TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/11/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2465/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2465/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Catia Buiarelli e dall'Avv. Francesca
Fabbiani, presso il cui studio in Siena, Via dei Termini n. 33, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo Ridolfi, presso il cui studio in Siena, Via dei Termini n. 6, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale N. 2465/2022 R.G. 2 / 14
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 8.2.2025, per , l'Avv. Catia Buiarelli e l'Avv. Francesca Fabbiani Parte_1 precisano le proprie conclusioni come da memoria integrativa del 16.01.2023, di seguito riprodotte: “a) Autorizzare i coniugi a vivere separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno con obbligo di comunicare per tempo, la relativa reperibilità telefonica e l'eventuale nuova residenza;
b) Addebitare la separazione a CP_1 per i motivi tutti quanti esposti in narrativa;
c) Assegnare la casa familiare sita in
Siena, Loc. Sant'Andrea a Montecchio, con subentro nel contratto di locazione della
Sig.ra nella posizione di conduttore con Siena Casa S.p.a., al fine di Parte_1 consentire alla stessa di continuarvi ad abitare unitamente al figlio minore, Per_1
, con cambio di residenza e di abitazione di;
d) Prevedere
[...] CP_1
l'affidamento condiviso di con esercizio disgiunto della responsabilità Persona_1 genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ex art. 337 ter co. 3 c.c. e) Porre a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento ordinario della moglie nella misura di Euro 100 mensili entro il cinque di ogni mese oltre rivalutazione annua Istat;
f) Porre a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio nella Persona_1 misura di Euro 500 mensili , oltre rivalutazione annua Istat, entro il cinque di ogni mese, oltre il pagamento, nella misura del 50% delle mensa scolastica e della baby sitter di , per impegno già assunto dal Sig. ; g) Porre a carico di Per_1 CP_1 entrambi i genitori, in pari quota (50% il pagamento delle spese straordinarie per il bambino, quali quelle scolastiche, mediche (non coperte dal SSN), sportive e ricreative, comunque relative sia ad attività già in corso che ad eventuali attività o necessità nuove, concordate e documentate nel rispetto del Protocollo della Famiglia del Tribunale di Siena;
h) Disporre il collocamento prevalente di con la Persona_1 madre, pressa la ex casa familiare regolamentando le frequentazioni con il padre,
, con previsione di quest'ultimo possa tenere con sé il figlio almeno due CP_1 pomeriggi a settimana – in periodo scolastico dall'uscita da scuola fino alle ore
20:30,ed in periodo festivo dalle ore 12:00 alle 20:30, ed a settimane alterne, per N. 2465/2022 R.G. 3 / 14
l'intero fine settimana dalla ore 12:00 del sabato fino alle ore 20:30 della Domenica salvo diversi accordi fra i genitori. Il tutto comunque sempre nel rispetto delle necessità e delle abitudini del bambino, funzionali alle esigenze dello stesso, degli impegni del padre e di quelli della madre e con ampia possibilità dei genitori di concordare insieme anche ulteriori periodi di diritto di visita padre – figlio. i)
Disporre che quanto alle festività, sempre diversi accordi fra le parti, Per_1 trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale e il primo giorno dell'anno con un genitore e, il giorno di Santo Stefano, l'ultimo giorno dell'anno e l'epifania con
l'altro, alternando di anno in anno i due periodi. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro Per_1 genitore, quello del Lunedì dell'Angelo, sempre alternando di anno in anno le due giornate. j) Il tutto garantendo comunque gli incontri con l'altro genitore e fatto salvo ovviamente ogni diverso accordo fra di essi, ritenuto più adeguato rispetto alle esigenze e richieste del bambino. k) quanto al periodo non scolastico e estivo, Per_1 trascorrerà con il padre almeno 15 giorni – anche non consecutive - comunque da concordare anticipatamente fra i genitori secondo le abitudini e le esigenze di entrambi. Durante il periodo di ferie che il bambino trascorrerà con un genitore, quest'ultimo dovrà consentire all'altro genitore di vedere il bambino a richiesta di quest'ultimo, o qualora se ne ravvisi l'opportunità e/o il bambino lo richieda. Le frequentazioni tra figlio e padre, comunque enucleate, dovranno avvenire nell'abitazione in cui il resistente deciderà di trasferire la propria residenza. l) prevedere che i coniugi si diano il reciproco assenso al rilascio del passaporto e agli altri documenti equipollenti nonché ai relativi rinnovi. m) Il tutto con vittoria di spese
e compenso, ed ogni altra conseguenza di legge.”; per l'Avv. Paolo Ridolfi così conclude: “Nel merito: Voglia l'ill.mo CP_1
Tribunale di Siena: - autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- assegnare alla signora l'abitazione familiare posta in Siena Loc. Sant'Andrea a Pt_1
Montecchio, via C. Marzocchi n 31 al fine di consentire alla stessa di continuare ad abitarvi unitamente al figlio minore - prevedere l'affidamento Persona_1 condiviso del figlio che continuerà ad avere la propria residenza presso Persona_1 N. 2465/2022 R.G. 4 / 14
la casa familiare. - Prevedere che il padre, a fine settimana alternati, si rechi a prendere il sabato mattina alle ore 10 circa e lo riporti a casa la domenica Per_1 all'ora di cena. - Prevedere che trascorra con il padre un pomeriggio a Per_1 settimana, individuato nel giorno di giovedì, nel quale andrà a prenderlo all'uscita della scuola e lo riaccompagnerà a casa prima di cena. Nel periodo estivo potrà stare con il figlio dalle ore 12, quando andrà a prenderlo a casa, e lo riporterà a casa all'ora di cena. - Prevedere che il padre possa stare con il figlio un altro giorno durante la settimana. Nel periodo invernale il giorno è individuato nel martedì quando il padre potrà andare a prendere il figlio ed accompagnarlo alla lezione di tennis per poi riportarlo a casa al termine della stessa. Nel periodo estivo lo stesso giorno del martedì il padre potrà stare con dalle ore 12 sino all'ora di cena- - Per_1
Prevedere che, durante l'estate, il figlio trascorra 15 giorni con il padre anche consecutivi e da concordarsi tenendo conto dei desideri del figlio e delle esigenze lavorative ed impegnandosi a comunicare e concordare le date preventivamente entro il 30 Maggio di ogni anno. – prevedere per quanto attiene alle festività natalizie che il minore trascorra con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dal 22 al 29 dicembre
e dal 30 dicembre al 7 gennaio di ciascun anno;
per quanto riguarda le festività pasquali, compleanni e ogni altra festività prevedere che le trascorra Per_1 alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore. - Prevedere che i coniugi possano di volta in volta modificare in accordo tra loro le modalità di visita sulla base dei loro impegni di lavoro e delle esigenze di . - Prevedere a carico Per_1 del sig. ed in favore della signora un contributo al mantenimento pari CP_1 Pt_1 ad € 250,00 mensili o una cifra diversa comunque inferiore ad € 500,00 che sarà ritenuta congrua. .- Prevedere che i coniugi concorrano in proporzione ai redditi di cui sono titolari e, quindi, nella misura del 50% ciascuno, alle altre spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio secondo i criteri e le indicazioni di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Siena. - Prevedere che i coniugi si diano reciproco assenso al rilascio del passaporto e agli altri documenti equipollenti - Rigettare la domanda di addebito della separazione e delle spese di lite della presente procedura non sussistendone i presupposti di legge. - Rigettare la N. 2465/2022 R.G. 5 / 14
richiesta di contributo al mantenimento in favore della signora non Pt_1 sussistendone i presupposti. - Rigettare la richiesta di € 500,00 mensili quale contributo al mantenimento per il figlio, rideterminando tale importo in una somma inferiore come illustrato in atti. In via istruttoria: Si chiede che, ove non già presenti nel fascicolo telematico, sia completato il deposito degli estratti conto degli ultimi 3 anni (2022 – 23 – 24) della signora nonché dell'ultima dichiarazione dei Pt_1 redditi. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cap come per legge”; per PUBBLICO MINISTERO: visto in data 12.10.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1.11.2022 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1 esponeva che aveva contratto matrimonio concordatario in data 30.5.2011 in Sovicille
(SI), con registrato agli atti di Matrimonio di quel Comune, anno 2011, CP_1 parte II, Serie A, n. 4, matrimonio da cui era nato il figlio in data 11-02-2014, Per_1 stabilendo la residenza familiare in Siena, Loc. Sant'Andrea a Montecchio, Via Ciro
Marzocchi n. 31; evidenziava che la convivenza era diventata intollerabile, per il comportamento del marito, che si disinteressava alla famiglia e dedicava il suo tempo ai propri interessi personali ed a dormire, trascurando anche il figlio, affetto da un disturbo dello spettro autistico e bisognoso di accudimento e sostegno;
concludeva chiedendo la separazione con addebito al marito, l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, assegnazione della casa familiare, assegno di mantenimento per sé di € 100,00 al mese e contributo al mantenimento del figlio di € 500,00 oltre a metà delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, il resistente si costituiva CP_1 contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dalla controparte;
evidenziava di svolgere il proprio lavoro notturno, con conseguente riposo nel tardo pomeriggio, e di avere sempre seguito il figlio alternandosi con la madre, che invece aveva delle difficoltà in tal senso;
chiedeva l'affidamento condiviso, con collocamento del figlio N. 2465/2022 R.G. 6 / 14
minore nella casa familiare, con mantenimento diretto del minore ed alternanza dei genitori nella casa familiare, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza presidenziale del 19.1.2023, il Presidente del Tribunale, acquisita la relazione dei Servizi sociali e sentite le parti, con ordinanza del 9.11.2023, disponeva l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione della casa familiare a questa con canone di locazione a suo carico, attribuzione di un contributo al mantenimento del minore a carico del padre di
€ 500,00 al mese oltre a metà delle spese straordinarie, e provvedeva per la prosecuzione della causa dinanzi al Giudice Istruttore.
Con le memorie integrative di cui all'art. 709 comma 4° c.p.c., le parti insistevano nelle proprie deduzioni e richieste;
la evidenziava che il non aveva Pt_1 CP_1 lasciato la casa coniugale e non versava l'assegno di mantenimento nella misura stabilita dal Presidente del Tribunale.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione ex art. 183
c.p.c. del 24.2.2024 e fallito il tentativo di trovare un accordo sulle condizioni della separazione, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti e l'acquisizione di relazione di aggiornamento dei Servizi sociali, il Giudice istruttore, con ordinanza del 24.10.2024, rigettava le richieste di prova testimoniale avanzate dalle parti.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti e hanno richiesto la pronuncia della separazione personale. Pt_1 CP_1
In effetti, le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. N. 2465/2022 R.G. 7 / 14
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente in accoglimento della richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A seguito di tale pronuncia, deve essere esaminata anzitutto la richiesta di addebito della separazione avanzata nel corso del processo dalla Pt_1
A tal proposito, si deve considerare che, per giurisprudenza costante, la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (cfr. Cassazione civile, sez. I,
18 novembre 2013, n. 25843) e che grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 agosto 2020, n. 16691).
Nel caso di specie, in realtà, la stessa ricorrente, ai fini dell'addebito, ha allegato, quali elementi a fondamento dell'addebito, la persistente rigidità del nella relazione CP_1 coniugale unita al rifiuto del marito di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con la coniuge. Ed in effetti, dalla stessa descrizione dei rapporti familiari svolta dalla emerge piuttosto un logoramento del rapporto affettivo che, nel corso del Pt_1 tempo, è diventato privo di stimoli, una scarsa capacità di comunicazione e di comprensione reciproca tra i coniugi. Dalla relazione dei Servizi sociali sono poi emerse l'incapacità del di comprendere le difficoltà della coppia e la distanza CP_1 affettiva che si è venuta a creare nel tempo e la tendenza del suddetto a negare CP_1 tale situazione ed a proiettare le cause all'esterno ovvero “nella mente della moglie”; significativo è il fatto che, mentre la ha affermato che la coppia non trovava Pt_1 sintonia da tempo, sia a livello comunicativo che genitoriale e sessuale, il abbia CP_1 riferito che, alla richiesta di separazione proveniente dal legale della moglie, si era sentito “cadere il mondo addosso” perché la loro era una “famiglia da Mulino Bianco”. N. 2465/2022 R.G. 8 / 14
Tuttavia, l'atteggiamento del non configura una violazione degli obblighi CP_1 nascenti dal matrimonio, tale da giustificare l'addebito della separazione, ma piuttosto una sua peculiarità caratteriale che vale solo a spiegare le difficoltà del rapporto.
In questo senso, la richiesta di addebito della separazione, proposta dal deve CP_1 essere rigettata.
Passando ai profili personali e patrimoniali della separazione, anzitutto, deve essere disposto l'affidamento condiviso del figlio minorenne , in applicazione della Per_1 regola generale dell'art. 337-ter comma 2° c.c., secondo cui il Giudice deve
“valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi
i genitori”.
In tal senso, da un lato, si deve prendere atto del fatto che entrambi i genitori hanno concluso per l'affidamento condiviso del minore;
dall'altro, dalla relazione dei servizi sociali è emersa la necessità che il minore possa godere della presenza di entrambi i genitori e dal successivo aggiornamento di tale relazione, anche a seguito dell'attivazione del servizio di educativa domiciliare, è risultato che il clima tra i genitori si è positivamente modificato, che entrambi i genitori sono apparsi in grado di assumersi la responsabilità genitoriale e che anche la situazione del minore si è Per_1 modificata in meglio.
Pertanto, secondo le regole dell'affidamento condiviso, ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337-ter comma 3 c.c.; i genitori dovranno invece adottare congiuntamente le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore.
Con riferimento al collocamento del minore, analogamente, si deve disporre il collocamento prevalente del minore presso la madre, per come richiesto da entrambe le parti sul punto.
Conseguentemente, sempre conformemente alle richieste delle parti sul punto, tenuto conto del principio per cui l'assegnazione della casa familiare deve essere effettuata N. 2465/2022 R.G. 9 / 14
tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604), si deve confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Siena, Loc. Sant'Andrea a Montecchio, Via
Ciro Marzocchi n. 31, alla la quale dovrà subentrare nel contratto di Pt_1 locazione con Siena Casa S.p.A. e sostenere quindi il pagamento del relativo canone di locazione.
Il in corso di causa e dopo molteplici richieste della ha invero CP_1 Pt_1 rilasciato l'immobile in questione e si è trasferito altrove.
Tenuto conto del collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, Per_1 nella ex casa familiare, si deve poi procedere alla regolamentazione del diritto di visita del padre, quale genitore non collocatario.
A tal proposito, si deve prendere atto che, come accennato supra, per come risultante dalla relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del 5.2.2025, a seguito dell'introduzione del servizio di educativa domiciliare nel luglio 2024, la situazione del minore è molto migliorata, tanto che poi il servizio è stato concluso a
Per_1 dicembre 2025; in particolare, è molto migliorato nel rendimento scolastico, è
Per_1 diventato più gestibile e disponibile al dialogo, in quanto i suoi comportamenti oppositivi prevaricatori si sono molto attenuati, e, frequentando la scuola-tennis, è riuscito a crearsi un gruppo di amici che frequenta anche durante la settimana;
inoltre, anche il rapporto tra i genitori è migliorato, perché i genitori si trovano molto più in accordo con l'educazione di e, dato il rapporto ricreatosi tra di loro, i genitori
Per_1 sono più in grado di collaborare in modo da consentire alla madre di essere coperta dal padre durante i turni lavorativi in ospedale, tanto più che il padre, lavorando la notte, è disponibile il pomeriggio per supportare nelle attività del dopo scuola.
Per_1
In questa prospettiva, tenuto conto delle conclusioni delle parti sul punto, si deve comunque prevedere che il possa vedere e tenere con sé il figlio secondo CP_1 Per_1 il calendario indicato infra, ma si deve anche fare salva ed anzi auspicare la possibilità N. 2465/2022 R.G. 10 / 14
che le parti si accordino diversamente, nell'interesse del minore, in modo da aiutarsi vicendevolmente e, in particolare, in modo che il possa tenere con sé il figlio CP_1 nei giorni in cui la è di turno in ospedale, anche in modo da evitare di dover Pt_1 ricorrere all'aiuto esterno di una baby-sitter; ciò detto e ribadito quindi che il calendario che segue deve essere ritenuto come un'indicazione di massima, si deve comunque prevedere che il possa tenere con sé il figlio: CP_1
- a settimane alterne, dalle ore 12:00 del sabato fino alle ore 20:30 della domenica;
- durante la settimana, quanto il minore trascorrerà il week-end con il padre, per un pomeriggio alla settimana, da individuarsi nel giovedì, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 12:00 nel periodo non scolastico) fino alle ore 20:30; quando il minore trascorrerà il week-end con la madre, due pomeriggi, da individuarsi nel martedì e nel giovedì, sempre dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 12:00 nel periodo non scolastico) fino alle ore 20:30;
- nelle festività natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale e il primo giorno dell'anno con un genitore e, il giorno di Santo Stefano, l'ultimo giorno dell'anno e l'epifania con l'altro; nelle festività pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e, il
Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- nel periodo estivo, trascorrerà con il padre almeno 15 giorni, anche non Per_1 consecutivi, da concordare anticipatamente fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta da esaminare la questione del contributo del padre al mantenimento del minore.
A tal fine, si deve considerare che, per come evidenziato in giurisprudenza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
tale principio, che già trovava conferma nel testo dell'art. 155 c.c., è ora ulteriormente affermato dall'art. 337-ter comma 4° c.c., il N. 2465/2022 R.G. 11 / 14
quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (in tal senso, con riferimento al testo dell'art. 155 c.c. all'epoca vigente, cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2013, n.
17089; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 1 marzo 2018, n. 4811).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta che:
- la ha percepito i seguenti redditi complessivi: € 19.893,43 nel 2019, € Pt_1
18.333,08 nel 2020, € 19.506,99 nel 2021 (docc. 6, 7 e 8 fasc.ricorrente), € 21.047,43 nel 2022 (doc. 13 fasc.ricorrente), € 21.201,74 nel 2024 (doc. 25 fasc.ricorrente), con uno stipendio medio netto di circa € 1.400,00 nei primi sei mesi del 2024 (doc. 14 fasc.ricorrente), quale dipendente della Servizi Ospedalieri S.p.A.;
- il ha percepito i seguenti redditi complessivi: € 11.308,00 nel 2020, € CP_1
15.456,00 nel 2021 (docc. 1 fasc.resistente), € 17.076,00 nel 2022 (doc. 4 fasc.resistente), € 17.713,00 nel 2023 (doc. 10 fasc.resistente), quale lavoratore dipendente, pasticcere.
La è peraltro tenuta a pagare il canone di locazione della casa ove vive col Pt_1 figlio, oggetto di un contratto di locazione con Siena Casa S.p.A., pari ad € 411,00 mensili.
Il è invece tenuto a pagare (sino al novembre 2025) la rata mensile di € 246,50 CP_1 per l'acquisto di un'autovettura (doc. 8 fasc.resistente).
Il medesimo è divenuto proprietario di un immobile per civile abitazione, sito in CP_1
Sovicille, fraz. San Rocco a Pilli, loc. Montespecchio n. 343, recentemente acquistato con atto del 16.2.2024 (doc. 6 fasc.resistente) per il prezzo di € 152.000,00, seppure con l'aiuto economico del padre per € 100.000,00, per quanto riportato nel testo del contratto.
La ha allegato che il avrebbe entrate ulteriori, non denunciate. In Pt_1 CP_1 effetti, dall'esame degli estratti conto bancari prodotti risultano, nel corso dei vari N. 2465/2022 R.G. 12 / 14
trimestri, numerosi versamenti sul conto corrente, effettuati in contanti, di importo variabile. Tuttavia, a fronte della contestazione del che ha affermato trattarsi di CP_1 somme a lui consegnate in contanti dai familiari e da lui versate sul conto, non vi è alcuna prova del fatto che si tratti di redditi da lavoro “in nero”.
Tenuto conto di quanto precede e considerato che, normalmente, l'assegno di mantenimento per i figli viene quantificato in misura variabile da 1/3 ad 1/6 del reddito mensile del coniuge obbligato, pur dovendosi tener conto del fatto che il canone di locazione della casa coniugale è integralmente a carico della Pt_1
l'importo di € 500,00 al mese stabilito all'esito dell'udienza presidenziale appare eccessivo;
esso deve pertanto essere ridotto ad € 400,00. Tale importo dovrà essere corrisposto da parte del con decorrenza dalla pubblicazione della presente CP_1 sentenza, entro i primi cinque giorni di ogni mese e dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Le spese straordinarie per il minore, ancora una volta conformemente alle richieste di entrambe le parti, devono essere poste a carico di ciascun genitore per la quota del
50%, secondo i criteri e le modalità indicate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena.
Da ultimo, resta da esaminare la richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento avanzata ancora dalla Pt_1
A tal proposito, com'è noto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2017, n. N. 2465/2022 R.G. 13 / 14
12196); pertanto, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi: la quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze
(ai sensi dell'art. 156 comma 2° c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Tenuto conto di quanto precede, deve escludersi che vi sia una differenza reddituale tra la ed il (anzi, emerge esattamente il contrario), tale da giustificare Pt_1 CP_1
l'attribuzione alla prima di un assegno di mantenimento;
del resto, la medesima percepisce il reddito che già percepiva nel corso del matrimonio, che appare Pt_1 di per sé idoneo a consentirle di mantenere un tenore di vita analogo.
Dunque, la richiesta della di attribuzione di assegno di mantenimento a suo Pt_1 favore deve essere rigettata.
