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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/08/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1373/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata ad [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to NUZZO TERESANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 22/05/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 30/04/1994, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (al n. 42, parte II, serie A, anno 1994). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati quattro figli, (il 10/11/1994 in Acerra), (il Persona_1 Persona_2
11/03/1998 in Acerra), (il 27/09/2001 in Acerra) e Persona_3 [...]
(il 14/05/2008 in Acerra), le parti hanno indicato compiutamente nel Persona_4 ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/07/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Ne consegue che la domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta.
5. Appare conforme agli interessi del figlio minore , rispettoso Persona_4 delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a
Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss,
337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 15/07/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 a) “i coniugi vivranno separatamente, a partire dalla data della pubblicazione del decreto di omologa, con obbligo per entrambi di comunicare reciprocamente eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
b) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione e dimora dello stesso, momentaneamente, presso la casa coniugale solo fino a che la madre avrà una nuova residenza e quindi poi si trasferirà presso quest'ultima;
c) quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il sig. potrà vedere il minore e Per_4
potrà pernottare con Egli liberamente compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè il figlio il 25 Dicembre e 31 Dicembre o l'1
Gennaio e il 24 Dicembre, secondo il criterio dell'alternanza, oltre ai giorni già previsti regolarmente;
durante le vacanze pasquali, ad anni alteri, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedi dell'Angelo e viceversa;
il minore trascorrerà la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre una settimana e/o quindici giorni consecutivi a seconda degli impegni lavorativi, concordati in tempi utili, almeno due mesi prima dalla stessa;
d) il sig. data la situazione precaria lavorativa, verserà un assegno mensile di euro 100,00 Per_4
a titolo di concorso al mantenimento del minore, entro il cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
e) i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute;
f) poiché la casa coniugale resta al D'Anna lo stesso autorizza la a portare con sé nella Pt_1
nuova residenza i seguenti elettrodomestici: frigorifero, lavatrice, tv, cucinino, asciugatrice e lavastoviglie;
g) il sig. autorizza la a richiedere e percepite il 100% dell'assegno unico per il Per_4 Pt_1 figlio Persona_4
h) il sig. provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il Per_4
figlio minorenne. Nello specifico: libri e trasporto scolastico e altri strumenti di studio, scuola guida, rette e mense scolastiche e/o universitarie, gite e viaggi di istruzione, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche private o comunque non coperte dal SSN, farmaci da banco, apparecchi e tutto quanto necessario alla salute;
i) di comune accordo, tendenzialmente e conformemente alle volontà manifestate dal figlio di caso in caso, il compleanno, l'onomastico, i festeggiamenti per il 18° compleanno e gli eventuali riti e/o per
3 l'assunzione di sacramenti (cresima, matrimonio ecc) et similia dovranno essere trascorsi tutti insieme e cioè alla presenza di entrambi i genitori e con il loro comune contributo economico;
j) in caso d'impedimento o di malattia del figlio nei giorni concordati, i genitori potranno sempre far visita alla prole presso la casa in cui si trova, previo accordo telefonico ed, eventualmente, le visite verranno spostate nei giorni seguenti;
k) resta inteso che tali date ed orari sono puramente indicativi e potranno essere modificati in base alle esigenze lavorative di entrambi i coniugi
l) i coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti con le rispettive famiglie;
m) i coniugi si obbligano ad informarsi reciprocamente con cadenza periodica in ordine alle condizioni di salute e l'andamento scolastico del figlio, rendendosi in ogni caso, edotti su quant'altro dovrà essere concordato per il sereno e sano sviluppo della prole;
n) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della prole (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere ecc.) verranno prese concordemente e preventivamente dai genitori.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 20/12/1975, e , nato a [...] il [...], che Parte_2
4 hanno contratto matrimonio ad Acerra (NA) il 30/04/1994 (atto n. 42, Parte II, Serie
A, anno 1994);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 24/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1373/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata ad [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to NUZZO TERESANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 22/05/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 30/04/1994, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (al n. 42, parte II, serie A, anno 1994). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati quattro figli, (il 10/11/1994 in Acerra), (il Persona_1 Persona_2
11/03/1998 in Acerra), (il 27/09/2001 in Acerra) e Persona_3 [...]
(il 14/05/2008 in Acerra), le parti hanno indicato compiutamente nel Persona_4 ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/07/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Ne consegue che la domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta.
5. Appare conforme agli interessi del figlio minore , rispettoso Persona_4 delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a
Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss,
337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 15/07/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 a) “i coniugi vivranno separatamente, a partire dalla data della pubblicazione del decreto di omologa, con obbligo per entrambi di comunicare reciprocamente eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
b) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione e dimora dello stesso, momentaneamente, presso la casa coniugale solo fino a che la madre avrà una nuova residenza e quindi poi si trasferirà presso quest'ultima;
c) quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il sig. potrà vedere il minore e Per_4
potrà pernottare con Egli liberamente compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè il figlio il 25 Dicembre e 31 Dicembre o l'1
Gennaio e il 24 Dicembre, secondo il criterio dell'alternanza, oltre ai giorni già previsti regolarmente;
durante le vacanze pasquali, ad anni alteri, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedi dell'Angelo e viceversa;
il minore trascorrerà la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre una settimana e/o quindici giorni consecutivi a seconda degli impegni lavorativi, concordati in tempi utili, almeno due mesi prima dalla stessa;
d) il sig. data la situazione precaria lavorativa, verserà un assegno mensile di euro 100,00 Per_4
a titolo di concorso al mantenimento del minore, entro il cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
e) i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute;
f) poiché la casa coniugale resta al D'Anna lo stesso autorizza la a portare con sé nella Pt_1
nuova residenza i seguenti elettrodomestici: frigorifero, lavatrice, tv, cucinino, asciugatrice e lavastoviglie;
g) il sig. autorizza la a richiedere e percepite il 100% dell'assegno unico per il Per_4 Pt_1 figlio Persona_4
h) il sig. provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il Per_4
figlio minorenne. Nello specifico: libri e trasporto scolastico e altri strumenti di studio, scuola guida, rette e mense scolastiche e/o universitarie, gite e viaggi di istruzione, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche private o comunque non coperte dal SSN, farmaci da banco, apparecchi e tutto quanto necessario alla salute;
i) di comune accordo, tendenzialmente e conformemente alle volontà manifestate dal figlio di caso in caso, il compleanno, l'onomastico, i festeggiamenti per il 18° compleanno e gli eventuali riti e/o per
3 l'assunzione di sacramenti (cresima, matrimonio ecc) et similia dovranno essere trascorsi tutti insieme e cioè alla presenza di entrambi i genitori e con il loro comune contributo economico;
j) in caso d'impedimento o di malattia del figlio nei giorni concordati, i genitori potranno sempre far visita alla prole presso la casa in cui si trova, previo accordo telefonico ed, eventualmente, le visite verranno spostate nei giorni seguenti;
k) resta inteso che tali date ed orari sono puramente indicativi e potranno essere modificati in base alle esigenze lavorative di entrambi i coniugi
l) i coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti con le rispettive famiglie;
m) i coniugi si obbligano ad informarsi reciprocamente con cadenza periodica in ordine alle condizioni di salute e l'andamento scolastico del figlio, rendendosi in ogni caso, edotti su quant'altro dovrà essere concordato per il sereno e sano sviluppo della prole;
n) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della prole (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere ecc.) verranno prese concordemente e preventivamente dai genitori.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 20/12/1975, e , nato a [...] il [...], che Parte_2
4 hanno contratto matrimonio ad Acerra (NA) il 30/04/1994 (atto n. 42, Parte II, Serie
A, anno 1994);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 24/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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