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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1338/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1338/2024 r.g. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avvocato FEDERICO FERRARI Parte_1
AMOROTTI presso il cui studio in MODENA, VIALE REITER, N. 22, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro e per essa rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocato RENATO SARDI e presso la casella di posta elettronica certificata del medesimo elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 9.1.2025.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 29.4.2024, il sig. ha proposto opposizione al Parte_2
decreto ingiuntivo n. 389/2024, emesso su ricorso di con cui è stato Controparte_1
ingiunto al medesimo il pagamento della somma di euro 22.391,66 oltre interessi e spese di procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Ogni diversa e contraria istanza reietta, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare di merito, in accoglimento della sollevata eccezione, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 389/2024,
RG n. 863/2024, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23.03.2024, notificato in data
pagina 2 di 7 26.03.2024, dichiarandosi il medesimo privo di ogni effetto ed efficacia nei confronti dell'odierno opponente;
- nel merito, in accoglimento della sollevata eccezione, previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia delle clausole n. 5) e n. 7) del contratto di fideiussione omnibus del 01.06.2011, dichiarare l'intervenuta decadenza del creditore dall'azione nei confronti del garante
[...]
per decorso del termine semestrale e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. Parte_1
389/2024, RG n. 863/2024, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23.03.2024, notificato in data 26.03.2024, dichiarandosi il medesimo privo di ogni effetto ed efficacia nei confronti dell'odierno opponente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso spese forfetarie 15% come per legge”.
A fondamento dell'opposizione proposta, l'attore ha assunto: 1) la mancata prova della cessione del credito, con conseguente carenza di legittimazione attiva di 2) la Controparte_1 mancata iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. di
[...]
con conseguente impossibilità di riscossione dei crediti in nome e per conto della Controparte_3
società veicolo 3) la qualità di consumatore del garante 4) Controparte_1 Parte_1
la nullità e/o inefficacia delle clausole n. 5) e n. 7) del negozio di fideiussione ex art. 33, comma
2, lett. t) del Codice del Consumo;
5) la decadenza del creditore dall'azione nei confronti del garante per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
Costituendosi in giudizio, ha assunto l'infondatezza, in fatto ed in diritto, Controparte_1 delle difese attoree, chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta;
2) Nel merito: a) rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo ex adverso opposto;
b) in via gradata e salvo gravame, condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 22.391,66 o di quell'altra somma che dovesse risultare dovuta a seguito della espletanda istruttoria, oltre interessi convenzionali di mora come da domanda proposta con ricorso ex art. 633 c.p.c. o, in via ulteriormente gradata, nella misura legale;
3) con vittoria di spese”.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. e respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., essendo la causa di pronta soluzione, non risultando formulate istanze istruttorie, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 9.1.2025, con termine sino al
21.12.2024 per il deposito di note conclusive.
pagina 3 di 7 DIRITTO
1.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, sotto il profilo assorbente della carenza di prova della titolarità del credito in capo alla convenuta -opposta.
Nell'atto di citazione è lamentato che la convenuta-opposta si è limitata a produrre gli estratti delle due cessioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, con conseguente impossibilità di verificare se nel pacchetto dei crediti ceduti sia ricompreso, o meno, anche quello oggetto di causa.
In conformità al disposto dell'art. 2697 c.c., la parte che si afferma cessionaria del credito ha l'onere di offrire la prova della relativa cessione e, in particolare, della inclusione del credito, per cui agisce, nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla medesima. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ., ordinanza 5.11.2020, n. 24798).
Come ribadito, anche di recente, dalla Corte di Cassazione, “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente
l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200;
Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass.,
20/07/2023, n. 21821)” (Cass. ordinanza 6.2.2024, n. 3405).
pagina 4 di 7 Dunque, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario unicamente dalla notificazione della cessione ai debitori ceduti, ma non – nel caso in cui esso proceda ad azionare giudizialmente il credito e venga dalla controparte contestata la sua legittimazione attiva – dall'onere di provare l'esistenza della cessione stessa attraverso idonea documentazione, da cui poter ricavare, inequivocabilmente, che lo specifico credito per cui agisce sia stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione, giacché una cosa è l'avviso della cessione, un'altra la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
Deve poi osservarsi che qualora, come nella fattispecie in esame, siano dedotte una pluralità di cessioni del medesimo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto.
Ciò premesso, nel caso in esame la convenuta - opposta si è limitata a produrre copia della Gazzetta
Ufficiale del 28.1.2016 nella quale risulta pubblicato l'avviso della cessione, in favore di Antares
[...]
CP_
di un portafoglio di crediti di Banco Emiliano, senza dare prova della cessione dello specifico credito oggetto di causa, a tanto non essendo sufficiente l'elencazione delle tipologie di crediti, oggetto di cessione, contenuta nel predetto avviso.
In particolare, sulla base di quanto indicato nel predetto documento, i crediti oggetto della cessione intervenuta tra Banco Emiliano ed concernono: a) finanziamenti denominati in euro;
Controparte_4
b) contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana;
c) debitori ceduti segnalati come in sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia entro la data di valutazione;
d) debiti residui, alla data di valutazione, non superiori ad euro 2.327.516,00; e) debitori ceduti che presentavano, alla data di valutazione, una esposizione complessiva nei confronti del cedente (ai sensi dei finanziamenti e di qualunque altro rapporto creditizio in essere tra il cedente e tale debitore ceduto) di importo non superiore a euro 3.205.085,00; f) debitori ceduti che erano, alla data di valutazione, persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano e aventi sede legale in Italia;
g) finanziamenti, se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
h) finanziamenti indicati nella lista in data 16 dicembre 2015 del notaio Persona_1
consultabile presso il notaio in Bologna, Viale XII Giugno 15, nonché presso la sede Persona_1
legale della cedente (doc. 10 del monitorio).
E' ben vero che, come osservato dalla Corte di Cassazione, “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione”, ma pagina 5 di 7 ciò solo “laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. ordinanza 22.6.2023, n. 17944).
Nel caso di specie, l'estratto della Gazzetta Ufficiale, in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione in esame, non prova in modo circostanziato che il credito di cui si controverte sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, e ciò in quanto difetta la dimostrazione, da parte della convenuta -opposta, della riferibilità dei criteri, cumulativamente indicati nel predetto avviso di cessione, al credito azionato in sede monitoria, in base alle sue caratteristiche concrete. Nello specifico, non risulta documentato, ad esempio, che il debitore ceduto sia stato segnalato come in sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia entro la data di valutazione, né che il finanziamento, da cui origina il credito, sia stato indicato nella lista, in data 16 dicembre 2015, consultabile presso il notaio in Bologna o la sede legale della cedente stessa. Persona_1
Quanto precede rende irrilevante accertare l'inclusione, nella successiva cessione tra e CP_4
del credito azionato in sede monitoria, difettando la continuità delle cessioni Controparte_1
(Cass. ordinanza 22.6.2023, n. 17944).
Concludendo, in ragione di quanto precede, non vi è chiara evidenza della inclusione del credito oggetto di causa tra quelli compravenduti e, dunque, difettando la prova della titolarità del credito per cui è lite in capo alla convenuta-opposta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta – opposta e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il processo, in ragione della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività in concreto svolta, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna la convenuta- opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi ed in euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Reggio Emilia, 10.1.2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1338/2024 r.g. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avvocato FEDERICO FERRARI Parte_1
AMOROTTI presso il cui studio in MODENA, VIALE REITER, N. 22, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro e per essa rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocato RENATO SARDI e presso la casella di posta elettronica certificata del medesimo elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 9.1.2025.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 29.4.2024, il sig. ha proposto opposizione al Parte_2
decreto ingiuntivo n. 389/2024, emesso su ricorso di con cui è stato Controparte_1
ingiunto al medesimo il pagamento della somma di euro 22.391,66 oltre interessi e spese di procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Ogni diversa e contraria istanza reietta, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare di merito, in accoglimento della sollevata eccezione, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 389/2024,
RG n. 863/2024, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23.03.2024, notificato in data
pagina 2 di 7 26.03.2024, dichiarandosi il medesimo privo di ogni effetto ed efficacia nei confronti dell'odierno opponente;
- nel merito, in accoglimento della sollevata eccezione, previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia delle clausole n. 5) e n. 7) del contratto di fideiussione omnibus del 01.06.2011, dichiarare l'intervenuta decadenza del creditore dall'azione nei confronti del garante
[...]
per decorso del termine semestrale e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. Parte_1
389/2024, RG n. 863/2024, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23.03.2024, notificato in data 26.03.2024, dichiarandosi il medesimo privo di ogni effetto ed efficacia nei confronti dell'odierno opponente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso spese forfetarie 15% come per legge”.
A fondamento dell'opposizione proposta, l'attore ha assunto: 1) la mancata prova della cessione del credito, con conseguente carenza di legittimazione attiva di 2) la Controparte_1 mancata iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. di
[...]
con conseguente impossibilità di riscossione dei crediti in nome e per conto della Controparte_3
società veicolo 3) la qualità di consumatore del garante 4) Controparte_1 Parte_1
la nullità e/o inefficacia delle clausole n. 5) e n. 7) del negozio di fideiussione ex art. 33, comma
2, lett. t) del Codice del Consumo;
5) la decadenza del creditore dall'azione nei confronti del garante per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
Costituendosi in giudizio, ha assunto l'infondatezza, in fatto ed in diritto, Controparte_1 delle difese attoree, chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta;
2) Nel merito: a) rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo ex adverso opposto;
b) in via gradata e salvo gravame, condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 22.391,66 o di quell'altra somma che dovesse risultare dovuta a seguito della espletanda istruttoria, oltre interessi convenzionali di mora come da domanda proposta con ricorso ex art. 633 c.p.c. o, in via ulteriormente gradata, nella misura legale;
3) con vittoria di spese”.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. e respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., essendo la causa di pronta soluzione, non risultando formulate istanze istruttorie, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 9.1.2025, con termine sino al
21.12.2024 per il deposito di note conclusive.
pagina 3 di 7 DIRITTO
1.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, sotto il profilo assorbente della carenza di prova della titolarità del credito in capo alla convenuta -opposta.
Nell'atto di citazione è lamentato che la convenuta-opposta si è limitata a produrre gli estratti delle due cessioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, con conseguente impossibilità di verificare se nel pacchetto dei crediti ceduti sia ricompreso, o meno, anche quello oggetto di causa.
In conformità al disposto dell'art. 2697 c.c., la parte che si afferma cessionaria del credito ha l'onere di offrire la prova della relativa cessione e, in particolare, della inclusione del credito, per cui agisce, nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla medesima. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ., ordinanza 5.11.2020, n. 24798).
Come ribadito, anche di recente, dalla Corte di Cassazione, “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente
l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200;
Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass.,
20/07/2023, n. 21821)” (Cass. ordinanza 6.2.2024, n. 3405).
pagina 4 di 7 Dunque, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario unicamente dalla notificazione della cessione ai debitori ceduti, ma non – nel caso in cui esso proceda ad azionare giudizialmente il credito e venga dalla controparte contestata la sua legittimazione attiva – dall'onere di provare l'esistenza della cessione stessa attraverso idonea documentazione, da cui poter ricavare, inequivocabilmente, che lo specifico credito per cui agisce sia stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione, giacché una cosa è l'avviso della cessione, un'altra la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
Deve poi osservarsi che qualora, come nella fattispecie in esame, siano dedotte una pluralità di cessioni del medesimo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto.
Ciò premesso, nel caso in esame la convenuta - opposta si è limitata a produrre copia della Gazzetta
Ufficiale del 28.1.2016 nella quale risulta pubblicato l'avviso della cessione, in favore di Antares
[...]
CP_
di un portafoglio di crediti di Banco Emiliano, senza dare prova della cessione dello specifico credito oggetto di causa, a tanto non essendo sufficiente l'elencazione delle tipologie di crediti, oggetto di cessione, contenuta nel predetto avviso.
In particolare, sulla base di quanto indicato nel predetto documento, i crediti oggetto della cessione intervenuta tra Banco Emiliano ed concernono: a) finanziamenti denominati in euro;
Controparte_4
b) contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana;
c) debitori ceduti segnalati come in sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia entro la data di valutazione;
d) debiti residui, alla data di valutazione, non superiori ad euro 2.327.516,00; e) debitori ceduti che presentavano, alla data di valutazione, una esposizione complessiva nei confronti del cedente (ai sensi dei finanziamenti e di qualunque altro rapporto creditizio in essere tra il cedente e tale debitore ceduto) di importo non superiore a euro 3.205.085,00; f) debitori ceduti che erano, alla data di valutazione, persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano e aventi sede legale in Italia;
g) finanziamenti, se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
h) finanziamenti indicati nella lista in data 16 dicembre 2015 del notaio Persona_1
consultabile presso il notaio in Bologna, Viale XII Giugno 15, nonché presso la sede Persona_1
legale della cedente (doc. 10 del monitorio).
E' ben vero che, come osservato dalla Corte di Cassazione, “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione”, ma pagina 5 di 7 ciò solo “laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. ordinanza 22.6.2023, n. 17944).
Nel caso di specie, l'estratto della Gazzetta Ufficiale, in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione in esame, non prova in modo circostanziato che il credito di cui si controverte sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, e ciò in quanto difetta la dimostrazione, da parte della convenuta -opposta, della riferibilità dei criteri, cumulativamente indicati nel predetto avviso di cessione, al credito azionato in sede monitoria, in base alle sue caratteristiche concrete. Nello specifico, non risulta documentato, ad esempio, che il debitore ceduto sia stato segnalato come in sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia entro la data di valutazione, né che il finanziamento, da cui origina il credito, sia stato indicato nella lista, in data 16 dicembre 2015, consultabile presso il notaio in Bologna o la sede legale della cedente stessa. Persona_1
Quanto precede rende irrilevante accertare l'inclusione, nella successiva cessione tra e CP_4
del credito azionato in sede monitoria, difettando la continuità delle cessioni Controparte_1
(Cass. ordinanza 22.6.2023, n. 17944).
Concludendo, in ragione di quanto precede, non vi è chiara evidenza della inclusione del credito oggetto di causa tra quelli compravenduti e, dunque, difettando la prova della titolarità del credito per cui è lite in capo alla convenuta-opposta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta – opposta e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il processo, in ragione della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività in concreto svolta, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna la convenuta- opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi ed in euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Reggio Emilia, 10.1.2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
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