TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 18/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1184/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio Ardizzone e Christian Parte_1
Conti;
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso ai sensi Controparte_1 dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. Gianpiero Conti
- resistente -
OGGETTO: mobilità del personale scolastico.
CONCLUSIONI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e negli atti difensivi.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., del 12.2.2025, esaminate le note scritte, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Con ricorso depositato il 6.9.2023, ha convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1
Sciacca il , tra l'altro deducendo: di Controparte_1 essere docente di scuola primaria attualmente titolare di posto di sostegno presso l'
[...]
; di avere presentato domanda di mobilità su posto di CP_2 Pt_2
sostegno per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, facendo valere il titolo di precedenza quale unica referente del figlio minore portatore di handicap grave;
che, nonostante il Ministero le avesse riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 33, comma 5
L.104/92, non aveva ottenuto il trasferimento richiesto;
di aver ottenuto per l'a.s.
2023/2024 assegnazione provvisoria presso l'I.C. “Don Bosco- Navarro” di Ribera.
Ciò premesso in fatto, ha convenuto in giudizio il chiedendo: Controparte_1
“Accertare il diritto di precedenza ai sensi della L. 104/1992 nella provincia e/o comune di residenza ovvero in uno viciniore secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;-
Conseguentemente condannare il ad assegnare la ricorrente nella provincia e/o CP_1
comune di residenza ovvero in uno viciniore secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità come indicato tra le preferenze della domanda di mobilità; - Voglia, altresì, condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite ed al compenso professionale”.
Si è costituita l'Amministrazione scolastica contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle domande di controparte, con conseguente rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
****
Il ricorso è infondato.
La ricorrente lamenta che per gli aa.ss. 2020/2021 e 2023/2024, i movimenti interprovinciali sarebbero stati effettuati sulla base di non meglio precisate precedenze previste dal CCNI, ragion per cui non è dato comprendere se i concorrenti che hanno ottenuto il movimento vantassero un tiolo di precedenza poziore a quello della ricorrente;
la ricorrente deduce altresì che l'amministrazione convenuta ha riconosciuto il movimento richiesto a docenti privi di diritto di precedenza in ambito provinciale (pag. 3 ricorso).
Le doglianze di parte ricorrente risultano infondate anche alla luce delle argomentazioni giuridiche già esplicitate dal Tribunale in precedenti analoghi (cfr. sentenza n. 341 del
4.10.2024; sent. n. 49 del 13.02.2023) da intendersi qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. di cui si riportano i passaggi essenziali.
Occorre anzitutto evidenziare che l'art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994 - Testo Unico in materia di istruzione - stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio
1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (comma 1) e che “le
Pag. 2 di 7 predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (comma 2).
L'art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 statuisce poi che “Il lavoratore di cui al comma 3”
– ossia il “lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado” (cfr. comma 3 della medesima disposizione) – “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Deve rammentarsi che, secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il diritto del genitore o familiare lavoratore “che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato” di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento (in tal senso Cass. 16298/15).
Va ancora precisato che la disposizione normativa di cui all'art. 33 L. n. 104/1992 è stata più volte fatta oggetto di pronunciamenti ad opera della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che la pretesa del parente della persona portatrice di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina non costituisce un diritto assoluto, come si ricava dall'inciso testuale “ove possibile” (in tal senso si veda Corte cost. nn. 406/92, 325/96, 246/97 e
396/97).
Tali assunti hanno trovato riscontro nelle pronunce della Suprema Corte, che hanno affermato il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è privo di condizioni, ma richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il venir meno del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (v. Cass. nn. 829/01, 12692/02, nonché Sezioni Unite n. 7945/08).
Anche recentemente, la Corte di Cassazione è ritornata sull'argomento ribadendo che in tema di trasferimento del personale scolastico, l'art. 601 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel richiamare l'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, che riconosce il diritto di precedenza ove possibile, non attribuisce al docente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità un diritto incondizionato ad essere trasferito nella sede più vicina a quella dove risiede il soggetto assistito.
Pag. 3 di 7 Non può pertanto ritenersi illegittimo - per contrasto con l'art. 33 L. 104/92 – la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, opera una graduazione in ragione del soggetto che si trovi in condizioni di handicap e/o a seconda della gravità delle condizioni di salute dello stesso o dell'assistito.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità laddove ha previsto che
“nelle operazioni di trasferimento del personale scolastico che coinvolgano una pluralità di dipendenti fra i quali anche i soggetti titolari del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, l'Amministrazione - nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza, nonché dei canoni generali di correttezza e buona fede - è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti, che ben possono essere oggetto di contrattazione collettiva, al fine di bilanciare gli interessi, tutti egualmente meritevoli di tutela, degli aspiranti alla mobilità” (cfr. Cass. 35105/2022).
Ciò premesso nel caso di specie, è pacifica la ricorrenza in capo ad della Parte_1
sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 33 L. n. 104/1992 e dall'art. 13, punto IV
CCNI mobilità, in quanto madre di figlio minore, affetto da handicap grave (si veda sul punto il verbale di revisione della Commissione medica datato 15.7.2019, doc. 3, fascicolo ricorrente).
La certificazione medica attestante lo stato di handicap grave in cui versa il figlio è stato inoltre correttamente indicato nelle domande di mobilità territoriale, ove - peraltro – veniva specificato il tipo di precedenza spettante (cfr. doc. 1-2, fascicolo ricorrente).
Nei propri scritti difensivi l'Amministrazione resistente ha dedotto che la docente nonostante avesse partecipato alla mobilità interprovinciale con diritto di Pt_1
precedenza, non ha potuto ottenere il trasferimento in provincia di Agrigento in quanto la stessa è stata preceduta da aspiranti in possesso di altre precedenze ex lege. Ciò in virtù del fatto che la mobilità territoriale è realizzata con procedura di tipo concorsuale che tiene conto sia del punteggio attribuito che delle precedenze fruite da ciascun docente.
Le argomentazioni formulate dalla parte resistente sono fondate.
A tal riguardo giova inquadrare brevemente la disciplina relativa alle preferenze.
Il CCNI/Mobilità prevede che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
Pag. 4 di 7 I fase: Trasferimenti all'interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
La contrattazione integrativa ha previsto anche una complessa graduazione delle precedenze spettanti a docenti che si trovano in una particolare condizione personale sia lavorativa che familiare. Le precedenze di natura personale sono contemplate tutte da disposti contenuti in leggi nazionali che riconoscono forme di tutela per i lavoratori che desiderano modificare la propria sede di lavoro in via definitiva.
La contrattazione collettiva nazionale integrativa stabilisce la diversa graduazione delle condizioni di precedenza di natura personale.
A tal riguardo rileva l'art. 13 del CCNI mobilità, ove sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità nelle operazioni della sola mobilità territoriale, fatta eccezione per il solo punto
I) che vale anche per la mobilità professionale.
Per ogni tipo di precedenza è evidenziata la fase o le fasi del movimento al quale si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Il punto I) stabilisce che nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991
n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
Tali docenti, dunque, partecipano alla mobilità territoriale con priorità assoluta sui posti che si rendono disponibili.
Nel contesto delle procedure di mobilità e in ciascuna delle tre fasi sopra citate, viene riconosciuta poi precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L. vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648;
Pag. 5 di 7 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio, chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.
Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L. vo n. 297/94.
Anche in questo caso la contrattazione integrativa ha previsto che le precedenze legate alle condizioni di handicap operino secondo un ordine prestabilito che tiene conto sia delle necessità proprie del docente che di quelle dei familiari.
Ebbene, nel caso in esame, costituendosi in giudizio, l' ha Controparte_3
dedotto e dimostrato (documentazione allegata alla comparsa di costituzione cfr. doc. primaria 20-21 bollettino trasf AG senza privacy;
bollettino trasf Primaria AG 23-24 senza privacy), che i docenti trasferiti con la mobilità territoriale da altra provincia a quella di Agrigento per l'anno scolastico 2020/2021 erano muniti di precedenza ex art. 21 L. n.
104/1992: si tratta quindi di aspiranti in situazione di handicap personale, condizione che dà diritto ad una precedenza assoluta nei trasferimenti del personale;
anche per l'a.s.
2023/2024, i docenti trasferiti risultano muniti di precedenza ex art. 21 L. n. 104/1992 o di precedenza ex art. 61 L. 270/82 (emodializzati).
La resistente ha peraltro allegato e dimostrato che altri docenti in possesso del diritto di precedenza superiore o con pari precedenza, ma punteggio superiore alla ricorrente, non hanno ottenuto il trasferimento in provincia di Agrigento (cfr. graduatorie relative alla mobilità in Provincia di Agrigento a.s. 2020/2021 e 2023/2024, fascicolo di parte resistente).
A fronte delle specifiche deduzioni e produzioni di parte resistente, la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione circa la correttezza dell'operato dell'Amministrazione convenuta (cfr. verbale di udienza 29.2.2024), limitandosi solo nelle memorie conclusive
(cfr. dep. 30.1.2025), a negare l'efficacia probatoria della documentazione depositata in quanto “la produzione dei bollettini in formato excel (bollettini produzione di controparte) formati dalla stessa Amministrazione resistente non rileva pro domo suo ….”.
Pag. 6 di 7 La contestazione, ferma la tardività, in ogni caso appare infondata.
I file excel. cui fa riferimento la ricorrente, altro non sono che l'estratto delle graduatorie riportanti i docenti che non hanno ottenuto il movimento richiesto nonostante vantassero (al pari della ricorrente) un diritto di precedenza e avessero ottenuto un punteggio superiore.
Tali documenti in assenza di specifica contestazione circa la corrispondenza dei dati in esse riportati rispetto a quelli contenuti nella graduatoria, dati che per la loro rilevanza pubblicistica certamente sono accessibili alla ricorrente (eventualmente mediante lo strumento ex art. 22 l. 241/1990) appaiono idonei a provare gli assunti dell'amministrazione resistente.
Per quanto, sopra, il ricorso va rigettato essendo emerso, all'esito del giudizio, che l'amministrazione convenuta ha fatto corretta applicazione delle norme primarie e pattizie disciplinanti la procedura di mobilità.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso di deve essere rigettato. Parte_1
La natura della controversia e la esistenza di precedenti di merito difformi, coevi alla proposizione della domanda, richiamati in ricorso, inducono alla compensazione spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso;
spese compensate
Sciacca, 18.2.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio Ardizzone e Christian Parte_1
Conti;
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso ai sensi Controparte_1 dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. Gianpiero Conti
- resistente -
OGGETTO: mobilità del personale scolastico.
CONCLUSIONI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e negli atti difensivi.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., del 12.2.2025, esaminate le note scritte, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Con ricorso depositato il 6.9.2023, ha convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1
Sciacca il , tra l'altro deducendo: di Controparte_1 essere docente di scuola primaria attualmente titolare di posto di sostegno presso l'
[...]
; di avere presentato domanda di mobilità su posto di CP_2 Pt_2
sostegno per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, facendo valere il titolo di precedenza quale unica referente del figlio minore portatore di handicap grave;
che, nonostante il Ministero le avesse riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 33, comma 5
L.104/92, non aveva ottenuto il trasferimento richiesto;
di aver ottenuto per l'a.s.
2023/2024 assegnazione provvisoria presso l'I.C. “Don Bosco- Navarro” di Ribera.
Ciò premesso in fatto, ha convenuto in giudizio il chiedendo: Controparte_1
“Accertare il diritto di precedenza ai sensi della L. 104/1992 nella provincia e/o comune di residenza ovvero in uno viciniore secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;-
Conseguentemente condannare il ad assegnare la ricorrente nella provincia e/o CP_1
comune di residenza ovvero in uno viciniore secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità come indicato tra le preferenze della domanda di mobilità; - Voglia, altresì, condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite ed al compenso professionale”.
Si è costituita l'Amministrazione scolastica contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle domande di controparte, con conseguente rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
****
Il ricorso è infondato.
La ricorrente lamenta che per gli aa.ss. 2020/2021 e 2023/2024, i movimenti interprovinciali sarebbero stati effettuati sulla base di non meglio precisate precedenze previste dal CCNI, ragion per cui non è dato comprendere se i concorrenti che hanno ottenuto il movimento vantassero un tiolo di precedenza poziore a quello della ricorrente;
la ricorrente deduce altresì che l'amministrazione convenuta ha riconosciuto il movimento richiesto a docenti privi di diritto di precedenza in ambito provinciale (pag. 3 ricorso).
