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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/10/2024, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 5746/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.SS Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5746 del R.G.A.C. dell'anno 2017 avente ad oggetto: intermediazione mobiliare- risarcimento danni, pendente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
RC (NA);
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(NA); entrambi residente in [...], rappresentati e difesi, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Emiliano
Gambone (C.F. ), presso il cui studio sono elettivamente CodiceFiscale_3 sono elettivamente domiciliati in Montella (AV), alla via Gamboni n. 13;
ATTORI
E
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in , alla piazza Salimbeni n. 3, CP_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Guido Ferrarini (C.F. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_4
Roberto Cisani (C.F. , con i quali è elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliata in Sant'Angelo dei Lombardi (AV), alla via A. Sepe, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Forte;
CONVENUTA
E R.G. n. 5746/2017
(C.F. ), residente in Parte_3 CodiceFiscale_6
NU (AV), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Franco Della Vecchia (C.F. CodiceFiscale_7
K), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in NU (AV), al Corso
[...]
Umberto I n. 15;
CONVENUTO
NONCHÉ
in persona del Curatore pro Controparte_2 tempore, con sede legale in NU (AV), al Corso Umberto I;
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Milano (MI), alla via Messina n. 38;
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 24 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto innanzi al Tribunale di Avellino Controparte_4
unitamente a al ed a
[...] CP_3 Controparte_2
, al fine di sentir condannare i convenuti, in solido fra Parte_3 loro, “senza alcuna pretesa nei confronti della maSS ma nei soli confronti del fallito in caso di ritorno in bonis”, alla restituzione delle somme versate, detratti i prelievi nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle illegittime condotte tenute dai convenuti, oltre interessi e maggior danno patito (lucro ceSSnte), identificabile nel tasso medio di rendimento del 5% dei titoli di Stato (BTP) a 5 anni, dall'epoca dei singoli fatti fino al soddisfo, salvo diversa quantificazione in via equitativa (ai sensi degli artt. 2056, 1223 e 1226
c.c.). Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
2. A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che:
a) , già cliente di - filiale di San Giorgio a Cremano - nel Parte_1 CP_5 corso del 2000, veniva contattato al di fuori dei locali della CP_6 R.G. n. 5746/2017
che, presentandosi quale promotore finanziario e manager Parte_3 della filiale 121, proponeva la sottoscrizione di un piano di accumulo a fini previdenziali, con rendimento garantito superiore al 5% annuo senza alcun tipo di rischio con n. 159 rate mensili di lire 150.000 (€ 77,47) e con scadenza marzo
2014;
b) attesa la disponibilità alla sottoscrizione manifestata da , veniva Parte_1 aperto a suo nome il conto corrente nr. 68690-88 presso la filiale di Lioni n. 121, ora e versata la somma di lire 6.222.786 (€ Controparte_1
3.212,78), al fine di pagare le rate del piano di accumulo;
c) tale conto veniva gestito dal Parte_3
d) veniva, poi, aperto un secondo conto n. 68820-16 destinato al conteggio del piano di accumulo denominato My Way con n. 67898;
e) nell'anno 2003, al fine di rendere partecipe dei propri investimenti la moglie
, cointestava il conto n. 68690-88 che assumeva Parte_2 Parte_1 la numerazione 16281.27;
f) su detto conto corrente, a far data dal 25.02.2003, venivano versati, al fine di pagare le rate del piano di accumulo, assegni circolari di € 1.000,00 e di € 500,00 ed, in data 7/12/2005, l'importo di € 25.912,42, quale rimborso di una polizza Contr vita di al fine di investire quest'ultima somma in strumenti finanziari che non presentassero assolutamente profili di rischio;
g) nel corso dell'anno 2006, prospettava agli odierni attori un nuovo piano Parte_3 di accumulo di tipo previdenziale con rendimento garantito del 5% e tutti gli importi accantonati, rivalutati ed interessi vincolati fino al mese di luglio 2015, senza alcun tipo di rischio e gestibile dal conto ordinario, da cui sarebbero uscite Contr delle somme a vantaggio di un altro conto, sempre dell'istituto bancario dedicato all'accumulo;
h) tale piano di accumulo era, secondo la prospettazione del un prodotto Parte_3 finanziario previdenziale della MPS Banca Personale S.P.A. non a rate costanti bensì un sistema modulare ove si versava quanto e quando ritenuto di propria volontà per poi percepirne i frutti;
i) dunque, gli attori versavano in contanti i seguenti importi dietro rilascio di distinte Contr di versamento, originali della ma sottoscritte personalmente dal promotore:
€ 13.000,00 in data 13/03/2006; € 20.000,00 in data 26/04/2006; € 1.862,89 in data 24/05/2006; € 15.000,00 in data 01/09/2006; R.G. n. 5746/2017
j) gli attori ricevevano costantemente dal informazioni in merito Parte_3 all'andamento dei conti e la visibilità degli estratti conto da cui risultava il piano di accumulo previdenziale modulare e il beneficio economico da conseguirsi ma non le somme versate, in quanto confluenti negli accantonamenti, gli attori non sospettavano di nulla;
k) in data 26/3/2007 pervenivano sul conto corrente degli attori rimborsi per complessivi € 9.459,99 ed una detrazione di € 6.544,58 a chiusura del rapporto
“My Way”, con una perdita di complessivi € 2.817,37, che veniva giustificata dal con la motivazione che il piano “My Way” era stato posto fuori legge ed Parte_3 era stato in automatico disinvestito;
l) in data 14/5/2007 corrispondevano a in contanti, ulteriori € 15.000,00 Parte_3
Contr dietro rilascio di distinta di versamento della sottoscritta dal promotore ed, in data 3/9/2007, 28/4/2008 e 30/6/2010 sul loro conto corrente pervenivano bonifici per complessivi € 3.553,63 con la causale “rimborso titoli e/o fondi comuni” che, a dire del era il rimborso del capitale “My Way” ed, infine, Parte_3 in data 11/5/2009 l'attore versava in contanti a ulteriori € 1.900,00, Parte_3
Contr dietro rilascio di distinta di versamento della sottoscritta dal promotore;
m) tuttavia, nell'anno 2010, il esibiva agli odierni attori, presso lo sportello Parte_3 di Lioni, gli estratti del conto corrente e del piano di accumulo previdenziale da cui risultava un accantonamento di € 117.115,26;
n) nel mese di aprile del 2012 gli attori apprendevano dagli organi di stampa che, presso la filiale di Lioni, si erano verificate alcune irregolarità sui conti dei clienti ed, a seguito di verifiche, scoprivano di non essere intestatari di alcun fondo pensionistico ma solo del conto titoli nr. 162821, su cui vi erano dei fondi esteri per un importo di € 17.000,00;
o) a seguito della ricostruzione contabile di un esperto, gli attori appuravano che il piano My Way era un prestito mascherato in relazione al quale il aveva Parte_3 esercitato un recesso anticipato con una perdita di € 2.817,37; non esisteva alcun piano previdenziale a loro nome ed i versamenti in contanti effettuati a mani del ed ammontanti a complessivi € 64.900,00, non sarebbero stati versati Parte_3 sul loro conto corrente;
esisteva solo un deposito titoli su cui erano confluite somme per l'acquisto non autorizzato di fondi di investimento e per successivi disinvestimenti;
R.G. n. 5746/2017
p) pertanto, la perdita complessiva subita ammonta ad € 67.717,13 a cui devono aggiungersi gli interessi legali ed il maggior danno quantificabile nel tasso medio di rendimento dei titoli di stato privi di rischio;
q) con atto di citazione notificato il 19/2/2013, gli odierni attori hanno agito innanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi nei confronti della Banca e di e, Parte_3 nelle more, apprendevano che il veniva dichiarato fallito, con sentenza Per_1 nr. 14 del 6/8/2013 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, ragion per cui il processo civile si estingueva per mancata riassunzione a seguito dell'interruzione per fallimento;
r) inoltre, il procedimento penale a carico del si è concluso con un Parte_3 patteggiamento della pena e, dunque, con condanna del in solido con Per_1
Banca MPS, in qualità di responsabile civile, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti delle costituite parti civili;
s) l'istituto bancario ha venduto i rami di azienda, tra i quali il servizio di promozione finanziaria, alla CP_3
t) relativamente al prodotto finanziario denominato “My Way”, Parte_1 non ha mai ricevuto il contratto e non ha mai ricevuto adeguata informativa e, pur non ricordando di aver mai apposto sottoscrizioni fuori dai locali della Banca, ha dato solo la disponibilità ad un piano di accumulo;
u) il contratto risulta affetto da nullità dal momento che non contiene la previsione del diritto di recesso imposta dall'art. 30 del D.lgs. n. 58/98 per i contratti stipulati fuori sede, oltre che per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 21 del D.lgs. n. 58/98 (TUF), nel T.U.B. e della delibera Consob n. 11522/98 in materia di obblighi di trasparenza, buona fede ed esatta informativa del personale qualificato;
v) sussiste la responsabilità del atteso che con le operazioni poste in Parte_3 essere si è reso inadempiente rispetto agli obblighi di buona fede e correttezza, violando consapevolmente il T.U.F. ed i Regolamenti Consob in tema di intermediazione finanziaria, oltre ad integrare fatti illeciti di rilevanza penale, causando agli odierni attori un gravissimo danno consistente nella perdita dei risparmi accumulati;
w) sussiste la responsabilità in solido della Banca MPS ed in relazione all'attività illecita posta in essere dal promotore ai sensi del combinato disposto Parte_3 R.G. n. 5746/2017
degli artt. 31 T.U.F. e 2043, 2049 e 1218 c.c., per il danno arrecato a parte attrice e consistente nel depauperamento del patrimonio.
3. Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 febbraio 2018, premettendo che gli attori Controparte_4 hanno intrattenuto rapporti con la a far data dal 19 dicembre 2000, CP_4 allorquando hanno acceso il c/c n. 68690-88, aderendo ai servizi di Internet
Banking; che contestualmente l'attore ha sottoscritto il Parte_1 contratto nr. 67898 denominato “My Way” con il quale ha espreSSmente dichiarato di voler aderire al piano finanziario contenente: a) l'acquisto di obbligazioni European Investment Bank;
b) la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento Spazio Finanza Concentrato istituito da Spazio Finanza
Sgr S.p.A.; c) la concessione di un finanziamento per l'acquisizione dei predetti titoli obbligazionari e delle predette quote di Fondo comune, garantito da tali strumenti finanziari;
che ha ricevuto costantemente Parte_1 comunicazioni circa la composizione del piano finanziario oggetto del contratto sottoscritto nonché costantemente ricevuto gli estratti conto relativi, ove trova riscontro la serie di operazioni di sottoscrizione di quote di fondi di investimento poste in essere dagli odierni attori;
che gli attori hanno compilato il questionario relativo al loro profilo di rischio affermando di avere, come obiettivo di investimento, una “crescita significativa del capitale investito nel tempo”, una propensione al rischio ed una esperienza finanziaria ed assicurativa “elevata” ed una aspettativa in termini reddituali futuri in “forte crescita”; che prive di riscontro risultano tutte le corresponsioni di denaro contante che gli attori affermano di avere effettuato a mani del che tali versamenti non sono Parte_3 stati mai effettuati, non potendo costituire valida prova di tali versamenti la documentazione prodotta dagli attori né tantomeno la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 445
c.p.p., emeSS nei confronti del atteso che nell'attuale giudizio civile Parte_3 non rivesta certo l'efficacia di una sentenza di condanna ai sensi dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p.; che tale sentenza è stata annullata dalla Corte di
CaSSzione, II sezione penale, con la sentenza nr. 828 del 3/5/2016.
L'istituto bancario ha, in diritto, eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno per responsabilità della banca per il fatto illecito del proprio dipendente - responsabilità per culpa in vigilando – R.G. n. 5746/2017
da ricondursi nell'alveo degli artt. 2043 c.c. e ss. e decorrente, in relazione agli eventuali illeciti posti in essere dal promotore, a far data dall'apertura del conto, avvenuta in data 19.12.2000.
Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza degli attori dai diritti azionati ai sensi della normativa contrattuale ed ai sensi dell'art. 119 TUB e dell'art. 1832 c.c. per mancata contestazione degli estratti conto, atteso che gli attori e hanno svolto varie operazioni in entrata Pt_1 Parte_2 ed in uscita, che sono state regolarmente annotate negli estratti di conto corrente inviati ai clienti, i quali non hanno articolato alcuna contestazione relativamente alle operazioni ed alle annotazioni indicate negli estratti conto e nelle note informative inviate dalla Banca.
Nel merito, la convenuta ha evidenziato, con riferimento al prodotto finanziario denominato “My Way”, che , non solo ha sottoscritto il relativo Parte_1 contratto ma ha anche ricevuto tutta la documentazione ad esso conneSS e, quanto alla nullità del contratto sottoscritto in data 19/12/2000 per violazione dell'art. 30, comma 6, del T.U.F., la convenuta ha fatto rilevare che grava su parte attrice fornire la prova che il contratto sia stato concluso fuori sede, ai sensi dell'art. 30, co. VI, D.Lgs. n. 58 del 1998.
In ogni caso, la convenuta ha fatto rilevare che tale previsione è presente nell'unica parte del piano che costituisce “collocamento” di strumenti finanziari, ossia l'offerta di quote del fondo comune (che è una delle tre componenti del piano) e che tale clausola è all'interno del prospetto informativo;
che il prospetto informativo relativo al fondo comune di investimento costituisce parte integrante del contratto sottoscritto da ove, a pag. 2 del contratto, ha Parte_1 espreSSmente riconosciuto “di aver preso visione e ricevuto copia del Prospetto
Informativo relativo alla Offerta al Pubblico di quote dei Fondi Comuni di
Investimento Mobiliare gestiti da Spazio Finanza SGR S.p.A. e facenti parte del sistema Spazio e di voler partecipare al Fondo “Spazio Finanza Concentrato” ove si avverte chiaramente ed espreSSmente il cliente della possibilità di esercitare lo ius poenitendi; che, in ordine all'eccepita violazione dell'art. 21 del TUF e degli artt. 26, 27, 29, 32 del Regolamento Intermediari, la domanda di nullità del contratto deve essere disattesa dal momento che in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei R.G. n. 5746/2017
singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.; che le informazioni rilasciate in occasione dei colloqui informativi e riportate nel questionario prodotto nonché il comportamento tenuto da dal Parte_1
2000 al 2012 comprovano che la convenuta ha rispettato tutti gli obblighi CP_4 normativi e di informativa previsti a suo carico;
che la doglianza relativa alla violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) del TUF è stata genericamente formulata e comunque la si è comportata del tutto correttamente e diligentemente, CP_4 avendo costantemente informato gli odierni attori in ordine alle caratteristiche del piano finanziario, anche al fine di valutarne compiutamente l'aderenza del piano proposto ai suoi interessi;
che, quanto alla violazione dell'art. 29 del Regolamento
Intermediari, il questionario prodotto in atti comprova come la Banca abbia pienamente rispettato il dettato regolamentare, atteso che ha Parte_1 rilasciato le informazioni di cui alla lettera a) dell'art. 28, comma 1, del
Regolamento Intermediari compilando la relativa scheda informativa e l'istituto bancario avendo consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari ha, dunque, rispettato anche la lettera b) dell'art. 28, comma
1, del Regolamento Intermediari;
che, quanto alla contestata convenienza economica del piano finanziario, nel contratto in esame, il costo del finanziamento corrisposto dal cliente, per l'ipotesi in cui il piano finanziario venga completato, viene quasi del tutto coperto dal rendimento dei titoli obbligazionari acquistati dallo stesso cliente;
che il valore aggiunto per il cliente deriva dal valore delle quote del fondo comune di investimento sottoscritte grazie alla somma erogata in finanziamento da parte della che il valore assunto nel tempo dalle quote CP_4 del fondo è direttamente collegato all'andamento dei mercati azionari di riferimento del fondo stesso e, come tutti gli investimenti in fondi, non è predeterminabile ex ante;
che, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 27 del
Regolamento Intermediari, gli attori non hanno chiarito i termini entro i quali si sarebbe manifestato il conflitto e non avendo dimostrato i profili incidenti sul nesso causale ed hanno genericamente contestato la violazione degli artt. 32 del
Regolamento Intermediari senza precisare null'altro nonché l'avvenuta violazione dell'art. 24, comma 1, del TUF;
che, per quanto riguarda l'invocata violazione dell'art. 47 del Regolamento Intermediari, l'istituto bancario ha esaustivamente informato sulle condizioni del finanziamento ed, in particolar modo, dei Pt_1 costi in caso di estinzione anticipata;
che non sussiste la prova in ordine alla R.G. n. 5746/2017
sussistenza di un comportamento omissivo tenuto dall'intermediario preordinatamente teso ad indurre in errore l'investitore o, comunque, di un errore essenziale e riconoscibile dall'intermediario rilevante ai sensi dell'art. 1428 c.c.; che non vi è alcuna responsabilità a proprio carico, data l'assenza di un nesso di occasionalità neceSSria tra il danno lamentato dagli attori e l'incarico affidato dall'intermediario al promotore;
che, pur essendo stato un proprio Parte_3 promotore finanziario, non vi è prova che le condotte siano state poste in essere nell'arco temporale in cui il promotore lavorava per la che, in merito ai CP_4 versamenti effettuati in contanti, gli odierni attori hanno violato oltrechè la normativa di settore di cui all'art. 31, comma 6, lett. G, del TUF e art. 108, comma 5, del Regolamento Consob (delibera 16190/2007), anche la normativa generale che limita l'uso del contante;
che non vi è prova né del danno da lucro ceSSnte né il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. e comunque sono ravvisabili elementi tali da denotare l'esistenza di un loro concorso di colpa nella produzione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Dunque, l'istituto bancario convenuto ha concluso chiedendo, previa declaratoria dell'intervenuta prescrizione dei diritti e delle azioni o, comunque, l'avvenuta decadenza dall'esercizio dei diritti medesimi, in via principale, respingere tutte le domande formulate dagli attori in quanto inammissibili, non provate, e comunque infondate, dichiarando la mancanza di qualsiasi responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale e/o precontrattuale in capo a Controparte_4 in relazione ai fatti di causa ponendola in stato di assolutoria ed, in via
[...] subordinata, dichiarare che il danno subito dagli attori è conseguenza di responsabilità esclusiva del sig. ponendo di conseguenza Parte_3 [...] in stato di assolutoria, accertare e dichiarare il Controparte_4 comportamento gravemente colposo degli attori nella causazione dei danni lamentati o nel non averne limitato le conseguenze e, per l'effetto, escludere o limitare ai sensi dell'art. 1227 c.c., nei termini che saranno provati e/o ritenuti equi e di giustizia, il quantum richiesto da parte attrice e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità e/o di risoluzione e/o di annullamento, dichiarare la compensazione tra gli eventuali importi che dovessero essere restituiti dalla ai sensi dell'art. 2033 c.c., e quello del prezzo ricavato dalla CP_4 vendita degli strumenti finanziari nonché di ogni rimborso od utilità riportati dagli R.G. n. 5746/2017
attori anche in termini di risparmio fiscale ex art. 6, comma 5, D.Lgs. nr. 461/97.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
24.03.2018, , rappresentando che, quale promotore Parte_3 finanziario e manager della Banca 121, dietro disposizioni della Banca, ha provveduto a collocare un piano di investimento rateale denominato My Way e di essersi reso conto solo dopo alcuni anni che trattavasi di un finto piano pensionistico;
che, avendo chiesto dei chiarimenti all'istituto bancario, era stato rassicurato con una mail del 26.04.2002 che la penale di disinvestimento sarebbe diventata dell'1% in luogo di quello che al momento era del 120% circa;
che, a Contr seguito dell'acquisizione della Banca 121 da parte della banca il convenuto si vedeva costretto a pagare circa € 200.000,00 per saldare la posizione Parte_3 di molti clienti che dal 2007 in poi avevano chiesto il disinvestimento del piano;
che, al fine di recuperare i propri soldi e per mascherare le perdite subite dai clienti (non solo sul my way ma anche dovute alla caduta della borsa ed al collocamento di prodotti aggressivi imposti dalla Banca), con ammanchi considerevoli sulle posizioni bancarie degli stessi, il convenuto Parte_3 provvedeva a prelevare somme da alcuni conti correnti per versarle su altri, determinando ingenti perdite di capitale e ciò sino al procedimento penale instaurato nei suoi confronti ed a seguito di sequestro conservativo ex art. 671
c.p.c. chiesto ed ottenuto dalla Banca MPS, per € 4.000.000 ed alla declaratoria di fallimento giusta sentenza n. 14/13 del 06.08.13 del Tribunale di Sant'Angelo dei
Lombardi.
Con riferimento alle contestazioni mosse dagli attori, il convenuto ha Parte_3 evidenziato che agli stessi nessuna somma è stata restituita dalla banca se non quella di € 2.915,41 e che, al solo fine di mascherare la perdita subita, è stato loro riferito che tale somma era imputabile al guadagno maturato e che il capitale sarebbe arrivato successivamente, in quanto, accantonato su di un altro piano di accumulo più redditizio che frattanto si era aperto.
Il convenuto, premeSS la propria capacità processuale, trattandosi di rapporto di natura patrimoniale che non incide sulla maSS dei creditori e, dunque, non ricompreso nel fallimento, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle richieste avanzate sul prodotto “MY Way”, dal momento che, quale R.G. n. 5746/2017
promotore finanziario e manager della Banca, si è limitato a promuovere il prodotto messogli a disposizione dalla Banca ed in nome e per conto di eSS.
Il convenuto ha, dunque, concluso chiedendo la declaratoria di carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande attoree nel punto in cui stabiliscono una condanna dello stesso nel caso di un suo ritorno “in bonis”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
5. Ciò posto, all'udienza del 13 maggio 2019, previa declaratoria di contumacia dei convenuti non costituiti e Controparte_7 CP_3
sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
[...]
Istruita la causa mediante C.T.U contabile, all'esito del deposito dell'elaborato peritale il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato all'udienza del 24 giugno
2024, sostituita dal deposito di note scritte ed ivi riservato in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del
Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
7. Sempre in via preliminare, va chiarito che manca in atti la comparsa di costituzione del nuovo difensore Avv. Renato Gaudino in sostituzione dell'Avv.
Emiliano Gambone, con la conseguenza che, in virtù di quanto previsto dall'art. 85
c.p.c., la revoca del mandato da parte degli attori all'Avv. Emiliano Gambone è improduttiva di effetti nei confronti delle altre parti, non essendo intervenuta alcuna valida sostituzione del revocato difensore con costituzione di nuovo difensore.
8. Ancora in via preliminare, giova precisare che gli attori e Parte_1
hanno espreSSmente chiarito di non vantare alcuna pretesa nei Parte_2 confronti del e di aver agito nei confronti di Controparte_2
solo in caso di suo ritorno in bonis. Parte_3
Non avendo, dunque, gli attori avanzato alcuna pretesa pecuniaria nei confronti della maSS fallimentare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del Controparte_2 processo.
9. Quanto, invece, alla domanda attorea proposta nei confronti di Parte_3
per l'ipotesi di suo ritorno in bonis, eSS è da ritenersi proponibile,
[...] essendo destinata ad avere efficacia soltanto per l'eventualità e nel momento in R.G. n. 5746/2017
cui sarà ritornato in bonis, restando esclusa qualsivoglia Parte_3 efficacia di questa sentenza nell'ambito della procedura fallimentare.
10. Nel merito, e hanno formulato una domanda Parte_1 Parte_2 risarcitoria (parametrata alle somme versate dagli attori e non riversate sul conto corrente loro intestato) per indebita appropriazione di somme da parte del promotore finanziario in solido con la Banca.
In particolare, gli attori hanno addebitato al convenuto una condotta di Parte_3 sottrazione-appropriazione e, quanto alla Banca MPS S.p.A., hanno invocato una responsabilità riconducibile nell'alveo dell'art. 2049 c.c. (responsabilità del preposto per fatto del preponente) e dell'art. 31 T.U.F. (responsabilità indiretta per fatto altrui).
Ebbene, la produzione documentale allegata dagli attori evidenzia la piena responsabilità del convenuto in ordine ai fatti di causa. Parte_3
Invero, il convenuto è stato artefice di una reiterata attività illecita, in Parte_3 danno di svariati clienti-risparmiatori della Controparte_4 per i quali fatti ha sofferto condanna in sede penale, con sentenza del Tribunale di
Avellino n. 247/14 del 30.9.2014, a seguito di richiesta di patteggiamento, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
Peraltro, anche con la comparsa di costituzione e risposta, Parte_3 non ha mai disconosciuto di aver commesso i fatti in danno dei
[...] risparmiatori ed, anzi, ha esplicitamente ammesso che, a partire dal 2007, a seguito delle perdite finanziarie sofferte dal prodotto “My Way”, era stato costretto a farsi consegnare danaro dai propri clienti per rimborsare i sottoscrittori dagli ammanchi subiti e per nascondere il dissesto nel quale era incorso.
Tale condotta fraudolenta del è stata ampiamente verificata anche Parte_3 all'esito delle indagini demandate alla C.T.U - Dr.SS , Persona_2 nominata quale Consulente Tecnico d'Ufficio, alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di prestare adesione, essendo frutto di un ragionamento matematico, oggettivamente apprezzabile ed, inoltre, il Consulente tenuto conto delle osservazioni dei Consulenti di parte, per cui, allorquando il Giudice aderisce alle conclusioni del Consulente Tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie - esaurisce l'obbligo motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
Non appare, dunque, neceSSrio soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei R.G. n. 5746/2017
consulenti tecnici di parte (Cass. Civ. Sez. I, 9.1.2009 n 281; vds. anche Cass.
Civ. Sez. III, 6.10.2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4.3.2011 n 5229).
L'Ausiliario del Giudice ha accertato che sono state prodotte cinque distinte di versamento prodotte in originale, di cui una relativa al 13 marzo 2006 per €
13.000,00, una al versamento del 26 aprile 2006 di € 20.000,00, una a quello del
1° settembre 2006 per € 15.000,00, una al versamento del 14 maggio 2007 per €
15.000,00 ed un'ultima relativa al versamento del giorno 11 maggio 2009 per €
1.900,00 (cfr. pagg. 44-45).
Le distinte sembrano essere attribuibili alla modulistica della Banca 121 e riportano la sottoscrizione degli attori e verosimilmente quella del promotore.
Le distinte non riportano alcun timbro della Banca e tale evenienza è sufficiente a dare prova del versamento di tale capitale, al di là delle ammissioni del Parte_3
Dei cinque versamenti non v'è alcuna traccia sugli estratti del conto corrente n°
162821.7 presenti agli atti di causa.
Inoltre, il C.T.U. ha accertato che il piano di accumulo con rendimento garantito al
5% non è documentato (cfr. pag. 43 della relazione peritale).
Alla luce di quanto ammesso dal in comparsa di costituzione e da quanto Parte_3 emerso nei separati giudizi penali, è ragionevole ritenere che il denaro consegnato per contanti dagli attori e al sia stato Parte_1 Parte_2 Parte_3 da questi utilizzato per rimborsare altri clienti della Banca, senza essere investito in alcuno strumento finanziario.
Ne consegue che sussiste la responsabilità del convenuto Parte_3
nei confronti degli attori per i fatti di causa.
[...]
11. e hanno, altresì, invocato la responsabilità Parte_1 Parte_2 solidale della , la quale ha, in via preliminare, Controparte_4 eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.
Tale eccezione non è meritevole di accoglimento, dal momento che la responsabilità dell'istituto di credito va ricondotta nell'alveo dell'art. 2049 c.c.
(responsabilità del preposto per fatto del preponente) e dell'art. 31 T.U.F.
(responsabilità indiretta per fatto altrui), ragion per cui trova applicazione nei confronti dell'Istituto di credito l'ordinario termine di prescrizione decennale, il quale, come è noto, inizia a decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. R.G. n. 5746/2017
Nel caso di specie, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve aversi riguardo, non già alla data dell'eventuale illecito, ma al momento in cui gli attori hanno acquisito contezza del fatto ingiusto (cfr. Cass., sent. n. 11119 del 2013).
Invero, “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla "data del fatto", inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi poSSno ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili). Dunque, per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno è cioè indispensabile che il titolare sia adeguatamente informato non solo dell'esistenza del danno, ma anche della sua ingiustizia, non potendo altrimenti riscontrarsi nel suo comportamento l'inerzia che è alla base della prescrizione.
L'art. 2947 c.c. deve essere quindi interpretato nel senso che la prescrizione inizia
a decorrere non dal momento in cui l'agente compie l'illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui l'illecito ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili” (vedi ancora le più risalenti sentenze Cass. 9 maggio 2000, n. 5913; Cass. 28 luglio 2000, n. 9927; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645).
Ne consegue che non può assumere rilievo la data delle operazioni di versamento e sottrazione, dovendosi avere riguardo alla data di effettiva e sicura conoscenza della esistenza del danno e della sua ingiustizia da parte degli attori e, dunque, al mese di aprile 2012 (cfr. citazione pag. 5), allorquando gli attori hanno riferito di aver scoperto, in seguito a notizie giornalistiche, che non esisteva alcun piano di accumulo e che i contestati versamenti non erano stati annotati.
Peraltro, risulta documentalmente provato (oltre ad esser incontestato) che gli odierni attori, nell'anno 2013, per i medesimi fatti hanno introdotto un giudizio innanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (poi estintosi per mancata riassunzione a seguito di interruzione del processo per fallimento del e Parte_3 tale atto è certamente da qualificarsi come atto interruttivo della prescrizione.
Neppure risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di decadenza degli attori per mancata contestazione degli estratti conto, dal momento che l'omesso esame di eventuali estratti conto non può di per sé arrecare un così grave pregiudizio al cliente/investitore, integrando condotta irrilevante sia ai fini del danno sia del R.G. n. 5746/2017
decorso della prescrizione, sia della possibilità di introdurre nel merito l'illegittimità degli ammanchi, soprattutto nel caso in esame che si caratterizza per l'affidamento degli attori acchè le somme versate al promotore venissero riversate sul piano di accumulo.
Nel merito, la convenuta ha contestato la Controparte_4 qualità del di promotore finanziario inserito nella propria organizzazione. Parte_3
Ebbene, trattasi di doglianza, non solo genericamente formulata, ma anche e soprattutto smentita dalla documentazione in atti, da cui è emerso che gli attori hanno avuto contatti diretti con il promotore al quale hanno versato degli Parte_3 importi da riversare su di un piano di accumulo, importi che non hanno poi ritrovato nel verificare il saldo.
L'art. 31, n. 3, del Testo Unico Finanziario dispone che la banca (o altro “soggetto abilitato” di cui all'art. 1 TUF) per cui il “consulente finanziario” (prima “promotore finanziario”, sino alla modifica intervenuta con la legge n. 208 del 28/12/2015) presta la propria opera, è responsabile solidalmente con il consulente finanziario dei danni in qualsiasi forma arrecati da quest'ultimo al cliente oppure a terzi soggetti, anche nel caso in cui i danni siano conseguenti a responsabilità penale del consulente finanziario (truffa, appropriazione indebita di somme, o altro comportamento di rilevanza penale).
Il comma 3 dell'art. 31 TUF è applicazione in ambito finanziario di quanto già previsto in ambito civilistico dall'art. 2049 c.c. (rubricato Responsabilità dei padroni e dei committenti), secondo cui i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, nell'esercizio delle incombenze a cui essi sono adibiti.
Inoltre, la giurisprudenza ha più volte confermato che la responsabilità dell'intermediario finanziario è estesa a qualsiasi comportamento tenuto dal promotore finanziario (ora consulente finanziario) nell'ambito dell'incarico allo stesso affidato, anche in ipotesi di reato perpetrato in assoluta assenza di colpa dell'intermediario finanziario (banca).
L'intermediario finanziario risponde, difatti, a titolo di responsabilità oggettiva dei danni causati al cliente dal proprio preposto e questo alla sola condizione che vi sia un nesso di “occasionalità neceSSria” tra l'attività demandata al consulente finanziario e l'illecito compiuto in danno del cliente. R.G. n. 5746/2017
Non si tratta di provare o indagare lo stato soggettivo di dolo o colpa in capo all'intermediario/banca, in quanto trattasi di una responsabilità oggettiva, sufficiente essendo indagare l'occasionalità.
L'occasionalità neceSSria tra le incombenze affidate ed il fatto doloso o colposo del promotore è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro generale delle attività funzionali dell'intermediario finanziario.
Dunque, quello che rileva è che al cliente (o terzo) in buona fede potesse ragionevolmente apparire, con una verifica in concreto, che l'attività posta in essere nei suoi confronti, e che gli abbia causato un danno, rientrasse nell'incarico affidato al consulente-promotore dall'intermediario abilitato (Cass. civ., n.
6829/2011).
Nel caso di specie, il come prospettato dagli attori e mai contestato, Parte_3 aveva libero accesso alle sedi della e si presentava ai propri clienti quale CP_4 agente dell'Istituto bancario e poteva legittimamente spendere tale sua qualità nei rapporti con la clientela, avvalendosi di modulistica e stampati recanti il marchio della banca al fine di indurre gli investitori ad affidargli, o lasciargli in custodia, i loro denari per effettuare operazioni con le società mandanti.
12. Ne consegue che sussiste la responsabilità – in solido con Parte_3
– della convenuta ai sensi dell'art.
[...] Controparte_4
2049 c.c. e dell'art. 31 T.U., attesa l'esistenza del rapporto di preposizione abbia istituito quel nesso di occasionalità neceSSria fra l'esercizio delle incombenze ed il verificarsi del danno, su cui si fonda la responsabilità indiretta della CP_4
13. Quanto, poi, all'invocato concorso di colpa, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale sussiste una colpa concorrente e/o esclusiva del risparmiatore soltanto nell'ipotesi in cui venga dimostrata una qualche sua condotta anomala oppure un consapevole atteggiamento di accettazione delle irregolarità e degli abusi posti in essere dal promotore, la cui prova dev'essere fornita dall'intermediario che frappone la relativa eccezione
(nella specie, la , secondo la regola Controparte_4 imposta dall'art. 2697 cod. civ.
Nel caso di specie, non sono stati forniti dall'istituto di credito convenuto elementi tali da riscontrare delle anomalie nei comportamenti degli attori, non potendosi ritenere all'uopo sufficienti i versamenti in contanti eseguiti tra il 2006 ed il 2009 R.G. n. 5746/2017
dagli attori, in quanto, in tema di intermediazione mobiliare, in ordine alla quale l'art. 5, quarto comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente. Nè un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto (Cass. n. 8229/2006; Cass. n. 29773/2008; Cass. n.
17393/2009; Cass. n. 1741/2011; Cass. n. 6829/2011).
14. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda attorea, Banca MPS S.p.A. e vanno condannati Parte_3
a risarcire agli attori la somma di € 64.900,00 (parametrata al capitale versato), avendo l'Ausiliario del Giudice accertato che “Relativamente ai versamenti in contanti effettuati al promotore finanziario che non trovano riscontro in accrediti nel conto corrente degli attori complessivamente la somma ammonta a €
64.900,00” (pag. 48 relazione peritale).
Va, altresì, riconosciuto agli attori la somma di € 2.817,37, quale capitale versato per effetto della stipula del piano di accumulo denominato My Way, atteso che gli attori, pur non avendo, nelle conclusioni rassegnate, chiesto dichiararsi la nullità del contratto de quo per mancata previsione della facoltà di recesso entro sette giorni prescritta dall'art. 30 Dlgs 58/98, co. 6, 7, 8, hanno comunque richiesto la restituzione dell'integrale capitale versato.
Invero, trattasi di contratto che deve considerarsi unitariamente come strumento finanziario ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), c) e j) del d.lgs. 1998/58, come sostenuto anche dalla sentenza della Cass. 2012, n. 1584 e l'osservanza del disposto di cui all'art. 30 T.U.F. non può ritenersi sussistente per effetto la R.G. n. 5746/2017
presenza della relativa clausola di ripensamento “nel prospetto informativo relativo alle quote dei fondi”.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per €
5.548,21, trattandosi di “danno potenziale” (cfr. pag. 42 C.T.U.) e non già effettivo, derivante dall'esecuzione di operazioni di sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento.
Invero, il C.T.U. ha chiarito che “non è dato sapere se le quote dei fondi oggetto di analisi che risultano sul dossier titoli alla data del 21-04-2012 sono ancora in possesso degli attori o se le stesse sono state poi oggetto di cessione. Non è dunque possibile appurare se nel complesso da detta operatività sia derivato un guadagno o una perdita” (cfr. pag. 43 relazione peritale).
15. Ne consegue che la domanda attorea deve trovare accoglimento per il complessivo importo pari ad € 67.717,37.
Trattandosi di risarcimento che, anche laddove derivi da inadempimento contrattuale, è debito di valore (da ultimo in tal senso cfr. Cass. 2022 n. 1627), è dovuta la rivalutazione dalla data media dell'anno 2007 (rispetto ai versamenti) e sono dovuti anche gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata.
Sull'importo così ottenuto sono, poi, dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino all'effettiva corresponsione.
16. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda attorea di condanna al risarcimento del maggior danno quantificato nella misura del 5%, corrispondente al tasso medio di rendimento dei titoli di Stato (BTP a 5 anni), entro il limite €
150.000,00.
L'art. 1224 cod. civ. sancisce il diritto del creditore al risarcimento del danno ulteriore, rispetto a quello ristorato dagli interessi legali.
Sul punto, la Corte di legittimità ha ritenuto che, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di R.G. n. 5746/2017
rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;
in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi;
ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in eSS investite;
il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (Cass., SS.UU. n. 19499 del 16/07/2008 e, successivamente, Cass.
n. 7290 del 22.3.2013; Cass. n. 12609 del 24/05/2010; Cass. n. 20753 del
28/09/2009; Cass. n. 17813 del 31/07/2009; Cass. n. 4402 del 24/02/2009;
Cass. n. 23082 del 30/10/2014; Cass. n. 21191 del 19/10/2016).
In altri termini, il maggior danno da ritardato pagamento va riconosciuto nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 co. I cod. civ.
Nel caso di specie, gli attori e non hanno fornito Parte_1 Parte_2 la prova di aver sofferto un danno maggiore del richiamato saggio dei titoli di
Stato, né attraverso i criteri ipotizzati dalle cennate pronunce, né in altro modo;
né hanno provato se e per quali periodi, durante l'arco temporale in cui si è protratta la mora, il tasso medio di rendimento dei titoli di Stato abbia superato il tasso di interesse legale vigente ratione temporis.
17. Va, del pari, rigettata la domanda di risarcimento del danno avente ad oggetto il danno morale che non può riconoscersi in re ipsa ma necessita di allegazione e prova rigorosa e nulla è stato provato né tantomeno allegato dagli attori.
18. Neppure risulta meritevole di accoglimento la domanda attorea proposta nei confronti della convenuta non costituita non essendo stata Controparte_8 documentata alcuna cessione di ramo d'azienda da parte di
[...]
la quale, peraltro, non ha formulato alcuna eccezione sul Controparte_4 punto.
19. Infine, per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza di Banca MPS S.p.A. e di nei confronti Parte_3 R.G. n. 5746/2017
degli attori, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal
23 ottobre 2022, avuto riguardo al decisum e non già al disputatum, valori minimi, trattandosi di controversia di valore prossimo allo scaglione inferiore (che va da €
26.001,00 ad € 52.000,00), con attribuzione in favore dell'Avv. Emiliano
Gambone, procuratore degli attori, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93
c.p.c..
Nulla va disposto sulle spese di lite nei rapporti tra attori ed i convenuti
[...]
e in assenza di costituzione. Controparte_2 CP_3
Vanno, infine, poste definitivamente a carico della Controparte_4 le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 25 novembre 2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
;
[...]
2) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, condanna i convenuti
[...]
e (quest'ultimo Controparte_4 Parte_3 nell'ipotesi di ritorno in bonis) al pagamento in favore degli attori
[...]
e della somma di € 67.717,37, oltre interessi e Parte_1 Parte_2 rivalutazione dal 2007; sull'importo così ottenuto sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino all'effettiva corresponsione;
3) rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori;
4) condanna i convenuti e Controparte_4 Parte_3
(quest'ultimo nell'ipotesi di ritorno in bonis), in solido tra loro, alla
[...] rifusione in favore degli attori e delle spese di Parte_1 Parte_2 lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge, con attribuzione all'Avv.
Emiliano Gambone;
5) nulla sulle spese nei confronti di e del CP_3 Controparte_2
;
[...] R.G. n. 5746/2017
6) pone le spese di C.T.U, già liquidate con decreto del 25.11.2022, definitivamente a carico della convenuta Controparte_4
Così deciso in data 16 ottobre 2024
Il Giudice dr.SS Valeria Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.SS Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5746 del R.G.A.C. dell'anno 2017 avente ad oggetto: intermediazione mobiliare- risarcimento danni, pendente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
RC (NA);
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(NA); entrambi residente in [...], rappresentati e difesi, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Emiliano
Gambone (C.F. ), presso il cui studio sono elettivamente CodiceFiscale_3 sono elettivamente domiciliati in Montella (AV), alla via Gamboni n. 13;
ATTORI
E
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in , alla piazza Salimbeni n. 3, CP_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Guido Ferrarini (C.F. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_4
Roberto Cisani (C.F. , con i quali è elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliata in Sant'Angelo dei Lombardi (AV), alla via A. Sepe, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Forte;
CONVENUTA
E R.G. n. 5746/2017
(C.F. ), residente in Parte_3 CodiceFiscale_6
NU (AV), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Franco Della Vecchia (C.F. CodiceFiscale_7
K), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in NU (AV), al Corso
[...]
Umberto I n. 15;
CONVENUTO
NONCHÉ
in persona del Curatore pro Controparte_2 tempore, con sede legale in NU (AV), al Corso Umberto I;
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Milano (MI), alla via Messina n. 38;
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 24 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto innanzi al Tribunale di Avellino Controparte_4
unitamente a al ed a
[...] CP_3 Controparte_2
, al fine di sentir condannare i convenuti, in solido fra Parte_3 loro, “senza alcuna pretesa nei confronti della maSS ma nei soli confronti del fallito in caso di ritorno in bonis”, alla restituzione delle somme versate, detratti i prelievi nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle illegittime condotte tenute dai convenuti, oltre interessi e maggior danno patito (lucro ceSSnte), identificabile nel tasso medio di rendimento del 5% dei titoli di Stato (BTP) a 5 anni, dall'epoca dei singoli fatti fino al soddisfo, salvo diversa quantificazione in via equitativa (ai sensi degli artt. 2056, 1223 e 1226
c.c.). Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
2. A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che:
a) , già cliente di - filiale di San Giorgio a Cremano - nel Parte_1 CP_5 corso del 2000, veniva contattato al di fuori dei locali della CP_6 R.G. n. 5746/2017
che, presentandosi quale promotore finanziario e manager Parte_3 della filiale 121, proponeva la sottoscrizione di un piano di accumulo a fini previdenziali, con rendimento garantito superiore al 5% annuo senza alcun tipo di rischio con n. 159 rate mensili di lire 150.000 (€ 77,47) e con scadenza marzo
2014;
b) attesa la disponibilità alla sottoscrizione manifestata da , veniva Parte_1 aperto a suo nome il conto corrente nr. 68690-88 presso la filiale di Lioni n. 121, ora e versata la somma di lire 6.222.786 (€ Controparte_1
3.212,78), al fine di pagare le rate del piano di accumulo;
c) tale conto veniva gestito dal Parte_3
d) veniva, poi, aperto un secondo conto n. 68820-16 destinato al conteggio del piano di accumulo denominato My Way con n. 67898;
e) nell'anno 2003, al fine di rendere partecipe dei propri investimenti la moglie
, cointestava il conto n. 68690-88 che assumeva Parte_2 Parte_1 la numerazione 16281.27;
f) su detto conto corrente, a far data dal 25.02.2003, venivano versati, al fine di pagare le rate del piano di accumulo, assegni circolari di € 1.000,00 e di € 500,00 ed, in data 7/12/2005, l'importo di € 25.912,42, quale rimborso di una polizza Contr vita di al fine di investire quest'ultima somma in strumenti finanziari che non presentassero assolutamente profili di rischio;
g) nel corso dell'anno 2006, prospettava agli odierni attori un nuovo piano Parte_3 di accumulo di tipo previdenziale con rendimento garantito del 5% e tutti gli importi accantonati, rivalutati ed interessi vincolati fino al mese di luglio 2015, senza alcun tipo di rischio e gestibile dal conto ordinario, da cui sarebbero uscite Contr delle somme a vantaggio di un altro conto, sempre dell'istituto bancario dedicato all'accumulo;
h) tale piano di accumulo era, secondo la prospettazione del un prodotto Parte_3 finanziario previdenziale della MPS Banca Personale S.P.A. non a rate costanti bensì un sistema modulare ove si versava quanto e quando ritenuto di propria volontà per poi percepirne i frutti;
i) dunque, gli attori versavano in contanti i seguenti importi dietro rilascio di distinte Contr di versamento, originali della ma sottoscritte personalmente dal promotore:
€ 13.000,00 in data 13/03/2006; € 20.000,00 in data 26/04/2006; € 1.862,89 in data 24/05/2006; € 15.000,00 in data 01/09/2006; R.G. n. 5746/2017
j) gli attori ricevevano costantemente dal informazioni in merito Parte_3 all'andamento dei conti e la visibilità degli estratti conto da cui risultava il piano di accumulo previdenziale modulare e il beneficio economico da conseguirsi ma non le somme versate, in quanto confluenti negli accantonamenti, gli attori non sospettavano di nulla;
k) in data 26/3/2007 pervenivano sul conto corrente degli attori rimborsi per complessivi € 9.459,99 ed una detrazione di € 6.544,58 a chiusura del rapporto
“My Way”, con una perdita di complessivi € 2.817,37, che veniva giustificata dal con la motivazione che il piano “My Way” era stato posto fuori legge ed Parte_3 era stato in automatico disinvestito;
l) in data 14/5/2007 corrispondevano a in contanti, ulteriori € 15.000,00 Parte_3
Contr dietro rilascio di distinta di versamento della sottoscritta dal promotore ed, in data 3/9/2007, 28/4/2008 e 30/6/2010 sul loro conto corrente pervenivano bonifici per complessivi € 3.553,63 con la causale “rimborso titoli e/o fondi comuni” che, a dire del era il rimborso del capitale “My Way” ed, infine, Parte_3 in data 11/5/2009 l'attore versava in contanti a ulteriori € 1.900,00, Parte_3
Contr dietro rilascio di distinta di versamento della sottoscritta dal promotore;
m) tuttavia, nell'anno 2010, il esibiva agli odierni attori, presso lo sportello Parte_3 di Lioni, gli estratti del conto corrente e del piano di accumulo previdenziale da cui risultava un accantonamento di € 117.115,26;
n) nel mese di aprile del 2012 gli attori apprendevano dagli organi di stampa che, presso la filiale di Lioni, si erano verificate alcune irregolarità sui conti dei clienti ed, a seguito di verifiche, scoprivano di non essere intestatari di alcun fondo pensionistico ma solo del conto titoli nr. 162821, su cui vi erano dei fondi esteri per un importo di € 17.000,00;
o) a seguito della ricostruzione contabile di un esperto, gli attori appuravano che il piano My Way era un prestito mascherato in relazione al quale il aveva Parte_3 esercitato un recesso anticipato con una perdita di € 2.817,37; non esisteva alcun piano previdenziale a loro nome ed i versamenti in contanti effettuati a mani del ed ammontanti a complessivi € 64.900,00, non sarebbero stati versati Parte_3 sul loro conto corrente;
esisteva solo un deposito titoli su cui erano confluite somme per l'acquisto non autorizzato di fondi di investimento e per successivi disinvestimenti;
R.G. n. 5746/2017
p) pertanto, la perdita complessiva subita ammonta ad € 67.717,13 a cui devono aggiungersi gli interessi legali ed il maggior danno quantificabile nel tasso medio di rendimento dei titoli di stato privi di rischio;
q) con atto di citazione notificato il 19/2/2013, gli odierni attori hanno agito innanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi nei confronti della Banca e di e, Parte_3 nelle more, apprendevano che il veniva dichiarato fallito, con sentenza Per_1 nr. 14 del 6/8/2013 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, ragion per cui il processo civile si estingueva per mancata riassunzione a seguito dell'interruzione per fallimento;
r) inoltre, il procedimento penale a carico del si è concluso con un Parte_3 patteggiamento della pena e, dunque, con condanna del in solido con Per_1
Banca MPS, in qualità di responsabile civile, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti delle costituite parti civili;
s) l'istituto bancario ha venduto i rami di azienda, tra i quali il servizio di promozione finanziaria, alla CP_3
t) relativamente al prodotto finanziario denominato “My Way”, Parte_1 non ha mai ricevuto il contratto e non ha mai ricevuto adeguata informativa e, pur non ricordando di aver mai apposto sottoscrizioni fuori dai locali della Banca, ha dato solo la disponibilità ad un piano di accumulo;
u) il contratto risulta affetto da nullità dal momento che non contiene la previsione del diritto di recesso imposta dall'art. 30 del D.lgs. n. 58/98 per i contratti stipulati fuori sede, oltre che per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 21 del D.lgs. n. 58/98 (TUF), nel T.U.B. e della delibera Consob n. 11522/98 in materia di obblighi di trasparenza, buona fede ed esatta informativa del personale qualificato;
v) sussiste la responsabilità del atteso che con le operazioni poste in Parte_3 essere si è reso inadempiente rispetto agli obblighi di buona fede e correttezza, violando consapevolmente il T.U.F. ed i Regolamenti Consob in tema di intermediazione finanziaria, oltre ad integrare fatti illeciti di rilevanza penale, causando agli odierni attori un gravissimo danno consistente nella perdita dei risparmi accumulati;
w) sussiste la responsabilità in solido della Banca MPS ed in relazione all'attività illecita posta in essere dal promotore ai sensi del combinato disposto Parte_3 R.G. n. 5746/2017
degli artt. 31 T.U.F. e 2043, 2049 e 1218 c.c., per il danno arrecato a parte attrice e consistente nel depauperamento del patrimonio.
3. Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 febbraio 2018, premettendo che gli attori Controparte_4 hanno intrattenuto rapporti con la a far data dal 19 dicembre 2000, CP_4 allorquando hanno acceso il c/c n. 68690-88, aderendo ai servizi di Internet
Banking; che contestualmente l'attore ha sottoscritto il Parte_1 contratto nr. 67898 denominato “My Way” con il quale ha espreSSmente dichiarato di voler aderire al piano finanziario contenente: a) l'acquisto di obbligazioni European Investment Bank;
b) la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento Spazio Finanza Concentrato istituito da Spazio Finanza
Sgr S.p.A.; c) la concessione di un finanziamento per l'acquisizione dei predetti titoli obbligazionari e delle predette quote di Fondo comune, garantito da tali strumenti finanziari;
che ha ricevuto costantemente Parte_1 comunicazioni circa la composizione del piano finanziario oggetto del contratto sottoscritto nonché costantemente ricevuto gli estratti conto relativi, ove trova riscontro la serie di operazioni di sottoscrizione di quote di fondi di investimento poste in essere dagli odierni attori;
che gli attori hanno compilato il questionario relativo al loro profilo di rischio affermando di avere, come obiettivo di investimento, una “crescita significativa del capitale investito nel tempo”, una propensione al rischio ed una esperienza finanziaria ed assicurativa “elevata” ed una aspettativa in termini reddituali futuri in “forte crescita”; che prive di riscontro risultano tutte le corresponsioni di denaro contante che gli attori affermano di avere effettuato a mani del che tali versamenti non sono Parte_3 stati mai effettuati, non potendo costituire valida prova di tali versamenti la documentazione prodotta dagli attori né tantomeno la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 445
c.p.p., emeSS nei confronti del atteso che nell'attuale giudizio civile Parte_3 non rivesta certo l'efficacia di una sentenza di condanna ai sensi dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p.; che tale sentenza è stata annullata dalla Corte di
CaSSzione, II sezione penale, con la sentenza nr. 828 del 3/5/2016.
L'istituto bancario ha, in diritto, eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno per responsabilità della banca per il fatto illecito del proprio dipendente - responsabilità per culpa in vigilando – R.G. n. 5746/2017
da ricondursi nell'alveo degli artt. 2043 c.c. e ss. e decorrente, in relazione agli eventuali illeciti posti in essere dal promotore, a far data dall'apertura del conto, avvenuta in data 19.12.2000.
Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza degli attori dai diritti azionati ai sensi della normativa contrattuale ed ai sensi dell'art. 119 TUB e dell'art. 1832 c.c. per mancata contestazione degli estratti conto, atteso che gli attori e hanno svolto varie operazioni in entrata Pt_1 Parte_2 ed in uscita, che sono state regolarmente annotate negli estratti di conto corrente inviati ai clienti, i quali non hanno articolato alcuna contestazione relativamente alle operazioni ed alle annotazioni indicate negli estratti conto e nelle note informative inviate dalla Banca.
Nel merito, la convenuta ha evidenziato, con riferimento al prodotto finanziario denominato “My Way”, che , non solo ha sottoscritto il relativo Parte_1 contratto ma ha anche ricevuto tutta la documentazione ad esso conneSS e, quanto alla nullità del contratto sottoscritto in data 19/12/2000 per violazione dell'art. 30, comma 6, del T.U.F., la convenuta ha fatto rilevare che grava su parte attrice fornire la prova che il contratto sia stato concluso fuori sede, ai sensi dell'art. 30, co. VI, D.Lgs. n. 58 del 1998.
In ogni caso, la convenuta ha fatto rilevare che tale previsione è presente nell'unica parte del piano che costituisce “collocamento” di strumenti finanziari, ossia l'offerta di quote del fondo comune (che è una delle tre componenti del piano) e che tale clausola è all'interno del prospetto informativo;
che il prospetto informativo relativo al fondo comune di investimento costituisce parte integrante del contratto sottoscritto da ove, a pag. 2 del contratto, ha Parte_1 espreSSmente riconosciuto “di aver preso visione e ricevuto copia del Prospetto
Informativo relativo alla Offerta al Pubblico di quote dei Fondi Comuni di
Investimento Mobiliare gestiti da Spazio Finanza SGR S.p.A. e facenti parte del sistema Spazio e di voler partecipare al Fondo “Spazio Finanza Concentrato” ove si avverte chiaramente ed espreSSmente il cliente della possibilità di esercitare lo ius poenitendi; che, in ordine all'eccepita violazione dell'art. 21 del TUF e degli artt. 26, 27, 29, 32 del Regolamento Intermediari, la domanda di nullità del contratto deve essere disattesa dal momento che in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei R.G. n. 5746/2017
singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.; che le informazioni rilasciate in occasione dei colloqui informativi e riportate nel questionario prodotto nonché il comportamento tenuto da dal Parte_1
2000 al 2012 comprovano che la convenuta ha rispettato tutti gli obblighi CP_4 normativi e di informativa previsti a suo carico;
che la doglianza relativa alla violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) del TUF è stata genericamente formulata e comunque la si è comportata del tutto correttamente e diligentemente, CP_4 avendo costantemente informato gli odierni attori in ordine alle caratteristiche del piano finanziario, anche al fine di valutarne compiutamente l'aderenza del piano proposto ai suoi interessi;
che, quanto alla violazione dell'art. 29 del Regolamento
Intermediari, il questionario prodotto in atti comprova come la Banca abbia pienamente rispettato il dettato regolamentare, atteso che ha Parte_1 rilasciato le informazioni di cui alla lettera a) dell'art. 28, comma 1, del
Regolamento Intermediari compilando la relativa scheda informativa e l'istituto bancario avendo consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari ha, dunque, rispettato anche la lettera b) dell'art. 28, comma
1, del Regolamento Intermediari;
che, quanto alla contestata convenienza economica del piano finanziario, nel contratto in esame, il costo del finanziamento corrisposto dal cliente, per l'ipotesi in cui il piano finanziario venga completato, viene quasi del tutto coperto dal rendimento dei titoli obbligazionari acquistati dallo stesso cliente;
che il valore aggiunto per il cliente deriva dal valore delle quote del fondo comune di investimento sottoscritte grazie alla somma erogata in finanziamento da parte della che il valore assunto nel tempo dalle quote CP_4 del fondo è direttamente collegato all'andamento dei mercati azionari di riferimento del fondo stesso e, come tutti gli investimenti in fondi, non è predeterminabile ex ante;
che, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 27 del
Regolamento Intermediari, gli attori non hanno chiarito i termini entro i quali si sarebbe manifestato il conflitto e non avendo dimostrato i profili incidenti sul nesso causale ed hanno genericamente contestato la violazione degli artt. 32 del
Regolamento Intermediari senza precisare null'altro nonché l'avvenuta violazione dell'art. 24, comma 1, del TUF;
che, per quanto riguarda l'invocata violazione dell'art. 47 del Regolamento Intermediari, l'istituto bancario ha esaustivamente informato sulle condizioni del finanziamento ed, in particolar modo, dei Pt_1 costi in caso di estinzione anticipata;
che non sussiste la prova in ordine alla R.G. n. 5746/2017
sussistenza di un comportamento omissivo tenuto dall'intermediario preordinatamente teso ad indurre in errore l'investitore o, comunque, di un errore essenziale e riconoscibile dall'intermediario rilevante ai sensi dell'art. 1428 c.c.; che non vi è alcuna responsabilità a proprio carico, data l'assenza di un nesso di occasionalità neceSSria tra il danno lamentato dagli attori e l'incarico affidato dall'intermediario al promotore;
che, pur essendo stato un proprio Parte_3 promotore finanziario, non vi è prova che le condotte siano state poste in essere nell'arco temporale in cui il promotore lavorava per la che, in merito ai CP_4 versamenti effettuati in contanti, gli odierni attori hanno violato oltrechè la normativa di settore di cui all'art. 31, comma 6, lett. G, del TUF e art. 108, comma 5, del Regolamento Consob (delibera 16190/2007), anche la normativa generale che limita l'uso del contante;
che non vi è prova né del danno da lucro ceSSnte né il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. e comunque sono ravvisabili elementi tali da denotare l'esistenza di un loro concorso di colpa nella produzione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Dunque, l'istituto bancario convenuto ha concluso chiedendo, previa declaratoria dell'intervenuta prescrizione dei diritti e delle azioni o, comunque, l'avvenuta decadenza dall'esercizio dei diritti medesimi, in via principale, respingere tutte le domande formulate dagli attori in quanto inammissibili, non provate, e comunque infondate, dichiarando la mancanza di qualsiasi responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale e/o precontrattuale in capo a Controparte_4 in relazione ai fatti di causa ponendola in stato di assolutoria ed, in via
[...] subordinata, dichiarare che il danno subito dagli attori è conseguenza di responsabilità esclusiva del sig. ponendo di conseguenza Parte_3 [...] in stato di assolutoria, accertare e dichiarare il Controparte_4 comportamento gravemente colposo degli attori nella causazione dei danni lamentati o nel non averne limitato le conseguenze e, per l'effetto, escludere o limitare ai sensi dell'art. 1227 c.c., nei termini che saranno provati e/o ritenuti equi e di giustizia, il quantum richiesto da parte attrice e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità e/o di risoluzione e/o di annullamento, dichiarare la compensazione tra gli eventuali importi che dovessero essere restituiti dalla ai sensi dell'art. 2033 c.c., e quello del prezzo ricavato dalla CP_4 vendita degli strumenti finanziari nonché di ogni rimborso od utilità riportati dagli R.G. n. 5746/2017
attori anche in termini di risparmio fiscale ex art. 6, comma 5, D.Lgs. nr. 461/97.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
24.03.2018, , rappresentando che, quale promotore Parte_3 finanziario e manager della Banca 121, dietro disposizioni della Banca, ha provveduto a collocare un piano di investimento rateale denominato My Way e di essersi reso conto solo dopo alcuni anni che trattavasi di un finto piano pensionistico;
che, avendo chiesto dei chiarimenti all'istituto bancario, era stato rassicurato con una mail del 26.04.2002 che la penale di disinvestimento sarebbe diventata dell'1% in luogo di quello che al momento era del 120% circa;
che, a Contr seguito dell'acquisizione della Banca 121 da parte della banca il convenuto si vedeva costretto a pagare circa € 200.000,00 per saldare la posizione Parte_3 di molti clienti che dal 2007 in poi avevano chiesto il disinvestimento del piano;
che, al fine di recuperare i propri soldi e per mascherare le perdite subite dai clienti (non solo sul my way ma anche dovute alla caduta della borsa ed al collocamento di prodotti aggressivi imposti dalla Banca), con ammanchi considerevoli sulle posizioni bancarie degli stessi, il convenuto Parte_3 provvedeva a prelevare somme da alcuni conti correnti per versarle su altri, determinando ingenti perdite di capitale e ciò sino al procedimento penale instaurato nei suoi confronti ed a seguito di sequestro conservativo ex art. 671
c.p.c. chiesto ed ottenuto dalla Banca MPS, per € 4.000.000 ed alla declaratoria di fallimento giusta sentenza n. 14/13 del 06.08.13 del Tribunale di Sant'Angelo dei
Lombardi.
Con riferimento alle contestazioni mosse dagli attori, il convenuto ha Parte_3 evidenziato che agli stessi nessuna somma è stata restituita dalla banca se non quella di € 2.915,41 e che, al solo fine di mascherare la perdita subita, è stato loro riferito che tale somma era imputabile al guadagno maturato e che il capitale sarebbe arrivato successivamente, in quanto, accantonato su di un altro piano di accumulo più redditizio che frattanto si era aperto.
Il convenuto, premeSS la propria capacità processuale, trattandosi di rapporto di natura patrimoniale che non incide sulla maSS dei creditori e, dunque, non ricompreso nel fallimento, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle richieste avanzate sul prodotto “MY Way”, dal momento che, quale R.G. n. 5746/2017
promotore finanziario e manager della Banca, si è limitato a promuovere il prodotto messogli a disposizione dalla Banca ed in nome e per conto di eSS.
Il convenuto ha, dunque, concluso chiedendo la declaratoria di carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande attoree nel punto in cui stabiliscono una condanna dello stesso nel caso di un suo ritorno “in bonis”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
5. Ciò posto, all'udienza del 13 maggio 2019, previa declaratoria di contumacia dei convenuti non costituiti e Controparte_7 CP_3
sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
[...]
Istruita la causa mediante C.T.U contabile, all'esito del deposito dell'elaborato peritale il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato all'udienza del 24 giugno
2024, sostituita dal deposito di note scritte ed ivi riservato in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del
Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
7. Sempre in via preliminare, va chiarito che manca in atti la comparsa di costituzione del nuovo difensore Avv. Renato Gaudino in sostituzione dell'Avv.
Emiliano Gambone, con la conseguenza che, in virtù di quanto previsto dall'art. 85
c.p.c., la revoca del mandato da parte degli attori all'Avv. Emiliano Gambone è improduttiva di effetti nei confronti delle altre parti, non essendo intervenuta alcuna valida sostituzione del revocato difensore con costituzione di nuovo difensore.
8. Ancora in via preliminare, giova precisare che gli attori e Parte_1
hanno espreSSmente chiarito di non vantare alcuna pretesa nei Parte_2 confronti del e di aver agito nei confronti di Controparte_2
solo in caso di suo ritorno in bonis. Parte_3
Non avendo, dunque, gli attori avanzato alcuna pretesa pecuniaria nei confronti della maSS fallimentare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del Controparte_2 processo.
9. Quanto, invece, alla domanda attorea proposta nei confronti di Parte_3
per l'ipotesi di suo ritorno in bonis, eSS è da ritenersi proponibile,
[...] essendo destinata ad avere efficacia soltanto per l'eventualità e nel momento in R.G. n. 5746/2017
cui sarà ritornato in bonis, restando esclusa qualsivoglia Parte_3 efficacia di questa sentenza nell'ambito della procedura fallimentare.
10. Nel merito, e hanno formulato una domanda Parte_1 Parte_2 risarcitoria (parametrata alle somme versate dagli attori e non riversate sul conto corrente loro intestato) per indebita appropriazione di somme da parte del promotore finanziario in solido con la Banca.
In particolare, gli attori hanno addebitato al convenuto una condotta di Parte_3 sottrazione-appropriazione e, quanto alla Banca MPS S.p.A., hanno invocato una responsabilità riconducibile nell'alveo dell'art. 2049 c.c. (responsabilità del preposto per fatto del preponente) e dell'art. 31 T.U.F. (responsabilità indiretta per fatto altrui).
Ebbene, la produzione documentale allegata dagli attori evidenzia la piena responsabilità del convenuto in ordine ai fatti di causa. Parte_3
Invero, il convenuto è stato artefice di una reiterata attività illecita, in Parte_3 danno di svariati clienti-risparmiatori della Controparte_4 per i quali fatti ha sofferto condanna in sede penale, con sentenza del Tribunale di
Avellino n. 247/14 del 30.9.2014, a seguito di richiesta di patteggiamento, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
Peraltro, anche con la comparsa di costituzione e risposta, Parte_3 non ha mai disconosciuto di aver commesso i fatti in danno dei
[...] risparmiatori ed, anzi, ha esplicitamente ammesso che, a partire dal 2007, a seguito delle perdite finanziarie sofferte dal prodotto “My Way”, era stato costretto a farsi consegnare danaro dai propri clienti per rimborsare i sottoscrittori dagli ammanchi subiti e per nascondere il dissesto nel quale era incorso.
Tale condotta fraudolenta del è stata ampiamente verificata anche Parte_3 all'esito delle indagini demandate alla C.T.U - Dr.SS , Persona_2 nominata quale Consulente Tecnico d'Ufficio, alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di prestare adesione, essendo frutto di un ragionamento matematico, oggettivamente apprezzabile ed, inoltre, il Consulente tenuto conto delle osservazioni dei Consulenti di parte, per cui, allorquando il Giudice aderisce alle conclusioni del Consulente Tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie - esaurisce l'obbligo motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
Non appare, dunque, neceSSrio soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei R.G. n. 5746/2017
consulenti tecnici di parte (Cass. Civ. Sez. I, 9.1.2009 n 281; vds. anche Cass.
Civ. Sez. III, 6.10.2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4.3.2011 n 5229).
L'Ausiliario del Giudice ha accertato che sono state prodotte cinque distinte di versamento prodotte in originale, di cui una relativa al 13 marzo 2006 per €
13.000,00, una al versamento del 26 aprile 2006 di € 20.000,00, una a quello del
1° settembre 2006 per € 15.000,00, una al versamento del 14 maggio 2007 per €
15.000,00 ed un'ultima relativa al versamento del giorno 11 maggio 2009 per €
1.900,00 (cfr. pagg. 44-45).
Le distinte sembrano essere attribuibili alla modulistica della Banca 121 e riportano la sottoscrizione degli attori e verosimilmente quella del promotore.
Le distinte non riportano alcun timbro della Banca e tale evenienza è sufficiente a dare prova del versamento di tale capitale, al di là delle ammissioni del Parte_3
Dei cinque versamenti non v'è alcuna traccia sugli estratti del conto corrente n°
162821.7 presenti agli atti di causa.
Inoltre, il C.T.U. ha accertato che il piano di accumulo con rendimento garantito al
5% non è documentato (cfr. pag. 43 della relazione peritale).
Alla luce di quanto ammesso dal in comparsa di costituzione e da quanto Parte_3 emerso nei separati giudizi penali, è ragionevole ritenere che il denaro consegnato per contanti dagli attori e al sia stato Parte_1 Parte_2 Parte_3 da questi utilizzato per rimborsare altri clienti della Banca, senza essere investito in alcuno strumento finanziario.
Ne consegue che sussiste la responsabilità del convenuto Parte_3
nei confronti degli attori per i fatti di causa.
[...]
11. e hanno, altresì, invocato la responsabilità Parte_1 Parte_2 solidale della , la quale ha, in via preliminare, Controparte_4 eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.
Tale eccezione non è meritevole di accoglimento, dal momento che la responsabilità dell'istituto di credito va ricondotta nell'alveo dell'art. 2049 c.c.
(responsabilità del preposto per fatto del preponente) e dell'art. 31 T.U.F.
(responsabilità indiretta per fatto altrui), ragion per cui trova applicazione nei confronti dell'Istituto di credito l'ordinario termine di prescrizione decennale, il quale, come è noto, inizia a decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. R.G. n. 5746/2017
Nel caso di specie, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve aversi riguardo, non già alla data dell'eventuale illecito, ma al momento in cui gli attori hanno acquisito contezza del fatto ingiusto (cfr. Cass., sent. n. 11119 del 2013).
Invero, “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla "data del fatto", inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi poSSno ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili). Dunque, per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno è cioè indispensabile che il titolare sia adeguatamente informato non solo dell'esistenza del danno, ma anche della sua ingiustizia, non potendo altrimenti riscontrarsi nel suo comportamento l'inerzia che è alla base della prescrizione.
L'art. 2947 c.c. deve essere quindi interpretato nel senso che la prescrizione inizia
a decorrere non dal momento in cui l'agente compie l'illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui l'illecito ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili” (vedi ancora le più risalenti sentenze Cass. 9 maggio 2000, n. 5913; Cass. 28 luglio 2000, n. 9927; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645).
Ne consegue che non può assumere rilievo la data delle operazioni di versamento e sottrazione, dovendosi avere riguardo alla data di effettiva e sicura conoscenza della esistenza del danno e della sua ingiustizia da parte degli attori e, dunque, al mese di aprile 2012 (cfr. citazione pag. 5), allorquando gli attori hanno riferito di aver scoperto, in seguito a notizie giornalistiche, che non esisteva alcun piano di accumulo e che i contestati versamenti non erano stati annotati.
Peraltro, risulta documentalmente provato (oltre ad esser incontestato) che gli odierni attori, nell'anno 2013, per i medesimi fatti hanno introdotto un giudizio innanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (poi estintosi per mancata riassunzione a seguito di interruzione del processo per fallimento del e Parte_3 tale atto è certamente da qualificarsi come atto interruttivo della prescrizione.
Neppure risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di decadenza degli attori per mancata contestazione degli estratti conto, dal momento che l'omesso esame di eventuali estratti conto non può di per sé arrecare un così grave pregiudizio al cliente/investitore, integrando condotta irrilevante sia ai fini del danno sia del R.G. n. 5746/2017
decorso della prescrizione, sia della possibilità di introdurre nel merito l'illegittimità degli ammanchi, soprattutto nel caso in esame che si caratterizza per l'affidamento degli attori acchè le somme versate al promotore venissero riversate sul piano di accumulo.
Nel merito, la convenuta ha contestato la Controparte_4 qualità del di promotore finanziario inserito nella propria organizzazione. Parte_3
Ebbene, trattasi di doglianza, non solo genericamente formulata, ma anche e soprattutto smentita dalla documentazione in atti, da cui è emerso che gli attori hanno avuto contatti diretti con il promotore al quale hanno versato degli Parte_3 importi da riversare su di un piano di accumulo, importi che non hanno poi ritrovato nel verificare il saldo.
L'art. 31, n. 3, del Testo Unico Finanziario dispone che la banca (o altro “soggetto abilitato” di cui all'art. 1 TUF) per cui il “consulente finanziario” (prima “promotore finanziario”, sino alla modifica intervenuta con la legge n. 208 del 28/12/2015) presta la propria opera, è responsabile solidalmente con il consulente finanziario dei danni in qualsiasi forma arrecati da quest'ultimo al cliente oppure a terzi soggetti, anche nel caso in cui i danni siano conseguenti a responsabilità penale del consulente finanziario (truffa, appropriazione indebita di somme, o altro comportamento di rilevanza penale).
Il comma 3 dell'art. 31 TUF è applicazione in ambito finanziario di quanto già previsto in ambito civilistico dall'art. 2049 c.c. (rubricato Responsabilità dei padroni e dei committenti), secondo cui i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, nell'esercizio delle incombenze a cui essi sono adibiti.
Inoltre, la giurisprudenza ha più volte confermato che la responsabilità dell'intermediario finanziario è estesa a qualsiasi comportamento tenuto dal promotore finanziario (ora consulente finanziario) nell'ambito dell'incarico allo stesso affidato, anche in ipotesi di reato perpetrato in assoluta assenza di colpa dell'intermediario finanziario (banca).
L'intermediario finanziario risponde, difatti, a titolo di responsabilità oggettiva dei danni causati al cliente dal proprio preposto e questo alla sola condizione che vi sia un nesso di “occasionalità neceSSria” tra l'attività demandata al consulente finanziario e l'illecito compiuto in danno del cliente. R.G. n. 5746/2017
Non si tratta di provare o indagare lo stato soggettivo di dolo o colpa in capo all'intermediario/banca, in quanto trattasi di una responsabilità oggettiva, sufficiente essendo indagare l'occasionalità.
L'occasionalità neceSSria tra le incombenze affidate ed il fatto doloso o colposo del promotore è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro generale delle attività funzionali dell'intermediario finanziario.
Dunque, quello che rileva è che al cliente (o terzo) in buona fede potesse ragionevolmente apparire, con una verifica in concreto, che l'attività posta in essere nei suoi confronti, e che gli abbia causato un danno, rientrasse nell'incarico affidato al consulente-promotore dall'intermediario abilitato (Cass. civ., n.
6829/2011).
Nel caso di specie, il come prospettato dagli attori e mai contestato, Parte_3 aveva libero accesso alle sedi della e si presentava ai propri clienti quale CP_4 agente dell'Istituto bancario e poteva legittimamente spendere tale sua qualità nei rapporti con la clientela, avvalendosi di modulistica e stampati recanti il marchio della banca al fine di indurre gli investitori ad affidargli, o lasciargli in custodia, i loro denari per effettuare operazioni con le società mandanti.
12. Ne consegue che sussiste la responsabilità – in solido con Parte_3
– della convenuta ai sensi dell'art.
[...] Controparte_4
2049 c.c. e dell'art. 31 T.U., attesa l'esistenza del rapporto di preposizione abbia istituito quel nesso di occasionalità neceSSria fra l'esercizio delle incombenze ed il verificarsi del danno, su cui si fonda la responsabilità indiretta della CP_4
13. Quanto, poi, all'invocato concorso di colpa, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale sussiste una colpa concorrente e/o esclusiva del risparmiatore soltanto nell'ipotesi in cui venga dimostrata una qualche sua condotta anomala oppure un consapevole atteggiamento di accettazione delle irregolarità e degli abusi posti in essere dal promotore, la cui prova dev'essere fornita dall'intermediario che frappone la relativa eccezione
(nella specie, la , secondo la regola Controparte_4 imposta dall'art. 2697 cod. civ.
Nel caso di specie, non sono stati forniti dall'istituto di credito convenuto elementi tali da riscontrare delle anomalie nei comportamenti degli attori, non potendosi ritenere all'uopo sufficienti i versamenti in contanti eseguiti tra il 2006 ed il 2009 R.G. n. 5746/2017
dagli attori, in quanto, in tema di intermediazione mobiliare, in ordine alla quale l'art. 5, quarto comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente. Nè un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto (Cass. n. 8229/2006; Cass. n. 29773/2008; Cass. n.
17393/2009; Cass. n. 1741/2011; Cass. n. 6829/2011).
14. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda attorea, Banca MPS S.p.A. e vanno condannati Parte_3
a risarcire agli attori la somma di € 64.900,00 (parametrata al capitale versato), avendo l'Ausiliario del Giudice accertato che “Relativamente ai versamenti in contanti effettuati al promotore finanziario che non trovano riscontro in accrediti nel conto corrente degli attori complessivamente la somma ammonta a €
64.900,00” (pag. 48 relazione peritale).
Va, altresì, riconosciuto agli attori la somma di € 2.817,37, quale capitale versato per effetto della stipula del piano di accumulo denominato My Way, atteso che gli attori, pur non avendo, nelle conclusioni rassegnate, chiesto dichiararsi la nullità del contratto de quo per mancata previsione della facoltà di recesso entro sette giorni prescritta dall'art. 30 Dlgs 58/98, co. 6, 7, 8, hanno comunque richiesto la restituzione dell'integrale capitale versato.
Invero, trattasi di contratto che deve considerarsi unitariamente come strumento finanziario ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), c) e j) del d.lgs. 1998/58, come sostenuto anche dalla sentenza della Cass. 2012, n. 1584 e l'osservanza del disposto di cui all'art. 30 T.U.F. non può ritenersi sussistente per effetto la R.G. n. 5746/2017
presenza della relativa clausola di ripensamento “nel prospetto informativo relativo alle quote dei fondi”.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per €
5.548,21, trattandosi di “danno potenziale” (cfr. pag. 42 C.T.U.) e non già effettivo, derivante dall'esecuzione di operazioni di sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento.
Invero, il C.T.U. ha chiarito che “non è dato sapere se le quote dei fondi oggetto di analisi che risultano sul dossier titoli alla data del 21-04-2012 sono ancora in possesso degli attori o se le stesse sono state poi oggetto di cessione. Non è dunque possibile appurare se nel complesso da detta operatività sia derivato un guadagno o una perdita” (cfr. pag. 43 relazione peritale).
15. Ne consegue che la domanda attorea deve trovare accoglimento per il complessivo importo pari ad € 67.717,37.
Trattandosi di risarcimento che, anche laddove derivi da inadempimento contrattuale, è debito di valore (da ultimo in tal senso cfr. Cass. 2022 n. 1627), è dovuta la rivalutazione dalla data media dell'anno 2007 (rispetto ai versamenti) e sono dovuti anche gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata.
Sull'importo così ottenuto sono, poi, dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino all'effettiva corresponsione.
16. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda attorea di condanna al risarcimento del maggior danno quantificato nella misura del 5%, corrispondente al tasso medio di rendimento dei titoli di Stato (BTP a 5 anni), entro il limite €
150.000,00.
L'art. 1224 cod. civ. sancisce il diritto del creditore al risarcimento del danno ulteriore, rispetto a quello ristorato dagli interessi legali.
Sul punto, la Corte di legittimità ha ritenuto che, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di R.G. n. 5746/2017
rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;
in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi;
ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in eSS investite;
il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (Cass., SS.UU. n. 19499 del 16/07/2008 e, successivamente, Cass.
n. 7290 del 22.3.2013; Cass. n. 12609 del 24/05/2010; Cass. n. 20753 del
28/09/2009; Cass. n. 17813 del 31/07/2009; Cass. n. 4402 del 24/02/2009;
Cass. n. 23082 del 30/10/2014; Cass. n. 21191 del 19/10/2016).
In altri termini, il maggior danno da ritardato pagamento va riconosciuto nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 co. I cod. civ.
Nel caso di specie, gli attori e non hanno fornito Parte_1 Parte_2 la prova di aver sofferto un danno maggiore del richiamato saggio dei titoli di
Stato, né attraverso i criteri ipotizzati dalle cennate pronunce, né in altro modo;
né hanno provato se e per quali periodi, durante l'arco temporale in cui si è protratta la mora, il tasso medio di rendimento dei titoli di Stato abbia superato il tasso di interesse legale vigente ratione temporis.
17. Va, del pari, rigettata la domanda di risarcimento del danno avente ad oggetto il danno morale che non può riconoscersi in re ipsa ma necessita di allegazione e prova rigorosa e nulla è stato provato né tantomeno allegato dagli attori.
18. Neppure risulta meritevole di accoglimento la domanda attorea proposta nei confronti della convenuta non costituita non essendo stata Controparte_8 documentata alcuna cessione di ramo d'azienda da parte di
[...]
la quale, peraltro, non ha formulato alcuna eccezione sul Controparte_4 punto.
19. Infine, per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza di Banca MPS S.p.A. e di nei confronti Parte_3 R.G. n. 5746/2017
degli attori, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal
23 ottobre 2022, avuto riguardo al decisum e non già al disputatum, valori minimi, trattandosi di controversia di valore prossimo allo scaglione inferiore (che va da €
26.001,00 ad € 52.000,00), con attribuzione in favore dell'Avv. Emiliano
Gambone, procuratore degli attori, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93
c.p.c..
Nulla va disposto sulle spese di lite nei rapporti tra attori ed i convenuti
[...]
e in assenza di costituzione. Controparte_2 CP_3
Vanno, infine, poste definitivamente a carico della Controparte_4 le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 25 novembre 2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
;
[...]
2) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, condanna i convenuti
[...]
e (quest'ultimo Controparte_4 Parte_3 nell'ipotesi di ritorno in bonis) al pagamento in favore degli attori
[...]
e della somma di € 67.717,37, oltre interessi e Parte_1 Parte_2 rivalutazione dal 2007; sull'importo così ottenuto sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino all'effettiva corresponsione;
3) rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori;
4) condanna i convenuti e Controparte_4 Parte_3
(quest'ultimo nell'ipotesi di ritorno in bonis), in solido tra loro, alla
[...] rifusione in favore degli attori e delle spese di Parte_1 Parte_2 lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge, con attribuzione all'Avv.
Emiliano Gambone;
5) nulla sulle spese nei confronti di e del CP_3 Controparte_2
;
[...] R.G. n. 5746/2017
6) pone le spese di C.T.U, già liquidate con decreto del 25.11.2022, definitivamente a carico della convenuta Controparte_4
Così deciso in data 16 ottobre 2024
Il Giudice dr.SS Valeria Villani