Articolo 1 della Legge 1 febbraio 1951, n. 26
Articolo 2
Versione
2 febbraio 1951
Art. 1.
Per l'esercizio finanziario 1951-52, il termine stabilito dall' art. 34, n. 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , modificato dall' art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 , per la presentazione al Parlamento del bilancio di previsione, e' prorogato al 28 febbraio 1951.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1951
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