Le doglianze di parte ricorrente risultano infondate anche alla luce delle argomentazioni giuridiche già esplicitate dal Tribunale in precedenti analoghi (cfr. sentenza n. 341 del
4.10.2024; sent. n. 49 del 13.02.2023) da intendersi qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. di cui si riportano i passaggi essenziali.
Occorre anzitutto evidenziare che l'art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994 - Testo Unico in materia di istruzione - stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio
1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (comma 1) e che “le
Pag. 2 di 7 predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (comma 2).
L'art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 statuisce poi che “Il lavoratore di cui al comma 3”
– ossia il “lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado” (cfr. comma 3 della medesima disposizione) – “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Deve rammentarsi che, secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il diritto del genitore o familiare lavoratore “che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato” di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento (in tal senso Cass. 16298/15).
Va ancora precisato che la disposizione normativa di cui all'art. 33 L. n. 104/1992 è stata più volte fatta oggetto di pronunciamenti ad opera della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che la pretesa del parente della persona portatrice di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina non costituisce un diritto assoluto, come si ricava dall'inciso testuale “ove possibile” (in tal senso si veda Corte cost. nn. 406/92, 325/96, 246/97 e
396/97).
Tali assunti hanno trovato riscontro nelle pronunce della Suprema Corte, che hanno affermato il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è privo di condizioni, ma richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il venir meno del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (v. Cass. nn. 829/01, 12692/02, nonché Sezioni Unite n. 7945/08).
Anche recentemente, la Corte di Cassazione è ritornata sull'argomento ribadendo che in tema di trasferimento del personale scolastico, l'art. 601 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel richiamare l'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, che riconosce il diritto di precedenza ove possibile, non attribuisce al docente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità un diritto incondizionato ad essere trasferito nella sede più vicina a quella dove risiede il soggetto assistito.
Pag. 3 di 7 Non può pertanto ritenersi illegittimo - per contrasto con l'art. 33 L. 104/92 – la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, opera una graduazione in ragione del soggetto che si trovi in condizioni di handicap e/o a seconda della gravità delle condizioni di salute dello stesso o dell'assistito.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità laddove ha previsto che
“nelle operazioni di trasferimento del personale scolastico che coinvolgano una pluralità di dipendenti fra i quali anche i soggetti titolari del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, l'Amministrazione - nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza, nonché dei canoni generali di correttezza e buona fede - è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti, che ben possono essere oggetto di contrattazione collettiva, al fine di bilanciare gli interessi, tutti egualmente meritevoli di tutela, degli aspiranti alla mobilità” (cfr. Cass. 35105/2022).
Ciò premesso nel caso di specie, è pacifica la ricorrenza in capo ad della Parte_1
sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 33 L. n. 104/1992 e dall'art. 13, punto IV
CCNI mobilità, in quanto madre di figlio minore, affetto da handicap grave (si veda sul punto il verbale di revisione della Commissione medica datato 15.7.2019, doc. 3, fascicolo ricorrente).
La certificazione medica attestante lo stato di handicap grave in cui versa il figlio è stato inoltre correttamente indicato nelle domande di mobilità territoriale, ove - peraltro – veniva specificato il tipo di precedenza spettante (cfr. doc. 1-2, fascicolo ricorrente).
Nei propri scritti difensivi l'Amministrazione resistente ha dedotto che la docente nonostante avesse partecipato alla mobilità interprovinciale con diritto di Pt_1
precedenza, non ha potuto ottenere il trasferimento in provincia di Agrigento in quanto la stessa è stata preceduta da aspiranti in possesso di altre precedenze ex lege. Ciò in virtù del fatto che la mobilità territoriale è realizzata con procedura di tipo concorsuale che tiene conto sia del punteggio attribuito che delle precedenze fruite da ciascun docente.
Le argomentazioni formulate dalla parte resistente sono fondate.
A tal riguardo giova inquadrare brevemente la disciplina relativa alle preferenze.
Il CCNI/Mobilità prevede che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
Pag. 4 di 7 I fase: Trasferimenti all'interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
La contrattazione integrativa ha previsto anche una complessa graduazione delle precedenze spettanti a docenti che si trovano in una particolare condizione personale sia lavorativa che familiare. Le precedenze di natura personale sono contemplate tutte da disposti contenuti in leggi nazionali che riconoscono forme di tutela per i lavoratori che desiderano modificare la propria sede di lavoro in via definitiva.
La contrattazione collettiva nazionale integrativa stabilisce la diversa graduazione delle condizioni di precedenza di natura personale.
A tal riguardo rileva l'art. 13 del CCNI mobilità, ove sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità nelle operazioni della sola mobilità territoriale, fatta eccezione per il solo punto
I) che vale anche per la mobilità professionale.
Per ogni tipo di precedenza è evidenziata la fase o le fasi del movimento al quale si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Il punto I) stabilisce che nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991
n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
Tali docenti, dunque, partecipano alla mobilità territoriale con priorità assoluta sui posti che si rendono disponibili.
Nel contesto delle procedure di mobilità e in ciascuna delle tre fasi sopra citate, viene riconosciuta poi precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L. vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648;
Pag. 5 di 7 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio, chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.
Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L. vo n. 297/94.
Anche in questo caso la contrattazione integrativa ha previsto che le precedenze legate alle condizioni di handicap operino secondo un ordine prestabilito che tiene conto sia delle necessità proprie del docente che di quelle dei familiari.
Ebbene, nel caso in esame, costituendosi in giudizio, l' ha Controparte_3
dedotto e dimostrato (documentazione allegata alla comparsa di costituzione cfr. doc. primaria 20-21 bollettino trasf AG senza privacy;
bollettino trasf Primaria AG 23-24 senza privacy), che i docenti trasferiti con la mobilità territoriale da altra provincia a quella di Agrigento per l'anno scolastico 2020/2021 erano muniti di precedenza ex art. 21 L. n.
104/1992: si tratta quindi di aspiranti in situazione di handicap personale, condizione che dà diritto ad una precedenza assoluta nei trasferimenti del personale;
anche per l'a.s.
2023/2024, i docenti trasferiti risultano muniti di precedenza ex art. 21 L. n. 104/1992 o di precedenza ex art. 61 L. 270/82 (emodializzati).
La resistente ha peraltro allegato e dimostrato che altri docenti in possesso del diritto di precedenza superiore o con pari precedenza, ma punteggio superiore alla ricorrente, non hanno ottenuto il trasferimento in provincia di Agrigento (cfr. graduatorie relative alla mobilità in Provincia di Agrigento a.s. 2020/2021 e 2023/2024, fascicolo di parte resistente).
A fronte delle specifiche deduzioni e produzioni di parte resistente, la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione circa la correttezza dell'operato dell'Amministrazione convenuta (cfr. verbale di udienza 29.2.2024), limitandosi solo nelle memorie conclusive
(cfr. dep. 30.1.2025), a negare l'efficacia probatoria della documentazione depositata in quanto “la produzione dei bollettini in formato excel (bollettini produzione di controparte) formati dalla stessa Amministrazione resistente non rileva pro domo suo ….”.
Pag. 6 di 7 La contestazione, ferma la tardività, in ogni caso appare infondata.
I file excel. cui fa riferimento la ricorrente, altro non sono che l'estratto delle graduatorie riportanti i docenti che non hanno ottenuto il movimento richiesto nonostante vantassero (al pari della ricorrente) un diritto di precedenza e avessero ottenuto un punteggio superiore.
Tali documenti in assenza di specifica contestazione circa la corrispondenza dei dati in esse riportati rispetto a quelli contenuti nella graduatoria, dati che per la loro rilevanza pubblicistica certamente sono accessibili alla ricorrente (eventualmente mediante lo strumento ex art. 22 l. 241/1990) appaiono idonei a provare gli assunti dell'amministrazione resistente.
Per quanto, sopra, il ricorso va rigettato essendo emerso, all'esito del giudizio, che l'amministrazione convenuta ha fatto corretta applicazione delle norme primarie e pattizie disciplinanti la procedura di mobilità.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso di deve essere rigettato. Parte_1
La natura della controversia e la esistenza di precedenti di merito difformi, coevi alla proposizione della domanda, richiamati in ricorso, inducono alla compensazione spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso;
spese compensate
Sciacca, 18.2.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 7 di 7