* * * * * * *
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite , tenuto conto dell'oggetto del contendere, del fatto che la richiesta di addebito è stata rigettata, le parti hanno raggiunto un sostanziale (anche se non formalizzato) accordo sugli aspetti personali, è stato riconosciuto alla madre un assegno di mantenimento per il figlio, in misura inferiore a quella richiesta ma superiore a quella offerta dal padre, e non è stato riconosciuto l'assegno di mantenimento per il coniuge, sussiste quella reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
) e C.F.: ); C.F._1 CP_1 C.F._2 N. 2465/2022 R.G. 14 / 14
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne , con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita per come specificato in parte motiva, salvo diverso accordo tra le parti;
assegna la casa familiare alla madre che vi abiterà col figlio, previo Parte_1 subentro nel contratto di locazione e con pagamento del canone a suo carico;
attribuisce ad un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento Parte_1 del figlio, da corrispondersi da parte di a decorrere dal giorno di CP_1 pubblicazione della sentenza, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
dispone che entrambi i genitori contribuiscano per il 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, per come disciplinate dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Siena;
rigetta la richiesta di di attribuzione di assegno di mantenimento a Parte_1 suo favore;
compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2465/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Catia Buiarelli e dall'Avv. Francesca
Fabbiani, presso il cui studio in Siena, Via dei Termini n. 33, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo Ridolfi, presso il cui studio in Siena, Via dei Termini n. 6, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale N. 2465/2022 R.G. 2 / 14
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 8.2.2025, per , l'Avv. Catia Buiarelli e l'Avv. Francesca Fabbiani Parte_1 precisano le proprie conclusioni come da memoria integrativa del 16.01.2023, di seguito riprodotte: “a) Autorizzare i coniugi a vivere separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno con obbligo di comunicare per tempo, la relativa reperibilità telefonica e l'eventuale nuova residenza;
b) Addebitare la separazione a CP_1 per i motivi tutti quanti esposti in narrativa;
c) Assegnare la casa familiare sita in
Siena, Loc. Sant'Andrea a Montecchio, con subentro nel contratto di locazione della
Sig.ra nella posizione di conduttore con Siena Casa S.p.a., al fine di Parte_1 consentire alla stessa di continuarvi ad abitare unitamente al figlio minore, Per_1
, con cambio di residenza e di abitazione di;
d) Prevedere
[...] CP_1
l'affidamento condiviso di con esercizio disgiunto della responsabilità Persona_1 genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ex art. 337 ter co. 3 c.c. e) Porre a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento ordinario della moglie nella misura di Euro 100 mensili entro il cinque di ogni mese oltre rivalutazione annua Istat;
f) Porre a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio nella Persona_1 misura di Euro 500 mensili , oltre rivalutazione annua Istat, entro il cinque di ogni mese, oltre il pagamento, nella misura del 50% delle mensa scolastica e della baby sitter di , per impegno già assunto dal Sig. ; g) Porre a carico di Per_1 CP_1 entrambi i genitori, in pari quota (50% il pagamento delle spese straordinarie per il bambino, quali quelle scolastiche, mediche (non coperte dal SSN), sportive e ricreative, comunque relative sia ad attività già in corso che ad eventuali attività o necessità nuove, concordate e documentate nel rispetto del Protocollo della Famiglia del Tribunale di Siena;
h) Disporre il collocamento prevalente di con la Persona_1 madre, pressa la ex casa familiare regolamentando le frequentazioni con il padre,
, con previsione di quest'ultimo possa tenere con sé il figlio almeno due CP_1 pomeriggi a settimana – in periodo scolastico dall'uscita da scuola fino alle ore
20:30,ed in periodo festivo dalle ore 12:00 alle 20:30, ed a settimane alterne, per N. 2465/2022 R.G. 3 / 14
l'intero fine settimana dalla ore 12:00 del sabato fino alle ore 20:30 della Domenica salvo diversi accordi fra i genitori. Il tutto comunque sempre nel rispetto delle necessità e delle abitudini del bambino, funzionali alle esigenze dello stesso, degli impegni del padre e di quelli della madre e con ampia possibilità dei genitori di concordare insieme anche ulteriori periodi di diritto di visita padre – figlio. i)
Disporre che quanto alle festività, sempre diversi accordi fra le parti, Per_1 trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale e il primo giorno dell'anno con un genitore e, il giorno di Santo Stefano, l'ultimo giorno dell'anno e l'epifania con
l'altro, alternando di anno in anno i due periodi. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro Per_1 genitore, quello del Lunedì dell'Angelo, sempre alternando di anno in anno le due giornate. j) Il tutto garantendo comunque gli incontri con l'altro genitore e fatto salvo ovviamente ogni diverso accordo fra di essi, ritenuto più adeguato rispetto alle esigenze e richieste del bambino. k) quanto al periodo non scolastico e estivo, Per_1 trascorrerà con il padre almeno 15 giorni – anche non consecutive - comunque da concordare anticipatamente fra i genitori secondo le abitudini e le esigenze di entrambi. Durante il periodo di ferie che il bambino trascorrerà con un genitore, quest'ultimo dovrà consentire all'altro genitore di vedere il bambino a richiesta di quest'ultimo, o qualora se ne ravvisi l'opportunità e/o il bambino lo richieda. Le frequentazioni tra figlio e padre, comunque enucleate, dovranno avvenire nell'abitazione in cui il resistente deciderà di trasferire la propria residenza. l) prevedere che i coniugi si diano il reciproco assenso al rilascio del passaporto e agli altri documenti equipollenti nonché ai relativi rinnovi. m) Il tutto con vittoria di spese
e compenso, ed ogni altra conseguenza di legge.”; per l'Avv. Paolo Ridolfi così conclude: “Nel merito: Voglia l'ill.mo CP_1
Tribunale di Siena: - autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- assegnare alla signora l'abitazione familiare posta in Siena Loc. Sant'Andrea a Pt_1
Montecchio, via C. Marzocchi n 31 al fine di consentire alla stessa di continuare ad abitarvi unitamente al figlio minore - prevedere l'affidamento Persona_1 condiviso del figlio che continuerà ad avere la propria residenza presso Persona_1 N. 2465/2022 R.G. 4 / 14
