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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 23/05/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n.
7404 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
TRA
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti CASAMASSIMA ALESSANDRA e TRIGIANTE PASQUALE;
Ricorrente
CONTRO già , Controparte_1 Controparte_2 rappr. e dif. dall'avv. DE VIVO MERCELLO;
Resistente
E
Controparte_3 rappr. e dif. dall'avv. D'ADDARIO VITO NICOLA ANTONIO
Resistente
NONCHE'
, Controparte_4 rappr. e dif. dall'avv. FUSARO MAURO NICOLA
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2021 ha esposto: di avere lavorato alle Parte_1
dipendenze della società - convenuta in giudizio unitamente alla Controparte_2 Controparte_3
ed alla - con contratto di lavoro inizialmente a tempo parziale e, poi, a tempo pieno ed Controparte_4 indeterminato, di cui al CCNL alimentari, dall'1.07.2017 all'1.12.2020 (data del licenziamento); che la società datrice di lavoro, in forza di un contratto di appalto stipulato con la – risolto Controparte_4
in data 29.02.2020 - era affidataria dei servizi di lavorazione delle carni suinicole, compreso il
1 segmento di lavorazione cui era addetto il LISI;
che esso ricorrente, in data 12.02.2020, aveva subito un infortunio sul luogo di lavoro, regolarmente denunciato all' , che gli aveva provocato “una CP_5 lesione del sovraspinoso della spalla sinistra” ed al quale era seguito un intervento chirurgico;
che, in conseguenza di ciò, aveva alternato periodi di infortunio e di malattia senza soluzione di continuità dal 29.02.2020 all'1.12.2020, data in cui era stato licenziato;
che, successivamente, la Controparte_4
con nota del 20.02.2020, lo aveva invitato a comunicare entro il 26.02.2020 la propria disponibilità ad aderire alla proposta di assunzione in capo alla società quale nuova affidataria Controparte_3 dell'appalto concernente il settore della lavorazione carni suine della che esso Controparte_4 ricorrente, a cui erano paventate dalla “disfunzioni organizzative e ripercussioni sulla Controparte_4 sua posizione”, aderiva alla proposta di assunzione presso la dunque, in data Controparte_3
26.02.2020, esso ricorrente sottoscriveva con la la e la Controparte_4 Controparte_2 CP_3
presso la sede del sindacato UGL, un verbale di conciliazione sindacale con il quale il LISI “
[...]
… su indicazione del datore di lavoro … ” manifestava “… il venir meno dell'interesse a proseguire il rapporto di lavoro con la società , palesando, altresì, la disponibilità a risolvere Controparte_2
il rapporto lavorativo entro il 29 febbraio 2020, “a condizione che vi sia una ricollocazione lavorativa presso altro soggetto giuridico”; che, dal canto suo, la rappresentava che il contratto Controparte_4
di appalto con era stato oggetto di disdetta e che la nuova società appaltatrice era Controparte_2
la la quale manifestava la propria disponibilità alla assunzione di esso ricorrente con Controparte_3
contratto ex novo, con decorrenza 2.03.2020.
Lamentava il che, anche a causa del suo stato di infortunio, non era stato mai assunto dalla nuova Pt_1
società appaltatrice e che, anzi, in data 1.12.2020, era stato licenziato dalla Controparte_3 [...]
per superamento del periodo di comporto. CP_2
Precisava, altresì, il ricorrente che nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del verbale di conciliazione e l'effettivo licenziamento, aveva ricevuto da parte della una serie Controparte_2
di comunicazioni con le quali gli erano state indicate diverse date di cessazione del rapporto di lavoro, connesse non alla clausola del Verbale di conciliazione, bensì alle conseguenze dell'infortunio secondo le certificazioni che stabilivano il rientro al lavoro. CP_5
Con nota del 15.10.2020 esso ricorrente chiedeva il riconoscimento e la ripresa del rapporto lavorativo con il proprio “originario” datore di lavoro, ovvero con la società Monodfoood s.r.l. in qualità di nuova sub entrante nel contratto di appalto ed, in ultimo, con la stessa Controparte_4
Come si è detto, in data 1.12.2020 esso ricorrente era licenziato dalla Controparte_2
Tanto premesso in fatto, in diritto il ha dedotto “la nullità della conciliazione raggiunta in sede Pt_1 sindacale ai sensi dell'art. 1418 c.c.” prospettando la sussistenza di un vizio della volontà che avrebbe
“indotto nel ricorrente l'erroneo convincimento che quella che si stava perfezionando fosse una
2 operazione giuridicamente possibile” (vd. pag. 8 del ricorso); nonché la nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto ed, infine, che l'infortunio occorsogli – presso lo stabilimento della il 12.02.2020, dipeso dall'essere “scivolato in terra, mentre era Controparte_4
intento a svolgere la propria attività lavorativa, sul pavimento sporco di sangue e grasso di animale”- era da attribuirsi causalmente alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per non avere vigilato sulle condizioni di sicurezza dello stabilimento presso cui esso ricorrente lavorava, nonché del committente che, proprio in considerazione dell'attività produttiva esercitata, non aveva posto in essere tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare il sinistro.
Tanto premesso il ha chiesto: “in via principale, nei confronti di 1) accertare Pt_1 Controparte_2
e dichiarare la nullità del verbale di conciliazione in sede sindacale, alla stregua delle considerazioni indicate nei punti 1 e 2 della trattazione in diritto e dunque, per violazione dell'art. 2110 c.c. e per la sussistenza del vizio del consenso dell'errore, in capo al ricorrente, al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per cui è causa relativamente al profilo del contenuto del verbale di conciliazione in questione;
2) condannare i soggetti coinvolti nella sottoscrizione del verbale di conciliazione a corrispondere, ciascuno per la parte di competenza, una indennità risarcitoria da determinarsi in via equitativa o in una somma non inferiore ad € 10.000,00; 3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2
reintegrazione del sig. nel posto di lavoro, a far data dal licenziamento e seguendo le Parte_1
evoluzioni del rapporto di lavoro in questione, anche relativamente alla gestione e titolarità del contratto di appalto di servizi concernente l'aerea suinicola dello stabilimento Siciliani S.p.a. presso cui il sig. è stato assegnato fin dall'inizio della sua attività lavorativa;
4) condannare altresì Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno subito dal Controparte_2 ricorrente, stabilendo a tal fine un'indennità non inferiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto — commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento
(1.12.20) sino a quello dell'effettiva reintegrazione o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia — nonché, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
5) il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
” ed in via subordinata “nei confronti di 6) previa declaratoria Controparte_2
della nullità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento in questione, condannare la parte convenuta al risarcimento del danno pari a 36 mensilità, ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
In via principale, nei confronti di e : 6) Controparte_2 CP_4
Accertare e dichiarare che il sinistro occorso al sig. in data 12 febbraio 2020 presso lo Pt_1
3 stabilimento è stato determinato da comportamento negligente ed imperito, per quello CP_4
che concerne , nella gestione del proprio stabilimento macro aerea suino e, per quanto CP_4 riguarda ai sensi dell'art. 2087 c.c., per non aver sorvegliato sulla sicurezza dello Controparte_2 stabilimento ove era assegnato il proprio dipendente, sig. ”; il tutto con vittoria delle Parte_1
spese di lite in distrazione.
Con memoria depositata telematicamente il 28.01.2022 si costituiva la società (già Controparte_1
assumendo che l'accordo transattivo intercorso tra le parti in causa in data Controparte_2
26.02.2020 doveva ritenersi valido e, comunque, non impugnabile ai sensi dell'art. 1429 n. 4) c.c.; deduceva, altresì, la società resistente che il licenziamento intimato era valido ed efficace stante la prova documentale dei giorni di infortunio e di malattia usufruiti dal ricorrente che, complessivamente, avevano superato il periodo di comporto;
quanto infine alla domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c., contestava la fondatezza della stessa, evidenziando già la genericità della allegazione.
Con memoria del 28.01.2022 si costituiva la società esponendo che il contenuto del Controparte_3 negozio transattivo del 26.02.2020 doveva ritenersi “perfettamente intellegibile, valido, privo di clausole e condizioni in ipotesi nulle”, poiché sottoscritto dal ricorrente in assenza di coazione fisica ovvero di condizionamento psicologico.
Infine, con memoria depositata telematicamente il 31.01.2022, si costituiva in giudizio la società appaltante assumendo la validità del Verbale di conciliazione predetto, nonché del Controparte_4 licenziamento intimato al ed, a sua volta, contestando l'ascrivibilità, ad essa committente, anche Pt_1
a titolo di mera “negligenza corresponsabile”, dell'infortunio occorso il 12.02.2020.
Escussi i testi e , alla odierna udienza la causa è stata discussa Testimone_1 Testimone_2
e decisa.
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La domanda avente ad oggetto la impugnativa di licenziamento è infondata per le ragioni che seguono.
L'odierno ricorrente ha chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità (rectius annullabilità) del più volte citato verbale di conciliazione.
Ritiene questo giudice che, secondo la stessa prospettazione della domanda, il deduce un vizio Pt_1
del consenso – sub specie di errore – che, ai sensi dell'art. 1429, n. 4) c.c., comporterebbe l'annullamento dell'accordo transattivo, concluso in sede sindacale il 26.02.2020.
Nello specifico il ricorrente ha esposto che, all'atto della stipula della conciliazione sindacale, il datore di lavoro - e gli altri soggetti coinvolti (tra cui la in qualità di committente, la Controparte_4
quale originaria datrice di lavoro ed, infine, la come nuova società Controparte_2 Controparte_3
4 datrice) - lo avrebbero indotto alla stipula dell'accordo, sulla base dell'erroneo convincimento della possibilità di sottoscrivere validamente l'atto transattivo, nonostante il suo stato “infortunato” alla data del 26.02.2020 (vd. pag. 2 del ricorso).
Sempre a dire del ricorrente, nel suddetto stato, egli né “avrebbe potuto dimettersi o essere indotto a dimettersi” né, tanto meno, avrebbe potuto essere licenziato, così come essere assunto in costanza di infortunio da altro soggetto giuridico.
La doglianza non coglie nel segno.
Occorre premettere che l'errore vizio (o errore motivo), come dedotto dal consiste in una Pt_1 inesatta rappresentazione della realtà che lo avrebbe determinato all'accordo; accordo che, senza tale inesatta rappresentazione, non avrebbe, invece, concluso.
Si tratta, quindi, di un errore che vizia il processo formativo della volontà negoziale;
nella specie, nella forma dell'errore di diritto, il quale, ai sensi dell'art. 1429, n. 4, deve “cadere” su norme giuridiche ed è causa di annullamento del contratto quando sia stato la ragione unica o principale dell'accordo.
Ed, invero, il vizio del consenso prospettato dal come si è detto, si sarebbe configurato Pt_1 nell'erroneo convincimento che, nonostante il suo stato di infortunato “… quella che si stava perfezionando fosse una operazione giuridicamente possibile” (vd. pag. 8 del ricorso).
Ebbene, a parere di questo giudice, non sussistono i presupposti legittimanti l'annullamento del
Verbale.
Innanzitutto è da dire che non vi è un divieto legislativo a contrarre per un soggetto che sia infortunato, ovvero in condizione di malattia, a meno che tale stato non abbia avuto riflessi negativi sulla capacità di agire, intesa quale attitudine della persona a compiere atti che incidano nella propria sfera giuridica.
Ed, invero, la patologia da cui il era affetto al momento della stipula – in difetto di alcun ulteriore Pt_1
elemento valutativo che il ricorrente non ha fornito – consisteva nella lesione del sovraspinoso della spalla sinistra cui, poi, avrebbe fatto seguito l'intervento chirurgico, patologia che non vi sono elementi per ritenere abbia potuto incidere sulla sua capacità di disporre validamente dei propri diritti.
Rilevano, poi, a conferma della validità del Verbale, le ulteriori seguenti considerazioni.
Sul punto vale ricordare che con il Verbale del 26.02.2020, cui il lavoratore ha partecipato - assistito,
Contr peraltro, dal rappresentante sindacale anche in qualità, quest'ultimo, di conciliatore - le parti, oltre a transigere la questione della lamentata corresponsione del compenso per lavoro straordinario, mediante il pagamento da parte della in favore del della somma a saldo e stralcio Controparte_4 Pt_1
di euro 100,00, convenivano la risoluzione del contratto di lavoro alla data del 29.02.2020 con la società datrice. Controparte_2
5 Più nel dettaglio il LISI (punto 3) manifestava “…in ogni caso, il venir meno dell'interesse a proseguire il rapporto di lavoro con la società” ( , indicando il “… 29 febbraio Controparte_2
2020 … quale ultimo giorno lavorativo ad ogni effetto fattuale, giuridico e retributivo, a condizione che vi sia una ricollocazione lavorativa presso altro soggetto …”; quindi (al punto 5) la società proponeva la assunzione del LISI “… con contratto ex novo con decorrenza 02 marzo Controparte_3
2020, in regime full time, in qualità di operaio, escludendosi il periodo di prova e con un trattamento retributivo rispettoso delle pregresse pattuizioni”; di seguito, al punto 6, il LISI accettava la proposta di assunzione come formulata dalla nonché l'offerta della del Controparte_3 Controparte_4 pagamento dell'importo di 100,00 euro, a saldo e stralcio, di ogni qualsivoglia pretesa economica reclamata dal lavoratore dalla data di insorgenza del rapporto di lavoro (in sostanza i compensi straordinari); infine, le parti, reciprocamente, davano atto che (punto 7) la sottoscrizione dell'accordo
“… integra anche la risoluzione del rapporto di lavoro con alla data del 29 Controparte_2 febbraio 2020, con rinunzia ai reciproci termini di preavviso”.
Orbene posto che, per quanto si è detto, alcun vizio della volontà ha inficiato il contenuto complessivo dell'accordo, pure è da dire che con riferimento al prospettato errore di diritto, neanche ne ricorre il carattere essenziale se, alla luce del contenuto del verbale, per come è stato nel dettaglio sopra esaminato, le doglianze del lavoratore non toccano l'aspetto prettamente transattivo dell'accordo e, cioè, quello di carattere economico, bensì la seconda parte del negozio, in cui alla risoluzione consensuale del rapporto con la è seguita la ricollocazione lavorativa presso la Controparte_2
nuova subentrante per effetto della accettazione da parte del LISI della proposta di Controparte_3
assunzione.
Ed, infatti, a seguito della costituzione del nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze della CP_3
le parti danno atto della risoluzione del vecchio rapporto.
[...]
Quanto, poi, al contenuto della nota del 20.02.2022 inviata al LISI dalla con cui la Controparte_4
società lo avrebbe compulsato alla sottoscrizione del verbale paventando disfunzioni organizzative e ripercussioni sulla sua posizione, a smentire tale tesi è il contenuto assolutamente neutro della comunicazione, che riporta “… Per evitare disfunzioni organizzative e ripercussioni sulla Sua posizione …” con l'invito a comunicare formalmente “… la Sua volontà di aderire o meno alla proposta di assunzione in capo a significando che anche l'eventuale silenzio verrà Controparte_3
interpretato come rifiuto della proposta …”.
In conclusione, a parere di questo giudice, alla luce delle sovraesposte ragioni, va respinta la domanda di accertamento e declaratoria di nullità (rectius di annullabilità) del Verbale di conciliazione in sede sindacale del 26.02.2020 con la conseguenza, di riflesso, che il rapporto di lavoro tra il e la Pt_1
società si è risolto consensualmente, già alla data del 2.03.2020. Controparte_2
6
Ne deriva, con riferimento alla impugnativa del licenziamento, che la relativa domanda va respinta, poiché alcun licenziamento è stato efficacemente intimato dalla con cui il rapporto Controparte_2
si era già risolto.
Rimangono, quindi, di riflesso, assorbite tutte le questioni riguardanti le conclusioni rassegnate in via principale al capo 3) ed al capo 4) del ricorso, nonché quella, in via subordinata, di cui al capo 6), logicamente dipendenti dalla domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento.
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Va respinta, altresì, la domanda di cui al capo 2) proposta in via principale dal Pt_1
In particolare il ricorrente ha chiesto la condanna “dei soggetti coinvolti nella sottoscrizione del verbale di conciliazione a corrispondere, ciascuno per la parte di competenza, una indennità risarcitoria da determinarsi in via equitativa o in una somma non inferiore ad € 10.000,00”.
Ebbene la domanda - di cui al capo 2) - è infondata, stante l'assoluto difetto di allegazione sia, a monte, quanto alla indicazione della causa petendi – che coinvolgerebbe, poi, secondo la mera prospettazione, tutti i soggetti sottoscrittori, non si comprende ciascuno a quale titolo - che, a valle, del danno che il avrebbe subito per effetto del comportamento dei soggetti, comportamento di Pt_1
cui manca del tutto la descrizione.
Peraltro, come si è detto, il Verbale di conciliazione del 26.02.2020 deve ritenersi valido ed efficace, quindi, non può essere, per sé stesso, foriero di alcun danno;
sicché nulla è dovuto al ricorrente a tale titolo.
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Pure va respinta la domanda risarcitoria proposta in via principale nei confronti delle società -
[...]
e - ai sensi dell'art. 2087 c.c. CP_2 Controparte_4
Nello specifico il ha dedotto che il sinistro occorso il 12.02.2020 sul luogo di lavoro – e, cioè, Pt_1 la caduta “sul pavimento sporco di sangue e grasso di animale” - sarebbe stato determinato dal comportamento negligente ed imperito delle suddette società, ai sensi dell'art. 2087 c.c., per non avere queste sorvegliato sulla sicurezza dello stabilimento ove esso ricorrente era assegnato.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere che l'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità datoriale – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, dovendosi, pertanto, valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione alla attività svolta (cfr. in termini ex multis Cass.
n. 8911 del 2019).
7 Quanto, poi, alla ripartizione degli oneri probatori ai sensi dell'art. 2087 c.c., il lavoratore che agisce nei confronti della parte datoriale per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, ha l'onere di allegare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno e, cioè, quella condotta astrattamente idonea alla produzione del danno
(cfr. ex multis Cass. n. 10319 del 2017).
Una volta che il lavoratore abbia allegato tali circostanze, incomberà, invece, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso connesso all'espletamento della specifica attività lavorativa.
Ne deriva, di riflesso, la inesigibilità della predisposizione, da parte datoriale, di misure preventive astrattamente idonee ad evitare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili (cfr. in termini ex multis Cass. n. 8911 del 2019, n. 26495 e 24742 del 2018).
Ed, invero, in caso di appalto, secondo la consolidata giurisprudenza in materia << Ai sensi dell'art.
2087 c.c., … all'interno dell'azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza sugli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi all'attività appaltata >> (Cass. n. 5419 del
2019).
Orbene, nella specie, risulta dagli atti di causa che le società datrici di lavoro hanno osservato gli adempimenti di legge previsti per la specifica attività lavorativa del ricorrente.
Tanto è vero che il contratto di appalto - stipulato dalle due società datrici ( e Controparte_2
- ha soddisfatto i requisiti di legge previsti in materia di salute e sicurezza dei Controparte_4
lavoratori, ai sensi art. 26 del D. Lgs. 81/2008 (come risulta dalla certificazione ex art. 26 del D. Lgs.
81/2008, cfr. “Certif. della Commissione EBINIT” del 5.06.2019, all. n. 3 al fascicolo telematico della;
che era stata predisposta dalla una specifica attività di Controparte_4 Controparte_2
formazione dei dipendenti (del settore lavorazione carni), attività a cui il LISI risulta avere partecipato
(cfr. doc. n. 9 allegato al fascicolo telematico di parte); che i dipendenti erano stati, altresì, dotati dalla dei dispositivi di sicurezza;
in particolare, per quello che qui più interessa, al Controparte_2 Pt_1 erano state consegnate apposite “scarpe di sicurezza per industria alimentare” (vd. doc. n. 10 allegato al fascicolo telematico di parte).
Ne consegue che la caduta sul “pavimento sporco di sangue e grasso di animale”, da sé sola considerata, non può ritenersi evento imputabile alla negligenza del datore di lavoro, il quale, per
8 come si è appena detto, aveva dotato i propri dipendenti di materiale di sicurezza, tra cui le scarpe antiscivolo.
Conseguentemente ritiene questo giudice che l'infortunio occorso al il 12.02.2020 non può Pt_1
imputarsi a colpa (nella forma della negligenza, imperizia o imprudenza) delle società datrici di lavoro, poiché queste ultime hanno provato in giudizio il rispetto degli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare attraverso l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi agli specifici compiti cui erano addetti i lavoratori dello stabilimento.
A diverso convincimento non portano le risultanze istruttorie poiché il contenuto della prova testimoniale è del tutto generico.
In particolare i testimoni di parte ricorrente e – colleghi di Testimone_1 Testimone_2
lavoro del ed entrambi presenti al momento del suo infortunio (il 12.02.2020), presso lo Pt_1 stabilimento della – sono stati escussi all'udienza del 5.05.2022 e non hanno riferito Controparte_4 alcuna circostanza che vada a supportare la tesi dell'odierno istante.
Ed, invero, il teste , alla predetta udienza, dichiarava di avere visto il cadere a Testimone_1 Pt_1 terra il 12.02.2020 e che <<… Si trattava di una zona scivolosa, in quanto era presente sangue e grasso di animale >>; il secondo teste, di parte ricorrente, confermava la suddetta circostanza, ma aggiungeva anche che << … era presente nell'occasione sangue e grasso di animale perché si lavorava con il maiale >>.
Le riportate testimonianze nulla aggiungono alle risultanze fattuali di causa, confermando, piuttosto, che il sinistro occorso al rientra nei rischi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa da Pt_1
questi svolta e, per evitare i quali, la e la società committente avevano osservato, Controparte_2
per quanto si è detto, gli obblighi imposti dalla legge in materia di protezione e prevenzione.
Ne consegue che la domanda di risarcimento ex art. 2087 c.c. va respinta.
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In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
La complessità e la particolarità delle questioni affrontate, di natura interpretativa, giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti della Parte_1 società (già , della società e della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
con ricorso depositato l'1/07/2021, così provvede: Controparte_7
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali.
9 Così deciso in Bari, in data 23/05/2025
10
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli