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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5788/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.5.2025 da
1) Parte_1 nato/a IO D'DA (MI) il 24/12/1980 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonio Carlo Peschiulli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a IO D'DA (MI) il 29/09/1979 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Antonio Carlo Peschiulli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IO D'DA (MI) il 13/10/2007
(anno 2007 - atto n. 21 - parte II - serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- nato il [...] a [...] ), cittadino Per_1 C.F._3 italiano e
, nato il [...] a [...] ), cittadino Pt_3 C.F._4 italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.) - i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2.) - per quanto riguarda i figli e gli stessi vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Pt_3 entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli stessi, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori concordano che i figli abbiano collocazione paritetica presso gli stessi, con residenza presso il padre.
In particolare, i figli e rimarranno alternativamente presso l'abitazione di ciascun Per_1 Pt_3 genitore dal sabato mattina al sabato mattina successivo (quando il genitore collocatario della trascorsa settimana li porterà presso l'abitazione dell'altro). Durante la settimana, il genitore con il quale i figli non sono collocati, avrà ampio diritto di visita (salvo preavviso e pur sempre compatibilmente con gli impegni scolatici e ricreativi dei minori); in particolare, salvo diverso accordo, i figli potranno rimanere due pomeriggi (dalla uscita da scuola a prima della cena) presso il genitore non collocatario della settimana.
Infine, ciascun genitore si fa carico (nei giorni di propria spettanza) di accompagnare ed andare a prelevare i figli alle varie attività extrascolastiche da essi effettuate.
3.) - La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana quali, a titolo esemplificativo: scelte alimentari, colloqui con maestri o insegnanti, scelta dell'abbigliamento, organizzazione tempo libero, pratica di attività extrascolastiche, ricreative e/o sportive, ecc.) verranno assunte dal genitore con cui i figli minori si trovano collocati al momento della decisione stessa.
4.) - Quanto alle ferie estive, i figli potranno rimanere presso ciascun genitore per due settimane anche consecutive, in periodi che i coniugi concorderanno entro il 31 Maggio di ogni anno. Ciascun genitore potrà tenere con sé entrambi i figli per una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i giorni di Natale e di Capodanno); tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua). Ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo loro diverso accordo.
5.) - Considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di matrimonio, le risorse economiche degli istanti, la equivalente permanenza dei minori con entrambi i genitori, questi ultimi concordano che ognuno si assumerà in via diretta le spese ordinarie dei figli nel periodo in cui e staranno con loro. Per_1 Pt_3 6.) - Quanto alle spese straordinarie necessarie per i figli minori, le stesse verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo i seguenti criteri adottati nel Protocollo utilizzato dall'intestato Tribunale: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante non erogati dal servizio sanitario nazionale, ticket sanitari, spese per occhiali e lenti a contatto se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista coperti o meno dal Servizio sanitario nazionale (non da banco).
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale oppure effettuati in regime di libera professione, cure non convenzionali, farmaci omeopatici.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: retta asilo nido e scuola materna statale, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, dotazione informatica imposta dalla scuola (pc, tablet), gite scolastiche senza pernottamento, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, spese di trasferimento (bus, treno).
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, servizio di pre o dopo-scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche)
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, di musica, attività sportive, ricreative e ludiche con relativo equipaggiamento, viaggi e vacanze all'estero senza genitori, baby-sitter, spese patente e spese autovettura.
7.) - Le parti, al fine di definire l'assetto familiare economico a seguito della disgregazione del nucleo famigliare e quindi con il beneficio dell'esenzione fiscale del trasferimento ex art.19 legge 74/1987 convengono quanto segue: quanto alla casa familiare, sita in IO D'DA (MI) alla Via XXIV
Maggio n.1, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, così di seguito meglio identificata al
N.C.E.U. del predetto Comune: foglio 5 mappale 673, sub 3, Via XXIV Maggio n.1, piano T-S1,Cat
A/2, Classe 2, Vani 6, R.C. euro 387,34 e mappale 673, sub 11, Via XXIV Maggio n.1, piano S1, Cat
C/6, Classe 2, mq 18, R.C. euro 51,13.
-la stessa resta assegnata in godimento al sig. con i relativi arredi, e con Parte_2 facoltà della sig.ra di asportare i propri beni personali;
Parte_1
-la sig.ra si obbliga a cedere al corrispettivo di € 100.000,00 al sig. Parte_1 Parte_2
che accetta, la propria quota del 50% di proprietà della predetta unità immobiliare. Ciò
[...] nel termine di 6 mesi dalla omologa di separazione, avanti il Notaio che verrà prescelto dal sig. , Pt_2 che se ne assumerà i costi.
8.) - Le Parti concordano che l'Assegno Unico INPS continuerà ad essere richiesto ed incassato al
50% ciascuno tra i genitori.
9.) - I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, senza alcuna pretesa reciproca di contribuzione al proprio mantenimento. 10.) - I ricorrenti rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai figli minori e Per_1 Pt_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_4 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in VAPRIO D'DD (MI) IL 13/10/207
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VAPRIO D'DD (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.5.2025 da
1) Parte_1 nato/a IO D'DA (MI) il 24/12/1980 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonio Carlo Peschiulli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a IO D'DA (MI) il 29/09/1979 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Antonio Carlo Peschiulli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IO D'DA (MI) il 13/10/2007
(anno 2007 - atto n. 21 - parte II - serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- nato il [...] a [...] ), cittadino Per_1 C.F._3 italiano e
, nato il [...] a [...] ), cittadino Pt_3 C.F._4 italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.) - i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2.) - per quanto riguarda i figli e gli stessi vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Pt_3 entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli stessi, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori concordano che i figli abbiano collocazione paritetica presso gli stessi, con residenza presso il padre.
In particolare, i figli e rimarranno alternativamente presso l'abitazione di ciascun Per_1 Pt_3 genitore dal sabato mattina al sabato mattina successivo (quando il genitore collocatario della trascorsa settimana li porterà presso l'abitazione dell'altro). Durante la settimana, il genitore con il quale i figli non sono collocati, avrà ampio diritto di visita (salvo preavviso e pur sempre compatibilmente con gli impegni scolatici e ricreativi dei minori); in particolare, salvo diverso accordo, i figli potranno rimanere due pomeriggi (dalla uscita da scuola a prima della cena) presso il genitore non collocatario della settimana.
Infine, ciascun genitore si fa carico (nei giorni di propria spettanza) di accompagnare ed andare a prelevare i figli alle varie attività extrascolastiche da essi effettuate.
3.) - La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana quali, a titolo esemplificativo: scelte alimentari, colloqui con maestri o insegnanti, scelta dell'abbigliamento, organizzazione tempo libero, pratica di attività extrascolastiche, ricreative e/o sportive, ecc.) verranno assunte dal genitore con cui i figli minori si trovano collocati al momento della decisione stessa.
4.) - Quanto alle ferie estive, i figli potranno rimanere presso ciascun genitore per due settimane anche consecutive, in periodi che i coniugi concorderanno entro il 31 Maggio di ogni anno. Ciascun genitore potrà tenere con sé entrambi i figli per una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i giorni di Natale e di Capodanno); tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua). Ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo loro diverso accordo.
5.) - Considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di matrimonio, le risorse economiche degli istanti, la equivalente permanenza dei minori con entrambi i genitori, questi ultimi concordano che ognuno si assumerà in via diretta le spese ordinarie dei figli nel periodo in cui e staranno con loro. Per_1 Pt_3 6.) - Quanto alle spese straordinarie necessarie per i figli minori, le stesse verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo i seguenti criteri adottati nel Protocollo utilizzato dall'intestato Tribunale: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante non erogati dal servizio sanitario nazionale, ticket sanitari, spese per occhiali e lenti a contatto se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista coperti o meno dal Servizio sanitario nazionale (non da banco).
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale oppure effettuati in regime di libera professione, cure non convenzionali, farmaci omeopatici.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: retta asilo nido e scuola materna statale, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, dotazione informatica imposta dalla scuola (pc, tablet), gite scolastiche senza pernottamento, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, spese di trasferimento (bus, treno).
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, servizio di pre o dopo-scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche)
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, di musica, attività sportive, ricreative e ludiche con relativo equipaggiamento, viaggi e vacanze all'estero senza genitori, baby-sitter, spese patente e spese autovettura.
7.) - Le parti, al fine di definire l'assetto familiare economico a seguito della disgregazione del nucleo famigliare e quindi con il beneficio dell'esenzione fiscale del trasferimento ex art.19 legge 74/1987 convengono quanto segue: quanto alla casa familiare, sita in IO D'DA (MI) alla Via XXIV
Maggio n.1, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, così di seguito meglio identificata al
N.C.E.U. del predetto Comune: foglio 5 mappale 673, sub 3, Via XXIV Maggio n.1, piano T-S1,Cat
A/2, Classe 2, Vani 6, R.C. euro 387,34 e mappale 673, sub 11, Via XXIV Maggio n.1, piano S1, Cat
C/6, Classe 2, mq 18, R.C. euro 51,13.
-la stessa resta assegnata in godimento al sig. con i relativi arredi, e con Parte_2 facoltà della sig.ra di asportare i propri beni personali;
Parte_1
-la sig.ra si obbliga a cedere al corrispettivo di € 100.000,00 al sig. Parte_1 Parte_2
che accetta, la propria quota del 50% di proprietà della predetta unità immobiliare. Ciò
[...] nel termine di 6 mesi dalla omologa di separazione, avanti il Notaio che verrà prescelto dal sig. , Pt_2 che se ne assumerà i costi.
8.) - Le Parti concordano che l'Assegno Unico INPS continuerà ad essere richiesto ed incassato al
50% ciascuno tra i genitori.
9.) - I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, senza alcuna pretesa reciproca di contribuzione al proprio mantenimento. 10.) - I ricorrenti rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai figli minori e Per_1 Pt_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_4 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in VAPRIO D'DD (MI) IL 13/10/207
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VAPRIO D'DD (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________