Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo verra' provveduto, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui al precedente articolo verra' provveduto, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.