Articolo 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 179
Articolo 1
Versione
6 aprile 1968
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo verra' provveduto, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 aprile 1968