Sentenza 25 marzo 2024
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00977/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01374/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2025, proposto da
ME ES LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ametrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aeroporti di Roma s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Zagaria e Alessandro Botto, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Botto sito in Roma, alla via di San Nicola da Tolentino n. 67;
ENAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Papi Rea e Raffaella Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Aviation Services s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5857/2024, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma s.p.a. e di ENAC;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Ametrano, Zagaria e Ciardo;
Considerato, quanto al fumus boni iuris , nei limiti della cognizione propria della presente fase, che le prospettazioni difensive sostenute dall’appellante non sono idonee ad adeguatamente supportare l’istanza cautelare, non emergendo con immediata evidenza ragioni per confutare le conclusioni raggiunte dal primo giudice;
Rilevato, quanto al periculum in mora , che il danno paventato è di natura eminentemente patrimoniale, in ogni caso ristorabile in ipotesi di eventuale accoglimento del ricorso;
Ritenuto, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, che le spese di lite della fase cautelare possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello cautelare.
Compensa integralmente tra le parti le spese della fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO