Articolo 14 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
Articolo 13Articolo 15
Versione
17 dicembre 1988
Art. 14. 1. Ferma restando la personalita' giuridica delle "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349 , con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalita' di culto, i quali svolgono anche altre attivita' ai sensi dell'articolo 15:
a) Istituto evangelico "Betania-Emmaus", con sede in Guidonia-Montecelio, frazione di Torlupara;
b) Istituto evangelico Eben-ezer", con sede in Corato;
c) Istituto evangelico "Betesda", con sede in Giarre, frazione Macchia.
2. Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno.
3. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988