Articolo 123 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 122Articolo 124
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13 luglio 1980
Art. 123. (Congedo ordinario)

A tutto il personale dipendente dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competono 30 giorni lavorativi di congedo ordinario per ciascun'anno, di cui 10 giorni saranno fruiti in un unico periodo da concordare tra l'Amministrazione stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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