Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Nr.292/2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 11.04.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Paolino Maria Firrone ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via L. Pignato n. 26
- ricorrente contro in persona del Controparte_1
per la Sicilia, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Alessi ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' , in Caltanissetta nella via Rosso di San CP_1
Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 09.03.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento dell'aggravamento della malattia CP_1
professionale, nello specifico “ipoacusia neurosensoriale bilaterale da trauma acustico cronico più
Si è costituito l' , spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno discusso la causa riportandosi alle difese in atti.
***
Il ricorso non è adeguatamente fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Come noto, presupposto per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio con la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette (Corte
Costituzionale sentenza n. 98 del 1990 e sentenza n. 171 del 2002).
Si parla di malattia professionale con riferimento ad una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo e che trova la sua origine in un'attività lavorativa morbigena (per l'esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo o nell'ambiente di lavoro).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento, in termini di certezza, di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni, sì da escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 1135 del 19/01/2011 e Sez. L, Sentenza n. 14770 del
04/06/2008).
Ciò posto, venendo al caso che ci occupa, motivo del contendere è la richiesta di riconoscimento del maggior grado di danno biologico nella misura del 19%, per aggravamento dell'ipoacusia da rumore di natura tecnopatica, a fronte del 7% di danno biologico già riconosciuto ed erogato dall' . CP_1
Pertanto, è stata ammessa ed espletata consulenza medico legale al fine di valutare il grado di danno biologico contratto per la malattia professionale.
Orbene, il CTU, dott. a nominato nel presente procedimento, per quel che Per_1
concerne il chiesto nesso causale relativamente all'aggravamento ha evidenziato (si riporta stralcio dell'elaborato peritale): “Per prima cosa corre l'obbligo di definire cosa sia il danno da rumore.
Il danno da rumore insorge in quei lavoratori che sono sottoposti a costante esposizione a rumore durante l'attività lavorativa, la soglia affinché il rumore sia in grado di provocare la lesione è superiore agli 85Hz, ma non basta la sola esposizione occorre analizzare il periodo di esposizione durante l'attività lavorativa.
Questi dati sono stati riconosciuti con sentenza della corte d'appello di Caltanissetta, (vedi sopra) quanto al sig. fu riconosciuto un danno biologico del 7%. Pt_1
Quello che a noi interessa è capire come il rumore agisca a carico delle cellule uditive o cellule ciliate.
Le cellule ciliate presenti nell'orecchio interno (coclea e vestibolo) hanno il compito di captare i suoni e i movimenti della testa e di trasmetterli poi al cervello sotto forma di impulsi nervosi.
Sono dei ricettori sensoriali e come tali sono indispensabili per il corretto funzionamento dell'apparato uditivo. Quando queste cellule vengono danneggiate o diminuiscono di numero, si verificano problemi di ipoacusia o di perdita permanete dell'udito. Inoltre, una volta danneggiate, le cellule ciliate non possono né rigenerarsi né riprodursi.
La causa più diffusa della diminuzione delle cellule ciliate negli adulti è il naturale invecchiamento dell'organismo: le cellule invecchiano, muoiono e non si riproducono. E, se il loro numero non è sufficiente per percepire correttamente tutti i suoni, la capacità uditiva viene compromessa irrimediabilmente.
Lo stesso accade quando si verifica un danno o un trauma acustico.
In definitiva il trauma acustico acuto o cronico (come nelle malattie professionale, dove l'agente lesivo, agisce per lungo tempo sull'organo bersaglio provocandone la sua degenerazione e la comparsa della malattia), determina dapprima una lesione a carico delle cellule che recepiscono le frequenze sui 4000Hz e successivamente col persistere dell'agente lesivo determina pian piano un interessamento a carico delle frequenze più gravi.
Il cessare dell'esposizione a rumore non provoca più lesioni a carico delle cellule uditive. Quindi la lesione a carico dell'apparato uditivo per rumore si verifica sino a quando esso è presente, se cessa l'esposizione professionale al rumore viene a cessare l'aggravarsi della malattia.
Una sua ulteriore evoluzione dell'ipoacusia, in assenza dell'esposizione professionale può essere legata ad altri fattori uno fra questi il naturale invecchiamento del soggetto.
Ritornando al nostro caso, come risulta dagli atti a disposizione e dalla raccolta anamnestica
(nonché dall'estratto contributivo allegato al fascicolo di causa), il cessò la sua attività Pt_1 lavorativa nel 2016, quindi cessò a quella data anche l'esposizione al rumore di origine professionale, è come se si fosse congelato a quella data la lesione a carico dell'apparato uditivo per trauma acustico da lavoro.
Cont Agli atti è stata presentata una audiometria del 16/03/2021 dell' , dopo ben 5 anni dalla cessazione dell'esposizione a rumore, con un aggravamento a carico dell'apparato uditivo.
Che contrasta con audiometria effettuata dallo specialista ORL dell' che rileva un quadro CP_1 invariato a quanto rilevato dal CTU della Corte d'Appello di Caltanissetta.
Indipendentemente da ciò, non è possibile attribuire un eventuale aggravamento della ipoacusia rilevata con un audiogramma del 2021 all'attività lavorativa, poiché l'esposizione a rumore era cessata ben 5 anni prima e l'eventuale aggravamento non dipende da esposizione a fattori professionali. Per gli stessi motivi non si è proceduto a richiedere un nuovo audiogramma poiché non attinente all'esposizione lavorativa.
In definitiva essendo cessata l'attività lavorativa e quindi l'esposizione a rumore nel 2016
l'audiometria del 2021 non è indice di aggravamento della ipoacusia da malattia professionale bensì legata a fattori di altra causa, quindi si esclude il nesso di causa relativamente all'aggravamento richiesto da parte del ”. Pt_1
Il CTU ha inoltre, segnatamente risposto alle note critiche presentate dal CTP di parte ricorrente: “È ampiamente noto, dalla letteratura scientifica, che persistendo l'esposizione al rischio sia possibile un aggravamento dell'ipoacusia professionale in relazione all'intensità ed ai tempi di esposizione al rumore ambientale.
L'ipoacusia potrà quindi aggravarsi estendendosi anche alle altre frequenze acute per poi coinvolgere anche le frequenze medie.
È quindi prassi corretta, nei controlli successivi alla prima visita, accertarsi della continuità dell'esposizione a rumore da parte dell' , verificare quindi se lo stesso è ancora in Parte_2
attività e svolge le medesime mansioni nello stesso ambiente lavorativo.
Ovviamente se l'Assicurato è in pensione o non più esposto a rumore per cambio di mansione, sarà evidente che l'eventuale aggravamento dell'ipoacusia non potrà essere addebitato a cause professionali ma ad altra natura. (LE IPOACUSIE DA RUMORE IN AMBITO - Aspetti CP_1
medico-legali rivista inail Edizione 2003) CP_1
Infatti, è la persistenza della noxa patogena “rumore da esposizione professionale” l'elemento essenziale per determinare un aggravamento della malattia professionale.
Come già fatto notare l'assicurato cessava il rapporto di lavoro nel 2016, l'accertamento audiometrico del 16/03/2021 è stato effettuato a cessazione dell'attività lavorativa e quindi alla non esposizione alla noxa professionale, avendo lo stesso cessato l'attività nel 2016.
Le note del CTP avrebbero senso e sarebbero condivisibili solo se l'esposizione alla noxa professionale sarebbe stata presente sino al 2023 (accertamento riportato dal CTP).
In questo caso assume valore il discorso effettuato dal CTP, poiché alla valutazione del danno professionale andava scorporato l'aspetto di eventi sociali quali l'invecchiamento e la conseguente presbiacusia.
In assenza della noxa patogena non è possibile effettuare la valutazione secondo i criteri espressi dal CTP, poiché l'aggravamento non è legato più all'esposizione a rumore ma solo ed esclusivamente a fatti extralavorativi quali l'invecchiamento.
Per cui si ribadiscono le conclusioni già espressi nella bozza.
In definitiva essendo cessata l'attività lavorativa e quindi l'esposizione a rumore nel 2016
l'audiometria del 2021 non è indice di aggravamento della ipoacusia da malattia professionale bensì legata a fattori di altra causa, quindi si esclude il nesso di causa relativamente all'aggravamento richiesto da parte del ”. Pt_1
In definiva, il nominato consulente, ha escluso che l'aggravamento della patologia di cui soffre il ricorrente è dipendente dall'attività lavorativa.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Sulla base delle superiori considerazioni, deve affermarsi che, la mancanza di elementi causali o concausali tra l'attività lavorativa svolta e l'aggravamento delle patologie denunciate motiva il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato CP_1
decreto.
Caltanissetta, 11 aprile 2024
Il G.O.P
Maria Zammito