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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11234/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMBROSIO MARIO e con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio in Milano Foro Buonaparte 59, presso e nello studio dell'avv. AMBROSIO MARIO come da procura in atti
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIAN CRISTIANA e elettivamente domiciliato presso CP_1 P.IVA_1
l'Ufficio in Milano Via Savarè n. 1 come da procura in atti
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30.9.2024,
[...]
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- Pt_1 CP_1
002229759 relativa ad atto di accertamento n. .4905.22/09/2021.0162756 del 22/09/2021 dell'importo CP_1 complessivo di euro 16.558,50 per ritenute previdenziali omesse per l'anno 2019; spese rifuse al procuratore antistatario.
L , regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudice, ha fissato per la discussione l'udienza del 26.3.2025 all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato. pagina 1 di 2 Nel presente giudizio il ricorrente, premesso che l'ordinanza ingiunzione opposta concerne ritenute previdenziali ed assistenziali asseritamente non versate per l'anno 2019 dalla società CIERRE DI AI ZO E C. della quale è (ed era, all'epoca dei fatti) amministratore, si duole della mancata notifica dell'atto preventivo di accertamento a suo dire mai ricevuto e, in ogni caso, ha eccepito la prescrizione del diritto alla riscossione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Come sopra accennato nel presente giudizio parte ricorrente si duole, innanzitutto, della mancata notifica di alcun atto precedente la notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Ebbene, a tale riguardo, la difesa di ha documentato che il ricorrente, nella sua qualità di titolare e legale CP_1 rappresentante della CIERRE DI AI ZO E C., si vedeva notificare la diffida accertativa prot.
.4905.22/9/2021.0162756, ritualmente notificata in data 14.10.2021 per il periodo 4/2019 e 8-11/2019, a CP_1 mezzo di raccomandata ritirata presso l'ufficio postale dallo stesso ricorrente (doc. 1-2 ). CP_1
In proposito, si osserva che il procuratore della parte ricorrente, mai comparso alle udienze fissate per la trattazione della causa il 26.2.2025 ed il 26.3.2025, ha omesso qualsivoglia contestazione in relazione alle produzioni di . CP_1
Alla luce di tale documentazione, se si considera che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data
26/09/2024, è del tutto evidente che il termine di prescrizione quinquennale non può ritenersi decorso, come invece eccepito dalla parte ricorrente.
Tanto detto, considerato che in ricorso non vengono formulati ulteriori motivi di censura anche nel merito, la domanda di parte ricorrente deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di giudizio liquidate in euro 2.500,00 oltre CP_1 spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11234/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMBROSIO MARIO e con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio in Milano Foro Buonaparte 59, presso e nello studio dell'avv. AMBROSIO MARIO come da procura in atti
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIAN CRISTIANA e elettivamente domiciliato presso CP_1 P.IVA_1
l'Ufficio in Milano Via Savarè n. 1 come da procura in atti
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30.9.2024,
[...]
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- Pt_1 CP_1
002229759 relativa ad atto di accertamento n. .4905.22/09/2021.0162756 del 22/09/2021 dell'importo CP_1 complessivo di euro 16.558,50 per ritenute previdenziali omesse per l'anno 2019; spese rifuse al procuratore antistatario.
L , regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudice, ha fissato per la discussione l'udienza del 26.3.2025 all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato. pagina 1 di 2 Nel presente giudizio il ricorrente, premesso che l'ordinanza ingiunzione opposta concerne ritenute previdenziali ed assistenziali asseritamente non versate per l'anno 2019 dalla società CIERRE DI AI ZO E C. della quale è (ed era, all'epoca dei fatti) amministratore, si duole della mancata notifica dell'atto preventivo di accertamento a suo dire mai ricevuto e, in ogni caso, ha eccepito la prescrizione del diritto alla riscossione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Come sopra accennato nel presente giudizio parte ricorrente si duole, innanzitutto, della mancata notifica di alcun atto precedente la notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Ebbene, a tale riguardo, la difesa di ha documentato che il ricorrente, nella sua qualità di titolare e legale CP_1 rappresentante della CIERRE DI AI ZO E C., si vedeva notificare la diffida accertativa prot.
.4905.22/9/2021.0162756, ritualmente notificata in data 14.10.2021 per il periodo 4/2019 e 8-11/2019, a CP_1 mezzo di raccomandata ritirata presso l'ufficio postale dallo stesso ricorrente (doc. 1-2 ). CP_1
In proposito, si osserva che il procuratore della parte ricorrente, mai comparso alle udienze fissate per la trattazione della causa il 26.2.2025 ed il 26.3.2025, ha omesso qualsivoglia contestazione in relazione alle produzioni di . CP_1
Alla luce di tale documentazione, se si considera che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data
26/09/2024, è del tutto evidente che il termine di prescrizione quinquennale non può ritenersi decorso, come invece eccepito dalla parte ricorrente.
Tanto detto, considerato che in ricorso non vengono formulati ulteriori motivi di censura anche nel merito, la domanda di parte ricorrente deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di giudizio liquidate in euro 2.500,00 oltre CP_1 spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
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