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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/10/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.493/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te pro- Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Castiglione n. 25, presso lo studio dell'avv. Luca Ercolani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro e entrambi CP_1 Controparte_2 elettivamente domiciliati in Rieti, Via degli Elci n.60, presso lo studio dell'avv. Gianluca Coppo, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
-Appellati –
Contro
Controparte_3
- Appellata contumace -
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 c.p.c., ritualmente depositato e iscritto a rg.n.13583/2021 dinanzi al Tribunale di
Bologna, ha convenuto in giudizio il dott. e la Controparte_3 CP_1 [...] chiedendo accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei danni riportati a seguito Controparte_4 dell'inadeguata riabilitazione implanto-protesica di entrambe le arcate dentarie - realizzata nella struttura sanitaria resistente - e delle inadeguate terapie erogate (come descritte nel preventivo dello 06.10.2017) e, per l'effetto, condannare i resistenti, in solido e/o in alternativa tra loro, al risarcimento dei danni cor- rispondenti alla CTU, già espletata in sede di ATP, oltre che alle spese sostenute per onorari, già versati ai resistenti. Si è ritualmente costituito in giudizio il dott. , in proprio e quale legale rappresentante CP_1 della struttura resistente, contestando le pretese avversarie in quanto infondate e, in via preliminare, ha chiesto di chiamare in giudizio a propria esclusiva manleva. Parte_1
Si è quindi costituita in giudizio la terza chiamata la quale ha eccepito, Parte_1 preliminarmente, l'inammissibilità della chiamata in causa e il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce del fatto che l'assicurazione garantiva copertura solo per l'attività di libero professionista del
1 dott. quale sanitario operante in un ambulatorio professionale personale e non per l'attività di CP_1 direttore sanitario, né quale medico operante all'interno della struttura. Ha contestato altresì il difetto di garanzia assicurativa per diversità del rischio assunto dal dott. CP_1 come prospettato in ricorso (quale direttore sanitario e medico operante nella struttura insieme ad altri sanitari) e quello assicurato (quale libero professionista, esercente in singolo ambulatorio personale).
Nel merito, ad esclusione del diritto di garanzia, ha invocato le previsioni degli artt. 1892 e 1893 c.c., avendo il professionista omesso di dichiarare, all'atto della stipulazione della polizza, la vera natura dell'attività esercitata e, in via subordinata, ha richiamato quanto previsto dall'art. 1898 c.c., stante l'evi- dente aggravamento del rischio. Ha opposto ancora l'operatività della garanzia solo a secondo rischio e solo in relazione ad eventuali danni eventualmente cagionati dalla condotta colposa del dott. con esclusione di qualsiasi vincolo di CP_1 solidarietà con altri responsabili. Ha concluso quindi per il rigetto della domanda della ricorrente per infondatezza in fatto e/o in diritto. Con ordinanza dello 06.03.2023 il Tribunale di Bologna, esaminata la documentazione in atti, acquisita la CTU espletata nel procedimento di ATP, per quanto rileva in questa sede, ha dichiarato quanto segue:
- “…All'udienza del 19.5.2022 il Giudice preliminarmente rilevava, in relazione alle eccezioni della terza chiamata, che l'interpretazione complessiva del ricorso restituiva quale evocato in giudizio altresì il Dott. e che in ogni caso lo stesso si era costituito in giudizio;
pertanto, anche considerandolo quale CP_1 terzo intervenuto, aveva i poteri riservati alle parti al momento dell'intervento, dunque anche quello di evocare a sua volta in giudizio un terzo a manleva…”;
- “…Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta limitatamente a quanto di seguito indicato.
- “...Deve preliminarmente evidenziarsi, in via generale, che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale e può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a carico della struttura stessa, sia all'ina- dempimento delle prestazioni medico-professionali svolte dai sanitari, ai sensi dell'art. 1228 c.c..”
- “…Nessun rilievo assume, poi, il fatto che la struttura per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente posta in essere dagli ausiliari, poiché, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi…”;
- “Alla luce della produzione della ricorrente e della consulenza medico-legale, redatta nel corso di pro- cedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al RG. N. 1201/2021, acquisita nel presente procedimento, non residuano dubbi circa l'an del diritto al risarcimento del danno lamentato dalla ricorrente.
Nel caso di specie la relazione del CTU nominato in sede di ATP ha accertato l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria da parte dei sanitari della struttura resistente (in particolare del Dott. Per_1
e la struttura è quindi tenuta ex artt. 1218-1228 c.c. a risarcire i danni (non patrimoniali e patri-
[...] moniali emergenti) derivati dalla condotta colposa anche dei propri dipendenti e collaboratori;
condotta di cui deve rispondere anche lo stesso Dott. in proprio, nella misura che sarà di seguito indi- CP_1 cata…”;
- “In ordine alla ripartizione della responsabilità tra i due resistenti, giovano alcune premesse generali.
Nell'adempimento del contratto di spedalità, vi è un solo debitore (la struttura sanitaria) - nel caso in cui il paziente non abbia stipulato un contratto anche con il professionista - ed una condotta che si inserisce nel programma esecutivo del rapporto obbligatorio. Il debitore (la struttura sanitaria) adempie, pertanto,
2 con uno strumento che non è materiale, ma è rappresentato dalle prestazioni svolte dall'ausiliario (l'e- sercente la professione sanitaria). Il paziente danneggiato, dunque, è creditore del soggetto tenuto all'a- dempimento (la struttura sanitaria), le cui obbligazioni sono state eseguite in modo inesatto dall'ausilia- rio (cui il predetto adempimento era demandato). Di conseguenza, la mancata realizzazione dell'interesse del creditore (il paziente) è direttamente imputabile, per fatto proprio, a chi ha assunto l'obbligazione e, dunque, alla struttura sanitaria. Nel caso di specie non vi è dubbio che la paziente si sia rivolta alla struttura Controparte_4 per sottoporsi a riabilitazione implanto-protesica e ivi veniva sottoposta a visita e alle cure da parte del
Dott. (con cui senza dubbio dunque stipulava un contratto); tuttavia, stando al tenore del ri- CP_1 corso, veniva visitata anche da parte di altri operatori della struttura, tra cui poi veniva identificato il
Dott. , che la sottoponeva a cure in data 14.12.2017 (v. cartella clinica allegata alla comparsa Per_2 di costituzione del convenuto nell'ATP). Pertanto, se va indubbiamente affermata la responsabilità del Dott. con cui la paziente si era CP_1 quasi del tutto rapportata, non solo per la programmazione del piano terapeutico, per le visite e l'esecu- zione delle prestazioni, ma anche per la pattuizione del compenso dovuto per gli interventi, tuttavia anche la struttura deve rispondere dell'operato dei suoi collaboratori. La Suprema Corte (così ancora Cass.28987/2019) ha confermato l'orientamento secondo il quale l'ac- certamento del fatto in sé della condotta lesiva imputabile al solo sanitario, non fa venire meno i presup- posti della responsabilità della struttura ai sensi dell'art. 1228 c.c. (posto che l'illecito dell'ausiliario è requisito costitutivo della responsabilità del debitore), essendo la struttura gravata dell'onere specifico di dimostrare che la colpa del sanitario sia stata tanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedi- bile e oggettivamente improbabile da assorbire qualsiasi responsabilità della struttura…”;
- “In mancanza di una simile prova, dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono espressione l'art. 1298 c. 2 c.c. e l'art. 2055 c. 3 c.c. L'art. 1298 c.c., disciplinando i “Rapporti interni tra debitori e creditori solidali” testualmente stabilisce che “Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”. La consulenza tecnica ha chiarito il riparto delle responsabilità tra il medico e la struttura sanitaria, imputando al Dott. CP_1 quale medico curante, la responsabilità del 75% del danno permanente accertato (complessivamente va- lutato tra esiti su arcata superiore ed esiti su arcata inferiore); pertanto la presunzione prevista dalla norma può considerarsi superata...”
“7. Domanda di manleva Il Dott. a chiesto di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa la quale ha svolto CP_1 varie eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa. Chiarita, come in apertura, l'avvenuta costituzione in giudizio del Dott. quale convenuto nel CP_1 processo e dunque l'ammissibilità della chiamata in causa di si passa ad Parte_1 analizzare tutte le eccezioni da quest'ultima sollevata:
- Difetto di garanzia assicurativa: secondo le difese della terza chiamata, la garanzia assicurativa non coprirebbe il Dott. quale operante in veste di direttore sanitario di una struttura o comunque CP_1 quale sanitario operante all'interno di una struttura, bensì solo quale libero professionista all'interno di un ambulatorio personale. Questo perché operare in una struttura comporta un rischio maggiore che operare in un ambulatorio personale, dovendo nel primo caso considerarsi anche l'apporto ed il coordi- namento con altri sanitari che costituisce ulteriore fattore di rischio.
Tale eccezione non può essere accolta. La polizza risulta stipulata dal Dott. quale libero pro- CP_1 fessionista e come tale lo stesso ha operato nel curare la paziente. Lo stesso sanitario risultava essere il
3 socio di maggioranza e il legale rappresentante della (v. visura doc. 1 ricorso), ma Controparte_2 il fatto di esercitare l'attività sanitaria avvalendosi di una struttura organizzata in forma societaria a lui facente capo non può valere ad escludere la copertura assicurativa. Peraltro, si osserva come, ai sensi dell'art.
7.2 della polizza (all. 1 comparsa della terza chiamata), è coperta da garanzia anche la respon- sabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi commessi da dipendenti o collaboratori in genere dell'as- sicurato (lett.g) e ad ogni ipotesi di possibile rivalsa esercitata (o esercitabile) dalla struttura me- dico/ospedaliera (nel caso di specie la ) per danni causati a terzi in conseguenza Controparte_2 dell'attività svolta per conto di tale ente (lett.m). Pertanto, la limitazione di responsabilità invocata da parte della Compagnia non ha fondamento nella polizza, che contempla anche rischi che possano sorgere dall'operato di collaboratori o dall'esercizio di attività dell'assicurato inquadrato nell'ambito di una struttura sanitaria, come nel caso di specie. Quanto detto vale ad escludere la fondatezza anche delle argomentazioni dedotte dalla terza chiamata in ordine alle mendaci dichiarazioni inesatte o reticenti, con o senza dolo o colpa grave (artt. 1892 e 1893
c.c.): proprio quanto appena detto porta infatti ad escludere che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto lo stato delle cose, essendo stato espressamente contemplato in polizza la possibile rilevanza dell'attività di collaboratori dell'assicurato e la possibile operatività dell'assicurato in una struttura sanitaria. Per le medesime ragioni, dette ultime circostanze non possono considerarsi un aggravamento del rischio rilevante ai sensi dell'art. 1898 c.c., pure invocato dalla Compagnia per affermare l'inoperatività della garanzia…”;
- Operatività della garanzia solo in secondo rischio e in relazione ai soli danni cagionati direttamente dall'assicurato: la Compagnia ha invocato l'operatività della polizza a secondo rischio e la limitazione della garanzia ai danni direttamente riconducibili all'operato del Dott. con esclusione di quelli CP_1
a lui derivanti dal vincolo di solidarietà. Quanto all'operatività della garanzia a secondo rischio, si fa rilevare in via generale come nell'assicu- razione della responsabilità civile il "rischio" oggetto del contratto è l'impoverimento dell'assicurato e non già il danno eventualmente patito dal terzo e causato dall'assicurato. Partendo da questo assunto la Suprema Corte ha chiaramente affermato che, poiché una assicurazione personale della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo e un'assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria, "i due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due soggetti assicurati sono diversi: e a nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, possano trovare fondamento nel medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno. Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per defini- zione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura "a secondo rischio". Que- st'ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza"
(Cass. civ. 12 marzo 2015, n. 4936). Ne consegue che, se un medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha stipulato una "assicura- zione personale", come nel caso di specie, questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso. L'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno di una struttura sanita- ria, infatti, ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello (eventualmente) coperto dall'assi- curazione della responsabilità civile della struttura (del caso, anche per fatto altrui). Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, deve concludersi che la polizza stipulata a copertura della responsabilità civile del medico possa operare in primo rischio, proprio perché non vi è prova di altro contratto che copra il medesimo rischio assicurato.
4 Le considerazioni sopra esposte assorbono le ulteriori questioni in ordine alla operatività della garanzia prestata dalla terza chiamata nei confronti dell'assicurato.
In conclusione, va ritenuta operante, con la franchigia prevista, la garanzia assicurativa stipulata dal professionista sanitario, garanzia che copre non solo quanto da questi tenuto a corrispondere alla dan- neggiata in ragione della presente pronuncia a titolo di risarcimento del danno, ma anche a titolo di spese di lite. Va dunque accolta la domanda di manleva, da limitarsi tuttavia alla sola quota di responsabilità impu- tabile al medico.”.
Ha quindi accolto il ricorso nei seguenti termini:
- in parziale accoglimento della domanda della ricorrente , accertata la responsabi- Controparte_3 lità dei resistenti per quanto indicato in parte motiva, li condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.676,07 + 1.158,01 + 618,39 + 345,25, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali alla salute, e della somma di euro 7.350 + 3.193 a titolo di risarcimento dei danni patrimo- niali, oltre interessi come in motivazione ed interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
- condanna i resistenti al pagamento in favore della ricorrente del compenso limitatamente alla somma di euro 4.494,76, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna i resistenti a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro
4.711 per compenso, euro 286 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, nonché le spese del procedimento ex art. 669 bis c.p.c. che si liquidano in euro 2.841 per compenso, oltre accessori di legge ed euro 406,50 per anticipazioni, ed il compenso per la fase di media- zione che si liquida in euro 450, oltre accessori di legge;
- condanna i resistenti a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 3.912 per spese di CTP e la somma di euro 4.810,43 per spese di CTU, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-dichiara che, nei rapporti interni, le quote di responsabilità tra i coobbligati in solido sono pari al 75% per il Dott. e per il 25% per la e che in tale misura CP_1 Controparte_4 Controparte_2 gli stessi debbano rispondere;
- in accoglimento della domanda di manleva svolta dal Dott. condanna CP_1 [...] a manlevare e tenere indenne l'assicurato di quanto da quest'ultimo sarà versato in Controparte_5 ragione della presente pronuncia, applicata la franchigia convenuta.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su sei motivi. Parte_2
Con il primo motivo, impugna il capo dell'ordinanza di “accoglimento della domanda di manleva svolta dal dott. . CP_1
Ribadisce che il ricorso introduttivo è stato notificato al dott. solo nella sua qualità di legale CP_1 rappresentante e non in proprio e che “anche a volerlo considerare come terzo intervenuto”, egli non avrebbe potuto “evocare un terzo a manleva”, non essendo stata ritualmente proposta alcuna specifica domanda nei suoi confronti.
Evidenzia che il dott. si è costituito (chiamando la compagnia comparente) “sia in proprio che CP_1 quale legale rappresentante della e il solo dott. ha Controparte_2 CP_1 chiesto (nella conclusione sub C) di essere garantito e manlevato da Parte_1
“per qualsivoglia esborso che lo stesso dovesse sostenere per i fatti oggetto del presente giudizio”. Osserva quindi che la costituzione di “in proprio” è pertanto ammissibile solo come CP_1 intervento volontario;
ma, non essendo stata proposta domanda alcuna contro di lui in proprio, era ed è
5 inammissibile una sua domanda di manleva contro la compagnia, carente di legittimazione passiva, che lo assicurava come singolo professionista. Sempre sotto questo primo motivo, rileva che l'ordinanza è errata nella parte in cui ha affermato “Nel caso di specie non vi è dubbio che la paziente si sia rivolta alla struttura per Controparte_4 sottoporsi a riabilitazione implanto-protesica e ivi veniva sottoposta a visita e alle cure da parte del Dott.
(con cui senza dubbio dunque stipulava un contratto) …”. CP_1
Ritiene che, mentre è esatta la statuizione secondo cui “nel caso di specie non vi è dubbio che la paziente si sia rivolta alla struttura per sottoporsi a riabilitazione implanto-protesica”, Controparte_4 è erronea la successiva affermazione secondo cui la medesima paziente avrebbe stipulato “un contratto” con il dott. CP_1
Osserva che la ricorrente, (pag. 1 ricorso) ha dichiarato di essersi rivolta “il l6/10/2017 alla
[...]
”; che la stessa ricorrente “si recava per la prima volta a visita odon- Controparte_6 toiatrica presso … e ivi richiedeva ai Sanitari del centro una riabilitazione …” (punto 2); Controparte_6 che i trattamenti sono stati fatturati da Controparte_4 Sempre il ricorso ha dedotto (a pag. 8 e 9) una “responsabilità della struttura sanitaria” ed una “respon- sabilità solidale del Direttore Sanitario per gli studi medici odontoiatrici”. Da ciò si evince che la ricorrente non ha stipulato alcun contratto con il dott. in proprio. CP_1
Con il secondo motivo, lamenta il difetto di garanzia assicurativa e la violazione dell'art 1882 c.c. e si duole del fatto che sia stata accolta la domanda di manleva svolta dal dott. CP_1
Evidenzia che la fatturazione delle prestazioni di cui è causa (v. doc. 4 prodotto da parte ricorrente) è stata emessa dalla società (e non dal dott. . CP_1
Osserva poi che la polizza (doc. 1 fasc. I grado appellante) assicura il dott. sclusivamente come CP_1 libero professionista, con “ubicazione” dell'attività in singolo ambulatorio professionale personale;
non lo assicura affatto come direttore sanitario;
né lo assicura come medico che esercita in una struttura;
né, tanto meno, assicura Controparte_4
Rileva la violazione dell'art. 1882 c.c. in quanto l'afflusso di pazienti (ed il rischio conseguente), in una struttura come quella convenuta, è certamente superiore a quello di un ambulatorio personale e la presenza di altri sanitari (non meri collaboratori di un singolo professionista), incrementa ulteriormente (per alcuni aspetti, moltiplica) il rischio, stante – tra l'altro - la necessità di coordinamento tra gli stessi.
Ciò trova conferma nel fatto che la stessa ricorrente, al punto 8 del ricorso, ha dichiarato che presso la struttura della “l'estrazione di tutti i sei denti naturali residui dall'arcata inferiore” Controparte_4 è avvenuta “ad opera di un sanitario ivi operante, ma di cui non si conosce il nome”; mentre, a pag. 11, il ricorso fa espresso riferimento all'attività del dott. . Persona_3
Sostiene che, sostanzialmente, il dott. a tentato di coprire anche la struttura mediante la singola CP_1 polizza da questi stipulata come libero professionista, esercente presso un ambulatorio personale (con esclusione – ex art.
7.15 delle condizioni - di ogni vincolo di solidarietà). Richiama l'art.
7.2 delle condizioni di polizza e osserva la sostanziale diversità della previsione contrat- tuale (riferita a “dipendenti o collaboratori in genere” del professionista che esercita nel proprio ambula- torio privato) dalla situazione in cui il singolo professionista è inserito all'interno di un contesto strutturale ove operano più soggetti.
A tale riguardo evidenzia il fatto che la fattura (prodotta da parte ricorrente con il n. Controparte_4
4) reca il numero 4658 del 2017. Afferma che l'ordinanza appellata produce l'effetto illegittimo di 'estendere' alla struttura non assicurata, la garanzia stipulata dal medico come singolo professionista.
6 Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell'art 1892 c.c., ovvero dell'art. 1893 c.c., ovvero dell'art.1898 c.c. Sostiene che deve essere riformato il capo della decisione di accoglimento della domanda di manleva svolta dal dott. tenuto conto di quanto disposto dagli arrtt.1892 e 1893 c.c. (e di cui all'art. 1.1 CP_1 delle condizioni di assicurazione), ovvero dall'art.1898 c.c. (e di cui all'art.
1.5 delle condizioni di assi- curazione). Riporta la motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto laddove il Tribunale ha dichiarato ““Quanto detto vale ad escludere la fondatezza anche delle argomentazioni dedotte dalla terza chiamata in ordine alle mendaci dichiarazioni inesatte o reticenti, con o senza dolo o colpa grave (artt. 1892 e 1893 c.c.): proprio quanto appena detto porta infatti ad escludere che l'assicuratore non avrebbe dato il suo con- senso o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto lo stato delle cose, essendo stato espres- samente contemplato in polizza la possibile rilevanza dell'attività di collaboratori dell'assicurato e la possibile operatività dell'assicurato in una struttura sanitaria. Per le medesime ragioni, dette ultime cir- costanze non possono considerarsi un aggravamento del rischio rilevante ai sensi dell'art. 1898 c.c., pure invocato dalla Compagnia per affermare l'inoperatività della garanzia”. Osserva che, al contrario, laddove l'assicuratore avesse saputo che il dott. invece che esercitare CP_1 la propria attività in un singolo ambulatorio personale, la esercitava all'interno di una struttura societaria di cui era anche il direttore sanitario ed in cui operavano altri sanitari e se (per di più) avesse saputo che tale struttura non era neppure assicurata, ovviamente non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni.
Con il quarto motivo, lamenta la violazione dell'art 1882 c.c. oltre che degli artt. 1362 e 1363 c.c. per omessa considerazione dell'art.
7.15 delle condizioni di polizza. Sostiene che l'ordinanza è errata nella parte in cui ha accolto la “domanda di manleva svolta dal dott.
, riconoscendo il solo limite della “franchigia convenuta”. CP_1
Rileva che, con tale statuizione non è stata accolta l'eccezione (dedotta dalla compagnia e qui riproposta) fondata sull'art.
7.15 delle condizioni di polizza, secondo cui la garanzia assicurativa potrebbe riferirsi esclusivamente alla responsabilità diretta e personale dell'assicurato, con esclusione di ogni parte di re- sponsabilità che potesse derivare dal vincolo di solidarietà con altri. Osserva che nella motivazione dell'ordinanza (p. 19), si legge: “In conclusione, va ritenuta operante, con la franchigia prevista, la garanzia assicurativa stipulata dal professionista sanitario, garanzia che copre non solo quanto da questi tenuto a corrispondere alla danneggiata in ragione della presente pronuncia a titolo di risarcimento del danno, ma anche a titolo di spese di lite. Va dunque accolta la domanda di manleva, da limitarsi tuttavia alla sola quota di responsabilità imputabile al medico” (che a pag. 16 l'or- dinanza fissa al 75%).
Tuttavia di questo cenno finale, non vi è traccia nel capo del dispositivo che accoglie la domanda di manleva, da ciò consegue che la manleva sancita dal Tribunale si estende – contro la chiara ed espressa previsione contrattuale – a tutta la responsabilità solidale (e non già nella percentuale del 75%, pure prima disposta).
Con il quinto motivo, lamenta il fatto che il Tribunale ha esteso la manleva dell'assicurazione all'obbligo restitutorio dei compensi percepiti da laddove ha condannato entrambi i resistenti Controparte_4 alla restituzione “in favore della ricorrente del compenso limitatamente alla somma di euro 4.494,76, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”. Sostiene che si tratta di statuizione doppiamente erronea: perché la garanzia assicurativa si riferisce solo al risarcimento di danni (può coprire, cioè, un obbligo risarcitorio) e non può estendersi alla restituzione
7 di compensi percepiti;
perché, in ogni caso, nella fattispecie il compenso (come documentato e pacifico in causa) è stato percepito non già dal dott. bensì da la quale sola può CP_1 Controparte_4 essere condannata a restituirlo alla ricorrente, né uò essere condannata a manlevare Parte_1 [...] dalla restituzione. Controparte_7
Con il sesto motivo, lamenta l'erroneo riparto di responsabilità tra e il dott. Controparte_2 CP_1
e la violazione degli artt. 1228, 2043, 1298, 2055 c.c. Censura il capo dell'ordinanza con cui il Tribunale “dichiara che, nei rapporti interni, le quote di respon- sabilità tra i coobbligati in solido sono pari al 75% per il Dott. e per il 25% per la CP_1 [...] e che in tale misura gli stessi debbano rispondere”. Controparte_4 Osserva che il Tribunale ha richiamato, sul punto, quanto affermato dal CTU che “ha chiarito il riparto delle responsabilità tra il medico e la struttura sanitaria, imputando al Dott. quale medico CP_1 curante, la responsabilità del 75% del danno permanente accertato (complessivamente valutato tra esiti su arcata superiore ed esiti su arcata inferiore); pertanto la presunzione prevista dalla norma può con- siderarsi superata”. Evidenzia che la responsabilità del dott. per danni direttamente concretamente cagionati alla CP_1 ricorrente non si sarebbe potuta estendere oltre il 50% dei danni stessi;
ciò in base alla fondamentale sentenza n. 28987/2019 della Cassazione, decisione che, sebbene relativa a fattispecie anteriore alla legge 'Gelli', ha una portata generale. La motivazione dell'ordinanza appellata, dichiara di volersi attenere a tale decisione della Corte Suprema, ma la travisa completamente. La Cassazione si riferisce ad “ipotesi di colpa esclusiva del medico” ed afferma che, in tale ipotesi “la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettiva- mente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata”; ciò “secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbli- gazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile
(e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”. Dunque, secondo l'insegnamento della Cassazione, il sanitario operante all'interno di una struttura, rela- tivamente al danno dallo stesso concretamente cagionato, risponderà – nel rapporto con la struttura – al 50%, potendo essere aggravata tale percentuale a suo carico solo in casi del tutto eccezionali (cui la pre- sente fattispecie non è affatto riconducibile).
Nel caso in esame, il Tribunale, attribuendo al dott. l 75% di tutti i danni comunque patiti dalla CP_1 ricorrente (anche di quelli certamente non cagionati dal medesimo sanitario), ha in realtà disatteso il prin- cipio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 28987/2019, perché ha erroneamente attribuito al me- dico il 100% di responsabilità per i danni da questi concretamente cagionati.
In altri termini: il 25% di responsabilità attribuito alla struttura dal Tribunale non corrisponde – in realtà
– ad un riparto tra debitori in solido, ma è soltanto l'imputazione alla struttura dei danni cagionati da altri soggetti, con i quali il dott. non potrebbe comunque rispondere in solido (se non con la viola- CP_1 zione dei principi di attribuzione della responsabilità, primo tra tutti l'art. 2043 c.c.), essendo danni estra- nei alla sua condotta.
Chiede quindi che, previa riduzione del risarcimento nella misura del 25% (pari cioè alla quota dei danni complessivi imputabili ad un sanitario diverso dal dott. , sia affermato il riparto al 50% tra il CP_1
8 e del rimanente 75%, per l'effetto, limitato alla metà di detto 75%, l'ob- CP_1 Controparte_4 bligo di manleva di i sensi dell'art.
7.15 delle condizioni di polizza, detratta la franchigia. Parte_1
Conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda, la condanna delle appellate alla restituzione delle somme già pagate e il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio e con comparsa di CP_1 Controparte_2 costituzione con la quale hanno chiesto il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni. Sul primo motivo osservano che, il ricorso introduttivo del giudizio ex articolo 702 bis con relativo decreto di fissazione udienza, è stato notificato, a cura della difesa della ricorrente, sia alla Controparte_4 che al dott. in proprio, così come emerge dalle relative pec di notifica in atti (V. nota di CP_1 deposito della ricorrente del 23.12.2021).
Il dott. pertanto, non è intervenuto volontariamente nel giudizio, ma è stato espressamente CP_1 evocato nello stesso e, pertanto, quale convenuto resistente ha, a sua volta, chiamato in causa la compagnia assicurativa con la quale era assicurato per l'ipotesi di responsabilità civile professionale, per essere da questa garantito e manlevato in ipotesi di soccombenza. Sul secondo motivo, sostengono la correttezza dell'ordinanza gravata e, ad integrazione di quanto ivi ritenuto, evidenziano che la polizza assicurativa copre l'attività libero professionale del dott. CP_1 senza alcuna limitazione territoriale e senza alcuna esclusione.
Osservano che è incontestabile che il rapporto contrattuale per la prestazione medica è intercorso anche con il dott. quale libero professionista, così come ritenuto dal Giudice di prime cure. CP_1
A ulteriore conferma di quanto appena affermato depone il fatto che non vi fosse alcun contratto tra il dott. la così come dichiarato nelle note scritte depositate da questa difesa CP_1 Controparte_4 per l'udienza del 20.12.2022. Il dott. quindi, nel curare la paziente (così come tutti gli altri pazienti) ha operato CP_1 CP_3 quale libero professionista, avvalendosi comunque della struttura di proprietà della Controparte_4 al medesimo facente capo. Detta struttura, infatti, metteva a disposizione del medico i locali, le strumentazioni e l'organizzazione. Rilevano che è priva di fondamento la doglianza secondo la quale, il fatto di prestare la propria attività libero professionale presso una struttura sanitaria, comporterebbe un aggravamento del rischio per un maggiore afflusso dei pazienti, essendo evidente che la prestazione professionale risulta essere sempre la stessa, anche quantitativamente, in quanto il medico assicurato può curare sempre un paziente per volta.
Il fatto che un altro medico abbia eseguito l'estrazione dei pochi denti presenti nella bocca della paziente, prima del trattamento protesico a nulla rileva, anche in considerazione del fatto che il piano di cura, com- portante appunto le estrazioni, era stato predisposto dal dott. essendo quindi il dott. CP_1 Per_2
(che aveva provveduto alle estrazioni) un mero esecutore materiale di un'attività semplice e routinaria.
Sul terzo motivo, ritengono pienamente condivisibile la statuizione impugnata.
Sul quarto motivo, osservano che nell'ordinanza è espressamente indicato il riparto percentuale di respon- sabilità, al penultimo e all'ultimo punto del dispositivo (pag. 20) “- dichiara che, nei rapporti interni, le quote di responsabilità tra i coobbligati in solido sono pari al 75% per il Dott. e per il CP_1
25% per la e che in tale misura gli stessi debbano rispondere;
- in Controparte_4 accoglimento della domanda di manleva svolta dal Dott. condanna CP_1 Controparte_8
a manlevare e tenere indenne l'assicurato di quanto da quest'ultimo sarà versato in ragione
[...] della presente pronuncia, applicata la franchigia convenuta.”. Sul quinto motivo, evidenziano che l'obbligo di restituire i compensi ricevuti discende dal fatto che l'as- sicurato ha cagionato un danno, essendo conseguenza diretta ed immediata di esso, dal che consegue che
9 la restituzione è essa stessa una conseguenza della responsabilità professionale alla cui manleva, in quanto tale, è obbligata la compagnia che tale responsabilità assicura.
Sul sesto motivo, rilevano che si tratta parimenti di un motivo infondato in quanto il Tribunale di Bologna ha attribuito al dott. una quota di responsabilità del 75% relativamente al danno subito dalla CP_1
facendo proprie le considerazioni al riguardo cui era giunto il CTU, in maniera scevra da vizi. CP_3 Concludono chiedendo il rigetto dell'appello e, con il favore delle spese del grado di giudizio. Questa Corte con ordinanza del 19.09.2023 ha parzialmente sospeso “l'efficacia esecutiva della sentenza laddove condanna a tenere manlevato il dott. per il pagamento Parte_1 CP_1 dovuto a della somma di € 4.494,76 di cui al secondo capo del dispositivo e per Controparte_3 l'importo eccedente il 75% delle somme di indicate nel primo capo del dispositivo”.
non si è costituita nel presente giudizio e deve esserne pertanto dichiarata la contu- Controparte_3 macia.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 15.04.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti e per le seguenti ragioni. Non è fondato il primo motivo, in quanto la danneggiata ha convenuto in giudizio sia Controparte_3 il dott. che la come emerge dalle relative pec di notifica in CP_1 Controparte_4 atti (V. nota di deposito della ricorrente del 23.12.2021) e, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso, ha chiesto la condanna dei resistenti, in solido e/o in alternativa tra loro. Quindi il dott. ha chiamato in causa l'appellante compagnia assicuratrice, quale convenuto e CP_1 non già quale intervenuto e comunque deve essere confermata, sul punto, la statuizione della sentenza impugnata laddove si è affermato che “…anche considerandolo quale terzo intervenuto, aveva i poteri riservati alle parti al momento dell'intervento, dunque anche quello di evocare a sua volta in giudizio un terzo a manleva”. Non sono fondati il secondo e terzo motivo, con riferimento ai quali si conferma la correttezza dell'ordi- nanza gravata in quanto, dalla documentazione in atti (doc. 1 e 2 fasc. appellati), emerge che il rapporto contrattuale per la prestazione medica è intercorso anche con il dott. quale libero professionista. CP_1
Il dott. quindi, nel curare la paziente (così come tutti gli altri pazienti) ha operato CP_1 CP_3 quale libero professionista, avvalendosi comunque della struttura di proprietà della Controparte_4 della quale egli era legale rappresentante.
Detta struttura, infatti, metteva a disposizione del medico i locali, le strumentazioni e l'organizzazione.
Priva di fondamento, poi, deve ritenersi la doglianza secondo la quale il fatto di prestare la propria attività libero professionale presso una struttura sanitaria, comporterebbe un aggravamento del rischio per un maggiore afflusso dei pazienti, essendo evidente che la prestazione professionale risulta essere sempre la stessa, anche quantitativamente, in quanto il medico assicurato può curare sempre un paziente per volta. Il fatto che altro medico abbia eseguito l'estrazione dei alcuni denti nella bocca della paziente prima del trattamento protesico a nulla rileva, anche in considerazione del fatto che il piano di cura, comportante appunto le estrazioni, era stato predisposto dal dott. e il dott. (che aveva provveduto CP_1 Per_2 alle estrazioni dei denti) aveva solo materialmente eseguito un'attività semplice e routinaria.
Si ribadisce che, come correttamente ritenuto dal Tribunale “La polizza risulta stipulata dal Dott. Per_1 uale libero professionista e come tale lo stesso ha operato nel curare la paziente. Lo stesso sanitario
[...] risultava essere il socio di maggioranza e il legale rappresentante della (v. visura Controparte_2 doc. 1 ricorso), ma il fatto di esercitare l'attività sanitaria avvalendosi di una struttura organizzata in
10 forma societaria a lui facente capo non può valere ad escludere la copertura assicurativa. Peraltro, si osserva come, ai sensi ai sensi dell'art.
7.2 della polizza (all. 1 comparsa della terza chiamata), è coperta da garanzia anche la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi commessi da dipendenti o collaboratori in genere dell'assicurato (lett.g) e ad ogni ipotesi di possibile rivalsa esercitata (o eserci- tabile) dalla struttura medico/ospedaliera (nel caso di specie la ) per danni causati a Controparte_2 terzi in conseguenza dell'attività svolta per conto di tale ente (lett.m). Pertanto, la limitazione di respon- sabilità invocata da parte della Compagnia non ha fondamento nella polizza, che contempla anche rischi che possano sorgere dall'operato di collaboratori o dall'esercizio di attività dell'assicurato inquadrato nell'ambito di una struttura sanitaria, come nel caso di specie”. È invece fondato il quarto motivo, poiché il dispositivo condanna l'appellante alla manleva dell'intero importo liquidato e non limitato all'effettiva percentuale imputabile al in quella diversa quota CP_1 che sarà di seguito quantificata nella disamina del sesto motivo di appello.
È altresì fondato al quinto motivo per le seguenti ragioni.
Il Tribunale (pag. 12 § 4.4) ha qualificato la domanda proposta dalla sul punto, in termini di CP_3
“restituzione” del compenso pari ad € 4.494,76 corrisposto dalla ricorrente e tale statuizione non è stata fatta oggetto di appello da chi ne avrebbe avuto interesse. Ne deriva che l'obbligo della restituzione di detta somma grava sulla società appellata che l'ha material- mente ricevuta e non sull'assicurato dott. con l'ulteriore conseguenza dell'esclusione della CP_1 manleva di Parte_1
È infine fondato il sesto motivo per le seguenti ragioni. Il Tribunale ha rilevato che il CTU “ha chiarito il riparto delle responsabilità tra il medico e la struttura sanitaria, imputando al Dott. quale medico curante, la responsabilità del 75% del danno per- CP_1 manente accertato (complessivamente valutato tra esiti su arcata superiore ed esiti su arcata inferiore); pertanto la presunzione prevista dalla norma può considerarsi superata”; ha ritenuto applicabile il prin- cipio della Cassazione (sentenza n. 28987/2019 ) sul concorso di colpa medico/casa di cura;
ha ritenuto di discostarsene limitatamente alla quantificazione del concorso di colpa. ha quindi affermato quanto se- gue: “dichiara che, nei rapporti in-terni, le quote di responsabilità tra i coobbligati in solido sono pari al G e che in tale CP_1Controparte_4 Controparte_4 misura gli stessi debbano rispondere”. Rileva questa Corte che, pur essendo la fattispecie in esame successiva alla legge Gelli/Bianco, non vi è appello su quanto affermato dal Tribunale con riferimento alla responsabilità diretta della CP_9 per l'operato del sanitario, suo collaboratore, ex art. 1228 c.c. Ciò premesso, attribuendo al dott. l 75% di tutti i danni comunque patiti dalla ricorrente (anche CP_1 di quelli certamente non cagionati da detto sanitario), il Tribunale ha in realtà disatteso il principio affer- mato dalla Cassazione nella nota sentenza n. 28987/2019 (pur richiamata), perché ha erroneamente attri- buito all'appellato il 100% di responsabilità per i danni da questi cagionati. In altri termini: il 25% di responsabilità attribuito alla struttura dal Tribunale non corrisponde – in realtà
– ad un riparto tra debitori in solido, ma è soltanto l'imputazione alla struttura dei danni cagionati da altri soggetti, dei quali il dott. on può risponderne in solido, in quanto estranei alla propria condotta. CP_1 Difatti la Cassazione, pronunziatasi in una fattispecie di “ipotesi di colpa esclusiva del medico” , ha af- fermato che, in tale caso “la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata”; ciò “secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e
11 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabil- mente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal pro- gramma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”. Pertanto, secondo il principio di diritto formulato dalla Cassazione, il sanitario operante all'interno di una struttura, relativamente al danno dallo stesso concretamente cagionato, risponderà – nel rapporto con la struttura – al 50%, potendo essere aggravata tale percentuale a suo carico solo in casi del tutto eccezionali
(cui la presente fattispecie non è affatto riconducibile).
Da ciò consegue che, applicando i citati principi di diritto al caso in esame, ai fini della concreta indivi- duazione della percentuale di responsabilità addebitale al poi oggetto di manleva, si deve pro- CP_1 cedere nei seguenti termini. La percentuale massima del 50% di responsabilità gravante sul medico (salvo casi eccezionali non presenti nella fattispecie), deve essere divisa, in parti uguali (25% ciascuno) in capo ai due sanitari pacificamente intervenuti (il dott. e il dott. . Per_2 CP_1
Quindi il 25% di responsabilità gravante sul dott. deve essere cumulato al 50% a carico della CP_1 struttura sanitaria e si ottiene una percentuale complessiva del 75%, a carico di entrambi gli appellati. Questo totale complessivo di responsabilità del 75% deve poi essere riconosciuto, in parti uguali, in capo al dott. e alla di guisa che, ciascuno degli appellati, ne risponde nella quota del CP_1 CP_4
37,5%.
Solo entro tali termini deve essere quindi riconosciuto l'obbligo di manleva di ei confronti Parte_1 del proprio assicurato, detratta la franchigia.
Per tali ragioni l'appello deve essere accolto nei suddetti limiti, con parziale riforma dell'impugnata sen- tenza confermata nel resto. Secondo l'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado di giudizio, compensate nella misura di 1/4 in ragione della reciproca soccombenza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispo- sitivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Nulla per le spese nei confronti di , dichiarata contumace. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accogli- mento del proposto appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, così de- cide:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_2 CP_3
del compenso di € 4.494,76, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
[...]
- accerta e dichiara che, nei rapporti interni, le quote di responsabilità tra i coobbligati in solido sono pari al 37,5% per e per il 37,5 % per la e che, in tale CP_1 Controparte_2 misura, gli stessi debbano rispondere;
- in accoglimento della domanda di manleva svolta da , condanna CP_1 Controparte_8
a manlevare e tenere indenne l'assicurato, nei limiti della dichiarata quota di responsabilità
[...] del 37,5%, di quanto da questi versato a in esecuzione della sentenza del Tribunale, Controparte_3 applicata la franchigia convenuta;
- condanna a restituire a quanto da questa versato in CP_1 Parte_1 eccedenza rispetto alle somme effettivamente dovute, come ricalcolate in ragione della dichiarata quota
12 percentuale di responsabilità del 37,5% a lui imputabile, con interessi legali con decorrenza dal giorno del pagamento al saldo;
- condanna a rifondere a e Parte_1 CP_1 Controparte_2
, le spese di lite del doppio grado di giudizio, compensate nella misura di 1/4, che si liquidano,
[...] per la parte residua, per il primo grado, in complessivi € 194,25 per spese e € 3.807,75 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in € 3.666 oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Nulla per le spese nei confronti di . Controparte_3
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.493/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te pro- Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Castiglione n. 25, presso lo studio dell'avv. Luca Ercolani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro e entrambi CP_1 Controparte_2 elettivamente domiciliati in Rieti, Via degli Elci n.60, presso lo studio dell'avv. Gianluca Coppo, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
-Appellati –
Contro
Controparte_3
- Appellata contumace -
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 c.p.c., ritualmente depositato e iscritto a rg.n.13583/2021 dinanzi al Tribunale di
Bologna, ha convenuto in giudizio il dott. e la Controparte_3 CP_1 [...] chiedendo accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei danni riportati a seguito Controparte_4 dell'inadeguata riabilitazione implanto-protesica di entrambe le arcate dentarie - realizzata nella struttura sanitaria resistente - e delle inadeguate terapie erogate (come descritte nel preventivo dello 06.10.2017) e, per l'effetto, condannare i resistenti, in solido e/o in alternativa tra loro, al risarcimento dei danni cor- rispondenti alla CTU, già espletata in sede di ATP, oltre che alle spese sostenute per onorari, già versati ai resistenti. Si è ritualmente costituito in giudizio il dott. , in proprio e quale legale rappresentante CP_1 della struttura resistente, contestando le pretese avversarie in quanto infondate e, in via preliminare, ha chiesto di chiamare in giudizio a propria esclusiva manleva. Parte_1
Si è quindi costituita in giudizio la terza chiamata la quale ha eccepito, Parte_1 preliminarmente, l'inammissibilità della chiamata in causa e il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce del fatto che l'assicurazione garantiva copertura solo per l'attività di libero professionista del
1 dott. quale sanitario operante in un ambulatorio professionale personale e non per l'attività di CP_1 direttore sanitario, né quale medico operante all'interno della struttura. Ha contestato altresì il difetto di garanzia assicurativa per diversità del rischio assunto dal dott. CP_1 come prospettato in ricorso (quale direttore sanitario e medico operante nella struttura insieme ad altri sanitari) e quello assicurato (quale libero professionista, esercente in singolo ambulatorio personale).
Nel merito, ad esclusione del diritto di garanzia, ha invocato le previsioni degli artt. 1892 e 1893 c.c., avendo il professionista omesso di dichiarare, all'atto della stipulazione della polizza, la vera natura dell'attività esercitata e, in via subordinata, ha richiamato quanto previsto dall'art. 1898 c.c., stante l'evi- dente aggravamento del rischio. Ha opposto ancora l'operatività della garanzia solo a secondo rischio e solo in relazione ad eventuali danni eventualmente cagionati dalla condotta colposa del dott. con esclusione di qualsiasi vincolo di CP_1 solidarietà con altri responsabili. Ha concluso quindi per il rigetto della domanda della ricorrente per infondatezza in fatto e/o in diritto. Con ordinanza dello 06.03.2023 il Tribunale di Bologna, esaminata la documentazione in atti, acquisita la CTU espletata nel procedimento di ATP, per quanto rileva in questa sede, ha dichiarato quanto segue:
- “…All'udienza del 19.5.2022 il Giudice preliminarmente rilevava, in relazione alle eccezioni della terza chiamata, che l'interpretazione complessiva del ricorso restituiva quale evocato in giudizio altresì il Dott. e che in ogni caso lo stesso si era costituito in giudizio;
pertanto, anche considerandolo quale CP_1 terzo intervenuto, aveva i poteri riservati alle parti al momento dell'intervento, dunque anche quello di evocare a sua volta in giudizio un terzo a manleva…”;
- “…Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta limitatamente a quanto di seguito indicato.
- “...Deve preliminarmente evidenziarsi, in via generale, che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale e può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a carico della struttura stessa, sia all'ina- dempimento delle prestazioni medico-professionali svolte dai sanitari, ai sensi dell'art. 1228 c.c..”
- “…Nessun rilievo assume, poi, il fatto che la struttura per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente posta in essere dagli ausiliari, poiché, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi…”;
- “Alla luce della produzione della ricorrente e della consulenza medico-legale, redatta nel corso di pro- cedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al RG. N. 1201/2021, acquisita nel presente procedimento, non residuano dubbi circa l'an del diritto al risarcimento del danno lamentato dalla ricorrente.
Nel caso di specie la relazione del CTU nominato in sede di ATP ha accertato l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria da parte dei sanitari della struttura resistente (in particolare del Dott. Per_1
e la struttura è quindi tenuta ex artt. 1218-1228 c.c. a risarcire i danni (non patrimoniali e patri-
[...] moniali emergenti) derivati dalla condotta colposa anche dei propri dipendenti e collaboratori;
condotta di cui deve rispondere anche lo stesso Dott. in proprio, nella misura che sarà di seguito indi- CP_1 cata…”;
- “In ordine alla ripartizione della responsabilità tra i due resistenti, giovano alcune premesse generali.
Nell'adempimento del contratto di spedalità, vi è un solo debitore (la struttura sanitaria) - nel caso in cui il paziente non abbia stipulato un contratto anche con il professionista - ed una condotta che si inserisce nel programma esecutivo del rapporto obbligatorio. Il debitore (la struttura sanitaria) adempie, pertanto,
2 con uno strumento che non è materiale, ma è rappresentato dalle prestazioni svolte dall'ausiliario (l'e- sercente la professione sanitaria). Il paziente danneggiato, dunque, è creditore del soggetto tenuto all'a- dempimento (la struttura sanitaria), le cui obbligazioni sono state eseguite in modo inesatto dall'ausilia- rio (cui il predetto adempimento era demandato). Di conseguenza, la mancata realizzazione dell'interesse del creditore (il paziente) è direttamente imputabile, per fatto proprio, a chi ha assunto l'obbligazione e, dunque, alla struttura sanitaria. Nel caso di specie non vi è dubbio che la paziente si sia rivolta alla struttura Controparte_4 per sottoporsi a riabilitazione implanto-protesica e ivi veniva sottoposta a visita e alle cure da parte del
Dott. (con cui senza dubbio dunque stipulava un contratto); tuttavia, stando al tenore del ri- CP_1 corso, veniva visitata anche da parte di altri operatori della struttura, tra cui poi veniva identificato il
Dott. , che la sottoponeva a cure in data 14.12.2017 (v. cartella clinica allegata alla comparsa Per_2 di costituzione del convenuto nell'ATP). Pertanto, se va indubbiamente affermata la responsabilità del Dott. con cui la paziente si era CP_1 quasi del tutto rapportata, non solo per la programmazione del piano terapeutico, per le visite e l'esecu- zione delle prestazioni, ma anche per la pattuizione del compenso dovuto per gli interventi, tuttavia anche la struttura deve rispondere dell'operato dei suoi collaboratori. La Suprema Corte (così ancora Cass.28987/2019) ha confermato l'orientamento secondo il quale l'ac- certamento del fatto in sé della condotta lesiva imputabile al solo sanitario, non fa venire meno i presup- posti della responsabilità della struttura ai sensi dell'art. 1228 c.c. (posto che l'illecito dell'ausiliario è requisito costitutivo della responsabilità del debitore), essendo la struttura gravata dell'onere specifico di dimostrare che la colpa del sanitario sia stata tanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedi- bile e oggettivamente improbabile da assorbire qualsiasi responsabilità della struttura…”;
- “In mancanza di una simile prova, dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono espressione l'art. 1298 c. 2 c.c. e l'art. 2055 c. 3 c.c. L'art. 1298 c.c., disciplinando i “Rapporti interni tra debitori e creditori solidali” testualmente stabilisce che “Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”. La consulenza tecnica ha chiarito il riparto delle responsabilità tra il medico e la struttura sanitaria, imputando al Dott. CP_1 quale medico curante, la responsabilità del 75% del danno permanente accertato (complessivamente va- lutato tra esiti su arcata superiore ed esiti su arcata inferiore); pertanto la presunzione prevista dalla norma può considerarsi superata...”
“7. Domanda di manleva Il Dott. a chiesto di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa la quale ha svolto CP_1 varie eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa. Chiarita, come in apertura, l'avvenuta costituzione in giudizio del Dott. quale convenuto nel CP_1 processo e dunque l'ammissibilità della chiamata in causa di si passa ad Parte_1 analizzare tutte le eccezioni da quest'ultima sollevata:
- Difetto di garanzia assicurativa: secondo le difese della terza chiamata, la garanzia assicurativa non coprirebbe il Dott. quale operante in veste di direttore sanitario di una struttura o comunque CP_1 quale sanitario operante all'interno di una struttura, bensì solo quale libero professionista all'interno di un ambulatorio personale. Questo perché operare in una struttura comporta un rischio maggiore che operare in un ambulatorio personale, dovendo nel primo caso considerarsi anche l'apporto ed il coordi- namento con altri sanitari che costituisce ulteriore fattore di rischio.
Tale eccezione non può essere accolta. La polizza risulta stipulata dal Dott. quale libero pro- CP_1 fessionista e come tale lo stesso ha operato nel curare la paziente. Lo stesso sanitario risultava essere il
3 socio di maggioranza e il legale rappresentante della (v. visura doc. 1 ricorso), ma Controparte_2 il fatto di esercitare l'attività sanitaria avvalendosi di una struttura organizzata in forma societaria a lui facente capo non può valere ad escludere la copertura assicurativa. Peraltro, si osserva come, ai sensi dell'art.
7.2 della polizza (all. 1 comparsa della terza chiamata), è coperta da garanzia anche la respon- sabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi commessi da dipendenti o collaboratori in genere dell'as- sicurato (lett.g) e ad ogni ipotesi di possibile rivalsa esercitata (o esercitabile) dalla struttura me- dico/ospedaliera (nel caso di specie la ) per danni causati a terzi in conseguenza Controparte_2 dell'attività svolta per conto di tale ente (lett.m). Pertanto, la limitazione di responsabilità invocata da parte della Compagnia non ha fondamento nella polizza, che contempla anche rischi che possano sorgere dall'operato di collaboratori o dall'esercizio di attività dell'assicurato inquadrato nell'ambito di una struttura sanitaria, come nel caso di specie. Quanto detto vale ad escludere la fondatezza anche delle argomentazioni dedotte dalla terza chiamata in ordine alle mendaci dichiarazioni inesatte o reticenti, con o senza dolo o colpa grave (artt. 1892 e 1893
c.c.): proprio quanto appena detto porta infatti ad escludere che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto lo stato delle cose, essendo stato espressamente contemplato in polizza la possibile rilevanza dell'attività di collaboratori dell'assicurato e la possibile operatività dell'assicurato in una struttura sanitaria. Per le medesime ragioni, dette ultime circostanze non possono considerarsi un aggravamento del rischio rilevante ai sensi dell'art. 1898 c.c., pure invocato dalla Compagnia per affermare l'inoperatività della garanzia…”;
- Operatività della garanzia solo in secondo rischio e in relazione ai soli danni cagionati direttamente dall'assicurato: la Compagnia ha invocato l'operatività della polizza a secondo rischio e la limitazione della garanzia ai danni direttamente riconducibili all'operato del Dott. con esclusione di quelli CP_1
a lui derivanti dal vincolo di solidarietà. Quanto all'operatività della garanzia a secondo rischio, si fa rilevare in via generale come nell'assicu- razione della responsabilità civile il "rischio" oggetto del contratto è l'impoverimento dell'assicurato e non già il danno eventualmente patito dal terzo e causato dall'assicurato. Partendo da questo assunto la Suprema Corte ha chiaramente affermato che, poiché una assicurazione personale della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo e un'assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria, "i due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due soggetti assicurati sono diversi: e a nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, possano trovare fondamento nel medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno. Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per defini- zione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura "a secondo rischio". Que- st'ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza"
(Cass. civ. 12 marzo 2015, n. 4936). Ne consegue che, se un medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha stipulato una "assicura- zione personale", come nel caso di specie, questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso. L'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno di una struttura sanita- ria, infatti, ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello (eventualmente) coperto dall'assi- curazione della responsabilità civile della struttura (del caso, anche per fatto altrui). Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, deve concludersi che la polizza stipulata a copertura della responsabilità civile del medico possa operare in primo rischio, proprio perché non vi è prova di altro contratto che copra il medesimo rischio assicurato.
4 Le considerazioni sopra esposte assorbono le ulteriori questioni in ordine alla operatività della garanzia prestata dalla terza chiamata nei confronti dell'assicurato.
In conclusione, va ritenuta operante, con la franchigia prevista, la garanzia assicurativa stipulata dal professionista sanitario, garanzia che copre non solo quanto da questi tenuto a corrispondere alla dan- neggiata in ragione della presente pronuncia a titolo di risarcimento del danno, ma anche a titolo di spese di lite. Va dunque accolta la domanda di manleva, da limitarsi tuttavia alla sola quota di responsabilità impu- tabile al medico.”.
Ha quindi accolto il ricorso nei seguenti termini:
- in parziale accoglimento della domanda della ricorrente , accertata la responsabi- Controparte_3 lità dei resistenti per quanto indicato in parte motiva, li condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.676,07 + 1.158,01 + 618,39 + 345,25, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali alla salute, e della somma di euro 7.350 + 3.193 a titolo di risarcimento dei danni patrimo- niali, oltre interessi come in motivazione ed interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
- condanna i resistenti al pagamento in favore della ricorrente del compenso limitatamente alla somma di euro 4.494,76, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna i resistenti a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro
4.711 per compenso, euro 286 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, nonché le spese del procedimento ex art. 669 bis c.p.c. che si liquidano in euro 2.841 per compenso, oltre accessori di legge ed euro 406,50 per anticipazioni, ed il compenso per la fase di media- zione che si liquida in euro 450, oltre accessori di legge;
- condanna i resistenti a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 3.912 per spese di CTP e la somma di euro 4.810,43 per spese di CTU, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-dichiara che, nei rapporti interni, le quote di responsabilità tra i coobbligati in solido sono pari al 75% per il Dott. e per il 25% per la e che in tale misura CP_1 Controparte_4 Controparte_2 gli stessi debbano rispondere;
- in accoglimento della domanda di manleva svolta dal Dott. condanna CP_1 [...] a manlevare e tenere indenne l'assicurato di quanto da quest'ultimo sarà versato in Controparte_5 ragione della presente pronuncia, applicata la franchigia convenuta.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su sei motivi. Parte_2
Con il primo motivo, impugna il capo dell'ordinanza di “accoglimento della domanda di manleva svolta dal dott. . CP_1
Ribadisce che il ricorso introduttivo è stato notificato al dott. solo nella sua qualità di legale CP_1 rappresentante e non in proprio e che “anche a volerlo considerare come terzo intervenuto”, egli non avrebbe potuto “evocare un terzo a manleva”, non essendo stata ritualmente proposta alcuna specifica domanda nei suoi confronti.
Evidenzia che il dott. si è costituito (chiamando la compagnia comparente) “sia in proprio che CP_1 quale legale rappresentante della e il solo dott. ha Controparte_2 CP_1 chiesto (nella conclusione sub C) di essere garantito e manlevato da Parte_1
“per qualsivoglia esborso che lo stesso dovesse sostenere per i fatti oggetto del presente giudizio”. Osserva quindi che la costituzione di “in proprio” è pertanto ammissibile solo come CP_1 intervento volontario;
ma, non essendo stata proposta domanda alcuna contro di lui in proprio, era ed è
5 inammissibile una sua domanda di manleva contro la compagnia, carente di legittimazione passiva, che lo assicurava come singolo professionista. Sempre sotto questo primo motivo, rileva che l'ordinanza è errata nella parte in cui ha affermato “Nel caso di specie non vi è dubbio che la paziente si sia rivolta alla struttura per Controparte_4 sottoporsi a riabilitazione implanto-protesica e ivi veniva sottoposta a visita e alle cure da parte del Dott.
(con cui senza dubbio dunque stipulava un contratto) …”. CP_1
Ritiene che, mentre è esatta la statuizione secondo cui “nel caso di specie non vi è dubbio che la paziente si sia rivolta alla struttura per sottoporsi a riabilitazione implanto-protesica”, Controparte_4 è erronea la successiva affermazione secondo cui la medesima paziente avrebbe stipulato “un contratto” con il dott. CP_1
Osserva che la ricorrente, (pag. 1 ricorso) ha dichiarato di essersi rivolta “il l6/10/2017 alla
[...]
”; che la stessa ricorrente “si recava per la prima volta a visita odon- Controparte_6 toiatrica presso … e ivi richiedeva ai Sanitari del centro una riabilitazione …” (punto 2); Controparte_6 che i trattamenti sono stati fatturati da Controparte_4 Sempre il ricorso ha dedotto (a pag. 8 e 9) una “responsabilità della struttura sanitaria” ed una “respon- sabilità solidale del Direttore Sanitario per gli studi medici odontoiatrici”. Da ciò si evince che la ricorrente non ha stipulato alcun contratto con il dott. in proprio. CP_1
Con il secondo motivo, lamenta il difetto di garanzia assicurativa e la violazione dell'art 1882 c.c. e si duole del fatto che sia stata accolta la domanda di manleva svolta dal dott. CP_1
Evidenzia che la fatturazione delle prestazioni di cui è causa (v. doc. 4 prodotto da parte ricorrente) è stata emessa dalla società (e non dal dott. . CP_1
Osserva poi che la polizza (doc. 1 fasc. I grado appellante) assicura il dott. sclusivamente come CP_1 libero professionista, con “ubicazione” dell'attività in singolo ambulatorio professionale personale;
non lo assicura affatto come direttore sanitario;
né lo assicura come medico che esercita in una struttura;
né, tanto meno, assicura Controparte_4
Rileva la violazione dell'art. 1882 c.c. in quanto l'afflusso di pazienti (ed il rischio conseguente), in una struttura come quella convenuta, è certamente superiore a quello di un ambulatorio personale e la presenza di altri sanitari (non meri collaboratori di un singolo professionista), incrementa ulteriormente (per alcuni aspetti, moltiplica) il rischio, stante – tra l'altro - la necessità di coordinamento tra gli stessi.
Ciò trova conferma nel fatto che la stessa ricorrente, al punto 8 del ricorso, ha dichiarato che presso la struttura della “l'estrazione di tutti i sei denti naturali residui dall'arcata inferiore” Controparte_4 è avvenuta “ad opera di un sanitario ivi operante, ma di cui non si conosce il nome”; mentre, a pag. 11, il ricorso fa espresso riferimento all'attività del dott. . Persona_3
Sostiene che, sostanzialmente, il dott. a tentato di coprire anche la struttura mediante la singola CP_1 polizza da questi stipulata come libero professionista, esercente presso un ambulatorio personale (con esclusione – ex art.
7.15 delle condizioni - di ogni vincolo di solidarietà). Richiama l'art.
7.2 delle condizioni di polizza e osserva la sostanziale diversità della previsione contrat- tuale (riferita a “dipendenti o collaboratori in genere” del professionista che esercita nel proprio ambula- torio privato) dalla situazione in cui il singolo professionista è inserito all'interno di un contesto strutturale ove operano più soggetti.
A tale riguardo evidenzia il fatto che la fattura (prodotta da parte ricorrente con il n. Controparte_4
4) reca il numero 4658 del 2017. Afferma che l'ordinanza appellata produce l'effetto illegittimo di 'estendere' alla struttura non assicurata, la garanzia stipulata dal medico come singolo professionista.
6 Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell'art 1892 c.c., ovvero dell'art. 1893 c.c., ovvero dell'art.1898 c.c. Sostiene che deve essere riformato il capo della decisione di accoglimento della domanda di manleva svolta dal dott. tenuto conto di quanto disposto dagli arrtt.1892 e 1893 c.c. (e di cui all'art. 1.1 CP_1 delle condizioni di assicurazione), ovvero dall'art.1898 c.c. (e di cui all'art.
1.5 delle condizioni di assi- curazione). Riporta la motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto laddove il Tribunale ha dichiarato ““Quanto detto vale ad escludere la fondatezza anche delle argomentazioni dedotte dalla terza chiamata in ordine alle mendaci dichiarazioni inesatte o reticenti, con o senza dolo o colpa grave (artt. 1892 e 1893 c.c.): proprio quanto appena detto porta infatti ad escludere che l'assicuratore non avrebbe dato il suo con- senso o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto lo stato delle cose, essendo stato espres- samente contemplato in polizza la possibile rilevanza dell'attività di collaboratori dell'assicurato e la possibile operatività dell'assicurato in una struttura sanitaria. Per le medesime ragioni, dette ultime cir- costanze non possono considerarsi un aggravamento del rischio rilevante ai sensi dell'art. 1898 c.c., pure invocato dalla Compagnia per affermare l'inoperatività della garanzia”. Osserva che, al contrario, laddove l'assicuratore avesse saputo che il dott. invece che esercitare CP_1 la propria attività in un singolo ambulatorio personale, la esercitava all'interno di una struttura societaria di cui era anche il direttore sanitario ed in cui operavano altri sanitari e se (per di più) avesse saputo che tale struttura non era neppure assicurata, ovviamente non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni.
Con il quarto motivo, lamenta la violazione dell'art 1882 c.c. oltre che degli artt. 1362 e 1363 c.c. per omessa considerazione dell'art.
7.15 delle condizioni di polizza. Sostiene che l'ordinanza è errata nella parte in cui ha accolto la “domanda di manleva svolta dal dott.
, riconoscendo il solo limite della “franchigia convenuta”. CP_1
Rileva che, con tale statuizione non è stata accolta l'eccezione (dedotta dalla compagnia e qui riproposta) fondata sull'art.
7.15 delle condizioni di polizza, secondo cui la garanzia assicurativa potrebbe riferirsi esclusivamente alla responsabilità diretta e personale dell'assicurato, con esclusione di ogni parte di re- sponsabilità che potesse derivare dal vincolo di solidarietà con altri. Osserva che nella motivazione dell'ordinanza (p. 19), si legge: “In conclusione, va ritenuta operante, con la franchigia prevista, la garanzia assicurativa stipulata dal professionista sanitario, garanzia che copre non solo quanto da questi tenuto a corrispondere alla danneggiata in ragione della presente pronuncia a titolo di risarcimento del danno, ma anche a titolo di spese di lite. Va dunque accolta la domanda di manleva, da limitarsi tuttavia alla sola quota di responsabilità imputabile al medico” (che a pag. 16 l'or- dinanza fissa al 75%).
Tuttavia di questo cenno finale, non vi è traccia nel capo del dispositivo che accoglie la domanda di manleva, da ciò consegue che la manleva sancita dal Tribunale si estende – contro la chiara ed espressa previsione contrattuale – a tutta la responsabilità solidale (e non già nella percentuale del 75%, pure prima disposta).
Con il quinto motivo, lamenta il fatto che il Tribunale ha esteso la manleva dell'assicurazione all'obbligo restitutorio dei compensi percepiti da laddove ha condannato entrambi i resistenti Controparte_4 alla restituzione “in favore della ricorrente del compenso limitatamente alla somma di euro 4.494,76, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”. Sostiene che si tratta di statuizione doppiamente erronea: perché la garanzia assicurativa si riferisce solo al risarcimento di danni (può coprire, cioè, un obbligo risarcitorio) e non può estendersi alla restituzione
7 di compensi percepiti;
perché, in ogni caso, nella fattispecie il compenso (come documentato e pacifico in causa) è stato percepito non già dal dott. bensì da la quale sola può CP_1 Controparte_4 essere condannata a restituirlo alla ricorrente, né uò essere condannata a manlevare Parte_1 [...] dalla restituzione. Controparte_7
Con il sesto motivo, lamenta l'erroneo riparto di responsabilità tra e il dott. Controparte_2 CP_1
e la violazione degli artt. 1228, 2043, 1298, 2055 c.c. Censura il capo dell'ordinanza con cui il Tribunale “dichiara che, nei rapporti interni, le quote di respon- sabilità tra i coobbligati in solido sono pari al 75% per il Dott. e per il 25% per la CP_1 [...] e che in tale misura gli stessi debbano rispondere”. Controparte_4 Osserva che il Tribunale ha richiamato, sul punto, quanto affermato dal CTU che “ha chiarito il riparto delle responsabilità tra il medico e la struttura sanitaria, imputando al Dott. quale medico CP_1 curante, la responsabilità del 75% del danno permanente accertato (complessivamente valutato tra esiti su arcata superiore ed esiti su arcata inferiore); pertanto la presunzione prevista dalla norma può con- siderarsi superata”. Evidenzia che la responsabilità del dott. per danni direttamente concretamente cagionati alla CP_1 ricorrente non si sarebbe potuta estendere oltre il 50% dei danni stessi;
ciò in base alla fondamentale sentenza n. 28987/2019 della Cassazione, decisione che, sebbene relativa a fattispecie anteriore alla legge 'Gelli', ha una portata generale. La motivazione dell'ordinanza appellata, dichiara di volersi attenere a tale decisione della Corte Suprema, ma la travisa completamente. La Cassazione si riferisce ad “ipotesi di colpa esclusiva del medico” ed afferma che, in tale ipotesi “la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettiva- mente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata”; ciò “secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbli- gazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile
(e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”. Dunque, secondo l'insegnamento della Cassazione, il sanitario operante all'interno di una struttura, rela- tivamente al danno dallo stesso concretamente cagionato, risponderà – nel rapporto con la struttura – al 50%, potendo essere aggravata tale percentuale a suo carico solo in casi del tutto eccezionali (cui la pre- sente fattispecie non è affatto riconducibile).
Nel caso in esame, il Tribunale, attribuendo al dott. l 75% di tutti i danni comunque patiti dalla CP_1 ricorrente (anche di quelli certamente non cagionati dal medesimo sanitario), ha in realtà disatteso il prin- cipio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 28987/2019, perché ha erroneamente attribuito al me- dico il 100% di responsabilità per i danni da questi concretamente cagionati.
In altri termini: il 25% di responsabilità attribuito alla struttura dal Tribunale non corrisponde – in realtà
– ad un riparto tra debitori in solido, ma è soltanto l'imputazione alla struttura dei danni cagionati da altri soggetti, con i quali il dott. non potrebbe comunque rispondere in solido (se non con la viola- CP_1 zione dei principi di attribuzione della responsabilità, primo tra tutti l'art. 2043 c.c.), essendo danni estra- nei alla sua condotta.
Chiede quindi che, previa riduzione del risarcimento nella misura del 25% (pari cioè alla quota dei danni complessivi imputabili ad un sanitario diverso dal dott. , sia affermato il riparto al 50% tra il CP_1
8 e del rimanente 75%, per l'effetto, limitato alla metà di detto 75%, l'ob- CP_1 Controparte_4 bligo di manleva di i sensi dell'art.
7.15 delle condizioni di polizza, detratta la franchigia. Parte_1
Conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda, la condanna delle appellate alla restituzione delle somme già pagate e il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio e con comparsa di CP_1 Controparte_2 costituzione con la quale hanno chiesto il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni. Sul primo motivo osservano che, il ricorso introduttivo del giudizio ex articolo 702 bis con relativo decreto di fissazione udienza, è stato notificato, a cura della difesa della ricorrente, sia alla Controparte_4 che al dott. in proprio, così come emerge dalle relative pec di notifica in atti (V. nota di CP_1 deposito della ricorrente del 23.12.2021).
Il dott. pertanto, non è intervenuto volontariamente nel giudizio, ma è stato espressamente CP_1 evocato nello stesso e, pertanto, quale convenuto resistente ha, a sua volta, chiamato in causa la compagnia assicurativa con la quale era assicurato per l'ipotesi di responsabilità civile professionale, per essere da questa garantito e manlevato in ipotesi di soccombenza. Sul secondo motivo, sostengono la correttezza dell'ordinanza gravata e, ad integrazione di quanto ivi ritenuto, evidenziano che la polizza assicurativa copre l'attività libero professionale del dott. CP_1 senza alcuna limitazione territoriale e senza alcuna esclusione.
Osservano che è incontestabile che il rapporto contrattuale per la prestazione medica è intercorso anche con il dott. quale libero professionista, così come ritenuto dal Giudice di prime cure. CP_1
A ulteriore conferma di quanto appena affermato depone il fatto che non vi fosse alcun contratto tra il dott. la così come dichiarato nelle note scritte depositate da questa difesa CP_1 Controparte_4 per l'udienza del 20.12.2022. Il dott. quindi, nel curare la paziente (così come tutti gli altri pazienti) ha operato CP_1 CP_3 quale libero professionista, avvalendosi comunque della struttura di proprietà della Controparte_4 al medesimo facente capo. Detta struttura, infatti, metteva a disposizione del medico i locali, le strumentazioni e l'organizzazione. Rilevano che è priva di fondamento la doglianza secondo la quale, il fatto di prestare la propria attività libero professionale presso una struttura sanitaria, comporterebbe un aggravamento del rischio per un maggiore afflusso dei pazienti, essendo evidente che la prestazione professionale risulta essere sempre la stessa, anche quantitativamente, in quanto il medico assicurato può curare sempre un paziente per volta.
Il fatto che un altro medico abbia eseguito l'estrazione dei pochi denti presenti nella bocca della paziente, prima del trattamento protesico a nulla rileva, anche in considerazione del fatto che il piano di cura, com- portante appunto le estrazioni, era stato predisposto dal dott. essendo quindi il dott. CP_1 Per_2
(che aveva provveduto alle estrazioni) un mero esecutore materiale di un'attività semplice e routinaria.
Sul terzo motivo, ritengono pienamente condivisibile la statuizione impugnata.
Sul quarto motivo, osservano che nell'ordinanza è espressamente indicato il riparto percentuale di respon- sabilità, al penultimo e all'ultimo punto del dispositivo (pag. 20) “- dichiara che, nei rapporti interni, le quote di responsabilità tra i coobbligati in solido sono pari al 75% per il Dott. e per il CP_1
25% per la e che in tale misura gli stessi debbano rispondere;
- in Controparte_4 accoglimento della domanda di manleva svolta dal Dott. condanna CP_1 Controparte_8
a manlevare e tenere indenne l'assicurato di quanto da quest'ultimo sarà versato in ragione
[...] della presente pronuncia, applicata la franchigia convenuta.”. Sul quinto motivo, evidenziano che l'obbligo di restituire i compensi ricevuti discende dal fatto che l'as- sicurato ha cagionato un danno, essendo conseguenza diretta ed immediata di esso, dal che consegue che
9 la restituzione è essa stessa una conseguenza della responsabilità professionale alla cui manleva, in quanto tale, è obbligata la compagnia che tale responsabilità assicura.
Sul sesto motivo, rilevano che si tratta parimenti di un motivo infondato in quanto il Tribunale di Bologna ha attribuito al dott. una quota di responsabilità del 75% relativamente al danno subito dalla CP_1
facendo proprie le considerazioni al riguardo cui era giunto il CTU, in maniera scevra da vizi. CP_3 Concludono chiedendo il rigetto dell'appello e, con il favore delle spese del grado di giudizio. Questa Corte con ordinanza del 19.09.2023 ha parzialmente sospeso “l'efficacia esecutiva della sentenza laddove condanna a tenere manlevato il dott. per il pagamento Parte_1 CP_1 dovuto a della somma di € 4.494,76 di cui al secondo capo del dispositivo e per Controparte_3 l'importo eccedente il 75% delle somme di indicate nel primo capo del dispositivo”.
non si è costituita nel presente giudizio e deve esserne pertanto dichiarata la contu- Controparte_3 macia.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 15.04.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti e per le seguenti ragioni. Non è fondato il primo motivo, in quanto la danneggiata ha convenuto in giudizio sia Controparte_3 il dott. che la come emerge dalle relative pec di notifica in CP_1 Controparte_4 atti (V. nota di deposito della ricorrente del 23.12.2021) e, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso, ha chiesto la condanna dei resistenti, in solido e/o in alternativa tra loro. Quindi il dott. ha chiamato in causa l'appellante compagnia assicuratrice, quale convenuto e CP_1 non già quale intervenuto e comunque deve essere confermata, sul punto, la statuizione della sentenza impugnata laddove si è affermato che “…anche considerandolo quale terzo intervenuto, aveva i poteri riservati alle parti al momento dell'intervento, dunque anche quello di evocare a sua volta in giudizio un terzo a manleva”. Non sono fondati il secondo e terzo motivo, con riferimento ai quali si conferma la correttezza dell'ordi- nanza gravata in quanto, dalla documentazione in atti (doc. 1 e 2 fasc. appellati), emerge che il rapporto contrattuale per la prestazione medica è intercorso anche con il dott. quale libero professionista. CP_1
Il dott. quindi, nel curare la paziente (così come tutti gli altri pazienti) ha operato CP_1 CP_3 quale libero professionista, avvalendosi comunque della struttura di proprietà della Controparte_4 della quale egli era legale rappresentante.
Detta struttura, infatti, metteva a disposizione del medico i locali, le strumentazioni e l'organizzazione.
Priva di fondamento, poi, deve ritenersi la doglianza secondo la quale il fatto di prestare la propria attività libero professionale presso una struttura sanitaria, comporterebbe un aggravamento del rischio per un maggiore afflusso dei pazienti, essendo evidente che la prestazione professionale risulta essere sempre la stessa, anche quantitativamente, in quanto il medico assicurato può curare sempre un paziente per volta. Il fatto che altro medico abbia eseguito l'estrazione dei alcuni denti nella bocca della paziente prima del trattamento protesico a nulla rileva, anche in considerazione del fatto che il piano di cura, comportante appunto le estrazioni, era stato predisposto dal dott. e il dott. (che aveva provveduto CP_1 Per_2 alle estrazioni dei denti) aveva solo materialmente eseguito un'attività semplice e routinaria.
Si ribadisce che, come correttamente ritenuto dal Tribunale “La polizza risulta stipulata dal Dott. Per_1 uale libero professionista e come tale lo stesso ha operato nel curare la paziente. Lo stesso sanitario
[...] risultava essere il socio di maggioranza e il legale rappresentante della (v. visura Controparte_2 doc. 1 ricorso), ma il fatto di esercitare l'attività sanitaria avvalendosi di una struttura organizzata in
10 forma societaria a lui facente capo non può valere ad escludere la copertura assicurativa. Peraltro, si osserva come, ai sensi ai sensi dell'art.
7.2 della polizza (all. 1 comparsa della terza chiamata), è coperta da garanzia anche la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi commessi da dipendenti o collaboratori in genere dell'assicurato (lett.g) e ad ogni ipotesi di possibile rivalsa esercitata (o eserci- tabile) dalla struttura medico/ospedaliera (nel caso di specie la ) per danni causati a Controparte_2 terzi in conseguenza dell'attività svolta per conto di tale ente (lett.m). Pertanto, la limitazione di respon- sabilità invocata da parte della Compagnia non ha fondamento nella polizza, che contempla anche rischi che possano sorgere dall'operato di collaboratori o dall'esercizio di attività dell'assicurato inquadrato nell'ambito di una struttura sanitaria, come nel caso di specie”. È invece fondato il quarto motivo, poiché il dispositivo condanna l'appellante alla manleva dell'intero importo liquidato e non limitato all'effettiva percentuale imputabile al in quella diversa quota CP_1 che sarà di seguito quantificata nella disamina del sesto motivo di appello.
È altresì fondato al quinto motivo per le seguenti ragioni.
Il Tribunale (pag. 12 § 4.4) ha qualificato la domanda proposta dalla sul punto, in termini di CP_3
“restituzione” del compenso pari ad € 4.494,76 corrisposto dalla ricorrente e tale statuizione non è stata fatta oggetto di appello da chi ne avrebbe avuto interesse. Ne deriva che l'obbligo della restituzione di detta somma grava sulla società appellata che l'ha material- mente ricevuta e non sull'assicurato dott. con l'ulteriore conseguenza dell'esclusione della CP_1 manleva di Parte_1
È infine fondato il sesto motivo per le seguenti ragioni. Il Tribunale ha rilevato che il CTU “ha chiarito il riparto delle responsabilità tra il medico e la struttura sanitaria, imputando al Dott. quale medico curante, la responsabilità del 75% del danno per- CP_1 manente accertato (complessivamente valutato tra esiti su arcata superiore ed esiti su arcata inferiore); pertanto la presunzione prevista dalla norma può considerarsi superata”; ha ritenuto applicabile il prin- cipio della Cassazione (sentenza n. 28987/2019 ) sul concorso di colpa medico/casa di cura;
ha ritenuto di discostarsene limitatamente alla quantificazione del concorso di colpa. ha quindi affermato quanto se- gue: “dichiara che, nei rapporti in-terni, le quote di responsabilità tra i coobbligati in solido sono pari al G e che in tale CP_1Controparte_4 Controparte_4 misura gli stessi debbano rispondere”. Rileva questa Corte che, pur essendo la fattispecie in esame successiva alla legge Gelli/Bianco, non vi è appello su quanto affermato dal Tribunale con riferimento alla responsabilità diretta della CP_9 per l'operato del sanitario, suo collaboratore, ex art. 1228 c.c. Ciò premesso, attribuendo al dott. l 75% di tutti i danni comunque patiti dalla ricorrente (anche CP_1 di quelli certamente non cagionati da detto sanitario), il Tribunale ha in realtà disatteso il principio affer- mato dalla Cassazione nella nota sentenza n. 28987/2019 (pur richiamata), perché ha erroneamente attri- buito all'appellato il 100% di responsabilità per i danni da questi cagionati. In altri termini: il 25% di responsabilità attribuito alla struttura dal Tribunale non corrisponde – in realtà
– ad un riparto tra debitori in solido, ma è soltanto l'imputazione alla struttura dei danni cagionati da altri soggetti, dei quali il dott. on può risponderne in solido, in quanto estranei alla propria condotta. CP_1 Difatti la Cassazione, pronunziatasi in una fattispecie di “ipotesi di colpa esclusiva del medico” , ha af- fermato che, in tale caso “la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata”; ciò “secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e
11 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabil- mente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal pro- gramma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”. Pertanto, secondo il principio di diritto formulato dalla Cassazione, il sanitario operante all'interno di una struttura, relativamente al danno dallo stesso concretamente cagionato, risponderà – nel rapporto con la struttura – al 50%, potendo essere aggravata tale percentuale a suo carico solo in casi del tutto eccezionali
(cui la presente fattispecie non è affatto riconducibile).
Da ciò consegue che, applicando i citati principi di diritto al caso in esame, ai fini della concreta indivi- duazione della percentuale di responsabilità addebitale al poi oggetto di manleva, si deve pro- CP_1 cedere nei seguenti termini. La percentuale massima del 50% di responsabilità gravante sul medico (salvo casi eccezionali non presenti nella fattispecie), deve essere divisa, in parti uguali (25% ciascuno) in capo ai due sanitari pacificamente intervenuti (il dott. e il dott. . Per_2 CP_1
Quindi il 25% di responsabilità gravante sul dott. deve essere cumulato al 50% a carico della CP_1 struttura sanitaria e si ottiene una percentuale complessiva del 75%, a carico di entrambi gli appellati. Questo totale complessivo di responsabilità del 75% deve poi essere riconosciuto, in parti uguali, in capo al dott. e alla di guisa che, ciascuno degli appellati, ne risponde nella quota del CP_1 CP_4
37,5%.
Solo entro tali termini deve essere quindi riconosciuto l'obbligo di manleva di ei confronti Parte_1 del proprio assicurato, detratta la franchigia.
Per tali ragioni l'appello deve essere accolto nei suddetti limiti, con parziale riforma dell'impugnata sen- tenza confermata nel resto. Secondo l'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado di giudizio, compensate nella misura di 1/4 in ragione della reciproca soccombenza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispo- sitivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Nulla per le spese nei confronti di , dichiarata contumace. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accogli- mento del proposto appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, così de- cide:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_2 CP_3
del compenso di € 4.494,76, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
[...]
- accerta e dichiara che, nei rapporti interni, le quote di responsabilità tra i coobbligati in solido sono pari al 37,5% per e per il 37,5 % per la e che, in tale CP_1 Controparte_2 misura, gli stessi debbano rispondere;
- in accoglimento della domanda di manleva svolta da , condanna CP_1 Controparte_8
a manlevare e tenere indenne l'assicurato, nei limiti della dichiarata quota di responsabilità
[...] del 37,5%, di quanto da questi versato a in esecuzione della sentenza del Tribunale, Controparte_3 applicata la franchigia convenuta;
- condanna a restituire a quanto da questa versato in CP_1 Parte_1 eccedenza rispetto alle somme effettivamente dovute, come ricalcolate in ragione della dichiarata quota
12 percentuale di responsabilità del 37,5% a lui imputabile, con interessi legali con decorrenza dal giorno del pagamento al saldo;
- condanna a rifondere a e Parte_1 CP_1 Controparte_2
, le spese di lite del doppio grado di giudizio, compensate nella misura di 1/4, che si liquidano,
[...] per la parte residua, per il primo grado, in complessivi € 194,25 per spese e € 3.807,75 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in € 3.666 oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Nulla per le spese nei confronti di . Controparte_3
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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