Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9168/2022 R.G. promossa da:
c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
c.f. ) Parte_1 C.F._1
Entrambi con il patrocinio dell'avv. VINCIGUERRA FEDERICO e , elettivamente domiciliati in
Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. VINCIGUERRA FEDERICO
ATTORI
contro
:
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TESTONI BLASCO DI CA ER e elettivamente domiciliato in
VIA V. GIUFFRIDA, 73 CATANIA presso lo studio dell'avv. TESTONI BLASCO DI CA
ER
CONVENUTO
E nei confronti di
( C.F. e p.iva ), in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_3 [...]
( C.F. e P.I. ),rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Mario CP_2 P.IVA_4
Anzà ed elettivamente domiciliata in Catania , Piazza Roma n. 9 , presso lo studio dell'avv. Dario
Sanfilippo
TERZO INTERVENUTO
pagina 1 di 16
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proprio e n.q. di legale Parte_3
rappresentante della conveniva in giudizio Controparte_3
innanzi questo Tribunale la e proponeva Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1569/2022 (R.G. n. 3386/2022) emesso dal Tribunale di Catania il
06.04.2022, a mezzo del quale è stato ad essi ingiunto il pagamento della somma di euro 18.707,87, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, quale insoluto del contratto di prestito chirografario n° 53/601/254706 di € 27.500,00, stipulato tra le parti in data 03/09/2015.
L'opponente deduceva a sostegno della spiegata opposizione: - la nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte della - la nullità delle clausole di interesse (commissione di estinzione Pt_2
anticipata del finanziamento, tasso di interesse debitore e di mora, tasso EURIBOR, capitalizzazione trimestrale), - l'illegittima applicazione dell'ammortamento alla francese, - la nullità della fideiussione per violazione dell'art.2 comma 2 lett a) L.n. 287/1990.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di :“ …dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante la nullità del contratto di finanziamento ex adverso posto a fondamento di detto decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1418; 1325 e 1346 c.c. laddove non recante sottoscrizione alcuna da parte della Banca concedente, per violazione dell'art.23 D. Lgs. n.58/1998 comma 1; b) in subordine, nel merito, senza minimamente recedere dalle superiori proposte domande, revocare, annullare, ovvero con qualsiasi altra formula porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto per le causali infra esposte e per l'effetto I) - ritenere e dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati dalla per il contratto di finanziamento Parte_2
n.53.601.254706 del 03/09/2015 sicché applicati in misura superiore a quella convenzionale o a quella più favorevole alla società opponente ai sensi degli artt.117 e 118 TUB, ed in particolare dichiarare la nullità della commisurazione del tasso d'interesse debitore all'indice EURIBOR per patente contrasto con la L. 10/10/1990 n.287, nonchè ai sensi degli artt.1418 e 1346 c.c. e della Decisione UE
04/12/2013, per contrasto con gli artt.101 TFUE e 53 Accordo EAA stante la presunzione iuris tantum di esistenza del danno cagionato dall'illecito, Direttiva 2014/104/UE art.14, comma 2 e 17 e art.2 D.
Lgs. 19/01/2017 n.3, nonché della capitalizzazione trimestrale degli stessi, e per non essere stata la
pagina 2 di 16 misura degli interessi come sopra indicati applicata e rispettata dalla Banca opposta;
II) – conseguentemente dichiarare, nei confronti della società opponente e del Sig. , Parte_1
fideiussore, la compensazione della somma che sarà determinata dalla espletanda C.T.U. contabile che sin d'ora si chiede versata dalla a titolo di Parte_1
maggiori interessi debitori calcolati ad un tasso superiore a quello determinato in contratto ovvero a quello ad essa più favorevole siccome determinato dalla opposta, nonché a titolo di capitalizzazione, senza applicazione di interesse alcuno ovvero, in subordine, applicando tempo per tempo il tasso
d'interesse legale o il tasso d'interesse debitore più favorevole al mutuatario e senza capitalizzazione alcuna degli interessi e senza applicazione di penale, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole date dei versamenti al soddisfo, con l'eventuale maggior credito che dovesse essere accertato a favore dell'opposta; nel merito annullare, revocare, ovvero con qualsiasi altra formula porre nel nulla il decreto ingiuntivo oggi opposto stante la nullità delle clausole di interesse del contratto di finanziamento summenzionato alla luce della eccepita illegittimità del metodo di rimborso
(cd. Ammortamento alla francese) ai sensi degli artt.1418 e 1346 c.c., nonché per violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. e per l'effetto dichiarare, nei confronti della società opponente e del fideiussore
Sig. , la compensazione della somma che sarà determinata dalla espletanda C.T.U. Parte_1 contabile che sin d'ora si chiede versata dalla di l'illegittimo metodo del cd. Parte_1
interesse composto (Ammortamento alla francese) sostituendo a quest'ultimo il metodo di determinazione del cd. interesse semplice ai sensi dell'art.1284 c.c., calcolando la differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello finanziato, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole date dei versamenti al soddisfo, con l'eventuale maggior credito che dovesse essere accertato a favore dell'opposta; dichiarare l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto stante la nullità della fideiussione prestata dal Sig. per violazione dell'art.2 comma 2, lett. a) Parte_1
L. n.287/1990 ovvero, in subordine, ai sensi degli artt.1939 c.c., stante la nullità dell'obbligazione principale e 1957 comma 1 c.c., stante la mancata attività di recupero del presunto credito da parte della Banca opposta. si chiede ammettersi C.T.U. contabile, al fine di 1) quantificare gli interessi calcolati nella misura ultraconvenzionale ed applicati dalla Parte_2 Parte_2
con riferimento al contratto di finanziamento n.53.601.254706 del 03/09/2015; 2)
[...] quantificare la differenza tra gli interessi calcolati al tasso d'interesse debitore superiore alla misura convenzionale o comunque alla misura convenzionale e gli interessi al tasso legale;
3) redigere piano di ammortamento secondo il criterio del cd. “interesse semplice”, senza applicazione di interesse alcuno ai sensi dell'art.1815 comma 2 c.c. ovvero sostituendo al tasso convenzionale il tasso
d'interesse legale, o sostituendo al tasso d'interesse ultraconvenzionale quello legale ovvero quello c)
pagina 3 di 16 sempre a titolo di maggiori interessi debitori calcolati secondo d) In via Parte_1
istruttoria convenzionale o, in subordine, quello ex art.117 TUB, senza alcuna capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto de quo, secondo il metodo di determinazione del composto;
4) determinare, alla luce del superiore ricalcolo, l'importo esattamente dovuto dalla
[...]
alla Banca opposta, per il contratto di finanziamento summenzionato, Parte_1
dalla stipulazione del contratto alla data di risoluzione dello stesso, imputando correttamente tutte le rimesse effettuate dalla società opponente in pagamento delle rate del mutuo senza applicazione di tasso d'interesse alcuno ovvero del solo tasso di interesse legale senza alcuna capitalizzazione degli interessi e con applicazione del metodo di rimborso del cd. interesse semplice ex art.1284 c.c. ovvero di altro metodo di rimborso delle rate del cd. interesse semplice ai sensi dell'art.1284 c.c. ovvero di altro regime rimborso a regime composto.”
Si costituiva in giudizio la contestando le Parte_2
infondate argomentazioni avversarie ed insistendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Chiedeva quindi all'adito Tribunale di: “il rigetto dell'opposizione de qua e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme ingiunte, oltre agli accessori e agli interessi, così per come esattamente specificati nell'opposto D.I.. Si chiede che lo stesso venga munito della clausola di provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione né fondata su prova scritta, né fondata su prova di pronta soluzione. Con vittoria di spese e compensi.”
All'udienza cartolare del 30.11.2022, il G.I. assegnava a parte opposta il termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione.
In data 01.02.2023, interveniva nel giudizio, con comparsa di costituzione, Controparte_1
in persona della procuratrice quale cessionaria dell'opposta ,
[...] CP_2 CP_4
confermando e facendo proprie le istanze, richieste, difese, eccezioni e le deduzioni già avanzate dalla cedente e chiedendo l'estromissione dell'Istituto di credito cedente non risultando più in alcun modo parte interessata.
Espletata la mediazione con esito negativo, all'udienza del 22.03.2023, il G.I., assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Successivamente con ordinanza del 18.10.2023, il G.I. disponeva la nomina di un CTU tecnico- contabile al fine di ricalcolare i rapporti dare/avere tra le parti e rinviava all'udienza del 04.12.2023 per il conferimento dell'incarico.
Espletata la CTU, all'udienza del 22.05.2024, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.12.2024.
pagina 4 di 16 Indi all'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva assunta in decisione con assegnazioni alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Ebbene, nel caso di specie, la Banca opposta ha ingiunto all'odierno opponente, il pagamento della complessiva somma di euro 18.707,87, oltre interessi maturati alla data del soddisfo sulla sorte capitale e sulle rate scadute ed oltre alle spese del procedimento, quale debito derivante dal contratto di prestito chirografario n° 53/601/254706 di € 27.500,00 stipulato in data 03/09/2015 tra le parti.
Premessa la genesi della domanda monitoria avanzata da nei Parte_2
confronti dell'odierno opponente, va precisato che – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, giusta cessione giusta pubblicazione in G.U. Parte Seconda n. n. 148 del 22.12.2022 – la
[...]
subentrava, in qualità di cessionaria, nella posizione creditoria originariamente Controparte_1
vantata da nei confronti dell'odierno opponente. Parte_2
In data 22.12.2022, la conferiva procura alla per il Controparte_1 CP_2
recupero dei crediti oggetto del giudizio de quo.
Atteso che tutte le dinamiche sovra esposte risultano debitamente comprovate da opportuna documentazione versata in atti, questo giudice ritiene di dover accogliere l'istanza – formalizzata dalla in persona della procuratrice nella comparsa di Controparte_1 CP_2
costituzione e risposta ex art. 111 c.p.c. – di estromissione dall'odierno procedimento, della
[...]
, la quale non risulta più, in alcun modo, parte interessata. Parte_2
L'originaria parte opposta deve quindi dichiararsi estromessa dal giudizio de quo, in quanto si è costituito il successore a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 c. 1 c.p.c.
pagina 5 di 16 Invero l'eccezione dell'opponente, sulla presunta carenza di legittimazione attiva del soggetto intervenuto- e, per essa, della procuratrice , è da Controparte_1 CP_2
rigettare.
Sulla scorta della documentazione in atti risulta che la cessionaria ha provato, appunto, l'iter di cessione intervenuto, allegando l'estratto avviso di cessione contenuto in Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. n. 148 del 22.12.2022 ( cfr: alleg.2) da cui si evince la sussistenza del credito per il quale l'opposta agisce in via monitoria, nonché la copia delle stampate della lista dei crediti ceduti
(individuabili tramite idoneo codice identificativo NDG, che, come dato evincere dalla stessa documentazione allegata al ricorso monitorio, nel caso di specie è il n. 893532 rinvenibile nell'elenco completo di tutti i debitori oggetto della cessione, presso il sito internet (pubblicamente accessibile):
Informativa Cessioni | Securitisation Services (securitisation-services.com).
In sede di memoria ex art.183 comma 6 n°2 cpc, l'opposta ha anche depositato la comunicazione di avvenuta cessione rilasciata dalla . Parte_2
L'avviso di cessione prodotto consente l'individuazione senza incertezze dei crediti oggetto della cessione e quindi nessun dubbio può residuare circa la prova offerta dall'opposta rispetto alla titolarità attiva del credito vantato nei confronti dell'opponente.
E' ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.58 del d.lgs. n.385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Peraltro (Cass. 16 novembre 2011, n. 23992) la cessione delle attività e delle passività, delle aziende e dei rami d'azienda, dei beni e dei rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell'art. 90, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 386 (applicabile "ratione temporis") ad un altro istituto di credito determina una successione a titolo particolare” (Corte di
Cassazione, sez. III civ., ordinanza n.15884 del 13.06.2019; Cass. Civ. 29 dicembre 2017, n.31188).
Un'ordinanza della Cassazione (n.10200/2021 del 16/4/2021) ha ulteriormente chiarito che ai fini della prova della cessione del credito: “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez.U., 04/5/2017, n.10790 e succ. conf.)”.
pagina 6 di 16 Va peraltro rilevato che, come affermato da ultimo da Cass n. 7866/2024, la produzione del contratto di cessione non è necessario laddove in concreto sia possibile ricondurre il contratto in questione tra quelli oggetto di cessione (“ vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa Corte n.
17944 del 22.06.2023 e n. 9412 del 05.04.2023, con le quali si è chiarito che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che (quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé) può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Nella specie deve ritenersi che parte opposta ha fornito idonea prova della titolarità del credito in capo alla società e per essa in forza della documentazione versata in Controparte_1 CP_2
atti.
Entrando nel merito della controversia parte opponente eccepisce la nullità ex art.117 TUB del contratto di finanziamento per violazione dell'art.23 D.Lgs N. 58/1998 comma 1, poiché a suo dire mancante della sottoscrizione della Banca cedente.
Giova ricordare che la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1 T.U.B., è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto.
Tale considerazione ha condotto la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ad affermare -così risolvendo una querelle in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario- il seguente principio di diritto:
“Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n.58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando pagina 7 di 16 la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. Civ., SS.UU., 16 gennaio 2018, n. 898).
Sul punto si è espressa la Corte di legittimità evidenziando che le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art.117, comma 3, TUB (secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità) ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale (Cass. Civ., Sez. I, 2 aprile 2021, n. 9196).
La Corte, nella sentenza in commento, ha concluso “che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti”.
Va altresì rilevato che è pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione per cui in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam il contraente che non abbia materialmente sottoscritto l'atto negoziale può validamente perfezionarlo producendolo in corso di giudizio, al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente (in tal senso Cass. nn.
11409/06 e 1414/99).
Significativa conferma della correttezza di tale interpretazione è dato riscontrare anche nella sentenza della Corte di Cassazione n. 4564/12, che, in motivazione, prende posizione sulla questione in esame rilevando quanto segue: “la giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui
è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969 n.
3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 9543/02;
Cass. 22223/06). Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del pagina 8 di 16 rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguente perfezionamento dello stesso”.
Nel caso di specie nessun dubbio può nutrirsi sul fatto che l'istituto bancario abbia inteso avvalersi del contratto e dare esecuzione allo stesso;
di conseguenza, il cliente che abbia conosciuto il testo contrattuale, avendolo sottoscritto, non può invocare la nullità per mancanza di sottoscrizione da parte della banca medesima, che è la parte che tale pattuizione intende fare valere.
Alla luce di quanto sopra, va quindi disattesa la doglianza formulata da parte opponente in quanto è sufficiente, ai fini della validità del contratto, che lo stesso (come nel caso di specie) sia redatto per iscritto, che una copia sia consegnata al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Priva di pregio giuridico è l'ulteriore doglianza dell'opponente sulla illegittimità del piano di ammortamento “alla francese” adottato dalla banca e del relativo surrettizio regime di capitalizzazione composta non espressamente previsto in contratto, con conseguente nullità parziale del mutuo, ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, c.c., per indeterminatezza della clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi.
Con il termine di “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante) e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità; si veda
Tribunale di Milano, 05.05.2014).
In definitiva, tale forma di ammortamento prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo), così che con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore.
Secondo la giurisprudenza quasi unanime, seguita anche da questo Tribunale, l'ammortamento alla francese deve considerarsi legittimo, in quanto deve escludersi che con la rata costante ed il rimborso graduale del capitale possa prodursi l'applicazione di interessi anatocistici, ne deriva che non è possibile conferire al CTU mandato volto ad accertare l'eventuale usurarietà degli interessi applicati al contratto di prestito convenzionato del 29.09.2016 per come eccepito da parti opponenti.
pagina 9 di 16 Infatti tale fenomeno di produzione di interessi composti, potenzialmente illegittimi, potrebbe sussistere soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, mentre, in tale sistema di ammortamento, gli interessi relativi al periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli accessori maturati sono pagati come quota accessori della rata di rimborso e non vengono capitalizzati (ex multis, Corte d'appello Brescia, 06.11.2019, n.
1597).
Va altresì precisato che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese, infatti, la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. (si vedano Tribunale Lecce 16.9.2014, Tribunale Siena 11.7.2014, Tribunale Milano
5.5.2014, Tribunale Pescara 10.4.2014, Tribunale Mantova 11.3.2014, Tribunale Ferrara 5.12.2013).
Da ultimo la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 20 maggio 2024, n. 15130 ha ritenuto che
“deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”;…“deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Ogni doglianza sul punto è da ritenere infondata e va rigettata.
Parte opponente, in seno alla citazione in opposizione, lamenta altresì, la nullità del contratto di finanziamento in ordine all'illegittima applicazione di clausole che regolano il tasso di interesse debitore.
In particolare, innanzitutto lamenta che il TAEG indicato in contratto non sarebbe Controparte_3 comprensivo dell'eventuale estinzione anticipata del finanziamento.
Tale doglianza è infondata, considerato che con riguardo agli oneri contrattualmente previsti, connessi all'estinzione anticipata del prestito, si precisa che gli stessi non sono stati computati ai fini del calcolo del TEG del finanziamento, atteso che detti oneri vanno sicuramente inquadrati come “Penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto”, relativamente alle quali le Istruzioni della Banca d'Italia prevedono espressamente l'esclusione dal calcolo del TEG, in considerazione del fatto che trattasi di oneri da considerarsi solo eventuali.
pagina 10 di 16 Con riferimento specifico alla doglianza di parte opponente sulla nullità del tasso di interesse debitore e di mora, la causa è stata istruita mediante CTU tecnica-contabile, le cui risultanze, essendo scevre da vizi logici e tecnici, risultano del tutto condivisibili.
Il mandato del CTU prevedeva la:”
1. Verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi: utilizzare come metodo di calcolo le istruzioni della Banca d'Italia, inserendo tutti i costi legati all'erogazione ad eccezione di quelli espressamente esclusi (imposte, assicurazione obbligatoria incendio, spese notarili...). Inserire nel calcolo anche i costi per eventuale polizza assicurativa, ove contestuale al mutuo, a copertura dell'integrale finanziamento e con beneficiario l'istituto erogante.
2. Verifica dell'usurarietà degli interessi moratori: verificare sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, ma preso separatamente
e non cumulato con quello corrispettivo. A tal fine dovrà tenersi conto anche del correttivo indicato nelle Istruzioni richiamate del 2.1%.”.
Orbene, il CTU ha utilizzato la documentazione depositata in atti analizzando specificatamente l'“Allegato 2” del Contratto, in cui erano pattuite le condizioni economiche.
A seguito dell'analisi della documentazione, al fine della verifica del rispetto delle soglie di Legge di cui alla L. 108/1996 relativamente ai tassi di interesse corrispettivo e moratorio, per come pattuiti nel contratto di finanziamento n° 53/601/254706 del 03/09/2015, il CTU è giunto alle seguenti conclusioni;
“1) Con riguardo alla verifica dell'eventuale usura ab origine del tasso corrispettivo, è stato accertato che nel III Trimestre 2015 il tasso soglia di riferimento relativo alla categoria di operazioni
“Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” era pari al 17,22%.
A fronte di quanto sopra, l'Indicatore sintetico di costo relativo al contratto di finanziamento per cui è causa, correttamente determinato, comprensivo degli oneri collegati all'erogazione del credito è pari al 10,374% e pertanto, risulta entro i limiti di cui alla Legge 108/96.
2) Con riguardo alla verifica dell'eventuale usura ab origine del tasso di mora, è stato accertato che, il tasso soglia a valere per la categoria di operazioni “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” è pari per i tassi di mora al 19,85% ottenuto, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, aumentando di 2,1 punti percentuali il TEGM del 11,99% pubblicato dal Ministero del Tesoro per il III
Trimestre 2015 ed, in dettaglio:
- TEGM riferito ai tassi di mora………...……10,58%+2,1% =12,68%
- Tasso Soglia mora………..……......…… (12,68%*1,25)+4 = 19,85%
Per quanto sopra, dunque, anche il tasso di mora pattuito nel contratto di finanziamento in esame del 9,973%, risulta entro i limiti di Legge.”
pagina 11 di 16 In definitiva il CTU ha accertato che sia il tasso corrispettivo che il tasso di mora, risultano determinati entro i limiti di legge, senza alcun sconfinamento e/o sforamento.
Ogni doglianza dell'opponente sulla questione è quindi da rigettare.
Assolutamente generiche, risultano le ulteriori eccezioni dell'opponente relative alla presunta illegittima applicazione di tassi di interesse usurari e l'illegittima applicazione della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Le contestazioni mosse dall'opponente infatti sono carenti di precisione e specificità, non avendo indicato nel dettaglio né le voci di costo illegittimamente applicate dalla banca e la relativa entità, né il tasso di interesse che avrebbe dovuto essere applicato e in che modo esso avrebbe inciso sul conteggio del dovuto.
Infine, riguardo ulteriori clausole contrattuali, l'opponente eccepisce la nullità della clausola relativa alla indicazione del tasso di interesse debitore sicchè indeterminata in quanto riferita all'EURIBOR. Tale doglianza risulta, altresì, generica e non supportata da alcuna prova a fondamento.
L'opponente non indica neanche quale sia specificatamente la clausola del contratto ritenuta invalida.
Da ultimo l'opponente contesta la validità del decreto ingiuntivo opposto per nullità della fideiussione per supposta violazione dell'art. 2 comma 2, lett.a) L.287/1990.
Giova ricordare che sul punto, la Suprema Corte di Cassazione - nell'ambito di un acceso dibattito circa le sorti del contratto a valle ricalcanti le clausole del modello ABI e la tipologia di tutela, risarcitoria o reale, in favore del contraente c.d. debole - ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni ritenendo, piuttosto che, la riproposizione di siffatte clausole nei singoli contratti c.d. a valle dia luogo solo ad una nullità parziale delle stesse, ai sensi dell'art. 1419 c.c., non inficiando la tenuta dell'intero contratto, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico. In tal senso è di massimo rilievo la sentenza della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994 che così si è espressa: "nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la Banca, siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole
ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e
8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti".
Con la citata sentenza è stato poi espresso il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul
pagina 12 di 16 funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti." Va considerato, in particolare, che la Corte afferma che solo la “pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8)” determinano la nullità a valle del contratto fideiussorio limitatamente alle clausole riproduttive del contenuto del primo atto, ex art. 1419 c.c., mentre “non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità” o, ancora, aggiunge che
“è del tutto evidente, infatti, che la nullità speciale delle clausole in questione discende dalla loro natura
- in quanto attuative dell'intesa a monte vietata - di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione”.
Le suddette clausole vietate, in quanto poste in violazione della normativa antitrust, sono specificamente: - le cd. “clausole di reviviscenza”, corrispondenti a quelle previste all'art. 2 dello schema ABI (in cui il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”); - la clausola che deroga all'art. 1957 c.c., corrispondente a quella prevista all'art. 6 dello schema ABI (la quale prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”); - la cd. “clausola di sopravvivenza” di cui all'art. 8, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Parte opponente eccepisce che l'Istituto di credito avrebbe agito, illegittimamente, nei confronti del debitore oltre il termine di cui all'art.1957 c.c.,
Sul punto occorre rilevare che la garanzia fideiussoria rilasciata da , in data Controparte_3
03/09/2015 va qualificata, in senso proprio, come “Contratto autonomo di garanzia “a cui non si applica l'art.1957 c.c.
Ed infatti, nel contratto autonomo di garanzia oggetto di giudizio, il debitore si è obbligato al
“pagamento immediato alla Banca, a semplice richiesta scritta” e detta clausola è stata anche pagina 13 di 16 specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art.1341 comma 2 c.c. , secondo quanto risulta dai documenti versati in atti (alleg.n.3 comparsa BAPR).
E' principio affermato che al contratto autonomo di garanzia non si applica il disposto dell'art.1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale (cfr. Cass. n.21399/2011). L'art.1957 c.c. si fonda, infatti, sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, ma tale collegamento non sussiste in caso di garanzia “a prima richiesta”.
(cfr. Cass. civ. Sez. III, 12/02/2015 n.2762; Cass. civ. Sez. Unite, 18/02/2010 n.3947). Infatti, nell'ipotesi di clausola di pagamento immediato “a prima richiesta” e di rinvio pattizio alla deroga della decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare «a prima richiesta» l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. Civ. – Sez. III, Pres. Rel. Frasca, sentenza 26 Per_1
settembre 2017, n. 22346; principio ripreso anche dal Tribunale di Bergamo – Sez. III, sentenza 26 gennaio 2021, n. 126).
Nel caso in esame la Banca creditrice ha validamente proposto le sue istanze nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori, impedendo il maturarsi della decadenza di cui alla richiamata disposizione, attraverso le intimazioni di pagamento del 25.06.2020 (alleg.4 costituzione . CP_4
Come atto interruttivo, la diffida, quale atto stragiudiziale, può a tutti gli effetti considerarsi quale valida “istanza” idonea ex art.1957 c.c.
“L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore l'onere di proporre «le sue istanze» contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale «ratio», consegue che il termine «istanza» si riferisce a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato”. (Corte d'Appello Roma, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza, 04/04/2023, n. 2447, Tribunale Milano, Sez. XIII, Sentenza,
13/02/2020, n. 1371).
pagina 14 di 16 In un caso analogo, si ribadisce che : “La raccomandata inviata dalla banca creditrice costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c..È irrilevante quindi il momento in cui il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale ( Corte d'Appello di Milano,sentenza n. 220 del 24 gennaio 2023).
Nonostante l'Ordinanza della Cass. Civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25197,si sia espressa in senso contrario, ritenendo che l'istanza ex art. 1957 c.c. deve necessariamente essere “giudiziale”, ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato, rileva il decidente che, essendo allo stato questa pronuncia isolata, non risultando esservi ulteriori decisioni conformi in tal senso, va dato seguito alla giurisprudenza granitica che ha reiteratamente sostenuto la idoneità ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1957 cc di una richiesta di pagamento stragiudiziale.
Alla luce di quanto sopra, parte opponente non può ritenersi liberata dalla garanzia prestata.
In definitiva, l'opponente, in proprio e n.q., ha omesso di procedere - già sul piano dell'allegazione dei fatti costitutivi della domanda, oltre che sotto il profilo probatorio - ad una contestazione puntuale e dettagliata del comportamento della banca opposta, ma si è limitato ad affermare l'inesattezza del credito ingiunto e a desumerlo dall'asserita scorrettezza comportamentale della creditrice, senza peraltro fornire una chiara ricostruzione alternativa delle corrette modalità di calcolo del dovuto.
Ritenute le considerazioni sopra esposte e le conclusioni del CTU, considerate assorbite ogni altra questione e deduzione, l'opposizione va integralmente rigettata con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di CTU, già liquidate e poste provvisoriamente a carico dell'opponente, sono definitivamente poste a suo carico quale soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9168/2022
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'estromissione della dal presente giudizio;
Parte_2
pagina 15 di 16 RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il DI opposto n° 1569/2022 del 07/04/2022-
Tribunale di Catania- che dichiara definitivamente esecutivo.
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in €
4.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge.
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Catania, l'8 aprile 2025
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
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