Ordinanza cautelare 15 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 18 aprile 2024
Ordinanza collegiale 27 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 02/02/2026, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02071/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2024, proposto da
G-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Vt, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elaine Bolognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento,
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale IT, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
e per l'accertamento
dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere all''erogazione della terapia ABA, a seguito dell''istanza inviata dai ricorrenti in data 6.02.2023;
e per la condanna
della A.S.L. IT ad erogare l''intervento cognitivo comportamentale con metodo ABA al minore -OMISSIS- come indicato dalle Linee Guida dell'I.S.S., in misura pari a 20 ore settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo ABA ricevute da terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
nonché in ogni caso per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inerzia serbata nell'erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi 929,00 € per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all''instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Asl Vt;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa BE CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti, in qualità di genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, hanno chiesto il diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla ALS IT, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali, ovvero nella misura maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta di giustizia; hanno chiesto altresì l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’amministrazione sanitaria in ordine all’istanza inviata da essi ricorrenti il 6 febbraio 2023 e la condanna di quest’ultima all'erogazione in favore del minore, in via diretta o indiretta, del trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. secondo le Linee Guida dell’I.S.S. nonché al pagamento di € 929,00 quali spese sostenute negli anni per le cure fornite privatamente.
1.1 Sostengono i ricorrenti l’illegittimità del comportamento tenuto dalla Asl, che fornisce allo stato un trattamento non sufficiente e non comprensivo della terapia A.B.A., evidenziando come in base all’ordinamento giuridico italiano anche i disturbi dello spettro autistico devono essere trattati con le “migliori e più aggiornate evidenze scientifiche”, configurandosi il c.d. metodo A.B.A., come rientrante tra i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.).
Richiamano la disciplina in materia e sostengono l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione per violazione delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità 2011 n. 21 - Violazione art. 32 Cost. – Violazione dell’art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 Decreto Legislativo n. 502/92 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 134/2015 – Violazione dell’art. 2 L. 833/1978 - Violazione e falsa applicazione Legge 595/1985 art. 3 - Violazione dell’art. 60 del Decreto Presidente Consiglio dei ministri 12.1.2017.
2. Si sono costituite in resistenza la Regione Lazio e la ASL di IT contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare, la Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l’infondatezza del ricorso.
La ASL, dal canto suo, ha eccepito l’infondatezza del ricorso, evidenziando come il minore sia stato preso in carico fin dal settembre 2015, predisponendo e attuando per lui un progetto riabilitativo di intensità estensiva elevata.
La ASL ha pure rappresentato che il minore è seguito presso il Centro di riabilitazione Villa Buon Respiro- San Raffaele di IT (accreditato presso la Regione Lazio, quindi senza oneri economici per la famiglia) per la terapia riabilitativa, che lo stesso ha svolto e svolge interventi riabilitativi con approccio cognitivo comportamentale (ABA), programma ridotto nel giugno 2022 a prestazioni di livello estensivo medio. La ASL ha pure rappresentato che i ricorrenti hanno avuto accesso sostegni economici, evidenziando di aver autorizzato, in data 07/02/2024, la liquidazione da parte del comune di residenza sui fondi per l'autismo di € 1.302 per prestazioni domiciliari effettuate dal 09/06/2023 al 20/12/2023 e rappresentando che la famiglia percepisce € 700 mensili per la "Disabilità gravissima" come "riconoscimento di una misura economica per compensare l'assistenza fornita da un operatore con regolare contratto scelto dall'utente o dal caregiver".
3. Con ordinanza collegiale n. 1505/2024, resa in esito alla riproposizione dell’istanza cautelare, in origine respinta con ordinanza n. 620/2024, è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio, considerato che per la verifica della fondatezza della tesi della parte ricorrente, piuttosto che di quella dell’Amministrazione sanitaria, era necessario il possesso di conoscenze mediche tecnico-specialistiche.
Il quesito posto al consulente era il seguente: “accerti il CTU se il programma terapeutico individuale predisposto dall’Asl costituisca la terapia più adatta per la cura del minore, in caso contrario individui la terapia più idonea nonché le relative modalità di svolgimento e il numero delle ore di terapia di cui il minore necessiti”.
Con le successive ordinanze nn. 53517/2024, 2225/2025 e 13668/2025 è stata disposta la proroga per il deposito della CTU.
4. Il Consulente tecnico ha provveduto al deposito della relazione in data 21 dicembre 2025.
5. Le parti hanno scambiato memorie difensive e insistito nelle rispettive conclusioni, avuto riguardo alle risultanze della disposta CTU.
7. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Nel merito, preliminarmente, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è necessaria una sintesi del quadro normativo che disciplina la materia.
9.1 L’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 all’art. 1 prescrive che: “Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse”.
Il successivo comma 7 dispone che: “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”.
Pertanto il Servizio sanitario nazionale è preposto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Requisito imprescindibile per l’erogazione da parte del Servizio Sanitario della prestazione sanitaria richiesta, in forma diretta o indiretta, è costituito dall’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute.
Ancora, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 134 del 2015, “l’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali”.
Il successivo art. 3 prevede che “Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica … si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili”.
L’art. 4 dispone che “il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale”.
Sono state quindi adottate le “Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico”, da ultimo aggiornate ad ottobre 2023 con una lista di Raccomandazioni.
Con D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza ed è stato ribadito che “…ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche” (art. 60).
9.2 La Regione Lazio, con deliberazione n. 75 del 13 febbraio 2018, ha affermato che il servizio aziendale “garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse sanitarie, socio sanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale, comprese quelle residenziali, semiresidenziali e non residenziali, pubbliche e private accreditate” oltre che “le attività di parent trainig e teacher training”. Detta deliberazione fornisce indicazioni operative sul percorso Diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto alle persone con disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD), al fine di uniformare sul territorio regionale il percorso di presa in carico della persona con ASD, per l’intero arco di vita, a partire dalla organizzazione della rete che coinvolga i servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione, in linea con le indicazioni di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012.
Ancora, la legge regionale Lazio n. 7 del 2018, all’art. 74 ha disposto che: “La Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana”.
10. Deve essere innanzitutto evidenziato che l’analisi comportamentale applicata (ABA) in favore di persone con disturbi dello spettro autistico rientra nella previsione di cui all'art. 1, co. 7 del D. Lgs. n. 502 del 1992 (ex multis: Cons St. n. 2119 del 2022).
Il riconoscimento della natura giuridica del metodo ABA quale prestazione sanitaria o comunque socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria per la quale sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, e, pertanto, come tale, ricomprese nei LEA non determina, tuttavia, il riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo perfetto all’erogazione del predetto trattamento a carico del SSR nella misura indicata, sulla base di certificazione proveniente da strutture specializzate pubbliche e/o private, indipendentemente dal riconoscimento al riguardo da parte dell’Amministrazione competente dell’appropriatezza della prestazione, da svolgersi sulla base di una valutazione che è rimessa alla discrezionalità di natura tecnica riservata alle AA.SS.LL. nell’ambito degli strumenti giuridici appositamente predisposti al fine da parte della regolamentazione in materia.
La scelta finale della terapia da erogarsi nei confronti del singolo paziente spetta all’esclusiva competenza dell’ASL e implica l’attivazione delle relative strutture sanitarie, secondo schemi di valutazione tecnico-scientifica del caso specifico, essendo il diritto alla miglior prestazione in materia conformato dalla legge e il percorso socio-sanitario delineato nella pertinente regolamentazione nazionale e regionale nella materia.
In particolare, la ASL, attraverso le proprie strutture, deve stabilire la durata e la frequenza degli interventi terapeutici sulla base di oggettivi riscontri normativi e/o scientifici – adattati alla peculiarità del caso clinico – che attengono al corretto svolgimento del protocollo previsto nella normativa nazionale e regionale al riguardo.
In alcune AA.SS.LL. sono state adottate apposite linee guida programmatiche e operative valevoli sul tutto il territorio dell’Azienda stessa per disciplinare la stesura e l’attuazione dei progetti riabilitativi individuali; in alcune delle predette linee guida aziendali - essendosi scelto di prediligere l’inserimento scolastico con sostegno pure nell’età prescolare - viene individuato il monte ore massimo (solitamente di 4/8 ore settimanali) di terapia settimanale complessiva ulteriore.
La scelta del trattamento deve essere, comunque, individuale, ovvero rispondente alle specifiche esigenze del singolo bambino sulla base della maggiore o minore gravità del suo peculiare caso, del suo contesto socio-ambientale e del suo personale percorso di recupero.
11. Deve ancora essere rilevato che, da una piana lettura delle norme come sopra sinteticamente descritte, discende altresì che, se da un lato, compete alla Asl stabilire il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, dall’altro sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico dall’Azienda sanitaria e ad essere curato attraverso un percorso terapeutico preventivamente individuato in un progetto individuale, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del SSR.
12. Orbene, nel caso in esame, la parte ricorrente ha contestato il Piano di cura individuale predisposto dall’Asl, sia per quanto riguarda la tipologia di prestazione e le modalità di erogazione individuate sia per quanto riguarda il numero delle ore di trattamento ABA attribuite, depositando a sostegno delle proprie censure recenti valutazioni cliniche effettuate presso un istituto clinico interuniversitario.
Come riportato nella parte in fatto, “atteso che la verifica della fondatezza della tesi della parte ricorrente piuttosto che di quella dell’Amministrazione sanitaria esige il possesso di conoscenze mediche tecnico-specialistiche”, il Collegio ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
13. Dalla relazione prodotta in giudizio dal CTU è emerso, all’esito delle operazioni peritali, che:
“Alla luce della documentazione pervenuta, delle operazioni peritali svolte e dell’osservazione diretta del minore, si evidenzia quanto segue.
Al momento attuale le priorità terapeutiche e riabilitative appaiono essere l’area delle autonomie personali e sociali, la comunicazione e la gestione dei comportamenti problema, tre aree fortemente interconnesse tra di loro.
A tal proposito, si evidenzia come i criteri di ammissione all’intervento riabilitativo nel “Disturbo dello Spettro Autistico a basso funzionamento” (in cui è possibile inquadrare NZ sulla base dell’osservazione diretta e dell’analisi della documentazione) siano definiti nel DCA 101/2020 della Regione Lazio. Tali criteri includono, nella fascia d’età dai 6 ai 12 anni, la terapia individuale integrata plurisettimanale con progressiva introduzione della terapia occupazionale e la terapia cognitiva- neuropsicologica “anche di tipo cognitivo-comportamentale”, in rapporto alle comorbidità psicopatologiche eventualmente presenti. Si sottolinea, inoltre, che la terapia cognitivo-comportamentale raccomandata nell’attuale fase evolutiva di NZ non necessariamente deve seguire i principi dell’ABA, sebbene possa integrarne alcuni aspetti quando indicato e sostenibile.
In considerazione dell’età del ragazzo, della fase evolutiva attuale e di quella prossima futura, si ritiene idonea una proposta che integri interventi occupazionali/cognitivo-comportamentali e di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Sono presenti in letteratura evidenze che la CAA possa risultare utile anche in adolescenti e adulti con ASD (Cannella-Malone, 2018), pur essendo tali interventi più complessi rispetto a quanto generalmente avviene entro i 6 anni d’età (Leonet et al., 2022).
Alla luce di quanto emerso, si ritiene che l’attuale progetto riabilitativo predisposto dall’ASL - pur garantendo continuità assistenziale e coerenza metodologica - necessiti di un’integrazione in termini di intensità e articolazione degli interventi, al fine di rispondere in modo più specifico ai bisogni funzionali attuali di NZ.
Si riconosce che la presa in carico territoriale risulta tempestiva e continuativa sin dai primi anni di vita e che l’ASL ha attivato anche misure di sostegno economico dedicate, tra cui il contributo regionale per i programmi psicologici e comportamentali (ex L.R. 7/2018, art. 74) e il contributo per la disabilità gravissima (D.M. 26 settembre 2016).
Tali misure rappresentano un segnale di attenzione e di supporto concreto, consentendo alla famiglia di integrare il trattamento convenzionato con interventi domiciliari. Tuttavia, il quadro attuale evidenzia la necessità di una maggiore integrazione funzionale tra le diverse componenti del percorso (centro, domicilio, scuola) e di una regia clinica unitaria che garantisca coerenza metodologica e monitoraggio degli esiti.
Pertanto, si ritiene che il trattamento riabilitativo dovrebbe essere così organizzato:
- 8 ore settimanali complessive di intervento diretto, così ripartite:
• 4 ore settimanali presso il Centro di Riabilitazione convenzionato, mantenendo l’attuale modello cognitivo-comportamentale;
• 4 ore settimanali di interventi integrativi domiciliari e/o scolastici, finanziabili anche tramite i fondi regionali già attivi, a prevalente matrice cognitivo-comportamentale e con operatori formati sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), finalizzati alla generalizzazione degli obiettivi del lavoro (a breve termine: gestione dei comportamenti problema, applicazione concreta della CAA a tutti i contesti di vita, con aumento delle competenze comunicative). Tali ore dovrebbero essere ripartite nei diversi contesti di vita del ragazzo. Nelle more della completa formalizzazione del piano di intervento a scuola, parte dell’intervento potrà essere svolto in contesto domestico o ambulatoriale. Sarebbe opportuno non moltiplicare in modo inappropriato i centri e/o gli operatori che erogano tali terapie.
- 2 ore al mese di teacher training, orientate alla condivisione di strategie comunicative e comportamentali con il personale scolastico e gli operatori OEPAC.
- 2 ore al mese di parent training, con focus sulla gestione dei comportamenti e sull’uso di strumenti comunicativi, per favorire la continuità tra ambiente terapeutico e familiare.
- 2 ore al mese di supervisione clinica da parte case manager o di un suo delegato adeguatamente formato, finalizzate al monitoraggio del percorso e alla revisione periodica degli obiettivi. Tali supervisioni si consigliano almeno 1 volta al mese nei primi 6 mesi del progetto; successivamente la frequenza dovrà essere rimodulata a seconda delle necessità cliniche.
Si consiglia inoltre la prosecuzione di tutti gli interventi scolastici e socio-assistenziali già avviati.
Inoltre, si fa presente come nella Delibera della Regione Lazio n. 75 del 2018 si indica, tra le varie necessità, l’importanza della designazione di un c.d. case manager, referente del Progetto che funga da interfaccia tra paziente, famiglia e i diversi servizi e strutture coinvolte, tramite riunioni o confronti periodici con terapisti, scuola e operatori. Nel caso di specie, una figura simile sembra fattualmente mancare nella gestione del Progetto e presa in carico di NZ e si ritiene debba essere identificato in un Neuropsichiatra Infantile o Psicologo qualificato (preferibilmente operante nel SSN) che coordini i diversi interventi.
Crediamo sia utile creare una rete, non solo assistenziale, ma anche di inclusione sociale, all’interno del territorio di appartenenza. Per il raggiungimento di tale obiettivo si ritiene utile che il ragazzo possa partecipare ad eventi ed iniziative che vengono svolte nel territorio stesso.
Si ribadisce, infine, l’importanza di incrementare il progetto di CAA e di favorire l’utilizzo di un ausilio in tutti gli ambienti vissuti dal ragazzo e non solo in ambito terapeutico.
Rispetto alla durata crediamo possa essere utile proseguire tale progetto per almeno i prossimi 24 mesi, successivamente sarà importante rivalutare il minore ed eventualmente rimodulare il progetto.
In particolare, si sottolinea l’importanza di ridefinire progressivamente l’intensità degli interventi di terapia cognitiva e comportamentale a favore di interventi basati sull’autonomia e sulle attività di vita quotidiana.
Ad ogni modo riteniamo fondamentale lo svolgimento del trattamento in stretta relazione e condivisione con il servizio territoriale di competenza.”.
14. L’ASL, con l’ultima memoria, ha rappresentato che essa già eroga, da un punto di vista sostanziale, quanto indicato dal CTU, evidenziando che lo stesso non ha riconosciuto la fondatezza della domanda quanto all’erogazione delle ore di terapia A.B.A.
La ASL ha pure rilevato il tratto di novità, rispetto ai temi svolti in ricorso, rispetto alla necessità di nominare un case manager, atteso che tale funzione risulta in concreto svolta dal centro di riabilitazione, dichiarandosi tuttavia disposta a procedere alla nomina.
Ha infine depositato attestazione del comune di Montefiascone ove si rappresenta che per gli anni 2023 e 2024 l’ente ha erogato alla famiglia -OMISSIS-il contributo regionale per interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico e il contributo per la disabilità gravissima indicando i relativi importi.
I ricorrenti, dal canto loro, hanno contestato la non esaustività della CTU rispetto alle richieste di parte.
15. Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi in questa sede dalle risultanze della disposta CTU, che ha ritenuto che il piano della ASL debba essere meramente implementato (peraltro in misura non radicale), ritenendo di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, che ha elaborato il progetto terapeutico individuale dopo una attenta valutazione tanto del minore, dei genitori, dell’ambiente in cui è inserito, delle prestazioni attualmente in corso, della documentazione prodotta, delle “Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti” dell’Istituto Superiore di Sanità (aggiornamento di ottobre 2023), delle “Linee Guida NICE” (aggiornate a dicembre 2017 per l’età evolutiva e a giugno 2021 per l’età adulta), delle “Linee guida per l’autismo” della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (2005) e di ulteriori evidenze disponibili in letteratura scientifica internazionale.
Il ricorso è pertanto infondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale IT, in via diretta o in via indiretta, il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di un numero di ore settimanali ulteriori rispetto a quello erogato, ciò che importa pure il rigetto della domanda risarcitoria formulata proprio con riferimento alla terapia ABA aggiuntiva erogata privatamente dalla famiglia.
L’elaborato peritale è completo e non necessita di ulteriori integrazioni, avendo il CTU esplicitato il percorso logico motivazionale seguito sia nella scelta del metodo che nella valutazione del minore.
Il ricorso può tuttavia ritenersi parzialmente fondato in parte nella misura in cui lo stesso, alla luce del quadro normativo sopra richiamato, venga rettamente inteso come volto all’adozione di un più adeguato piano terapeutico (nel senso che nei ricorsi in cui si agisce per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione a provvedere sull’istanza di erogazione – diretta o indiretta – di terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA (Applied Behavior Analysis), debba comunque ritenersi che il bene della vita cui possono ambire i ricorrenti è esclusivamente l’adozione del piano terapeutico con conseguente presa in carico del minore, cfr. Tar Lazio, sez. III quater, 15 aprile 2025, n. 7432).
A tal fine ritiene il Collegio che il progetto terapeutico in corso presso la ASL debba essere implementato con le modalità (come visto di non radicale impatto) suggerite dalla CTU e debba essere erogato direttamente dalla Asl competente o, in assenza di tale disponibilità, indirettamente mediante il ricorso a strutture accreditate presso la ASL stessa.
16. Il Collegio, esaminate la relazione, la documentazione allegata e l'istanza di liquidazione, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. per l'attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione) la somma di € 2.500,00, oltre I.V.A, se non esente, e contributi come per legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dei ricorrenti nella misura di due terzi e della ASL nella misura di un terzo in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, con le modalità sopra specificate che importano un mero incremento delle prestazioni già fornite dalla ASL.
17. Per le medesime ragioni, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Per l’effetto, condanna la ASL IT a provvedere direttamente a garantire al minore il trattamento riconosciuto nella misura di ore riconosciute o indirettamente attraverso il rimborso delle spese sostenute, sempre nei limiti delle ore riconosciute, nella consulenza tecnica d’ufficio.
Spese compensate.
Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, nella misura di due terzi a carico della parte ricorrente e di un terzo a carico della ASL IT, mandando alla Segreteria per la comunicazione dell'avvenuta liquidazione al C.T.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA CR IG, Presidente
BE CH, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE CH | MA CR IG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.