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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2598/2024 promossa da
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CUBA) il 02/09/1988; rappresentata e difesa dall'Avv. BIOLO FILIPPO
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(REPUBBLICA DOMINICANA) il 19/04/1991; rappresentato e difeso dall'Avv. MELE EDUARDO
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo: Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/06/2024 esponeva: di aver intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale con dalla quale nasceva la figlia;
che, Controparte_1 Per_1
successivamente alla nascita della figlia, veniva meno ogni rapporto tra le parti. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
che venisse disciplinato il diritto-dovere del padre di vedere la figlia secondo il calendario previsto in ricorso e che venisse disposto l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di € 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, dava atto di aver raggiunto un accordo con parte Controparte_1
ricorrente in merito alle modalità di affido, collocamento e mantenimento della figlia.
Pertanto, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del pare di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 18/03/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2598/2024 promossa da
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CUBA) il 02/09/1988; rappresentata e difesa dall'Avv. BIOLO FILIPPO
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(REPUBBLICA DOMINICANA) il 19/04/1991; rappresentato e difeso dall'Avv. MELE EDUARDO
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo: Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/06/2024 esponeva: di aver intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale con dalla quale nasceva la figlia;
che, Controparte_1 Per_1
successivamente alla nascita della figlia, veniva meno ogni rapporto tra le parti. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
che venisse disciplinato il diritto-dovere del padre di vedere la figlia secondo il calendario previsto in ricorso e che venisse disposto l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di € 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, dava atto di aver raggiunto un accordo con parte Controparte_1
ricorrente in merito alle modalità di affido, collocamento e mantenimento della figlia.
Pertanto, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del pare di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 18/03/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo