Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 13/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
In persona del giudice unico dott.ssa Concetta Grillo
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 1095 2013 avente ad oggetto: divisione ereditaria
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] io 17.10.1983 C.F. Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] CF Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...] CF Parte_4 CodiceFiscale_4
Tutti residenti in [...] elettivamente domiciliatI in presso lo studio dell'avv.
LUISA TROVATO che li rappresenta e difende per procura in atti
ATTORI
CONTRO
nata a [...] il [...] CF residente Controparte_1 C.F._5
in NI Via VIII Strada 3 Traversa
nata a [...] [...] CF residente in Parte_5 C.F._6
NI Via Belverde 4
nata a [...] il [...] CF CP_2 C.F._7
residente in [...]
CONVENUTIO
All'udienza del 16.11.2023 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 18.9.2013 , Parte_1 Parte_2 [...]
e convenivano al giudizio di questo Tribunale Pt_3 Parte_4 Controparte_1 Pt_5
e ed esponevano che erano rispettivamente moglie e figli di
[...] CP_2 Persona_1
deceduto in NI il 30.3.2010; che a sua volta era fratello delle convenute;
Persona_1
che il proprio dante causa e le convenute erano figli e dunque eredi legittimi di nata Persona_2
a NI il 12.6.1931 e deceduta ab intestato il 20.1.2004 ; che con atto pubblico del 24.8.2010 essi attori avevano depositato all'ufficio competente dichiarazione di successione del proprio dante causa e che tra i beni relitti dello stesso figuravano
¼ del terreno sito in NI c.da EN;
¼ dell'immobile sito in NI , Via Belverde 4;
¼ del terreno sito in NI . c.da LE
¼ del terreno sito in NI , c.da Tenuta Grande allo stesso pervenuti per successione legittima della propria madre;
che con raccomandata del 17.5.2011 avevano invitato le convenute ad una divisione e a rendere il conto della propria gestione.
Tanto premesso , e rilevato che le convenute non avevano dato alcun riscontro alle loro richieste, chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare aperta la successione di e procedere alla Persona_2
divisione del patrimonio della stessa con attribuzione agli attori della quota di ¼ del patrimonio e , in via subordinata per l'ipotesi di indivisibilità del compendio ereditario, procedere alla vendita dello stesso, con attribuzione delle quote in danaro.
Chiedevano altresì di condannare le convenute a rendere il conto della gestione dei beni ereditari dalle stesse possedute e condannarle al pagamento in loro favore della somma pari a un quarto dei frutti civili a far data dal 20.1.2004.
Costituitesi in giudizio le convenute dichiaravano di non opporsi alla domanda di divisione dei beni facenti parte dell'asse ereditario della madre , chiedendo tuttavia che venissero considerate ai fini di una esatta ricostruzione dello stesso le somme ammontanti a € 3.120.00, da loro anticipate,
costituenti spese della successione
Rilevavano inoltre che parte attrice deteneva in via esclusiva sin dall'apertura della successione il terreno sito in NI c.da LE che nel corso degli anni era stato trasformato, essendo stati asportati gli alberi ivi insistenti e recintato e chiuso all'accesso.
Chiedevano pertanto che anche gli attori venissero condannati a rendere il conto della gestione di tale bene e a corrispondere ad esse convenute la quota di frutti loro spettante.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio , indi dopo svariate udienze di rinvio , disposte anche al fine di tentare un bonario componimento della lite, all'udienza del 23.11.2023 le parti precisavano definitivamente le loro conclusioni.
Osserva il decidente che nessuna contestazione sussiste tra la parti in ordine allo stato di comunione ereditaria tra le stesse sui beni facenti parte dell'asse ereditario di Persona_2
madre delle convenute e di a sua volta dante causa degli odierni attori (coniuge Persona_1
e figli dello stesso) .
Parimenti incontestata tra le parti è la circostanza che siamo al cospetto di successione ab
intestato e che l'asse ereditario della de cuius va ripartito in misura eguale tra i quattro figli con conseguente attribuzione di un quarto dell'asse ereditario alla parte attrice ed un quarto a ciascuna delle convenute .
Altresì incontestata è l'individuazione dei beni facenti parte dell'asse ereditario , così come la circostanza che di tali beni il terreno posto in NI C.da LE si trovi , sin dall'apertura della successione ereditaria, nel possesso esclusivo della parte attrice, mentre si trova nella disponibilità della convenuta l'immobile sito in NI nella Via Belverde 4 n.4. CP_2
Tanto premesso va osservato che il consulente tecnico d'ufficio con motivazione che ritiene questo giudice di potere pienamente condividere apparendo compiutamente argomentata ed immune da vizi logico giuridici ha in primo luogo compiutamente individuato e descritto i beni facenti parte dell'asse ereditario che sono costituiti da Persona_2
1. IMMOBILE sito in NI, via Belverde 4, al nuovo catasto edificio urbano al foglio 22
part. 2503, cat. A/2 classe 2 , consistenza 5.5. vani rendita catastale 227.24, valutato dal CTU in €
55.00.00 2. in c.da LE, seminativo, al nuovo catasto terreni al foglio 28 , part. Parte_6
123 seminativo – casse 4 consistenza 5.400 mq - rendita € 16,73
part 416 ficodindia – classe 3 consistenza 2474 m1q – rendita € 8,31
part 418 seminativo classe 4 consistenza 889 mq – rendita € 2.75
part. 320 seminativo – classe 3 consistenza 4186 mq – rendita € 17,30
particella 459 seminativo classe 4 consistenza 2751 mq – rendita € 8,52 complessivamente valutato dal CTU in € 3.140.00
3. in al nuovo catasto terreni al foglio 7 particella 590 CP_3 Controparte_4
- seminativo - classe 3 consistenza 2500 mq – rendita € 10,33 valutato dal CTU in € 2.500.00
4. in C.da EN al nuovo catasto terreni foglio 21 part. 537 seminativo Parte_6
clsse 3 consistenza 135 mq rendita o,56 valutato in € dal CTU in € 2.000.00
Tale stima è stata effettuata dal CTU in euro con riferimento alla data di apertura della successione ovvero al gennaio 2004.
La quantificazione del valore cosi richiamato è stata contestata da parte convenuta che ha giudicato eccessiva la quantificazione del valore dell'immobile sito in NI e, al contrario,
eccessivamente bassa quella relativa al terreno sito in C.da LE, chiedendo, in sede di comparsa conclusionale, di disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio .
E' a dire tuttavia che tali osservazioni sono state svolte dal consulente di parte in sede di osservazioni alla bozza di relazione inviata dal CTU alle parti e lo stesso, con motivazione che ritiene questo giudice di potere condividere, le ha esaminate e poi disattese, confermando il valore già
attribuito ai singoli beni facenti parte dell'asse.
Il CTU ha inoltre quantificato la fruttificazione relativa all'immobile sito in NI, calcolando un fitto mensile pari ad € 200,00, nonché del terreno sito in C.da LE considerando un affitto annuale parti a € 500.00
Su preciso mandato del giudice istruttore, il CTU ha infine ha escluso che l'asse ereditario, cosi ricostruito, possa essere diviso in natura in quattro quote di pari valore.
Tanto premesso va dunque accertato come procedere alla chiesta divisione
Al riguardo va premesso che tenendo conto del valore dei beni al momento dell'apertura della successione l'asse ereditario ammonta a complessivi 62.640,00 . Da tale importo va detratta la somma di € 3.120.00 che non è contestato che le convenute abbiano anticipato trattandosi di onere relativi alla pratica di successione che, dunque , costituiscono passività
della stessa.
La quota spettate ad ognuno degli eredi ammonta dunque a € 14.880,00 .
Orbene in sede di precisazione delle conclusioni gli attori hanno espressamente richiesto
attribuire agli attori, indivisamente tra loro, l'intera proprietà degli immobili caduti in successione,
ad eccezione dell'immobile in NI, via Belverde, 4, che va attribuito ai convenuti. 4)
condannare a corrispondere agli attori il conguaglio derivante dai valori attribuiti CP_2
dal CTU, pari ad € 6110,00 alla data del 10.4.2015, con gli interessi legali maturati e maturandi
A loro volta le convenute nella propria comparsa conclusionale hanno chiesto di “attribuire agli
attori, indivisamente tra loro, l'intera proprietà del bene immobile sito a NI c/da LE, foglio 28 part. 123,416, 418, 320 e 459) che è l'unico che hanno sempre posseduto, attribuendo, ai
convenuti indivisamente tra loro, tutti gli altri beni relitti caduti in successione prevedendo i
conguagli alla luce delle risultanze della CTU tenendo conto delle osservazioni sopra dette;
Infine gli attori nella propria comparsa conclusionale hanno così concluso:
i concludenti, preliminarmente, nulla oppongono all'eventuale assegnazione dell'immobile sito
in NI, via Belverde, 3 alla convenuta , tenuto conto dalla indivisibilità del CP_2
suddetto bene, nonché dalla circostanza che quest'ultimo è sempre stato nella disponibilità esclusiva
della convenuta e, tutt'oggi, risulta essere l'abitazione principale dalla stessa. L'assegnazione del
citato bene dovrà, tuttavia, comportare il riconoscimento di un conguaglio in denaro, sia per quanto
attiene il valore del bene stimato attribuendone agli attori la misura di ¼, nonché in ordine al
corrispettivo mensile calcolato dal consulente a titolo di esclusiva detenzione del bene, da
aggiornarsi al deposito della sentenza. I deducenti, inoltre, non si oppongono all'eventuale
assegnazione il loro favore del terreno sito in C.da LE, atteso che lo stesso è stato, sinora, dagli stessi detenuto in via esclusiva e, sono altresì disponibili a vedere decurtato l'importo loro
assegnando a titolo di conguaglio, in considerazione del valore attribuito dal ctu per l'esclusivo utilizzo del terreno che si ricorda essere stato quantificato in € 500,00 annui. Per quanto detto, i
concludenti insistono in tutto quanto già chiesto e dedotto nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo, ed inoltre, tenuto conto della perizia di stima depositata dal consulente del Tribunale, nulla oppongono all'assegnazione, in loro favore, del terreno sito in c.da LE.
Sussiste dunque una sostanziale corrispondenza tra le richieste delle parti in causa relativamente alle individuazione delle concrete modalità della divisione che ritiene questo giudice di potere fare propria, avendo , di fatto, insistito gli attori solo nell'assegnazione in loro favore del terreno che si trova nella loro disponibilità sito in c.da LE.
Peraltro l'assegnazione di una quota più consistente dell'asse, che comprenda anche gli immobili diversi da quelli effettivamente posseduti dalla parte convenuta, si giustifica in ragione del fatto che le convenute sono titolari di ¾ dell'asse ereditario.
Va dunque disposta la divisione dell'asse ereditario con attribuzioni alle convenute in modo indiviso tra loro dei seguenti immobili :
IMMOBILE sito in NI, via Belverde, 4 valutato in € 55.000.00
in valutato in € 2.500.00 CP_3 Controparte_4
. FONDO RUSTICO in C.da EN valutato in € 2.000.00
Alla parte attrice va attribuito invece il FONDO RUSTICO in c.da LE, seminativo valutato in € 3.140.00
Tenuto conto del valore delle singole quote come sopra determinate le convenute vanno condannate al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 11.740.00 necessaria al raggiungimento del valore complessivo della quota ereditaria spettante ad ognuna delle parti.
Attesa l'attribuzione dei beni di maggiore valore indivisamente alle convenute , le stesse vanno condannate in solido al pagamento delle relativa somma .
Restano da esaminare le contrapposte richieste di condanna alla quota parte di fruttificazione relativamente agli immobili che sono stati posseduti in via esclusiva.
Entrambe le domande vanno rigettate, alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale della
Suprema Corte (da ultimo cfr Cass. N. 31105/23) che ritiene questo giudice di dovere condividere, secondo il quale “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari (nei limiti di cui all'art. 1102 c.c.) non produce di per sé alcun pregiudizio in capo agli altri comproprietari che sono rimasti inerti o hanno acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante
tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. Civ. Sez. II n. 2423/2015). Ancora, “se la natura di un
immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante
avvicendamento; ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri
comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso
esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. Civ. Sez. II n. 1738/2022; Cass. Civ. Sez.
II n. 24647/2010).
Giova richiamare sul punto la motivazione della su citata sentenza n. 1738/22 che compiutamente ricostruisce i diversi orientamenti della Suprema Corte sulla questione :
E' affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui (cfr. Cass. n.
7881/2011) il condividente di un immobile, che durante il periodo di comunione abbia goduto del
bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale
ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, con
riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della
pronuncia Ric. 2016 n. 28220 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -13- (conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n.
20394/2013; Cass. n. 17876/2019), aggiungendosi che siffatto diritto, corrispondente al corrispettivo
"pro quota" del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cass. n.
10896/2005). E' stato altresì chiarito, e ciò in risposta alla deduzione circa la violazione della
previsione di cui all'art. 820 c.c., che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato,
in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod.
civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento
al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012), sicché non può trovare
fondamento la pretesa di limitare la previsione de qua al solo godimento che intervenga da parte di
soggetti diversi da quelli che già vantino diritti pro-indiviso sul bene fruttifero. E' pur vero che la
sottrazione del godimento potrebbe avvenire con modalità tali, come ad esempio mediante l'esercizio
di una condotta violenta, tale da concretare altresì la commissione di un fatto illecito (cfr. sul punto Cass. n. 14213/2012, secondo cui in tal caso la sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e
disposizione del bene, è risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo con il lucro interrotto,
ma anche con quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa
diverso da quello tipico, aggiungendo che tale danno è da ritenersi "in re ipsa", potendo essere
comunque quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso
esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente), ma è
innegabile che l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano
una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede Ric. 2016 n. 28220 sez. 52 - ud.
10-11-2021 -14- sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 c.c., e legittima la richiesta,
quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si
presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la
fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass.
n. 19215/2016). In tal senso è stato affermato che (Cass. n. 5156/2012) sussiste la violazione dei
criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del
comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro
comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una
corrispondente indennità.
Tuttavia ritiene il Collegio che debba darsi continuità al principio per il quale, se la natura di
un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i
comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante
avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri
comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a
produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso
esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene
ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n. 2423/2015). Cass.
1738/22
Nel caso di specie, dagli atti di causa non risulta che prima dell'instaurazione del presente giudizio, parte attrice abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile in questione in maniera diretta o indiretta, né che abbia avanzato apposita richiesta di un uso turnario dello stesso o di volerlo concedere in locazione.
Risulta peraltro per tabulas che la convenuta abbia utilizzato il bene adibendolo a CP_2
sua abitazione, senza dunque trarne un vantaggio patrimoniale diretto (Cass. 2423/2015; Cass.
24647/2010; Cass. 13036/1991).
Analogamente è a dirsi per la contrapposta posizione , non risultando essere mai stato contestato da parte convenuta il possesso esclusivo degli attori del fondo sito in c.da LE
In considerazione dell'esito della decisione ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone in persona del giudice unico dott.ssa Concetta Grillo definitivamente pronunciando dichiara aperta la successione ab intestato di nata a [...] il Persona_2
12.6.1931 , ivi deceduta in data 20.1.2004; dichiara che gli attorei quali eredi di e le convenute sono eredi legittimi della de Persona_1
cuius secondo le quote come individuate in motivazion dichiara che l'asse ereditario della de cuius è composto dai beni compiutamente elencati dal CTU
4,5, e 6 della relazione di consulenza;
dispone la divisione del detto asse ereditario mediante attribuzione alle parti dei beni e per l'effetto:
attribuisce agli attori indivisamente tra loro il FONDO in c.da LE, seminativo, Pt_6
al nuovo catasto terreni al foglio 28 , part. 123 seminativo – casse 4 consistenza 5.400 mq - rendita
€ 16,73
part 416 ficodindia – classe 3 consistenza 2474 m1q – rendita € 8,31
part 418 seminativo classe 4 consistenza 889 mq – rendita € 2.75
part. 320 seminativo – classe 3 consistenza 4186 mq – rendita € 17,30
particella 459 seminativo classe 4 consistenza 2751 mq – rendita € 8,52
attribuisce alle convenute indivisamente tra loro i seguenti immobili:
IMMOBILE sito in NI, via Belverde 4, al nuovo catasto edificio urbano al foglio 22
part. 2503, cat. A/2 classe 2 , consistenza 5.5. vani rendita catastale 227.24,
in C.da Tenuta Grande al nuovo catasto terreni al foglio 7 particella 590 - CP_3
seminativo - classe 3 consistenza 2500 mq – rendita € 10,33 FONDO in C.da EN al nuovo catasto terreni foglio 21 part. 537 seminativo classe Pt_6
3 consistenza 135 mq rendita 0,56;
pone a carico delle convenute il pagamento in solido tra loro ed in favore degli attori della somma di
€ 11.740.00 a titolo di conguaglio;
rigetta le domande di fruttificazione reciprocamente proposte;
compensa tra le parti le spese del giudizio ivi comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Caltagirone, il 28/01/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Concetta Grillo