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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1809 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valerio Femia Parte_1
e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Carlo Mirabello n. 19 Appellante
E
[...]
Controparte_1
[...]
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 43/2023 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 24/01/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 26/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. assistente amministrativo alle dipendenze del Parte_1 [...]
in virtù di contratto a tempo indeterminato, premesso Controparte_1 di aver svolto attività di facente funzione DGSA con incarico annuale dall'a.s. 1 2016/2017 all'a.s. 2020/2021, e di aver percepito l'indennità per lo svolgimento delle mansioni superiori, dalla quale tuttavia era stata detratta la seconda posizione economica di cui era beneficiaria ai sensi dell'art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 – Accordo 12 marzo 2009, ha agito in giudizio contro il e l' Controparte_1 Controparte_2
, rassegnando le seguenti conclusioni: “-
[...]
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei benefici della seconda posizione economica ai sensi dell'art. 50 - 62 del CCNL 29 novembre 2007 – ex art. 2) della Sequenza Contrattuale nei periodi indicati per gli a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018, a.s. 2018/2019, a.s. 2019/2020 ed a.s. 2020/2021 come meglio specificati in premessa e per i motivi di cui in narrativa, -E per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al pagamento della somma spettante al ricorrente a titolo di benefici della seconda posizione economica per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, per un totale di euro 8.884,62 come da specifica riportata in premessa e come da conteggio allegato al presente ricorso e da considerarsi qui integralmente riportato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito fino all'effettivo soddisfo”.
1.1. Nella contumacia del e dell' Controparte_1 [...]
, il Tribunale di Velletri ha Controparte_2 così statuito: “
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla sulle spese processuali”.
1.2. Premesso che “Il nucleo fondante la domanda di parte ricorrente si individua nell'asserita illegittimità e lesività dell'operato dell'Amministrazione resistente che, per un verso, le ha corrisposto il trattamento previsto per la qualifica superiore di GA (indennità di funzioni superiori - indennità di direzione -che consta di una parte fissa e di una parte variabile che non spetta all'Assistente Amministrativo), per l'altro le ha detratto l'emolumento che aveva diritto a percepire in base alla posizione economica orizzontale per il periodo di cui è causa (seconda posizione B2 ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 – art. 2 della Sequenza Contrattuale-)”, il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda alla stregua delle seguenti argomentazioni: i) la disciplina generale della remunerazione delle mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato è posta dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001; ii) l'art. 69, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola 1994-1997, sottoscritto in data 4 agosto 1995 – a cui rinvia l'art. 146, lettera g), numero 7), del CCNL del Comparto scuola 2006-2009, sottoscritto il 29 novembre 2007-, rubricato “Indennità di funzioni superiori e di reggenza”, nella sua originaria formulazione prevedeva, al primo comma, anche la corresponsione all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, di una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento;
iii) l'art. 1 co. 45 della L. n. 228/2012 ha modificato le modalità di calcolo della suddetta indennità disponendo che dall'a.s. 2012/2013: «La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato»; pertanto, per effetto della nuova disposizione, in luogo del criterio in precedenza adottato, si deve tenere conto dell'intero trattamento
2 economico complessivamente goduto dall'assistente amministrativo incaricato, incluso il trattamento accessorio previsto per la seconda posizione economica;
iv) di conseguenza, il compenso dovuto all'assistente amministrativo affidatario delle mansioni superiori di GA si riduce parallelamente alla progressione economica del medesimo dipendente comportando, necessariamente, una differenza tra il trattamento retributivo riconosciuto ai lavoratori neoassunti e quelli che hanno maturato un'anzianità di servizio;
v) in materia si è pronunciata in più occasioni la Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 71/2021, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dei criteri di determinazione del compenso stabilito per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti di direttore dei servizi generali e amministrativi in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.; vi) tenuto conto dei principi affermati dalla Corte, può affermarsi che, se è vero che qualora una legge, a fronte di mansioni equivalenti, stabilisce un diverso trattamento economico nell'ambito della stessa categoria di pubblici impiegati ciò comporta una irragionevole disparità di trattamento, è altrettanto vero che l'irragionevolezza non sussiste se la fissazione di retribuzioni differenziate trova giustificazione in ragioni oggettive;
vii) tuttavia, una corretta applicazione dell'art. 1, co. 44 e 45 cit. non può portare al paradosso che per svolgere mansioni superiori si percepisce una retribuzione inferiore, atteso che, anche considerando il trattamento “complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato”, e quindi detraendo dal trattamento economico del GA tutto il trattamento in godimento all'assistente amministrativo, ivi compreso il trattamento per la seconda posizione economica dell'area B, questi non può percepire per lo svolgimento di mansioni “superiori” una retribuzione inferiore a quanto complessivamente percepirebbe come assistente amministrativo, ma al più una retribuzione uguale: ne consegue che in casi simili l'interessato ha diritto, in applicazione dei principi espressi dalla Consulta, alla maggior somma tra l'importo dell'indennità di seconda posizione economica spettante e il minore importo dell'indennità di GA corrisposto;
viii) nel caso di specie, pur non avendo la Pt_1 percepito nel periodo indicato una quota dell'emolumento accessorio per la seconda posizione economica, ha comunque percepito un trattamento economico non inferiore a quanto avrebbe complessivamente percepito come assistente amministrativo, e quindi ha percepito una retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, in ossequio al disposto dell'art. 36 Cost.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza per non aver ritenuto dovuto l'emolumento a titolo di seconda posizione economica in ragione di una errata disamina logica e giuridica della questione oggetto di causa.
2.1. Il e l' Controparte_1 [...]
non si sono costituiti in giudizio, Controparte_1 pur avendo ricevuto tempestiva notifica telematica del ricorso in appello in data
01/08/2023, rimanendo, pertanto, contumaci.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, sostiene parte appellante: i) l'oggetto del giudizio concerne il riconoscimento del solo emolumento a titolo di
3 posizione economica e non il riconoscimento dell'indennità di mansioni superiori: trattasi di elementi distinti, autonomi e non assorbibili, assolvendo a funzioni differenti e, in mancanza di espressa disposizione di legge contraria, essi non si elidono;
ii) difatti, il compenso per la valorizzazione ATA è un elemento riconosciuto al lavoratore che ha partecipato alla progressione economica ex art 2 della sequenza Contrattuale dell'art. 62 del CCNL del 29/11/2007, superando l'apposito test d'accesso e partecipando al corso di formazione, in seguito al quale è stata attribuita la seconda posizione economica: detto elemento è riconosciuto in via continuativa ed indipendentemente dallo svolgimento di mansioni di GA, per cui non può essere assorbito in un compenso che ha natura diversa come l'indennità di mansioni superiori strettamente legata e subordinata allo svolgimento delle mansioni superiori di GA;
iii) la legge di Stabilità n. 228/2012 e la successiva Ordinanza della Corte Costituzionale non fanno alcun riferimento alla non corresponsione delle somme da percepire a titolo di posizione economica e nulla viene sancito in tema di assorbibilità dei singoli emolumenti, limitandosi a stabilire la modalità di determinazione della liquidazione del compenso per le funzioni superiori;
iv) l'art. 52 del d.lgs n. 165/2001, richiamato dall'art. 1 commi 44 – 45 della Legge di Stabilità 228/2012, ha previsto che gli assistenti amministrativi nell'esercizio delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali, rispetto a quella della qualifica rivestita, mansioni espletate su incarichi scritti, hanno diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore: la suindicata legge ha stabilito che la liquidazione del compenso, effettuata ai sensi dell'art. 52 comma 4 art. 4 del d.lgs. 165/2001, debba essere in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo, incidendo direttamente sui criteri stabiliti e riservati precedentemente sulla contrattazione collettiva;
v) tale differenza economica costituisce l'importo da corrispondere a titolo di indennità di mansioni superiori, e tale indennità deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione in godimento dell'assistente amministrativo, nel quale permane ovviamente sia la retribuzione sulla base dell'anzianità di servizio sia le voci retributive accessorie tra cui la posizione economica.
4.1. Risulta opportuno riassumere, nei limiti in cui rileva ai fini della presente decisione, le disposizioni della contrattazione collettiva che regolano il presente caso di specie.
4.1.1. L'art. 50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale cui all'art. 2 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25/7/2008, dispone che: “
1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente
4 art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il GA.
3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del GA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica”.
4.1.2. Trattasi pertanto di emolumento non direttamente ricollegabile alla sostituzione del GA, quanto piuttosto al possesso in capo al dipendente della relativa posizione economica, posizione economica che, nel presente caso di specie, così come espressamente previsto dalla citata disposizione contrattuale, comporta la possibilità di essere chiamati alla sostituzione del GA.
4.1.3. Per quanto riguarda lo svolgimento di mansioni superiori quali quelle relative al GA, le stesse, così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, sono invece regolamentate dall'art. 69 C.C.N.L. Comparto scuola 1994-1997, sottoscritto in data 4 agosto 1995, a cui rinvia l'art. 146, lettera g), numero 7), CCNL del Comparto scuola 2006-2009, sottoscritto il 29/11/2007, che dispone, in particolare, che “…all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento…”.
4.2. Ciò posto, si osserva, in conformità a precedente pronuncia della Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 1802/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., che il possesso in capo alla lavoratrice della predetta seconda posizione economica e l'avvenuto svolgimento, sulla base di tale qualità, delle attività di sostituzione del GA risulta idoneo, in astratto, a far insorgere in capo alla stessa il diritto a percepire tanto l'indennità di € 1.800 annui prevista dall'art. 50, comma 1, C.C.N.L. 2006/2009 (ricollegato al mero possesso della posizione economica) quanto l'indennità per svolgimento di mansioni superiori prevista dall'art. 69 CCNL 29/11/1997 (ricollegato quest'ultimo specificamente alla svolgimento di attività sostitutiva del GA, qualifica ricollegabile ad un inquadramento superiore a quello in possesso della lavoratrice), trattandosi di elementi distinti ed aventi diversi ed autonomi presupposti.
4.3. Sugli importi dovuti a tale titolo, influisce però, così come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, quanto disposto dal legislatore con l'art. 1 comma 45 della legge n. 228/2012, che così statuisce: “La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 (e cioè quello di sostituzione da parte degli assistenti amministrativi, per l'intero anno scolastico, del direttore dei servizi generali e amministrativi su posti vacanti e disponibili, n.d.e.) è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali
5 amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato”.
4.4. Trattasi infatti di disposizione legislativa che, così come ritenuto dal giudice di prime cure, risulta applicabile al presente caso di specie e comporta la necessità di rapportare l'indennità dovuta per lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 69 C.C.N.L. al trattamento complessivamente attribuito al dipendente in ragione del suo livello di inquadramento e della sua progressione economica, ivi compreso pertanto l'importo percepito a titolo di indennità per la seconda posizione economica (ricollegata quest'ultima, come già evidenziato, al mero possesso della posizione economica e che costituisce pertanto una componente fissa e continuativa del trattamento economico in suo godimento).
4.5. Risulta dovuto al dipendente che sostituisca il DGSA, quindi, esclusivamente il differenziale tra tale trattamento economico e il livello retributivo iniziale previsto per tale figura professionale, con conseguente impossibilità di percepire somme a tale titolo, nel caso in cui il complessivo trattamento attribuito all'assistente amministrativo sia pari o addirittura superiore a quello per il livello iniziale del GA.
4.6. Gravava pertanto sul ricorrente l'onere di allegare e dimostrare la percezione di un importo inferiore rispetto a quanto dovuto sulla base di tali disposizioni.
5. Come sopra riportato, il Tribunale ha respinto la domanda rilevando che “pur non avendo la percepito nel periodo innanzi indicato una quota dell'emolumento Pt_1 accessorio per la seconda posizione economica, ha comunque percepito un trattamento economico non inferiore a quanto avrebbe complessivamente percepito come assistente amministrativo, e quindi ha percepito una retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, in ossequio al disposto dell'art. 36 Cost.”.
5.1. L'odierna appellante non si confronta compiutamente con tale motivazione, essendosi limitata a lamentare, a fronte di una domanda dichiaratamente fondata sullo svolgimento di mansioni superiori, l'inconferenza del riferimento normativo effettuato dal Tribunale (affermazione quest'ultima non condivisibile, alla stregua delle considerazioni che precedono) e a ribadire, in modo sostanzialmente apodittico, il proprio diritto a percepire l'emolumento oggetto di controversia sulla base della disciplina legislativa e contrattuale ivi citata.
5.2. Non contesta specificamente, però, quanto condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure in ordine all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1, comma 45, l. 228/2012 e alla conseguente carenza di allegazioni e prove in ordine alla percezione, negli anni oggetto di rivendicazione, di un trattamento economico complessivamente inferiore a quello corrispondente al livello iniziale della progressione economica prevista per il GA.
5.3. Nè può in tale contesto reputarsi idonea, di per sé sola, la doglianza relativa alla mancata percezione dell'importo oggetto di controversia o il mero richiamo ai precedenti di merito indicati nell'atto di impugnazione, comunque smentiti dal precedente conforme richiamato in questa sede.
5.4. D'altro canto, ciò che appare dirimente, in definitiva, è che la doglianza riproposta con il gravame, relativa alla mancata corresponsione della seconda posizione economica nel periodo di sostituzione del GA, di per sé risulta in contraddizione con la documentazione prodotta in atti.
6 5.4.1. Difatti, dagli stessi prospetti paga prodotti dall'odierna appellante in allegato al ricorso di primo grado, peraltro solo a campione e non relativamente a tutti i mesi compresi nel periodo 2016/2017-2020/2021, si desume la percezione dell'emolumento oggetto di controversia nelle mensilità di settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, settembre 2019, ottobre 2019, novembre 2019, settembre 2020, ottobre 2020, novembre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021, marzo 2021, aprile 2021, maggio 2021 (così come si evince con chiarezza dalla voce
“ ” corrisposta per un importo mensile di € Parte_2 Parte_3
138,46 corrispondente ad € 1.800 annui); diversamente, nelle mensilità di marzo e dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2020, gennaio e giugno 2021, la lavoratrice risulta aver percepito (soltanto) quella che si evince essere la retribuzione superiore per la sostituzione del GA (FUNZ. SUP. GA EX ART. 11 BIS CCNI) corrisposta per importi mensili sempre superiori a quello di € 138,46 corrispondente all'indennità oggetto di controversia.
5.4.2. Nè risulta essere stata proposta, nel presente giudizio, una domanda specifica volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di mansioni superiori DGSA per le mensilità in cui risulta corrisposta unicamente la seconda posizione economica prevista dall'art. 50 CCNL 2006/2009.
6. Quanto esposto è sufficiente ai fini del rigetto dell'appello e della integrale conferma della gravata sentenza, rimanendo assorbita ogni altra questione ed argomentazione.
7. Nulla si dispone in punto di spese di lite del grado, stante la contumacia delle parti appellate.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
7
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1809 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valerio Femia Parte_1
e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Carlo Mirabello n. 19 Appellante
E
[...]
Controparte_1
[...]
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 43/2023 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 24/01/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 26/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. assistente amministrativo alle dipendenze del Parte_1 [...]
in virtù di contratto a tempo indeterminato, premesso Controparte_1 di aver svolto attività di facente funzione DGSA con incarico annuale dall'a.s. 1 2016/2017 all'a.s. 2020/2021, e di aver percepito l'indennità per lo svolgimento delle mansioni superiori, dalla quale tuttavia era stata detratta la seconda posizione economica di cui era beneficiaria ai sensi dell'art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 – Accordo 12 marzo 2009, ha agito in giudizio contro il e l' Controparte_1 Controparte_2
, rassegnando le seguenti conclusioni: “-
[...]
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei benefici della seconda posizione economica ai sensi dell'art. 50 - 62 del CCNL 29 novembre 2007 – ex art. 2) della Sequenza Contrattuale nei periodi indicati per gli a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018, a.s. 2018/2019, a.s. 2019/2020 ed a.s. 2020/2021 come meglio specificati in premessa e per i motivi di cui in narrativa, -E per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al pagamento della somma spettante al ricorrente a titolo di benefici della seconda posizione economica per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, per un totale di euro 8.884,62 come da specifica riportata in premessa e come da conteggio allegato al presente ricorso e da considerarsi qui integralmente riportato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito fino all'effettivo soddisfo”.
1.1. Nella contumacia del e dell' Controparte_1 [...]
, il Tribunale di Velletri ha Controparte_2 così statuito: “
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla sulle spese processuali”.
1.2. Premesso che “Il nucleo fondante la domanda di parte ricorrente si individua nell'asserita illegittimità e lesività dell'operato dell'Amministrazione resistente che, per un verso, le ha corrisposto il trattamento previsto per la qualifica superiore di GA (indennità di funzioni superiori - indennità di direzione -che consta di una parte fissa e di una parte variabile che non spetta all'Assistente Amministrativo), per l'altro le ha detratto l'emolumento che aveva diritto a percepire in base alla posizione economica orizzontale per il periodo di cui è causa (seconda posizione B2 ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 – art. 2 della Sequenza Contrattuale-)”, il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda alla stregua delle seguenti argomentazioni: i) la disciplina generale della remunerazione delle mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato è posta dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001; ii) l'art. 69, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola 1994-1997, sottoscritto in data 4 agosto 1995 – a cui rinvia l'art. 146, lettera g), numero 7), del CCNL del Comparto scuola 2006-2009, sottoscritto il 29 novembre 2007-, rubricato “Indennità di funzioni superiori e di reggenza”, nella sua originaria formulazione prevedeva, al primo comma, anche la corresponsione all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, di una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento;
iii) l'art. 1 co. 45 della L. n. 228/2012 ha modificato le modalità di calcolo della suddetta indennità disponendo che dall'a.s. 2012/2013: «La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato»; pertanto, per effetto della nuova disposizione, in luogo del criterio in precedenza adottato, si deve tenere conto dell'intero trattamento
2 economico complessivamente goduto dall'assistente amministrativo incaricato, incluso il trattamento accessorio previsto per la seconda posizione economica;
iv) di conseguenza, il compenso dovuto all'assistente amministrativo affidatario delle mansioni superiori di GA si riduce parallelamente alla progressione economica del medesimo dipendente comportando, necessariamente, una differenza tra il trattamento retributivo riconosciuto ai lavoratori neoassunti e quelli che hanno maturato un'anzianità di servizio;
v) in materia si è pronunciata in più occasioni la Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 71/2021, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dei criteri di determinazione del compenso stabilito per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti di direttore dei servizi generali e amministrativi in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.; vi) tenuto conto dei principi affermati dalla Corte, può affermarsi che, se è vero che qualora una legge, a fronte di mansioni equivalenti, stabilisce un diverso trattamento economico nell'ambito della stessa categoria di pubblici impiegati ciò comporta una irragionevole disparità di trattamento, è altrettanto vero che l'irragionevolezza non sussiste se la fissazione di retribuzioni differenziate trova giustificazione in ragioni oggettive;
vii) tuttavia, una corretta applicazione dell'art. 1, co. 44 e 45 cit. non può portare al paradosso che per svolgere mansioni superiori si percepisce una retribuzione inferiore, atteso che, anche considerando il trattamento “complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato”, e quindi detraendo dal trattamento economico del GA tutto il trattamento in godimento all'assistente amministrativo, ivi compreso il trattamento per la seconda posizione economica dell'area B, questi non può percepire per lo svolgimento di mansioni “superiori” una retribuzione inferiore a quanto complessivamente percepirebbe come assistente amministrativo, ma al più una retribuzione uguale: ne consegue che in casi simili l'interessato ha diritto, in applicazione dei principi espressi dalla Consulta, alla maggior somma tra l'importo dell'indennità di seconda posizione economica spettante e il minore importo dell'indennità di GA corrisposto;
viii) nel caso di specie, pur non avendo la Pt_1 percepito nel periodo indicato una quota dell'emolumento accessorio per la seconda posizione economica, ha comunque percepito un trattamento economico non inferiore a quanto avrebbe complessivamente percepito come assistente amministrativo, e quindi ha percepito una retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, in ossequio al disposto dell'art. 36 Cost.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza per non aver ritenuto dovuto l'emolumento a titolo di seconda posizione economica in ragione di una errata disamina logica e giuridica della questione oggetto di causa.
2.1. Il e l' Controparte_1 [...]
non si sono costituiti in giudizio, Controparte_1 pur avendo ricevuto tempestiva notifica telematica del ricorso in appello in data
01/08/2023, rimanendo, pertanto, contumaci.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, sostiene parte appellante: i) l'oggetto del giudizio concerne il riconoscimento del solo emolumento a titolo di
3 posizione economica e non il riconoscimento dell'indennità di mansioni superiori: trattasi di elementi distinti, autonomi e non assorbibili, assolvendo a funzioni differenti e, in mancanza di espressa disposizione di legge contraria, essi non si elidono;
ii) difatti, il compenso per la valorizzazione ATA è un elemento riconosciuto al lavoratore che ha partecipato alla progressione economica ex art 2 della sequenza Contrattuale dell'art. 62 del CCNL del 29/11/2007, superando l'apposito test d'accesso e partecipando al corso di formazione, in seguito al quale è stata attribuita la seconda posizione economica: detto elemento è riconosciuto in via continuativa ed indipendentemente dallo svolgimento di mansioni di GA, per cui non può essere assorbito in un compenso che ha natura diversa come l'indennità di mansioni superiori strettamente legata e subordinata allo svolgimento delle mansioni superiori di GA;
iii) la legge di Stabilità n. 228/2012 e la successiva Ordinanza della Corte Costituzionale non fanno alcun riferimento alla non corresponsione delle somme da percepire a titolo di posizione economica e nulla viene sancito in tema di assorbibilità dei singoli emolumenti, limitandosi a stabilire la modalità di determinazione della liquidazione del compenso per le funzioni superiori;
iv) l'art. 52 del d.lgs n. 165/2001, richiamato dall'art. 1 commi 44 – 45 della Legge di Stabilità 228/2012, ha previsto che gli assistenti amministrativi nell'esercizio delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali, rispetto a quella della qualifica rivestita, mansioni espletate su incarichi scritti, hanno diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore: la suindicata legge ha stabilito che la liquidazione del compenso, effettuata ai sensi dell'art. 52 comma 4 art. 4 del d.lgs. 165/2001, debba essere in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo, incidendo direttamente sui criteri stabiliti e riservati precedentemente sulla contrattazione collettiva;
v) tale differenza economica costituisce l'importo da corrispondere a titolo di indennità di mansioni superiori, e tale indennità deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione in godimento dell'assistente amministrativo, nel quale permane ovviamente sia la retribuzione sulla base dell'anzianità di servizio sia le voci retributive accessorie tra cui la posizione economica.
4.1. Risulta opportuno riassumere, nei limiti in cui rileva ai fini della presente decisione, le disposizioni della contrattazione collettiva che regolano il presente caso di specie.
4.1.1. L'art. 50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale cui all'art. 2 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25/7/2008, dispone che: “
1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente
4 art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il GA.
3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del GA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica”.
4.1.2. Trattasi pertanto di emolumento non direttamente ricollegabile alla sostituzione del GA, quanto piuttosto al possesso in capo al dipendente della relativa posizione economica, posizione economica che, nel presente caso di specie, così come espressamente previsto dalla citata disposizione contrattuale, comporta la possibilità di essere chiamati alla sostituzione del GA.
4.1.3. Per quanto riguarda lo svolgimento di mansioni superiori quali quelle relative al GA, le stesse, così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, sono invece regolamentate dall'art. 69 C.C.N.L. Comparto scuola 1994-1997, sottoscritto in data 4 agosto 1995, a cui rinvia l'art. 146, lettera g), numero 7), CCNL del Comparto scuola 2006-2009, sottoscritto il 29/11/2007, che dispone, in particolare, che “…all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento…”.
4.2. Ciò posto, si osserva, in conformità a precedente pronuncia della Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 1802/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., che il possesso in capo alla lavoratrice della predetta seconda posizione economica e l'avvenuto svolgimento, sulla base di tale qualità, delle attività di sostituzione del GA risulta idoneo, in astratto, a far insorgere in capo alla stessa il diritto a percepire tanto l'indennità di € 1.800 annui prevista dall'art. 50, comma 1, C.C.N.L. 2006/2009 (ricollegato al mero possesso della posizione economica) quanto l'indennità per svolgimento di mansioni superiori prevista dall'art. 69 CCNL 29/11/1997 (ricollegato quest'ultimo specificamente alla svolgimento di attività sostitutiva del GA, qualifica ricollegabile ad un inquadramento superiore a quello in possesso della lavoratrice), trattandosi di elementi distinti ed aventi diversi ed autonomi presupposti.
4.3. Sugli importi dovuti a tale titolo, influisce però, così come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, quanto disposto dal legislatore con l'art. 1 comma 45 della legge n. 228/2012, che così statuisce: “La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 (e cioè quello di sostituzione da parte degli assistenti amministrativi, per l'intero anno scolastico, del direttore dei servizi generali e amministrativi su posti vacanti e disponibili, n.d.e.) è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali
5 amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato”.
4.4. Trattasi infatti di disposizione legislativa che, così come ritenuto dal giudice di prime cure, risulta applicabile al presente caso di specie e comporta la necessità di rapportare l'indennità dovuta per lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 69 C.C.N.L. al trattamento complessivamente attribuito al dipendente in ragione del suo livello di inquadramento e della sua progressione economica, ivi compreso pertanto l'importo percepito a titolo di indennità per la seconda posizione economica (ricollegata quest'ultima, come già evidenziato, al mero possesso della posizione economica e che costituisce pertanto una componente fissa e continuativa del trattamento economico in suo godimento).
4.5. Risulta dovuto al dipendente che sostituisca il DGSA, quindi, esclusivamente il differenziale tra tale trattamento economico e il livello retributivo iniziale previsto per tale figura professionale, con conseguente impossibilità di percepire somme a tale titolo, nel caso in cui il complessivo trattamento attribuito all'assistente amministrativo sia pari o addirittura superiore a quello per il livello iniziale del GA.
4.6. Gravava pertanto sul ricorrente l'onere di allegare e dimostrare la percezione di un importo inferiore rispetto a quanto dovuto sulla base di tali disposizioni.
5. Come sopra riportato, il Tribunale ha respinto la domanda rilevando che “pur non avendo la percepito nel periodo innanzi indicato una quota dell'emolumento Pt_1 accessorio per la seconda posizione economica, ha comunque percepito un trattamento economico non inferiore a quanto avrebbe complessivamente percepito come assistente amministrativo, e quindi ha percepito una retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, in ossequio al disposto dell'art. 36 Cost.”.
5.1. L'odierna appellante non si confronta compiutamente con tale motivazione, essendosi limitata a lamentare, a fronte di una domanda dichiaratamente fondata sullo svolgimento di mansioni superiori, l'inconferenza del riferimento normativo effettuato dal Tribunale (affermazione quest'ultima non condivisibile, alla stregua delle considerazioni che precedono) e a ribadire, in modo sostanzialmente apodittico, il proprio diritto a percepire l'emolumento oggetto di controversia sulla base della disciplina legislativa e contrattuale ivi citata.
5.2. Non contesta specificamente, però, quanto condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure in ordine all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1, comma 45, l. 228/2012 e alla conseguente carenza di allegazioni e prove in ordine alla percezione, negli anni oggetto di rivendicazione, di un trattamento economico complessivamente inferiore a quello corrispondente al livello iniziale della progressione economica prevista per il GA.
5.3. Nè può in tale contesto reputarsi idonea, di per sé sola, la doglianza relativa alla mancata percezione dell'importo oggetto di controversia o il mero richiamo ai precedenti di merito indicati nell'atto di impugnazione, comunque smentiti dal precedente conforme richiamato in questa sede.
5.4. D'altro canto, ciò che appare dirimente, in definitiva, è che la doglianza riproposta con il gravame, relativa alla mancata corresponsione della seconda posizione economica nel periodo di sostituzione del GA, di per sé risulta in contraddizione con la documentazione prodotta in atti.
6 5.4.1. Difatti, dagli stessi prospetti paga prodotti dall'odierna appellante in allegato al ricorso di primo grado, peraltro solo a campione e non relativamente a tutti i mesi compresi nel periodo 2016/2017-2020/2021, si desume la percezione dell'emolumento oggetto di controversia nelle mensilità di settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, settembre 2019, ottobre 2019, novembre 2019, settembre 2020, ottobre 2020, novembre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021, marzo 2021, aprile 2021, maggio 2021 (così come si evince con chiarezza dalla voce
“ ” corrisposta per un importo mensile di € Parte_2 Parte_3
138,46 corrispondente ad € 1.800 annui); diversamente, nelle mensilità di marzo e dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2020, gennaio e giugno 2021, la lavoratrice risulta aver percepito (soltanto) quella che si evince essere la retribuzione superiore per la sostituzione del GA (FUNZ. SUP. GA EX ART. 11 BIS CCNI) corrisposta per importi mensili sempre superiori a quello di € 138,46 corrispondente all'indennità oggetto di controversia.
5.4.2. Nè risulta essere stata proposta, nel presente giudizio, una domanda specifica volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di mansioni superiori DGSA per le mensilità in cui risulta corrisposta unicamente la seconda posizione economica prevista dall'art. 50 CCNL 2006/2009.
6. Quanto esposto è sufficiente ai fini del rigetto dell'appello e della integrale conferma della gravata sentenza, rimanendo assorbita ogni altra questione ed argomentazione.
7. Nulla si dispone in punto di spese di lite del grado, stante la contumacia delle parti appellate.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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