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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9108/2024 avente ad OGGETTO: carta docenti, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Marone Parte_1
RICORRENTE E
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dal Dirigente Dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 15.04.2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il menzionato chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
- Per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precaria siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
- per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
- ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs.
30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota CP_3 dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante CP_3 indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM
29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido
Marone.
In punto di fatto, deduceva di essere stata assunta per il citato : CP_1
- Per l'anno scolastico 2017 – 2018 come docente supplente per la classe concorsuale A061 (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali), con decorrenza degli effetti giuridici dal 23.10.2017;
- Per l'anno scolastico 2018 – 2019 come docente supplente fino al termine delle attività scolastiche per un posto normale e per l'insegnamento di A016 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIDIALI su cattedra ordinaria per h. 18 settimanali e con contratto a tempo a tempo determinato avente decorrenza dal 12.10.2018 e cessazione al 30.06.2019 presso IT CO DI (NATF14000X);
- Per l'anno scolastico 2019 – 2020 come docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto normale e per l'insegnamento di A010- DISCIPLINEGRAFICO-
PUBBLICITARIE su cattedra INTERNO, per h.9 settimanali e con contratto avente decorrenza dal 23/09/2019 e cessazione al 30/06/2020 presso IO II
NA (NAIS104009).
Lamentava, pertanto, di non avere mai ricevuto – in quanto insegnante precaria – la cd. Carta Docente, prevista ai sensi dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Buona Scuola), art. 1 comma 121, istitutiva della stessa “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche”, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico.
Evidenziava che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato.
Sottolineava, inoltre, di avere svolto funzioni analoghe, se non identiche, a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato. In punto di diritto, deduceva la violazione dell''obbligo di formazione previsto dagli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e della clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999 del principio di buon andamento della PA, di cui all'art. 97 della Cost. del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente deducendo il difetto di CP_1 giurisdizione, e nel merito l'infondatezza del diritto eccependo, altresì, la prescrizione del credito. A seguito del deposito di note di trattazione ex art 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa. Preliminare all'esame del merito è l'esame della giurisdizione. Al riguardo si ritiene, conformemente ai più recenti arresti della Corte di Cassazione, di applicare il criterio del petitum sostanziale che, “va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (ex multibus: Cass. civ. a Sezioni Unite, 12441/2022; cfr. anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016). La ricorrente chiede l'erogazione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” strettamente legato alle condizioni di impiego, come si dirà, e previa disapplicazione del D.P.C.M. esplicativo della norma istitutiva dello stesso, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto i profili dell'irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri di sia di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia di diritto dell'Unione europea (e, in specie, alle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE). La normativa nazionale, art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122, dell'art. 1 citato, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5 dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Il comma 124, dal canto suo, al primo periodo stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli al comma 1 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo D.P.C.M. elenca, inoltre, le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in buona sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016, il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
In base alla disciplina sopra riportata, dunque, il ha ritenuto che i docenti non di ruolo e CP_1 con contratto a tempo determinato fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della Carta di cui trattasi.
La Suprema Corte nella recente pronuncia n 29961 del 2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto cui questo Giudice intende uniformarsi 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Posto che la funzione docente è connessa alla formazione in servizio, obbligatoria, permanente e strutturale e che, peraltro, nessuna norma collettiva di settore prevede una distinzione, tra le attività formative del personale a tempo determinato e quelle del personale a tempo indeterminato, si condivide la ricostruzione della giurisprudenza di merito e di quella amministrativa, immune da vizi logici, nella quale si riscontra che la normativa nazionale disciplinante la carta elettronica docente è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con esame di tutte le questioni rilevanti, anche in merito alla fattispecie in esame (Trib. di Torino, Sez. Lav., 17 giugno 2022, n. 1009/2022; Cons. Stato, VII sez., 16 marzo 2022, n. 1842/2022). Sotto il primo profilo, va condiviso quanto argomentato dal Consiglio di Stato, nella citata pronuncia, a proposito della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: “questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarità rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121
a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente,- trattasi pertanto di un beneficio economico volto precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto,-di tal ché si può per tal via affermare che di essa in astratto sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento
– che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Sotto il secondo profilo, nell'ordinanza della CGUE pronunciata il 18.05.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nell'ambito di un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che: a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo CP_1 determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo. La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato, al punto 46, che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del
[...]
, ai quali la carta elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto Controparte_1 a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. Inoltre, con riferimento alle condizioni di impiego, la CGUE, nella sentenza citata ha ribadito che
«33- … per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, C72/18, punto Persona_1
25 e giurisprudenza ivi citata). 34- La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010,
e C444/09 e C456/09, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, Persona_2 Persona_3
C273/10, non pubblicata, punto 32), le indennità sessennali per formazione Persona_4 continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, C556/11, non pubblicata, Persona_5 punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, , Persona_6
C631/15, punto 36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale, che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, C315/17, non Persona_7 pubblicata, punto 47). 35- Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. 37- Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza.» La CGUE ha pertanto concluso, dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dei ricorrenti dal beneficio indicato fondato sulla mera temporaneità del rapporto essendo il nucleo essenziale dell'attività di docente l'insegnamento. In particolare i giudici di legittimità nell'analizzare la normativa hanno precisato che “l'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass.
31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. "educatori").” E quindi, “ è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. In tale prospettiva come sottolineato dalla Suprema Corte “ verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso” Sicuramente la discriminazione sussiste nella fattispecie di cui all'art 4 comma 1 e 2 della L.n 124 del 1999. Calando i suddetti principi nella fattispecie concreta può senz'altro affermarsi il diritto della ricorrente al beneficio per l'anno scolastico 2019 – 2020. Non può riconoscersi, invece, per l'anno scolastico 2017 – 2018, di cui, oltretutto, manca la probante allegazione (cfr. doc. 14 del ricorso recante sentenza in luogo del contratto di lavoro), poiché dagli allegati in atti (cfr., anche, doc. 15 del ricorso alla pagina 4), si evince che, con riferimento ai contratti stipulati per precedenti incarichi (dall'08.05.2018 al 10.06.2018; dal 11.06.20218 all'11.06.2018; dal 13.06.2018 al 13.06.2018;), trattasi di supplenze brevi.
Al riguardo la Suprema Corte che anche di recente (cfr Ordinanza di inammissibilità il 24 marzo
2024) nella persona del Primo Presidente si è pronunciata sulla questione di pregiudizialità in relazione al presente quesito “se il beneficio di cui all'art. 1, commi 121 e 122 della legge n. 107 de13 luglio 2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), spetti ai titolari di contratti di supplenze temporanee di cui all'art. 4, terzo comma, l. n. 124/1999 . In particolare, Il Primo Presidente ha sottolineato che lo strumento di formazione in oggetto è connesso temporalmente alla didattica annua ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. I giudici di legittimità hanno quindi precisato che: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. Nel caso di specie, risulta, quindi, difficile in presenza di contratti di supplenze brevi riscontrare quella situazione che è alla base delle scelte del legislatore che ha riconosciuto il beneficio in questione.
Senza sottacere che la parte ricorrente ha già richiesto, nel giudizio n. 1386/2019deciso con la sentenza n.2954 del 2020 , il danno patrimoniale in cui rientra anche la mancata percezione del beneficio della carta docenti ne consegue che, tale domanda, è inammissibile in applicazione del principio per cui “il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione”. (Cassazione civile sez. III, 11/01/2024, n.1259). Deve, poi, rilevarsi che, in relazione all'anno scolastico 2018-2019, per effetto dell'eccepita prescrizione, il diritto di credito in relazione a tale annualità è prescritto. I Giudici di legittimità hanno nella citata sentenza n 29961 del 2023enunciato tale principio:” azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Pertanto, essendo stato stipulato il contratto il 12.10.2018, e notificato il ricorso introduttivo il
30.04.2024, si è maturata la prescrizione.
Avendo parte ricorrente dichiarato di essere interno al sistema scolastico pubblico alla ricorrente compete l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione nell'anno scolastico 2019 – 2020.
La domanda è, dunque, fondata nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese del giudizio sono compensate per due terzi e liquidate in applicazione dei minimi tabellari, attesa la serialità della controversia.
PQM
Così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente per l'anno scolastico 2019 – 2020 ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge, con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
- Condanna parte convenuta all'erogazione della Carta elettronica per l'annualità citata;
- Compensa per due terzi le spese del giudizio e condanna parte resistente al pagamento della restante parte liquidata in € 200,00 oltre CU spese generali IVA e CPA se dovuti con attribuzione. Napoli, 22 gennaio 2025.
IL GIUDICE
DOTT.M.R.Lombardi