Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG Ist. N. 228/2025 P.U. riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est.
Dott.ssa Rosa Grippo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario RG PU N. 228/2025 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso, con ricorso depositato telematicamente in data 17.2.2025, da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in data 17.2.2025, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso in forma idonea al deposito telematico ex art. 10 DPR 123/2001, dall'avv. Enrica Mangia (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale a Milano, C.F._2
via E. Morosini, 36, difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata , ovvero al numero di fax 02.36568536, Email_1 che si indicano anche per eventuali notificazioni ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. 179/12,; nei confronti di
1
VIA CESARE DA SESTO 9 cap 20123;
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 17.2.2025, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
fissata udienza, la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, essendosi perfezionata la notifica del ricorso introduttivo, della delega al giudice relatore, del decreto di fissazione di udienza, a cura della cancelleria a seguito di inserimento in area web (nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area Controparte_2
riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario) in data 3.3.2025 (nel terzo giorno successivo dall'inserimento, come dalla cancelleria medesima attestato), ai sensi dell'art. 40 co. 7 CCII, nel rispetto dei termini ex art. 41 co. 2 CCII di quindici giorni anteriori all'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore, tenutasi in data 26.3.2025;
OSSERVA
La competenza territoriale
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e successive modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO
(MI) VIA CESARE DA SESTO 9 cap 20123;
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali
• La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta: “COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI”;
• La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta dal decreto di fissazione dell'udienza e, quindi, di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del
2 27/09/2019, Sez. 1 -, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del
01/12/2016). Ne discende, dunque, che trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo “onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643;
Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
Considerata l'omessa approvazione e deposito ufficiale al registro delle imprese di bilanci nell'ultimo triennio di riferimento (esercizi 2022-2023-2024) e la mancata produzione di una situazione contabile aggiornata, l'imprenditore non costituendosi non ha inteso soddisfare l'onere probatorio di cui è, ex lege, gravato.
In ogni caso, il totale attivo dello stato patrimoniale emergente dal bilancio al 31.12.2021 è pari ad € 370.489,00 superiore ad € 300.000,00.
La legittimazione attiva di parte ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente per un importo, come da atto di precetto notificato con ricevuta di consegna via PEC in data 13.10.20243 pari ad € 10.439,83 oltre le competenze professionali, le spese ed oltre agli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Sussistono, inoltre, debiti previdenziali e tributari scaduti, non pagati e non rateizzati come da estratto aggiornato del concessionario di riscossione, pari ad € 211.020,49, formatisi a partire da ottobre 2018.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti
3 che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova pertanto in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a. dall'inadempimento dei crediti da lavoro vantati da parte ricorrente anche per TFR, per un modesto importo, accertato con sentenza, fisiologicamente adempibili da un'impresa non in crisi quale normale costo di un fattore di produzione, fatto indicativo in concreto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b. dal mancato pagamento di ingenti debiti di natura previdenziale e tributaria, scaduti e non rateizzati, per un importo superiore ad € 210.000,00, di risalente formazione nel tempo (a partire dal 2018);
c. dai pignoramenti mobiliari con esito negativo presso la sede legale in data 23.11.2023
(trattandosi di mera domiciliazione presso lo studio di un commercialista) ed in data
18.12.2023 presso l'unità locale (per cessata attività), circostanze che evidenziano il trasferimento e/o la cessazione di fatto dell'attività commerciale prima esercitata;
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
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P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(c.f. e P. IVA , con sede legale a MILANO (MI) VIA CESARE DA
[...] P.IVA_1
SESTO 9 cap 20123, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n.
848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore il dott. , soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli Persona_1
356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14 luglio 2025 ore 9.30 in modalità da remoto mediante il programma autorizzato Microsoft Teams al seguente link di collegamento ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thr ead.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_3
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
5 b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 27 marzo 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Caterina Macchi
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