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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4313/2016, posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024,
TRA
, anche in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi di (avv.ti G. Mosa e A. De Angelis); Persona_1
ATTORI
E
in qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada per la Regione Lazio (avv. Domitilla Nicolò);
CONVENUTA
NONCHE'
(Avv. Di Girolamo Massimiliano); Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni morte da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza in pari data. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere in punto di fatto che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dalle attrici in epigrafe, in proprio e nella qualità di eredi di , in relazione al danno da rottura del rapporto Persona_1
parentale subito a seguito del decesso del loro congiunto , a seguito di Persona_2
un sinistro stradale avvenuto in Terracina, in data 1.10.2014 alle ore 20:50 nel quale, secondo le prospettazioni attoree, il è stato coinvolto in qualità di terzo Per_2
trasportato.
In particolare, secondo gli attori, nelle suddette circostanze di tempo, il Sig. Per_2
percorreva la Via Stradone di Valle con direzione di marcia Contrada San
[...]
Silviano in qualità di trasportato sul motociclo tg. CG52850 di proprietà del Sig.
e condotto nell'occasione dal Sig. e privo di Controparte_2 Parte_5 copertura assicurativa;
2) giunto all'altezza dell'intersezione con la Via Scifelle, il motociclo in questione venne in collisione con la vettura Ford Fiesta tg. BP776PH condotta dalla Sig.ra 3) all'esito dell'urto, il Sig. cadeva Persona_3 Persona_2
a terra decedendo sul colpo.
Gli attori agivano pertanto ai sensi dell'art 141 CDS nei confronti della Controparte_1
n.q. di Impresa designata dal Fondo Vittime della Strada, in ragione della carenza
[...]
di copertura assicurativa del motociclo sul quale era trasportato il loro congiunto, chiedendo il ristoro del danno non patrimoniale subito per rottura del rapporto parentale;
in particolare, l'attrice agiva in qualità di nonna della Parte_6
vittima del sinistro, , , , in qualità di zie e Parte_2 Parte_3 Parte_4
ognuna in qualità di erede pro quota di , madre del Persona_1 Persona_2
e deceduta successivamente alla scomparsa del figlio.
Si costituiva la Compagnia convenuta resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, in quanto ritenuta infondata sia nell'an che nel quantum;
in particolare la difesa della convenuta eccepiva l'inammissibilità dell'azione risarcitoria, atteso che la circolazione del motociclo sarebbe avvenuta “prohibente domino” con consapevolezza da parte del terzo trasportato, della suddetta circostanza in Per_2
quanto concorrente materiale nel furto del motociclo unitamente al conducente
; contestava altresì la qualità di trasportato del , in Parte_5 Persona_2 quanto non dimostrata ed eccepiva infine ai sensi dell'art. 1227 c.c. la colpa esclusiva o il concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro in ragione del mancato utilizzo del casco protettivo;
chiedeva in via subordinata l'accoglimento della domanda nei limiti del massimale, riservandosi di agire in regresso in separato giudizio nei confronti del proprietario del mezzo ex art. 292 C.d.A.
Si costituiva altresì proprietario del mezzo, evidenziando come la Controparte_2
circolazione del motociclo fosse avvenuta in presenza di un suo espresso divieto, come da allegata denuncia di furto sporta ai CC il giorno successivo al sinistro.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali e prove orali ed all'udienza del 10.12.2024 è stata trattenuta in decisione.
_______________________________________________________
La domanda è fondata e merita accoglimento nei seguenti limiti.
In merito alla circolazione del motociclo prohibente domino dedotta dal CP_2
va osservato come per costante giurisprudenza, affinché possa configurarsi
[...]
la suddetta esimente di responsabilità è necessario che il proprietario abbia adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione.
In particolare, va richiamato il consolidato principio affermato dalla S.C. per cui, ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, comma
3, c.c., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario ("invito domino"), occorrendo, al contrario, che essa sia avvenuta contro la sua volontà ("prohibente domino"), estrinsecatasi in atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all'uopo adottate (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale, rilevato che il proprietario della vettura danneggiante, oggetto di furto il giorno precedente al sinistro, con evidente leggerezza aveva lasciato la medesima aperta e con le chiavi nel cruscotto, aveva perciò ritenuto che la circolazione fosse avvenuta "invito domino", con conseguente persistente operatività del contratto di assicurazione e rigetto della domanda proposta nei confronti del
F.G.V.S.).
Nella fattispecie, nella denuncia sporta dal presso la Stazione dei CC di CP_2
Terracina, il giorno successivo il tragico sinistro, il denunciante ha esposto che, in occasione dell'asportazione del mezzo il giorno del sinistro, aveva lasciato le chiavi del motociclo appese all'interno di una pertinenza insistente sulla corte dell'abitazione ove era ubicato il motociclo ed a poca distanza dallo stesso, riferisce altresì che la corte era aperta e prospiciente la strada pubblica;
ha inoltre riferito che il ben Parte_5 sapeva dove fossero riposte le chiavi per essersi recato presso l'abitazione del CP_2
giorni prima, in diverse altre occasioni, sempre al fine di provare il motociclo per valutarne un eventuale acquisto;
nella denuncia in atti rappresenta inoltre che anche in almeno un'altra occasione il aveva prelevato il mezzo dall'abitazione a sua Parte_5
insaputa per provarlo.
Dalle dichiarazioni rilasciate dal emerge dunque una inescusabile leggerezza CP_2
nella custodia del motociclo e delle relative chiavi (facilmente accessibili) ed anche per aver lasciato aperto il varco d'accesso alla corte ove si trovava il mezzo, con l'aggravante della consapevolezza delle concrete possibilità che il lo potesse Parte_5
asportare in assenza di una sua autorizzazione, in quanto sapeva dove fossero le chiavi,
e già in precedenza si era reso autore di prelievi non autorizzati del motociclo al fine di poterlo provare.
Alla luce di quanto sopra, escludendosi una circolazione “prohibente domino” opererà la garanzia dell'Impresa convenuta in qualità di designata dal FVS, in assenza di copertura assicurativa del motociclo, anche con riferimento ai danni subiti dal terzo trasportato.
In tal senso, infatti, la vittima di un sinistro stradale che, al momento del fatto, era trasportata col suo consenso su un veicolo rubato, qualora il furto sia stato colposamente agevolato dalla negligenza del proprietario, ha comunque azione per il risarcimento del danno non solo verso il conducente ma anche nei confronti dell'assicuratore del veicolo (arg ex Cass. Civ. n.18159/2012).
Dunque, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Compagnia convenuta.
Venendo al merito, va osservato come il terzo trasportato ai sensi dell'art. 141 CDA deve provare il sinistro, la sua qualità di trasportato ed il nesso di causalità tra l'incidente ed il danno da risarcire senza necessità di provarne la dinamica (Cass. Civ.
n. 20654/2016).
Nella fattispecie, oggetto di contestazione è la qualità di terzo trasportato del
[...]
, non essendoci stati testimoni diretti del sinistro e non avendo fornito Per_2
elementi utili in tal senso nemmeno la conducente del veicolo antagonista, Per_3
incolpevole nella dinamica dei fatti (CFR consulenza Arch.
[...] Per_4 nell'ambito del giudizio penale); invero, la non ha saputo fornire agli operanti Per_3
informazioni idonee ad individuare chi dei due ragazzi fosse il conducente;
inoltre, il decesso a causa del tragico impatto anche il sig. , che si trovava Parte_5 anch'egli sul mezzo, impedisce ogni contributo probatorio diretto che questi avrebbe potuto fornire in merito alla sua qualità di conducente o trasportato.
Tuttavia, in favore della qualità di trasportato dell'odierno attore, depongono una serie di elementi di carattere presuntivo ed indiziario precisi, concordanti ed univoci.
In primo luogo, occorre richiamare la deposizione del teste legata Testimone_1
sentimentalmente al al momento dei fatti, la quale, escussa all'udienza Persona_2
del 20.03.2018, ha confermato che: 1) il ella serata del 01/10/2014, fino a circa Per_2
le ore 20,30, si trovava presso la sua abitazione;
2) nella medesima serata del
01/10/2014, alle ore 20:30 circa, il signor , alla guida del motociclo Parte_5
nero tg. CG52850 si recava presso la sua abitazione;
3) nell'occasione, all'arrivo del
, il sig. dopo aver salutato la sig.ra Parte_5 Persona_2 Testimone_1
saliva a bordo del motociclo condotto dal come passeggero;
4) il sig. Parte_5 [...]
, dopo essere salito sul motociclo, indossava un casco a “scodella” non Per_2
omologato e dopo aver preso accordi per la serata, il sig. , conducente dello Parte_5
scooter, ed il sig. trasportato, si allontanavano sul mezzo in questione. Per_2
Riscontro alla deposizione citata è fornita dalla prova atipica costituita dalla produzione degli screenshot relativi ad una conversazione per messaggi whatsapp tra la teste ed il , intrattenuta fino alle ore 20.39 del 1.10.2014, ovvero circa Persona_2
dieci minuti prima del sinistro ed incompatibile con la conduzione del mezzo da parte di quest' ultimo;
il riferimento nel testo dei messaggi scritti dal alla presenza di Per_2
contestualizza la conversazione nelle circostanze di luogo e tempo Pt_5
indicate rendendone verosimile ed attendibile la provenienza e la veridicità del contenuto, non smentito da evidenze probatorie di segno contrario.
Inoltre, anche il teste ha confermato di aver incrociato la sera del Testimone_2
sinistro, superato il cavalcavia della variante Appia-Traforo Monte Giove, all'altezza di Stradone la Valle II traversa Dx un motociclo di colore nero, tg. CG52850, proveniente nel senso opposto di marcia con a bordo due ragazzi dei quali riconosceva come trasportato il sig. , il quale lo salutava con il braccio alzato e che Persona_2
nella mano reggeva un oggetto luccicante compatibile con un cellulare;
il teste ricorda altresì che nell'occasione sia il conducente che il passeggero indossavano dei caschi scuri.
Presenza di entrambi i caschi riscontrata anche nella notizia di reato trasmessa dai CC nella quale si legge: “Giova fare presente che all'arrivo dei militari e del personale del 118 gli infortunati erano privi di caschi, di cui uno trovato non distante dal mentre l'altro veniva rinvenuto all'interno della cunetta erbosa, Parte_5 seminascosto dall'erba.”; circostanza questa che rende attendibile quanto riferito dal teste.
Ricostruzione che trova peraltro riscontro anche nelle dichiarazioni rilasciate dagli operatori della Croce Azzurra intervenuta sui luoghi di causa ( Parte_7 Tes_3
, ), i quali confermavano che al momento dei soccorsi entrambe
[...] Tes_4 le vittime del sinistro non indossavano il casco, ma l' riferiva che nel fossato Pt_7
adiacente il punto della sede stradale ove giaceva corpo del a circa 2 mt di Per_2
distanza, vi era un casco scuro.
A corroborare l'attendibilità dei testi e vi è l'ulteriore circostanza Tes_2 Tes_1
che dalla denuncia di furto sporta dal il giorno dopo il sinistro presso i CC CP_2 della Stazione di Terracina, emerge come fosse il l'interessato principale Parte_5 all'acquisto del mezzo e che aveva già manifestato l'intenzione di volerlo provare;
il aveva poi in passato già prelevato il mezzo senza il consenso del Parte_5 denunciante. Sempre dall'esposto in atti si evince come fosse stato sempre il Parte_5
ad averlo contattato la sera del sinistro, dopo le 19:00, dicendogli che era nei pressi di casa sua e dunque nelle vicinanze del luogo del sinistro.
Dunque è del tutto verosimile che fosse il , interessato all' acquisto, alla Parte_5
guida del motociclo al momento dei fatti.
Pertanto, alla luce del complessivo quadro istruttorio sopra descritto, ritiene questo giudicante che gli attori abbiano assolto l'onere probatorio di cui erano gravati in merito alla qualità di trasportato, in occasione del sinistro di cui è causa, del loro dante causa, . Persona_2
Con riferimento ad un eventuale concorso colposo di quest'ultimo in relazione alle conseguenze del sinistro, si evidenzia, come alla luce delle dichiarazioni rilasciate degli operatori della Croce Azzurra allegate in atti è emerso come al momento del soccorso il on indossasse il casco;
inoltre dalla notizia di reato trasmessa dai CC Per_2
è emerso come due caschi fossero stati rinvenuti sui luoghi di causa a breve distanza dai corpi delle vittime.
Il teste inoltre, per quanto confermasse che il indossava il casco Tes_1 Per_2
quando salì a bordo del mezzo condotto dal , rappresenta che si trattava di Parte_5 un casco a “scodella” non omologato, circostanza peraltro eccepita anche dalla
Compagnia convenuta. Alla luce di quanto sopra, va riconosciuto nell'eziologia dell'evento letale un concorso di colpa del per aver indossato in modo non corretto un casco di CP_3
protezione, peraltro non adeguato e non omologato, verosimilmente slacciatosi o sfilatosi al momento della proiezione del corpo a causa del violento impatto con il veicolo antagonista.
Passando ad affrontare i profili connessi al quantum debeatur, va osservato che gli attori hanno richiesto con la domanda introduttiva il cd danno da “perdita del rapporto parentale” che in ossequio a quanto stabilito da recenti pronunce della Corte di
Cassazione cui questo giudice intende adeguarsi (Cass.civ.10579/2021; Cass.
26300/2021), viene liquidato equitativamente sulla base del criterio a punti come elaborate dalle Tabelle 2024 del Tribunale di Milano.
Sul punto va osservato come secondo i giudici della Suprema Corte in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ 26300/2021).
Alla luce di quanto sopra le Tabelle 2024 contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione ed introducono il valore punto pari nella fattispecie a € 3911,00 (per un massimo di 118 punti) e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti ovvero l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, l'eventuale convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare primario, qualità ed intensità del rapporto affettivo che caratterizza lo specifico rapporto. L'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo di
«aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare
l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione».
Nella fattispecie, alla luce delle allegazioni fornite dagli attori prodotte nel corso del giudizio in merito alle circostanze di fatto sopra indicate rilevanti ed apprezzabili ai fini della quantificazione del danno, in favore di (madre del Persona_1 [...]
e deceduta successivamente alla morte del figlio ed alla quale sono succedute Per_2
pro quota in qualità di eredi le odierne attrici), di anni 40 al momento del decesso del figlio di anni 21, convivente (vedi certificato residenza allegato) e tenuto conto delle specifiche allegazioni in merito all'intensità in concreto del rapporto affettivo (cfr. deposizione teste e dell'assenza di superstiti nel nucleo familiare Testimone_5 primario, è dovuta la somma complessiva di € 363.723,00.
Valore del Punto Base: € 3.911,00; Punti in base all'età del congiunto:22 Punti in base all'età della vittima:24 Punti;
per convivenza tra congiunto e vittima:16 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):15 Punti totali riconosciuti:78 IMPORTO del
RISARCIMENTO: € 363.723,00.
Con riferimento alla posizione di , nonna della vittima, di anni 73 Controparte_4 al momento del decesso del congiunto (nipote), l'importo complessivo di € 84.900,00:
Tabella di riferimento:2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 35
IMPORTO del RISARCIMENTO € 84.900,00
Con riferimento alle posizioni di , , rispettivamente di anni Parte_2 Persona_1
46 e 43 al momento del decesso del congiunto (nipote, in qualità di zie), l'importo complessivo ciascuno di € 95.088,00:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00 Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo 9 primario:
Punti per qualità/intensità della relazione (valore 15 medio):
Punti totali riconosciuti: 41
IMPORTO del RISARCIMENTO € 95.088,00
Con riferimento alla posizione di , tenuto conto della sussistenza di 16 Parte_4
punti base per età congiunto e dei medesimi punti di cui sopra per le altre voci rilevanti per la quantificazione del danno, l'importo complessivo di € 98.484,00.
Dunque, la liquidazione di cui sopra, seppur improntata necessariamente ad una logica equitativa ha tenuto conto dei parametri sopradescritti ai fini di una determinazione del danno non patrimoniale in termini il più possibili, obiettivi ed adeguati rispetto al pregiudizio concretamente subito da ciascun parente o affetto stretto della vittima primaria.
Le somme liquidate in favore della madre del , è pari ad Persona_2 Persona_1
€ 363.723,00, deceduta successivamente alla morte del figlio ed alla quale sono succedute pro quota in qualità di eredi le odierne attrici devono essere suddivise ex art
571 c.c., per metà in favore della madre (madre) e per la restante Controparte_4
quota in 1/3 ciascuno in favore delle sorelle , Parte_2 Parte_4 Persona_1
in applicazione della successione legittima.
Dunque € 181.861,5 dovrebbe essere corrisposto a che sommati al Controparte_4 danno iure proprio (€ 84.900), avrebbe diritto ad una liquidazione di € 266.761,50, a e dovrebbe essere invece corrisposto “iure Parte_2 Parte_4 Persona_1 hereditario” l'importo ciascuno di € 60.620,50 sicché complessivamente, tenuto conto del danno parentale “iure proprio” dalle stesse patito, e Parte_2 Persona_1 avrebbero diritto alla complessiva somma ciascuno di € 155.708,50, mentre
[...]
la complessiva somma di € 159.104,50. Pt_4
Ora, deve osservarsi che alla luce del non corretto uso del casco di sicurezza per le ragioni sopra espresse è stato riconosciuto al , ai sensi dell' art 1227 c.c. Persona_2
un concorso di colpa nella misura del 30% con conseguente proporzionale riduzione del danno sopra liquidato in pari misura. Ne consegue che, definitivamente, in favore di deve essere Controparte_4
riconosciuto, complessivamente, a titolo risarcitorio iure proprio e iure hereditario, per la perdita del nipote e già calcolato il concorso del fatto colposo di Persona_2 quest' ultimo ex art 1227 c.c., l'importo complessivo di € 186.733,05, per le medesime causali sopra descritte, in favore delle zie delle de cuius , a Persona_2 Pt_2
e l'importo complessivo di € 108.995,95 ed a l'
[...] Persona_1 Parte_4 importo complessivo di € 111.373,00.
Sulle somme così derivanti andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod. civ. secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno
(cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento prescelto ovvero, nella fattispecie, in assenza di diverse allegazioni da parte del creditore, nell' interesse legale;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Assorbita e/o rigettata ogni altra domanda o eccezione.
Le spese di giudizio, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda sono poste a carico della per 3/5 e sono liquidate in base al valore della Controparte_1
controversia secondo il criterio del decisum ex DM 55/2014.
Le spese con il convenuto meritano compensazione non essendo stata proposta CP_2
domanda nei suoi confronti in questa sede atteso che la sua partecipazione al giudizio si è resa necessaria in qualità di proprietario del mezzo sul quale viaggiava il trasportato e litisconsorte ex art 141 CDA/102 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accerta la qualità di traportato di in occasione del sinistro di cui è Persona_2
causa;
2) Per l' effetto, accertato il concorso del fatto colposo di ai sensi dell' Persona_2
art 1227c.c. nella misura del 30%, accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta dalle attrici, “iure proprio” e “iure hereditario”, in qualità di eredi di
[...]
, per la perdita del congiunto e condanna la Persona_1 Persona_2 Controparte_1
in qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
[...]
Strada per la Regione Lazio al risarcimento del danno così quantificato: in favore di l'importo complessivo di € 186.733,05, in favore di Controparte_4 Parte_2
e l'importo complessivo di € 108.995,95 ed in favore di Persona_1 Parte_4
l'importo complessivo di € 111.373,0, oltre lucro cessante come da motivazione ed interessi legali dalla sentenza ad affettivo soddisfo;
3) Rigetta ogni altra domanda;
4) Compensa per 2/5 le spese di causa, ponendo la restante quota liquidata in € 16.000,00 per competenze, € 400,00 per esborsi documentati, oltre accessori di legge a carico della Compagnia convenuta.
5) Compensa per il resto le spese di causa.
Così deciso, in Latina in data 9.03.2025
Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli