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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/05/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 237 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. BORZELLECA SALVATORE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 17/01/2025 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente che lo aveva riconosciuto meritevole del beneficio dell' indennità di accompagnamento e con diritto allo stato di gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104 del 05.2.92 dall'01.06.2024 e non invece sin dalla domanda amministrativa e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla CP_ prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha posto in rilevo la fondatezza per quanto di ragione della pretesa azionata da ritenendolo meritevole Parte_1 dei benefici richiesti con decorrenza 1.6.24;
La relazione appare del tutto condivisibile;
il CTU ha diffusamente e chiaramente espresso le ragioni per le quali ha ritenuto che la documentazione medica esibita all'atto della domanda amministrativa fosse insufficiente per poter riconoscere il diritto ai benefici e precisamente indicato quelle per cui ha invece ritenuto possibile stabilire la decorrenza delle prestazioni dal giugno 2024 ed in tal senso non si ritiene opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti considerando in ogni caso la fondatezza, per quanto di ragione, della domanda originaria
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 237 /2025
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
Accerta e dichiara che è invalido nella misura del 100 %, portatore di handicap ex Parte_1 art 3 comma 3 L 104/1992, meritevole del beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza CP_
1.6.24 e condanna l' al pagamento delle conseguenti prestazioni
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott. ) in euro Per_1
290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 15/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. BORZELLECA SALVATORE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 17/01/2025 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente che lo aveva riconosciuto meritevole del beneficio dell' indennità di accompagnamento e con diritto allo stato di gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104 del 05.2.92 dall'01.06.2024 e non invece sin dalla domanda amministrativa e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla CP_ prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha posto in rilevo la fondatezza per quanto di ragione della pretesa azionata da ritenendolo meritevole Parte_1 dei benefici richiesti con decorrenza 1.6.24;
La relazione appare del tutto condivisibile;
il CTU ha diffusamente e chiaramente espresso le ragioni per le quali ha ritenuto che la documentazione medica esibita all'atto della domanda amministrativa fosse insufficiente per poter riconoscere il diritto ai benefici e precisamente indicato quelle per cui ha invece ritenuto possibile stabilire la decorrenza delle prestazioni dal giugno 2024 ed in tal senso non si ritiene opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti considerando in ogni caso la fondatezza, per quanto di ragione, della domanda originaria
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 237 /2025
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
Accerta e dichiara che è invalido nella misura del 100 %, portatore di handicap ex Parte_1 art 3 comma 3 L 104/1992, meritevole del beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza CP_
1.6.24 e condanna l' al pagamento delle conseguenti prestazioni
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott. ) in euro Per_1
290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 15/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale