Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
564 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 564/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19/07/2009 a IL CAIRO (EGITTO), trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di CESENA con Atto n. 106 parte 2 serie C
- anno 2009 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. ZUCCHERELLI LETIZIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 11/03/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi
1
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 11/07/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19/07/2009 a IL CAIRO
(EGITTO), tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA – Atto n. 106 parte 2 serie C - anno 2009; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta, depositato in data
11/03/2024, che integralmente si riportano1:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto e con libertà, da parte loro, di scegliere il domicilio dove lo riterranno più opportuno;
2 2) Il figlio minore , nato a [...] il [...] rimane affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre;
3) Il padre avrà diritto di vedere il figlio quando lo riterrà opportuno, Per_1
previo avviso alla madre compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e di salute del minore. In ogni caso il padre avrà diritto a tenerlo con sé al martedì dalle ore 14,30 alle ore 21, con l'obbligo di accompagnarlo presso la residenza materna. A settimane alterne il padre potrà tenere il figlio con sé dalle ore 14,30 del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21 con pernottamento presso la sua abitazione. Durante le festività pasquali il padre potrà tenere il figlio per giorni 3, nonché durante le festività natalizie per giorni 7, alternando di anno in anno con la madre i giorni di
Natale e di Pasqua;
durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere con il padre
20 giorni consecutivi o frazionati;
4) Compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e di salute dei minori, i coniugi potranno prendere accordi diversi rispetto quanto tutto sopra indicato;
5) A titolo di mantenimento del figlio, il padre si obbliga a corrispondere alla coniuge un assegno mensile di € 200,00, da versarsi entro il 28 di ogni mese, a partire dal mese di marzo 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del
27/07/2016 (e successive modifiche), espressamente richiamato;
6) Il sig. dichiara di non percepire l'assegno unico per il figlio e Pt_1 Per_1
di rinunciarvi a favore della moglie;
7) I coniugi s'impegnano sin da ora a darsi reciproco consenso in ordine ad eventuali espatri, nonché a provvedere alla sottoscrizione di ogni documento richiesto dalle autorità competenti anche inerenti il figlio minore;
8) I coniugi rinunciano reciprocamente al loro mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
3 9) I coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni mobili acquistati in costanza di matrimonio nonché alla definizione dei loro reciproci rapporti patrimoniali.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 13/03/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione consensuale personale: cfr. pag. 4 del ricorso