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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1069 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, (C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso in appello, dall'Avv. Ernesto Mazzei, presso il cui Studio, in Catanzaro, Via Indipendenza 6, è elettivamente domiciliato appellante e
in persona del l.r.p.t., P. IVA: rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
RL ER, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Catanzaro, Piazza A. Serravalle n. 9, è elettivamente domiciliata appellata nonché
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_4
appellate non costituite
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto introduttivo del giudizio, accogliere la domanda. con ogni conseguenziale provvedimento anche ordine al pagamento delle spese>>; per l'appellata: <
1. Previa valutazione dell'ammissibilità dell'appello avversario, rigettare l'appello proposto da nei confronti della in persona Parte_1 CP_1 del suo legale rappresentante in quanto inammissibile, ed infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
In via del tutto, subordinata, salvo gravame, gradatamente: a) dichiarare decaduta l'azione proposta dal ricorrente nei confronti dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., quale soggetto diverso dal titolare del contratto di lavoro e/o utilizzatore, per la dichiarazione di accertamento e costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per mancata osservanza dei termini di legge ed in particolare dell'art. 32, comma 4, lettera d) della Legge 183/2010 nonché dell'art. 39 del d.lgs. 81/2015 quantomeno per il lavoro svolto in forza di contratto di lavoro con la Controparte_2
e con la e, dunque, dichiarare in parte qua, inammissibile e/o
[...] CP_5 improcedibile e/o irricevibile il ricorso;
b) dichiarare l'appellante, per le ragioni spiegate in punto di diritto, decaduto ex art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003, dal diritto di richiedere il pagamento preteso in via solidale nei confronti all' in persona del CP_1 suo legale rappresentante in carica, per le ragioni sopra esposte;
c) nella denegata e contestata ipotesi, e salvo gravame, in cui l'adita Corte d'Appello dovesse riconoscere la fondatezza della domanda di parte appellante, ridurre le pretese economiche avanzate ex adverso eventualmente nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
d) dichiarare e ritenere sussistente il diritto dell' del beneficio della preventiva escussione del CP_1 patrimonio dell'appaltatore e per l'effetto dichiarare e ritenere che l'appellante ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell' soltanto dopo aver CP_1 escusso infruttuosamente i beni dell'appaltatore e) nella Controparte_6 denegata ipotesi in cui l'intestata Autorità Giudiziaria dovesse riconoscere la fondatezza della domanda del lavoratore, eventualmente anche rideterminata dalla Corte d'Appello, accertare e dichiarare che la in persona del Controparte_6 legale rappresentante in carica, è tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne l'
[...]
in persona del legale rappresentante in carica, contro ogni richiesta di CP_1 pagamento in dipendenza delle ragioni e fatti del presente giudizio, e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante in carica, al Controparte_7 pagamento e/o rimborso in favore dell' in persona del legale rappresentante CP_1 in carica, di tutte le somme che verranno eventualmente accertate e liquidate in corso di giudizio, nonché di tutte le somme eventualmente richieste all' in persona CP_1 del legale rappresentante in carica, in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle domande proposte dal ricorrente;
f)con ogni statuizione conseguenziale in ordine alle spese e competenze del doppio grado di giudizio >>
FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 12 § 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata:
<<
1. Con ricorso depositato in data 16/07/2019, ha esposto di aver Parte_1 prestato la propria attività lavorativa presso gli stabilimenti (siti in Catanzaro CP_1 alla località Piterà di Germaneto) negli anni 2015/2018, quale addetto allo smistamento merci, formalmente come dipendente della con Controparte_2 inquadramento all'interno del 5° livello del CCNL valido per i soci ed i dipendenti delle cooperative esercenti attività principali ed ausiliarie a favore di enti pubblici e ditte private. Il ricorrente espone, ancora, che, a seguito di un accertamento ispettivo condotto a carico della datrice, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro provvedeva (verbale unico n. 2016025407/DDL del 27/11/2017) a contestare la scelta in ordine al CCNL da applicare ai dipendenti: non già quello richiamato nei contratti individuali, bensì quello in vigore per i lavoratori delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi. Successivamente, con avviso del 16/04/2018, diretto ai soci lavoratori, il Presidente di comunicava a tutta la forza lavoro presente CP_2 presso l'Appalto AZ S.p.a. che, a seguito degli inadempimenti contrattuali della Committente, tutti i servizi oggetto del contratto sarebbero stati sospesi sino alla risoluzione della controversia. Il comunicato precisava, altresì, che nessun socio lavoratore della avrebbe potuto svolgere attività lavorativa presso l'Appalto CP_2
AZ S.p.a. dopo la fine della turnazione di quel giorno. Prosegue il ricorrente esponendo che in data 17/04/2018, alla presenza di tutti i lavoratori interessati, CP_1 rappresentata, nella circostanza, dall'Amministratore delegato e dal responsabile RR.UU., dopo aver premesso l'impossibilità di tollerare una qualsivoglia soluzione di continuità alle attività ed ai servizi oggetto di appalto, poneva ai propri interlocutori una secca alternativa: risolvere, mediante dimissioni immediate, il rapporto in essere con
, ovvero, perdere ogni possibilità di continuare a prestare la propria attività CP_2 all'interno degli stabilimenti A seguito di quanto sopra, l'odierno ricorrente - e, CP_1 con esso, circa 40 colleghi di lavoro - s'induceva alle dimissioni volontarie (rese in data 17/04/2018) per essere assunto, a partire dal giorno successivo, dall'Agenzia per il lavoro con sede in Roma;
si trattava di un contratto di somministrazione a CP_5 tempo determinato valido dal 18/04/2018 al 20/05/2018 e, dunque, riconducibile - soltanto apparentemente, sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente - alle previsioni di cui al d.lgs. n. 81/2015. Allo spirare del termine apposto al contratto,
[...] stipulava un nuovo contratto di appalto con a r.l. (con sede in CP_1 Controparte_3
Bari). Conseguentemente, l'odierno ricorrente transitava (in data 01/06/2018) alle dipendenze di quest'ultima; il relativo contratto prevedeva le medesime condizioni a suo tempo imposte da (stesso CCNL applicato;
corrispettivo orario) ed una CP_2 durata di appena pochi mesi: dal 01/06/2018 al 30/11/2018.
Pag. 3 di 12 1.1. Il ricorrente espone che nell'arco di appena otto (recte, quattro) anni, pur avendo operato all'interno della medesima struttura ed in assoluta continuità per ciò che concerne compiti e responsabilità, aveva conosciuto, quali controparti del rapporto di lavoro, ben tre diversi soggetti che, senza essere titolari dell'attività economica organizzata (art. 2082 cod. civ.) nell'ambito della quale la prestazione veniva resa, si sono succeduti, traendo la legittimazione ad assumere il ruolo di parte datoriale grazie al ricorso a tipologie contrattuali elusive, capaci di configurare, in buona sostanza, l'ipotesi della vera e propria interposizione illecita di manodopera. Secondo il ricorrente il modello legislativo dell'appalto non avrebbe però alcun punto di contatto con la fattispecie concreta, laddove entrambi gli appaltatori che si sono succeduti nel rapporto si sarebbero limitati a mettere a disposizione del committente ( una mera CP_1 prestazione lavorativa (la forza-lavoro) mantenendo - soltanto formalmente, peraltro - la cura degli adempimenti più elementari connessi alla gestione amministrativa del rapporto (oneri retributivi e contributivi), e lasciando in testa al committente l'effettivo esercizio del potere direttivo e organizzativo sui propri dipendenti “nominali”.
1.2. In conclusione, il lavoratore ricorrente ha chiesto che venga dichiarato il diritto ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di con decorrenza dal 01/12/2018, ovvero con quella che risulterà di giustizia, CP_1 ed alle condizioni di cui al CCNL in vigore presso la suddetta società, con conseguente condanna ad operarne l'assunzione alle proprie dipendenze.
Il ricorrente ha altresì chiesto che la venga condannata al pagamento delle CP_1 retribuzioni scaturenti dal rapporto così come rivendicato ed al versamento degli oneri contributivi consequenziali. Infine, ha chiesto che venga dichiarato il diritto ad essere inquadrato, per l'intera durata del rapporto dedotto, all'interno del 3° livello di cui al CCNL in vigore per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi; di conseguenza ha chiesto che e CP_1 Controparte_2
[... vengano condannate al pagamento della complessiva somma di euro 14.402,50 a titolo sia di differenziale economico maturato nel corso del rapporto per effetto dell'applicazione del CCNL individuato dall'organo ispettivo, sia, comunque, per l'omessa corresponsione delle mensilità marzo/aprile 2018.
2. Si è costituita che ha chiesto che il ricorrente venga dichiarato decaduto CP_1 dall'azione proposta per mancata osservanza dei termini di legge (ed in particolare dell'art. 32, comma 4, lettera d) della legge 183/2010 nonché dell'art. 39 del d.lgs. 81/2015), quantomeno per il lavoro svolto in forza di contratto di lavoro con la Secom Sud S.r.l. e con la e, dunque, che il ricorso, in parte qua, venga dichiarato CP_5 inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile. La stessa resistente ha chiesto che venga dichiarato inammissibile, improcedibile ed irricevibile la domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' finalizzata all'accertamento del diritto al CP_1 trattamento giuridico ed economico assicurato ai propri dipendenti e che, in ogni caso, le domande avanzate con il ricorso vengano rigettate.
3. Si è altresì costituita la che ha anch'essa concluso per il rigetto del ricorso.
4. Con Controparte_8
Pag. 4 di 12 ordinanza emessa in data 02/01/2022, depositata il 04/01/2022, il giudice dell'epoca, in ragione di quanto allegato dal ricorrente, dispose, ai sensi dell'art. 107 e 420, comma 9, cod. proc., la chiamata in causa della Controparte_9
[...]
5. Si è costituita la che, ritenendo di non dover accettare il
[...] Controparte_9 contraddittorio nel merito, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.
6. Non si è invece costituita la >> Controparte_4
§3
Il Tribunale rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<
8. Come è noto, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa (art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003). Il comma 3-bis dello stesso art. 29 dispone poi che «quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. […]».
9. Il ricorrente ritiene che, nel caso di specie, non si verta in ipotesi di appalto “genuino” (e, quindi, lecito), ma di una illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro, sicché chiede che il rapporto si costituisca in capo alla Società committente-appaltante (ovvero la che sarebbe il reale datore di lavoro). CP_1
9.1. Ciò però presuppone la prova che l'appaltatore sia un “finto imprenditore” e che la sua funzione si esaurisca nell'ambito del fenomeno interpositorio. Solo in tale ipotesi, il rapporto di lavoro potrebbe essere costituito con il datore di lavoro che ha realmente beneficiato della prestazione lavorativa (ovvero l'appaltante committente). La Suprema Corte ha infatti chiarito che «In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. “labour intensive”), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l' “intuitus
Pag. 5 di 12 personae” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo)» (Cass. ord. n. 12551/2020).
10. L'assunto del ricorrente non trova, però, adeguati riscontri non solo in punto probatorio, ma anche in punto di onere allegatorio.
10.1. Il ricorrente ritiene che, a tal proposito, sia indice di non genuinità l'invito (o suggerimento) che, nel corso di una riunione tenutasi in data 17/04/2018, l'Amministratore delegato della avrebbe rivolto ai lavoratori (dipendenti della CP_1
consistente nel rassegnare le dimissioni dalla per poter CP_2 CP_2 continuare a lavorare presso gli stabilimenti Invero, quanto accaduto non CP_1 appare però un fatto idoneo a scalfire la genuinità dell'appalto con la , il cui CP_2 contratto (datato 31/08/2010) è stato prodotto dalla resistente (allegato n. 8 CP_1 alla comparsa costitutiva). Dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente si evince, infatti, che la lamentava inadempimenti contrattuali da parte della CP_2
Committente ( e, pertanto, disponeva, in via cautelativa, la sospensione dei CP_1 servizi oggetto del contratto sino alla risoluzione della controversia (si veda la nota -
“avviso ai soci lavoratori” del 16/04/2018 - doc. n. 3 allegato al ricorso). La soluzione, dunque, prospettata ai lavoratori dalla nell'incontro del 17/04/2018 (ovvero di CP_1 rassegnare le dimissioni) non è per nulla indice del fatto che si trattasse di appalto non genuino, atteso che essa si proponeva solo di trovare una via d'uscita per gli incolpevoli lavoratori coinvolti nel contenzioso (i quali, per ordine non della bensì della CP_1 Co
, non avrebbero potuto continuare a lavorare presso gli stabilimenti e non CP_2 esclude in alcun modo né il rischio d'impresa né l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore. Anzi, dalla stessa nota del 16/04/2018 si evince che la ordinava CP_2 ai propri dipendenti, alla fine del turno, la «presa in carico e messa in custodia di tutta la strumentazione, materiali e beni di consumo di proprietà» della ed a loro CP_2
«assegnati per l'espletamento dell'attività (cuffie, cavetti, vestiario, ecc.)». Sempre nella citata nota, la disponeva, altresì, che «tutto il materiale di consumo generale CP_2
(pellicola termofilm, materiale monouso take away, etc.) e mezzi di trasporto (muletti, transpallet, etc.) dovrà essere inventariato e sigillato per evitare l'utilizzo da personale non autorizzato». Quanto appena esposto esclude che i beni e gli strumenti utilizzati per il lavoro fossero di proprietà della (venendo così meno un indice fondamentale CP_1 ai fini dell'interposizione fittizia di manodopera). Infine, nel citato “avviso” si disponeva che nessun socio lavoratore avrebbe potuto svolgere attività lavorativa presso l'appalto dopo la fine della turnazione del giorno 16/04/2018, se non espressamente CP_1 autorizzato (anche tale ordine è manifestamente incompatibile con la sussistenza di un
Pag. 6 di 12 potere direttivo in capo alla Committente). In conclusione, i dati sopra esposti non sono affatto conciliabili con un appalto non genuino, disposto in violazione dell'art. 1655 cod. civ.
10.2. D'altronde, la prova testimoniale prospettata da parte ricorrente (capitoli nn. 2, 3 e 4) in ordine all'effettivo esercizio del potere direttivo e organizzativo, quand'anche confermata, non avrebbe potuto dimostrare la non genuinità dell'appalto. La circostanza (capitolo n. 2) che il “Centro” presso cui i lavoratori erano tenuti alla prestazione fosse “diretto da una figura” appartenente al management della CP_1 oltre a essere estremamente generica (nulla si specifica in ordine alle concrete modalità di esercizio del potere direttivo) appare del tutto ininfluente, essendo plausibile (e compatibile con l'appalto) che la abbia presidiato i luoghi di sua proprietà (o CP_1 nella sua disponibilità) ove avrebbero dovuto operare i dipendenti dell'appaltatore. Dal contratto di appalto si evince, infatti, che la opera nel settore della grande CP_1 distribuzione e si avvale, a tal fine, di diverse piattaforme distributive, tra cui, appunto, il
“Centro Distributivo” di Germaneto;
nel caso di specie, l'appalto consisteva nella
“lavorazione di salumi e formaggi e relativo confezionamento in atmosfera protettiva”, attività che si svolgeva all'interno del suddetto “Centro”, sicché la presenza di una figura della Committente non è di per sé indicativa della fittizietà dell'appalto. Queste conclusioni trovano riscontro nella formulazione del successivo capitolo n. 3, laddove si assume che i lavoratori fossero “sorvegliati” da un addetto della senza però CP_1 ancora specificare come tale sorveglianza si esplicasse concretamente e quali finalità essa perseguisse. Infine, nel capitolo n. 4 si assume, ancora genericamente, che “le disposizioni di servizio e l'organizzazione del lavoro quotidiano provenivano dalla committente”, senza ancora specificare in cosa tali “disposizioni di servizio” e
“l'organizzazione del lavoro” consistessero concretamente, nonché come (in quali modalità) e da chi venissero impartite. 11. Per quanto concerne le differenze retributive per le mansioni superiori asseritamente svolte dal ricorrente, si osserva quanto segue.
11.1. Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. n. 8025/2003) e che “nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini” (Cass. n. 5128/2007). Orbene, il ricorrente non ha minimante assolto a tale onere allegatorio e probatorio, atteso che il capitolo di prova (n. 5) articolato sul punto (Vero o no che il ricorrente, nel corso del rapporto, ha svolto, con continuità, le seguenti mansioni: addetto al trasporto ed alla movimentazione di materiali con mezzi complessi) non è in alcun modo idoneo a descrivere le concrete mansioni
Pag. 7 di 12 effettivamente svolte, in quanto il predetto capitolo richiama la (generica) declaratoria contrattuale.
12. Con riferimento, infine, alla retribuzione dei mesi di marzo e aprile 2018, la CP_2
ha prodotto le relative buste paga (dell'importo, rispettivamente, di euro 1.467,00
[...]
e 1.281,77) documentandone l'avvenuto pagamento con bonifico, a beneficio del ricorrente (eseguito in data 25/10/2019) dell'importo di euro 2.748,77. Anche questa domanda non può essere accolta, essendosi l'obbligazione estinta per intervenuto pagamento (seppur successivamente al deposito del ricorso).
13. Le spese di lite, in ragione della qualità delle parti e della peculiarità della controversia, devono essere integralmente compensate>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 9 novembre Parte_1
2023.
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1
Non si sono costituite in giudizio Controparte_2 Controparte_3 [...]
nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello. Controparte_4
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Con la prima censura, si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 c.c. e 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. Incongruo e di inappropriato inquadramento della vicenda”; l'appellante, in particolare, deduce che il tribunale non ha colto : <<…le tante anomalie che, pure, il susseguirsi degli eventi occorsi tra il 16 ed il 17 aprile 2018 evidenzia;
per l'altro, esso non si avvede del fatto che, isolando dal contesto quei due episodi e trascurando di prendere in esame altre circostanze, altrettanto significative, che concorrono a formare le coordinate entro cui sistemare l'intera vicenda offerta al suo sindacato, si condanna necessariamente ad una lettura parziale, fuorviante e, dunque, tutt'altro che appagante…>>.
§5.1
La doglianza non coglie nel segno.
Invero, < servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone - specie nell'ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera - la verifica dell'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro,
Pag. 8 di 12 connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d'impresa, con la conseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del personale addetto al servizio e per la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18945 del 10/07/2025).
In definitiva, ove contesti la genuinità dell'appalto, il lavoratore deve dimostrare che all'appaltatore non è stata affidata la realizzazione di un risultato autonomo, da conseguire attraverso una propria organizzazione nella quale i prestatori sono soggetti al proprio controllo, usano mezzi propri, in altri termini fanno parte di una struttura unitaria, funzionalmente autonoma.
Il Tribunale, nel caso di specie, si è attenuto a detta impostazione, che invece le considerazioni dell'appellante non scalfiscono;
anzi, a ben vedere, il recesso di CP_1 dall'appalto, dopo che l'appaltatrice ne aveva sospeso l'esecuzione, dimostra l'autonomia tra i due soggetti (ossia dimostra che ognuno si muove seguendo logiche economiche ben differenziate); ed anche il suggerimento dato ai dipendenti di CP_2 dimettersi per continuare a lavorare presso lo stesso servizio è dato neutro – potendo invero essere letto come espressione della volontà del committente di svolgere in proprio la corrispondente attività, in conseguenza delle difficoltà insorte con l'appaltatore.
§6
Con il secondo motivo, il lavoratore denuncia la “Incompiutezza dell'accertamento a causa dell'ingiustificato diniego opposto alle istanze istruttorie articolate dal ricorrente. Violazione dell'art. 421 c.p.c.”: << …Le istanze istruttorie comprendevano, altresì, la richiesta di escussione dell'Ispettore , a conferma del verbale di Persona_1 accertamento che aveva rilevato l'illegittima applicazione di un CCNL punitivo, dal punto di vista retributivo e contributivo, per i dipendenti di , nonché la richiesta di CP_2
CTU contabile diretta a confermare o meno la quantificazione del credito vantato dal ricorrente per effetto delle previsioni del CCNL cui fare riferimento e già determinato attraverso la relazione di consulenza prodotta…>>.
§6.1
La censura non si presta ad essere condivisa, perché la circostanza che il ccnl applicato da fosse inadeguato dal punto di vista contributivo e retributivo non incide sulla CP_2 questione della genuinità o meno dell'appalto, anzi dimostra, ancora una volta, l'autonomia dell'appaltatore rispetto al committente.
Pag. 9 di 12 Chiaramente, la circostanza impatta sull'altra pretesa azionata, ossia quella avente ad oggetto il diritto ad essere inquadrato nel 3^ livello del ccnl per i lavoratori delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, piuttosto che nel livello 5^ CCNL per i soci ed i dipendenti delle cooperative esercenti attività principali ed ausiliarie a favore di enti pubblici e ditte private, richiamato nei contratti individuali stipulati con la (da cui scaturisce la domanda di condanna in solido, di e CP_2 CP_1
a pagare le connesse differenze retributive), su cui si rinvia alle considerazioni CP_2 spiegate più avanti (cfr. §7), nella disamina del terzo motivo di gravame.
§7
Infine, il sig. lamenta l'erroneità dell'inquadramento operato dal Tribunale in Pt_1 ordine alla "voce" di domanda avente ad oggetto le rivendicazioni economiche, avendo il giudicante omesso di considerare che la domanda “…trova titolo nell'accertamento compiuto dall'INL nel novembre 2017- ed, anzi, Parte_2 completamente ignorato dal Tribunale!- il quale (doc.n.2 allegato al ricorso) aveva diversamente inquadrato la prestazione di lavoro del ricorrente riconducendola all'interno di un CCNL più favorevole (servizi integrativi/multiservizi) rispetto a quello applicato da e rivalutandola per ciò che concerne il livello retributivo di CP_2 appartenenza (3° livello invece del 5° riconosciuto dalla datrice)”.
§7.1
La doglianza, invero, coinvolge, più a monte, la questione della sfera soggettiva di efficacia del contratto collettivo che il lavoratore invoca. Sul punto, è noto che comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost.>> (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7203 del 18/03/2024). Ora – posto che l'accertamento dell'Ispettorato del lavoro non vincola il giudicante, difformemente da quanto asserito dall'appellante, perché esso rileva ai fini previdenziali, per la determinazione del cd. minimale contributivo -, il lavoratore avrebbe dovuto allegare e provare perché, sotto il profilo soggettivo, fosse efficace, nei suoi confronti, il diverso contratto che invoca;
tale allegazione, invece, è del tutto carente nel caso di specie, atteso che la pretesa viene piuttosto fatta discendere dalla dedotta (e non dimostrata) fattispecie di interposizione fittizia.
Pag. 10 di 12 In altri termini, la rivendicazione del trattamento retributivo basato su di un contratto collettivo di lavoro diverso da quello applicato in azienda contrasta con l'assetto ordinamentale in base al quale il datore di lavoro, che non si sia diversamente vincolato, è libero di rifiutare qualsiasi contratto collettivo o di scegliere quello ritenuto più conveniente, con il solo limite della retribuzione proporzionale e sufficiente, che il giudice potrebbe individuare in quella fissata da un altro contratto considerandolo equitativamente più adeguato al tipo di attività aziendale;
Cfr. Cass. S.U. n. 2665/1997:
“Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato”. Conf. Cass. 26742/2014.
Una tale valutazione equitativa, però, presuppone che il lavoratore lamenti di aver ricevuto una retribuzione non consona ai summenzionati parametri previsti dall'art. 36 Cost.: ciò che nella specie l'interessato non denuncia. La sua pretesa di un maggior salario discende non già dalla protestata insufficienza di quello percepito (che infatti non lamenta non essere di peer sé conforme al giusto salario minimo costituzionale) bensì dall'applicazione del diverso contratto collettivo che assume corretto, in virtù della (non dimostrata) mancanza di genuinità dell'appalto, e da cui ricava il diritto ad un trattamento economico più elevato.
