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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. TO Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1245 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
LÀ GI (avv. Pasqualino Patané);
appellante
e
Ministero del Lavoro – Direzione Provinciale del Lavoro di VI NT
(dott.sse Tiziana Meligrana e Rosaia Leuzzi);
appellato
FATTO E DIRITTO
1. In data 10\7\2013, il sig. LÀ GI ha proposto opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione notificatagli il 26\6\2013, con la quale la convenuta Direzione Provinciale del Lavoro gli comminava la sanzione amministrativa di €. 14.318,25, per la violazione dell'art. 3 del D.L. 22/0272002 n° 12 convertito con modificazioni dalla legge 23/04/2002, n° 73, per aver impiegato n° 4 lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, lavoratori individuati nei sig.ri GO
TO, EV ZO, NA ZO, DI TO, tutti impiegati per 1 giorno di lavoro effettivo. Nonché, per la violazione dell'art. 4 his, comma
2, del D.Lgs 21/04/2000 n° 18, per non aver consegnato ai predetti lavoratori,
all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, una copia della comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis,
comma 2, del DL 1-10-1996 n° 510.
Violazioni accertate con verbale ispettivo del 8\3\2013, nel corso del quale
“presso il cantiere edile del LÀ” -rectius la sua abitazione- erano trovati i lavoratori sopra indicati intenti in lavori di stuccatura e rasatura dei muri dell'abitazione in questione.
L'opponente contestava le conclusioni cui erano giunti i verbalizzanti,
sostenendo che, dati i rapporti parentali con i lavoratori sopra indicati, non vi era stata la costituzione con loro di alcun rapporto lavorativo subordinato.
Trattandosi di lavori che sarebbero durati solo un giorno e svolti gratuitamente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza opposta, previa prova testimoniale sulle circostanze di causa.
2. Nella resistenza della convenuta Direzione Provinciale, che produceva il verbale ispettivo completo di allegati ed assunta la prova testimoniale chiesta dal ricorrente, il Tribunale di VI NT ha disposto la trattazione scritta ed, all'esito del deposito di note, ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione.
Il giudice di primo grado, in primo luogo, ha precisato, come di consueto, la propria data di presa di possesso nelle funzioni all'evidente scopo di rendere chiara la propria estraneità al protrarsi del giudizio per un decennio. Indi, ha rilevato che, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione
<<ove l non adempia all di dimostrare>come nel caso in
esame) compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo l'art. 23,
comma 12, l'opposizione deve essere accolta (Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio 1999 n.
5095)>>. Richiamando, però, subito dopo il principio affermato da
Cass.23229/2004, secondo cui
2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce
la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche
quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della
prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte
che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia,
non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa
prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario,
od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo>>. Per
desumerne che il ricorrente non avrebbe assolto all'onere probatorio che su di esso gravava e così pervenire al rigetto del ricorso.
3. Propone appello LÀ GI, il quale, in primo luogo denuncia la nullità
o inesistenza giuridica dell'impugnata sentenza, in quanto dal fascicolo telematico risulterebbe
pubblicata in data 20.06.2023, il giorno precedente all'udienza fissata per la
discussione per il giorno del 21.06.2023>>.
Nel merito, deduce che già dallo stesso verbale ispettivo non emergeva prova alcuna della pretesa subordinazione e che, comunque, una volta sentiti come testimoni, i pretesi lavoratori subordinati avevano decisamente smentito la circostanza, parlando di un lavoro reso gratuitamente, per un solo giorno ed in virtù di rapporto parentale, trattandosi di zio, cognato e cugini del medesimo ricorrente.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento dell'ordinanza opposta. 4. Nella resistenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di VI NT,
la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
5. L'appello è fondato e merita accoglimento.
6. Preliminarmente dev'essere rilevata la nullità della sentenza impugnata,
ma non per le ragioni ritenute dall'appellante, atteso che, contrariamente a quanto da questi affermato, essa risulta depositata alle h.16:29 del 21\6\2023
ovvero nella data originariamente fissata per l'udienza, poi sostituita dalla trattazione con deposito di note scritte.
La nullità della sentenza deriva invece dal suo contenuto. Per l'insuperabile contrasto motivazionale fra la previa, esplicita, affermazione secondo cui l'amministrazione opposta non avrebbe adempiuto all'onere di provare i fatti costitutivi dell'illecito amministrativo contestato e quella, immediatamente successiva, secondo la quale sarebbe stato invece l'opponente a non assolvere all'onere probatorio che su di lui gravava. Oltre che per l'assoluta assenza di riferimenti all'esito della prova testimoniale esperita, per affermarne o negarne la rilevanza.
La motivazione si presenta quindi priva di qualsivoglia disamina logica e giuridica. Come tale è apparente e ciò determina la nullità della sentenza impugnata1.
La stigmatizzata nullità impone tuttavia al Collegio di ovviare all'omessa delibazione delle questioni che erano state sollevate da ciascuna delle parti2. 7. La prima cosa da rilevare concerne alcune singolarità nel verbale di accesso ispettivo del 8\3\2013.
Si tratta di un verbale redatto dalla G.d.F., derivante, come in esso espressamente affermato, da “un controllo finalizzato al riscontro del corretto
assolvimento degli obblighi del sostituto d'imposta”, nel quale, pur parlandosi di un controllo eseguito presso “il cantiere edile del sig. LÀ GI”, poi si da espressamente atto che il detto cantiere era costituito da una “abitazione” di proprietà del medesimo LÀ e si afferma che questi “si avvaleva dei quattro
lavoratori (…) per eseguire dei lavori in economia”. Il quale LÀ, contattato e recatosi presso i locali del Comando procedente in data 13\3\2013,
espressamente dichiarava “mio cognato GO TO, mio zio DI
TO e i miei cugini EV ZO e NA ZO mi stavano aiutando a fare
pulizia dei locali. Agli stessi non ho mai corrisposto, non corrisponderò, né loro
pretendono alcun compenso per i rapporti parentali esistenti”.
Una situazione, pertanto, che poteva corrispondere a tre diverse connotazioni sotto il profilo dei rapporti realmente intercorrenti fra le parti: un rapporto lavorativo subordinato fra il LÀ e i quattro lavoratori;
la commissione di una prestazione d'opera dal primo ai secondi, in ipotesi anche inseriti in una propria ditta edile;
l'esecuzione delle prestazioni per mero spirito di liberalità,
in considerazione dei rapporti parentali.
Per individuare l'esatta natura dei rapporti di cui si discute sarebbe stato,
dunque, necessario un approfondimento adeguato con la formulazione di esplicite domande ai lavoratori. Tanto più che i lavori da essi in corso di esecuzione -per come poi dichiarato a verbale- sembravano proprio rientrare nel concetto di mera “pulizia dei locali” indicato dal LÀ, essendo consistiti esclusivamente in “rasatura” e “stuccatura muri” (v. verbali dichiarazioni dei lavoratori).
Invece, i verbali delle dichiarazioni di costoro consistono in delle mere barrature delle seguenti voci contenute di un modulo prestampato: “lavoro subordinato (dipendente)”; “di non essere stato assunto formalmente”; “di non
ricevere alcuna busta paga”. E, quanto alla ipotizzata retribuzione, contenendo tutti l'identica dichiarazione finale: “ancora non ha preso accordi con il titolare del
cantiere riguardo il compenso lavorativo”.
E' dunque evidente il minimo valore probatorio dei suddetti verbali, dai quali emerge che i verbalizzanti non abbiano inteso in alcun modo approfondire e risolvere quelle ambiguità di senso della situazione fattuale che si sono sopra evidenziate.
8. A fronte di un dato documentale così fragile stanno le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede testimoniale.
I testi affermano di avere svolto solo lavori di “pulizia”, resi gratuitamente e per una giornata soltanto presso “l'abitazione” ovvero “la casa” del ricorrente.
DI TO ha dichiarato che lui stava eseguendo la “rasatura” di un muro e specificato che quel giorno il cantiere era chiuso. GO TO ha cura di precisare che il LÀ di mestiere faceva il macellaio. Entrambi dicono che quel giorno LÀ non era nemmeno presente presso la propria abitazione e confermano che la gratuità dei lavori di pulizia era dovuta ai legami di parentela con il ricorrente.
Quanto al contrasto con le barrature sui moduli utilizzati dai verbalizzanti,
importate è l'affermazione di DI secondo cui ci sarebbe stato un malinteso con i verbalizzanti e non gli sarebbe stata data lettura del verbale, altrimenti non l'avrebbe firmato.
9. In conclusione, un evidente quadro di incertezza probatoria che si riverbera in danno della parte su cui gravavano i relativi oneri processuali ovvero sull'appellato Ispettorato Territoriale, che avrebbe dovuto dimostrare la commissione degli illeciti sanzionati con l'opposta ordinanza e non l'ha fatto.
Ordinanza che dovrà, pertanto, essere annullata. 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da LÀ GI
avverso la sentenza del Tribunale di VI NT del 21\6\2023, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta;
2) Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida in € 2.600, oltre accessori, per il primo grado ed in € 3.000,
oltre accessori, per il presente grado.
Catanzaro 25\2\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 4891/2000: “Il vizio di omessa motivazione può manifestarsi o come difetto assoluto di motivazione oppure come motivazione apparente e ricorre, rispettivamente, quando il giudice di merito o omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica questi elementi ma senza un'approfondita disamina logica e giuridica”. Cfr. in mot.
Cass. SU 6599/2016: “Né può essere lasciato all'occasionale arbitrio dell'interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie possibili argomentazioni motivazionali
(ancorchè rispettose dei fatti accertati ed elencati come premesse nel testo della medesima sentenza). L'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata”. 2 Cass. 28838/2008: “Il giudice d'appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice …”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. TO Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1245 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
LÀ GI (avv. Pasqualino Patané);
appellante
e
Ministero del Lavoro – Direzione Provinciale del Lavoro di VI NT
(dott.sse Tiziana Meligrana e Rosaia Leuzzi);
appellato
FATTO E DIRITTO
1. In data 10\7\2013, il sig. LÀ GI ha proposto opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione notificatagli il 26\6\2013, con la quale la convenuta Direzione Provinciale del Lavoro gli comminava la sanzione amministrativa di €. 14.318,25, per la violazione dell'art. 3 del D.L. 22/0272002 n° 12 convertito con modificazioni dalla legge 23/04/2002, n° 73, per aver impiegato n° 4 lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, lavoratori individuati nei sig.ri GO
TO, EV ZO, NA ZO, DI TO, tutti impiegati per 1 giorno di lavoro effettivo. Nonché, per la violazione dell'art. 4 his, comma
2, del D.Lgs 21/04/2000 n° 18, per non aver consegnato ai predetti lavoratori,
all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, una copia della comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis,
comma 2, del DL 1-10-1996 n° 510.
Violazioni accertate con verbale ispettivo del 8\3\2013, nel corso del quale
“presso il cantiere edile del LÀ” -rectius la sua abitazione- erano trovati i lavoratori sopra indicati intenti in lavori di stuccatura e rasatura dei muri dell'abitazione in questione.
L'opponente contestava le conclusioni cui erano giunti i verbalizzanti,
sostenendo che, dati i rapporti parentali con i lavoratori sopra indicati, non vi era stata la costituzione con loro di alcun rapporto lavorativo subordinato.
Trattandosi di lavori che sarebbero durati solo un giorno e svolti gratuitamente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza opposta, previa prova testimoniale sulle circostanze di causa.
2. Nella resistenza della convenuta Direzione Provinciale, che produceva il verbale ispettivo completo di allegati ed assunta la prova testimoniale chiesta dal ricorrente, il Tribunale di VI NT ha disposto la trattazione scritta ed, all'esito del deposito di note, ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione.
Il giudice di primo grado, in primo luogo, ha precisato, come di consueto, la propria data di presa di possesso nelle funzioni all'evidente scopo di rendere chiara la propria estraneità al protrarsi del giudizio per un decennio. Indi, ha rilevato che, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione
<<ove l non adempia all di dimostrare>come nel caso in
esame) compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo l'art. 23,
comma 12, l'opposizione deve essere accolta (Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio 1999 n.
5095)>>. Richiamando, però, subito dopo il principio affermato da
Cass.23229/2004, secondo cui
2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce
la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche
quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della
prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte
che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia,
non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa
prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario,
od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo>>. Per
desumerne che il ricorrente non avrebbe assolto all'onere probatorio che su di esso gravava e così pervenire al rigetto del ricorso.
3. Propone appello LÀ GI, il quale, in primo luogo denuncia la nullità
o inesistenza giuridica dell'impugnata sentenza, in quanto dal fascicolo telematico risulterebbe
pubblicata in data 20.06.2023, il giorno precedente all'udienza fissata per la
discussione per il giorno del 21.06.2023>>.
Nel merito, deduce che già dallo stesso verbale ispettivo non emergeva prova alcuna della pretesa subordinazione e che, comunque, una volta sentiti come testimoni, i pretesi lavoratori subordinati avevano decisamente smentito la circostanza, parlando di un lavoro reso gratuitamente, per un solo giorno ed in virtù di rapporto parentale, trattandosi di zio, cognato e cugini del medesimo ricorrente.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento dell'ordinanza opposta. 4. Nella resistenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di VI NT,
la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
5. L'appello è fondato e merita accoglimento.
6. Preliminarmente dev'essere rilevata la nullità della sentenza impugnata,
ma non per le ragioni ritenute dall'appellante, atteso che, contrariamente a quanto da questi affermato, essa risulta depositata alle h.16:29 del 21\6\2023
ovvero nella data originariamente fissata per l'udienza, poi sostituita dalla trattazione con deposito di note scritte.
La nullità della sentenza deriva invece dal suo contenuto. Per l'insuperabile contrasto motivazionale fra la previa, esplicita, affermazione secondo cui l'amministrazione opposta non avrebbe adempiuto all'onere di provare i fatti costitutivi dell'illecito amministrativo contestato e quella, immediatamente successiva, secondo la quale sarebbe stato invece l'opponente a non assolvere all'onere probatorio che su di lui gravava. Oltre che per l'assoluta assenza di riferimenti all'esito della prova testimoniale esperita, per affermarne o negarne la rilevanza.
La motivazione si presenta quindi priva di qualsivoglia disamina logica e giuridica. Come tale è apparente e ciò determina la nullità della sentenza impugnata1.
La stigmatizzata nullità impone tuttavia al Collegio di ovviare all'omessa delibazione delle questioni che erano state sollevate da ciascuna delle parti2. 7. La prima cosa da rilevare concerne alcune singolarità nel verbale di accesso ispettivo del 8\3\2013.
Si tratta di un verbale redatto dalla G.d.F., derivante, come in esso espressamente affermato, da “un controllo finalizzato al riscontro del corretto
assolvimento degli obblighi del sostituto d'imposta”, nel quale, pur parlandosi di un controllo eseguito presso “il cantiere edile del sig. LÀ GI”, poi si da espressamente atto che il detto cantiere era costituito da una “abitazione” di proprietà del medesimo LÀ e si afferma che questi “si avvaleva dei quattro
lavoratori (…) per eseguire dei lavori in economia”. Il quale LÀ, contattato e recatosi presso i locali del Comando procedente in data 13\3\2013,
espressamente dichiarava “mio cognato GO TO, mio zio DI
TO e i miei cugini EV ZO e NA ZO mi stavano aiutando a fare
pulizia dei locali. Agli stessi non ho mai corrisposto, non corrisponderò, né loro
pretendono alcun compenso per i rapporti parentali esistenti”.
Una situazione, pertanto, che poteva corrispondere a tre diverse connotazioni sotto il profilo dei rapporti realmente intercorrenti fra le parti: un rapporto lavorativo subordinato fra il LÀ e i quattro lavoratori;
la commissione di una prestazione d'opera dal primo ai secondi, in ipotesi anche inseriti in una propria ditta edile;
l'esecuzione delle prestazioni per mero spirito di liberalità,
in considerazione dei rapporti parentali.
Per individuare l'esatta natura dei rapporti di cui si discute sarebbe stato,
dunque, necessario un approfondimento adeguato con la formulazione di esplicite domande ai lavoratori. Tanto più che i lavori da essi in corso di esecuzione -per come poi dichiarato a verbale- sembravano proprio rientrare nel concetto di mera “pulizia dei locali” indicato dal LÀ, essendo consistiti esclusivamente in “rasatura” e “stuccatura muri” (v. verbali dichiarazioni dei lavoratori).
Invece, i verbali delle dichiarazioni di costoro consistono in delle mere barrature delle seguenti voci contenute di un modulo prestampato: “lavoro subordinato (dipendente)”; “di non essere stato assunto formalmente”; “di non
ricevere alcuna busta paga”. E, quanto alla ipotizzata retribuzione, contenendo tutti l'identica dichiarazione finale: “ancora non ha preso accordi con il titolare del
cantiere riguardo il compenso lavorativo”.
E' dunque evidente il minimo valore probatorio dei suddetti verbali, dai quali emerge che i verbalizzanti non abbiano inteso in alcun modo approfondire e risolvere quelle ambiguità di senso della situazione fattuale che si sono sopra evidenziate.
8. A fronte di un dato documentale così fragile stanno le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede testimoniale.
I testi affermano di avere svolto solo lavori di “pulizia”, resi gratuitamente e per una giornata soltanto presso “l'abitazione” ovvero “la casa” del ricorrente.
DI TO ha dichiarato che lui stava eseguendo la “rasatura” di un muro e specificato che quel giorno il cantiere era chiuso. GO TO ha cura di precisare che il LÀ di mestiere faceva il macellaio. Entrambi dicono che quel giorno LÀ non era nemmeno presente presso la propria abitazione e confermano che la gratuità dei lavori di pulizia era dovuta ai legami di parentela con il ricorrente.
Quanto al contrasto con le barrature sui moduli utilizzati dai verbalizzanti,
importate è l'affermazione di DI secondo cui ci sarebbe stato un malinteso con i verbalizzanti e non gli sarebbe stata data lettura del verbale, altrimenti non l'avrebbe firmato.
9. In conclusione, un evidente quadro di incertezza probatoria che si riverbera in danno della parte su cui gravavano i relativi oneri processuali ovvero sull'appellato Ispettorato Territoriale, che avrebbe dovuto dimostrare la commissione degli illeciti sanzionati con l'opposta ordinanza e non l'ha fatto.
Ordinanza che dovrà, pertanto, essere annullata. 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da LÀ GI
avverso la sentenza del Tribunale di VI NT del 21\6\2023, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta;
2) Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida in € 2.600, oltre accessori, per il primo grado ed in € 3.000,
oltre accessori, per il presente grado.
Catanzaro 25\2\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 4891/2000: “Il vizio di omessa motivazione può manifestarsi o come difetto assoluto di motivazione oppure come motivazione apparente e ricorre, rispettivamente, quando il giudice di merito o omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica questi elementi ma senza un'approfondita disamina logica e giuridica”. Cfr. in mot.
Cass. SU 6599/2016: “Né può essere lasciato all'occasionale arbitrio dell'interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie possibili argomentazioni motivazionali
(ancorchè rispettose dei fatti accertati ed elencati come premesse nel testo della medesima sentenza). L'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata”. 2 Cass. 28838/2008: “Il giudice d'appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice …”.