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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/08/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 548/2024 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla C. da Cena n. Parte_1
20/A, C.F.: , elettivamente domiciliato in Casalbordino (CH), C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Marco Fanghella, C.F.: , che lo C.F._2 rappresenta e difende, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
Contro
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di P.IVA_1 società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), via V. Controparte_2
Alfieri, 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso- BE , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro P.IVA_2 del Foro di Messina, C.F. pec C.F._3 Email_2
fax n. 090 9435200 e elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Messina,
[...]
Via Orso Corbino 7 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà C.F.
, pec: - fax n. 0909435200; C.F._4 Email_3
APPELLATA per la riforma della sentenza n. 395/2023 resa dal Tribunale di Vasto e pubblicata in data 07 dicembre 2023.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 24.06.2025 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la
Corte con ordinanza del 24.06.2025, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano riportandosi alle conclusioni in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 395/2023 pubblicata in data 07 dicembre 2023, il Tribunale di Vasto rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
207/2022, emesso il 19/09/2022 dal Tribunale di Vasto su istanza della società
[...]
quale procuratore di con il quale gli era stato ingiunto il CP_1 Controparte_2 pagamento della somma di Euro 18.183,16, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di credito derivante da contratto di cessione di crediti stipulato tra la e la e, segnatamente, della posizione Controparte_2 Controparte_3 creditoria che la medesima vantava nei confronti della società CP_3 CP_4 nonché nei confronti dei fideiussori e
[...] Parte_1 Testimone_1
1.1) A sostegno della predetta opposizione, l'opponente deduceva l'improponibilità e l'improcedibilità dell'azione monitoria spiegata nei suoi confronti per essere sussistente, nella fattispecie concreta, un contratto autonomo di garanzia piuttosto che una fideiussione tipica, essendo presenti, nel documento chiamato impropriamente
“fideiussione” quegli elementi tipici della garanzia autonoma (clausola “a prima pag. 2/11 richiesta” e impossibilità per il contraente di sollevare eccezioni attinenti al rapporto fondamentale).
Deduceva dunque l'opponente, che stante la carenza dell'elemento dell'accessorietà, caratteristica del contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione tipica, in caso di cessione del rapporto garantito, il trasferimento ex lege del diritto di garanzia non si produrrebbe automaticamente tramite la semplice notifica al garante dell'avvenuta cessione, occorrendo invece anche il consenso di questo all'avvenuto atto dispositivo.
Pertanto ha sostenuto che la cessione del credito in assenza del consenso del garante avrebbe comportato l'estinzione della garanzia al momento dell'avvenuta cessione.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Tribunale adito, in accoglimento della sua opposizione, di ritenere e dichiarare l'improponibilità o comunque l'improcedibilità dell'azione proposta nei suoi confronti e, per l'effetto, di revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto.
1.3) Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza dell'opposizione CP_1 proposta e chiedendone il rigetto con condanna dell'opponente alle spese di lite.
1.4) Istruita la causa tramite la produzione documentale delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
2) La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Vasto rigettava l'opposizione per i motivi che seguono.
Riteneva il primo giudice irrilevante la qualificazione del contratto di garanzia stipulato dall'opponente aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la norma prevista dall'art. 1263 c.c. risulta applicabile non solo ai contratti di garanzia tipici bensì anche al contratto autonomo di garanzia in virtù della funzione di tutela del beneficiario, sicché anche la garanzia autonoma si trasferiva automaticamente in caso di cessione del credito.
Riteneva, dunque, che nell'ipotesi di causa, di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale avesse sostituito la notificazione dell'atto stesso o dell'accettazione da parte del debitore ceduto.
Accertati tali presupposti di diritto, riteneva assolto l'onere probatorio posto a carico della convenuta ritenendo che la società cessionaria avesse dato prova del trasferimento pag. 3/11 del credito tramite la produzione dell'avviso pubblicato in gazzetta, dell'inclusione del credito nonché della titolarità del credito in capo all'avente causa tramite lo stralcio dei debitori ceduti e la produzione del titolo azionato e della garanzia prestata
“fideiussione”.
Disattendeva, invece, il primo giudice la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. non rilevando nel caso di specie l'elemento della mala fede o colpa grave nell'abuso dello strumento processuale.
Per tali ragioni rigettava l'opposizione proposta condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della società opposta che liquidava in euro 5.077,00 per compensi oltre accessori di legge.
3) Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello per i motivi di Parte_1 seguito indicati:
3.1) Erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze processuali.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto raggiunta in giudizio la prova della legittimazione sostanziale della società opposta, ritenendo in primo luogo che la stessa non avesse dimostrato l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa nonché la sua inclusione nella cessione intervenuta in blocco.
Ha sostenuto sul punto che l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prodotto non consentiva l'individuazione del credito oggetto di causa, contestando altresì l'elenco dei crediti ceduti prodotto (All. 7 fascicolo di primo grado opposta) poiché privo di valore probatorio, in quanto mero atto di formazione unilaterale della parte.
Richiamati i principi espressi in merito dalla Suprema Corte ha sostenuto che dalla documentazione prodotta dall'opposta (contratto di finanziamento, contratto autonomo di garanzia e proposta di cessione) non potesse ritenersi dimostrata l'esistenza del contratto di cessione né il suo contenuto e dunque la propria legittimazione sostanziale.
Ha lamentato poi l'appellante l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che il contratto di garanzia stipulato fosse compatibile con il principio di accessorietà e che la qualificazione dello stesso in contratto autonomo di garanzia anziché di fideiussione tipica fosse irrilevante, sostenendo l'insussistenza del trasferimento automatico del negozio autonomo di garanzia in favore della cessionaria. pag. 4/11 3.2) Indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto, sulla base delle argomentazioni precedentemente svolte, la violazione da parte del primo giudice dell'art. 1263 c.c. deducendo che lo stesso consente la trasmissione tramite cessione anche delle garanzie poste a tutela del credito purché queste siano prive di profili di autonomia, sostenendo dunque che nel caso di specie, trattandosi di contratto autonomo, la garanzia non potesse essere trasferita senza il consenso del garante.
Ha chiesto, per tali motivi, la riforma della sentenza con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3.3) Si costituiva in giudizio, la eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del primo motivo di gravame ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per aver introdotto una contestazione nuova circa la legittimazione in capo a e CP_2 contestando in ogni caso la fondatezza nel merito dell'appello proposto chiedendone, dunque, il rigetto con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite nonché la condanna al pagamento di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4) Motivi della decisione. La Corte ritiene l'appello privo di fondamento.
4.1) In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione d'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. sollevata dalla società appellata relativamente alla dedotta carenza di legittimazione/titolarità sostanziale della dedotta con il primo motivo di CP_2 gravame dall'appellante.
Al riguardo giova osservare che parte appellante con il primo motivo di gravame deduce la mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito da parte della opposta di primo grado, cessionaria del credito, per non aver dimostrato né l'esistenza di un'avvenuta cessione del credito, né l'inclusione nella suddetta cessione del credito in esame.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato come la legittimazione processuale, come la titolarità del diritto fatto valere siano mere difese;
la Suprema Corte a Sezioni Unite
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016) ha chiarito che “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera
pag. 5/11 difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio”.
Tuttavia deve ulteriormente chiarirsi come tale principio debba coordinarsi con l'onere probatorio della parte relativamente al diritto fatto valere che può essere fornito anche mediante la non contestazione dello stesso.
Deve pertanto ritenersi, coordinando i principi appena espressi, che il difetto di legittimazione o titolarità di un diritto può essere rilevato anche d'ufficio, purchè vi sia stata una tempestiva contestazione o allegazione di inesistenza di controparte, altrimenti deve ritenersi provata la sussistenza del diritto stesso sulla base della non contestazione
(cfr. Cass. n. 28983 del 18 ottobre 2023 e n. 30207/2024).
In particolare in materia di cessione del credito in blocco la Suprema Corte ha affermato in più occasioni che “ come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure, nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di
pag. 6/11 trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. Diverso, però, è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”(Cass..15088/2025)
pag. 7/11 Applicando tale principi, condivisi da questa Corte deve osservarsi come in primo grado non vi è stata contestazione della titolarità in capo alla cessionaria del credito, sicchè essa è da ritenere tardivamente proposta solo con il presente atto di appello, avverso una sentenza, che peraltro, nel corpo della motivazione, analizzando le ritenute sussistenti prove documentali del credito, già dava atto della non contestazione di controparte.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
4.2) Parimenti privo di fondamento deve ritenersi il motivo di gravame relativo alla inefficacia della cessione del credito in relazione al contratto autonomo di garanzia, con conseguente richiesta di improcedibilità o inammissibilità della domanda proposta in primo grado nei confronti del garante.
L'appellante deduce a riguardo che dovendo il contratto stipulato dall'appellante con l'originario istituto di credito qualificarsi come contratto autonomo di garanzia non avente i caratteri dell'accessorietà della fideiussione, non operi il trasferimento automatico dello stesso in capo al cessionario in assenza del consenso del garante.
Per tale ragione ritiene che abbia errato il primo giudice decidendo in violazione delle prescrizioni previste dall'art. 1263 c.c. che a suo dire impedirebbero il trasferimento del contratto di garanzia in assenza di consenso del garante sicché l'odierna appellata non avrebbe potuto agire nei propri confronti per il recupero del credito.
In merito occorre precisare che l'art. 58 Tub espressamente dispone al comma 3 che: “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti” precisando al comma 4 “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”
Anche l'art. 1263 c.c. dispone che “Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori” prevedendo al successivo comma 2 il necessario consenso del costituente esclusivamente nell'ipotesi di pegno. pag. 8/11 La normativa innanzi richiamata, al contrario di quanto sostiene l'appellante, non subordina il trasferimento al cessionario delle garanzie personali prestate tramite contratto autonomo di garanzia al consenso del garante, espressamente prevedendo il trasferimento del credito nel suo insieme così come corredato da ogni utilità funzionale e integrativa del contenuto.
Invero, il contratto autonomo di garanzia - per cui una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni – pur essendo caratterizzato da un regime giuridico autonomo rispetto al rapporto giuridico principale, e per tale ragione differenziandosi dalle garanzie tipiche relativamente alla sua accessorietà, ha pur sempre la funzione fornire al creditore uno strumento ulteriore in ipotesi di inadempimento del debitore, servendo comunque a “tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2019, n. 30509).
Tale funzione esclude, dunque, che la garanzia autonoma debba ritenersi un'obbligazione del tutto autonoma e indipendente rispetto all'obbligazione principale dovendo, invece, essere considerata in ogni caso un accessorio dell'obbligazione principale con la stessa strettamente collegato che, pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, deve ritenersi destinato a circolare automaticamente in caso di trasferimento del rapporto garantito secondo il principio generale “accessorium sequitur principale”, con conseguente applicazione del combinato disposto degli articoli
1263 c.c., 58, comma 3, t.u.b. e 4legge 130/1999.
Tale orientamento è stato anche di recente confermato dalla Suprema Corte, la quale, con l'ordinanza n. 16962/2024, ha ribadito l'insussistenza della necessità del consenso del garante nella cessione anche in caso di contratto autonomo di garanzia, espressamente affermando: “La Corte d'Appello ha correttamente ritenuto che la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo è irrilevante perché ai sensi dell'art. 58 TUB e 1263 c.c. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente …(omissis).. conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
la sentenza ha fatto buongoverno di tali norme e si è conformata al pag. 9/11 consolidato indirizzo di questa Corte, inaugurato con la sentenza n. 10555 del
19/7/2002, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile;
questa pronuncia è costantemente richiamata da successive pronunce quali la n. 3319 del 2020 secondo cui la nozione di
“altri accessori” di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto e dalla n. 25491 del 2019 che nel richiamare il predetto indirizzo sull'art. 1263 c.c. precisa “ed è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso”.
Ebbene, in virtù dei principi di diritto suesposti che questa Corte ritiene di condividere, deve ritenersi corretta la decisione adottata nel caso in esame dal primo giudice, il quale ha ritenuto irrilevante la natura del contratto di garanzia prestato in relazione al relativo trasferimento al cessionario, conseguentemente ritenendo lo stesso intervenuto in virtù della cessione in blocco ex art. 58 Tub in favore della cessionaria appellata anche in assenza del preventivo consenso del garante.
Per tali ragioni la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto risulta immune da censure e deve essere confermata con conseguente rigetto anche del secondo motivo di gravame.
4.3) Va rigettata la richiesta di condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. sollevata dalla società appellata non rinvenendosi la ricorrenza dei presupposti della mala fede o colpa grave nell'esercizio dell'azione processuale previsti dalla norma e non ravvisandosi l'abuso dello strumento processuale nel caso di specie, trattandosi di difese fondate su argomentazioni che seppur infondate non risultano dimostrare una evidente consapevole intenzioni di agire nella consapevolezza dell'esito negativo dell'impugnazione.
4.4) Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere rigettato con conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto.
pag. 10/11 4.5) Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico dell'appellante, secondo liquidazione di cui in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria, non svolta in secondo grado.
4.6) Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , contro la Parte_1 sentenza n. n. 395/2023 emessa dal Tribunale di Vasto e pubblicata in data 07 dicembre
2023, nei confronti quale procuratrice di così provvede: CP_1 Controparte_2
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
• Condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
• Condanna l'appellante a versare somma equivalente a quanto già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 08 agosto 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 11/11