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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Collegio
N. R.G. 678/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Luciano Spina Presidente
dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. Pedretti Matteo Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: All'udienza del 25/06/2025 la ricorrente ha chiesto l'emissione della pronuncia parziale di divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 marzo 2025, conveniva, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, chiedendo di pronunciare lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 P_
in data 15.02.2020 avanti al Comune di Valdagno, alle seguenti condizioni:
[...] 2) Disporre, comunque confermare, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Per_1 madre con residenza e collocamento del minore presso l'abitazione Parte_1 della madre in Fornace (TN) via della Cesura nr. 20. Parte_1
3) Disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre Controparte_1
la somma di Euro 450,00 (Euro Quattrocentocinquanta) a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore salvo maggiore importo ritenuto dal Per_1
Tribunale adito, entro il 10 di ogni mese a decorrere dalla domanda giudiziale o a decorrere da altra data stabilita dal Tribunale. Il predetto importo sarà adeguato automaticamente e annualmente secondo gli Indici ISTAT nella misura di Legge, oltre al rimborso mensile delle spese straordinarie sostenute dalla madre tra cui le spese scolastiche, compreso asilo nido e mensa scolastica, le spese mediche e per attività sportive con relative attrezzature.
4) Disporre che il padre abbia il diritto di vedere il figlio minore Controparte_1 Per_1 su sua iniziativa presso i Servizi Sociali competenti per territorio in modalità protetta e secondo un calendario che i Servizi stessi avranno cura di predisporre.
5) Con vittoria di spese di lite e onorari di avvocato per il presente procedimento.
Nei fatti, la ricorrente rappresentava che le parti, dopo un periodo di convivenza, avevano contratto matrimonio in data 15/02/2020 avanti al Comune di Valdagno e in data
20.04.2020 era nato il figlio Dopo alcuni anni di difficile convivenza, con ricorso Per_1 del 22/11/2022 la sig.ra aveva chiesto la separazione giudiziale, con richiesta Parte_1 di addebito. Con provvedimento presidenziale del 03/02/2023 il Tribunale di Vicenza aveva disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione Per_1 presso l'abitazione di questa, con diritti di visita del padre in forma protetta e l'obbligo del padre di corrispondere 450 euro mensili per il mantenimento ordinario, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie. Con sentenza parziale di separazione di data 05/09/2023 n. 1670/2023 depositata in data 13/09/2023, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione dei coniugi. La sentenza è oggi passata in giudicato.
Su istanza di , poi, il Questore di Trento aveva emesso provvedimento Parte_1 di ammonimento nei confronti del . P_
Con sentenza definitiva N. 1603/2024 di data 12.09.2024 depositata il 19.09.2024 Il
Tribunale di Vicenza aveva confermato la separazione tra i coniugi, con addebito della
Pag. 2 di 4 stessa al marito , confermando l'affidamento esclusivo del figlio minore Controparte_1 alla madre nonché la somma di Euro 450,00 quale contributo al Parte_1 mantenimento del figlio minore da versare entro il 10 di ogni mese a decorrere dalla data del ricorso per separazione giudiziale rivalutabili secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie. La predetta sentenza è passata in giudicato.
A marzo del 2025 stante la persistente morosità da parte di nel Controparte_1 pagamento del contributo al mantenimento del figlio minore fissato dal Tribunale, Per_1 nonché nel rimborso del 50% delle spese straordinarie la ricorrente si è Parte_1 vista costretta a presentare una nuova ed ulteriore querela contro il marito P_
. Pende procedimento penale a suo carico.
[...]
Con decreto del 21/03/2025, il giudice fissava l'udienza del 25 giugno 2025, alla quale compariva la ricorrente e, personalmente, il resistente non costituito, il quale dichiarava di non volersi opporre né alla domanda di divorzio, né alle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente in punto di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore.
La parte ricorrente chiedeva che la causa fosse decisa quantomeno quanto allo status e il
Giudice si riservava di riferire al Collegio.
***
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dal contenuto degli atti delle parti e dalle dichiarazioni che le parti (pur non costituito il resistente) hanno reso dinanzi al giudice, confermando la reciproca volontà di divorziare.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Ritiene il Collegio che la causa non possa essere decisa rispetto alle ulteriori domande, in particolare quelle relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento e collocamento della minore ed alle visite padre/figlio.
Pag. 3 di 4 Il minore di appena 5 anni, non vede il padre da tre anni, da quando i genitori Per_1 hanno deciso di separarsi ed emergono in atti profili non tranquillizzanti che meritano un approfondimento in via istruttoria, con interessamento dei Servizi sociali territorialmente competenti.
La causa va rimessa, quindi, in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie e per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis.22 c.p.c.
Nelle more del giudizio i rapporti tra le parti saranno, inoltre, regolati sulla base di tali provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis. 22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.02.2020 avanti al Comune di Valdagno da e , trascritto Parte_1 P_ nei registri dello stato civile del comune di Valdagno;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
• dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Collegio
N. R.G. 678/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Luciano Spina Presidente
dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. Pedretti Matteo Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: All'udienza del 25/06/2025 la ricorrente ha chiesto l'emissione della pronuncia parziale di divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 marzo 2025, conveniva, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, chiedendo di pronunciare lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 P_
in data 15.02.2020 avanti al Comune di Valdagno, alle seguenti condizioni:
[...] 2) Disporre, comunque confermare, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Per_1 madre con residenza e collocamento del minore presso l'abitazione Parte_1 della madre in Fornace (TN) via della Cesura nr. 20. Parte_1
3) Disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre Controparte_1
la somma di Euro 450,00 (Euro Quattrocentocinquanta) a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore salvo maggiore importo ritenuto dal Per_1
Tribunale adito, entro il 10 di ogni mese a decorrere dalla domanda giudiziale o a decorrere da altra data stabilita dal Tribunale. Il predetto importo sarà adeguato automaticamente e annualmente secondo gli Indici ISTAT nella misura di Legge, oltre al rimborso mensile delle spese straordinarie sostenute dalla madre tra cui le spese scolastiche, compreso asilo nido e mensa scolastica, le spese mediche e per attività sportive con relative attrezzature.
4) Disporre che il padre abbia il diritto di vedere il figlio minore Controparte_1 Per_1 su sua iniziativa presso i Servizi Sociali competenti per territorio in modalità protetta e secondo un calendario che i Servizi stessi avranno cura di predisporre.
5) Con vittoria di spese di lite e onorari di avvocato per il presente procedimento.
Nei fatti, la ricorrente rappresentava che le parti, dopo un periodo di convivenza, avevano contratto matrimonio in data 15/02/2020 avanti al Comune di Valdagno e in data
20.04.2020 era nato il figlio Dopo alcuni anni di difficile convivenza, con ricorso Per_1 del 22/11/2022 la sig.ra aveva chiesto la separazione giudiziale, con richiesta Parte_1 di addebito. Con provvedimento presidenziale del 03/02/2023 il Tribunale di Vicenza aveva disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione Per_1 presso l'abitazione di questa, con diritti di visita del padre in forma protetta e l'obbligo del padre di corrispondere 450 euro mensili per il mantenimento ordinario, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie. Con sentenza parziale di separazione di data 05/09/2023 n. 1670/2023 depositata in data 13/09/2023, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione dei coniugi. La sentenza è oggi passata in giudicato.
Su istanza di , poi, il Questore di Trento aveva emesso provvedimento Parte_1 di ammonimento nei confronti del . P_
Con sentenza definitiva N. 1603/2024 di data 12.09.2024 depositata il 19.09.2024 Il
Tribunale di Vicenza aveva confermato la separazione tra i coniugi, con addebito della
Pag. 2 di 4 stessa al marito , confermando l'affidamento esclusivo del figlio minore Controparte_1 alla madre nonché la somma di Euro 450,00 quale contributo al Parte_1 mantenimento del figlio minore da versare entro il 10 di ogni mese a decorrere dalla data del ricorso per separazione giudiziale rivalutabili secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie. La predetta sentenza è passata in giudicato.
A marzo del 2025 stante la persistente morosità da parte di nel Controparte_1 pagamento del contributo al mantenimento del figlio minore fissato dal Tribunale, Per_1 nonché nel rimborso del 50% delle spese straordinarie la ricorrente si è Parte_1 vista costretta a presentare una nuova ed ulteriore querela contro il marito P_
. Pende procedimento penale a suo carico.
[...]
Con decreto del 21/03/2025, il giudice fissava l'udienza del 25 giugno 2025, alla quale compariva la ricorrente e, personalmente, il resistente non costituito, il quale dichiarava di non volersi opporre né alla domanda di divorzio, né alle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente in punto di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore.
La parte ricorrente chiedeva che la causa fosse decisa quantomeno quanto allo status e il
Giudice si riservava di riferire al Collegio.
***
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dal contenuto degli atti delle parti e dalle dichiarazioni che le parti (pur non costituito il resistente) hanno reso dinanzi al giudice, confermando la reciproca volontà di divorziare.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Ritiene il Collegio che la causa non possa essere decisa rispetto alle ulteriori domande, in particolare quelle relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento e collocamento della minore ed alle visite padre/figlio.
Pag. 3 di 4 Il minore di appena 5 anni, non vede il padre da tre anni, da quando i genitori Per_1 hanno deciso di separarsi ed emergono in atti profili non tranquillizzanti che meritano un approfondimento in via istruttoria, con interessamento dei Servizi sociali territorialmente competenti.
La causa va rimessa, quindi, in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie e per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis.22 c.p.c.
Nelle more del giudizio i rapporti tra le parti saranno, inoltre, regolati sulla base di tali provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis. 22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.02.2020 avanti al Comune di Valdagno da e , trascritto Parte_1 P_ nei registri dello stato civile del comune di Valdagno;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
• dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Luciano Spina
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