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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4277 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Greco, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Graziano Flore, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 05/08/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Siddi.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
05/08/2006 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Siddi, anno 2006, numero 1, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
2. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori dai quali continuerà Persona_1
a ricevere cura, educazione e istruzione.
3. I Sig.ri e limitatamente alle decisioni di ordinaria Pt_1 Pt_2 amministrazione, eserciteranno la potestà separatamente.
Pag. 2 di 3 Per_ 4. risiederà presso la madre e il padre potrà tenerla con sé quando vorrà previo accordo con la ricorrente e tenuto conto della volontà, degli impegni di studio e di svago della minore.
In ogni caso saranno garantiti i seguenti periodi di permanenza:
- tre giorni e mezzo a settimana con pernottamento dal padre;
- due fine settimana al mese con la regola dell'alternanza dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi preventivamente.
- Pasqua e Pasquetta verranno trascorse con i genitori secondo la regola dell'alternanza e anche Natale, la vigilia e il primo dell'anno.
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2 Per_ mantenimento di entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
La madre percepirà per intero l'assegno unico.
6. Le spese straordinarie, debitamente documentate e preventivamente concordate, salvo quelle urgenti o necessarie in quanto prescritte dal medico, vengono poste a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
A titolo esemplificativo: libri scolastici, gite scolastiche, cancelleria per la scuola da acquistarsi ad inizio dell'anno scolastico, spese mediche non coperte dal SSN, cure dentistiche ecc., secondo quanto previsto dal Protocollo CNF del 29.11.2017.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4277 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Greco, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Graziano Flore, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 05/08/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Siddi.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
05/08/2006 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Siddi, anno 2006, numero 1, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
2. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori dai quali continuerà Persona_1
a ricevere cura, educazione e istruzione.
3. I Sig.ri e limitatamente alle decisioni di ordinaria Pt_1 Pt_2 amministrazione, eserciteranno la potestà separatamente.
Pag. 2 di 3 Per_ 4. risiederà presso la madre e il padre potrà tenerla con sé quando vorrà previo accordo con la ricorrente e tenuto conto della volontà, degli impegni di studio e di svago della minore.
In ogni caso saranno garantiti i seguenti periodi di permanenza:
- tre giorni e mezzo a settimana con pernottamento dal padre;
- due fine settimana al mese con la regola dell'alternanza dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi preventivamente.
- Pasqua e Pasquetta verranno trascorse con i genitori secondo la regola dell'alternanza e anche Natale, la vigilia e il primo dell'anno.
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2 Per_ mantenimento di entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
La madre percepirà per intero l'assegno unico.
6. Le spese straordinarie, debitamente documentate e preventivamente concordate, salvo quelle urgenti o necessarie in quanto prescritte dal medico, vengono poste a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
A titolo esemplificativo: libri scolastici, gite scolastiche, cancelleria per la scuola da acquistarsi ad inizio dell'anno scolastico, spese mediche non coperte dal SSN, cure dentistiche ecc., secondo quanto previsto dal Protocollo CNF del 29.11.2017.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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