Sentenza 3 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/06/2022, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2022
N. 00940/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01068/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2018, proposto da
Heracle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Comune di Erchie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Nastari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Guadalupi in Lecce, Via S. Trinchese 63;
per il risarcimento dei danni, ex art. 30, commi da 2 a 5, c.p.a,
subiti dalla Società ricorrente in conseguenza del notevole ritardo, causato dal comportamento del Comune di Erchie, nella realizzazione e il funzionamento dell'impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica, in Zona P.I.P. dello stesso Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Erchie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. L. Quinto per la parte ricorrente, avv. Oreste Nastari per il Comune di Erchie;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire il risarcimento dei danni, ex art. 30, commi da 2 a 5, c.p.a, da essa asseritamente subiti in conseguenza del notevole ritardo, causato dal comportamento del Comune di Erchie, nella realizzazione e il funzionamento dell'impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica, in Zona P.I.P. dello stesso Comune.
A tal fine, essa ha dedotto che:
- con DD n. 28/16 essa è stata autorizzata all’esercizio di un impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica in zona P.I.P. del Comune di Erchie;
- tale provvedimento autorizzativo ha stabilito la condizione che, prima dell’avvio dei lavori, fosse sottoscritta apposita convenzione con il Comune di Erchie, per regolare i rapporti tra Ente e Società, in conformità al parere rilasciato dal sindaco nella conferenza di servizi dell’8.5.2013;
- detta convenzione, su istanza della ricorrente, è stata deliberata dal Consiglio Comunale di Erchie il 26 aprile 2016 (Del. C.C. n. 10/16) e sottoscritta dal Sindaco il 4 maggio 2016;
- stipulata la convenzione, con nota 5.8.2016 essa ha comunicato al competente Ufficio comunale la propria determinazione di procedere al versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, come liquidati dal medesimo Ufficio con nota prot. 4953/2016, in funzione del successivo avvio dei lavori come innanzi autorizzati;
- con successiva nota 9.8.2016 essa ha trasmesso copia del bonifico dell’importo di € 93.054,67 all’uopo effettuato;
- con DD n. 336/16 il Comune ha disposto la restituzione della predetta somma, inibendole l’inizio dei lavori;
- tale Determinazione è stata impugnata dalla ricorrente innanzi a questo TAR (ric. n. 1824/16 R.G.), e con successivo ricorso per motivi aggiunti del 28.4.2017 la ricorrente ha altresì impugnato la successiva nota comunale prot. n. 4456/17, con la quale il Comune di Erchie l’ha diffidata a: “ non avviare nelle aree di proprietà attività preparatorie, strumentali e/o comunquefinalizzate a realizzare l’impianto, con espresso avvertimento che, in caso di inosservanza, saranno esercitati i rimedi previsti dall’ordinamento ”;
- con sentenza n. 1642/17 questo TAR, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente, ha annullato gli atti impugnati;
- con sentenza n. 4091/18 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Erchie; di conseguenza, la suddetta pronuncia di questo TAR n. 1642/17 ha acquistato efficacia di giudicato;
- all’esito di tale iter giudiziario, la ricorrente ha avviato e tuttora gestisce l’attività suindicata.
Per tali ragioni, considerata la condotta asseritamente ostruzionistica posta in essere dal Comune di Erchie, essa ha instato per il risarcimento di: “ … tutti i danni economici subiti dalla Heracle Srl
nel periodo compreso tra il 12/8/2016 (data della Determina comunale n° 8452 in pari data, di declaratoria della presunta decadenza dell’Autorizzazione comunale n° 14/2015) ed il 4/7/2018 (data di pubblicazione della sentenza del C.di S. n° 4091/2018) ” (cfr. ricorso, pp. 19-20).
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Erchie ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 24.5.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, di profili di inammissibilità del ricorso.
2. Il ricorso è inammissibile.
Come esposto in narrativa, la ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire il risarcimento del danno da essa asseritamente subito a causa del comportamento ostruzionistico del Comune di Erchie, il quale avrebbe ingiustificatamente ritardato l’avvio dell’attività in esame, costringendola ad impugnare tali note con ricorso e successivi motivi aggiunti, e ad attendere la fine del relativo iter giudiziario.
3. Senonché, questo TAR, con la citata pronuncia n. 1642/17, ha sì disposto annullamento delle impugnate note comunali nn. 336/16 e 4456/17, ma ha aggiunto altresì che: “ Va invece respinta la domanda risarcitoria (pure) azionata dalla società ricorrente, in quanto formulata del tutto genericamente e rimasta, comunque, sfornita di qualsiasi elemento di prova del danno patrimoniale asseritamente subìto ”.
4. Dunque, la domanda risarcitoria era già stata proposta dalla ricorrente nel citato giudizio n. 1824/16, ma la stessa è stata rigettata con la citata sentenza di questo TAR n. 1642/17, passata in giudicato a seguito del rigetto dell’appello proposto dal Comune (sent. C.d.S. n. 4091/18).
Per tali ragioni, la pronuncia di rigetto – la quale, è appena il caso di ricordare, lungi dall’avere natura meramente processuale, presenta invece caratterizzazione di tipo sostanziale, di negazione, cioè, del diritto affermato dalla ricorrente – impedisce alla ricorrente la proposizione della medesima domanda, basata sui medesimi presupposti fattuali (il colpevole ritardo del Comune nell’avvio dell’attività in esame) posti a base della prima domanda risarcitoria, rigettata – si ribadisce – con sentenza passata in giudicato.
5. Ciò è tanto più vero se si considera che la ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire il risarcimento del danno in relazione non già ad un segmento temporale diverso e ulteriore rispetto a quello coperto dalle suddette pronunce giudiziali, ma proprio per il ristoro dei: “ … danni economici subiti dalla Heracle Srl nel periodo compreso tra il 12/8/2016 (data della Determina comunale n° 8452 in pari data, di declaratoria della presunta decadenza dell’Autorizzazione comunale n° 14/2015) ed il 4/7/2018 (data di pubblicazione della sentenza del C.di S. n° 4091/2018) ” (cfr. ricorso, pp. 19-20); vale a dire, dei danni asseritamente subiti proprio nel segmento temporale oggetto del giudicato di rigetto della prima azione risarcitoria
6. L’avere riproposto in questa sede identica azione risarcitoria integra allora violazione del ne bis in idem sostanziale, e impone, conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Erchie, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO