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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5090 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca Presidente relatore dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 6284/2022, riservato alla udienza del 12-6-2025 celebrata con modalità cartolare a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte come da decreto del 21-5-2025 e vertente: TRA
(c.f. ) nata a [...] il 30 novembre _1 C.F._1 1979, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Guidaldi e Francesca Magni, con indirizzi P.E.C.: e per procura allegata Email_1 Email_2 telematicamente al ricorso di appello – appellante. E
(c.f. nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. Alessandro Mariani, con indirizzo P.E.C. per procura Email_3 allegata telematicamente alla comparsa di costituzione – appellato.
Fatto
e hanno contratto matrimonio in Lariano (RM) in data 24- _1 CP_1
6-2000 e dalla loro unione è nata la figlia (Velletri, 29-10-2004). Persona_1 Con ricorso in data 19-12-2019 instaurava il giudizio di separazione _1 presso il Tribunale di Velletri e si costituiva;
con sentenza n. 1996/2022 CP_1 depositata il 27-10-2022, il Tribunale di Velletri dichiarava la separazione personale dei coniugi, assegnando la casa coniugale, sita in Lariano (RM), via G. Mazzini 63, al marito e ponendo a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di _1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00 oltre alla rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Velletri;
rigettava ogni altra domanda, comprese quelle di addebito, e compensava le spese di lite. Con ricorso depositato il 25-11-2022 proponeva appello chiedendo nel _1 merito, in riforma della sentenza impugnata, di porre a carico di il CP_1 pagamento in suo favore della somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione annuale Istat, con effetto a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado del giudizio, ovvero da febbraio 2020; di dichiarare non dovuto l'assegno di mantenimento in favore della figlia , ovvero, in via subordinata, di Per_2 disporne la riduzione ad euro 100,00 mensili, in ogni caso con effetto a decorrere dalla data di deposito del ricorso di primo grado, ovvero dal febbraio 2020; di disporre che i coniugi contribuiscano ciascuno per il 50% alle spese straordinarie della figlia purché previamente concordate tra loro. Con memoria del 20-11-2023 si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello CP_1 e depositando documentazione dalla quale risultava che lo stesso, in seguito alla diagnosi di neoplasia del retto, nel mese di luglio 2023 era stato dichiarato invalido come portatore di handicap. Con atto del 9-5-2025 rappresentava che la figlia nel mese di _1 Per_1 ottobre 2023 è stata assunta alle dipendenze della con mansioni di CP_2
R.G. 6284/2022 2
cassiera presso un supermercato di Artena e remunerazione netta mensile di euro 1.200,00 ed era andata a vivere con il proprio compagno, dal quale nel mese di ottobre 2024 ha avuto un figlio. Gli atti sono stati passati al P.G. per il parere in data 21-5-2025; la Corte si è riservata nella udienza del 12-6-2025, trattata con modalità cartolari;
entrambe le parti hanno depositato preventivamente note scritte.
Diritto Ha accertato il Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata, che aveva _1 un reddito almeno analogo a quello di , che quale Appuntato scelto dei CP_1
Carabinieri percepiva reddito mensile di circa euro 1.600,00 mensili. era _1 infatti titolare del 33,33% delle quote societarie della Caliciotti Bus S.r.l., società che risultava attiva ed operativa, con un buon patrimonio, malgrado una recente perdita di esercizio, per cui la asserita retribuzione percepita da , quale dipendente _1 part time della stessa società, per euro 500,00 mensili, era da ritenersi non credibile. Doveva piuttosto ritenersi - ha affermato il Tribunale - che la appellante beneficiasse di entrate derivanti dalla sua qualità di socia almeno equivalenti alla retribuzione di;
CP_1 non era quindi accoglibile la domanda di di un assegno di mantenimento _1 in proprio favore. Riguardo alla condizione della figlia , il Tribunale ha affermato che la stessa, Per_2 divenuta maggiorenne in data 24-10-2022, aveva scelto di vivere stabilmente presso il padre, da ciò derivandone l'assegnazione al padre della casa coniugale e l'obbligo per di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia determinato _1 congruamente in euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Questa Corte ritiene di condividere le argomentazioni del Giudice di primo grado, riguardo alla condizione reddituale delle parti, atteso che il possesso da parte di di _1 quota parte del capitale sociale della Caliciotti Bus S.r.l., società attiva ed operante, di cui pure è dipendente part-time, le consente di percepire reddito quantomeno pari a quello del marito;
peraltro la grave infermità documentata da comporta con ogni CP_1 evidenza l'esclusione di un obbligo di mantenimento a favore dell'appellante. La domanda dell'appellante di condanna dell'appellato al pagamento di _1 un assegno mensile di mantenimento in proprio favore deve pertanto essere rigettata. Piuttosto, la sopravvenuta indipendenza economica di comporta Persona_1 necessariamente il venir meno in capo alla appellante di contribuire al mantenimento della figlia, dapprima convivente con il padre e poi andata a vivere in altra abitazione. Tale obbligo di mantenimento, così come per le spese straordinarie, deve pertanto essere revocato con decorrenza da novembre 2023, mese successivo alla data di assunzione di
. Per_1 Quanto alle spese, in ragione dell'accoglimento in misura parziale dell'appello, si ritiene sussistere ragioni di equità sostanziale per compensare tra le parti anche le spese di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello di _1
, rigettato nel resto, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del
[...] 27-10-2022, confermata nel resto, così provvede:
1. revoca con decorrenza dal mese di novembre 2023 l'obbligo posto a carico di _1
, di corrispondere in favore di l'importo mensile di euro 300,00 quale
[...] CP_1 contributo al mantenimento della figlia;
Per_1
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa le spese di lite tra le parti. Roma 12-6-2025
Il Presidente estensore
Alberto Tilocca
R.G. 6284/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca Presidente relatore dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 6284/2022, riservato alla udienza del 12-6-2025 celebrata con modalità cartolare a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte come da decreto del 21-5-2025 e vertente: TRA
(c.f. ) nata a [...] il 30 novembre _1 C.F._1 1979, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Guidaldi e Francesca Magni, con indirizzi P.E.C.: e per procura allegata Email_1 Email_2 telematicamente al ricorso di appello – appellante. E
(c.f. nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. Alessandro Mariani, con indirizzo P.E.C. per procura Email_3 allegata telematicamente alla comparsa di costituzione – appellato.
Fatto
e hanno contratto matrimonio in Lariano (RM) in data 24- _1 CP_1
6-2000 e dalla loro unione è nata la figlia (Velletri, 29-10-2004). Persona_1 Con ricorso in data 19-12-2019 instaurava il giudizio di separazione _1 presso il Tribunale di Velletri e si costituiva;
con sentenza n. 1996/2022 CP_1 depositata il 27-10-2022, il Tribunale di Velletri dichiarava la separazione personale dei coniugi, assegnando la casa coniugale, sita in Lariano (RM), via G. Mazzini 63, al marito e ponendo a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di _1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00 oltre alla rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Velletri;
rigettava ogni altra domanda, comprese quelle di addebito, e compensava le spese di lite. Con ricorso depositato il 25-11-2022 proponeva appello chiedendo nel _1 merito, in riforma della sentenza impugnata, di porre a carico di il CP_1 pagamento in suo favore della somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione annuale Istat, con effetto a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado del giudizio, ovvero da febbraio 2020; di dichiarare non dovuto l'assegno di mantenimento in favore della figlia , ovvero, in via subordinata, di Per_2 disporne la riduzione ad euro 100,00 mensili, in ogni caso con effetto a decorrere dalla data di deposito del ricorso di primo grado, ovvero dal febbraio 2020; di disporre che i coniugi contribuiscano ciascuno per il 50% alle spese straordinarie della figlia purché previamente concordate tra loro. Con memoria del 20-11-2023 si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello CP_1 e depositando documentazione dalla quale risultava che lo stesso, in seguito alla diagnosi di neoplasia del retto, nel mese di luglio 2023 era stato dichiarato invalido come portatore di handicap. Con atto del 9-5-2025 rappresentava che la figlia nel mese di _1 Per_1 ottobre 2023 è stata assunta alle dipendenze della con mansioni di CP_2
R.G. 6284/2022 2
cassiera presso un supermercato di Artena e remunerazione netta mensile di euro 1.200,00 ed era andata a vivere con il proprio compagno, dal quale nel mese di ottobre 2024 ha avuto un figlio. Gli atti sono stati passati al P.G. per il parere in data 21-5-2025; la Corte si è riservata nella udienza del 12-6-2025, trattata con modalità cartolari;
entrambe le parti hanno depositato preventivamente note scritte.
Diritto Ha accertato il Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata, che aveva _1 un reddito almeno analogo a quello di , che quale Appuntato scelto dei CP_1
Carabinieri percepiva reddito mensile di circa euro 1.600,00 mensili. era _1 infatti titolare del 33,33% delle quote societarie della Caliciotti Bus S.r.l., società che risultava attiva ed operativa, con un buon patrimonio, malgrado una recente perdita di esercizio, per cui la asserita retribuzione percepita da , quale dipendente _1 part time della stessa società, per euro 500,00 mensili, era da ritenersi non credibile. Doveva piuttosto ritenersi - ha affermato il Tribunale - che la appellante beneficiasse di entrate derivanti dalla sua qualità di socia almeno equivalenti alla retribuzione di;
CP_1 non era quindi accoglibile la domanda di di un assegno di mantenimento _1 in proprio favore. Riguardo alla condizione della figlia , il Tribunale ha affermato che la stessa, Per_2 divenuta maggiorenne in data 24-10-2022, aveva scelto di vivere stabilmente presso il padre, da ciò derivandone l'assegnazione al padre della casa coniugale e l'obbligo per di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia determinato _1 congruamente in euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Questa Corte ritiene di condividere le argomentazioni del Giudice di primo grado, riguardo alla condizione reddituale delle parti, atteso che il possesso da parte di di _1 quota parte del capitale sociale della Caliciotti Bus S.r.l., società attiva ed operante, di cui pure è dipendente part-time, le consente di percepire reddito quantomeno pari a quello del marito;
peraltro la grave infermità documentata da comporta con ogni CP_1 evidenza l'esclusione di un obbligo di mantenimento a favore dell'appellante. La domanda dell'appellante di condanna dell'appellato al pagamento di _1 un assegno mensile di mantenimento in proprio favore deve pertanto essere rigettata. Piuttosto, la sopravvenuta indipendenza economica di comporta Persona_1 necessariamente il venir meno in capo alla appellante di contribuire al mantenimento della figlia, dapprima convivente con il padre e poi andata a vivere in altra abitazione. Tale obbligo di mantenimento, così come per le spese straordinarie, deve pertanto essere revocato con decorrenza da novembre 2023, mese successivo alla data di assunzione di
. Per_1 Quanto alle spese, in ragione dell'accoglimento in misura parziale dell'appello, si ritiene sussistere ragioni di equità sostanziale per compensare tra le parti anche le spese di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello di _1
, rigettato nel resto, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del
[...] 27-10-2022, confermata nel resto, così provvede:
1. revoca con decorrenza dal mese di novembre 2023 l'obbligo posto a carico di _1
, di corrispondere in favore di l'importo mensile di euro 300,00 quale
[...] CP_1 contributo al mantenimento della figlia;
Per_1
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa le spese di lite tra le parti. Roma 12-6-2025
Il Presidente estensore
Alberto Tilocca
R.G. 6284/2022