§8
In virtù delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 9 novembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 390/23, resa in data 9 maggio 2023, così provvede: rigetta l'appello;
Pag. 11 di 12 condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 4000,00, oltre accessori come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 12 di 12
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1069 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, (C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso in appello, dall'Avv. Ernesto Mazzei, presso il cui Studio, in Catanzaro, Via Indipendenza 6, è elettivamente domiciliato appellante e
in persona del l.r.p.t., P. IVA: rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
RL ER, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Catanzaro, Piazza A. Serravalle n. 9, è elettivamente domiciliata appellata nonché
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_4
appellate non costituite
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto introduttivo del giudizio, accogliere la domanda. con ogni conseguenziale provvedimento anche ordine al pagamento delle spese>>; per l'appellata: <
1. Previa valutazione dell'ammissibilità dell'appello avversario, rigettare l'appello proposto da nei confronti della in persona Parte_1 CP_1 del suo legale rappresentante in quanto inammissibile, ed infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
In via del tutto, subordinata, salvo gravame, gradatamente: a) dichiarare decaduta l'azione proposta dal ricorrente nei confronti dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., quale soggetto diverso dal titolare del contratto di lavoro e/o utilizzatore, per la dichiarazione di accertamento e costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per mancata osservanza dei termini di legge ed in particolare dell'art. 32, comma 4, lettera d) della Legge 183/2010 nonché dell'art. 39 del d.lgs. 81/2015 quantomeno per il lavoro svolto in forza di contratto di lavoro con la Controparte_2
e con la e, dunque, dichiarare in parte qua, inammissibile e/o
[...] CP_5 improcedibile e/o irricevibile il ricorso;
b) dichiarare l'appellante, per le ragioni spiegate in punto di diritto, decaduto ex art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003, dal diritto di richiedere il pagamento preteso in via solidale nei confronti all' in persona del CP_1 suo legale rappresentante in carica, per le ragioni sopra esposte;
c) nella denegata e contestata ipotesi, e salvo gravame, in cui l'adita Corte d'Appello dovesse riconoscere la fondatezza della domanda di parte appellante, ridurre le pretese economiche avanzate ex adverso eventualmente nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
d) dichiarare e ritenere sussistente il diritto dell' del beneficio della preventiva escussione del CP_1 patrimonio dell'appaltatore e per l'effetto dichiarare e ritenere che l'appellante ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell' soltanto dopo aver CP_1 escusso infruttuosamente i beni dell'appaltatore e) nella Controparte_6 denegata ipotesi in cui l'intestata Autorità Giudiziaria dovesse riconoscere la fondatezza della domanda del lavoratore, eventualmente anche rideterminata dalla Corte d'Appello, accertare e dichiarare che la in persona del Controparte_6 legale rappresentante in carica, è tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne l'
[...]
in persona del legale rappresentante in carica, contro ogni richiesta di CP_1 pagamento in dipendenza delle ragioni e fatti del presente giudizio, e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante in carica, al Controparte_7 pagamento e/o rimborso in favore dell' in persona del legale rappresentante CP_1 in carica, di tutte le somme che verranno eventualmente accertate e liquidate in corso di giudizio, nonché di tutte le somme eventualmente richieste all' in persona CP_1 del legale rappresentante in carica, in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle domande proposte dal ricorrente;
f)con ogni statuizione conseguenziale in ordine alle spese e competenze del doppio grado di giudizio >>
FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 12 § 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata:
<<
1. Con ricorso depositato in data 16/07/2019, ha esposto di aver Parte_1 prestato la propria attività lavorativa presso gli stabilimenti (siti in Catanzaro CP_1 alla località Piterà di Germaneto) negli anni 2015/2018, quale addetto allo smistamento merci, formalmente come dipendente della con Controparte_2 inquadramento all'interno del 5° livello del CCNL valido per i soci ed i dipendenti delle cooperative esercenti attività principali ed ausiliarie a favore di enti pubblici e ditte private. Il ricorrente espone, ancora, che, a seguito di un accertamento ispettivo condotto a carico della datrice, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro provvedeva (verbale unico n. 2016025407/DDL del 27/11/2017) a contestare la scelta in ordine al CCNL da applicare ai dipendenti: non già quello richiamato nei contratti individuali, bensì quello in vigore per i lavoratori delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi. Successivamente, con avviso del 16/04/2018, diretto ai soci lavoratori, il Presidente di comunicava a tutta la forza lavoro presente CP_2 presso l'Appalto AZ S.p.a. che, a seguito degli inadempimenti contrattuali della Committente, tutti i servizi oggetto del contratto sarebbero stati sospesi sino alla risoluzione della controversia. Il comunicato precisava, altresì, che nessun socio lavoratore della avrebbe potuto svolgere attività lavorativa presso l'Appalto CP_2
AZ S.p.a. dopo la fine della turnazione di quel giorno. Prosegue il ricorrente esponendo che in data 17/04/2018, alla presenza di tutti i lavoratori interessati, CP_1 rappresentata, nella circostanza, dall'Amministratore delegato e dal responsabile RR.UU., dopo aver premesso l'impossibilità di tollerare una qualsivoglia soluzione di continuità alle attività ed ai servizi oggetto di appalto, poneva ai propri interlocutori una secca alternativa: risolvere, mediante dimissioni immediate, il rapporto in essere con
, ovvero, perdere ogni possibilità di continuare a prestare la propria attività CP_2 all'interno degli stabilimenti A seguito di quanto sopra, l'odierno ricorrente - e, CP_1 con esso, circa 40 colleghi di lavoro - s'induceva alle dimissioni volontarie (rese in data 17/04/2018) per essere assunto, a partire dal giorno successivo, dall'Agenzia per il lavoro con sede in Roma;
si trattava di un contratto di somministrazione a CP_5 tempo determinato valido dal 18/04/2018 al 20/05/2018 e, dunque, riconducibile - soltanto apparentemente, sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente - alle previsioni di cui al d.lgs. n. 81/2015. Allo spirare del termine apposto al contratto,
[...] stipulava un nuovo contratto di appalto con a r.l. (con sede in CP_1 Controparte_3
Bari). Conseguentemente, l'odierno ricorrente transitava (in data 01/06/2018) alle dipendenze di quest'ultima; il relativo contratto prevedeva le medesime condizioni a suo tempo imposte da (stesso CCNL applicato;
corrispettivo orario) ed una CP_2 durata di appena pochi mesi: dal 01/06/2018 al 30/11/2018.
Pag. 3 di 12 1.1. Il ricorrente espone che nell'arco di appena otto (recte, quattro) anni, pur avendo operato all'interno della medesima struttura ed in assoluta continuità per ciò che concerne compiti e responsabilità, aveva conosciuto, quali controparti del rapporto di lavoro, ben tre diversi soggetti che, senza essere titolari dell'attività economica organizzata (art. 2082 cod. civ.) nell'ambito della quale la prestazione veniva resa, si sono succeduti, traendo la legittimazione ad assumere il ruolo di parte datoriale grazie al ricorso a tipologie contrattuali elusive, capaci di configurare, in buona sostanza, l'ipotesi della vera e propria interposizione illecita di manodopera. Secondo il ricorrente il modello legislativo dell'appalto non avrebbe però alcun punto di contatto con la fattispecie concreta, laddove entrambi gli appaltatori che si sono succeduti nel rapporto si sarebbero limitati a mettere a disposizione del committente ( una mera CP_1 prestazione lavorativa (la forza-lavoro) mantenendo - soltanto formalmente, peraltro - la cura degli adempimenti più elementari connessi alla gestione amministrativa del rapporto (oneri retributivi e contributivi), e lasciando in testa al committente l'effettivo esercizio del potere direttivo e organizzativo sui propri dipendenti “nominali”.
1.2. In conclusione, il lavoratore ricorrente ha chiesto che venga dichiarato il diritto ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di con decorrenza dal 01/12/2018, ovvero con quella che risulterà di giustizia, CP_1 ed alle condizioni di cui al CCNL in vigore presso la suddetta società, con conseguente condanna ad operarne l'assunzione alle proprie dipendenze.
Il ricorrente ha altresì chiesto che la venga condannata al pagamento delle CP_1 retribuzioni scaturenti dal rapporto così come rivendicato ed al versamento degli oneri contributivi consequenziali. Infine, ha chiesto che venga dichiarato il diritto ad essere inquadrato, per l'intera durata del rapporto dedotto, all'interno del 3° livello di cui al CCNL in vigore per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi; di conseguenza ha chiesto che e CP_1 Controparte_2
[... vengano condannate al pagamento della complessiva somma di euro 14.402,50 a titolo sia di differenziale economico maturato nel corso del rapporto per effetto dell'applicazione del CCNL individuato dall'organo ispettivo, sia, comunque, per l'omessa corresponsione delle mensilità marzo/aprile 2018.
2. Si è costituita che ha chiesto che il ricorrente venga dichiarato decaduto CP_1 dall'azione proposta per mancata osservanza dei termini di legge (ed in particolare dell'art. 32, comma 4, lettera d) della legge 183/2010 nonché dell'art. 39 del d.lgs. 81/2015), quantomeno per il lavoro svolto in forza di contratto di lavoro con la Secom Sud S.r.l. e con la e, dunque, che il ricorso, in parte qua, venga dichiarato CP_5 inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile. La stessa resistente ha chiesto che venga dichiarato inammissibile, improcedibile ed irricevibile la domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' finalizzata all'accertamento del diritto al CP_1 trattamento giuridico ed economico assicurato ai propri dipendenti e che, in ogni caso, le domande avanzate con il ricorso vengano rigettate.
3. Si è altresì costituita la che ha anch'essa concluso per il rigetto del ricorso.
4. Con Controparte_8
Pag. 4 di 12 ordinanza emessa in data 02/01/2022, depositata il 04/01/2022, il giudice dell'epoca, in ragione di quanto allegato dal ricorrente, dispose, ai sensi dell'art. 107 e 420, comma 9, cod. proc., la chiamata in causa della Controparte_9
[...]
5. Si è costituita la che, ritenendo di non dover accettare il
[...] Controparte_9 contraddittorio nel merito, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.
6. Non si è invece costituita la >> Controparte_4
§3
Il Tribunale rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<
8. Come è noto, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa (art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003). Il comma 3-bis dello stesso art. 29 dispone poi che «quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. […]».
9. Il ricorrente ritiene che, nel caso di specie, non si verta in ipotesi di appalto “genuino” (e, quindi, lecito), ma di una illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro, sicché chiede che il rapporto si costituisca in capo alla Società committente-appaltante (ovvero la che sarebbe il reale datore di lavoro). CP_1
9.1. Ciò però presuppone la prova che l'appaltatore sia un “finto imprenditore” e che la sua funzione si esaurisca nell'ambito del fenomeno interpositorio. Solo in tale ipotesi, il rapporto di lavoro potrebbe essere costituito con il datore di lavoro che ha realmente beneficiato della prestazione lavorativa (ovvero l'appaltante committente). La Suprema Corte ha infatti chiarito che «In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. “labour intensive”), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l' “intuitus
Pag. 5 di 12 personae” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo)» (Cass. ord. n. 12551/2020).
10. L'assunto del ricorrente non trova, però, adeguati riscontri non solo in punto probatorio, ma anche in punto di onere allegatorio.
10.1. Il ricorrente ritiene che, a tal proposito, sia indice di non genuinità l'invito (o suggerimento) che, nel corso di una riunione tenutasi in data 17/04/2018, l'Amministratore delegato della avrebbe rivolto ai lavoratori (dipendenti della CP_1
consistente nel rassegnare le dimissioni dalla per poter CP_2 CP_2 continuare a lavorare presso gli stabilimenti Invero, quanto accaduto non CP_1 appare però un fatto idoneo a scalfire la genuinità dell'appalto con la , il cui CP_2 contratto (datato 31/08/2010) è stato prodotto dalla resistente (allegato n. 8 CP_1 alla comparsa costitutiva). Dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente si evince, infatti, che la lamentava inadempimenti contrattuali da parte della CP_2
Committente ( e, pertanto, disponeva, in via cautelativa, la sospensione dei CP_1 servizi oggetto del contratto sino alla risoluzione della controversia (si veda la nota -
“avviso ai soci lavoratori” del 16/04/2018 - doc. n. 3 allegato al ricorso). La soluzione, dunque, prospettata ai lavoratori dalla nell'incontro del 17/04/2018 (ovvero di CP_1 rassegnare le dimissioni) non è per nulla indice del fatto che si trattasse di appalto non genuino, atteso che essa si proponeva solo di trovare una via d'uscita per gli incolpevoli lavoratori coinvolti nel contenzioso (i quali, per ordine non della bensì della CP_1 Co
, non avrebbero potuto continuare a lavorare presso gli stabilimenti e non CP_2 esclude in alcun modo né il rischio d'impresa né l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore. Anzi, dalla stessa nota del 16/04/2018 si evince che la ordinava CP_2 ai propri dipendenti, alla fine del turno, la «presa in carico e messa in custodia di tutta la strumentazione, materiali e beni di consumo di proprietà» della ed a loro CP_2
«assegnati per l'espletamento dell'attività (cuffie, cavetti, vestiario, ecc.)». Sempre nella citata nota, la disponeva, altresì, che «tutto il materiale di consumo generale CP_2
(pellicola termofilm, materiale monouso take away, etc.) e mezzi di trasporto (muletti, transpallet, etc.) dovrà essere inventariato e sigillato per evitare l'utilizzo da personale non autorizzato». Quanto appena esposto esclude che i beni e gli strumenti utilizzati per il lavoro fossero di proprietà della (venendo così meno un indice fondamentale CP_1 ai fini dell'interposizione fittizia di manodopera). Infine, nel citato “avviso” si disponeva che nessun socio lavoratore avrebbe potuto svolgere attività lavorativa presso l'appalto dopo la fine della turnazione del giorno 16/04/2018, se non espressamente CP_1 autorizzato (anche tale ordine è manifestamente incompatibile con la sussistenza di un
Pag. 6 di 12 potere direttivo in capo alla Committente). In conclusione, i dati sopra esposti non sono affatto conciliabili con un appalto non genuino, disposto in violazione dell'art. 1655 cod. civ.
10.2. D'altronde, la prova testimoniale prospettata da parte ricorrente (capitoli nn. 2, 3 e 4) in ordine all'effettivo esercizio del potere direttivo e organizzativo, quand'anche confermata, non avrebbe potuto dimostrare la non genuinità dell'appalto. La circostanza (capitolo n. 2) che il “Centro” presso cui i lavoratori erano tenuti alla prestazione fosse “diretto da una figura” appartenente al management della CP_1 oltre a essere estremamente generica (nulla si specifica in ordine alle concrete modalità di esercizio del potere direttivo) appare del tutto ininfluente, essendo plausibile (e compatibile con l'appalto) che la abbia presidiato i luoghi di sua proprietà (o CP_1 nella sua disponibilità) ove avrebbero dovuto operare i dipendenti dell'appaltatore. Dal contratto di appalto si evince, infatti, che la opera nel settore della grande CP_1 distribuzione e si avvale, a tal fine, di diverse piattaforme distributive, tra cui, appunto, il
“Centro Distributivo” di Germaneto;
nel caso di specie, l'appalto consisteva nella
“lavorazione di salumi e formaggi e relativo confezionamento in atmosfera protettiva”, attività che si svolgeva all'interno del suddetto “Centro”, sicché la presenza di una figura della Committente non è di per sé indicativa della fittizietà dell'appalto. Queste conclusioni trovano riscontro nella formulazione del successivo capitolo n. 3, laddove si assume che i lavoratori fossero “sorvegliati” da un addetto della senza però CP_1 ancora specificare come tale sorveglianza si esplicasse concretamente e quali finalità essa perseguisse. Infine, nel capitolo n. 4 si assume, ancora genericamente, che “le disposizioni di servizio e l'organizzazione del lavoro quotidiano provenivano dalla committente”, senza ancora specificare in cosa tali “disposizioni di servizio” e
“l'organizzazione del lavoro” consistessero concretamente, nonché come (in quali modalità) e da chi venissero impartite. 11. Per quanto concerne le differenze retributive per le mansioni superiori asseritamente svolte dal ricorrente, si osserva quanto segue.
11.1. Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. n. 8025/2003) e che “nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini” (Cass. n. 5128/2007). Orbene, il ricorrente non ha minimante assolto a tale onere allegatorio e probatorio, atteso che il capitolo di prova (n. 5) articolato sul punto (Vero o no che il ricorrente, nel corso del rapporto, ha svolto, con continuità, le seguenti mansioni: addetto al trasporto ed alla movimentazione di materiali con mezzi complessi) non è in alcun modo idoneo a descrivere le concrete mansioni
Pag. 7 di 12 effettivamente svolte, in quanto il predetto capitolo richiama la (generica) declaratoria contrattuale.
12. Con riferimento, infine, alla retribuzione dei mesi di marzo e aprile 2018, la CP_2
ha prodotto le relative buste paga (dell'importo, rispettivamente, di euro 1.467,00
[...]
e 1.281,77) documentandone l'avvenuto pagamento con bonifico, a beneficio del ricorrente (eseguito in data 25/10/2019) dell'importo di euro 2.748,77. Anche questa domanda non può essere accolta, essendosi l'obbligazione estinta per intervenuto pagamento (seppur successivamente al deposito del ricorso).
13. Le spese di lite, in ragione della qualità delle parti e della peculiarità della controversia, devono essere integralmente compensate>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 9 novembre Parte_1
2023.
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1
Non si sono costituite in giudizio Controparte_2 Controparte_3 [...]
nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello. Controparte_4
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Con la prima censura, si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 c.c. e 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. Incongruo e di inappropriato inquadramento della vicenda”; l'appellante, in particolare, deduce che il tribunale non ha colto : <<…le tante anomalie che, pure, il susseguirsi degli eventi occorsi tra il 16 ed il 17 aprile 2018 evidenzia;
per l'altro, esso non si avvede del fatto che, isolando dal contesto quei due episodi e trascurando di prendere in esame altre circostanze, altrettanto significative, che concorrono a formare le coordinate entro cui sistemare l'intera vicenda offerta al suo sindacato, si condanna necessariamente ad una lettura parziale, fuorviante e, dunque, tutt'altro che appagante…>>.
§5.1
La doglianza non coglie nel segno.
Invero, < servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone - specie nell'ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera - la verifica dell'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro,
Pag. 8 di 12 connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d'impresa, con la conseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del personale addetto al servizio e per la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18945 del 10/07/2025).
In definitiva, ove contesti la genuinità dell'appalto, il lavoratore deve dimostrare che all'appaltatore non è stata affidata la realizzazione di un risultato autonomo, da conseguire attraverso una propria organizzazione nella quale i prestatori sono soggetti al proprio controllo, usano mezzi propri, in altri termini fanno parte di una struttura unitaria, funzionalmente autonoma.
Il Tribunale, nel caso di specie, si è attenuto a detta impostazione, che invece le considerazioni dell'appellante non scalfiscono;
anzi, a ben vedere, il recesso di CP_1 dall'appalto, dopo che l'appaltatrice ne aveva sospeso l'esecuzione, dimostra l'autonomia tra i due soggetti (ossia dimostra che ognuno si muove seguendo logiche economiche ben differenziate); ed anche il suggerimento dato ai dipendenti di CP_2 dimettersi per continuare a lavorare presso lo stesso servizio è dato neutro – potendo invero essere letto come espressione della volontà del committente di svolgere in proprio la corrispondente attività, in conseguenza delle difficoltà insorte con l'appaltatore.
§6
Con il secondo motivo, il lavoratore denuncia la “Incompiutezza dell'accertamento a causa dell'ingiustificato diniego opposto alle istanze istruttorie articolate dal ricorrente. Violazione dell'art. 421 c.p.c.”: << …Le istanze istruttorie comprendevano, altresì, la richiesta di escussione dell'Ispettore , a conferma del verbale di Persona_1 accertamento che aveva rilevato l'illegittima applicazione di un CCNL punitivo, dal punto di vista retributivo e contributivo, per i dipendenti di , nonché la richiesta di CP_2
CTU contabile diretta a confermare o meno la quantificazione del credito vantato dal ricorrente per effetto delle previsioni del CCNL cui fare riferimento e già determinato attraverso la relazione di consulenza prodotta…>>.
§6.1
La censura non si presta ad essere condivisa, perché la circostanza che il ccnl applicato da fosse inadeguato dal punto di vista contributivo e retributivo non incide sulla CP_2 questione della genuinità o meno dell'appalto, anzi dimostra, ancora una volta, l'autonomia dell'appaltatore rispetto al committente.
Pag. 9 di 12 Chiaramente, la circostanza impatta sull'altra pretesa azionata, ossia quella avente ad oggetto il diritto ad essere inquadrato nel 3^ livello del ccnl per i lavoratori delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, piuttosto che nel livello 5^ CCNL per i soci ed i dipendenti delle cooperative esercenti attività principali ed ausiliarie a favore di enti pubblici e ditte private, richiamato nei contratti individuali stipulati con la (da cui scaturisce la domanda di condanna in solido, di e CP_2 CP_1
a pagare le connesse differenze retributive), su cui si rinvia alle considerazioni CP_2 spiegate più avanti (cfr. §7), nella disamina del terzo motivo di gravame.
§7
Infine, il sig. lamenta l'erroneità dell'inquadramento operato dal Tribunale in Pt_1 ordine alla "voce" di domanda avente ad oggetto le rivendicazioni economiche, avendo il giudicante omesso di considerare che la domanda “…trova titolo nell'accertamento compiuto dall'INL nel novembre 2017- ed, anzi, Parte_2 completamente ignorato dal Tribunale!- il quale (doc.n.2 allegato al ricorso) aveva diversamente inquadrato la prestazione di lavoro del ricorrente riconducendola all'interno di un CCNL più favorevole (servizi integrativi/multiservizi) rispetto a quello applicato da e rivalutandola per ciò che concerne il livello retributivo di CP_2 appartenenza (3° livello invece del 5° riconosciuto dalla datrice)”.
§7.1
La doglianza, invero, coinvolge, più a monte, la questione della sfera soggettiva di efficacia del contratto collettivo che il lavoratore invoca. Sul punto, è noto che comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost.>> (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7203 del 18/03/2024). Ora – posto che l'accertamento dell'Ispettorato del lavoro non vincola il giudicante, difformemente da quanto asserito dall'appellante, perché esso rileva ai fini previdenziali, per la determinazione del cd. minimale contributivo -, il lavoratore avrebbe dovuto allegare e provare perché, sotto il profilo soggettivo, fosse efficace, nei suoi confronti, il diverso contratto che invoca;
tale allegazione, invece, è del tutto carente nel caso di specie, atteso che la pretesa viene piuttosto fatta discendere dalla dedotta (e non dimostrata) fattispecie di interposizione fittizia.
Pag. 10 di 12 In altri termini, la rivendicazione del trattamento retributivo basato su di un contratto collettivo di lavoro diverso da quello applicato in azienda contrasta con l'assetto ordinamentale in base al quale il datore di lavoro, che non si sia diversamente vincolato, è libero di rifiutare qualsiasi contratto collettivo o di scegliere quello ritenuto più conveniente, con il solo limite della retribuzione proporzionale e sufficiente, che il giudice potrebbe individuare in quella fissata da un altro contratto considerandolo equitativamente più adeguato al tipo di attività aziendale;
Cfr. Cass. S.U. n. 2665/1997:
“Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato”. Conf. Cass. 26742/2014.
Una tale valutazione equitativa, però, presuppone che il lavoratore lamenti di aver ricevuto una retribuzione non consona ai summenzionati parametri previsti dall'art. 36 Cost.: ciò che nella specie l'interessato non denuncia. La sua pretesa di un maggior salario discende non già dalla protestata insufficienza di quello percepito (che infatti non lamenta non essere di peer sé conforme al giusto salario minimo costituzionale) bensì dall'applicazione del diverso contratto collettivo che assume corretto, in virtù della (non dimostrata) mancanza di genuinità dell'appalto, e da cui ricava il diritto ad un trattamento economico più elevato.
§8
In virtù delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 9 novembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 390/23, resa in data 9 maggio 2023, così provvede: rigetta l'appello;
Pag. 11 di 12 condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 4000,00, oltre accessori come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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