la casa familiare. - Prevedere che il padre, a fine settimana alternati, si rechi a prendere il sabato mattina alle ore 10 circa e lo riporti a casa la domenica Per_1 all'ora di cena. - Prevedere che trascorra con il padre un pomeriggio a Per_1 settimana, individuato nel giorno di giovedì, nel quale andrà a prenderlo all'uscita della scuola e lo riaccompagnerà a casa prima di cena. Nel periodo estivo potrà stare con il figlio dalle ore 12, quando andrà a prenderlo a casa, e lo riporterà a casa all'ora di cena. - Prevedere che il padre possa stare con il figlio un altro giorno durante la settimana. Nel periodo invernale il giorno è individuato nel martedì quando il padre potrà andare a prendere il figlio ed accompagnarlo alla lezione di tennis per poi riportarlo a casa al termine della stessa. Nel periodo estivo lo stesso giorno del martedì il padre potrà stare con dalle ore 12 sino all'ora di cena- - Per_1
Prevedere che, durante l'estate, il figlio trascorra 15 giorni con il padre anche consecutivi e da concordarsi tenendo conto dei desideri del figlio e delle esigenze lavorative ed impegnandosi a comunicare e concordare le date preventivamente entro il 30 Maggio di ogni anno. – prevedere per quanto attiene alle festività natalizie che il minore trascorra con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dal 22 al 29 dicembre
e dal 30 dicembre al 7 gennaio di ciascun anno;
per quanto riguarda le festività pasquali, compleanni e ogni altra festività prevedere che le trascorra Per_1 alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore. - Prevedere che i coniugi possano di volta in volta modificare in accordo tra loro le modalità di visita sulla base dei loro impegni di lavoro e delle esigenze di . - Prevedere a carico Per_1 del sig. ed in favore della signora un contributo al mantenimento pari CP_1 Pt_1 ad € 250,00 mensili o una cifra diversa comunque inferiore ad € 500,00 che sarà ritenuta congrua. .- Prevedere che i coniugi concorrano in proporzione ai redditi di cui sono titolari e, quindi, nella misura del 50% ciascuno, alle altre spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio secondo i criteri e le indicazioni di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Siena. - Prevedere che i coniugi si diano reciproco assenso al rilascio del passaporto e agli altri documenti equipollenti - Rigettare la domanda di addebito della separazione e delle spese di lite della presente procedura non sussistendone i presupposti di legge. - Rigettare la N. 2465/2022 R.G. 5 / 14
richiesta di contributo al mantenimento in favore della signora non Pt_1 sussistendone i presupposti. - Rigettare la richiesta di € 500,00 mensili quale contributo al mantenimento per il figlio, rideterminando tale importo in una somma inferiore come illustrato in atti. In via istruttoria: Si chiede che, ove non già presenti nel fascicolo telematico, sia completato il deposito degli estratti conto degli ultimi 3 anni (2022 – 23 – 24) della signora nonché dell'ultima dichiarazione dei Pt_1 redditi. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cap come per legge”; per PUBBLICO MINISTERO: visto in data 12.10.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1.11.2022 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1 esponeva che aveva contratto matrimonio concordatario in data 30.5.2011 in Sovicille
(SI), con registrato agli atti di Matrimonio di quel Comune, anno 2011, CP_1 parte II, Serie A, n. 4, matrimonio da cui era nato il figlio in data 11-02-2014, Per_1 stabilendo la residenza familiare in Siena, Loc. Sant'Andrea a Montecchio, Via Ciro
Marzocchi n. 31; evidenziava che la convivenza era diventata intollerabile, per il comportamento del marito, che si disinteressava alla famiglia e dedicava il suo tempo ai propri interessi personali ed a dormire, trascurando anche il figlio, affetto da un disturbo dello spettro autistico e bisognoso di accudimento e sostegno;
concludeva chiedendo la separazione con addebito al marito, l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, assegnazione della casa familiare, assegno di mantenimento per sé di € 100,00 al mese e contributo al mantenimento del figlio di € 500,00 oltre a metà delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, il resistente si costituiva CP_1 contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dalla controparte;
evidenziava di svolgere il proprio lavoro notturno, con conseguente riposo nel tardo pomeriggio, e di avere sempre seguito il figlio alternandosi con la madre, che invece aveva delle difficoltà in tal senso;
chiedeva l'affidamento condiviso, con collocamento del figlio N. 2465/2022 R.G. 6 / 14
minore nella casa familiare, con mantenimento diretto del minore ed alternanza dei genitori nella casa familiare, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza presidenziale del 19.1.2023, il Presidente del Tribunale, acquisita la relazione dei Servizi sociali e sentite le parti, con ordinanza del 9.11.2023, disponeva l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione della casa familiare a questa con canone di locazione a suo carico, attribuzione di un contributo al mantenimento del minore a carico del padre di
€ 500,00 al mese oltre a metà delle spese straordinarie, e provvedeva per la prosecuzione della causa dinanzi al Giudice Istruttore.
Con le memorie integrative di cui all'art. 709 comma 4° c.p.c., le parti insistevano nelle proprie deduzioni e richieste;
la evidenziava che il non aveva Pt_1 CP_1 lasciato la casa coniugale e non versava l'assegno di mantenimento nella misura stabilita dal Presidente del Tribunale.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione ex art. 183
c.p.c. del 24.2.2024 e fallito il tentativo di trovare un accordo sulle condizioni della separazione, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti e l'acquisizione di relazione di aggiornamento dei Servizi sociali, il Giudice istruttore, con ordinanza del 24.10.2024, rigettava le richieste di prova testimoniale avanzate dalle parti.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti e hanno richiesto la pronuncia della separazione personale. Pt_1 CP_1
In effetti, le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. N. 2465/2022 R.G. 7 / 14
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente in accoglimento della richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A seguito di tale pronuncia, deve essere esaminata anzitutto la richiesta di addebito della separazione avanzata nel corso del processo dalla Pt_1
A tal proposito, si deve considerare che, per giurisprudenza costante, la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (cfr. Cassazione civile, sez. I,
18 novembre 2013, n. 25843) e che grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 agosto 2020, n. 16691).
Nel caso di specie, in realtà, la stessa ricorrente, ai fini dell'addebito, ha allegato, quali elementi a fondamento dell'addebito, la persistente rigidità del nella relazione CP_1 coniugale unita al rifiuto del marito di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con la coniuge. Ed in effetti, dalla stessa descrizione dei rapporti familiari svolta dalla emerge piuttosto un logoramento del rapporto affettivo che, nel corso del Pt_1 tempo, è diventato privo di stimoli, una scarsa capacità di comunicazione e di comprensione reciproca tra i coniugi. Dalla relazione dei Servizi sociali sono poi emerse l'incapacità del di comprendere le difficoltà della coppia e la distanza CP_1 affettiva che si è venuta a creare nel tempo e la tendenza del suddetto a negare CP_1 tale situazione ed a proiettare le cause all'esterno ovvero “nella mente della moglie”; significativo è il fatto che, mentre la ha affermato che la coppia non trovava Pt_1 sintonia da tempo, sia a livello comunicativo che genitoriale e sessuale, il abbia CP_1 riferito che, alla richiesta di separazione proveniente dal legale della moglie, si era sentito “cadere il mondo addosso” perché la loro era una “famiglia da Mulino Bianco”. N. 2465/2022 R.G. 8 / 14
Tuttavia, l'atteggiamento del non configura una violazione degli obblighi CP_1 nascenti dal matrimonio, tale da giustificare l'addebito della separazione, ma piuttosto una sua peculiarità caratteriale che vale solo a spiegare le difficoltà del rapporto.
In questo senso, la richiesta di addebito della separazione, proposta dal deve CP_1 essere rigettata.
Passando ai profili personali e patrimoniali della separazione, anzitutto, deve essere disposto l'affidamento condiviso del figlio minorenne , in applicazione della Per_1 regola generale dell'art. 337-ter comma 2° c.c., secondo cui il Giudice deve
“valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi
i genitori”.
In tal senso, da un lato, si deve prendere atto del fatto che entrambi i genitori hanno concluso per l'affidamento condiviso del minore;
dall'altro, dalla relazione dei servizi sociali è emersa la necessità che il minore possa godere della presenza di entrambi i genitori e dal successivo aggiornamento di tale relazione, anche a seguito dell'attivazione del servizio di educativa domiciliare, è risultato che il clima tra i genitori si è positivamente modificato, che entrambi i genitori sono apparsi in grado di assumersi la responsabilità genitoriale e che anche la situazione del minore si è Per_1 modificata in meglio.
Pertanto, secondo le regole dell'affidamento condiviso, ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337-ter comma 3 c.c.; i genitori dovranno invece adottare congiuntamente le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore.
Con riferimento al collocamento del minore, analogamente, si deve disporre il collocamento prevalente del minore presso la madre, per come richiesto da entrambe le parti sul punto.
Conseguentemente, sempre conformemente alle richieste delle parti sul punto, tenuto conto del principio per cui l'assegnazione della casa familiare deve essere effettuata N. 2465/2022 R.G. 9 / 14
tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604), si deve confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Siena, Loc. Sant'Andrea a Montecchio, Via
Ciro Marzocchi n. 31, alla la quale dovrà subentrare nel contratto di Pt_1 locazione con Siena Casa S.p.A. e sostenere quindi il pagamento del relativo canone di locazione.
Il in corso di causa e dopo molteplici richieste della ha invero CP_1 Pt_1 rilasciato l'immobile in questione e si è trasferito altrove.
Tenuto conto del collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, Per_1 nella ex casa familiare, si deve poi procedere alla regolamentazione del diritto di visita del padre, quale genitore non collocatario.
A tal proposito, si deve prendere atto che, come accennato supra, per come risultante dalla relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del 5.2.2025, a seguito dell'introduzione del servizio di educativa domiciliare nel luglio 2024, la situazione del minore è molto migliorata, tanto che poi il servizio è stato concluso a
Per_1 dicembre 2025; in particolare, è molto migliorato nel rendimento scolastico, è
Per_1 diventato più gestibile e disponibile al dialogo, in quanto i suoi comportamenti oppositivi prevaricatori si sono molto attenuati, e, frequentando la scuola-tennis, è riuscito a crearsi un gruppo di amici che frequenta anche durante la settimana;
inoltre, anche il rapporto tra i genitori è migliorato, perché i genitori si trovano molto più in accordo con l'educazione di e, dato il rapporto ricreatosi tra di loro, i genitori
Per_1 sono più in grado di collaborare in modo da consentire alla madre di essere coperta dal padre durante i turni lavorativi in ospedale, tanto più che il padre, lavorando la notte, è disponibile il pomeriggio per supportare nelle attività del dopo scuola.
Per_1
In questa prospettiva, tenuto conto delle conclusioni delle parti sul punto, si deve comunque prevedere che il possa vedere e tenere con sé il figlio secondo CP_1 Per_1 il calendario indicato infra, ma si deve anche fare salva ed anzi auspicare la possibilità N. 2465/2022 R.G. 10 / 14
che le parti si accordino diversamente, nell'interesse del minore, in modo da aiutarsi vicendevolmente e, in particolare, in modo che il possa tenere con sé il figlio CP_1 nei giorni in cui la è di turno in ospedale, anche in modo da evitare di dover Pt_1 ricorrere all'aiuto esterno di una baby-sitter; ciò detto e ribadito quindi che il calendario che segue deve essere ritenuto come un'indicazione di massima, si deve comunque prevedere che il possa tenere con sé il figlio: CP_1
- a settimane alterne, dalle ore 12:00 del sabato fino alle ore 20:30 della domenica;
- durante la settimana, quanto il minore trascorrerà il week-end con il padre, per un pomeriggio alla settimana, da individuarsi nel giovedì, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 12:00 nel periodo non scolastico) fino alle ore 20:30; quando il minore trascorrerà il week-end con la madre, due pomeriggi, da individuarsi nel martedì e nel giovedì, sempre dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 12:00 nel periodo non scolastico) fino alle ore 20:30;
- nelle festività natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale e il primo giorno dell'anno con un genitore e, il giorno di Santo Stefano, l'ultimo giorno dell'anno e l'epifania con l'altro; nelle festività pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e, il
Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- nel periodo estivo, trascorrerà con il padre almeno 15 giorni, anche non Per_1 consecutivi, da concordare anticipatamente fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta da esaminare la questione del contributo del padre al mantenimento del minore.
A tal fine, si deve considerare che, per come evidenziato in giurisprudenza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
tale principio, che già trovava conferma nel testo dell'art. 155 c.c., è ora ulteriormente affermato dall'art. 337-ter comma 4° c.c., il N. 2465/2022 R.G. 11 / 14
quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (in tal senso, con riferimento al testo dell'art. 155 c.c. all'epoca vigente, cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2013, n.
17089; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 1 marzo 2018, n. 4811).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta che:
- la ha percepito i seguenti redditi complessivi: € 19.893,43 nel 2019, € Pt_1
18.333,08 nel 2020, € 19.506,99 nel 2021 (docc. 6, 7 e 8 fasc.ricorrente), € 21.047,43 nel 2022 (doc. 13 fasc.ricorrente), € 21.201,74 nel 2024 (doc. 25 fasc.ricorrente), con uno stipendio medio netto di circa € 1.400,00 nei primi sei mesi del 2024 (doc. 14 fasc.ricorrente), quale dipendente della Servizi Ospedalieri S.p.A.;
- il ha percepito i seguenti redditi complessivi: € 11.308,00 nel 2020, € CP_1
15.456,00 nel 2021 (docc. 1 fasc.resistente), € 17.076,00 nel 2022 (doc. 4 fasc.resistente), € 17.713,00 nel 2023 (doc. 10 fasc.resistente), quale lavoratore dipendente, pasticcere.
La è peraltro tenuta a pagare il canone di locazione della casa ove vive col Pt_1 figlio, oggetto di un contratto di locazione con Siena Casa S.p.A., pari ad € 411,00 mensili.
Il è invece tenuto a pagare (sino al novembre 2025) la rata mensile di € 246,50 CP_1 per l'acquisto di un'autovettura (doc. 8 fasc.resistente).
Il medesimo è divenuto proprietario di un immobile per civile abitazione, sito in CP_1
Sovicille, fraz. San Rocco a Pilli, loc. Montespecchio n. 343, recentemente acquistato con atto del 16.2.2024 (doc. 6 fasc.resistente) per il prezzo di € 152.000,00, seppure con l'aiuto economico del padre per € 100.000,00, per quanto riportato nel testo del contratto.
La ha allegato che il avrebbe entrate ulteriori, non denunciate. In Pt_1 CP_1 effetti, dall'esame degli estratti conto bancari prodotti risultano, nel corso dei vari N. 2465/2022 R.G. 12 / 14
trimestri, numerosi versamenti sul conto corrente, effettuati in contanti, di importo variabile. Tuttavia, a fronte della contestazione del che ha affermato trattarsi di CP_1 somme a lui consegnate in contanti dai familiari e da lui versate sul conto, non vi è alcuna prova del fatto che si tratti di redditi da lavoro “in nero”.
Tenuto conto di quanto precede e considerato che, normalmente, l'assegno di mantenimento per i figli viene quantificato in misura variabile da 1/3 ad 1/6 del reddito mensile del coniuge obbligato, pur dovendosi tener conto del fatto che il canone di locazione della casa coniugale è integralmente a carico della Pt_1
l'importo di € 500,00 al mese stabilito all'esito dell'udienza presidenziale appare eccessivo;
esso deve pertanto essere ridotto ad € 400,00. Tale importo dovrà essere corrisposto da parte del con decorrenza dalla pubblicazione della presente CP_1 sentenza, entro i primi cinque giorni di ogni mese e dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Le spese straordinarie per il minore, ancora una volta conformemente alle richieste di entrambe le parti, devono essere poste a carico di ciascun genitore per la quota del
50%, secondo i criteri e le modalità indicate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena.
Da ultimo, resta da esaminare la richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento avanzata ancora dalla Pt_1
A tal proposito, com'è noto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2017, n. N. 2465/2022 R.G. 13 / 14
12196); pertanto, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi: la quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze
(ai sensi dell'art. 156 comma 2° c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Tenuto conto di quanto precede, deve escludersi che vi sia una differenza reddituale tra la ed il (anzi, emerge esattamente il contrario), tale da giustificare Pt_1 CP_1
l'attribuzione alla prima di un assegno di mantenimento;
del resto, la medesima percepisce il reddito che già percepiva nel corso del matrimonio, che appare Pt_1 di per sé idoneo a consentirle di mantenere un tenore di vita analogo.
Dunque, la richiesta della di attribuzione di assegno di mantenimento a suo Pt_1 favore deve essere rigettata.
* * * * * * *
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite , tenuto conto dell'oggetto del contendere, del fatto che la richiesta di addebito è stata rigettata, le parti hanno raggiunto un sostanziale (anche se non formalizzato) accordo sugli aspetti personali, è stato riconosciuto alla madre un assegno di mantenimento per il figlio, in misura inferiore a quella richiesta ma superiore a quella offerta dal padre, e non è stato riconosciuto l'assegno di mantenimento per il coniuge, sussiste quella reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
) e C.F.: ); C.F._1 CP_1 C.F._2 N. 2465/2022 R.G. 14 / 14
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne , con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita per come specificato in parte motiva, salvo diverso accordo tra le parti;
assegna la casa familiare alla madre che vi abiterà col figlio, previo Parte_1 subentro nel contratto di locazione e con pagamento del canone a suo carico;
attribuisce ad un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento Parte_1 del figlio, da corrispondersi da parte di a decorrere dal giorno di CP_1 pubblicazione della sentenza, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
dispone che entrambi i genitori contribuiscano per il 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, per come disciplinate dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Siena;
rigetta la richiesta di di attribuzione di assegno di mantenimento a Parte_1 suo favore;
compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao