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Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 21/07/2023, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2023
N. 01793/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Ministero dell'Interno - Roma, Questura di Salerno, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento:
a - del provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni, adottato dal Prefetto di Salerno ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S adottato in data-OMISSIS- e notificato in data-OMISSIS-, con il quale il Questore di Salerno, in persona del responsabile del procedimento, con prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, CAT/ 6F/ P.A.S.I./ 2020 ha respinto la domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia avanzata dal Sig-OMISSIS-;
b – di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Salerno, del Ministero dell'Interno - Roma e della Questura di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il nominato ricorrente ha proposto ricorso per annullamento, previa sospensione, del provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni, adottato dal Prefetto di Salerno ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S adottato in data-OMISSIS- e notificato in data-OMISSIS-, con il quale il Questore di Salerno, in persona del responsabile del procedimento, con prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, CAT/ 6F/ P.A.S.I./ 2020 ha respinto la domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia avanzata dal Sig-OMISSIS-
Si è costituita l’amministrazione per resistere al ricorso.
Il Collegio ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni juris .
All’esito dell’udienza pubblica di discussione del giorno 19 luglio 2023 il Collegio ha riservato la decisione.
2. Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione degli atti impugnati, non emergendo una adeguata ragione a sostegno degli atti.
L’amministrazione resistente ha replicato evidenziando la gravità dei fatti oggetto di indagine penale, tali da escludere l’affidabilità sull’uso delle armi.
2.1. In linea generale, in materia di rilascio del porto d'armi, in relazione all'esercizio dei relativi poteri discrezionali, l'art. 39, t.u. n. 773 del 1931 attribuisce alla Prefettura la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità «di abusarne», mentre il successivo art. 43 consente alla competente autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche, in alternativa, l'assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia -non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato- (Cons. Stato, sez. III, 1/7/2019, n. 4511).
Il Collegio condivide l’indirizzo della giurisprudenza secondo cui l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso: l'art. 39 del R.D. 18 giugno 1031, n. 773, nel prevedere che 'il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne', conferma che è sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato (Cons. Stato, sez. III, 13/9/2017, n. 4334). In particolare, la valutazione del Prefetto di cui all'art. 39 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, secondo il quale egli ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne, è caratterizzata da ampia discrezionalità, che ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta (Cons. Stato, sez. III, 14/2/2017, n. 649). In tal senso, ad esempio, il Consiglio di Stato ha ritenuto giustificato il provvedimento di divieto di uso delle armi nel caso di omessa denuncia del trasferimento delle armi da parte del titolare della licenza, dalla propria abitazione e all'esercizio commerciale, in quanto condotta che denota un comportamento superficiale di per sé indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle stesse (Cons. Stato, sez. III, 13/9/2017, n. 4334).
2.2. Svolte queste premesse, il Collegio ritiene che il primo motivo sia infondato.
L’inaffidabilità del nominato ricorrente nell’uso e detenzione delle armi emerge dagli elementi in atti.
Dall’istruttoria svolta in sede procedimentale è emerso che il certificato medico prodotto dal richiedente recava una omissione nella sua stesura relativamente al giudizio finale di idoneità. Il certificato medico in questione era stato emesso in data 11.06.2020 dal Dirigente Medico Dott. -OMISSIS-dell’A.S.L. Salerno Distretto Sanitario Sapri – Camerota, Ufficio di Camerota. A fronte della incompletezza del certificato, l’Amministrazione ha inviato al Dott. -OMISSIS-il certificato medico affinché procedesse al suo completamento. Tuttavia con nota del 8.10.2020 i Carabinieri di Marina di Camerota hanno riferito che il citato Dott. -OMISSIS- aveva presentato presso quell’ufficio denunzia all’ A.G., disconoscendo totalmente la firma apposta in calce al certificato medico prodotto dal ricorrente, riferendo altresì di non essere in servizio fin dal marzo 2020 per ragioni di emergenza coronavirus in quanto immunodepresso. Fu quindi avviata l’indagine di P.G. tesa ad individuare il responsabile della condotta delittuosa che aveva portato alla falsificazione della firma del medico sull’atto pubblico. All’esito delle indagini il PM, ferma la falsità della firma del certificato, ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale, poi effettivamente disposta dal GIP, in quanto in giudizio non sarebbe stato possibile dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che autore della falsificazione fosse l’odierno ricorrente. Il Collegio ritiene che l’accertamento che deve essere compiuto dall’amministrazione ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi è diverso da quello che deve essere svolto dal giudice penale: nel primo caso occorre accertare l’affidabilità nell’uso e detenzione delle armi con un accertamento dei fatti in base al criterio del “ più probabile che non ”, mentre nel secondo caso occorre accertare la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio in relazione al fatto oggetto di contestazione nel capo di imputazione. Per questo non è dirimente che nel caso in esame vi sia stata l’archiviazione del procedimento penale. Nel caso in esame è dirimente che, pacifica la falsità del certificato, l’odierno ricorrente lo abbia utilizzato e abbia cercato di trarne vantaggio, nonostante peraltro risultasse incompleto proprio nel giudizio conclusivo. La presentazione di documentazione palesemente incompleta è elemento che convince della inaffidabilità del ricorrente.
Anche sotto il profilo della motivazione degli atti impugnati il ricorso è infondato, in quanto gli atti sono congruamente motivati, tanto che parte ricorrente, nella sua diffusa difesa, ha dimostrato di avere ben compreso il contenuto e le ragioni degli atti.
3. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, in quanto il provvedimento di diniego di rinnovo della licenza non è stato preceduto dal preavviso di rigetto.
Il motivo è infondato, in quanto parte ricorrente in data 5.5.2021 ha prodotto le proprie osservazioni al preavviso di diniego, per cui la partecipazione procedimentale è stata assicurata.
4. Il ricorso è pertanto respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.