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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/09/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6325/19
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda SeIOne Civile
Rg n. 6325/2019
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituIOne dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposiIOne alla suddetta modalità di trattaIOne;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposiIOni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposiIOni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattaIOne scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 8 N. R.G. 6325/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6325/19 promossa da
(c.f. ), (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) rapp.ti e difesi dall'Avv. Antonietta Vitale, giusta procura Parte_3 C.F._3 in atti;
attori contro
, in persona dell'Amministratore p.t. (c.f. e p. iva n. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Licia PoliIO giusta procura in atti;
convenuta
nonché
- (c.f. ) residente in [...]; CP_2 C.F._4
convenuto-contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citaIOne regolarmente notificato instaurava giudiIO risarcitorio nei Parte_4 confronti di e – FGVS deducendo: CP_2 Controparte_1
- che in data 09.09.2018, ore 15,30 circa, in Cava dei Tirreni alla via De Marinis, nei pressi del civico 62, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali veniva investito dal motociclo Yamaha tg. SA118866, di pagina 2 di 8 proprietà e condotto da;
che il aveva a patire lesioni per cui si rendeva CP_2 Parte_4 necessario il trasporto in ospedale;
che a seguito dell'investimento intervenivano sul luogo teatro dell'evento i VV.UU. del comune di Cava Dei Tirreni per effettuare i rilievi del caso;
che per i danni riportati l'istante richiedeva il risarcimento alle che formulava l'offerta risarcitoria di € Controparte_3
38.000,00 che veniva accettata dal quale acconto sul maggiore avere. Pt_4
Alla luce di quanto sopra l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “ Piaccia al Giudice adito accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di nel sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare il convenuto in CP_2 solido con al risarcimento di tutti i danni conseguiti dall'attore, fisici e morali, oltre al risarcimento delle spese CP_1 mediche , detratto l'acconto accettato in conto del maggiore avere;
con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e compensi di giudiIO oltre iva e cpa, con attribuIOne”.
In data 24.04.2020 si costituiva in giudiIO che rilevava l'infondatezza delle domanda sia Controparte_1 in relaIOne all'an che in relaIOne al quantum della pretesa.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ecceIOne e deduIOne, rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata, con vittoria di spese;
in via subordinata, ove provata la sussistenza dell'onere risarcitorio esclusivo o concorsuale a carico dei convenuti nonché un danno maggiore rispetto a quanto accertato dalla decurtare dall'importo ritenuto dovuto la somma di € Controparte_1
38.000,00 già corrisposta al sig. . Parte_4
, benché regolarmente evocato in giudiIO, rimaneva contumace. CP_2
La causa veniva istruita mediante prova documentale, escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
In data 20.11.2023 si costituivano, spiegano intervento volontario, gli eredi di , deceduto Parte_4 in data 09.04.2023.
La causa veniva dunque rinviata per la decisione all'udienza non partecipata del 24 settembre 2025, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto storico, posto alla base della domanda risarcitoria, può ritenersi provato alla luce dell'istruttoria svolta.
In particolare all'udienza del 03 Maggio 2023 il teste di parte attrice dichiarava: “ Sono e mi chiamo
nata il [...] a [...], ….; conosco il sig. da 33 anni;
sono Testimone_1 Parte_4
a conoscenza dei fatti di causa perché io ero presente al momento dell'incidente, avvenuto nell'anno 2018 alle ore 15,30, io stavo davanti alla porta dell'abitaIOne di l'incidente si verificava in Cava De' Tirreni alla Via De Parte_4
Mariniis, mio IO ( lo chiamo così perché ci conosciamo da sempre stava attraversando sulle strisce pedonali Parte_4 allorquando è stato investito da una motocicletta, la motocicletta non ricordo di che colore era però ricordo che era una
Yamaha, il cui conducente si fermava, era un ragazzo, interveniva l'autombulanza, lamentava dolori dappertutto e Pt_4 pagina 3 di 8 gli usciva il sangue dalla testa;
la motocicletta stava scendendo verso Vietri, non ricordo da che lato colpiva mio IO, c'erano delle auto che si erano fermate per consentire l'attraversamento, scendendo la strada verso Vietri il sig. si trovava sul Pt_4 lato sinistro e stava attraversando verso destra ”.
Il fatto storico risulta altresì confermato dal verbale dei VV.UU intervenuti sul luogo del sinistro.
La documentaIOne fotografica allegata al predetto verbale ritrae il luogo dell'incidente, l'attraversamento pedonale e due macchie di sangue collocate, rispetto al marciapiedi, la prima a metri 1,44 e la seconda a metri 1,60. Vieni altresì ritratto il motoveicolo investitore tg. SA118866.
Dall'esame del verbale in atti emerge che lo stesso conducente del veicolo investitore ha dichiarato “urtavo all'altezza delle strisce pedonali lì presenti nelle vicinanze un vecchietto che si accingeva ad attraversare la strada”.
Occorre, a questo punto, scrutinare le richieste risarcitorie avanzate.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte CostituIOnale, il summenIOnato pregiudiIO costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relaIOnali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relaIOne;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condiIOni, prescindendo quindi da posiIOni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicaIOne di correttivi in relaIOne ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, dalla documentaIOne medica prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è risultato che “ Dalle risultanze dell'esame della documentaIOne agli atti si evince che l'attore, quale conseguenza diretta del sinistro per cui si procede, ebbe a riportare trauma fratturativo del femore destro;
Da tali lesioni è derivata una Inabilità
Temporanea per una durata complessiva di giorni 110 (Centodieci gg.) di cui ITT: 30 gg. ( Trenta giorni) al 100% ; ITP: gg. 50 ( Cinquanta giorni ) al 75 % e 30 giorni (Trenta gg.) al 50%; Per quanto attiene al Danno Biologico riteniamo che
l'insieme dei postumi anatomo funIOnali residuati al trauma in oggetto siano valutabili globalmente e percentualmente nella misura del 13-14 % (Tredici/quattordici per cento) secondo le più comuni Tabelle del Baremes;
Non valutabile l'incidenza del danno sulla capacità lavorativa specifica (pensionato); Presenti agli atti spese mediche sostenute per complessivi €. 958,00;
Nesso causale compatibile per concordanza tra le modalità del sinistro e le lesioni patite;
inoltre, le deduIOni sollevate, a riguardo l'impossibilità del de cujus ad aver raggiunto una capacità deambulatoria pari a quella che presentava Pt_4 prima del trauma , riteniamo siano del tutto fuori luogo considerando che la valutaIOne medico legale è stata eseguita solo su atti che vedono il pz ricoverato (dopo l'iniziale degenza chirurgica –ortopedica), presso centro di riabilitaIOne a ricevere le dovute cure riabilitative, improvvisamente interrotte (dopo circa settanta giorni) per essere ricoverato in ospedale per una pagina 4 di 8 subentrante patologia di interesse neurochirurgico, non connessa all'evento traumatico subito. Orbene si sottolinea, come già riferito al ctp , durante i vari contatti telefonici, che il buon esito della guarigione certamente è stato influenzato dal inaspettato trattamento neurochirurgico ricevuto oltre che dalle patologie croniche pregresse al trauma ( v.d anamnesi). Alle dimissioni ospedaliere del 11/12/2018 non segue alcuna certificaIOne medica attestante il percorso riabilitativo seguito dal signor
allora ottantatreenne, né alcuna certificaIOne medica specialistica che faccia comprendere nella sua interezza l'entità Pt_4 del recupero funIOnale raggiunto dal signor fu . Pt_4 Pt_4
Le conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario in ordine alla valutaIOne del danno non patrimoniale possono essere recepite, poiché coerenti ed immuni da evidenti vizi logico-giuridici.
In ordine alla determinaIOne ed alla liquidaIOne del danno, si deve necessariamente muovere dall'indicaIOne scaturente dal fondamentale arresto giurisprudenziale di legittimità di cui alle SeIOni Unite,
11 novembre 2008, n. 26972, secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidaIOne il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuIOne di nomi diversi a pregiudizi identici.
Nella noIOne di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico- relaIOnali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 C.P. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunIOne di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte
Cost. n, 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,7282 e 7283 del 2003).
Ed invero, secondo le seIOni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudiIO, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicaIOni di risarcimento l'attribuIOne di distinte poste risarcitorie
(liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudiIO – scaturente dalle alteraIOni alla vita di relaIOne, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nell'elaboraIOne di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definiIOne di “danno esistenziale” (la cui autonoma configuraIOne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuaIOne della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
pagina 5 di 8 Alla luce di ciò, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudiIO, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzaIOne del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, comprensivo sia della lesione dell'integrità psicofisica che delle conseguenti sofferenze.
In ordine ai concreti meccanismi di liquidaIOne della somma da attribuire al danneggiato per il danno biologico, si ritiene di utilizzare, conformemente all'orientamento adottato dal Tribunale di Nocera
Inferiore, le c.d. “tabelle del Tribunale di Milano”, che costituiscono, allo stato, lo strumento più diffuso, in ambito naIOnale, per la liquidaIOne del danno biologico.
Pertanto, facendo riferimento ai criteri appena descritti e tenendo conto, in particolare, dell'età dell'istante all'epoca del sinistro (83anni), il danno biologico può essere liquidato, per i riconosciuti postumi permanenti (14%) residuati all'esito della guarigione nell'importo complessivo di € 25.534,00.
In relaIOne al criterio equitativo applicato, il danno biologico da invalidità temporanea va, invece, liquidato in complessivi € 9.487,50 (€ 3.450,00 per giorni 30 di ITT, € 4.312,50 per giorni 50 di ITP al 75%, €
1.725,00 per giorni 30 di ITP al 50%).
Ne risulta così, in totale, un danno biologico, per la lesione dell'integrità fisio-psichica dell'originaria parte attrice, pari a € 35.021,50.
Quanto alle spese mediche sostenute dal il CTU ha rinvenuto documentaIOne attestante il Pt_4 pagamento di complessivi € 958,00,
Quanto all'invocato “danno morale”, vanno richiamati i principi da ultimo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11.11.2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975), che ha cercato di fare chiarezza sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.
In particolare, e per quanto qui interessa, premesso che è stata definitivamente accantonata la figura del cd danno morale soggettivo (identificato con il patema d'animo transeunte) e che la sofferenza morale, senza ulteriori connotaIOni in termini di durata, integra un pregiudiIO non patrimoniale, va detto, innanzitutto, che il danno morale si identifica con la sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo sofferto), senza degeneraIOni patologiche, perché ove siano dedotte eventuali conseguenze del genere, si rientra nell'ambito del danno biologico (del quale ogni sofferenza psichica o fisica, per sua natura intrinseca, costituisce componente).
Dunque, una tale sofferenza psichica, che non è suscettibile di degenerare in patologia, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia acceIOne.
Ora, considerato che il danno non patrimoniale e, quindi, il danno morale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, i Giudici di legittimità hanno evidenziato, specificamente, che tale danno morale non può essere pagina 6 di 8 più liquidato automaticamente in una percentuale del danno alla salute (“determina …duplicaIOne di risarcimento la congiunta attribuIOne del danno biologico e del danno morale…sovente liquidato in percentuale del primo”): infatti, se il giudice liquida il danno morale in una percentuale del danno alla salute, questo vuol dire che sta risarcendo il dolore fisico e morale che accompagna l'invalidità temporanea e permanente ed è direttamente proporIOnato ad essa. Ma se, per come affermato dalla S.C., è vero che attraverso il danno alla salute vengono risarcite tutte le conseguenze pregiudizievoli correlate e direttamente proporIOnate all'invalidità temporanea e/o permanente, non vi è dubbio che anche il dolore, fisico e morale, associato allo “star male”, sia compreso nella liquidaIOne del danno alla salute.
Tale conclusione, tuttavia, non vuol dire che debba sparire il danno morale a latere del danno biologico, se per danno morale si intende non la sofferenza intrinsecamente compresa nella patologia, ma la sofferenza ulteriore (ove esistente), espressione della reaIOne emotiva rispetto all'impatto lesivo.
Tale sofferenza ulteriore, infatti, non dipende dall'invalidità temporanea e permanente, ma va ancorata ad altri criteri, vale a dire, per esempio, a come il danneggiato abbia percepito la lesione, o alle circostanze concrete in cui è venuto a verificarsi l'illecito.
Discende da tali consideraIOni, che il danno morale potrà essere una voce autonoma del danno non patrimoniale da risarcire solo nel caso in cui siano allegati fatti specifici, da cui evincere, anche presuntivamente, la sofferenza aggiuntiva (rispetto a quella propria della patologia) subita dalla vittima.
Nella specie, né l'attore ha allegato circostanze concrete peculiari né simili circostanze sono emerse dall'istruttoria, sicchè non può trovare ingresso, per i principi già affermati, il riconoscimento di alcun danno morale, stante appunto l'assenza in atti di idonea prova che il pregiudiIO fisico subìto abbia arrecato al danneggiato un ulteriore dolore rispetto a quello implicito nella peculiare menomaIOne fisica occorsagli e, come tale, già considerato ai fini della liquidaIOne del danno biologico.
In definitiva all'istante va riconosciuto il solo danno non patrimoniale per come sopra indicato e calcolato.
Questa liquidaIOne deve intendersi onnicomprensiva di ogni forma di danno, non emergendo elementi per ulteriormente incrementare la somma come più sopra determinata alla luce delle tabelle milanesi.
Nella vicenda qui esaminata, peraltro, non emergono dagli atti elementi che possano indurre a determinare il complessivo danno non patrimoniale in misura superiore a quella più sopra determinata. Un eventuale fraIOnamento delle voci del risarcimento, quindi, non risulterebbe utile, nel caso concreto, al fine di pervenire alla liquidaIOne di ulteriori somme aggiuntive, dovendosi ritenere la somma più sopra indicata onnicomprensiva di tutte le possibili voci di danno, tenuto conto delle risultanze degli atti.
In definitiva, alla luce di quanto appena precisato, la somma di € 38.000,00, incassata dall'originario attore è risultata, all'esito del giudiIO, congrua ed integralmente satisfattiva e, pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata non essendo stata dimostrata una maggior entità del danno riportato da a Parte_4 seguito dell'incidente stradale per cui è causa. pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti della convenuta compagnia di assicuraIOni e sono liquidate secondo i parametri minimi del DM 55/2014, formulaIOne vigente ed escludendo la fase “decisionale” atteso che la convenuta Compagnia non ha depositato note conclusive autorizzate.
Nulla sulle spese nei confronti di in ragione della contumacia. CP_2
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda SeIOne Civile, in composiIOne monocratica, così provvede definitivamente pronunciando in ordine alle domande formulate nell'interesse della parte attrice nei confronti del convenuto nonché nei confronti del convenuto , disattesa Controparte_1 CP_2
o assorbita ogni diversa istanza, domanda, richiesta o ecceIOne:
- Dichiara la contumacia di;
CP_2
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di giudiIO e liquida tali spese e competenze nella somma di € 2.356,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
- Nulla sulle spese nei confronti di;
CP_2
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 24.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda SeIOne Civile
Rg n. 6325/2019
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituIOne dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposiIOne alla suddetta modalità di trattaIOne;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposiIOni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposiIOni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattaIOne scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 8 N. R.G. 6325/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6325/19 promossa da
(c.f. ), (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) rapp.ti e difesi dall'Avv. Antonietta Vitale, giusta procura Parte_3 C.F._3 in atti;
attori contro
, in persona dell'Amministratore p.t. (c.f. e p. iva n. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Licia PoliIO giusta procura in atti;
convenuta
nonché
- (c.f. ) residente in [...]; CP_2 C.F._4
convenuto-contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citaIOne regolarmente notificato instaurava giudiIO risarcitorio nei Parte_4 confronti di e – FGVS deducendo: CP_2 Controparte_1
- che in data 09.09.2018, ore 15,30 circa, in Cava dei Tirreni alla via De Marinis, nei pressi del civico 62, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali veniva investito dal motociclo Yamaha tg. SA118866, di pagina 2 di 8 proprietà e condotto da;
che il aveva a patire lesioni per cui si rendeva CP_2 Parte_4 necessario il trasporto in ospedale;
che a seguito dell'investimento intervenivano sul luogo teatro dell'evento i VV.UU. del comune di Cava Dei Tirreni per effettuare i rilievi del caso;
che per i danni riportati l'istante richiedeva il risarcimento alle che formulava l'offerta risarcitoria di € Controparte_3
38.000,00 che veniva accettata dal quale acconto sul maggiore avere. Pt_4
Alla luce di quanto sopra l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “ Piaccia al Giudice adito accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di nel sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare il convenuto in CP_2 solido con al risarcimento di tutti i danni conseguiti dall'attore, fisici e morali, oltre al risarcimento delle spese CP_1 mediche , detratto l'acconto accettato in conto del maggiore avere;
con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e compensi di giudiIO oltre iva e cpa, con attribuIOne”.
In data 24.04.2020 si costituiva in giudiIO che rilevava l'infondatezza delle domanda sia Controparte_1 in relaIOne all'an che in relaIOne al quantum della pretesa.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ecceIOne e deduIOne, rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata, con vittoria di spese;
in via subordinata, ove provata la sussistenza dell'onere risarcitorio esclusivo o concorsuale a carico dei convenuti nonché un danno maggiore rispetto a quanto accertato dalla decurtare dall'importo ritenuto dovuto la somma di € Controparte_1
38.000,00 già corrisposta al sig. . Parte_4
, benché regolarmente evocato in giudiIO, rimaneva contumace. CP_2
La causa veniva istruita mediante prova documentale, escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
In data 20.11.2023 si costituivano, spiegano intervento volontario, gli eredi di , deceduto Parte_4 in data 09.04.2023.
La causa veniva dunque rinviata per la decisione all'udienza non partecipata del 24 settembre 2025, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto storico, posto alla base della domanda risarcitoria, può ritenersi provato alla luce dell'istruttoria svolta.
In particolare all'udienza del 03 Maggio 2023 il teste di parte attrice dichiarava: “ Sono e mi chiamo
nata il [...] a [...], ….; conosco il sig. da 33 anni;
sono Testimone_1 Parte_4
a conoscenza dei fatti di causa perché io ero presente al momento dell'incidente, avvenuto nell'anno 2018 alle ore 15,30, io stavo davanti alla porta dell'abitaIOne di l'incidente si verificava in Cava De' Tirreni alla Via De Parte_4
Mariniis, mio IO ( lo chiamo così perché ci conosciamo da sempre stava attraversando sulle strisce pedonali Parte_4 allorquando è stato investito da una motocicletta, la motocicletta non ricordo di che colore era però ricordo che era una
Yamaha, il cui conducente si fermava, era un ragazzo, interveniva l'autombulanza, lamentava dolori dappertutto e Pt_4 pagina 3 di 8 gli usciva il sangue dalla testa;
la motocicletta stava scendendo verso Vietri, non ricordo da che lato colpiva mio IO, c'erano delle auto che si erano fermate per consentire l'attraversamento, scendendo la strada verso Vietri il sig. si trovava sul Pt_4 lato sinistro e stava attraversando verso destra ”.
Il fatto storico risulta altresì confermato dal verbale dei VV.UU intervenuti sul luogo del sinistro.
La documentaIOne fotografica allegata al predetto verbale ritrae il luogo dell'incidente, l'attraversamento pedonale e due macchie di sangue collocate, rispetto al marciapiedi, la prima a metri 1,44 e la seconda a metri 1,60. Vieni altresì ritratto il motoveicolo investitore tg. SA118866.
Dall'esame del verbale in atti emerge che lo stesso conducente del veicolo investitore ha dichiarato “urtavo all'altezza delle strisce pedonali lì presenti nelle vicinanze un vecchietto che si accingeva ad attraversare la strada”.
Occorre, a questo punto, scrutinare le richieste risarcitorie avanzate.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte CostituIOnale, il summenIOnato pregiudiIO costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relaIOnali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relaIOne;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condiIOni, prescindendo quindi da posiIOni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicaIOne di correttivi in relaIOne ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, dalla documentaIOne medica prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è risultato che “ Dalle risultanze dell'esame della documentaIOne agli atti si evince che l'attore, quale conseguenza diretta del sinistro per cui si procede, ebbe a riportare trauma fratturativo del femore destro;
Da tali lesioni è derivata una Inabilità
Temporanea per una durata complessiva di giorni 110 (Centodieci gg.) di cui ITT: 30 gg. ( Trenta giorni) al 100% ; ITP: gg. 50 ( Cinquanta giorni ) al 75 % e 30 giorni (Trenta gg.) al 50%; Per quanto attiene al Danno Biologico riteniamo che
l'insieme dei postumi anatomo funIOnali residuati al trauma in oggetto siano valutabili globalmente e percentualmente nella misura del 13-14 % (Tredici/quattordici per cento) secondo le più comuni Tabelle del Baremes;
Non valutabile l'incidenza del danno sulla capacità lavorativa specifica (pensionato); Presenti agli atti spese mediche sostenute per complessivi €. 958,00;
Nesso causale compatibile per concordanza tra le modalità del sinistro e le lesioni patite;
inoltre, le deduIOni sollevate, a riguardo l'impossibilità del de cujus ad aver raggiunto una capacità deambulatoria pari a quella che presentava Pt_4 prima del trauma , riteniamo siano del tutto fuori luogo considerando che la valutaIOne medico legale è stata eseguita solo su atti che vedono il pz ricoverato (dopo l'iniziale degenza chirurgica –ortopedica), presso centro di riabilitaIOne a ricevere le dovute cure riabilitative, improvvisamente interrotte (dopo circa settanta giorni) per essere ricoverato in ospedale per una pagina 4 di 8 subentrante patologia di interesse neurochirurgico, non connessa all'evento traumatico subito. Orbene si sottolinea, come già riferito al ctp , durante i vari contatti telefonici, che il buon esito della guarigione certamente è stato influenzato dal inaspettato trattamento neurochirurgico ricevuto oltre che dalle patologie croniche pregresse al trauma ( v.d anamnesi). Alle dimissioni ospedaliere del 11/12/2018 non segue alcuna certificaIOne medica attestante il percorso riabilitativo seguito dal signor
allora ottantatreenne, né alcuna certificaIOne medica specialistica che faccia comprendere nella sua interezza l'entità Pt_4 del recupero funIOnale raggiunto dal signor fu . Pt_4 Pt_4
Le conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario in ordine alla valutaIOne del danno non patrimoniale possono essere recepite, poiché coerenti ed immuni da evidenti vizi logico-giuridici.
In ordine alla determinaIOne ed alla liquidaIOne del danno, si deve necessariamente muovere dall'indicaIOne scaturente dal fondamentale arresto giurisprudenziale di legittimità di cui alle SeIOni Unite,
11 novembre 2008, n. 26972, secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidaIOne il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuIOne di nomi diversi a pregiudizi identici.
Nella noIOne di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico- relaIOnali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 C.P. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunIOne di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte
Cost. n, 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,7282 e 7283 del 2003).
Ed invero, secondo le seIOni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudiIO, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicaIOni di risarcimento l'attribuIOne di distinte poste risarcitorie
(liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudiIO – scaturente dalle alteraIOni alla vita di relaIOne, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nell'elaboraIOne di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definiIOne di “danno esistenziale” (la cui autonoma configuraIOne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuaIOne della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
pagina 5 di 8 Alla luce di ciò, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudiIO, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzaIOne del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, comprensivo sia della lesione dell'integrità psicofisica che delle conseguenti sofferenze.
In ordine ai concreti meccanismi di liquidaIOne della somma da attribuire al danneggiato per il danno biologico, si ritiene di utilizzare, conformemente all'orientamento adottato dal Tribunale di Nocera
Inferiore, le c.d. “tabelle del Tribunale di Milano”, che costituiscono, allo stato, lo strumento più diffuso, in ambito naIOnale, per la liquidaIOne del danno biologico.
Pertanto, facendo riferimento ai criteri appena descritti e tenendo conto, in particolare, dell'età dell'istante all'epoca del sinistro (83anni), il danno biologico può essere liquidato, per i riconosciuti postumi permanenti (14%) residuati all'esito della guarigione nell'importo complessivo di € 25.534,00.
In relaIOne al criterio equitativo applicato, il danno biologico da invalidità temporanea va, invece, liquidato in complessivi € 9.487,50 (€ 3.450,00 per giorni 30 di ITT, € 4.312,50 per giorni 50 di ITP al 75%, €
1.725,00 per giorni 30 di ITP al 50%).
Ne risulta così, in totale, un danno biologico, per la lesione dell'integrità fisio-psichica dell'originaria parte attrice, pari a € 35.021,50.
Quanto alle spese mediche sostenute dal il CTU ha rinvenuto documentaIOne attestante il Pt_4 pagamento di complessivi € 958,00,
Quanto all'invocato “danno morale”, vanno richiamati i principi da ultimo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11.11.2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975), che ha cercato di fare chiarezza sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.
In particolare, e per quanto qui interessa, premesso che è stata definitivamente accantonata la figura del cd danno morale soggettivo (identificato con il patema d'animo transeunte) e che la sofferenza morale, senza ulteriori connotaIOni in termini di durata, integra un pregiudiIO non patrimoniale, va detto, innanzitutto, che il danno morale si identifica con la sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo sofferto), senza degeneraIOni patologiche, perché ove siano dedotte eventuali conseguenze del genere, si rientra nell'ambito del danno biologico (del quale ogni sofferenza psichica o fisica, per sua natura intrinseca, costituisce componente).
Dunque, una tale sofferenza psichica, che non è suscettibile di degenerare in patologia, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia acceIOne.
Ora, considerato che il danno non patrimoniale e, quindi, il danno morale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, i Giudici di legittimità hanno evidenziato, specificamente, che tale danno morale non può essere pagina 6 di 8 più liquidato automaticamente in una percentuale del danno alla salute (“determina …duplicaIOne di risarcimento la congiunta attribuIOne del danno biologico e del danno morale…sovente liquidato in percentuale del primo”): infatti, se il giudice liquida il danno morale in una percentuale del danno alla salute, questo vuol dire che sta risarcendo il dolore fisico e morale che accompagna l'invalidità temporanea e permanente ed è direttamente proporIOnato ad essa. Ma se, per come affermato dalla S.C., è vero che attraverso il danno alla salute vengono risarcite tutte le conseguenze pregiudizievoli correlate e direttamente proporIOnate all'invalidità temporanea e/o permanente, non vi è dubbio che anche il dolore, fisico e morale, associato allo “star male”, sia compreso nella liquidaIOne del danno alla salute.
Tale conclusione, tuttavia, non vuol dire che debba sparire il danno morale a latere del danno biologico, se per danno morale si intende non la sofferenza intrinsecamente compresa nella patologia, ma la sofferenza ulteriore (ove esistente), espressione della reaIOne emotiva rispetto all'impatto lesivo.
Tale sofferenza ulteriore, infatti, non dipende dall'invalidità temporanea e permanente, ma va ancorata ad altri criteri, vale a dire, per esempio, a come il danneggiato abbia percepito la lesione, o alle circostanze concrete in cui è venuto a verificarsi l'illecito.
Discende da tali consideraIOni, che il danno morale potrà essere una voce autonoma del danno non patrimoniale da risarcire solo nel caso in cui siano allegati fatti specifici, da cui evincere, anche presuntivamente, la sofferenza aggiuntiva (rispetto a quella propria della patologia) subita dalla vittima.
Nella specie, né l'attore ha allegato circostanze concrete peculiari né simili circostanze sono emerse dall'istruttoria, sicchè non può trovare ingresso, per i principi già affermati, il riconoscimento di alcun danno morale, stante appunto l'assenza in atti di idonea prova che il pregiudiIO fisico subìto abbia arrecato al danneggiato un ulteriore dolore rispetto a quello implicito nella peculiare menomaIOne fisica occorsagli e, come tale, già considerato ai fini della liquidaIOne del danno biologico.
In definitiva all'istante va riconosciuto il solo danno non patrimoniale per come sopra indicato e calcolato.
Questa liquidaIOne deve intendersi onnicomprensiva di ogni forma di danno, non emergendo elementi per ulteriormente incrementare la somma come più sopra determinata alla luce delle tabelle milanesi.
Nella vicenda qui esaminata, peraltro, non emergono dagli atti elementi che possano indurre a determinare il complessivo danno non patrimoniale in misura superiore a quella più sopra determinata. Un eventuale fraIOnamento delle voci del risarcimento, quindi, non risulterebbe utile, nel caso concreto, al fine di pervenire alla liquidaIOne di ulteriori somme aggiuntive, dovendosi ritenere la somma più sopra indicata onnicomprensiva di tutte le possibili voci di danno, tenuto conto delle risultanze degli atti.
In definitiva, alla luce di quanto appena precisato, la somma di € 38.000,00, incassata dall'originario attore è risultata, all'esito del giudiIO, congrua ed integralmente satisfattiva e, pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata non essendo stata dimostrata una maggior entità del danno riportato da a Parte_4 seguito dell'incidente stradale per cui è causa. pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti della convenuta compagnia di assicuraIOni e sono liquidate secondo i parametri minimi del DM 55/2014, formulaIOne vigente ed escludendo la fase “decisionale” atteso che la convenuta Compagnia non ha depositato note conclusive autorizzate.
Nulla sulle spese nei confronti di in ragione della contumacia. CP_2
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda SeIOne Civile, in composiIOne monocratica, così provvede definitivamente pronunciando in ordine alle domande formulate nell'interesse della parte attrice nei confronti del convenuto nonché nei confronti del convenuto , disattesa Controparte_1 CP_2
o assorbita ogni diversa istanza, domanda, richiesta o ecceIOne:
- Dichiara la contumacia di;
CP_2
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di giudiIO e liquida tali spese e competenze nella somma di € 2.356,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
- Nulla sulle spese nei confronti di;
CP_2
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 24.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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