TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/07/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1)Marco Salvatori Presidente
2) Giovanna Claudia Ragusa Giudice
3) Federica Verro Giudice relatore riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1227 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. D'ANNA VALERIO, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
contro
(C.F. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
23/04/1975, rappresentata e difesa dall'avv. SALVAGO ROSA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte resistente -
e con l'intervento del P.M.
- interveniente ex lege -
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 11.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 29.5.2024, , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 21.7.2001, da cui sono nate le figlie AN (in data Controparte_1
18/08/2005) e (in data 15/05/2007), ha chiesto ex art. 473 bis.29 c.p.c., la modifica delle Per_1
condizioni di separazione statuite dal Tribunale civile di Agrigento con decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi cron. 3961/2019 del 18/03/2019 avente ad oggetto, per quel che qui rileva, le seguenti condizioni: 9) il padre, contribuirà al mantenimento
delle figlie minori corrispondendo, tramite bonifico bancario sul conto intestato alla madre del quale la
medesima avrà cura di rendere note le coordinate IBAN o, in alternativa, tramite vaglia cambiario o
assegno circolare, la somma di euro 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Fin quando la sig.ra in atto in cerca di occupazione, CP_1
non inizierà a lavorare con uno stipendio idoneo a consentirle di potersi mantenere, il padre provvederà
ad affrontare le spese straordinarie concordate nella misura del 100%, tra tali spese sono da inserire le
spese odontoiatriche alle quali sono in atto sottoposte le minori, ed, a titolo esemplificativo, quelle
relative alla palestra ed ai relativi accessori quali l'abbigliamento le eventuali spese di trasferta, e quanto
connesso allo svolgimento dell'attività sportiva, quelle relative ai libri ed al corredo scolastico durante
l'anno scolastico, le gite scolastiche ed i viaggi di istruzione proposti dalla scuola, le spese straordinarie
per gli animali domestici;
11) le rate di mutuo ipotecario, contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto
della casa familiare restano per intero a carico del Sig. così come pure le spese condominiali di Pt_1
carattere straordinario relative all'immobile, fin quando la sig. non avrà uno stipendio in grado CP_1
di garantire la sua sopravvivenza.
In particolare, ha chiesto di ordinare alla resistente di provvedere al pagamento del 50%
della rata mensile del mutuo della casa coniugale in comproprietà con il ricorrente e delle spese straordinarie per le figlie, mantenendo per il resto le condizioni omologate.
A supporto della propria domanda, ha rappresentato che la resistente nel 2019 (anno di definizione della separazione con omologa) era inoccupata mentre negli anni seguenti ha iniziato a percepire redditi da attività lavorativa, a cui vanno aggiunte le quote di mantenimento per le figlie versate regolarmente dal ricorrente.
Ha prodotto l'estratto contributivo INPS, la dichiarazione dei redditi di Controparte_1
unitamente ad una relazione tecnico contabile asseverata rappresentativa delle entrate percepite dalla stessa dal 2020 al 2023 (vd. allegati 7,8 e 9), comprovanti la non necessità di
2 ricevere un supporto economico dal marito nonché la capacità da parte della stessa di contribuire al pagamento del 50% della rata del mutuo e delle spese straordinarie per le figlie.
Ha rappresentato di percepire uno stipendio medio mensile di circa 2.200,00 da cui detrarre le spese di mantenimento per le figlie (euro 500,00), la rata mensile del mutuo interamente a suo carico (euro 636,96), residuando allo stesso la somma di circa euro 1.060,00
con cui provvedere alle ulteriore spese per le figlie, alle spese per carburante, spese mediche personali, vestiario e cibo, evidenziando di non essere in grado di vivere dignitosamente a causa della propria gravosa situazione economica.
Ha prodotto una relazione investigativa comprovante la convivenza more uxorio
intrapresa dalla resistente, rappresentando che tale circostanza è comunque idonea a determinare la perdita di ogni beneficio concesso alla stessa in sede di accordo di separazione.
Ha allegato, altresì, un piano genitoriale per le figlie, con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa depositata in data 18.10.2024 si è costituita , la quale ha Controparte_1
contestato in fatto e diritto il ricorso introduttivo, chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e - in via riconvenzionale - di porre in capo al ricorrente le spese di alloggio, libri,
tasse universitarie e quanto altro occorrente per la frequentazione dell'Università (“si chiede
che tutte le spese straordinarie nella misura del 100% relative alla scuola, all'università, alla salute,
siano a carico totale del padre senza necessità di alcuna concertazione, le altre spese straordinarie che
restano sempre nella misura del 100% in capo al padre dovranno restare in capo al padre ed essere
concertate con le figlie”).
In particolare, ha rappresentato la natura precaria della sua occupazione, riferendo di aver iniziato a lavorare come assistente all'autonomia e comunicazione alle dipendenze di una cooperativa, con contratti di lavoro a tempo determinato soltanto per alcuni mesi l'anno e che tale situazione non le permette né di impegnarsi economicamente né di affrontare imprevisti,
precisando di farsi carico di tutte le esigenze quotidiane con conseguenti rinunce per sé e per le proprie figlie.
Ha contestato la relazione contabile prodotta dal ricorrente, allegando un prospetto dei propri redditi da cui si ricava come al netto delle spese sostenute, residui una somma inferiore alla pensione sociale, che non le permette di provvedere alle esigenze proprie e a quelle
3 straordinarie delle figlie, mancando, dunque, i presupposti per richiedere la modifica delle condizioni di separazione.
Ha inoltre precisato che il ricorrente percepisce il 50% dell'assegno unico che “di fatto fa sì
che il suo onere economico è affrontato in parte anche con sovvenzioni statali”.
Ha confermato di intrattenere una nuova relazione sentimentale, escludendo la convivenza more uxorio, e ha contestato il piano genitoriale proposto dal ricorrente in quanto le figlie maggiorenni sono autonomamente capaci di rapportarsi con i genitori.
In subordine, nel caso di accoglimento della richiesta del ricorrente relativa alla modifica delle condizioni, ha chiesto di porre in capo allo stesso la corresponsione del 80% delle spese straordinarie.
La causa istruita documentalmente è stata trattenuta in decisione all'udienza del
11.06.2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 22.6.2024.
Tanto premesso, va in primo luogo dato conto dell'inammissibilità in questa sede della domanda di parte attrice volta a ottenere la condanna della convenuta a provvedere al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo della casa coniugale in comproprietà.
Invero, l'originaria pattuizione di accollo condizionato costituiva un accordo "a latere",
per il quale la Cassazione ha chiaramente affermato la non modificabilità da parte del giudice nel giudizio di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Si tratta infatti di “veri e propri contratti, (…) seppure aventi causa nella crisi coniugale,
e dunque sono impugnabili secondo le regole ordinarie” (Cass. Civ. sez. I, n.18843/2024).
Muovendo alla richiesta di modifica dell'accordo nel senso di prevedere l'obbligo di di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per le figlie, Controparte_1
giova precisare che l'art. 473 bis.29 c.p.c., nello stabilire che le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici,
è espressione del principio consolidato secondo cui i provvedimenti - anche definitivi - volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole, devono intendersi sempre emanati rebus sic stantibus, in relazione ad un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi nel corso del processo, con la conseguenza che un successivo mutamento di tale quadro di riferimento e soprattutto la sopravvenienza di nuove circostanze
4 può contribuire ad alterare la prospettiva in base alla quale quei provvedimenti sono stati assunti, determinando la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Inoltre, va rammentato che secondo costante e pacifica giurisprudenza della Suprema
Corte, i "giustificati motivi" la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili “nei fatti nuovi sopravvenuti,
modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati
stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché
non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (così, tra le altre, Cass. ord. n.
32529/2018 e 28436/2017).
Ne deriva che il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno stabiliti in sede di separazione sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, bensì, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, è chiamato a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.
Applicando i suindicati principi al caso di specie, deve rilevarsi un mutamento in melius
delle condizioni economiche di rispetto alla data dell'omologa di Controparte_1
separazione.
In particolare, si deve ritenere che le condizioni economiche pattuite “fin quando la sig.ra
in atto in cerca di occupazione, non inizierà a lavorare con uno stipendio idoneo a consentirle CP_1
di potersi mantenere” siano emendabili nella misura in cui la retribuzione successivamente percepita dalla coniuge sia tale da permetterle di partecipare al sostentamento della vita familiare, pur non essendo economicamente indipendente.
Quando il ricorrente si è fatto carico del 100% delle spese straordinarie relative alle figlie,
non soltanto era disoccupata ma non aveva neppure titoli di studio idonei Controparte_1
a un collocamento nel mondo del lavoro. Oggi invece la stessa è laureata e possiede una capacità lavorativa, evidente dalla circostanza che negli ultimi anni ha svolto le mansioni di
. Tale professione, seppur in maniera precaria e con stipendi legati di volta in volta Pt_2
5 alla presenza dell'alunno in classe, ha permesso alla resistente di percepire un proprio introito mensile, l'assegno unico e la NASPI, per un totale di circa 12.000 euro netti annui (cfr.
dichiarazioni dei redditi e documentazione INPS).
La circostanza che , poi, intrattenga una nuova relazione non appare Controparte_1
idonea - allo stato - a fornire elementi circa la sua accresciuta capacità economica, in mancanza di alcuna allegazione relativamente all'effettiva idoneità del compagno di contribuire costantemente alle spese del nucleo familiare.
Ebbene, considerata la maggiore capacità contributiva di e la Controparte_1
circostanza che le figlie hanno iniziato o sono in procinto di iniziare il percorso universitario -
il quale richiede certamente ai genitori un maggiore sforzo contributivo - si ritiene di rideterminare il contributo per le spese straordinarie a carico del ricorrente nella misura del
70%.
Per quanto riguarda il piano genitoriale, considerata la maggiore età delle figlie, si ritiene di non dover disporre nulla a riguardo, lasciando alle stesse ogni determinazione sulle modalità e tempi di incontro con il genitore non collocatario.
Infine, con riferimento alle domande risarcitorie proposte da parte ricorrente, esulando dall'oggetto del presente giudizio, le stesse si ritengono inammissibili e non potranno trovare accoglimento. È infatti orientamento consolidato della Suprema Corte che l'art. 40 c.p.c.
consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35, e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, con la conseguenza che
è esclusa la possibilità del “ simultaneus processo” tra l'azione di separazione o di divorzio e le relative modifiche e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, il rimborso o risarcimento di danno,
essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (Cass. Civ.
n. 6424/2017).
Si ricorda che ogni statuizione assunta con l'odierno provvedimento è “allo stato”;
pertanto, nulla osta a che in futuro - ove mutate le attuali condizioni di fatto portate a fondamento della decisione - possano essere previste delle modifiche a quanto statuito.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande, vanno compensate.
P.Q.M.
6 il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni altra richiesta, così provvede:
- a parziale modifica del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi cron.
3961/2019 del 18/03/2019 emesso a definizione della procedura instaurata dinanzi il Tribunale
di Agrigento n. 3273/2018 R.G, riduce l'obbligo posto a carico del ricorrente di Parte_1
contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, rideterminandolo nel
70%;
- restano confermate tutte le altre statuizioni ivi contenute;
- dichiara inammissibili le ulteriori istanze formulate;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1)Marco Salvatori Presidente
2) Giovanna Claudia Ragusa Giudice
3) Federica Verro Giudice relatore riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1227 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. D'ANNA VALERIO, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
contro
(C.F. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
23/04/1975, rappresentata e difesa dall'avv. SALVAGO ROSA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte resistente -
e con l'intervento del P.M.
- interveniente ex lege -
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 11.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 29.5.2024, , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 21.7.2001, da cui sono nate le figlie AN (in data Controparte_1
18/08/2005) e (in data 15/05/2007), ha chiesto ex art. 473 bis.29 c.p.c., la modifica delle Per_1
condizioni di separazione statuite dal Tribunale civile di Agrigento con decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi cron. 3961/2019 del 18/03/2019 avente ad oggetto, per quel che qui rileva, le seguenti condizioni: 9) il padre, contribuirà al mantenimento
delle figlie minori corrispondendo, tramite bonifico bancario sul conto intestato alla madre del quale la
medesima avrà cura di rendere note le coordinate IBAN o, in alternativa, tramite vaglia cambiario o
assegno circolare, la somma di euro 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Fin quando la sig.ra in atto in cerca di occupazione, CP_1
non inizierà a lavorare con uno stipendio idoneo a consentirle di potersi mantenere, il padre provvederà
ad affrontare le spese straordinarie concordate nella misura del 100%, tra tali spese sono da inserire le
spese odontoiatriche alle quali sono in atto sottoposte le minori, ed, a titolo esemplificativo, quelle
relative alla palestra ed ai relativi accessori quali l'abbigliamento le eventuali spese di trasferta, e quanto
connesso allo svolgimento dell'attività sportiva, quelle relative ai libri ed al corredo scolastico durante
l'anno scolastico, le gite scolastiche ed i viaggi di istruzione proposti dalla scuola, le spese straordinarie
per gli animali domestici;
11) le rate di mutuo ipotecario, contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto
della casa familiare restano per intero a carico del Sig. così come pure le spese condominiali di Pt_1
carattere straordinario relative all'immobile, fin quando la sig. non avrà uno stipendio in grado CP_1
di garantire la sua sopravvivenza.
In particolare, ha chiesto di ordinare alla resistente di provvedere al pagamento del 50%
della rata mensile del mutuo della casa coniugale in comproprietà con il ricorrente e delle spese straordinarie per le figlie, mantenendo per il resto le condizioni omologate.
A supporto della propria domanda, ha rappresentato che la resistente nel 2019 (anno di definizione della separazione con omologa) era inoccupata mentre negli anni seguenti ha iniziato a percepire redditi da attività lavorativa, a cui vanno aggiunte le quote di mantenimento per le figlie versate regolarmente dal ricorrente.
Ha prodotto l'estratto contributivo INPS, la dichiarazione dei redditi di Controparte_1
unitamente ad una relazione tecnico contabile asseverata rappresentativa delle entrate percepite dalla stessa dal 2020 al 2023 (vd. allegati 7,8 e 9), comprovanti la non necessità di
2 ricevere un supporto economico dal marito nonché la capacità da parte della stessa di contribuire al pagamento del 50% della rata del mutuo e delle spese straordinarie per le figlie.
Ha rappresentato di percepire uno stipendio medio mensile di circa 2.200,00 da cui detrarre le spese di mantenimento per le figlie (euro 500,00), la rata mensile del mutuo interamente a suo carico (euro 636,96), residuando allo stesso la somma di circa euro 1.060,00
con cui provvedere alle ulteriore spese per le figlie, alle spese per carburante, spese mediche personali, vestiario e cibo, evidenziando di non essere in grado di vivere dignitosamente a causa della propria gravosa situazione economica.
Ha prodotto una relazione investigativa comprovante la convivenza more uxorio
intrapresa dalla resistente, rappresentando che tale circostanza è comunque idonea a determinare la perdita di ogni beneficio concesso alla stessa in sede di accordo di separazione.
Ha allegato, altresì, un piano genitoriale per le figlie, con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa depositata in data 18.10.2024 si è costituita , la quale ha Controparte_1
contestato in fatto e diritto il ricorso introduttivo, chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e - in via riconvenzionale - di porre in capo al ricorrente le spese di alloggio, libri,
tasse universitarie e quanto altro occorrente per la frequentazione dell'Università (“si chiede
che tutte le spese straordinarie nella misura del 100% relative alla scuola, all'università, alla salute,
siano a carico totale del padre senza necessità di alcuna concertazione, le altre spese straordinarie che
restano sempre nella misura del 100% in capo al padre dovranno restare in capo al padre ed essere
concertate con le figlie”).
In particolare, ha rappresentato la natura precaria della sua occupazione, riferendo di aver iniziato a lavorare come assistente all'autonomia e comunicazione alle dipendenze di una cooperativa, con contratti di lavoro a tempo determinato soltanto per alcuni mesi l'anno e che tale situazione non le permette né di impegnarsi economicamente né di affrontare imprevisti,
precisando di farsi carico di tutte le esigenze quotidiane con conseguenti rinunce per sé e per le proprie figlie.
Ha contestato la relazione contabile prodotta dal ricorrente, allegando un prospetto dei propri redditi da cui si ricava come al netto delle spese sostenute, residui una somma inferiore alla pensione sociale, che non le permette di provvedere alle esigenze proprie e a quelle
3 straordinarie delle figlie, mancando, dunque, i presupposti per richiedere la modifica delle condizioni di separazione.
Ha inoltre precisato che il ricorrente percepisce il 50% dell'assegno unico che “di fatto fa sì
che il suo onere economico è affrontato in parte anche con sovvenzioni statali”.
Ha confermato di intrattenere una nuova relazione sentimentale, escludendo la convivenza more uxorio, e ha contestato il piano genitoriale proposto dal ricorrente in quanto le figlie maggiorenni sono autonomamente capaci di rapportarsi con i genitori.
In subordine, nel caso di accoglimento della richiesta del ricorrente relativa alla modifica delle condizioni, ha chiesto di porre in capo allo stesso la corresponsione del 80% delle spese straordinarie.
La causa istruita documentalmente è stata trattenuta in decisione all'udienza del
11.06.2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 22.6.2024.
Tanto premesso, va in primo luogo dato conto dell'inammissibilità in questa sede della domanda di parte attrice volta a ottenere la condanna della convenuta a provvedere al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo della casa coniugale in comproprietà.
Invero, l'originaria pattuizione di accollo condizionato costituiva un accordo "a latere",
per il quale la Cassazione ha chiaramente affermato la non modificabilità da parte del giudice nel giudizio di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Si tratta infatti di “veri e propri contratti, (…) seppure aventi causa nella crisi coniugale,
e dunque sono impugnabili secondo le regole ordinarie” (Cass. Civ. sez. I, n.18843/2024).
Muovendo alla richiesta di modifica dell'accordo nel senso di prevedere l'obbligo di di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per le figlie, Controparte_1
giova precisare che l'art. 473 bis.29 c.p.c., nello stabilire che le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici,
è espressione del principio consolidato secondo cui i provvedimenti - anche definitivi - volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole, devono intendersi sempre emanati rebus sic stantibus, in relazione ad un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi nel corso del processo, con la conseguenza che un successivo mutamento di tale quadro di riferimento e soprattutto la sopravvenienza di nuove circostanze
4 può contribuire ad alterare la prospettiva in base alla quale quei provvedimenti sono stati assunti, determinando la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Inoltre, va rammentato che secondo costante e pacifica giurisprudenza della Suprema
Corte, i "giustificati motivi" la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili “nei fatti nuovi sopravvenuti,
modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati
stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché
non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (così, tra le altre, Cass. ord. n.
32529/2018 e 28436/2017).
Ne deriva che il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno stabiliti in sede di separazione sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, bensì, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, è chiamato a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.
Applicando i suindicati principi al caso di specie, deve rilevarsi un mutamento in melius
delle condizioni economiche di rispetto alla data dell'omologa di Controparte_1
separazione.
In particolare, si deve ritenere che le condizioni economiche pattuite “fin quando la sig.ra
in atto in cerca di occupazione, non inizierà a lavorare con uno stipendio idoneo a consentirle CP_1
di potersi mantenere” siano emendabili nella misura in cui la retribuzione successivamente percepita dalla coniuge sia tale da permetterle di partecipare al sostentamento della vita familiare, pur non essendo economicamente indipendente.
Quando il ricorrente si è fatto carico del 100% delle spese straordinarie relative alle figlie,
non soltanto era disoccupata ma non aveva neppure titoli di studio idonei Controparte_1
a un collocamento nel mondo del lavoro. Oggi invece la stessa è laureata e possiede una capacità lavorativa, evidente dalla circostanza che negli ultimi anni ha svolto le mansioni di
. Tale professione, seppur in maniera precaria e con stipendi legati di volta in volta Pt_2
5 alla presenza dell'alunno in classe, ha permesso alla resistente di percepire un proprio introito mensile, l'assegno unico e la NASPI, per un totale di circa 12.000 euro netti annui (cfr.
dichiarazioni dei redditi e documentazione INPS).
La circostanza che , poi, intrattenga una nuova relazione non appare Controparte_1
idonea - allo stato - a fornire elementi circa la sua accresciuta capacità economica, in mancanza di alcuna allegazione relativamente all'effettiva idoneità del compagno di contribuire costantemente alle spese del nucleo familiare.
Ebbene, considerata la maggiore capacità contributiva di e la Controparte_1
circostanza che le figlie hanno iniziato o sono in procinto di iniziare il percorso universitario -
il quale richiede certamente ai genitori un maggiore sforzo contributivo - si ritiene di rideterminare il contributo per le spese straordinarie a carico del ricorrente nella misura del
70%.
Per quanto riguarda il piano genitoriale, considerata la maggiore età delle figlie, si ritiene di non dover disporre nulla a riguardo, lasciando alle stesse ogni determinazione sulle modalità e tempi di incontro con il genitore non collocatario.
Infine, con riferimento alle domande risarcitorie proposte da parte ricorrente, esulando dall'oggetto del presente giudizio, le stesse si ritengono inammissibili e non potranno trovare accoglimento. È infatti orientamento consolidato della Suprema Corte che l'art. 40 c.p.c.
consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35, e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, con la conseguenza che
è esclusa la possibilità del “ simultaneus processo” tra l'azione di separazione o di divorzio e le relative modifiche e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, il rimborso o risarcimento di danno,
essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (Cass. Civ.
n. 6424/2017).
Si ricorda che ogni statuizione assunta con l'odierno provvedimento è “allo stato”;
pertanto, nulla osta a che in futuro - ove mutate le attuali condizioni di fatto portate a fondamento della decisione - possano essere previste delle modifiche a quanto statuito.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande, vanno compensate.
P.Q.M.
6 il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni altra richiesta, così provvede:
- a parziale modifica del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi cron.
3961/2019 del 18/03/2019 emesso a definizione della procedura instaurata dinanzi il Tribunale
di Agrigento n. 3273/2018 R.G, riduce l'obbligo posto a carico del ricorrente di Parte_1
contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, rideterminandolo nel
70%;
- restano confermate tutte le altre statuizioni ivi contenute;
- dichiara inammissibili le ulteriori istanze formulate;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7