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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 7917/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia - Presidente relatore - dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice - dott.ssa Angiola Arancio - Giudice on. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta la numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/12/1972 e ivi residente a[...], e (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Olgiate C.F._2
Olona (VA), entrambi con il proc. dom. Avv. Maurilio Raimondi, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 avente residenza in US SI (VA), Piazza Santa Maria 4, con l'amministratore di sostegno Avv.
Paolo Maestroni, rappresentato e difeso dal proc. dom. Avv. Sabrina Grezzi, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._4 residente in [...], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Guido
Doria e dal Prof. Avv. Luca Passanante, giusta procura in atti;
-Resistenti – con l'intervento di
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Interdizione
CONCLUSIONI:
Per e : “[…] che il Tribunale voglia, previa Parte_1 Parte_2 assunzione di ogni provvedimento ritenuto opportuno, in integrale accoglimento del ricorso introduttivo dichiari
l'interdizione del Sig. con nomina di un tutore in persona diversa dall'Avv. Leocata Giosuè. Spese rifuse CP_1
a carico degli opponenti e ovvero dell'Avv. Giosuè Leocata in quanto pure Parte_3 CP_1 opponente alla domanda in proprio e quale all'epoca amministratore di sostegno del Signor Con CP_1 distrazione a favore dell'Avv. Maurilio Raimondi antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Per : “In osservanza del decreto emesso in data 01/08/2024, l'Avv. Paolo Maestroni, in qualità CP_1 di nuovo amministratore di sostegno del sig. ut supra rappresentato e difeso, preso atto dall'esito della CP_1
C.T.U. che indica quale presidio di tutela necessario per quello dell'INTERDIZIONE, rassegna le CP_1 seguenti accogliere la richiesta di interdizione in favore di con vittoria di spese e competenze di lite”. CP_1
Per Elena “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna e necessaria Parte_3 declaratoria:
In via preliminare:
- Accertata e dichiarata l'inesistenza delle procure alle liti di parte ricorrente, accertato e dichiarato il difetto di jus postulandi in capo all'Avv. Maurillo Raimondi, accertarsi e dichiararsi la conseguente nullità dell'atto introduttivo e, per
l'effetto, dichiararsi l'inammissibilità/improcedibilità della domanda e respingersi integralmente il ricorso.
- In subordine, accertata la previa pendenza innanzi a codesto Tribunale del procedimento R.G. n. 3415/2023 per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del Sig. nei cui confronti, è rivolta la domanda di CP_1 interdizione, dichiararsi l'improcedibilità della domanda stessa ovvero, in subordine, rimettere gli atti al Presidente ex art.
274 c.p.c. al fine di disporsi la riunione dei due procedimenti sul numero di ruolo del giudizio r.g. n. 3415/2023 preventivamente instaurato.
In via principale, nel merito: Accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso avversario per tutte le ragioni esposte in atto, respingersi integralmente la domanda dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 perché infondata in fatto e in diritto, confermando la misura dell'amministrazione di sostegno nei confronti del sig. CP_1
[...]
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 19/12/2023, e Parte_1 Parte_2
agivano in giudizio domandando dichiararsi l'interdizione di A
[...] CP_1 fondamento della domanda di interdizione, i ricorrenti affermavano che lo zio paterno - già beneficiario di amministrazione di sostegno (proc. n. 3415/2023 V.G. Tribunale di Bergamo) in quanto affetto da una serie di disturbi psichici e di comportamento, deficit di concentrazione, pianificazione e ragionamento – verteva ormai in condizioni di completa incapacità. A riprova di ciò i ricorrenti allegavano copia della valutazione multidimensionale redatta dal dott. nel 2023, e Persona_1 rappresentavano che, pur avendo ceduto la maggior parte delle proprie quote di partecipazione della società TEXERA s.r.l. alla moglie, senza il coinvolgimento del proprio Parte_3 amministratore di sostegno pro tempore, dopo soli pochi mesi il sig. non aveva più CP_1 memoria dell'attività compiuta. Ritenendo che la misura dell'amministrazione di sostegno fosse divenuta insufficiente a garantire le ragioni del sig. i ricorrenti chiedevano pertanto CP_1
l'interdizione del proprio zio e la nomina di un tutore provvisorio dell'interdicendo altro e diverso dall'Avv. Giosuè Leocata, ritenuto responsabile di aver agito in conflitto d'interessi con il proprio assistito.
2. In data 26/01/2024 si costituiva in giudizio l'Avv. Giosuè Leocata, in qualità di amministratore di sostegno di , il quale domandava il rigetto delle domande avanzate dai ricorrenti stante CP_1
l'adeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno rispetto alle condizioni dell'amministrato. Per_ L'Avv. Leocata, infatti, sosteneva che la valutazione multidimensionale stilata dal dott. in data
02/08/2023 era già stata oggetto di valutazione nel procedimento n. 3415/2023 V.G. e, anzi, posta proprio alla base del decreto di nomina del 11/10/2023 con cui egli era stato nominato amministratore di sostegno di . CP_1
3. In data 30/01/2024 si costituiva in giudizio altresì moglie dell'interdicendo, la Parte_3 quale domandava: in via preliminare, di rilevare la nullità dell'atto introduttivo e la conseguente inammissibilità/improcedibilità della domanda stante la mancanza di valida procura in capo all'Avv.
Raimondi, o comunque la improcedibilità della domanda, stante la contestuale pendenza del giudizio n.
3415/2023 V.G. avente ad oggetto i medesimi fatti;
nel merito, di rigettare il ricorso, stante l'adeguatezza dello strumento dell'amministrazione di sostegno, la mancanza di elementi nuovi riguardo alle condizioni di rispetto a quelli presi in considerazione nella procedura n. 3415/2023 CP_1
3 V.G., nonché l'esigenza di limitare in minor misura possibile la capacità di agire di quest'ultimo in ossequio al principio di cui all'art. 1 della L. n. 6/2004.
4. All'udienza del 12/03/2024 il Giudice delegato procedeva all' esame dell'interdicendo. Poiché il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso, mentre i resistenti vi si opponevano, al fine di determinare con esattezza le condizioni psico-fisiche dell'interdicendo e di valutare se rispetto al momento della pronuncia dell'amministrazione di sostegno fosse intercorso un peggioramento apprezzabile in ordine alle condizioni psico-fisiche di , da cui trarre informazioni utili ai CP_1 fini della valutazione della misura di protezione più adeguata al caso di specie, con decreto del
03/04/2024 il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
5. Nelle more del procedimento, l'Avv. Giosuè Leocata veniva revocato dal proprio incarico di amministratore di sostegno del sig. . In data 26/09/2024 si costituiva in giudizio l'Avv. CP_1
Paolo Maestroni, in qualità di nuovo amministratore di sostegno di . CP_1
6. Acquisita la relazione a firma del CTU dott. il Giudice assegnava i termini di cui all'art. Persona_2
473-bis.28 c.p.c. e poneva la causa in decisione.
Considerazioni in diritto
7. Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo le considerazioni al riguardo assunte dal giudice istruttore. Il materiale probatorio in atti, infatti, risulta adeguato e sufficiente ai fini della decisione. Inoltre, anche le eccezioni preliminari sollevate dalle parti sono da ritenere inammissibili o, comunque superate.
Più precisamente, quanto all'eccezione sollevata dalla resistente riguardante Parte_3
l'asserito difetto di jus postulandi in capo al difensore dei ricorrenti, avv. Maurillo Raimondi, per inesistenza delle procure alle liti, il Collegio conferma la decisione assunta dal G.I. con ordinanza del
03/04/2024, con la quale egli ha preso atto della produzione di valida procura alle liti da parte dei ricorrenti con memoria autorizzata del 09/02/2024 in ossequio a quanto disposto dall'art. 182 c.p.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022.
Quanto all'eccezione sollevata dalla resistente riguardante l'improcedibilità del Parte_3 ricorso stante la previa pendenza del procedimento n. 3415/2023 V.G. per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di , il Collegio ritiene la stessa inammissibile: la CP_1 presente procedura e quella di amministrazione di sostegno già pendente risultano connesse solo sotto il profilo soggettivo, ma non anche oggettivo;
le due procedure hanno pertanto oggetto differente, da cui deriva anche una diversa ripartizione di competenze. È pertanto evidente che non ci si torvi
4 dinnanzi a un bis in idem né ad una ipotesi di connessione tale da imporre la riunione dei due procedimenti.
Infine, quanto all'eccezione sollevata dai ricorrenti riguardante la mancanza di legittimazione passiva dell' , la stessa deve ritenersi superata alla luce della revoca dell'incarico Controparte_2 attribuito all'Avv. Leocata e della nomina dell'Avv. Maestroni, il quale si è costituito in giudizio in qualità di amministratore di sostegno del sig. , con l'assistenza dell'Avv. Ghezzi, cui è stata CP_1 rilasciata valida procura. Tale eccezione risulta comunque infondata nel merito, considerato che “la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno assume rilievo nel processo, nel senso che l'amministratore di sostegno ha anche, in virtù del disposto dell'art. 75 c.p.c., comma 2, il potere processuale, funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato conferito il potere rappresentativo. In relazione agli atti che l'amministratore di sostegno è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario, quest'ultimo non può stare in giudizio se non rappresentato dall'amministratore” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 6518 del 06/03/2019).
8. Venendo quindi alla domanda principale di interdizione, essa è fondata e va accolta. Infatti, sebbene sia vero che a seguito dell'introduzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione hanno finito per assumere un carattere residuale (ai sensi dell'art. 414 c.c., l'interdizione può essere pronunciata solo qualora risulti necessaria ad assicurare alla persona una adeguata protezione, sempre che non sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva forma di tutela, quale appunto l'amministrazione di sostegno), tali istituti non possono ritenersi per ciò stesso abrogati. Anzi, il ricorso all'interdizione o inabilitazione continua a risultare necessario tutte le volte in cui la diversa e meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno non risulti sufficientemente adeguata ed efficace in relazione alle esigenze di protezione manifestatesi nel caso concreto.
È proprio questa la circostanza che ricorre nel caso di specie.
Va osservato, in primo luogo, come nel corso dell'esame il periziando abbia risposto più volte in modo contraddittorio alle domande che gli sono state poste, risultando confuso, in cerca di approvazione dalle persone circostanti e insicuro persino circa la propria età.
La consulenza tecnica ha poi confermato la gravità delle condizioni di salute di . Il CTU, CP_1
a seguito dell'esame della documentazione medica e dell'esame dell'interdicendo, ha infatti:
- segnalato “[…] una compromissione cognitiva senz'altro severa con: i segni del disorientamento temporale completo, l'assenza di capacità d'iniziativa verbale, i sintomi del saltuario deragliamento temperamentale, il deficit mnesico severo, le note di importante compromissione delle funzioni simboliche, la compromissione moderata delle funzioni prassiche ma non sostanziale incapacità di scrivere un testo leggibile” (cfr. p. 21 della relazione di CTU), aggiungendo che “Le condizioni di compromissione cognitiva attualmente verificate nel
5 periziando sono risultate, a parere dello scrivente consulente, ampiamente sufficienti a determinare uno stato di incapacità a provvedere autonomamente ai propri interessi e ad autodeterminarsi economicamente in riguardo alla straordinaria amministrazione. Significative in questo senso sono risultate le gravi compromissioni della memoria e dell'orientamento con totale perdita della consapevolezza patrimoniale e dei riferimenti necessari per amministrarla” (cfr. p. 23 della relazione di CTU);
- sottolineato che le “[…] condizioni fisiche del periziando sono risultate essere tali da far ritenere che anche per la gestione di piccole somme di denaro, per far fronte cioè alla normale amministrazione del quotidiano, il sig. dovrebbe essere comunque coadiuvato da un supporto di tutela, visto che il paziente è totalmente CP_1 dipendente per i suoi spostamenti e per qualsiasi iniziativa, dall'assistenza esterna e ciò anche a prescindere dalle eventuali residue capacità psichiche” (cfr. p. 23 della relazione di CTU);
- concluso che “[…] il sig. sia affetto da abituale infermità di mente diagnosticabile come CP_1 demenza di probabile origine degenerativa, di gravità tale da porlo, attualmente, in condizioni di incapacità totale e assoluta di intendere e di volere e dunque di provvedere autonomamente ai propri interessi e di autodeterminarsi economicamente, ciò che ricomprende, in particolare, l'incapacità di gestire il proprio patrimonio, nonché quella di effettuare donazioni e di redigere testamento non essendo in grado di comprendere il significato e gli effetti giuridici e patrimoniali di tali atti. È altresì parere dello scrivente perito che quindi la sostituzione della misura dell'amministrazione di sostegno con quella dell'interdizione sia giustificata” (cfr. p.
26 della relazione di CTU).
Alla luce di tali inequivoche risultanze e della documentazione prodotta, può dunque concludersi per la pronuncia di interdizione di in considerazione della necessità che la misura in questione CP_1 venga adottata a sua adeguata protezione, essendo stato appurato che le condizioni di salute in cui versa lo rendono del tutto inabile a provvedere ai propri interessi e che lo strumento dell'amministrazione di sostegno si presenta inidoneo a offrire una sufficiente tutela delle ragioni personali e patrimoniali dello stesso. D'altra parte, la scelta sullo strumento di tutela da utilizzare è riconducibile esclusivamente al grado di incapacità fisica e psichica, totale o parziale, permanente o transitoria, in cui verte l'individuo; non la si può far dipendere dal fatto che egli goda o meno di una rete familiare e di assistenza. Pertanto, il fatto che il sig. possa contare sull'aiuto della moglie e di altri assistenti non può, CP_1 contrariamente a quanto sostenuto da far propendere per il mantenimento in Parte_3 vigore dello strumento dell'amministrazione di sostegno n. 3415/2023 V.G.
All'esito del presente giudizio, le parti potranno dunque rivolgersi al giudice tutelare per la nomina di un tutore e di un protutore e per la chiusura della procedura di A.d.S. n. 3415/2023 V.G.
6 9. Venendo alle spese del giudizio, per quanto riguarda i rapporti tra i ricorrenti e l'interdicendo - con l'Amministratore di sostegno - le spese di lite vanno interamente compensate, attesa la convergenza delle conclusioni.
Nei rapporti tra i ricorrenti e la resistente stante la soccombenza di quest'ultima, Parte_3 le spese di lite vanno poste a carico di e corrisposte direttamente all'Avv. Parte_3
Raimondi, dichiaratosi antistatario. Applicati i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per i Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, di valore indeterminabile – complessità bassa, le spese di giudizio vanno liquidate in € 3.809,00 (fase di studio: € 851,00; fase introduttiva: € 602,00; fase istruttoria/trattazione € 903,00; fase decisionale: € 1.453,00) oltre oneri generali (15%) e accessori di legge (IVA e CPA).
10. Le somme individuate a titolo di anticipazione al consulente tecnico d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti, dato che la CTU è stata disposta nell'interesse dell'interdicendo e risultata utile a tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
1. DICHIARA l'interdizione di (C.F. , nato a CP_1 C.F._3
US SI (VA) il 20/02/1937, avente residenza in US SI (VA), Piazza Santa Maria
4,
2. MANDA alla Cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 423 c.c. e la trasmissione degli atti al
Giudice Tutelare per le determinazioni di competenza nella procedura di A.D.S. n. 3415/2023
V.G. e per la nomina del tutore e del protutore;
3. COMPENSA le spese di lite tra i ricorrenti e l'interdicendo, con l'amministratore di sostegno;
4. CONDANNA a pagare all'Avv. Raimondi, dichiaratosi antistatario, le Parte_3 spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 3.809,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA.
5. PONE le somme già liquidate al CTU definitivamente a carico di tutte le parti, in egual misura tra loro.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Presidente est.
Cesare de Sapia
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia - Presidente relatore - dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice - dott.ssa Angiola Arancio - Giudice on. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta la numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/12/1972 e ivi residente a[...], e (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Olgiate C.F._2
Olona (VA), entrambi con il proc. dom. Avv. Maurilio Raimondi, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 avente residenza in US SI (VA), Piazza Santa Maria 4, con l'amministratore di sostegno Avv.
Paolo Maestroni, rappresentato e difeso dal proc. dom. Avv. Sabrina Grezzi, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._4 residente in [...], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Guido
Doria e dal Prof. Avv. Luca Passanante, giusta procura in atti;
-Resistenti – con l'intervento di
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Interdizione
CONCLUSIONI:
Per e : “[…] che il Tribunale voglia, previa Parte_1 Parte_2 assunzione di ogni provvedimento ritenuto opportuno, in integrale accoglimento del ricorso introduttivo dichiari
l'interdizione del Sig. con nomina di un tutore in persona diversa dall'Avv. Leocata Giosuè. Spese rifuse CP_1
a carico degli opponenti e ovvero dell'Avv. Giosuè Leocata in quanto pure Parte_3 CP_1 opponente alla domanda in proprio e quale all'epoca amministratore di sostegno del Signor Con CP_1 distrazione a favore dell'Avv. Maurilio Raimondi antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Per : “In osservanza del decreto emesso in data 01/08/2024, l'Avv. Paolo Maestroni, in qualità CP_1 di nuovo amministratore di sostegno del sig. ut supra rappresentato e difeso, preso atto dall'esito della CP_1
C.T.U. che indica quale presidio di tutela necessario per quello dell'INTERDIZIONE, rassegna le CP_1 seguenti accogliere la richiesta di interdizione in favore di con vittoria di spese e competenze di lite”. CP_1
Per Elena “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna e necessaria Parte_3 declaratoria:
In via preliminare:
- Accertata e dichiarata l'inesistenza delle procure alle liti di parte ricorrente, accertato e dichiarato il difetto di jus postulandi in capo all'Avv. Maurillo Raimondi, accertarsi e dichiararsi la conseguente nullità dell'atto introduttivo e, per
l'effetto, dichiararsi l'inammissibilità/improcedibilità della domanda e respingersi integralmente il ricorso.
- In subordine, accertata la previa pendenza innanzi a codesto Tribunale del procedimento R.G. n. 3415/2023 per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del Sig. nei cui confronti, è rivolta la domanda di CP_1 interdizione, dichiararsi l'improcedibilità della domanda stessa ovvero, in subordine, rimettere gli atti al Presidente ex art.
274 c.p.c. al fine di disporsi la riunione dei due procedimenti sul numero di ruolo del giudizio r.g. n. 3415/2023 preventivamente instaurato.
In via principale, nel merito: Accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso avversario per tutte le ragioni esposte in atto, respingersi integralmente la domanda dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 perché infondata in fatto e in diritto, confermando la misura dell'amministrazione di sostegno nei confronti del sig. CP_1
[...]
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 19/12/2023, e Parte_1 Parte_2
agivano in giudizio domandando dichiararsi l'interdizione di A
[...] CP_1 fondamento della domanda di interdizione, i ricorrenti affermavano che lo zio paterno - già beneficiario di amministrazione di sostegno (proc. n. 3415/2023 V.G. Tribunale di Bergamo) in quanto affetto da una serie di disturbi psichici e di comportamento, deficit di concentrazione, pianificazione e ragionamento – verteva ormai in condizioni di completa incapacità. A riprova di ciò i ricorrenti allegavano copia della valutazione multidimensionale redatta dal dott. nel 2023, e Persona_1 rappresentavano che, pur avendo ceduto la maggior parte delle proprie quote di partecipazione della società TEXERA s.r.l. alla moglie, senza il coinvolgimento del proprio Parte_3 amministratore di sostegno pro tempore, dopo soli pochi mesi il sig. non aveva più CP_1 memoria dell'attività compiuta. Ritenendo che la misura dell'amministrazione di sostegno fosse divenuta insufficiente a garantire le ragioni del sig. i ricorrenti chiedevano pertanto CP_1
l'interdizione del proprio zio e la nomina di un tutore provvisorio dell'interdicendo altro e diverso dall'Avv. Giosuè Leocata, ritenuto responsabile di aver agito in conflitto d'interessi con il proprio assistito.
2. In data 26/01/2024 si costituiva in giudizio l'Avv. Giosuè Leocata, in qualità di amministratore di sostegno di , il quale domandava il rigetto delle domande avanzate dai ricorrenti stante CP_1
l'adeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno rispetto alle condizioni dell'amministrato. Per_ L'Avv. Leocata, infatti, sosteneva che la valutazione multidimensionale stilata dal dott. in data
02/08/2023 era già stata oggetto di valutazione nel procedimento n. 3415/2023 V.G. e, anzi, posta proprio alla base del decreto di nomina del 11/10/2023 con cui egli era stato nominato amministratore di sostegno di . CP_1
3. In data 30/01/2024 si costituiva in giudizio altresì moglie dell'interdicendo, la Parte_3 quale domandava: in via preliminare, di rilevare la nullità dell'atto introduttivo e la conseguente inammissibilità/improcedibilità della domanda stante la mancanza di valida procura in capo all'Avv.
Raimondi, o comunque la improcedibilità della domanda, stante la contestuale pendenza del giudizio n.
3415/2023 V.G. avente ad oggetto i medesimi fatti;
nel merito, di rigettare il ricorso, stante l'adeguatezza dello strumento dell'amministrazione di sostegno, la mancanza di elementi nuovi riguardo alle condizioni di rispetto a quelli presi in considerazione nella procedura n. 3415/2023 CP_1
3 V.G., nonché l'esigenza di limitare in minor misura possibile la capacità di agire di quest'ultimo in ossequio al principio di cui all'art. 1 della L. n. 6/2004.
4. All'udienza del 12/03/2024 il Giudice delegato procedeva all' esame dell'interdicendo. Poiché il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso, mentre i resistenti vi si opponevano, al fine di determinare con esattezza le condizioni psico-fisiche dell'interdicendo e di valutare se rispetto al momento della pronuncia dell'amministrazione di sostegno fosse intercorso un peggioramento apprezzabile in ordine alle condizioni psico-fisiche di , da cui trarre informazioni utili ai CP_1 fini della valutazione della misura di protezione più adeguata al caso di specie, con decreto del
03/04/2024 il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
5. Nelle more del procedimento, l'Avv. Giosuè Leocata veniva revocato dal proprio incarico di amministratore di sostegno del sig. . In data 26/09/2024 si costituiva in giudizio l'Avv. CP_1
Paolo Maestroni, in qualità di nuovo amministratore di sostegno di . CP_1
6. Acquisita la relazione a firma del CTU dott. il Giudice assegnava i termini di cui all'art. Persona_2
473-bis.28 c.p.c. e poneva la causa in decisione.
Considerazioni in diritto
7. Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo le considerazioni al riguardo assunte dal giudice istruttore. Il materiale probatorio in atti, infatti, risulta adeguato e sufficiente ai fini della decisione. Inoltre, anche le eccezioni preliminari sollevate dalle parti sono da ritenere inammissibili o, comunque superate.
Più precisamente, quanto all'eccezione sollevata dalla resistente riguardante Parte_3
l'asserito difetto di jus postulandi in capo al difensore dei ricorrenti, avv. Maurillo Raimondi, per inesistenza delle procure alle liti, il Collegio conferma la decisione assunta dal G.I. con ordinanza del
03/04/2024, con la quale egli ha preso atto della produzione di valida procura alle liti da parte dei ricorrenti con memoria autorizzata del 09/02/2024 in ossequio a quanto disposto dall'art. 182 c.p.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022.
Quanto all'eccezione sollevata dalla resistente riguardante l'improcedibilità del Parte_3 ricorso stante la previa pendenza del procedimento n. 3415/2023 V.G. per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di , il Collegio ritiene la stessa inammissibile: la CP_1 presente procedura e quella di amministrazione di sostegno già pendente risultano connesse solo sotto il profilo soggettivo, ma non anche oggettivo;
le due procedure hanno pertanto oggetto differente, da cui deriva anche una diversa ripartizione di competenze. È pertanto evidente che non ci si torvi
4 dinnanzi a un bis in idem né ad una ipotesi di connessione tale da imporre la riunione dei due procedimenti.
Infine, quanto all'eccezione sollevata dai ricorrenti riguardante la mancanza di legittimazione passiva dell' , la stessa deve ritenersi superata alla luce della revoca dell'incarico Controparte_2 attribuito all'Avv. Leocata e della nomina dell'Avv. Maestroni, il quale si è costituito in giudizio in qualità di amministratore di sostegno del sig. , con l'assistenza dell'Avv. Ghezzi, cui è stata CP_1 rilasciata valida procura. Tale eccezione risulta comunque infondata nel merito, considerato che “la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno assume rilievo nel processo, nel senso che l'amministratore di sostegno ha anche, in virtù del disposto dell'art. 75 c.p.c., comma 2, il potere processuale, funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato conferito il potere rappresentativo. In relazione agli atti che l'amministratore di sostegno è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario, quest'ultimo non può stare in giudizio se non rappresentato dall'amministratore” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 6518 del 06/03/2019).
8. Venendo quindi alla domanda principale di interdizione, essa è fondata e va accolta. Infatti, sebbene sia vero che a seguito dell'introduzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione hanno finito per assumere un carattere residuale (ai sensi dell'art. 414 c.c., l'interdizione può essere pronunciata solo qualora risulti necessaria ad assicurare alla persona una adeguata protezione, sempre che non sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva forma di tutela, quale appunto l'amministrazione di sostegno), tali istituti non possono ritenersi per ciò stesso abrogati. Anzi, il ricorso all'interdizione o inabilitazione continua a risultare necessario tutte le volte in cui la diversa e meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno non risulti sufficientemente adeguata ed efficace in relazione alle esigenze di protezione manifestatesi nel caso concreto.
È proprio questa la circostanza che ricorre nel caso di specie.
Va osservato, in primo luogo, come nel corso dell'esame il periziando abbia risposto più volte in modo contraddittorio alle domande che gli sono state poste, risultando confuso, in cerca di approvazione dalle persone circostanti e insicuro persino circa la propria età.
La consulenza tecnica ha poi confermato la gravità delle condizioni di salute di . Il CTU, CP_1
a seguito dell'esame della documentazione medica e dell'esame dell'interdicendo, ha infatti:
- segnalato “[…] una compromissione cognitiva senz'altro severa con: i segni del disorientamento temporale completo, l'assenza di capacità d'iniziativa verbale, i sintomi del saltuario deragliamento temperamentale, il deficit mnesico severo, le note di importante compromissione delle funzioni simboliche, la compromissione moderata delle funzioni prassiche ma non sostanziale incapacità di scrivere un testo leggibile” (cfr. p. 21 della relazione di CTU), aggiungendo che “Le condizioni di compromissione cognitiva attualmente verificate nel
5 periziando sono risultate, a parere dello scrivente consulente, ampiamente sufficienti a determinare uno stato di incapacità a provvedere autonomamente ai propri interessi e ad autodeterminarsi economicamente in riguardo alla straordinaria amministrazione. Significative in questo senso sono risultate le gravi compromissioni della memoria e dell'orientamento con totale perdita della consapevolezza patrimoniale e dei riferimenti necessari per amministrarla” (cfr. p. 23 della relazione di CTU);
- sottolineato che le “[…] condizioni fisiche del periziando sono risultate essere tali da far ritenere che anche per la gestione di piccole somme di denaro, per far fronte cioè alla normale amministrazione del quotidiano, il sig. dovrebbe essere comunque coadiuvato da un supporto di tutela, visto che il paziente è totalmente CP_1 dipendente per i suoi spostamenti e per qualsiasi iniziativa, dall'assistenza esterna e ciò anche a prescindere dalle eventuali residue capacità psichiche” (cfr. p. 23 della relazione di CTU);
- concluso che “[…] il sig. sia affetto da abituale infermità di mente diagnosticabile come CP_1 demenza di probabile origine degenerativa, di gravità tale da porlo, attualmente, in condizioni di incapacità totale e assoluta di intendere e di volere e dunque di provvedere autonomamente ai propri interessi e di autodeterminarsi economicamente, ciò che ricomprende, in particolare, l'incapacità di gestire il proprio patrimonio, nonché quella di effettuare donazioni e di redigere testamento non essendo in grado di comprendere il significato e gli effetti giuridici e patrimoniali di tali atti. È altresì parere dello scrivente perito che quindi la sostituzione della misura dell'amministrazione di sostegno con quella dell'interdizione sia giustificata” (cfr. p.
26 della relazione di CTU).
Alla luce di tali inequivoche risultanze e della documentazione prodotta, può dunque concludersi per la pronuncia di interdizione di in considerazione della necessità che la misura in questione CP_1 venga adottata a sua adeguata protezione, essendo stato appurato che le condizioni di salute in cui versa lo rendono del tutto inabile a provvedere ai propri interessi e che lo strumento dell'amministrazione di sostegno si presenta inidoneo a offrire una sufficiente tutela delle ragioni personali e patrimoniali dello stesso. D'altra parte, la scelta sullo strumento di tutela da utilizzare è riconducibile esclusivamente al grado di incapacità fisica e psichica, totale o parziale, permanente o transitoria, in cui verte l'individuo; non la si può far dipendere dal fatto che egli goda o meno di una rete familiare e di assistenza. Pertanto, il fatto che il sig. possa contare sull'aiuto della moglie e di altri assistenti non può, CP_1 contrariamente a quanto sostenuto da far propendere per il mantenimento in Parte_3 vigore dello strumento dell'amministrazione di sostegno n. 3415/2023 V.G.
All'esito del presente giudizio, le parti potranno dunque rivolgersi al giudice tutelare per la nomina di un tutore e di un protutore e per la chiusura della procedura di A.d.S. n. 3415/2023 V.G.
6 9. Venendo alle spese del giudizio, per quanto riguarda i rapporti tra i ricorrenti e l'interdicendo - con l'Amministratore di sostegno - le spese di lite vanno interamente compensate, attesa la convergenza delle conclusioni.
Nei rapporti tra i ricorrenti e la resistente stante la soccombenza di quest'ultima, Parte_3 le spese di lite vanno poste a carico di e corrisposte direttamente all'Avv. Parte_3
Raimondi, dichiaratosi antistatario. Applicati i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per i Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, di valore indeterminabile – complessità bassa, le spese di giudizio vanno liquidate in € 3.809,00 (fase di studio: € 851,00; fase introduttiva: € 602,00; fase istruttoria/trattazione € 903,00; fase decisionale: € 1.453,00) oltre oneri generali (15%) e accessori di legge (IVA e CPA).
10. Le somme individuate a titolo di anticipazione al consulente tecnico d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti, dato che la CTU è stata disposta nell'interesse dell'interdicendo e risultata utile a tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
1. DICHIARA l'interdizione di (C.F. , nato a CP_1 C.F._3
US SI (VA) il 20/02/1937, avente residenza in US SI (VA), Piazza Santa Maria
4,
2. MANDA alla Cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 423 c.c. e la trasmissione degli atti al
Giudice Tutelare per le determinazioni di competenza nella procedura di A.D.S. n. 3415/2023
V.G. e per la nomina del tutore e del protutore;
3. COMPENSA le spese di lite tra i ricorrenti e l'interdicendo, con l'amministratore di sostegno;
4. CONDANNA a pagare all'Avv. Raimondi, dichiaratosi antistatario, le Parte_3 spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 3.809,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA.
5. PONE le somme già liquidate al CTU definitivamente a carico di tutte le parti, in egual misura tra loro.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Presidente est.
Cesare de Sapia
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