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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/03/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona della dr.ssa Cristina Giusti ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 25/02/2024 la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 54/2024 R.G. previdenza
TRA
nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
) ed ivi residente a[...] rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Gerardo Tolino presso cui domicilia RICORRENTE Contro
in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 Stefano AZZANO presso cui domicilia RESISTENTE
OGGETTO: tfr carico del fondo di garanzia ex art 2, comma V, L 29/5/1982 n. 297 CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/01/2024 parte ricorrente, premesso di aver lavorato dal 01/12/2018 al 29/02/2020 per la società ,dichiarata fallita con sentenza del 04/04/2022 dal Parte_2CP_ Tribunale di Roma, conveniva l dinanzi all'adito Tribunale affinchè fosse condannato al CP_ pagamento, a carico del Fondo di Garanzia dell ai sensi dell'art 2 d.lgs 80/92, della somma, già richiesta al fondo di garanzia in data 24.06.2023, di € 1.214,50 lordi a titolo di TFR, ammessa al passivo del fallimento, oltre accessori di legge. Con vittoria di spese. CP_ Si costituiva l e deduceva che la prestazione oggetto di causa era stata già integralmente erogata dal Fondo di Tesoreria in data 3/03/21 e in data 1/09/23, depositando all'uopo prova dei pagamenti diretti, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Il ricorrente replicava che unico soggetto legittimato passivo ad erogare la prestazione de quo restava il Fondo di garanzia atteso il fallimento della società datrice di lavoro e chiedeva Parte_2CP_ la condanna dell al pagamento della somma richiesta in ricorso;
in via subordinata, in caso di CP_ declaratoria di cessata materia del contendere, che l fosse condannata alla refusione delle spese processuali. CP_ Nelle note di trattazione scritta evidenziava che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgere, già in sede amministrativa, la propria domanda relativa al TFR al Fondo di Tesoreria (Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile) presso cui la , società datrice di Parte_3 lavoro con un numero di dipendenti superiori alle 50 unità, era tenuta al versamento diretto delle quote di trattamento di fine rapporto maturate dai propri dipendenti a far tempo dal 01.01.2007 (art. 1 commi 755 e ss. l. 296/2006), e insisteva nelle sue conclusioni. All'odierna udienza ex art. 127 ter, all'esito dello scambio di note, il Tribunale decideva con la presente sentenza. In via pregiudiziale, si deve rilevare che, l'avvenuto integrale versamento del TFR in favore del
CP_ lavoratore da parte del Fondo di Tesoreria presso l fuga ogni dubbio sulla spettanza del diritto e sul suo ammontare. Ciò premesso il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire e va rigettato.
CP_ Emerge pacificamente dagli atti e dai documenti depositati che il Fondo di tesoreria ha erogato in TFR in due tranches prima del deposito del ricorso giudiziario, in data 3/03/21 e in data 1/09/23.
CP_ Pertanto non vi è alcun concreto interesse ad agire alla condanna dell quale Fondo di Garanzia né al mero accertamento della titolarità passiva ad erogare la somma, atteso l'avvenuto pagamento prima del deposito del ricorso giudiziario.
CP_ Spese compensate come da richiesta
P.Q.M.
CP_ Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti di così provvede:
a) Rigetta il ricorso b) Compensa le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice
Cristina Giusti
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Nella persona della dr.ssa Cristina Giusti ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 25/02/2024 la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 54/2024 R.G. previdenza
TRA
nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
) ed ivi residente a[...] rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Gerardo Tolino presso cui domicilia RICORRENTE Contro
in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 Stefano AZZANO presso cui domicilia RESISTENTE
OGGETTO: tfr carico del fondo di garanzia ex art 2, comma V, L 29/5/1982 n. 297 CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/01/2024 parte ricorrente, premesso di aver lavorato dal 01/12/2018 al 29/02/2020 per la società ,dichiarata fallita con sentenza del 04/04/2022 dal Parte_2CP_ Tribunale di Roma, conveniva l dinanzi all'adito Tribunale affinchè fosse condannato al CP_ pagamento, a carico del Fondo di Garanzia dell ai sensi dell'art 2 d.lgs 80/92, della somma, già richiesta al fondo di garanzia in data 24.06.2023, di € 1.214,50 lordi a titolo di TFR, ammessa al passivo del fallimento, oltre accessori di legge. Con vittoria di spese. CP_ Si costituiva l e deduceva che la prestazione oggetto di causa era stata già integralmente erogata dal Fondo di Tesoreria in data 3/03/21 e in data 1/09/23, depositando all'uopo prova dei pagamenti diretti, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Il ricorrente replicava che unico soggetto legittimato passivo ad erogare la prestazione de quo restava il Fondo di garanzia atteso il fallimento della società datrice di lavoro e chiedeva Parte_2CP_ la condanna dell al pagamento della somma richiesta in ricorso;
in via subordinata, in caso di CP_ declaratoria di cessata materia del contendere, che l fosse condannata alla refusione delle spese processuali. CP_ Nelle note di trattazione scritta evidenziava che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgere, già in sede amministrativa, la propria domanda relativa al TFR al Fondo di Tesoreria (Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile) presso cui la , società datrice di Parte_3 lavoro con un numero di dipendenti superiori alle 50 unità, era tenuta al versamento diretto delle quote di trattamento di fine rapporto maturate dai propri dipendenti a far tempo dal 01.01.2007 (art. 1 commi 755 e ss. l. 296/2006), e insisteva nelle sue conclusioni. All'odierna udienza ex art. 127 ter, all'esito dello scambio di note, il Tribunale decideva con la presente sentenza. In via pregiudiziale, si deve rilevare che, l'avvenuto integrale versamento del TFR in favore del
CP_ lavoratore da parte del Fondo di Tesoreria presso l fuga ogni dubbio sulla spettanza del diritto e sul suo ammontare. Ciò premesso il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire e va rigettato.
CP_ Emerge pacificamente dagli atti e dai documenti depositati che il Fondo di tesoreria ha erogato in TFR in due tranches prima del deposito del ricorso giudiziario, in data 3/03/21 e in data 1/09/23.
CP_ Pertanto non vi è alcun concreto interesse ad agire alla condanna dell quale Fondo di Garanzia né al mero accertamento della titolarità passiva ad erogare la somma, atteso l'avvenuto pagamento prima del deposito del ricorso giudiziario.
CP_ Spese compensate come da richiesta
P.Q.M.
CP_ Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti di così provvede:
a) Rigetta il ricorso b) Compensa le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice
Cristina Giusti
Pag. 2 di 2