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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG 12606/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 12606/2024 promossa da:
e Associati degli Avv.ti Giuliano Votta e Sergio Votta, in persona dei soci e legali CP_1
rappresentanti Giuliano Votta e Sergio Votta, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Votta;
ricorrente contro
Service Credit s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaspare Aiello e Gisella Leto;
convenuta
avente ad oggetto: domanda pagamento compenso avvocati ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, nullità del patto di quota lite all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 15.04.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed ex art. 14 D.Lgs. n.
150/2011 con cui lo e Associati degli Avv.ti Giuliano Votta e Sergio Votta citava in CP_1
giudizio Service Credit s.p.a. esponendo: 1) di aver sottoscritto con la resistente in data 19.07.2018 un accordo per prestare attività professionale a favore delle mandanti della resistente medesima in procedure di sequestro ex art. 7 RDL n. 436/1927; 2) che fu pattuito un compenso pari al 50% di quello che la convenuta avrebbe incassato dalle proprie clienti, incasso che a sua volta consisteva nell'attribuzione di una percentuale di quanto effettivamente riscosso dai debitori;
3) che detto accordo era nullo perché in violazione del divieto dei patti di quota lite ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della legge n. 247/2012 secondo cui “Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”; 4) che in data 30.03.2022 la resistente inviava per la firma una nuova convenzione prevedente condizioni peggiorative (esclusione della possibilità di chiedere la distrazione delle spese ed oneri per i domiciliatari a carico esclusivo della ricorrente in luogo della ripartizione a metà) in violazione dei commi 4 e 5 lett. g. dell'art. 13 bis della legge n. 247/2012 e pertanto da
2 considerare vessatorie;
5) che analoga convenzione veniva inviata in data 13.04.2022 che prevedeva pure che per le attività iniziate prima del nuovo accordo ma non ancora fatturate sarebbero state applicate le nuove tariffe;
6) che in data 22.10.2020 parte ricorrente introdusse il ricorso per sequestro ex art. 7 RDL n. 436/1927 Rge n. 4112/2020 avanti al Tribunale di Torino nei confronti del debitore L2A Trasporti s.r.l., proprietario di un veicolo gravato di ipoteca automobilistica;
7) che detto procedimento si concluse con un decreto di improcedibilità per intervenuto fallimento del debitore;
8) di non aver riscosso per detto procedimento alcun compenso in forza delle previsioni (nulle e vessatorie) della convenzione, fatto salvo il rimborso delle spese di notifica;
9) di voler pertanto ottenere il pagamento del compenso essendo nulla la pattuizione che escludeva il diritto al compenso in caso di mancato conseguimento di un profitto da parte del mandante, compenso da determinare in applicazione dei parametri ministeriali previsti per le procedure esecutive mobiliari, con applicazione della maggiorazione del 50% per la fase di studio ed introduzione ed in base ai valori medi per la fase di trattazione, per un totale di €
2.605,26 al lordo dei accessori fiscali e previdenziali, somma che pertanto chiedeva in pagamento;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Service Credit s.p.a. chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) che l'accordo sul compenso del 2018 fu proposto in realtà dall'avv. Votta sicché fu oggetto di discussione fra le parti e non unilateralmente imposto;
2) che in caso di nullità della convenzione del 2022 sarebbe risorta quella del 2018 che aveva identiche previsioni;
3) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino per essere competente il Tribunale di Cosenza quale foro pattuito nella convenzione del 2022; 3) l'indebito frazionamento del credito da parte dello avendo già introdotto 17 procedimenti contro la resistente CP_1
in 17 Tribunali diversi, quando invece tutti i giudizi, in caso di non ritenuta competenza del
Tribunale di Cosenza, avrebbero dovuto essere incardinati presso il Tribunale di Milano quale foro della ricorrente;
4) l'erronea interpretazione del patto quota lite, posto che esso non si ravvisa nella divisione dei compensi ma quando il compenso proviene direttamente dall'oggetto del giudizio;
5) che le convenzioni non sono conseguenza di atti unilaterali della resistente, ma di contrattazione fra le parti;
6) che il procedimento per cui ha chiesto il pagamento del CP_1
compenso si è svolto nel 2020 con parcella emessa nel febbraio 2021, sicché risulta applicabile la convenzione del 2018; 7) l'erroneità del compenso richiesto, non sussistendo i presupposti per la maggiorazione, neppure concordata fra le parti;
3 - rilevato che, non essendo state dedotte istanze di prova dalle parti, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 15.04.2025 ore
8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'eccezione di incompetenza territoriale per essere competente il foro di Cosenza quale foro pattuito nella convenzione del 2022 non può essere accolta dal momento che la clausola della convenzione non ha previsto la competenza del foro di Cosenza come esclusiva (“Qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione, ed esecuzione del presente Accordo, sarà competente il Foro di Cosenza”), sicché la sua elezione non esclude la competenza dei fori alternativi di legge, come del resto espressamente disposto dal secondo comma dell'art. 29 c.p.c.;
- che, infatti, per pacifica giurisprudenza “la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Tuttavia, ai fini dell'individuazione di detta volontà delle parti, è sufficiente che esse specifichino che detto foro convenzionale è voluto come «esclusivo», poiché da tale qualificazione emerge senza alcun dubbio la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari” (Cass., Sez. III, sentenza n. 5030/2000 e più recentemente
Cass. n. 9754/2024 che in una fattispecie analoga alla presente ha statuito che la clausola “si limita
a prevedere una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale, consentendo di concentrare presso il giudice del luogo in cui ha sede la Banca tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto, senza sottrarre alle parti la facoltà di adire altri fori, tra quelli alternativamente previsti dalla legge”): nel caso di specie non vi è alcuna indicazione della volontà delle parti di qualificare come esclusiva la competenza del foro di Cosenza, sicché risultano applicabili i fori alternativi di legge;
- che anche l'eccezione di incompetenza territoriale per essere competente il foro di Milano quale foro della sede della ricorrente è infondata in quanto l'eccezione è stata formulata in modo incompleto, ovvero solamente in relazione ad uno dei possibili criteri di radicamento della competenza, non essendo stati invece esaminati i profili di competenza di cui all'art. 20 c.p.c.;
4 - che, infatti, “in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito
(trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova,
l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito” (Cass., Sez. VI, 21/07/2011, n.
15996), essendo inoltre “l'incompletezza della formulazione dell'eccezione è controllabile anche
d'ufficio dalla corte di Cassazione” (Cass., Sez. VI, 16/06/2011, n. 13202);
- che, infine e con considerazione assorbente, va detto che la competenza del Tribunale di
Torino ha in realtà natura funzionale, posto che il comma 2 dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011 attribuisce alla competenza funzionale dell'Ufficio giudiziario presso cui è stato instaurato il procedimento a conoscere della richiesta di pagamento del compenso da parte dell'avvocato: sul punto Cass., sez. VI, 11/01/2017, n. 548;
- che al riguardo va detto, in replica a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, che la sussistenza di una domanda di nullità di alcune clausole della convenzione in essere fra le parti
(domanda avente finalità chiaramente propedeutica e preliminare all'accoglimento della domanda di pagamento del compenso, posto che per potere ottenere il pagamento del compenso lo deve prima ottenere la declaratoria di nullità della clausola contrattuale CP_1
in punto determinazione del compenso) non è incompatibile con il procedimento speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011;
- che, infatti, consolidata giurisprudenza afferma che “Le controversie relative ai compensi dovuti all'avvocato sono soggette al rito speciale, anche se include questioni sull'esistenza della pretesa oltre al mero quantum del compenso, sancendo che tale rito ha prevalenza su quello ordinario e sommario di cognizione previsti dal codice di procedura civile” (Cass. n. 31431/2024; Cass. n
4002/2016; Cass. n. 5843/2017);
- che, pertanto, va affermata la competenza del Tribunale di Torino in applicazione del criterio di competenza statuito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011;
- che anche l'eccezione di indebito frazionamento del credito non può essere accolta essendo quella disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 una competenza territoriale funzionale, che
5 esclude la possibilità di cumulo in un unico processo di richieste di pagamenti per procedimenti incardinati davanti a differenti Autorità giudiziarie (con l'unica, parziale, eccezione della possibilità di agire per ogni spettanza avanti al giudice che per ultimo ha conosciuto la medesima controversia se questa si è sviluppata in diversi stati e gradi del processo, ad esempio avanti al
Tribunale ed avanti alla Corte di Appello);
- che, infatti, qualora un avvocato voglia agire per la tutela di crediti derivanti da più rapporti professionali può in primo luogo agire in via monitoria con le seguenti regole di competenza: “a) proporre le domande in cumulo con il rito monitorio ai sensi dell'art. 637 c.c., comma 1 e, dunque, davanti al tribunale competente secondo le regole della cognizione ordinaria;
b) proporle separatamente davanti all'ufficio di espletamento delle prestazioni ai sensi del secondo comma della stessa norma;
c) proporle cumulativamente davanti al tribunale del luogo indicato dell'art. 637 c.p.c., comma 3” sempre in via monitoria;
- che nel caso di specie parte ricorrente non ha però inteso introdurre un giudizio monitorio in quanto il suo credito non era liquido ed esigibile, essendo infatti condizionato all'accoglimento di domande preliminari di nullità della convenzione intercorsa fra le parti, ragion per cui l'unico strumento processuale utilizzabile era il giudizio ordinario che, ai sensi del citato art. 14 del D.Lgs.
n. 150/2011, prevede la competenza funzionale del Tribunale presso cui è stata instaurata la causa, nel caso di specie Torino, senza possibilità quindi di procedere a cumuli nello stesso giudizio con domande relative ai compensi maturati per controversie instaurate presso altri fori, con correlati fori dotati di competenza funzionale (unica eccezione al principio essendo l'applicazione del foro del consumatore, prevalente su ogni altro foro: Cass. n. 3241/2024, ipotesi tuttavia non sussistente nella fattispecie in esame);
- che, in aggiunta a quanto precede, va pure detto che secondo ampia giurisprudenza (Cass.
11212/1996; Cass. 1213/2003; Cass. 4862/2007; Cass. 25269/2010) l'art. 104 c.p.c. ammette il cumulo oggettivo di cause anche non altrimenti connesse soltanto se il giudice sia naturalmente competente per ognuna di esse. In particolare si afferma che: “l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al comma 2 dell'art. 10
c.p.c., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva
6 non è consentita” (Cass. 25269/2010; Trib. Torino, n. 5828/2018), principio perfettamente applicabile alla fattispecie in esame;
- che, poi, va altresì riferito che l'orientamento giurisprudenziale appena riferito risulta applicabile anche qualora si ritenesse che il presente giudizio non sia disciplinato dall'art. 14 del
D.Lgs. n. 150/2011, come eccepito dalla difesa della convenuta, atteso che il Tribunale di Torino non ha, palesemente, alcuna competenza per conoscere le controversie sorte presso altri
Tribunali in applicazione dei criteri di cui agli art. 18, 19 e 20 c.p.c. (le parti hanno sede a Milano e
Cosenza, e nessun'altra obbligazione è sorta o doveva essere eseguita a Torino);
- che, pertanto, alla luce di quanto precede l'eccezione di indebito frazionamento del credito non può essere accolta non potendo lo che agire separatamente per ciascun credito CP_1
avanti al foro di volta in volta adito;
- che, nel merito, premessa la legittimazione attiva dello in forza dello statuto (art. CP_1
8.8) che pone espressamente in capo allo Studio la tenuta dei rapporti economici con i clienti
(Cass. n. 11940/2024), va affermata l'applicabilità della convenzione del 2022 e non di quella del
2018 (come invece eccepito dalla difesa di parte resistente), posto che la convenzione del 2022 prevedeva espressamente la sua applicazione anche alle attività svolte precedentemente se non ancora fatturate, ipotesi sussistente nella fattispecie in esame non avendo lo mai CP_1
fatturato i propri compensi per la causa instaurata avanti al Tribunale di Torino, essendosi in effetti limitata a chiedere ed ottenere il rimborso delle anticipazioni sborsate per le spese di notifica, mentre il compenso è stato chiesto in pagamento per la prima volta solamente nel 2024
(doc. n. 9 parte ricorrente): il rimborso delle spese vive (pari ad € 39,15: doc. n. 21 parte convenuta), infatti, non ha alcuna funzione remunerativa dell'attività intellettuale svolta da parte ricorrente, che dunque non risultava aver fatturato il compenso prima della convenzione del 2022, compenso che, in effetti, è stato richiesto per la prima volta nel 2024 (ed infatti nella parcella del
2021 non sono applicati il rimborso forfetario, Cpa ed Iva, trattandosi di mero rimborso spese);
- che, sempre nel merito, va premesso che lo non ha chiesto di dichiararsi la nullità CP_1
dell'intera convenzione del 2022, ma solamente di alcune singole clausole relative alle modalità di determinazione del compenso, sicché l'eventuale accoglimento della domanda di nullità non comporta certo la reviviscenza della convenzione del 2018, ma l'applicazione dei criteri sostitutivi di legge, ovvero nel caso di specie i parametri ministeriali (DM 55/2012), posto che, in assenza di
7 una (valida) pattuizione del compenso, allora il compenso dell'avvocato è determinato dall'Autorità giudiziaria in applicazione dei parametri di legge;
- che, quindi, svolte le premesse che precedono, ritiene il Tribunale che la clausola della convenzione del 2022 determinativa del compenso sia nulla per violazione del divieto del patto di quota lite di cui al comma quarto dell'art. 13 della legge n. 247/2012 secondo cui “Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”;
- che, infatti, la convenzione attribuiva in definitiva allo una percentuale fissa sulle CP_1
somme effettivamente recuperate dai debitori secondo un meccanismo per cui la società convenuta era remunerata dai propri committenti esclusivamente in forza di una percentuale sugli incassi effettivi dai debitori, remunerazione che era a sua volta spartita con lo CP_1
sulla base di percentuali predefinite: detta pattuizione ad avviso del Tribunale rappresenta plasticamente una violazione della norma indicata, dal momento che il compenso per l'avvocato è condizionato in punto an e determinato in punto quantum esclusivamente all'incasso di denaro dai debitori;
- che, infatti, anche recentemente è stato affermato che “il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il patto con cui il compenso dell'avvocato era stato parametrato ad una percentuale dell'importo che, in caso di esito positivo della lite, la cliente avrebbe percepito a titolo di risarcimento del danno conseguente all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole)”:
Cass. n. 23738/2024, che prosegue affermando che “la nullità del patto di quota lite è assoluta e colpisce qualsiasi negozio avente ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo trattamento economico. La nullità del patto di quota lite non pregiudica, però, la validità dell'intero contratto di patrocinio, quindi, il legale conserva il diritto al compenso per le sue prestazioni sulla base delle tariffe professionali”;
- che la clausola sul compenso non può invece essere ritenuta valida in forza del comma terzo dell'art. 13 della legge n. 247/2012 secondo cui “La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la
8 pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”, dal momento che il compenso può essere pattuito sulla base del valore dell'affare, ma non sulla base delle somme effettivamente recuperate!
- che, infatti, la sentenza da ultimo citata afferma che “in base al combinato disposto dei commi 3
e 4 dell'art. 13 l. n. 247/2012, il compenso dell'avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell'attività svolta … Dal combinato disposto dalle due norme si ricava che se la percentuale può essere certamente rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, non lo può essere quanto al risultato, in piena coerenza con la ratio del divieto volto ad enfatizzare il distacco del legale dagli esiti della lite;
in tal modo, si evita la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo”;
- che, in altre parole (in particolare si veda Cass., sez. II, 06/07/2022, n. 21420) il divieto del cosiddetto "patto di quota lite" tra l'avvocato ed il cliente trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli. Ne consegue che il patto di quota lite va ravvisato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Cass. n. 11485/1997; Cass. n. 4777/1980);
- che, pertanto, la clausola contrattuale sul compenso determinato a percentuale fissa sugli importi effettivamente recuperati dai debitori è nulla in quanto in violazione del divieto di patto di quota lite (determinando tra l'altro la clausola in commento del tutto inammissibilmente la gratuità del compenso in caso di mancato incasso da parte del debitore), il che comporta l'assorbimento (per il principio della decisione secondo la ragione più liquida) delle restanti
9 censure di nullità formulate da parte ricorrente e quindi anche della possibilità di procedere o meno all'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 13 bis della legge n. 247/2012), in quanto censure sostanzialmente finalizzate al medesimo obiettivo pratico perseguito in questo giudizio, ovvero il conseguimento del compenso (circostanza ammessa anche dalla difesa di parte ricorrente che ha riconosciuto che l'accertamento della violazione del divieto del patto di quota lite porterebbe all'accoglimento della domanda indipendentemente dalle altre questioni di nullità sollevate);
- che la nullità assoluta conseguente alla violazione del patto di quota lite rende altresì irrilevante ogni esame circa la natura partecipata o unilaterale della predisposizione del testo della convenzione, in quanto, in entrambi i casi, la suddetta pattuizione dovrebbe essere dichiarata nulla per violazione di norma imperativa;
- che, conseguentemente, il compenso deve essere determinato in forza del comma sesto dell'art. 14 della legge n. 247/2012, ovvero in forza dei parametri ministeriali, la cui applicazione per volontà di legge priva di qualsivoglia utilità le disquisizioni della convenuta circa la mancata preventiva determinazione dei compensi (in realtà, a ben vedere, l'accordo preventivo sul compenso era sussistente, ma nullo, con conseguente applicazione sussidiaria dei parametri ministeriali);
- che nel caso di specie sono applicabili i parametri dettati per le esecuzioni mobiliari, ritenendo quindi il Tribunale che per entrambe le fasi (studio ed istruttoria/trattazione, scaglione sino ad €
52.000,00) sia applicabile il valore medio (ovvero € 861,00 + € 494,00), non essendo invece applicabile la maggiorazione per la prima fase, come invece richiesto dallo Studio Votta;
- che, infatti, la maggiorazione non può essere riconosciuta in ragione del valore della causa di poco superiore al valore minimo dello scaglione e della oggettiva serialità della controversia come agevolmente evincibile dalla lettura del ricorso (serialità che bilancia la maggior complessità intrinseca della procedura rispetto ad un'ordinaria esecuzione mobiliare), dovendosi pure tenere in considerazione che il procedimento è terminato con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto fallimento del debitore;
- che, pertanto, il compenso spettante al ricorrente è pari a complessivi € 1.355,00, oltre oneri di legge ed oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla messa in mora (08.07.2024) al saldo effettivo;
10 - che a questo punto va rilevato che nelle conclusioni precisate parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità delle clausole relative alle convenzioni anteriori a quella del 2022 con la seguente formulazione: “insieme a quella delle clausole determinative dei compensi contenute nelle convenzioni che l'hanno preceduta e che da questa sono state poste nel nulla”: ebbene, tale domanda è palesemente inammissibile in quanto tardivamente dedotta solamente con la precisazione delle conclusioni;
- che le spese di causa seguono la soccombenza della società resistente ex art. 91 c.p.c. verso lo
, dovendosi ricordare che la riduzione della domanda non implica soccombenza CP_1
reciproca: sul punto Cass. S.U. n. 32061/2022 secondo cui “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”;
- che le spese sono pertanto liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, valore sino ad € 5.200,oo, con liquidazione pari ai parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva e pari ai parametri minimi per le restanti fasi in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta, e così per € 1.702,00 per compensi ed € 125,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge, mentre non può essere riconosciuta la maggiorazione per i collegamenti ipertestuali in quanto non concretamente funzionanti;
- che, infine, ritiene il Tribunale che la complessità delle questioni giuridiche trattate insieme alla riduzione del quantum della domanda escludano la possibilità di condannare parte resistente ex art. 96 c.p.c.:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
11 DICHIARA l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente nella parte in cui afferma “insieme
a quella delle clausole determinative dei compensi contenute nelle convenzioni che l'hanno preceduta e che da questa sono state poste nel nulla”.
ACCERTA la nullità della clausola determinativa dei compensi contenuta nella convenzione del
13/14 aprile 2022 nella parte in cui ha previsto il patto di quota lite come in parte motiva meglio specificato, e per l'effetto in applicazione del DM n. 55/2014:
LIQUIDA in favore dello e Associati degli Avv.ti Giuliano Votta e Sergio Votta per le CP_1
prestazioni professionali svolte nel procedimento Rge n. 4112/2020 avanti al Tribunale di Torino il compenso in € 1.355,00, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e per l'effetto
CONDANNA Service Credit s.p.a. a pagare alla parte ricorrente la somma complessiva di €
1.355,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge, ed oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla messa in mora (08.07.2024) al saldo effettivo.
RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente.
CONDANNA Service Credit s.p.a. a rimborsare allo e Associati degli Avv.ti Giuliano CP_1
Votta e Sergio Votta le spese del presente giudizio, spese liquidate in € 1.702,00 per compensi ed in € 125,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 17.04.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
12
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 12606/2024 promossa da:
e Associati degli Avv.ti Giuliano Votta e Sergio Votta, in persona dei soci e legali CP_1
rappresentanti Giuliano Votta e Sergio Votta, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Votta;
ricorrente contro
Service Credit s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaspare Aiello e Gisella Leto;
convenuta
avente ad oggetto: domanda pagamento compenso avvocati ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, nullità del patto di quota lite all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 15.04.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed ex art. 14 D.Lgs. n.
150/2011 con cui lo e Associati degli Avv.ti Giuliano Votta e Sergio Votta citava in CP_1
giudizio Service Credit s.p.a. esponendo: 1) di aver sottoscritto con la resistente in data 19.07.2018 un accordo per prestare attività professionale a favore delle mandanti della resistente medesima in procedure di sequestro ex art. 7 RDL n. 436/1927; 2) che fu pattuito un compenso pari al 50% di quello che la convenuta avrebbe incassato dalle proprie clienti, incasso che a sua volta consisteva nell'attribuzione di una percentuale di quanto effettivamente riscosso dai debitori;
3) che detto accordo era nullo perché in violazione del divieto dei patti di quota lite ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della legge n. 247/2012 secondo cui “Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”; 4) che in data 30.03.2022 la resistente inviava per la firma una nuova convenzione prevedente condizioni peggiorative (esclusione della possibilità di chiedere la distrazione delle spese ed oneri per i domiciliatari a carico esclusivo della ricorrente in luogo della ripartizione a metà) in violazione dei commi 4 e 5 lett. g. dell'art. 13 bis della legge n. 247/2012 e pertanto da
2 considerare vessatorie;
5) che analoga convenzione veniva inviata in data 13.04.2022 che prevedeva pure che per le attività iniziate prima del nuovo accordo ma non ancora fatturate sarebbero state applicate le nuove tariffe;
6) che in data 22.10.2020 parte ricorrente introdusse il ricorso per sequestro ex art. 7 RDL n. 436/1927 Rge n. 4112/2020 avanti al Tribunale di Torino nei confronti del debitore L2A Trasporti s.r.l., proprietario di un veicolo gravato di ipoteca automobilistica;
7) che detto procedimento si concluse con un decreto di improcedibilità per intervenuto fallimento del debitore;
8) di non aver riscosso per detto procedimento alcun compenso in forza delle previsioni (nulle e vessatorie) della convenzione, fatto salvo il rimborso delle spese di notifica;
9) di voler pertanto ottenere il pagamento del compenso essendo nulla la pattuizione che escludeva il diritto al compenso in caso di mancato conseguimento di un profitto da parte del mandante, compenso da determinare in applicazione dei parametri ministeriali previsti per le procedure esecutive mobiliari, con applicazione della maggiorazione del 50% per la fase di studio ed introduzione ed in base ai valori medi per la fase di trattazione, per un totale di €
2.605,26 al lordo dei accessori fiscali e previdenziali, somma che pertanto chiedeva in pagamento;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Service Credit s.p.a. chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) che l'accordo sul compenso del 2018 fu proposto in realtà dall'avv. Votta sicché fu oggetto di discussione fra le parti e non unilateralmente imposto;
2) che in caso di nullità della convenzione del 2022 sarebbe risorta quella del 2018 che aveva identiche previsioni;
3) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino per essere competente il Tribunale di Cosenza quale foro pattuito nella convenzione del 2022; 3) l'indebito frazionamento del credito da parte dello avendo già introdotto 17 procedimenti contro la resistente CP_1
in 17 Tribunali diversi, quando invece tutti i giudizi, in caso di non ritenuta competenza del
Tribunale di Cosenza, avrebbero dovuto essere incardinati presso il Tribunale di Milano quale foro della ricorrente;
4) l'erronea interpretazione del patto quota lite, posto che esso non si ravvisa nella divisione dei compensi ma quando il compenso proviene direttamente dall'oggetto del giudizio;
5) che le convenzioni non sono conseguenza di atti unilaterali della resistente, ma di contrattazione fra le parti;
6) che il procedimento per cui ha chiesto il pagamento del CP_1
compenso si è svolto nel 2020 con parcella emessa nel febbraio 2021, sicché risulta applicabile la convenzione del 2018; 7) l'erroneità del compenso richiesto, non sussistendo i presupposti per la maggiorazione, neppure concordata fra le parti;
3 - rilevato che, non essendo state dedotte istanze di prova dalle parti, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 15.04.2025 ore
8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'eccezione di incompetenza territoriale per essere competente il foro di Cosenza quale foro pattuito nella convenzione del 2022 non può essere accolta dal momento che la clausola della convenzione non ha previsto la competenza del foro di Cosenza come esclusiva (“Qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione, ed esecuzione del presente Accordo, sarà competente il Foro di Cosenza”), sicché la sua elezione non esclude la competenza dei fori alternativi di legge, come del resto espressamente disposto dal secondo comma dell'art. 29 c.p.c.;
- che, infatti, per pacifica giurisprudenza “la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Tuttavia, ai fini dell'individuazione di detta volontà delle parti, è sufficiente che esse specifichino che detto foro convenzionale è voluto come «esclusivo», poiché da tale qualificazione emerge senza alcun dubbio la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari” (Cass., Sez. III, sentenza n. 5030/2000 e più recentemente
Cass. n. 9754/2024 che in una fattispecie analoga alla presente ha statuito che la clausola “si limita
a prevedere una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale, consentendo di concentrare presso il giudice del luogo in cui ha sede la Banca tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto, senza sottrarre alle parti la facoltà di adire altri fori, tra quelli alternativamente previsti dalla legge”): nel caso di specie non vi è alcuna indicazione della volontà delle parti di qualificare come esclusiva la competenza del foro di Cosenza, sicché risultano applicabili i fori alternativi di legge;
- che anche l'eccezione di incompetenza territoriale per essere competente il foro di Milano quale foro della sede della ricorrente è infondata in quanto l'eccezione è stata formulata in modo incompleto, ovvero solamente in relazione ad uno dei possibili criteri di radicamento della competenza, non essendo stati invece esaminati i profili di competenza di cui all'art. 20 c.p.c.;
4 - che, infatti, “in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito
(trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova,
l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito” (Cass., Sez. VI, 21/07/2011, n.
15996), essendo inoltre “l'incompletezza della formulazione dell'eccezione è controllabile anche
d'ufficio dalla corte di Cassazione” (Cass., Sez. VI, 16/06/2011, n. 13202);
- che, infine e con considerazione assorbente, va detto che la competenza del Tribunale di
Torino ha in realtà natura funzionale, posto che il comma 2 dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011 attribuisce alla competenza funzionale dell'Ufficio giudiziario presso cui è stato instaurato il procedimento a conoscere della richiesta di pagamento del compenso da parte dell'avvocato: sul punto Cass., sez. VI, 11/01/2017, n. 548;
- che al riguardo va detto, in replica a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, che la sussistenza di una domanda di nullità di alcune clausole della convenzione in essere fra le parti
(domanda avente finalità chiaramente propedeutica e preliminare all'accoglimento della domanda di pagamento del compenso, posto che per potere ottenere il pagamento del compenso lo deve prima ottenere la declaratoria di nullità della clausola contrattuale CP_1
in punto determinazione del compenso) non è incompatibile con il procedimento speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011;
- che, infatti, consolidata giurisprudenza afferma che “Le controversie relative ai compensi dovuti all'avvocato sono soggette al rito speciale, anche se include questioni sull'esistenza della pretesa oltre al mero quantum del compenso, sancendo che tale rito ha prevalenza su quello ordinario e sommario di cognizione previsti dal codice di procedura civile” (Cass. n. 31431/2024; Cass. n
4002/2016; Cass. n. 5843/2017);
- che, pertanto, va affermata la competenza del Tribunale di Torino in applicazione del criterio di competenza statuito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011;
- che anche l'eccezione di indebito frazionamento del credito non può essere accolta essendo quella disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 una competenza territoriale funzionale, che
5 esclude la possibilità di cumulo in un unico processo di richieste di pagamenti per procedimenti incardinati davanti a differenti Autorità giudiziarie (con l'unica, parziale, eccezione della possibilità di agire per ogni spettanza avanti al giudice che per ultimo ha conosciuto la medesima controversia se questa si è sviluppata in diversi stati e gradi del processo, ad esempio avanti al
Tribunale ed avanti alla Corte di Appello);
- che, infatti, qualora un avvocato voglia agire per la tutela di crediti derivanti da più rapporti professionali può in primo luogo agire in via monitoria con le seguenti regole di competenza: “a) proporre le domande in cumulo con il rito monitorio ai sensi dell'art. 637 c.c., comma 1 e, dunque, davanti al tribunale competente secondo le regole della cognizione ordinaria;
b) proporle separatamente davanti all'ufficio di espletamento delle prestazioni ai sensi del secondo comma della stessa norma;
c) proporle cumulativamente davanti al tribunale del luogo indicato dell'art. 637 c.p.c., comma 3” sempre in via monitoria;
- che nel caso di specie parte ricorrente non ha però inteso introdurre un giudizio monitorio in quanto il suo credito non era liquido ed esigibile, essendo infatti condizionato all'accoglimento di domande preliminari di nullità della convenzione intercorsa fra le parti, ragion per cui l'unico strumento processuale utilizzabile era il giudizio ordinario che, ai sensi del citato art. 14 del D.Lgs.
n. 150/2011, prevede la competenza funzionale del Tribunale presso cui è stata instaurata la causa, nel caso di specie Torino, senza possibilità quindi di procedere a cumuli nello stesso giudizio con domande relative ai compensi maturati per controversie instaurate presso altri fori, con correlati fori dotati di competenza funzionale (unica eccezione al principio essendo l'applicazione del foro del consumatore, prevalente su ogni altro foro: Cass. n. 3241/2024, ipotesi tuttavia non sussistente nella fattispecie in esame);
- che, in aggiunta a quanto precede, va pure detto che secondo ampia giurisprudenza (Cass.
11212/1996; Cass. 1213/2003; Cass. 4862/2007; Cass. 25269/2010) l'art. 104 c.p.c. ammette il cumulo oggettivo di cause anche non altrimenti connesse soltanto se il giudice sia naturalmente competente per ognuna di esse. In particolare si afferma che: “l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al comma 2 dell'art. 10
c.p.c., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva
6 non è consentita” (Cass. 25269/2010; Trib. Torino, n. 5828/2018), principio perfettamente applicabile alla fattispecie in esame;
- che, poi, va altresì riferito che l'orientamento giurisprudenziale appena riferito risulta applicabile anche qualora si ritenesse che il presente giudizio non sia disciplinato dall'art. 14 del
D.Lgs. n. 150/2011, come eccepito dalla difesa della convenuta, atteso che il Tribunale di Torino non ha, palesemente, alcuna competenza per conoscere le controversie sorte presso altri
Tribunali in applicazione dei criteri di cui agli art. 18, 19 e 20 c.p.c. (le parti hanno sede a Milano e
Cosenza, e nessun'altra obbligazione è sorta o doveva essere eseguita a Torino);
- che, pertanto, alla luce di quanto precede l'eccezione di indebito frazionamento del credito non può essere accolta non potendo lo che agire separatamente per ciascun credito CP_1
avanti al foro di volta in volta adito;
- che, nel merito, premessa la legittimazione attiva dello in forza dello statuto (art. CP_1
8.8) che pone espressamente in capo allo Studio la tenuta dei rapporti economici con i clienti
(Cass. n. 11940/2024), va affermata l'applicabilità della convenzione del 2022 e non di quella del
2018 (come invece eccepito dalla difesa di parte resistente), posto che la convenzione del 2022 prevedeva espressamente la sua applicazione anche alle attività svolte precedentemente se non ancora fatturate, ipotesi sussistente nella fattispecie in esame non avendo lo mai CP_1
fatturato i propri compensi per la causa instaurata avanti al Tribunale di Torino, essendosi in effetti limitata a chiedere ed ottenere il rimborso delle anticipazioni sborsate per le spese di notifica, mentre il compenso è stato chiesto in pagamento per la prima volta solamente nel 2024
(doc. n. 9 parte ricorrente): il rimborso delle spese vive (pari ad € 39,15: doc. n. 21 parte convenuta), infatti, non ha alcuna funzione remunerativa dell'attività intellettuale svolta da parte ricorrente, che dunque non risultava aver fatturato il compenso prima della convenzione del 2022, compenso che, in effetti, è stato richiesto per la prima volta nel 2024 (ed infatti nella parcella del
2021 non sono applicati il rimborso forfetario, Cpa ed Iva, trattandosi di mero rimborso spese);
- che, sempre nel merito, va premesso che lo non ha chiesto di dichiararsi la nullità CP_1
dell'intera convenzione del 2022, ma solamente di alcune singole clausole relative alle modalità di determinazione del compenso, sicché l'eventuale accoglimento della domanda di nullità non comporta certo la reviviscenza della convenzione del 2018, ma l'applicazione dei criteri sostitutivi di legge, ovvero nel caso di specie i parametri ministeriali (DM 55/2012), posto che, in assenza di
7 una (valida) pattuizione del compenso, allora il compenso dell'avvocato è determinato dall'Autorità giudiziaria in applicazione dei parametri di legge;
- che, quindi, svolte le premesse che precedono, ritiene il Tribunale che la clausola della convenzione del 2022 determinativa del compenso sia nulla per violazione del divieto del patto di quota lite di cui al comma quarto dell'art. 13 della legge n. 247/2012 secondo cui “Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”;
- che, infatti, la convenzione attribuiva in definitiva allo una percentuale fissa sulle CP_1
somme effettivamente recuperate dai debitori secondo un meccanismo per cui la società convenuta era remunerata dai propri committenti esclusivamente in forza di una percentuale sugli incassi effettivi dai debitori, remunerazione che era a sua volta spartita con lo CP_1
sulla base di percentuali predefinite: detta pattuizione ad avviso del Tribunale rappresenta plasticamente una violazione della norma indicata, dal momento che il compenso per l'avvocato è condizionato in punto an e determinato in punto quantum esclusivamente all'incasso di denaro dai debitori;
- che, infatti, anche recentemente è stato affermato che “il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il patto con cui il compenso dell'avvocato era stato parametrato ad una percentuale dell'importo che, in caso di esito positivo della lite, la cliente avrebbe percepito a titolo di risarcimento del danno conseguente all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole)”:
Cass. n. 23738/2024, che prosegue affermando che “la nullità del patto di quota lite è assoluta e colpisce qualsiasi negozio avente ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo trattamento economico. La nullità del patto di quota lite non pregiudica, però, la validità dell'intero contratto di patrocinio, quindi, il legale conserva il diritto al compenso per le sue prestazioni sulla base delle tariffe professionali”;
- che la clausola sul compenso non può invece essere ritenuta valida in forza del comma terzo dell'art. 13 della legge n. 247/2012 secondo cui “La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la
8 pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”, dal momento che il compenso può essere pattuito sulla base del valore dell'affare, ma non sulla base delle somme effettivamente recuperate!
- che, infatti, la sentenza da ultimo citata afferma che “in base al combinato disposto dei commi 3
e 4 dell'art. 13 l. n. 247/2012, il compenso dell'avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell'attività svolta … Dal combinato disposto dalle due norme si ricava che se la percentuale può essere certamente rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, non lo può essere quanto al risultato, in piena coerenza con la ratio del divieto volto ad enfatizzare il distacco del legale dagli esiti della lite;
in tal modo, si evita la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo”;
- che, in altre parole (in particolare si veda Cass., sez. II, 06/07/2022, n. 21420) il divieto del cosiddetto "patto di quota lite" tra l'avvocato ed il cliente trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli. Ne consegue che il patto di quota lite va ravvisato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Cass. n. 11485/1997; Cass. n. 4777/1980);
- che, pertanto, la clausola contrattuale sul compenso determinato a percentuale fissa sugli importi effettivamente recuperati dai debitori è nulla in quanto in violazione del divieto di patto di quota lite (determinando tra l'altro la clausola in commento del tutto inammissibilmente la gratuità del compenso in caso di mancato incasso da parte del debitore), il che comporta l'assorbimento (per il principio della decisione secondo la ragione più liquida) delle restanti
9 censure di nullità formulate da parte ricorrente e quindi anche della possibilità di procedere o meno all'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 13 bis della legge n. 247/2012), in quanto censure sostanzialmente finalizzate al medesimo obiettivo pratico perseguito in questo giudizio, ovvero il conseguimento del compenso (circostanza ammessa anche dalla difesa di parte ricorrente che ha riconosciuto che l'accertamento della violazione del divieto del patto di quota lite porterebbe all'accoglimento della domanda indipendentemente dalle altre questioni di nullità sollevate);
- che la nullità assoluta conseguente alla violazione del patto di quota lite rende altresì irrilevante ogni esame circa la natura partecipata o unilaterale della predisposizione del testo della convenzione, in quanto, in entrambi i casi, la suddetta pattuizione dovrebbe essere dichiarata nulla per violazione di norma imperativa;
- che, conseguentemente, il compenso deve essere determinato in forza del comma sesto dell'art. 14 della legge n. 247/2012, ovvero in forza dei parametri ministeriali, la cui applicazione per volontà di legge priva di qualsivoglia utilità le disquisizioni della convenuta circa la mancata preventiva determinazione dei compensi (in realtà, a ben vedere, l'accordo preventivo sul compenso era sussistente, ma nullo, con conseguente applicazione sussidiaria dei parametri ministeriali);
- che nel caso di specie sono applicabili i parametri dettati per le esecuzioni mobiliari, ritenendo quindi il Tribunale che per entrambe le fasi (studio ed istruttoria/trattazione, scaglione sino ad €
52.000,00) sia applicabile il valore medio (ovvero € 861,00 + € 494,00), non essendo invece applicabile la maggiorazione per la prima fase, come invece richiesto dallo Studio Votta;
- che, infatti, la maggiorazione non può essere riconosciuta in ragione del valore della causa di poco superiore al valore minimo dello scaglione e della oggettiva serialità della controversia come agevolmente evincibile dalla lettura del ricorso (serialità che bilancia la maggior complessità intrinseca della procedura rispetto ad un'ordinaria esecuzione mobiliare), dovendosi pure tenere in considerazione che il procedimento è terminato con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto fallimento del debitore;
- che, pertanto, il compenso spettante al ricorrente è pari a complessivi € 1.355,00, oltre oneri di legge ed oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla messa in mora (08.07.2024) al saldo effettivo;
10 - che a questo punto va rilevato che nelle conclusioni precisate parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità delle clausole relative alle convenzioni anteriori a quella del 2022 con la seguente formulazione: “insieme a quella delle clausole determinative dei compensi contenute nelle convenzioni che l'hanno preceduta e che da questa sono state poste nel nulla”: ebbene, tale domanda è palesemente inammissibile in quanto tardivamente dedotta solamente con la precisazione delle conclusioni;
- che le spese di causa seguono la soccombenza della società resistente ex art. 91 c.p.c. verso lo
, dovendosi ricordare che la riduzione della domanda non implica soccombenza CP_1
reciproca: sul punto Cass. S.U. n. 32061/2022 secondo cui “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”;
- che le spese sono pertanto liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, valore sino ad € 5.200,oo, con liquidazione pari ai parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva e pari ai parametri minimi per le restanti fasi in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta, e così per € 1.702,00 per compensi ed € 125,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge, mentre non può essere riconosciuta la maggiorazione per i collegamenti ipertestuali in quanto non concretamente funzionanti;
- che, infine, ritiene il Tribunale che la complessità delle questioni giuridiche trattate insieme alla riduzione del quantum della domanda escludano la possibilità di condannare parte resistente ex art. 96 c.p.c.:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
11 DICHIARA l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente nella parte in cui afferma “insieme
a quella delle clausole determinative dei compensi contenute nelle convenzioni che l'hanno preceduta e che da questa sono state poste nel nulla”.
ACCERTA la nullità della clausola determinativa dei compensi contenuta nella convenzione del
13/14 aprile 2022 nella parte in cui ha previsto il patto di quota lite come in parte motiva meglio specificato, e per l'effetto in applicazione del DM n. 55/2014:
LIQUIDA in favore dello e Associati degli Avv.ti Giuliano Votta e Sergio Votta per le CP_1
prestazioni professionali svolte nel procedimento Rge n. 4112/2020 avanti al Tribunale di Torino il compenso in € 1.355,00, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e per l'effetto
CONDANNA Service Credit s.p.a. a pagare alla parte ricorrente la somma complessiva di €
1.355,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge, ed oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla messa in mora (08.07.2024) al saldo effettivo.
RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente.
CONDANNA Service Credit s.p.a. a rimborsare allo e Associati degli Avv.ti Giuliano CP_1
Votta e Sergio Votta le spese del presente giudizio, spese liquidate in € 1.702,00 per compensi ed in € 125,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 17.04.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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