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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 185/2025 promossa da:
(c.f. ), nato alla Spezia il 03.11.1990 (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Costoli) e (c.f. ), nata alla Spezia il 23.12.1989 Parte_2 C.F._2 (con l'avv. Gasparini) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 04.02.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in La Spezia in data 03.07.2021 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2021, numero 79, parte I); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione è nata in data [...] la FI;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali Per_1 risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione, anche all'estero e, a tal fine, si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, obbligandosi ad avere comportamenti rispettosi. 2) La FI (2 anni) è affidata in via condivisa ai genitori, in regime di collocamento Per_1 paritario, con residenza anagrafica presso la madre che, entro il giorno 15 del mese di febbraio 2025, lascerà la casa coniugale, sita alla Spezia (SP) Via degli Oleandri n.10, per trasferirsi presso l'abitazione sita alla Spezia (SP) Via Fiume n. 92, ove ad oggi vive il padre della IG.ra Parte_2
, essendo usufruttuario.
[...]
3) Il IG. abiterà nella casa familiare di sua esclusiva proprietà, sita alla Spezia Via Parte_1 degli Oleandri 10. Il divano, il depuratore d'acqua e la cassettiera Ikea della camera della bambina, ad oggi presenti nella casa familiare, resteranno di proprietà della IG.ra , che Parte_2 provvederà a ritirali a proprie spese all'atto del trasferimento di abitazione.
4) Ciascun genitore, considerati i tempi paritetici di frequentazione, provvederà direttamente al mantenimento della FI , fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. I Per_1 genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno il mantenimento straordinario per la FI secondo le linee guida in uso al Tribunale della
Spezia. Resta inteso che, detratto il bonus asilo nido, le ulteriori spese relative alla frequentazione di all'asilo nido privato (€ 160,00 circa) per l'anno in corso (anno 2024/2025) resteranno a Per_1 carico del padre. 5) L'assegno unico e universale a favore della FI verrà diviso al 50% fra i genitori. Per_2
6) FREQUENTAZIONE: La IG.ra , che presta attività lavorativa anche il sabato e due Pt_2 domeniche al mese, terrà con sé la FI le due domeniche in cui non lavorerà, prelevandola dalla casa del padre entro le ore 20.30 (salvo diversi accordi o emergenze) del sabato precedente al termine del turno lavorativo o non prima delle ore 9,00 della domenica mattina. Durante la settimana la IG.ra avrà con sé la FI in base ai propri orari di turnazione e precisamente: Pt_2
a) TURNO di (ore 7,30-13,30) quando la madre avrà il turno di mattina, il padre preleverà Per_3 la FI il giorno precedente dall'uscita dell'asilo o della scuola e la terrà con sé per il pernotto e la madre la preleverà dalla casa del padre il giorno successivo al termine del turno lavorativo.
b) (ore 13,30-19,30) quando la madre avrà il turno pomeridiano, la Controparte_1 bambina trascorrerà la giornata con il padre per essere poi prelevata dalla madre dalla casa del padre a fine turno lavorativo (circa ore 20,10).
c) TURNO SERALE (ore 19,30-1,30): quando la madre avrà il turno serale, la bambina trascorrerà la giornata con la stessa fino alle ore 18,30 circa quando la condurrà dal padre presso il quale pernotterà e la porterà all'asilo la mattina successiva ove la madre potrà accoglierla nel caso in cui ciò sia compatibile con i suoi turni di servizio altrimenti provvederà il padre. d) RIPOSI: quando la madre sarà “di riposo” in giorni infrasettimanali (da considerare anche il sabato) avrà la FI con sé prendendola dal termine del suo turno di servizio precedente fino a quando non riprende servizio come previsto ai punti sub a),b),c) (es. se la madre farà il turno di mattina, il padre l'avrà dalla sera precedente e la madre la prenderà al termine del suo servizio;
se la madre farà il turno pomeridiano porterà la FI all'asilo; se la madre farà il turno serale, porterà la FI al padre alle 18,30, prima di entrare in servizio).
In caso di ferie settimanali dei genitori durante il periodo invernale/primaverile, non superiori a 7 giorni consecutivi, la bambina starà, nell'arco della settimana, quattro giorni con il genitore in ferie e tre giorni con l'altro. I giorni e gli orari di tale periodo feriale verranno previamente concordati dai genitori. La minore sarà con il padre a week end alternati, dal venerdì alla domenica sera (l'accoglimento e la riconsegna avverrà sempre ad orari compatibili ai turni di servizio della madre): resta convenuto che il IG. cambierà il week end di sua spettanza nel caso in cui la madre sia in concomitanza Pt_1 libera da turni di servizio sia sabato che domenica così da darle la priorità. 7) I genitori trascorreranno con la FI, a prescindere dalla normale frequentazione, in via alternata di anno in anno, il 24 e il 25 dicembre oltre che il 6 gennaio l'uno, mentre l'altro il 26 e il 31 dicembre e 1° gennaio oppure - previo accordo - dal 24 al 26 dicembre con un genitore e i giorni dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro. Quello dei due genitori che non ha trascorso con la FI il 24 e 25 dicembre dell'anno precedente starà con lei per il giorno di Pasqua mentre l'altro l'avrà con sé per il giorno del lunedì in albis. La minore trascorrerà con i genitori secondo il principio dell'alternanza tutte le altre festività religiose e laiche.
8) Ciascun genitore trascorrerà con la FI un periodo di vacanza estivo di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si comunicheranno preventivamente i luoghi ove porteranno la FI in vacanza e garantiranno contatti almeno giornalieri.
9) I genitori parteciperanno entrambi alla festa per i compleanni della FI che, a sua volta, starà con i genitori nei giorni in cui gli stessi festeggeranno i loro compleanni, a prescindere dalla normale alternanza, così come la giornata della festa del papà e quella della festa della mamma.
10) I coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito
11) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 10.04.202, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia in data 03.07.2021 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2021, numero 79, parte I);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani