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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 510/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 4114/2023 del Tribunale di Milano (est. Ghinoy), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carbonelli, presso il cui studio in Brescia, via
Aldo Moro n. 48, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Vivian, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLATO -
All'udienza di discussione i procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno rassegnato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “l'avv. Carbonelli si riporta all'istanza di rinuncia agli atti e alla domanda già depositata in PCT e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate”.
Appellato: “l'avv. Vivian aderisce alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma insiste per la liquidazione di un concorso spese”. MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2023, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2792/2023 CP_ R.G. promossa da contro l' ha respinto le domande della Parte_1 ricorrente, la quale, premesso di essere titolare di pensione anticipata con decorrenza dall'1 gennaio 2019, si doleva delle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022 n. 197 (che aveva previsto una limitazione all'adeguamento della perequazione del trattamento pensionistico), denunciandone l'incostituzionalità e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) previa rimessione di questione di legittimità costituzionale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'adeguamento del trattamento pensionistico in corso all'incremento del costo della vita nella misura del 7,3% per il 2023, e dunque con rivalutazione integrale, e non secondo la percentuale di defalcazione statuita dall'art.1, comma 309 L.197/22. b) per l'effetto, condannare l'ente convenuto a corrispondere al ricorrente il relativo importo, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalla data della maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo”. CP_ Costituendosi nel giudizio di primo grado, l' ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo di avere calcolato la pensione della ricorrente secondo i parametri definiti dalla normativa vigente ed eccependo l'inammissibilità della questione di costituzionalità, sollevata in via diretta e non in via incidentale, in violazione di quanto prescritto dall'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87.
Il giudice di prime cure, esaminata la normativa di riferimento, richiamata la sentenza n. 234/2020 della Corte Costituzionale pronunciatasi in una fattispecie analoga, nonché un precedente del Tribunale di Milano confermato da questa Corte d'Appello, ha respinto il ricorso, in quanto “non risultando elementi che consentano di ritenere che la normativa censurata non superi la verifica di ragionevolezza imposta dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 2020 (sent. 234/2020), non si ravvisano ragioni per sollevare nuovamente la questione di costituzionalità”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
Con un unico motivo critica la pronuncia laddove ha statuito che “nel caso di specie non si ravvis[erebbe] una violazione dei canoni costituzionali evocati in ricorso, trattandosi di misura non simbolica ma anzi assolutamente congrua e limitata ad un biennio. Risult[erebbero] poi rispettati i canoni di interpretazione della Consulta circa le misure adottate pur sempre nell'ambito della previdenza pubblica che vengono alimentate anche in forza della previsione del comma 309 in commento” (l'art.1, comma 309 L.197/22 - Legge di bilancio 2023)”.
pag. 2/4 Secondo parte appellante, al contrario, alla luce della sentenza n. 234/2020 della Corte costituzionale, in tema di limitazioni alle dinamiche perequative in materia previdenziale sono incostituzionali:
I) una logica di stabilità;
II) misure tendenzialmente permanenti, o comunque di lunga durata;
III) la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo.
Nell'ottica del gravame, la sentenza impugnata limita la propria prospettiva all'orizzonte temporale dell'ultima norma emanata (art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022 n. 197), “omettendo ogni considerazione su tali parametri di costituzionalità della norma, dopo che l'adeguamento delle pensioni al costo della vita, già limitato per gli anni 2019-20-21, ora viene limitato anche per gli anni 2023-24: 5 anni quasi consecutivi, eccettuato solo il 2022, e si noti bene: in un periodo in cui
l'inflazione ha rialzato la testa”.
Si sarebbe, dunque, entrati proprio in quella logica di stabilità, o comunque di lunga durata, di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo, che la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 234/2020, aveva dichiarato illegittime, in quanto costituiscono proprio i limiti costituzionali alla riduzione dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici.
Sulla base delle argomentazioni esposte ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e, disposta, ove occorra, rimessione di questione di costituzionalità, di accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'adeguamento del trattamento pensionistico in corso all'incremento del costo della vita nella misura del 7,3% per il 2023 (e dunque con rivalutazione integrale e non secondo la percentuale di defalcazione statuita dall'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022 n. CP_ 197) e, per l'effetto, di condannare l' a corrispondere il relativo importo. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del ricorso avversario e la conferma della sentenza di prime cure, previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dall'appellante.
Nelle more del giudizio la Corte Costituzionale, con sentenza n. 19/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022 n. 197, sollevate, in riferimento agli artt. 1, comma 1, 3, 4, comma 2, 23, 36, comma 1 e 38, comma 2, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana.
A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale
l'appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso e, all'udienza del 9 aprile 2025, le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. L'appellante ha chiesto l'integrale compensazione tra le parti delle spese CP_ di lite;
l' ha chiesto il riconoscimento di un concorso spese in proprio favore.
pag. 3/4 Alla medesima udienza il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, in conformità alle concordi conclusioni assunte dalle parti all'udienza di discussione ed alla luce della rinuncia al ricorso da parte dell'appellante, a seguito della pubblicazione della sentenza della
Corte Costituzionale n. 19/2025. La sentenza di primo grado dev'essere, dunque, parzialmente riformata nei termini anzidetti;
essa merita, invece, conferma laddove ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite, che appare pienamente giustificata tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche implicate dalla controversia (testimoniata anche dai dubbi di legittimità costituzionale, pur superati dalla Consulta, prospettati da due diversi organi giurisdizionali in relazione all'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022
n. 197), della delicatezza della fattispecie e dell'assenza di pronunciamenti di legittimità.
