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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/07/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1215/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 16/07/2025, promossa con ricorso depositato in data
27/02/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. ANTONIO PESCHIULLI, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. CP_1 dom. avv. TUCCI FEDERICA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 16/07/2025.
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 16/07/2025, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, dopo breve confronto e assistiti dai Parte_1 CP_1 rispettivi difensori, raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla separazione. L'accordo veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e, previa precisazione congiunta delle conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Dalmine il 20 marzo 1999 (iscritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1999, parte I, atto n. 5), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]), oggi maggiorenne Per_1 ed economicamente autonomo, e (nato a [...] il [...]), allo stato Per_2 ancora minorenne.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano, in modo inequivocabile, che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, il Collegio reputa che gli accordi raggiungi dalla coppia genitoriale siano meritevoli di integrale accoglimento, in quanto rispondenti agli interessi del figlio minore e idonei a garantire una stabile e Per_2 continuativa relazione tra il figlio e ciascuna figura genitoriale.
A proposito del regime dell'affidamento condiviso concordato dalla coppia genitoriale, pare utile ricordare che entrambi i genitori saranno chiamati a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento del figlio, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Entrambi i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, inerenti alla vita quotidiana del minore durante il tempo in cui lo terranno con sé, fermo l'obbligo di pagina 2 di 7 tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, avendo cura di assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Stante il contenuto positivo degli accordi raggiunti dai genitori in punto di affidamento e collocamento della prole, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473.bis.4 c.p.c. Per_2
Anche le altre pattuizioni inerenti agli aspetti economici possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita del figlio minore, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascun genitore coobbligato al mantenimento, per come emerse dalla trattazione della causa e dal libero interrogatorio delle parti.
Ogni altra condizione concordata dalle parti - che si riporta in dispositivo - ben può essere recepita dal Collegio, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio civile in Dalmine il 20 marzo 1999 (iscritto nei
[...] registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1999, parte I, atto n. 5), alle condizioni di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. La responsabilità Per_2 genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della sua residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana del figlio, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé il minore e, quindi, dette decisioni pagina 3 di 7 verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé il figlio. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico del figlio, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. sarà collocato in via prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai Per_2 fini della residenza anagrafica. La madre si trasferirà insieme al figlio presso un immobile in locazione già reperito a Dalmine, via Dossi n.12, portando con sé i suoi effetti personali e quelli del minore, nonché i seguenti arredi e suppellettili: televisore del soggiorno, computer di stampante, frigorifero, lavatrice, piccoli Per_2 elettrodomestici (forno a microonde, ecc.) e letto singolo della cameretta;
4. il signor terrà con sé il minore a fine settimana alternati, il sabato CP_1 Per_2 pomeriggio fino alle ore 18:30 circa e dalla domenica dalle ore 11:30 circa fino al lunedì mattina seguente;
una settimana nel mese di agosto;
ogni altra frequentazione durante la settimana sarà rimessa al previo accordo telefonico tra padre e figlio;
resta salva, in ogni caso, la preminente volontà di e il rispetto dei suoi impegni Per_2 scolastici ed extrascolastici;
5. il signore continuerà vivere presso la casa coniugale, già di sua esclusiva CP_1 proprietà, insieme al figlio maggiorenne;
Per_1
6. il signor verserà alla madre, a titolo di mantenimento ordinario del figlio CP_1
l'importo di Euro 400,00 mensili da corrispondere a mezzo bonifico bancario Per_2 entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2025, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (con decorrenza dalla mensilità di agosto 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove pagina 4 di 7 vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e pagina 5 di 7 corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli pagina 6 di 7 eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
7. la madre percepirà per intero l'assegno unico erogato dall'Inps per il figlio minore
Per_2
8. le spese di lite sono compensate tra le parti.
B. MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DALMINE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 16/07/2025, promossa con ricorso depositato in data
27/02/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. ANTONIO PESCHIULLI, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. CP_1 dom. avv. TUCCI FEDERICA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 16/07/2025.
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 16/07/2025, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, dopo breve confronto e assistiti dai Parte_1 CP_1 rispettivi difensori, raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla separazione. L'accordo veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e, previa precisazione congiunta delle conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Dalmine il 20 marzo 1999 (iscritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1999, parte I, atto n. 5), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]), oggi maggiorenne Per_1 ed economicamente autonomo, e (nato a [...] il [...]), allo stato Per_2 ancora minorenne.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano, in modo inequivocabile, che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, il Collegio reputa che gli accordi raggiungi dalla coppia genitoriale siano meritevoli di integrale accoglimento, in quanto rispondenti agli interessi del figlio minore e idonei a garantire una stabile e Per_2 continuativa relazione tra il figlio e ciascuna figura genitoriale.
A proposito del regime dell'affidamento condiviso concordato dalla coppia genitoriale, pare utile ricordare che entrambi i genitori saranno chiamati a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento del figlio, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Entrambi i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, inerenti alla vita quotidiana del minore durante il tempo in cui lo terranno con sé, fermo l'obbligo di pagina 2 di 7 tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, avendo cura di assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Stante il contenuto positivo degli accordi raggiunti dai genitori in punto di affidamento e collocamento della prole, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473.bis.4 c.p.c. Per_2
Anche le altre pattuizioni inerenti agli aspetti economici possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita del figlio minore, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascun genitore coobbligato al mantenimento, per come emerse dalla trattazione della causa e dal libero interrogatorio delle parti.
Ogni altra condizione concordata dalle parti - che si riporta in dispositivo - ben può essere recepita dal Collegio, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio civile in Dalmine il 20 marzo 1999 (iscritto nei
[...] registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1999, parte I, atto n. 5), alle condizioni di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. La responsabilità Per_2 genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della sua residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana del figlio, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé il minore e, quindi, dette decisioni pagina 3 di 7 verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé il figlio. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico del figlio, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. sarà collocato in via prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai Per_2 fini della residenza anagrafica. La madre si trasferirà insieme al figlio presso un immobile in locazione già reperito a Dalmine, via Dossi n.12, portando con sé i suoi effetti personali e quelli del minore, nonché i seguenti arredi e suppellettili: televisore del soggiorno, computer di stampante, frigorifero, lavatrice, piccoli Per_2 elettrodomestici (forno a microonde, ecc.) e letto singolo della cameretta;
4. il signor terrà con sé il minore a fine settimana alternati, il sabato CP_1 Per_2 pomeriggio fino alle ore 18:30 circa e dalla domenica dalle ore 11:30 circa fino al lunedì mattina seguente;
una settimana nel mese di agosto;
ogni altra frequentazione durante la settimana sarà rimessa al previo accordo telefonico tra padre e figlio;
resta salva, in ogni caso, la preminente volontà di e il rispetto dei suoi impegni Per_2 scolastici ed extrascolastici;
5. il signore continuerà vivere presso la casa coniugale, già di sua esclusiva CP_1 proprietà, insieme al figlio maggiorenne;
Per_1
6. il signor verserà alla madre, a titolo di mantenimento ordinario del figlio CP_1
l'importo di Euro 400,00 mensili da corrispondere a mezzo bonifico bancario Per_2 entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2025, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (con decorrenza dalla mensilità di agosto 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove pagina 4 di 7 vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e pagina 5 di 7 corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli pagina 6 di 7 eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
7. la madre percepirà per intero l'assegno unico erogato dall'Inps per il figlio minore
Per_2
8. le spese di lite sono compensate tra le parti.
B. MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DALMINE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7