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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1353/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
4.7.2024
da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 [...]
, , , Pt_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , Parte_23 Parte_24
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dagli Avv.ti RUSSO FEDERICA e NORDIO BENIAMINO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Corso del
Popolo 46 - Venezia
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
1 – resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SPOLVERATO GIANLUCA e BARILLARI GIANNI,
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il loro studio in Via Rismondo, 2/E - Padova
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
- resistente –
rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, Persona_1
racc. 7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa CP_2
Croce 929
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
I) accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare dell'art. 7 della
Direttiva Europea 2003/88 da parte di in persona Controparte_1
del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede in Marghera - Porto Marghera - (VE),
Molo A (P.Iva ) in relazione al mancato corretto pagamento delle giornate di ferie P.IVA_1
(e/o eventuali altre assenze) dei ricorrenti, per tutte le ragioni di cui sopra;
II) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità dell'art. 11 del CCNL di categoria nella parte in cui esclude la computabilità di:
1. indennità di presenza effettiva;
2. indennità di tempo cambio tuta;
3. premio gruista;
4. indennità inizio e fine turno;
5. maggiorazione turnista;
6. premio di produttività di cui ai disposti normativi sopra richiamati e/o le ulteriori indennità di giustizia e/o di equità 7. e/o le ulteriori indennità di giustizia e/o di equità di cui ai relativi accordi che le prevedono dalla retribuzione spettante nei giorni di ferie goduti da ciascun ricorrente, differenze retributive da calcolare con la sommatoria delle indennità percepite nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero di giorni lavorati, ovvero secondo differente criterio di calcolo di giustizia e/o di equità, per tutte le ragioni di cui sopra;
III) accertarsi e dichiararsi, se del caso, l'illegittimità e/o
2 annullarsi e/o dichiararsi la nullità delle clausole di cui alle suddette voci retributive - e relativi codici meccanografici sopra indicati -:
1. indennità di presenza effettiva, di cui all'art. 8
dell'accordo integrativo di II livello del 03/08/2004 e del successivo 21/03/2018 (la clausola “altre condizioni”) e successive proroghe e/o rinnovi;
2. indennità di tempo cambio tuta di cui all'accordo integrativo di II livello del 14/06/2012 (la clausola “natura delle indennità”) e di cui all'accordo integrativo di II livello del 21/03/2018 (la clausola “altre condizioni”) e successive proroghe e/o rinnovi;
3. premio gruista di cui all'accordo integrativo di II livello del 21/03/2018 (la clausola
“altre condizioni”) e successive proroghe e/o rinnovi 4. indennità inizio e fine turno di cui all'accordo integrativo di II livello del 21/03/2018 (la clausola “altre condizioni”) e successive proroghe e/o rinnovi;
5. maggiorazione turnista di cui all'art. 7 del CCNL di categoria;
6. premio di produttività di cui all'accordo integrativo di secondo livello del 7/06/ 2013 (la clausola relativa alla natura dell'indennità”) e di cui all'accordo integrativo di secondo livello del 21/03/2018 (la clausola “altre condizioni”) e successive proroghe e/o rinnovi;
7. e/o le ulteriori indennità di giustizia e/o di equità di cui ai relativi accordi che le prevedono nella parte in cui non concorrono a determinare la retribuzione delle giornate di ferie, retribuzione calcolata secondo la sommatoria delle indennità percepite nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero di giorni lavorati ovvero secondo differente criterio di calcolo di giustizia e/o di equità, per tutte le ragioni di cui sopra;
IV) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di differenze retributive PER I TITOLI INDICATI [(ossia di differenze retributive calcolate ricomprendendo per ogni giornata di ferie:
1. indennità di presenza effettiva, di cui all'art. 8 dell'accordo integrativo di II livello del 03/08/2004 e del successivo 21/03/2018 -la clausola “altre condizioni”- e successive proroghe e/o rinnovi;
2. indennità di tempo cambio tuta di cui all'accordo integrativo di II livello del 14/06/2012 -la clausola “natura delle indennità”- e di cui all'accordo integrativo di II livello del 21/03/2018 -la clausola “altre condizioni”- e successive proroghe e/o rinnovi;
3. premio gruista di cui all'accordo integrativo di II livello del 21/03/2018 -la clausola
“altre condizioni”- e successive proroghe e/o rinnovi;
4. indennità inizio e fine turno di cui all'accordo integrativo di II livello del 21/03/2018 -la clausola “altre condizioni”- e successive proroghe e/o rinnovi;
5. maggiorazione turnista di cui all'art. 7 del CCNL di categoria;
6. premio di produttività di cui all'accordo integrativo di secondo livello del 7/06/ 2013 -la clausola relativa
3 alla natura dell'indennità”- e di cui all'accordo integrativo di secondo livello del 21/03/2018 -la clausola “altre condizioni”- e successive proroghe e/o rinnovi;
e/o le ulteriori indennità di giustizia e/o di equità di cui ai relativi accordi che le prevedono, calcolate secondo la sommatoria delle indennità percepite nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero di giorni lavorati,
ovvero secondo differente criterio di calcolo di giustizia e/o di equità, per tutte le ragioni di cui sopra)], oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
V) per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante in carica pro CP_1
tempore, al relativo pagamento secondo le seguenti decorrenze dal 18/07/2007 ad oggi Pt_1
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, ; dal 25/06/2012 ad oggi Pt_19 Parte_22 Parte_24
e dal 23/01/2013 ad oggi dal Parte_18 Parte_2 Parte_20
02/07/2012 ad oggi;
dal 01/07/2012 ad oggi , Parte_21 Parte_23
ovvero dalla differente data di giustizia e/o di equità, unitamente al pagamento della PARTE
CONTRIBUTIVA ed al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dovuto al saldo, previa CTU tecnico-contabile per il quantum; Con ogni espressa riserva per quanto qui non dedotto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Per TIV:
in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948, n. 4,
c.c. dell'eventuale diritto al pagamento delle somme a credito per i titoli dedotti nel ricorso:
i) per tutti i ricorrenti, prima del 18 marzo 2019;
ii) in subordine, per i sig.ri , , , , e , prima Pt_2 Parte_5 Parte_9 Pt_18 Pt_20 Parte_23
del 29 marzo 2010;
iii) in ulteriore subordine, per tutti i ricorrenti, prima del 18 luglio 2007 o della diversa data che dovesse emergere in corso di causa;
- in via principale: respingere tutte le domande dei ricorrenti, in quanto infondate nei fatti e/o in diritto e, comunque, non provate;
4 - in subordine: in caso di accoglimento delle domande dei ricorrenti con riguardo al premio gruista e/o al premio di produttività, accertare e dichiarare che l'importo volta per volta stanziato e liquidato a tal fine deve intendersi onnicomprensivo e immutabile e, quindi, accertare e dichiarare il diritto di TIV a recuperare le somme dovute ai ricorrenti a tali titoli per i periodi di ferie da loro goduti imputandole, pro quota, agli altri lavoratori (compresi gli altri ricorrenti) che ne hanno beneficiato in quei medesimi periodi, percependo un importo maggiore di quello che sarebbe loro spettato se non fossero stati esclusi i ricorrenti in ferie;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa – comprensive del rimborso spese generali al 15%, di c.p.a. e di IVA – o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Per CP_2
ove la pronuncia dovesse involgere il rapporto previdenziale riconoscendo al ricorrente differenziali retributivi rispetto a quanto dichiarato dal datore di lavoro e/o a quanto assoggettato a contribuzione previdenziale, si chiede che il datore di lavoro convenuto sia condannato alla relativa regolarizzazione mediante versamento della relativa contribuzione, nella misura che sarà
determinata dall'Istituto, entro i limiti prescrizionali, con aggravio di somme aggiuntive ex lege.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, dipendenti di (di seguito: TIV) - società Controparte_1
esercente operazioni e servizi portuali - con mansioni di supervisore polivalente, gruista polivalente, carrellista polivalente, gruista, operaio, carrellista, addetto magazzino, addetto al varco gate e caponave, ed applicazione nei loro confronti del CCNL dei lavoratori del porto e della contrattazione di secondo livello, lamentavano che nel corso del rapporto di lavoro la retribuzione corrisposta in relazione alle giornate di assenza per ferie fosse stata ingiustamente decurtata, rispetto ai giorni di presenza in servizio, di talune indennità
percepite ad integrazione della retribuzione - in particolare: indennità di effettiva presenza
(codice meccanografico: 1.1590 - accordi integrativi 03/08/2004 e 21.3.2018); indennità
cambio tuta (codice meccanografico: 1.1591 - accordi integrativi 14/06/2012 e 21.3.2018);
premio gruista (codice meccanografico: 1.1111 - accordo integrativo 21/03/2018);
indennità inizio e fine turno (codice meccanografico 1.041618 - accordo integrativo
5 21/03/2018); premio produttività (codice meccanografico: 1.0302 - accordi integrativi
7/06/2013 e 21.3.2018); maggiorazione turnista (codice meccanografico: 1.041019 - art. 7
CCNL di categoria) -. Sostenevano che un tanto, pur coerente con le previsioni dalla contrattazione collettiva, fosse in contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88 per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, dal quale ricavavano il principio che anche le voci variabili della retribuzione intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte debbano essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante in caso di ferie, anche per evitare che il lavoratore rinunci a fruirne. Concludevano dunque per la condanna di TIV al pagamento delle differenze retributive, quantificate in relazione alla media degli importi percepiti per dette voci accessorie nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie quanto alle indennità in parola, rispetto ai giorni di presenza in servizio,
con riferimento a periodo successivo al 18.7.2007 (quinquennio antecedente l'entrata in vigore della L. 92/12) o successiva decorrenza, come riportato in epigrafe, con conseguente condanna anche alla regolarizzazione previdenziale.
Con
2. negava fondatezza alle pretese di cui al ricorso sostenendo che le indennità cui questo si riferiva non erano correlate alle specifiche mansioni e relativi disagi dei ricorrenti, né la loro mancata erogazione delle giornate di ferie determinava o aveva determinato un effetto dissuasivo in capo ai lavoratori, mentre per altro verso la maggior parte delle indennità in parola erano state determinate considerando l'effetto indiretto sulle ferie sicché essa si era attenuta alle previsioni della contrattazione collettiva. In subordine eccepiva l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive azionate anteriori al quinquennio dalla prima diffida (del 18.3.2024) e per i ricorrenti , , , , Pt_2 Parte_5 Parte_9 Pt_18
, la prescrizione fino al 29.3.2010 atteso che in seguito essi erano Pt_20 Parte_23
transitati a per cessione di ramo di azienda. Controparte_3
3. L' costituendosi concludeva come in atti nel senso che, ove accertata la sussistenza di CP_2
Con un diritto dei ricorrenti al pagamento di differenze retributive, fosse condannata altresì
6 al versamento della conseguente contribuzione, maggiorata delle sanzioni civili, nei limiti della prescrizione quinquennale.
4. All'udienza del 28.5.2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità delle clausole di omnicomprensività dell'importo previsto per talune indennità e di estendere la domanda anche all'indennità di mensa, disciplinata da accordi aziendali, domande di cui parte resistente eccepiva la inammissibilità per novità.
5. La causa perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
6. Vanno preliminarmente dichiarate inammissibili le nuove domande introdotte da parte ricorrente all'udienza del 28.5.2025, in quanto tardive e non motivate dal sopravvenire di gravi motivi.
7. Dando corso all'orientamento fin qui espresso all'unanimità dall'ufficio adito in analoghe cause, che trova avallo nella recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 13932/24; Cass.,
13972/24 e Cass., 14089/24), si reputa il ricorso fondato, sia pure nei limiti di seguito evidenziati.
8. La questione attiene alla individuazione della retribuzione da utilizzare in relazione alle giornate di ferie, che si pone in quanto in base alle previsioni della contrattazione collettiva
Con applicata ai rapporti di lavoro non corrisponde nelle giornate di assenza per ferie ai propri dipendenti alcuno specifico importo relativo a: indennità di effettiva presenza (codice meccanografico: 1.1590 - accordi integrativi 03/08/2004 e 21.3.2018); indennità cambio tuta (codice meccanografico: 1.1591 - accordi integrativi 14/06/2012 e 21.3.2018); premio gruista (codice meccanografico: 1.1111 - accordo integrativo 21/03/2018); indennità inizio e fine turno (codice meccanografico 1.041618 - accordo integrativo 21/03/2018); premio produttività (codice meccanografico: 1.0302 - accordi integrativi 7/06/2013 e 21.3.2018);
maggiorazione turnista (codice meccanografico: 1.041019 - art. 7 CCNL di categoria).
7 9.
Considerato che
la retribuzione concretamente e normalmente corrisposta ai ricorrenti, in relazione alle giornate di presenza in servizio, è composta anche da queste indennità, la tesi di cui al ricorso è che il mancato computo anche di esse per la determinazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie sia in contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88,
secondo cui “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore
benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di
ottenimento di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo
minimo di ferie annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità finanziaria,
salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”, attuata dalla normativa interna all'art. 10
D.Lgs. 66/03 [“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il prestatore di
lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica
disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due
settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di
maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito
dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di
lavoro”].
Ciò, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, efficacemente sintetizzato in due recenti sentenze della Corte di Cassazione, in cui si legge: “Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo
giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio
particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la Per_2
sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei
limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la
8 Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello
all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due
componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, Williams e CP_4
altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"),
dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava,
anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in
materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri
di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13
dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in
particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia,
sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_3
altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite",
di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata
delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore
deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche
sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). CP_4
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione
delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro
(v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Controparte_5 Persona_4
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia
15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la
retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da
coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della
retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in
9 contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia
ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un
lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati
membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo
periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative
all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi
incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto
ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo
pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve
obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al
lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24);
all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare
durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti
esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione
dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto
di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti,
durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status
personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). 5 Il
delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla
successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo
status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano
alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza
Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta
contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel
pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari
corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della
10 (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da Pt_25
provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per
contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una
situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza
To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7
della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.…..In modo
conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove
riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di
quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale
riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo
luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_5
compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in
ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme
pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la
retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia
corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE.” (Cass. 22401/20; Cass., 13425/19).
10. In base a detto orientamento - vincolante per il giudice interno in relazione ai criteri interpretativi della normativa comunitaria espressi dalla CGUE, tanto più considerando che il D.Lgs. 66/03 è stato introdotto in Italia in attuazione della normativa comunitaria, e dunque va interpretato sulla base dell'ordinamento comunitario - nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, oltre a quelle che compongono la retribuzione corrente, a quelle che sono intrinsecamente legate alle mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore, sulla premessa che la retribuzione spettante per i
11 giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro – la recente Cass., 14089/24 utilizza la nozione di
“sostanzialmente equiparabile” -, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile.
10.1 Come già affermato in analoghi precedenti, non ha valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che TIV si sia attenuta alle previsioni della contrattazione collettiva, che è recessiva rispetto alla legge ed alle fonti comunitarie.
11. In questa prospettiva, per individuare la retribuzione spettante nei giorni di ferie deve tenersi conto anche delle seguenti indennità, corrisposte ai ricorrenti per i giorni di svolgimento di attività lavorativa:
- INDENNITÀ DI EFFETTIVA PRESENZA codice meccanografico 1.1590 - accordi integrativi 3.8.2004, 14.6.2012 e 21.3.2018: prevista dall' accordo integrativo che l'ha istituita (3.8.2004) “per ogni turno di lavoro effettivamente prestato”, dunque, in misura diversa a seconda del livello, per la presenza stessa al lavoro, secondo quanto
Con puntualizzato in atti da quale “emolumento riconosciuto sic et simpliciter per il fatto che il dipendente è presente al lavoro e svolge integralmente il turno“.
Proprio in quanto legata alla mera presenza giornaliera, di fatto l'indennità in questione
è parte integrante della retribuzione ordinaria, ai fini di causa, in quanto contribuisce a retribuire la normale prestazione lavorativa sicché sotto questo punto di vista è
intrinsecamente connessa alla mansione propria di ciascun dipendente;
- dal 21.3.2018 INDENNITÀ CAMBIO TUTA codice meccanografico 1.1591, in quanto a far data dall'accordo del 21.3.2018 l'indennità è stata estesa a tutto il personale avviato, mentre in precedenza era riservata al solo personale inserito in apposito ruolino a garanzia della prosecuzione dell'orario durante i 20 minuti di “tempo tuta”.
Prima dell'accordo del 21.3.2018, trattandosi di indennità corrisposta occasionalmente e non in stretta correlazione alla mansione, la mancata corresponsione nelle giornate di ferie non era in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria. Per il
12 periodo successivo invece, nel momento in cui viene estesa a tutto il personale avviato,
tale indennità consiste nella sostanza in un aumento retributivo per ciascuna giornata di presenza, connessa ad un orario obbligatorio, e dunque deve essere considerata anche nei giorni di assenza per ferie, per le ragioni indicate al punto precedente;
- PREMIO GRUISTA codice meccanografico: 1.1111 - accordo integrativo 21/03/2018:
prevista dall' accordo integrativo 21.3.2018 per “ … ogni turno con operazioni su nave.
La somma così cumulata trimestralmente verrà suddivisa, e corrisposta in busta paga,
rispettivamente con le retribuzioni di Gennaio, Aprile, Luglio ed Ottobre di ogni anno,
proporzionalmente alle ore prestate nel periodo in considerazione tra il personale con mansione principale di gruista. Nel caso di nuovi gruisti, questi parteciperanno alla ripartizione dell'indennità per il 50% delle ore lavorate dopo 6 mesi dall'acquisizione della mansione principale di gruista e per il 100% delle ore lavorate dopo 12 mesi dall'acquisizione della mansione principale di gruista.”.
Trattandosi di una indennità corrisposta in considerazione del maggior disagio riferito alla partecipazione ad operazioni navali da parte del personale gruista, per la mansione svolta, è conforme ai principi comunitari la sua corresponsione anche in relazione alle giornate di ferie, irrilevante la modalità con la quale il relativo importo sia determinato in capo al singolo gruista il suo computo.
12. Non si reputa debbano essere corrisposti anche in relazione alle giornate di ferie, invece,
l'indennità di inizio e fine turno ed il premio produttività, in quanto erogati in maniera occasionale ed a prescindere dalla mansione specifica, non correlate dunque a specifiche professionalità o disagi connessi, né la maggiorazione turnista di cui all'art. 7 CCNL che prescinde anch'essa dalla mansione specifica e non è non correlata a specifiche professionalità o disagi connessi.
13. Con riferimento alle indennità cambio tuta e indennità di presenza ad avviso del giudicante non rileva la circostanza che la contrattazione collettiva li abbia previsti in importo
“onnicomprensivo, in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza;
13 pertanto detti premi sono comprensivi dell'incidenza di tutti gli istituti legali e contrattuali,
diretti e/o indiretti, quali, a titolo esemplificativo, ferie, festività, 13° erogazione o gratifica
natalizia, premio di produzione, indennità varie, trattamenti equipollenti e relative
maggiorazioni corrisposte a fronte di prestazioni di lavoro straordinario, festivo, notturno
con o senza riposo compensativo, etc.”. Non è infatti assolutamente comprensibile il conteggio operato a questo fine dalle parti sociali, ed anzi il riferimento alla incidenza su
“tutti gli istituti legali e contrattuali” indicati solo “in via esemplificativa” rende di fatto la clausola meramente di stile;
l'effetto concreto è comunque, sotto l'angolazione che interessa in questa sede, che per le giornate di ferie i ricorrenti percepiscono una retribuzione il cui importo prescinde completamente dalle indennità in parola eventualmente percepite nel corso del rapporto, effetto contrastato dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità sopra richiamata.
14. Accertato dunque, per quanto sopra argomentato, che le indennità di effettiva presenza, di cambio tuta dal 21.3.2018 ed il premio gruista sono voci che contribuiscono a determinare la retribuzione destinata a compensare lo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti - cioè la loro “retribuzione ordinaria” utilizzando una nozione che ricorre più volte nella sentenza della CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ -, Per_6
occorre valutare, seguendo gli insegnamenti della CGUE e dalla giurisprudenza di legittimità interna, se il mancato riconoscimento di dette voci, durante il periodo feriale garantito a livello comunitario, sia conforme all'ordinamento.
Il punto è quello della necessità o meno di verificare se la mancata corresponsione al lavoratore, in corrispondenza dei giorni di ferie, della retribuzione “ordinaria” – ai fini dell'istituto in esame – abbia un impatto dissuasivo per la fruizione delle ferie.
15. Reputa il giudicante che il tema sia affrontato dalla giurisprudenza comunitaria non tanto per introdurre un ulteriore requisito affinché le varie voci possano/debbano essere computate nella retribuzione dovuta per le giornate di ferie, quanto per motivare le ragioni di un intervento della sulla nozione della retribuzione, che tendenzialmente è lasciata CP_6
14 alla discrezionalità dei singoli ordinamenti interni. Secondo la CGUE consentire che ciascuno Stato regoli a suo modo la nozione di retribuzione da corrispondersi nei giorni di ferie, anche prevedendo un importo inferiore alla retribuzione “ordinaria”, incide sul diritto alle ferie che è invece stabilito a livello inderogabile dal diritto comunitario, in quanto ciò
potrebbe avere sul lavoratore un effetto dissuasivo. Non è un caso se le sentenze della
GCUE fanno frequente riferimento ad una “potenziale dissuasività”.
16. In quest'ottica, il mancato computo nella retribuzione da corrispondere nelle giornate di ferie di indennità caratteristiche delle mansioni affidate ai lavoratori – perché
intrinsecamente connesse alle stesse o perché riferite ad un disagio tipico – deve ritenersi legittimo solo se il loro importo complessivo sia quasi trascurabile, altrimenti sussistendo quantomeno una potenzialità dissuasiva.
Infatti, tendenzialmente una retribuzione inferiore rispetto a quella “ordinaria” è
potenzialmente in grado di disincentivare i lavoratori a fruire delle ferie, anche se non si tratta di importi particolarmente significativi in proporzione alla retribuzione annuale. Si
rileva a questo proposito, per un verso, che la giurisprudenza sopra citata (CGUE e Corte
di Cassazione) fa riferimento al concetto di “potenzialità” quanto alla rilevanza della dissuasività, da valutarsi ex ante, affermando apertamente (cfr. sentenza CGUE, Settima
Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ già citata) che “gli incentivi Per_6
a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono
incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente
alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare
una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione
di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie
annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie
annuali retribuite”; per altro verso va rilevato, in relazione alla fattispecie di causa, che a livello di retribuzione mensile l'importo costituito dalle indennità in parola non è di poco momento come risulta dalle buste paga - il confronto va effettuato su base mensile
15 confrontando la retribuzione mensile complessiva (cfr. Cass., Cass., 14089/24, par. 19) – e tale da poter dissuadere i lavoratori dall'usufruire delle ferie, o dal fruirne integralmente,
nonostante si tratti di diritto irrinunciabile, anche considerato che nei periodi di ferie,
comunque, il lavoratore già non fruisce di altre indennità e del compenso per lavoro straordinario.
17. Va peraltro precisato che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie garantito dalla direttiva 2003/88, ossia per 4 settimane, corrispondenti in caso di fruizione continuativa a 28 giorni comprensivi dei riposi intermedi. Reputa sul punto il giudicante che sarebbe incoerente riconoscere e garantire a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro turnistica e dai giorni settimanalmente impegnati, uno stesso numero di giorni di ferie, come avverrebbe seguendo la diversa tesi della spettanza di 28 giorni di ferie;
si rileva che Cass., 20216/2022 (punto 30) non affronta in modo specifico la questione.
Occorre comunque tenere conto dei recuperi: ove infatti in un dato anno il singolo ricorrente abbia goduto di un numero di giorni di ferie inferiori, i restanti giorni dovranno essere considerati negli anni successivi.
Con 18. Conclusivamente, va condannata al pagamento a favore dei ricorrenti, con le decorrenze indicate in ricorso, per ciascuna giornata di ferie nei limiti di 28 giorni complessivi compresivi dei riposi intermedi, di una retribuzione media comprensiva di:
indennità di effettiva presenza, indennità di cambio tuta dal 21.3.2018 e premio gruista,
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo. La retribuzione media per i giorni di ferie andrà
calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo.
19. È invero infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, se si considera che l'azione svolta in ricorso è riferita per tutti i ricorrenti a periodo successivo al 18.7.2007, e dall'entrata in vigore della L. 92/12 opera anche nelle aziende di maggiori dimensioni la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (Cass., 26246/22),
16 ed anzi per taluni ricorrenti con decorrenza successiva;
quanto ai ricorrenti che per quanto
Con dedotto da sono transitati per per effetto di cessione di azienda, dalle buste CP_3
paga risulta la prosecuzione del rapporto di lavoro stante il riconoscimento di anzianità
Con aziendale precedente la data di nuova assunzione presso .
Con 20. deve anche essere condannata a corrispondere all' le contribuzioni maturate sulle CP_2
differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso,
oltre sanzioni con somme aggiuntive come per legge.
21. Le spese di lite sono compensate per la metà attesa la solo parziale fondatezza del ricorso;
per il residuo sono liquidate in favore di parte ricorrente con liquidazione al procuratore che si è dichiarato antistatario - tenuto conto del carattere seriale della vertenza, della difesa di più parti con coincidenza peraltro delle posizioni quanto ad elementi di fatto e diritto - ed a
Con carico di , per il principio di soccombenza. Tra le altri parti le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ogni contraria istanza disattesa:
- accertato in capo ai ricorrenti, con le decorrenze indicate in ricorso, il diritto al pagamento per ogni giornata di ferie, nell'ambito di un periodo di 28 giorni comprensivi dei riposi intermedi come specificato in ricorso, di una retribuzione media comprensiva di indennità di effettiva presenza, indennità di cambio tuta dal 21.3.2018 e premio gruista, da calcolarsi sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo,
- condanna a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, CP_1
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
- condanna inoltre al versamento a favore dell' dei conseguenti oneri CP_1 CP_2
contributivi e relative somme aggiuntive come per legge, nei limiti della prescrizione.
17 Con Tra parte ricorrente e compensa per metà le spese di lite e condanna a rifondere CP_1
ai ricorrenti le residue spese di lite, che liquida in € 7.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, e le spese di contributo unificato per € 259,50.
Spese compensate tra le parte parti.
Venezia, 08/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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