pro e dei contro,. Nel suo fraseggio non manca mai il «dipende». La
CP bambina sembra sempre sulle uova. Si legge nel test: è iperincorporativa, pertanto tende ad impiegare uno sforzo maggiore della media nell'esaminare lo stimolo, e ciò consente di non trascurare aspetti importanti, tuttavia questa caratteristica potrebbe renderla incerta delle decisioni. Lo stile di proceSAmento è estremamente complesso e pur derivando da buone capacità
CP cognitive, essendo vulnerabile a scivolamenti nell'ambito della logicità del pensiero, non segnala buone attitudini di analisi e di sintesi, ma la tendenza a complicare la percezione ed a distorcere il significato dei percetti. E' latente una aggressività che emerge nelle situazioni che considera ingiuste e/o inaffrontabili, così come una attenzione rilevante impegnata nel controllo, controllo neceSArio per lei data l'incertezza che prova nell'essere semplicemente se steSA. E' una bambina che si è rassegnata, apparentemente con leggerezza, ad avere due genitori con comportamenti e modalità che considera opposte. Ma questa leggerezza che esprime a parole in realtà nasconde un grosso handicap, che la costringe, in qualche modo, a confrontarsi con quello che si definisce anche come conflitto di lealtà, che prova nei confronti del padre (es. non vorrebbe andarci dal papà, ma poi si chiede dove è il problema) e della madre (es. non deludere l'abnegazione della madre ma anche sentirsi trattata come troppo piccola)”. CP Per la CTU “questo fa sì che” “non può permettersi di muoversi in libertà, rischiando di giocare un po' con i genitori (al papà racconta cose della mamma e viceversa o racconta cose dette dalla terapeuta). Questo gioco potrebbe nascondere una volontà del tutto inconsapevole: finché i genitori litigano per lei comunque «sono insieme», legati sì a se steSA ma ahimè in modo insano. Sembra che CP
non poSA concepire un rapporto colla coppia genitoriale scevro da difficoltà e litigiosità. L'esito può tradursi in una difficoltà emotiva che la relega in uno spazio di manovra immaturo, agendo così scatti di rabbia e pizzicottare pesantemente i bambini poco simpatici o che la fanno arrabbiare”.
Dalla perizia emerge, quindi, una sorta di circolo vizioso: da un lato, la conflittualità presente fra i CP genitori genera in un dilaniante conflitto di lealtà, una marcata tendenza al controllo e in ultima analisi grande sofferenza, dall'altro lato, è la bambina steSA a vivere come inevitabile tale conflittualità perché è proprio la conflittualità l'unico legame che ancora tiene insieme e uniti a lei i genitori, atteso che al centro dello scontro c'è proprio lei. Tale profilo pare estremamente significativo, perché rispetto ai genitori “l'elevata conflittualità in una coppia separata a volte nasconde la non separazione psicologica. In fondo litigare obbliga alla reciproca presenza, ancorché disfunzionale”. D'altra parte, questa “è stata una coppia fortemente indecisa se rimanere insieme, con momenti di stop e di ripresa, anche dopo che entrambi avevano firmato la separazione. O con rivelazioni di tradimenti e conseguenti reazioni un po' fuori misura”.
Dunque, è ravvisabile alla base della conflittualità fra le parti un trauma conseguente alla disgregazione dell'unità familiare, non ancora elaborato.
Vi è inoltre una difficoltà delle parti a tenere distinto l'ormai disgregato rapporto di coppia dal ruolo di genitori.
La relazione e le modalità relazionali non hanno saputo adattarsi alla nuova realtà in cui la coppia non c'è più se non come coppia genitoriale.
CP Quanto a ciascun genitore, il perito ha osservato che “la mamma di è apparsa in CTU estremamente ansiosa e agitata, molto incline a elencare tutte le ragioni per le quali il IG. non CP1
è un buon padre, mentre lei sente di non essere la mamma perfetta ma sempre pronta a mettersi in gioco. Una modalità questa che a volte nasconde in realtà il bisogno di sentirsi, ed essere riconosciuta, come una buona madre. La IG.ra è una persona che cerca costantemente un Pt_1
appoggio alle sue preoccupazioni (chiama spesso i Servizi – nel primo mese tutti i giorni – per relazionarsi con loro) evidenziando una forte insicurezza. Particolarmente manipolativa anche durante la CTU: non risponde alle domande se non dopo lunghe circonvoluzioni, al limite del logorroico, che hanno come premeSA – la maggior parte delle volte – l'inadeguatezza del padre di CP
. O far giungere, attraverso la propria CTP, lo stato di grave malessere della bambina. Sempre a questo proposito si noti inoltre la paradoSAlità dell'enunciato della signora: da una parte non chiede CP ufficialmente in CTU modifiche sostanziali alla frequentazione di col papà ma le basterebbe che
CP
stesse bene col papà oltre a riprendere ovviamente il percorso terapeutico, salvo poi descrivere il padre come un cattivo genitore, inadeguato e assolutamente distante dalle esigenze emotive della piccola, che la umilia e la castiga. E' possibile che la comparsa della IG.ra , compagna di ER
l'abbia destabilizzata anche rispetto al suo ruolo di madre, data anche la difficoltà della CP1
IGnora ad avere fiducia in se steSA. Il sostegno genitoriale può risultare utile alla signora anche in termini di autovalutazione”.
Per il perito “il IG. fa decisamente un lavoro che ben si attaglia alle sue caratteristiche CP1
psicologiche: è una persona rigida e osservante delle regole. Razionale, calmo, esaustivo, misurato, fa fatica a slacciarsi da una sorta di coartazione che può sfociare in una disfunzionalità. Si legge nel test: …si evidenzia una rigidità legata all'ipercontrollo, perché teme e diffida delle emozioni. Si tratta quindi di due capacità di controllo differenti: il IG. è capace di controllare, anche in maniera CP1
eccessiva, la manifestazione delle emozioni gestendole in modo rigido, ma sotto stress in situazioni ambigue e sollecitanti la sua capacità di controllo comportamentale è molto ridotta…il IG. – CP1
con l'aiuto di un sostegno genitoriale – potrebbe approdare ad una lettura del mondo più leggera, in ispecie del mondo di sua figlia. Una lettura che tenga conto delle esigenze della bambina e che gli poSA permettere di accettare anche le cose sciocchine che le bambine amano, mentre risultano avvilenti e profondamente disorientanti comportamenti come un doppio taglio dei capelli o una comunicazione con la madre con regole un po' da caserma (anche comprendendo le ragioni
CP dell'irrigidimento). Inoltre la presenza della compagna, la IG.ra , che apprezza e con ER
la quale si confida, può diventare una risorsa molto importante per il IG. ”. CP1
Infine, dalla CTU emerge che entrambe le parti non sembrano cogliere a pieno i bisogni della figlia, accecate come sono dal conflitto in essere fra di loro, tanto che fino ad ora non si sono impegnate in una seria procedura di mediazione che potesse supportarli a ritrovare una sia pur minima capacità di scambio dialogico. Le parti sembrano piuttosto sovrapporre ai bisogni realmente avvertiti dalla figlia altri e diversi bisogni ritenuti prevalenti secondo le proprie caratteristiche ed il proprio sentire.
Peraltro, per la CTU “il IG. così come la IG.ra , pur avendo caratteristiche CP1 Pt_1
psicologiche strutturali molto diverse, hanno anche tutte le caratteristiche neceSArie per essere genitori adeguati e, se presi individualmente, lo sono” a prescindere dalle criticità presenti in ciascuno dei due.
Tuttavia, “la loro incontenibile conflittualità deve essere gestita, elaborata e meSA da parte, pena la crescita disarmonica e sofferente della propria bambina, che già mostra i segni. E pena il fallimento del proprio ruolo genitoriale”. CP Muovendo da tali considerazioni, il Collegio ritiene di confermare l'affido di ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per la durata di 24 mesi.
All'Ente affidatario viene conferito il potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni di entrambi i genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti.
L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia neceSAria una esplicita preventiva richiesta alla
A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione neceSAria negli ambiti sopra indicati. I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente.
Il regime dell'affido ai Servizi Sociali era già stato adottato dal Giudice rel. all'esito della prima udienza di comparizione ed è stato riproposto, nelle sue conclusioni dal CTU incaricato.
Il Collegio ritiene di confermare tale misura poiché occorre allentare la conflittualità in essere fra le parti, attribuendo ai Servizi Sociali il compito di assumere le decisioni più importanti nell'interesse della minore.
CP Allentando la conflittualità, si otterrà una ricaduta positiva sulla minore la quale uscirà dal terreno di scontro nella quale è stata, suo malgrado, trascinata.
Nel caso di specie, inoltre, allentare la conflittualità sarà funzionale a consentire alla minore ed alle parti, anche tramite i percorsi ed interventi che si andranno ad indicare, di elaborare il trauma conseguente alla disgregazione dell'unità familiare ed acquisire consapevolezza rispetto al fatto che:
• pur non esistendo più una coppia, esiste e resta una coppia genitoriale, legata da diverse modalità relazionali che non devono essere conflittuali, ma ispirate dalla reciproca fiducia che ciascuno non può che volere il bene della figlia;
CP
• deve essere al centro non già dello scontro di una coppia di ex coniugi, ma della coppia genitoriale, animata dal solo obiettivo di perseguire il di lei interesse.
Non solo. Attribuendo ai Servizi Sociali il compito di assumere le decisioni più importanti nell'interesse di
CP
, si eviteranno anche possibili situazioni di stallo decisionale.
L'affido ai Servizi Sociali deve essere accompagnato dalla previsione di percorsi ed interventi a sostegno delle parti e della minore, al fine di consentire alle parti il recupero delle proprie competenze genitoriali ed al fine di consentire alla bambina di recuperare una certa serenità interiore.
Più precisamente, il Collegio dà atto che entrambe le parti hanno intrapreso privatamente percorsi di supporto psicologico individuale di cui, in questa sede, non può che sollecitarsi la prosecuzione, anche con l'obiettivo di una compiuta elaborazione del trauma connesso alla disgregazione dell'unità familiare e la presa di consapevolezza che la IG.ra ed il IG. non sono più Pt_1 CP1
l'uno per l'altro partners, ma restano genitori, con le conseguenti diverse modalità relazionali che ne devono conseguire. Il Collegio ritiene poi di incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale, di attivare in favore di ciascuna delle odierne parti apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con gli obiettivi di seguito meglio indicati:
1. ciascun genitore, muovendo dal disagio espresso dalla figlia, deve guardare criticamente al proprio ruolo e acquisire la neceSAria consapevolezza in ordine all'importanza del ruolo svolto dall'altro genitore;
2. entrambi i genitori dovranno acquisire consapevolezza dei reali bisogni della figlia, senza sovrapporre agli stessi i bisogni da ciascuno ritenuti tali. La bambina non deve più essere una
“bambina dipende”, ma deve poter trovare nei genitori la giusta comprensione e la giusta accoglienza. I genitori dovranno comprendere che “i nostri figli non sono copie di noi (o di come vorremmo essere o di come ci avrebbero voluto i nostri genitori) né dell'altro genitore e quindi da rettificare: non c'è nulla da correggere in tal senso, ma solo farsi percepire come approdi sicuri, con capacità di sostegno e regole chiare che abbiano la capacità di far crescere i bambini senza dubitare delle loro capacità, senza la creazione di steccati o ostacoli troppo frustranti”;
3. entrambi i genitori dovranno lavorare al superamento delle criticità emerse in sede di CTU;
4. entrambi i genitori dovranno essere supportati a ritrovare sufficiente capacità di comunicazione e, dunque, a recuperare la capacità di decidere insieme, orientati dall'interesse della figlia.
Quanto alla minore, il Collegio ritiene che il regime dell'affido ai Servizi Sociali vada accompagnato dalla previsione di apposito percorso di sostegno psicologico “per consentire alla bambina uno spazio proprio, non condiviso né contaminato dalle conflittualità dei genitori”. Come spiegato dalla
CP CTU, “l'obiettivo è che abbia uno spazio di crescita personale che non suggerisca la malaugurata idea che la bambina poSA sentirsi «malata», da «aggiustare» o «essere la colla» sbagliata tra i suoi genitori”.
Il percorso in questione dovrà essere attivato a cura dei Servizi Sociali avvalendosi dei servizi anche consultoriali dell'ASL.
Rispetto alla possibilità che la bambina riprenda il percorso interrotto con la DO.SA , si evidenzia CP3
come la scelta non competa ai genitori, atteso che le scelte sanitarie sono rimesse ai Servizi Sociali affidatari.
La scelta di riattivare il percoros con la DO.SA appare, tuttavia, già escluso dalla CTU: “l'apporto CP3
della collega, la DO.SA , ha rischiato di essere spurio: si occupava della bambina ma anche dei genitori CP3
CP (venti incontri). Questo a mio parere ha reso lo spazio dedicato ad contaminato dalle caratteristiche personologiche della coppia genitoriale e dal loro indomabile conflitto. La DO.SA ha ripreso, CP3
nell'incontro da remoto che abbiamo svolto, le rigidità eccessive del padre, e pur collocandolo come un genitore sufficientemente adeguato («non sto dicendo che è un mostro»), ho visto pendere la bilancia in un assetto non adeguato, sempre a mio parere. E' evidente, oltre che deontologico, che – quando un terapeuta prende in carico un/una minore – è indispensabile la fiducia e l'accordo dei genitori, che questi debbono fidarsi del lavoro del professionista e che debbono poter aver notizie non tanto ovviamente sui contenuti della terapia (la IG.ra afferma che quando la bambina ha iniziato ad aprirsi con la professionista Pt_1
sul cattivo rapporto che ha col padre questi ha ritirato il mandato) ma su come stiano procedendo gli obiettivi concordati. A priori non è possibile preordinare una durata o una frequenza della terapia, che è a discrezione del professionista che deve poter lavorare liberamente ed esclusivamente sul paziente preso in carico”.
I Servizi Socio-Sanitari dovranno infine attivare in favore della minore ogni intervento ritenuto utile e/o neceSArio.
Ora, per la CTU, i percorsi di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico sono indispensabili, in quanto “la minore è nel mezzo di un fuoco conflittuale tra i genitori tanto da non conservare dentro di sé né ricordo né modello di riferimento di buone relazioni tra i genitori” e i genitori risultano “ancora troppo presi dalla loro conflittualità per ritenere indispensabile elaborarla e lasciare alle spalle le ragioni, individuali e di coppia, che fomentano il clima dei rapporti tra loro. Prendersi sulle loro spalle questa responsabilità, che appartiene al ruolo genitoriale, sollevando la piccola e permettendole di crescere senza farsi cuscinetto, rappresenterà per la minore un vero punto di svolta”.
Dunque, benché l'Autorità Giudiziaria non poSA imporre coattivamente i percorsi consigliati, tuttavia, le parti vanno senz'altro avvisate che nel caso in cui decidessero di non sottoporsi ai percorsi indicati, la circostanza potrà costituire oggetto di specifica valutazione in eventuali successivi giudizi, soprattutto per l'adozione di provvedimenti più incisivi in punto responsabilità genitoriale e/o collocazione.
Veniamo alla collocazione ed alle visite. CP Il Collegio ritiene che, come disposto già dal Giudice rel. e suggerito dalla CTU, la minore debba restare collocata presso la madre, ma con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia: a) una settimana nella giornata del mercoledì, dopo la scuola, sino al venerdì alle ore 18,00; b) altra settimana dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 18,00.
Le giornate di vacanza da scuola durante l'anno scolastico dovranno essere distribuite in modo paritetico e alternato, oltre alle feste religiose o istituzionali, così come il compleanno, secondo un calendario che dovrà essere elaborato dai Servizi Sociali, sentite le parti e valutate le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. Per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo non inferiore a quattro settimane anche non continuative. Peraltro, durante questo mese le comunicazioni tra la bambina e l'altro genitore dovranno essere assicurate con comunicazioni telefoniche, libere e protette da interferenze, due volte a settimana. Anche in tal caso saranno i
Servizi Sociali a calendarizzare il periodo di vacanza della minore con ciascuno dei genitori, entro il
31 maggio di ogni anno, sentiti i genitori e valutate le esigenze della minore.
I Servizi Sociali dovranno vigilare sul regolare andamento degli incontri (rispetto al quale il genitore collocatario dovrà prestare la massima collaborazione).
I Servizi Socio-Sanitari, inoltre, tenuto conto dell'andamento dei percorsi attivati in favore delle parti e della minore, potranno eventualmente intervenire sui tempi di frequentazione, fino a dare piena attuazione al principio della bigenitorialità.
Vanno, per il resto, confermate le condizioni di cui alla sentenza di divorzio di questo Tribunale n. 250 del
13.4.2023.
Alla stregua delle statuizioni che precedono e tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite fra e vanno compensate. Parte_1 CP1
Pone a carico di e , in solido fra loro, le spese di lite liquidate come in dispositivo Parte_1 CP1
CP relativamente alla posizione della figlia minore , costituita in persona del curatore speciale Avv. Sara
Trisoglio.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede a parziale modifica della sentenza di divorzio di questo Tribunale n. 250 del
13.4.2023:
CP
• visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, dispone l'affidamento della minore ai
Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi. Conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni di entrambi i genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia neceSAria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione neceSAria negli ambiti sopra indicati. I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
• sollecita la prosecuzione dei percorsi di supporto psicologico individuale cui già le parti si sono sottoposte privatamente, con gli obiettivi meglio indicati in parte motiva;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale, di attivare in favore di ciascuna delle odierne parti apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con gli obiettivi meglio specificati in parte motiva;
CP
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare in favore della minore apposito percorso di sostegno psicologico avvalendosi dei servizi anche consultoriali dell'ASL;
CP
• conferma la collocazione di presso la madre;
• dispone che il padre poSA vedere e tenere con sé la figlia: a) una settimana nella giornata del mercoledì, dopo la scuola, sino al venerdì alle ore 18,00; b) altra settimana dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 18,00. Le giornate di vacanza da scuola durante l'anno scolastico dovranno essere distribuite in modo paritetico e alternato, oltre alle feste religiose o istituzionali, così come il compleanno, secondo un calendario che dovrà essere elaborato dai Servizi Sociali, sentite le parti e valutate le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. Per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo non inferiore a quattro settimane anche non continuative. Peraltro, durante questo mese le comunicazioni tra la bambina e l'altro genitore dovranno essere assicurate con comunicazioni telefoniche, libere e protette da interferenze, due volte a settimana. Anche in tal caso saranno i
Servizi Sociali a calendarizzare il periodo di vacanza della minore con ciascuno dei genitori, entro il
31 maggio di ogni anno, sentiti i genitori e valutate le esigenze della minore. I Servizi Sociali dovranno vigilare sul regolare andamento degli incontri (rispetto al quale il genitore collocatario dovrà prestare la massima collaborazione). I Servizi Socio-Sanitari, inoltre, tenuto conto dell'andamento dei percorsi attivati in favore delle parti e della minore, potranno eventualmente intervenire sui tempi di frequentazione, fino a dare piena attuazione al principio della bigenitorialità;
• dispone che decorso il periodo di affido: - se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente ceSAto, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori;
- qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
• dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
• dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
• conferma, per il resto, le vigenti condizioni di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 250 del
13.4.2023;
• compensa le spese di lite fra e;
Parte_1 CP1
CP
• condanna, relativamente alla posizione della minore , e al Parte_1 CP1
pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida in 3890,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti;
• pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, a carico solidale delle parti (tenuto conto della revoca del beneficio del gratuito patrocinio intervenuta nelle more relativamente a ). Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali territorialmente competenti e la trasmissione all'Ufficio del G.T.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio dell'11.2.2025
Il Giudice Estensore
DO.SA Erica PaSAlalpi
Il Presidente
DO.SA Lorena Canaparo