Le medesime ragioni giustificano del pari l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 4114/2023 del Tribunale di Milano, dichiara cessata la materia del contendere;
- conferma nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado. Milano, 9 aprile 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 510/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 4114/2023 del Tribunale di Milano (est. Ghinoy), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carbonelli, presso il cui studio in Brescia, via
Aldo Moro n. 48, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Vivian, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLATO -
All'udienza di discussione i procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno rassegnato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “l'avv. Carbonelli si riporta all'istanza di rinuncia agli atti e alla domanda già depositata in PCT e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate”.
Appellato: “l'avv. Vivian aderisce alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma insiste per la liquidazione di un concorso spese”. MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2023, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2792/2023 CP_ R.G. promossa da contro l' ha respinto le domande della Parte_1 ricorrente, la quale, premesso di essere titolare di pensione anticipata con decorrenza dall'1 gennaio 2019, si doleva delle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022 n. 197 (che aveva previsto una limitazione all'adeguamento della perequazione del trattamento pensionistico), denunciandone l'incostituzionalità e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) previa rimessione di questione di legittimità costituzionale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'adeguamento del trattamento pensionistico in corso all'incremento del costo della vita nella misura del 7,3% per il 2023, e dunque con rivalutazione integrale, e non secondo la percentuale di defalcazione statuita dall'art.1, comma 309 L.197/22. b) per l'effetto, condannare l'ente convenuto a corrispondere al ricorrente il relativo importo, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalla data della maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo”. CP_ Costituendosi nel giudizio di primo grado, l' ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo di avere calcolato la pensione della ricorrente secondo i parametri definiti dalla normativa vigente ed eccependo l'inammissibilità della questione di costituzionalità, sollevata in via diretta e non in via incidentale, in violazione di quanto prescritto dall'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87.
Il giudice di prime cure, esaminata la normativa di riferimento, richiamata la sentenza n. 234/2020 della Corte Costituzionale pronunciatasi in una fattispecie analoga, nonché un precedente del Tribunale di Milano confermato da questa Corte d'Appello, ha respinto il ricorso, in quanto “non risultando elementi che consentano di ritenere che la normativa censurata non superi la verifica di ragionevolezza imposta dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 2020 (sent. 234/2020), non si ravvisano ragioni per sollevare nuovamente la questione di costituzionalità”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
Con un unico motivo critica la pronuncia laddove ha statuito che “nel caso di specie non si ravvis[erebbe] una violazione dei canoni costituzionali evocati in ricorso, trattandosi di misura non simbolica ma anzi assolutamente congrua e limitata ad un biennio. Risult[erebbero] poi rispettati i canoni di interpretazione della Consulta circa le misure adottate pur sempre nell'ambito della previdenza pubblica che vengono alimentate anche in forza della previsione del comma 309 in commento” (l'art.1, comma 309 L.197/22 - Legge di bilancio 2023)”.
pag. 2/4 Secondo parte appellante, al contrario, alla luce della sentenza n. 234/2020 della Corte costituzionale, in tema di limitazioni alle dinamiche perequative in materia previdenziale sono incostituzionali:
I) una logica di stabilità;
II) misure tendenzialmente permanenti, o comunque di lunga durata;
III) la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo.
Nell'ottica del gravame, la sentenza impugnata limita la propria prospettiva all'orizzonte temporale dell'ultima norma emanata (art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022 n. 197), “omettendo ogni considerazione su tali parametri di costituzionalità della norma, dopo che l'adeguamento delle pensioni al costo della vita, già limitato per gli anni 2019-20-21, ora viene limitato anche per gli anni 2023-24: 5 anni quasi consecutivi, eccettuato solo il 2022, e si noti bene: in un periodo in cui
l'inflazione ha rialzato la testa”.
Si sarebbe, dunque, entrati proprio in quella logica di stabilità, o comunque di lunga durata, di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo, che la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 234/2020, aveva dichiarato illegittime, in quanto costituiscono proprio i limiti costituzionali alla riduzione dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici.
Sulla base delle argomentazioni esposte ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e, disposta, ove occorra, rimessione di questione di costituzionalità, di accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'adeguamento del trattamento pensionistico in corso all'incremento del costo della vita nella misura del 7,3% per il 2023 (e dunque con rivalutazione integrale e non secondo la percentuale di defalcazione statuita dall'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022 n. CP_ 197) e, per l'effetto, di condannare l' a corrispondere il relativo importo. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del ricorso avversario e la conferma della sentenza di prime cure, previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dall'appellante.
Nelle more del giudizio la Corte Costituzionale, con sentenza n. 19/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022 n. 197, sollevate, in riferimento agli artt. 1, comma 1, 3, 4, comma 2, 23, 36, comma 1 e 38, comma 2, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana.
A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale
l'appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso e, all'udienza del 9 aprile 2025, le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. L'appellante ha chiesto l'integrale compensazione tra le parti delle spese CP_ di lite;
l' ha chiesto il riconoscimento di un concorso spese in proprio favore.
pag. 3/4 Alla medesima udienza il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, in conformità alle concordi conclusioni assunte dalle parti all'udienza di discussione ed alla luce della rinuncia al ricorso da parte dell'appellante, a seguito della pubblicazione della sentenza della
Corte Costituzionale n. 19/2025. La sentenza di primo grado dev'essere, dunque, parzialmente riformata nei termini anzidetti;
essa merita, invece, conferma laddove ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite, che appare pienamente giustificata tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche implicate dalla controversia (testimoniata anche dai dubbi di legittimità costituzionale, pur superati dalla Consulta, prospettati da due diversi organi giurisdizionali in relazione all'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022
n. 197), della delicatezza della fattispecie e dell'assenza di pronunciamenti di legittimità.
Le medesime ragioni giustificano del pari l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 4114/2023 del Tribunale di Milano, dichiara cessata la materia del contendere;
- conferma nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado. Milano, 9 aprile 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
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